Articolo 1 della Legge 10 maggio 1976, n. 342
Articolo 2
Versione
18 giugno 1976
Art. 1.
Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo e' punito con la reclusione da 7 a 21 anni.
La pena e' aumentata se l'autore consegue l'intento.
La pena non puo' essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio.
Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o piu' persone.
Entrata in vigore il 18 giugno 1976
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