Sentenza 3 giugno 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 03/06/2021, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2021
N. 00751/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00763/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 763 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Valentina Menegatti, Valentina Finotti e Davide Cester, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con sede in Venezia, San Marco 63;
Ministero della Difesa - -OMISSIS- – -OMISSIS-° -OMISSIS-, rispettivamente in persona del legale rappresentante pro tempore ;
per l'annullamento
- del provvedimento emesso dal -OMISSIS-
- di tutti gli atti al medesimo presupposti, connessi e/o conseguenti, tra cui il parere - al predetto provvedimento presupposto - emesso dal -OMISSIS- – -OMISSIS-;
e per l’accertamento del diritto del ricorrente al pagamento degli emolumenti spettanti per la mancata fruizione di n. 26 giorni di riposo non goduti per malattia, conseguentemente condannare il Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., il Ministero della Difesa - -OMISSIS-– -OMISSIS-° -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., nonché per la condanna al pagamento, nella misura di legge o in quella diversa ritenuta di giustizia, delle somme spettanti al sig.-OMISSIS- a titolo di compenso sostitutivo per i riposi non fruiti per n. 26 giorni, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2020, tenutasi in videoconferenza, il dott. Nicola Bardino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
a. Il ricorrente, collocato in congedo, espone di avere prestato servizio quale-OMISSIS-.
b. In data -OMISSIS-, chiedeva e otteneva di poter fruire di 87 giorni di licenze e riposi, maturati e non goduti negli anni -OMISSIS-per improrogabili esigenze di servizio, con decorrenza dal -OMISSIS- aprile al -OMISSIS- dello stesso anno, così da permetterne la fruizione prima della data di collocamento in quiescenza (a domanda), previsto per il giorno -OMISSIS-(pag. 2 della relazione dell’Amministrazione – all. 12 della difesa erariale)
c. Tuttavia, il -OMISSIS- -OMISSIS- il ricorrente veniva ricoverato e sottoposto ad un intervento chirurgico, resosi necessario per ridurre la frattura alla cuffia rotatoria sinistra, nel frattempo subita, con una prognosi di complessivi 90 giorni.
d. Il successivo-OMISSIS-, veniva quindi dichiarato temporaneamente non idoneo al servizio.
e. Di lì a breve, la competente -OMISSIS-., all’esito della visita collegiale del -OMISSIS-, giudicava il ricorrente permanentemente “ non idoneo al servizio d’Istituto ” (all. 5 della difesa erariale).
f. Dispensato definitivamente dal servizio, per assoluta inidoneità fisica, ai sensi dell’art. 929, primo comma, lettera a) del D.Lgs. n. 66/2010, ne veniva infine disposta la “ cessazione permanente dal servizio a decorrere dal -OMISSIS-, con collocamento, alla medesima data, in congedo assoluto ” (decreto del -OMISSIS-– all. 7).
g. Nelle more, con domande del-OMISSIS-, il ricorrente formulava un’istanza all’Amministrazione intesa ad ottenere il pagamento delle somme corrispondenti alle ferie, ai permessi e ai riposi, come detto non goduti e perciò suscettivi di monetizzazione, istanza che veniva accolta quanto al trattamento economico sostitutivo dei 61 giorni di licenze non fruite e respinta, con il provvedimento in epigrafe descritto, quanto alla monetizzazione dei 26 giorni di riposo non fruiti (-OMISSIS--OMISSIS- del-OMISSIS-– all. 11).
i. Sulla base dei titoli sin qui esposti, il ricorrente impugna ora il provvedimento di diniego, contestando la violazione dell’art. 5, comma 8, D. L. n. 95 del 2012 (primo motivo) nonché il vizio di motivazione, per contraddittorietà, essendogli stata invece riconosciuta la monetizzazione delle ferie non godute (secondo motivo). Chiede inoltre la condanna del Ministero della Difesa, alla corresponsione degli importi corrispondenti ai riposi non fruiti, oltre ad interessi e rivalutazione.
l. La difesa erariale, costituitasi in giudizio, ha resistito con memoria di forma, riportandosi ad una breve relazione, redatta dall’Amministrazione e corredata dai documenti inerenti alla vicenda esaminata.
m. Chiamata all’udienza pubblica del 16 dicembre 2020, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato in relazione ad entrambi i motivi, la cui connessione ne consente la trattazione congiunta.
2. Secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale (cfr. T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sentenze nn. 228 e 2-OMISSIS-7 del 2018), l’ambito di operatività del divieto di monetizzazione dei permessi e dei riposi (oltreché delle ferie) deve essere circoscritto a quei “ casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento di limiti di età), che comunque consentono di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito ai periodi di riposo ”.
Tali circostanze non si sono verificate nella fattispecie in esame, dovendosi tenere conto che le indicazioni del ricorrente, orientate ad esaurire le ferie, i riposi e i permessi residui, entro la data di cessazione dal servizio, è stata frustrata dagli effetti dell’imprevisto ricovero e del successivo giudizio di permanente inidoneità al servizio formulato dalla competente -OMISSIS-, nonché dal pedissequo decreto prefettizio che ne ha disposto il collocamento in congedo per infermità, precludendo, medio tempore , l’espletamento del servizio e, nell’ambito di questo, l’esaurimento dei periodi di astensione dalla prestazione lavorativa.
3. Torna a questo punto applicabile il principio elaborato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, in ragione del quale “ il diritto alla 'monetizzazione' del 'congedo ordinario (non fruito)' matura ogniqualvolta il dipendente non ne abbia potuto usufruire (id est: non abbia potuto disporre e godere delle sue 'ferie') a cagione ed in ragione di obiettive 'esigenze di servizio' o comunque per cause da lui non dipendenti o a lui non imputabili (Cfr. C.S., VI^, 2-OMISSIS-.2.2009 n. 108-OMISSIS-; Id., 26.1.2009 n. 339; Id., 23.7.2008 n. 3636) ” (Cons. Stato, Sez. III, n. 1138 del 2016).
Fra tali cause non imputabili al dipendente “ 'svetta' il caso della 'insorgenza di una malattia’ ” (ancora Cons. Stato, n. 1138 del 2016), situazione del tutto aderente a quella di cui è causa, nel contesto della quale l’impossibilità per il ricorrente di godere delle ferie, dei riposi e dei permessi nel corso della residua durata del servizio, costituisce a ben vedere la diretta conseguenza:
a) del giudizio medico avverso, di cui il successivo decreto ha necessariamente preso atto, disponendo la cessazione dal servizio;
b) della mancata prosecuzione del servizio in altra amministrazione (preclusa dal collocamento in quiescenza), che avrebbe invece consentito la fruizione delle ferie, dei permessi e dei riposi presso quest’ultima e impedito l’auspicata monetizzazione (cfr. Cons. Stato, Sez. II, n. 3235 del 2021).
Il diniego opposto all’istanza del ricorrente (collocato in quiescenza e non transitato in altra amministrazione) è perciò illegittimo e come tale deve essere annullato.
-OMISSIS-. Sussistono, inoltre, i presupposti affinché possa essere dato corso alla liquidazione degli emolumenti corrispondenti ai 26 giorni di riposo non goduti, di cui il ricorrente non ha potuto beneficare, per ragioni, come visto, non preventivabili (e lui non imputabili), emolumenti che vanno senz’altro quantificati in suo favore, con la conseguente condanna dell’Amministrazione alla corresponsione delle relative somme, maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sino al saldo.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna il Ministero della Difesa a versare al ricorrente gli importi corrispondenti ai residui giorni di recupero dei riposi non effettuati per gli anni -OMISSIS-, conformemente a quanto da egli richiesto, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data di effettivo inoltro della domanda di pagamento (-OMISSIS-) sino al soddisfo.
Condanna il Ministero della Difesa a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in € 800,00, oltre ad imposte ed oneri se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 -OMISSIS-, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020, tenutasi in videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.