Versione
18 giugno 1976
18 giugno 1976
Art. 1.
Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo e' punito con la reclusione da 7 a 21 anni.
La pena e' aumentata se l'autore consegue l'intento.
La pena non puo' essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio.
Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o piu' persone.
Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo e' punito con la reclusione da 7 a 21 anni.
La pena e' aumentata se l'autore consegue l'intento.
La pena non puo' essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio.
Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o piu' persone.
Commentario • 1
- 1. La competenza del giudice penale (competenza per materia, per territorio e per connessione)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 29 giugno 2023 · 0.9750513
Relazione al codice di procedura penale del 1988 Indice: 1. La competenza del giudice penale 2. La competenza per materia 3. La competenza per territorio 4. La competenza per connessione 4.1 Premessa 4.2 Illustrazione degli articoli 1. La competenza del giudice penale Il capo II, relativo alla competenza, presenta alcune significative varianti rispetto alle disposizioni del codice di procedura penale previgente. I provvedimenti sulla giurisdizione e sulla competenza, la rilevabilita' nei vari stati o gradi del processo e gli effetti dell'inosservanza delle regole relative alla competenza non sono disciplinati nel presente capo e sono stati collocati nel successivo capo III per consentire …
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