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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 05/06/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Cameli Renato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2702/2023 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Pavia, Viale Libertà n. 25 presso lo studio dell'avv. Rodolfo Serianni, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata, il quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
Pieve Emanuele via Zandonai 7/b presso lo studio dell'avv. Irene Litrico, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata, il quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da udienza del 27.5.2025 di rimessione in decisione, richiamando le note già depositate e, segnatamente,
pagina 1 di 23 per parte attrice opponente “Voglia il Tribunale adito, NEL MERITO Parte_1
in via principale - previa eventuale declaratoria di nullità e/o annullamento e/o inefficacia del contratto d'appalto datato 25.5.2021 ovvero delle clausole di esso relative all'oggetto dell'appalto ed al suo costo complessivo, fissato a corpo, annullare o revocare il decreto ingiuntivo opposto assolvendo l'opponente da ogni domanda di pagamento avanzata da
nei suoi confronti siccome infondata in fatto ed in diritto, accertando e CP_1 dichiarando che null'altro deve essere corrisposto a parte opposta oltre all'importo di €
21.847,75 complessivamente già versato dall'opponente ovvero in subordine - nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse risultare un credito in favore del convenuto opposto, dichiarare tenuto l'attore opponente a corrispondere le sole somme che dovessero risultare di giustizia previa quantificazione delle stesse nei rigorosi limiti del giusto e del provato. Con vittoria di competenze e spese di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA - ammettersi interrogatorio formale dell'opposto SI. nonché prova per testi CP_1
sui seguenti capitoli: 6) Vero che la SI.ra per conto del marito, diceva che tali Pt_2
acconti erano necessari a sostenere le spese iniziali per approntare i ponteggi ed acquistare i materiali;
7) Dica se i lavori di rifacimento del tetto di cui al computo metrico del 18.1.2020 sub doc. 1) siano stati eseguiti dal SI. 11) Dica se i lavori di cui al CP_1
computo metrico del 6 gennaio 2022 sono stati richiesti e/o autorizzati dal SI. 16) Pt_1
Dica se lei o suo figlio avete sottoscritto i computi metrici prodotti da parte opposta sub doc. 4) che le si rammostrano. Si indicano a testi sui capitoli di prova sub n.ri 6), 7) e 11) le signore - , residente in [...], anche sul Testimone_1
capitolo sub n. 16); - , residente in [...]
Teresa di Calcutta n. 18; - residente in [...]
39.”
Per parte convenuta “ Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, CP_1
così giudicare: respingere l'opposizione, confermando il decreto opposto, ovvero comunque condannare l'opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma di
Euro 13.700,00, o di quella diversa che fosse ritenuta equa e di giustizia, oltre agli
pagina 2 di 23 interessi legali dal 31/3/2022 al soddisfo ed oltre alle spese e competenze del procedimento monitorio. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge. In via istruttoria, si chiede ammettersi la prova per testi richiesta nella memoria del 28/12/2023, limitatamente ai capitoli n. 1 e 3 non ammessi”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. evocava in giudizio Parte_1
il sig. proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 834/2023, CP_1
depositato in data 13 aprile 2023 e notificato in data 9 maggio 2023, con cui gli era stato ingiunto il pagamento di un importo pari a € 13.700,00 oltre interessi e spese a titolo di saldo per lavori eseguiti presso il proprio immobile.
A supporto della propria domanda, l'attore deduceva che: all'inizio dell'anno 2020 il SI. e la madre si erano rivolti alla ditta individuale del SI. (la cui Pt_1 CP_1
moglie, SI.ra era cliente della SI.ra , madre del per Testimone_3 Testimone_1 Pt_1
la realizzazione di opere di rifacimento del tetto comune a immobili di loro proprietà siti in
Lardirago via IV Novembre e pattuendo per l'esecuzione di opere identificate in computo metrico l'importo di € 14.350,00 più Iva al 10%; nel 2020 avevano quindi corrisposto acconti in contanti per €9750,00; successivamente le parti avevano mutato l'oggetto dell'appalto in lavori di ristrutturazione del bagno dell'appartamento in proprietà del solo
SI. e sito in Via IV Novembre n. 1/a; per l'esecuzione di tali lavori, in forza di un Pt_1
nuovo computo metrico del marzo/aprile 2021, sottoscritto dallo stesso , era CP_1
pattuita la somma totale di € 18.600,00, Iva al 10% inclusa;
a seguito di SCIA Prot. n.
