Art. 2.
L'iscrizione nel registro prefettizio deve essere richiesta dalle cooperative che ne hanno l'obbligo, a termini del decreto, legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577 , entro tre mesi dalla loro costituzione, e dalle cooperative esistenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge non oltre il 30 giugno 1950.
L'iscrizione nel registro prefettizio deve essere richiesta dalle cooperative che ne hanno l'obbligo, a termini del decreto, legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577 , entro tre mesi dalla loro costituzione, e dalle cooperative esistenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge non oltre il 30 giugno 1950.