Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/04/2025, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1411/20245 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04.02.2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Laura Lesino presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Laura Lesino presso la quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: Per_
, nata il [...]
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., le parti sopra indicate hanno congiuntamente chiesto la modifica del decreto n. 673/2021 del Tribunale di Milano pubblicato il 24.03.2021.
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
1.A) Distribuzione dei compiti di cura della minore e suo collocamento. Tempi di permanenza con i genitori. Piano genitoriale Per_ In ragione dell'età di e dei suoi bisogni primari, modificando il precedente accordo, i genitori concordano per l'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso il padre in Buccinasco
(MI) alla Via Salieri n. 25, ove verrà trasferita la residenza anagrafica su accordo di entrambi i Per_ genitori. Tuttavia, si ritiene altrettanto necessario, per il bene di , che sia riconosciuta e salvaguardata la relazione anche con la madre, da sempre intensa e amorevole. Per_ Per tale ragione, la madre potrà tenere con sé la figlia ormai quattordicenne : un fine settimana alternato con pernottamento, dal venerdì pomeriggio dopo scuola alla domenica sera dopo cena, quando la madre riaccompagnerà la ragazza presso la casa paterna;
durante la settimana, la Signora potrà vedere liberamente la figlia, compatibilmente con i Pt_2 suoi impegni, da dopo scuola fino alla sera, previo avviso e accordo con il Signor Pt_1
Il tutto salvo diverso e migliore accordo tra i genitori, tenendo conto anche delle esigenze e dell'età della minore.
Resta inteso che i genitori si adopereranno affinché vengano soddisfatti i bisogni e le necessità di Per_
e il suo desiderio di vedere l'altro genitore.
1.B) Vacanze di Natale Per_ Salvo migliori accordi, ad anni alterni, la madre trascorrerà con la metà delle vacanze, con alternanza del primo periodo (dalla chiusura delle scuole sino al 30/12) con il secondo periodo Per_ (dal 31/12 al 6/01). Nel 2025 trascorrerà con la madre il primo periodo sino al 30.12.2025 e con il padre il secondo, dal 31.12.25 al 6.01.2026.
1.C) Vacanze di Pasqua Per_ Salvo migliori accordi, ad anni alterni, la madre trascorrerà con la metà delle vacanze, con Per_ alternanza del giorno di Pasqua e Pasquetta. Nel 2025, trascorrerà con la madre il giorno di
Pasqua e con il padre il giorno di Pasquetta.
1.D) Ponti previsti dal calendario scolastico Per_ Salvo migliore accordo, starà con il genitore cui spetta il fine settimana immediatamente precedente o successivo al “ponte” che verrà quindi accorpato al fine settimana (se il ponte è giovedì-venerdì si accorperà quindi al fine settimana immediatamente successivo;
se invece è di lunedì-martedì si accorperà a quello immediatamente precedente).
1.E) Vacanze estive
Due settimane, anche non consecutive, comprese tra il mese di giugno ed il mese di agosto da concordare entro il 30 aprile di ogni anno, sulla base anche delle attività lavorative dei genitori e delle vacanze scolastiche della minore. Il padre presta il proprio consenso, già da ora, al fatto che Per_ la madre porti con sé a fare visita ai nonni e agli zii materni residenti, rispettivamente, in
Slovacchia e in Germania.
Ciascun genitore sarà sempre tenuto a comunicare all'altro indirizzo e recapito telefonico del luogo in cui la minore trascorrerà periodi di vacanza o soggiorni con sé, ciò anche se durante i consueti periodi di spettanza di uno o dell'altro genitore come da calendario stabilito sopra la minore non dovesse pernottare presso le dimore abituali e, quindi, presso la casa del padre
(quando è con il papà) o presso la casa della madre (quando è con la mamma).
1.H) I genitori si danno autorizzazione reciproca al rilascio del passaporto per la minore ed ogni altro documento necessario alla vita della stessa. 2) MANTENIMENTO DELLA FIGLIA, SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE.
2.A) Spese ordinarie
Allo stato attuale la Signora non lavora, quindi, a causa della mancanza di reddito, non Pt_2 Per_ verserà al Signor a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore , alcun Pt_1 importo;
le spese ordinarie, pertanto, saranno totalmente a carico del padre fino a quando la
Signora non avrà trovato un lavoro e avrà raggiunto una stabilità economica. Pt_2 Per_ Quando, invece, avrà raggiunto una stabilità economica, verserà direttamente alla figlia , sulla sua Postepay personale, la somma mensile di Euro 100,00 a titolo di contributo di mantenimento, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Si precisa che, a seguito di accordo tra entrambi i genitori, il Signor ha cessato di versare l'assegno di mantenimento della figlia Pt_1 Per_ alla Signora a partire dal 1.01.2025 in quanto la figlia ha voluto trasferirsi Pt_2 stabilmente dal padre già dal mantenimento dal mese di Gennaio 2025.
2.B) Spese straordinarie Per_ Le spese straordinarie per resteranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla
Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017, da intendersi qui richiamate. Per_ 2.C) L'assegno unico e universale per verrà percepito interamente dal padre, con il consenso della Signora . L'importo percepito, poi, verrà integralmente caricato dal Signor Pt_2 Pt_1 sulla carta PostePay personale della minore
4) Spese legali a carico esclusivo del Signor ” Pt_1
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Il Collegio dispone che le spese legali siano poste interamente a carico del Sig. , atteso l'accordo Parte_1 raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto 673/2021 del Tribunale di Milano pubblicato il 24.03.2021, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Spese legali interamente a carico del Sig. Parte_1
Così deciso in Milano, il 05.03.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Anna Cattaneo