1376 del 17.6.2021 i lavori erano avviati e nel gennaio 2022 già quasi conclusi;
il SI. aveva presentato un computo metrico relativo a presunti lavori extra capitolato CP_1 eseguiti nell'ambito della ristrutturazione del bagno, per aggiuntivi € 15.328,70 oltre Iva al
10% e aveva trasmesso al cliente la fattura n. 2/2022 del 6.1.2022 per complessivi €
24.341,57 Iva inclusa da intendersi al netto degli acconti in contanti già versati (per un totale quindi di € 34.091,57); i lavori extra non erano mai stati commissionati;
a seguito di interlocuzione con la banca, stante la possibilità di usufruire dei bonus edilizi attraverso pagina 3 di 23 pagamento diretto della banca, era stata emessa ulteriore e diversa fattura 4/2022 e il sig.
aveva eseguito versamenti a partire dal 4.4.2022 fino al 29.9.2022, per un totale – Pt_1
come pattuito – di € 12.097,75 ; solo nel settembre 2022 la banca aveva comunicato l'impossibilità di procedere con il pagamento;
il contratto d'appalto datato 25.5.2021 era invalido per vizio del consenso e, segnatamente, annullabile ai sensi dell'art. 1439 c.c. per raggiri ovvero ex art. 1429 c.c. per errore sulle modalità di pagamento;
parimenti erano sussistenti i presupposti per la declaratoria di nullità /inefficacia per simulazione relativa oggettiva parziale ai sensi dell'art. 1414 c.c.; i lavori extra non erano stati in alcun modo commissionati e inoltre, gli stessi non erano necessari ex art. 1660 c.c. per l'esecuzione a regola d'arte dell'opera appaltata;
la pattuizione circa il corrispettivo dovuto sia da qualificarsi come vessatoria ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 33, comma 1 e
34, comma 2 Cod. Cons.; era infine sollevata eccezione di dolo generale.
Si costituiva il sig. contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo CP_1
che: nel 2020 il SI. aveva iniziato a versare acconti per il futuro appalto di propria Pt_1
iniziativa, onde rateizzare l'assolvimento dell'impegno di spesa assunto;
a seguito dell'acquisizione della i lavori erano stati prontamente avviati;
il committente aveva CP_2
chiesto rilevanti aggiunte e modifiche dei lavori stessi;
il computo metrico era stato ritualmente sottoscritto e non erano state formulate contestazioni o richieste di rimozioni o aggiustamenti;
non vi era stato alcun raggiro e, anzi, la moglie del sig. sig.ra CP_1 Pt_2 aveva cercato di aiutare il sig. attraverso l'ottenimento di bonus fiscali;
i lavori erano Pt_1
stati correttamente calcolati e realizzati.
Eseguite positivamente le verifiche preliminari, erano assegnati i termini ex art. 171 ter c.p.c. All'esito della prima udienza, stante il fallimento della transazione, la causa era istruita mediante documentazione acquisita dalle parti, interrogatorio formale , esame testimoniale e CTU.
All'esito della CTU, la causa erano assegnati termini ex art. 189 c.p.c. e la causa era rinviata per rimessione in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c.
pagina 4 di 23 CONCISA ESPOSIZIONE DELE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.Il rapporto contrattuale intercorso
1.1 Il contratto di appalto originario di ristrutturazione
1.2. I lavori extra
1.3. Il corrispettivo delle opere extra
2. Le eccezioni di invalidità del contratto
3. Il saldo effettivo tra le parti
4. Le spese
1.Il rapporto contrattuale intercorso
1.1 Il contratto di appalto originario di ristrutturazione
In disparte ogni considerazione circa eventuali rapporti di appalto precedenti
(copertura del tetto) costituisce circostanza puntualmente dedotta dalla convenuta fin dalla fase monitoria, non contestata, rectius espressamente riconosciuta (sia pure non nei termini esposti dalla convenuta) e, comunque debitamente documentata, la conclusione di contratto di appalto, avente ad oggetto opere da realizzarsi all'interno di immobile di proprietà dell'attore, sito in Lardirago via IV Novembre 1/a
A riguardo, l'attore riconosce, anzitutto, la conclusione di accordo avente ad oggetto lavori di ristrutturazione del bagno dell'appartamento in proprietà del solo SI.
