Ordinanza cautelare 14 gennaio 2022
Sentenza 11 aprile 2023
Ordinanza cautelare 7 dicembre 2023
Accoglimento
Sentenza 26 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 14 ottobre 2025
Accoglimento
Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 26/02/2025, n. 1674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1674 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01674/2025REG.PROV.COLL.
N. 08871/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 8871 del 2023, proposto da
Agea Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Segato CO Luigi, in proprio e quale titolare dell’omonima Azienda Agricola, rappresentato e difeso dagli avvocati Maddalena Aldegheri, Marco Guerreschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maddalena Aldegheri in Verona, via Albere n. 80;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 00453/2023, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Segato CO Luigi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Maddalena Aldegheri e dello Stato Lorenza Vignato;
Visto l'art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’appello di cui in epigrafe l’Agenzia appellante impugnava la sentenza n. 453 del 2023 del Tar Veneto, recante accoglimento del ricorso originario, proposto al fine di ottenere l’annullamento della “Cartella di pagamento n. 124 2021 00273425 89 000”, inviata a mezzo racc. a.r. e ricevuta il 4 ottobre 2021, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di Euro 314.360,81 per “prelievi latte” relativi ai periodi 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01 e 2008/09 “interessi”, nonché “Oneri di Riscossione”.
2. All’esito del giudizio di prime cure il Tar accoglieva il ricorso sotto l’unico ed assorbente profilo del sopravvenuto annullamento del prelievo relativo alle campagne 1999/2000 e 2000/2001, con conseguente caducazione dell’intera cartella, sull’assunto della sua natura inscindibile.
3. Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava, avverso la sentenza di accoglimento, i seguenti motivi di appello:
- erroneità della sentenza nella parte in cui ha annullato l’intera cartella;
- erroneità della decisione di primo grado in quanto, annullando la cartella con riferimento alle annate 1997/1998 e 1998/1999 ha di fatto violato il giudicato formatosi sulle relative intimazioni di prelievo.
4. L’azienda appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello e riproponendo i motivi di prime cure assorbiti dal Tar: la cartella sarebbe illegittima in quanto adottata in relazione a prelievi già annullati in sede giurisdizionale in via definitiva ovvero nulli per contrarietà al diritto comunitario; decadenza ex art. 25, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 602/73; intervenuta prescrizione della pretesa di Agea; illegittima duplicazione del ruolo e delle procedure di recupero; erronea quantificazione del debito; errata notifica degli atti presupposti; la cartella sarebbe nulla per mancanza dei requisiti essenziali e comunque la procedura di recupero sarebbe illegittima anche con riferimento alla quantificazione degli interessi.
5. Con ordinanza n. 4939 del 2023 veniva accolta la domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata in ordine alle annate diverse da quelle oggetto di annullamento degli atti di prelievo.
6. Alla pubblica udienza del 6 febbraio 2025 la causa passava in decisione.
DIRITTO
7. L’appello principale è prima facie fondato, a fronte dell’ormai consolidato orientamento di questo Consiglio (cfr. ad esempio sentenza n. 2434 del 2024).
7.1 Infatti, la natura oggettivamente complessa dell’atto impugnato (cartella che ha portato ad esecuzione somme relative ad annualità differenti) in uno con la scindibilità sul piano oggettivo dei suoi effetti (in ragione della separata ed autonoma indicazione del dettaglio degli addebiti relativi a ciascun anno), avrebbe imposto al giudice di prime cure di limitare la portata demolitoria della propria pronuncia alle sole annualità effettivamente incise dalla pronuncia di annullamento dei presupposti atti di prelievo, annullando quindi la cartella solo in parte, per le annualità 1999/00, 2000/01 e 2008/09. Con la precisazione che di quest’ultima annata non è però fatta menzione nell’appello.
7.2 In questo senso depone anche la giurisprudenza in materia tributaria (estensibile per analogia dello schema impositivo e di riscossione anche alla materia delle quote latte) secondo cui “Il giudice, adito in una causa di impugnazione di cartella di pagamento, ove sia accertata l'esistenza di un titolo giudiziale definitivo che abbia ridotto la pretesa impositiva originariamente contenuta nell'avviso di accertamento presupposto, con conseguente insussistenza parziale, rispetto alle originarie pretese, del suo presupposto legittimante, non può invalidare "in toto" la cartella, ma è tenuto a ricondurre la stessa nella misura corretta, annullandola solo nella parte non avente più titolo nell'accertamento originario” (cfr. ad es. Cass. civ., n. 39660 del 2021).
8. A diverse conclusioni deve giungersi in ordine al secondo motivo di appello, in quanto il giudicato e la conseguente definitività dei provvedimenti presupposti non esclude l’ammissibilità e la sindacabilità delle censure avverso gli autonomi atti esecutivi, in ordine ai profili inerenti strettamente la fase esecutiva stessa. Sono invece inammissibili i vizi dedotti in via derivata dall’illegittimità di atti presupposti oramai inoppugnabili o passati indenni attraverso precedenti giudizi di annullamento.
9. L’accoglimento dell’appello principale avverso il solo motivo esaminato dal Tar, impone di procedere all’esame delle censure di primo grado riproposte da parte appellata.
10. Preliminarmente, va precisato che le annate, oggetto della cartella impugnata, che fuoriescono dagli effetti dell’annullamento degli atti presupposti, sono quelle del 1997/1998, 1998/1999 e 2008/09.
11. In ordine al vizio della prescrizione, rispetto a due delle tre annate rimanenti la difesa erariale ha richiamato gli elementi forniti nel secondo motivo di appello, da cui risulta pacificamente che l’azienda ricorrente ha provveduto ad agire giudizialmente con i seguenti esiti: con sentenza n. 6172/12 il Tar ha respinto il ricorso del produttore avverso le imputazioni di prelievo relative alle campagne 1997/98 e 1998/99; avverso tale sentenza ha proposto appello il produttore con ricorso RG 1672/14, ricorso dichiarato perento con decreto n. 1275/19.
12. Mentre va evidenziata la mancata indicazione di qualsiasi atto interruttivo della eccepita prescrizione per l’annata 2008/2009.
13. Per ciò che concerne le rimanenti annate, a fronte della riproposizione della specifica deduzione di prescrizione da parte dell’azienda appellata ed originaria ricorrente, la difesa erariale ha – per la prima volta nel presente giudizio di appello e nonostante l’ordine istruttorio del Tar, rimasto inevaso sul punto – richiamato nella discussione in udienza le decisioni predette del giudizio conclusosi negativamente (v. verbale di udienza, anche per la replica di controparte).
14. Preliminarmente, a fronte della indicazione da ultimo da parte della difesa erariale appellante di elementi concernenti la possibile interruzione della eccepita prescrizione, occorre rimettere la causa sul ruolo al fine di dare adeguato termine alla parte appellata per replicare più compiutamente su quanto allegato nonché per le difese e l’esame sui motivi oggetto di riproposizione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), non definitivamente pronunciando sulla causa, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello nei sensi di cui in motivazione. Fissa per l’ulteriore trattazione dei motivi riproposti da parte appellata l’udienza del 9 ottobre 2025.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide Ponte | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO