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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/10/2025, n. 3419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3419 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Laura Scarlatelli Presidente
2.dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 13/10/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1038/2025
T R A
con sede legale in Roma, via G. Grezar 14, Parte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Talladira e unitamente allo stesso domiciliata in (00195) Roma presso il suo studio alla via Buccari 11; Appellante E
in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1
Appellato contumace
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t.; Appellato contumace
FATTO E DIRITTO
CP_ Con ricorso depositato in data 18/07/2023 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere l' proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 322/2023 del 19.07.2018, con il quale era stato ingiunto all'Istituto previdenziale il pagamento, in favore della dell'importo CP_1 di euro 834.042,42 a titolo di contributi previdenziali per il periodo contributivo dal 1991 al 1999.
CP_ L' deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva e così concludeva “in via preliminare, ai sensi dell'art. 26 Dlgs 112/1999, disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
1 affinché lo stesso sia tenuto alla eventuale restituzione in favore del contribuente di tutte le somme dallo stesso versate e relative alle voci proprie di competenza del Concessionario ed in CP_ quanto tali non trasferite all' (compensi di riscossione, spese di esecuzione, interessi di dilazione, interessi di mora ed interessi di rateizzazione) ed in ogni caso affinché lo stesso Agente CP_ della Riscossione, per ogni richiesta di restituzione invocata nei confronti dell' voglia manlevare e tenere indenne l' ; Controparte_4 in via preliminare sospendere il presente giudizio in attesa della definizione dell'appello avverso la sentenza 1499/2021 con giudizio RG 1502/2021 udienza 13.11.2023 Giudice dott.ssa Amarelli;
in via preliminare, dichiarare inammissibile la presente richiesta giudiziaria di rimborso ex art. CP_ 2033 cc per omessa presentazione di idonea domanda amministrativa sia all' che al Concessionario Esattoriale, per le varie voci di pagamento ciascuno per la propria competenza;
nel merito revocare l'opposto decreto ingiuntivo n° 322/2023 e rigettare ogni richiesta di pagamento nei confronti dell' . Con vittoria di spese…”. Controparte_4
Si costituiva la che con plurime argomentazioni rilevava l'infondatezza della CP_1 CP_ opposizione proposta dall' e ne chiedeva il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo CP_ opposto. In ogni caso chiedeva di condannare l' e/o l' , in Parte_1 solido tra loro e/o ognuno per quanto di ragione, ex art. 2033 c.c. o in via gradata ex art. 2041 c.c., al pagamento in suo favore dell'importo di euro 834.042,42 e/o del diverso importo che sarà determinato. Vinte le spese di lite con distrazione.
Integrato il contradditorio nei confronti di , questa eccepiva Parte_1
l'inammissibilità/improcedibilità/infondatezza del giudizio. Chiedeva il rigetto del ricorso e in via subordinata, accertata la mancanza di responsabilità in capo ad Parte_1
, disporre la non solidarietà con l'ente impositore.
[...]
Con la sentenza n. 735/2025 del 8.4.2025 il Tribunale adito così statuiva: 1) dichiara il difetto di CP_ legittimazione passiva dell' e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 322/2023;
2) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla richiesta di pagamento della somma di euro 478.700,39;
3) condanna l' al pagamento, in favore della opposta Parte_1 CP_1
del residuo importo di € 355.341,61 oltre interessi legali come indicato in parte motiva;
[...]