e sito in Via IV Novembre n. 1/a, in forza di un nuovo computo metrico del Pt_1 marzo/aprile 2021, sottoscritto dallo stesso , per un totale di € 18.600,00, CP_1
Iva al 10% inclusa (sic atto di citazione pag.2, conclusionale pag.2 ).
pagina 5 di 23 A riguardo, è stato prodotto dallo stesso attore computo metrico debitamente sottoscritto da entrambe le parti, e non disconosciuto e in cui sono analiticamente indicate le singole opere e i prezzi relativi (doc. 3 parte attrice e anche doc. 5 parte convenuta )
Sotto ulteriore e connesso profilo, la citata circostanza, ovvero la conclusione di accordo iniziale avente ad oggetto i lavori indicati nel computo metrico indicato e sottoscritto, è stata altresì univocamente confermata dai testimoni esaminati, particolarmente qualificati in quanto a diretta conoscenza delle circostanze, (
[...]
madre del committente, , moglie dell'appaltatore e, sia Testimone_4 Testimone_5 pure con incertezza sull'importo,, oltre che dal sig. in sede di Testimone_2 CP_1
interrogatorio formale.
La conclusione del citato contratto di appalto, completo nell'individuazione del corrispettivo (pari a 18600 iva inclusa e delle opere da eseguire, risulta quindi pacifica e univocamente comprovata.
1.2. I lavori extra
Orbene, parte convenuta ha dedotto la conclusione di ulteriori accordi sopravvenuti e relativi altresì a lavori e opere extra, eseguiti nell'immobili contestati da parte attrice sia nell'an sia in ordine alla pattuizione relativa.
All'esito del giudizio, si ritiene comprovato il conferimento di incarico avente ad oggetto l'esecuzione di opere extra come dedotte dalla convenuta.
In primo luogo, si evidenzia che parte convenuta ha ritualmente e depositato fin dalla fase monitoria, contratto di appalto (recante apparentemente data del 25.5.2021 e quindi comunque successivo al citato computo metrico) stipulato da entrambe le parti e non disconosciuto in giudizio, in cui, sia pure genericamente, nella descrizione dei lavori era individuato “ristrutturazione e ampliamento immobile residenziale” rinviando a ulteriori allegati per la definizione delle opere (cfr. doc.2)
pagina 6 di 23 Orbene, il citato contratto, quale corrispettivo, prevede l'importo di 35457,75 iva inclusa (ex art. 3) , implicando quindi un quid pluris economico, rispetto a quanto riconosciuto originariamente nel precedente computo metrico ( 18.600,00, Iva al 10%,) pacificamente sottoscritto e accettato dalle parti: tale documento negoziale costiuisce quindi valido elemento probatorio e non solo presuntivo che fosse intervenuta una successiva pattuizione con riferimento a nuovi lavori non originariamente compresi nel citato computo metrico originario
In secondo luogo, strettamente connesso al precedente, parte convenuta ha prodotto un computo metrico relativo alle nuove opere (doc. 4 parte convenuta e doc. 5 parte attrice): sebbene tale documentazione non assuma valore negoziale né risulti ex se opponibile all'attore, stante il disconoscimento della sottoscrizione e la mancanza di istanza di verificazione da parte della convenuta, essa assume comunque valore indiziario circa l'accordo sull'esecuzione di nuove opere: ciò a fortiori considerando che il citato computo era pacificamente inoltrato al committente sig. già in fase precedente al giudizio, Pt_1
ovvero , nel 2022 al momento della richiesta di pagamento (cfr. mailm del 6.1.2022 doc. 11 dello stesso attore e come riconosciuto da parte attrice in atto di citazione pag. 3)
In terzo luogo, sempre in forza di detto computo metrico, era comunque emessa fattura n. 2 /2022 del 6.1.2022 ritualmente trasmessa al committente (cfr doc. 6 della stessa parte attrice): la citata fattura, stante il rapporto comunque comprovato, costituisce ulteriore elemento indiziario attestante il rapporto.