4) condanna l' al pagamento di metà delle spese di lite che Parte_1 liquida in euro 7.620,00, oltre iva cpa e spese generali come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Massimo Villa, compensando tra le dette parti la restante metà delle spese di lite;
CP_
5) compensa interamente le spese di lite tra l' e la CP_1
Avverso detta statuizione ha proposto appello con ricorso Parte_1 depositato presso questa Corte territoriale in data 5.5.2025, lamentando l'ingiusto accoglimento delle domande proposte dalla opposta nei suoi confronti, rilevandone l'inammissibilità e CP_1 comunque l'infondatezza. Ha concluso chiedendo di “dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' ovvero l'inammissibilità/infondatezza delle Parte_1 domande azionate dalla quantomeno nei confronti dell'odierna appellante. In via CP_1 gradata escludere la debenza delle somme dovute a voci di competenza esclusiva dell'agente della riscossione (compensi di riscossione, interessi di mora, interessi di dilazione e spese esecutive); in via residuale la debenza degli interessi dal giudicato in cui Parte_1
non era parte in assenza di messa in mora … Con vittoria di spese di lite di entrambi
[...]
i gradi di giudizio”.
2 Le parti appellate, ritualmente evocate, non si sono costituite.
In data 22.7.2025 l'appellante ha prodotto verbale transattivo del 21.7.2025 sottoscritto da tutte le parti, dando atto del raggiungimento di un accordo totale sui diritti relativi alla controversia, sia per la sorta capitale sia per le spese legali.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, all'esito della udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., la Corte ha riservato la causa in decisione.
Con l'accordo transattivo del 21.7.2025 le parti, premesso di avere ottenuto dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere decreto ingiuntivo n. 322/2023 e successiva sentenza n. 735/2025, avverso la quale ha proposto gravame, hanno dichiarato di conciliare Parte_1 la vertenza tra loro intercorsa, definendo ogni rapporto tra loro in essere, e di non aver più nulla a pretendere l'una dalle altre. Le parti si sono impegnate a non coltivare il presente giudizio, in particolare ha dichiarato di rinunciare a proseguire il giudizio Parte_1 CP_ mentre le appellate, hanno rinunciato a Controparte_5 costituirsi nello stesso.
Alla stregua dell'accordo raggiunto, le parti in causa hanno definitivamente regolato i loro rapporti in ordine alle questioni dedotte in giudizio, regolando - tramite reciproche concessioni - anche le spese del giudizio.
In tal modo si è verificato il venir meno della materia del contendere, poiché alla situazione controversa che ha dato origine al giudizio si sostituisce la disciplina negoziale voluta dalle parti, che ha eliminato ogni interesse alla decisione.
Venuto meno l'interesse delle parti alla decisione, viene meno anche il dovere del giudice di appello di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. Cass. S.U. n. 6226/1997)
Osserva la Corte che l'accertamento dell'intervenuta cessazione della materia del contendere in fase d'impugnazione non può tradursi in una mera pronuncia d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione medesima: se così fosse, la decisione di natura essenzialmente processuale avrebbe l'effetto di eliminare l'impugnazione ma non il provvedimento impugnato, essendo destinata, quanto agli aspetti sostanziali, non già a travolgere detto provvedimento, bensì a confermarlo nella sua (peraltro ormai inutile) definitività.
Dunque, la cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del processo d'impugnazione eliminando l'interesse alla decisione, lungi dal rendere inammissibile o improcedibile l'impugnazione proposta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere sia cessata, autorizza una pronuncia sull'impugnazione stessa che, senza entrare nel merito, rimuova la sentenza pronunciata nel corso del giudizio, eliminando la decisione sulla fondatezza della domanda (v. Cass. civ., sez. un., 11.04.2018, n. 8980; Cass. civ. sez. VI, 06.03.2019, n.6444; Cass. civ., sez. I, 07.05.2009, n. 10553).
Tale declaratoria non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale (Cass. civ., sez. I, 09.04.1997, n. 3075), sempreché sul punto permanga il contrasto tra le parti (Cass. civ., sez. II, 3 27.03.1999, n. 2937). In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che la regolazione delle spese processuali ben potrà disporsi tenuto conto del contesto transattivo in cui la lite è stata definita, nonché della già intervenuta definizione in siffatto contesto anche del tema delle spese di lite (Cass. 3075/97 cit.).
Nel caso di specie le parti hanno concordemente conciliato la lite anche sulle spese che restano integralmente compensate, per cui alla Corte non resta che prenderne atto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Napoli, 13/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Laura Scarlatelli
4
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Laura Scarlatelli Presidente
2.dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 13/10/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1038/2025
T R A
con sede legale in Roma, via G. Grezar 14, Parte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Talladira e unitamente allo stesso domiciliata in (00195) Roma presso il suo studio alla via Buccari 11; Appellante E
in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1
Appellato contumace
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t.; Appellato contumace
FATTO E DIRITTO
CP_ Con ricorso depositato in data 18/07/2023 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere l' proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 322/2023 del 19.07.2018, con il quale era stato ingiunto all'Istituto previdenziale il pagamento, in favore della dell'importo CP_1 di euro 834.042,42 a titolo di contributi previdenziali per il periodo contributivo dal 1991 al 1999.
CP_ L' deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva e così concludeva “in via preliminare, ai sensi dell'art. 26 Dlgs 112/1999, disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
1 affinché lo stesso sia tenuto alla eventuale restituzione in favore del contribuente di tutte le somme dallo stesso versate e relative alle voci proprie di competenza del Concessionario ed in CP_ quanto tali non trasferite all' (compensi di riscossione, spese di esecuzione, interessi di dilazione, interessi di mora ed interessi di rateizzazione) ed in ogni caso affinché lo stesso Agente CP_ della Riscossione, per ogni richiesta di restituzione invocata nei confronti dell' voglia manlevare e tenere indenne l' ; Controparte_4 in via preliminare sospendere il presente giudizio in attesa della definizione dell'appello avverso la sentenza 1499/2021 con giudizio RG 1502/2021 udienza 13.11.2023 Giudice dott.ssa Amarelli;
in via preliminare, dichiarare inammissibile la presente richiesta giudiziaria di rimborso ex art. CP_ 2033 cc per omessa presentazione di idonea domanda amministrativa sia all' che al Concessionario Esattoriale, per le varie voci di pagamento ciascuno per la propria competenza;
nel merito revocare l'opposto decreto ingiuntivo n° 322/2023 e rigettare ogni richiesta di pagamento nei confronti dell' . Con vittoria di spese…”. Controparte_4
Si costituiva la che con plurime argomentazioni rilevava l'infondatezza della CP_1 CP_ opposizione proposta dall' e ne chiedeva il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo CP_ opposto. In ogni caso chiedeva di condannare l' e/o l' , in Parte_1 solido tra loro e/o ognuno per quanto di ragione, ex art. 2033 c.c. o in via gradata ex art. 2041 c.c., al pagamento in suo favore dell'importo di euro 834.042,42 e/o del diverso importo che sarà determinato. Vinte le spese di lite con distrazione.
Integrato il contradditorio nei confronti di , questa eccepiva Parte_1
l'inammissibilità/improcedibilità/infondatezza del giudizio. Chiedeva il rigetto del ricorso e in via subordinata, accertata la mancanza di responsabilità in capo ad Parte_1
, disporre la non solidarietà con l'ente impositore.
[...]
Con la sentenza n. 735/2025 del 8.4.2025 il Tribunale adito così statuiva: 1) dichiara il difetto di CP_ legittimazione passiva dell' e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 322/2023;
2) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla richiesta di pagamento della somma di euro 478.700,39;
3) condanna l' al pagamento, in favore della opposta Parte_1 CP_1
del residuo importo di € 355.341,61 oltre interessi legali come indicato in parte motiva;
[...]
4) condanna l' al pagamento di metà delle spese di lite che Parte_1 liquida in euro 7.620,00, oltre iva cpa e spese generali come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Massimo Villa, compensando tra le dette parti la restante metà delle spese di lite;
CP_
5) compensa interamente le spese di lite tra l' e la CP_1
Avverso detta statuizione ha proposto appello con ricorso Parte_1 depositato presso questa Corte territoriale in data 5.5.2025, lamentando l'ingiusto accoglimento delle domande proposte dalla opposta nei suoi confronti, rilevandone l'inammissibilità e CP_1 comunque l'infondatezza. Ha concluso chiedendo di “dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' ovvero l'inammissibilità/infondatezza delle Parte_1 domande azionate dalla quantomeno nei confronti dell'odierna appellante. In via CP_1 gradata escludere la debenza delle somme dovute a voci di competenza esclusiva dell'agente della riscossione (compensi di riscossione, interessi di mora, interessi di dilazione e spese esecutive); in via residuale la debenza degli interessi dal giudicato in cui Parte_1
non era parte in assenza di messa in mora … Con vittoria di spese di lite di entrambi
[...]
i gradi di giudizio”.
2 Le parti appellate, ritualmente evocate, non si sono costituite.
In data 22.7.2025 l'appellante ha prodotto verbale transattivo del 21.7.2025 sottoscritto da tutte le parti, dando atto del raggiungimento di un accordo totale sui diritti relativi alla controversia, sia per la sorta capitale sia per le spese legali.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, all'esito della udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., la Corte ha riservato la causa in decisione.
Con l'accordo transattivo del 21.7.2025 le parti, premesso di avere ottenuto dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere decreto ingiuntivo n. 322/2023 e successiva sentenza n. 735/2025, avverso la quale ha proposto gravame, hanno dichiarato di conciliare Parte_1 la vertenza tra loro intercorsa, definendo ogni rapporto tra loro in essere, e di non aver più nulla a pretendere l'una dalle altre. Le parti si sono impegnate a non coltivare il presente giudizio, in particolare ha dichiarato di rinunciare a proseguire il giudizio Parte_1 CP_ mentre le appellate, hanno rinunciato a Controparte_5 costituirsi nello stesso.
Alla stregua dell'accordo raggiunto, le parti in causa hanno definitivamente regolato i loro rapporti in ordine alle questioni dedotte in giudizio, regolando - tramite reciproche concessioni - anche le spese del giudizio.
In tal modo si è verificato il venir meno della materia del contendere, poiché alla situazione controversa che ha dato origine al giudizio si sostituisce la disciplina negoziale voluta dalle parti, che ha eliminato ogni interesse alla decisione.
Venuto meno l'interesse delle parti alla decisione, viene meno anche il dovere del giudice di appello di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. Cass. S.U. n. 6226/1997)
Osserva la Corte che l'accertamento dell'intervenuta cessazione della materia del contendere in fase d'impugnazione non può tradursi in una mera pronuncia d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione medesima: se così fosse, la decisione di natura essenzialmente processuale avrebbe l'effetto di eliminare l'impugnazione ma non il provvedimento impugnato, essendo destinata, quanto agli aspetti sostanziali, non già a travolgere detto provvedimento, bensì a confermarlo nella sua (peraltro ormai inutile) definitività.
Dunque, la cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del processo d'impugnazione eliminando l'interesse alla decisione, lungi dal rendere inammissibile o improcedibile l'impugnazione proposta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere sia cessata, autorizza una pronuncia sull'impugnazione stessa che, senza entrare nel merito, rimuova la sentenza pronunciata nel corso del giudizio, eliminando la decisione sulla fondatezza della domanda (v. Cass. civ., sez. un., 11.04.2018, n. 8980; Cass. civ. sez. VI, 06.03.2019, n.6444; Cass. civ., sez. I, 07.05.2009, n. 10553).
Tale declaratoria non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale (Cass. civ., sez. I, 09.04.1997, n. 3075), sempreché sul punto permanga il contrasto tra le parti (Cass. civ., sez. II, 3 27.03.1999, n. 2937). In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che la regolazione delle spese processuali ben potrà disporsi tenuto conto del contesto transattivo in cui la lite è stata definita, nonché della già intervenuta definizione in siffatto contesto anche del tema delle spese di lite (Cass. 3075/97 cit.).
Nel caso di specie le parti hanno concordemente conciliato la lite anche sulle spese che restano integralmente compensate, per cui alla Corte non resta che prenderne atto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Napoli, 13/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Laura Scarlatelli
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