In quarto luogo, dalla documentazione e messaggistica whats app prodotta dallo stesso opponente si evince come gli accordi negoziali fossero mutati nel tempo, prevedendo nuove opere rispetto a quelle presenti nel computo metrico inizialmente sottoscritto: segnatamente, risulta particolarmente significativo il messaggio del 28.1.2022, a fronte di dichiarazione della moglie dell'appaltatore nel senso “nella fattura che ti abbiamo inviato
c'è dentro tutto il vecchio e il nuovo” (alludendo chiaramente a nuove lavorazioni non originariamente previste), la madre del sig. non accenna ad alcuna contestazione Pt_1
sulle nuove opere, formulando domande esclusivamente sul prezzo e sulle modalità di pagina 7 di 23 pagamento (doc. 7 pag. 26) ; risulta particolarmente significativo che nessuna contestazione era formulata anche nei messaggi successivi in ordine all'accordo (cfr. doc. 7)
Analogamente, nessuna contestazione circa l'omesso conferimento dell'incarico era formulata nelle conversazioni audio depositate(cfr. doc. 14 ) né risulta comprovata alcuna contestazione in ordine alle nuove opere eseguite in via formale o informale;
al contrario dai messaggi audio emergono stupore e contrarietà in merito al corrispettivo ma non sono mai in discussione le opere eseguite.
La documentazione acquisita e la condotta stragiudiziale delle parti conducono quindi univocamente a ritenere la conclusione di nuovo e aggiuntivo contratto di appalto, rispetto a quello originario relativo all'esecuzione di nuove opere: tale circostanza trova ulteriore conferma dall'istruttoria eseguita
A riguardo, l'esecuzione dei lavori è stata confermata, previo incarico, anzitutto in sede testimoniale (teste “I lavori del secondo preventivo sono stati eseguiti in fase Pt_2 finale di esecuzione di quelli del primo;
la sig.ra chiedeva l'esecuzione dei lavori Tes_1
indicati nel secondo preventivo;
alcune volte ero anche presente , altre me lo ha riferito mio marito;
le richieste erano tutte verbali;
ADR ad esempio, chiedeva di rifare il piatto doccia;
lo sportellino del contatore del gas;
il portale;
non li ricordi tutt”i; teste , Tes_6 sia pure incerto sul prezzo “Ignoro l'importo e i prezzi;
ADR ricordo i lavori eseguiti presso l'immobile dei sig.ri ; Ignoro il documento 4 mai visto prima;
a Persona_1
lettura dei lavori doc. 4 pag.4 conferma tutto tranne la posa di mobile bagno. Se si verificavano problemi, chiamavamo la proprietà o la madre sig.ra ; erano loro che Tes_1 incaricavano o comunque davano l'assenso all'esecuzione dei lavori;
I lavori sono stati eseguiti in due mesi circa;
era estate non ricordo l'anno” teste pur negando la Tes_1
circostanza di conferimento di incarico, ha comunque riconosciuto parzialmente l'esecuzione “oltre le opere del primo preventivo sono state eseguite esclusivamente in aggiunta tapparella, un buco (predisposizione) per il condizionatore, il portale di supporto per garantire sicurezza e staticità.; sono state pagate”)
pagina 8 di 23 In secondo luogo, a fronte delle plurime contestazioni di parte attrice circa un'erronea contabilizzazione e l'effettiva esecuzione delle opere, è stata esperita CTU.
La relazione del consulente, basata su documentazione di causa, e sopralluoghi, risulta particolarmente approfondita, corredata da significativa e rilevante documentazione fotografica e planimetrica caratterizzata da rigoroso iter logico motivazionale , risulta completa ed esauriente rispetto ai quesiti posti e condivisibile nelle conclusioni.
Orbene, il consulente ha analiticamente preso in esame entrambi i preventivi, sia quello debitamente sottoscritto e pacifico tra le parti, relati sia quello oggetto di contestazione e relativo alle opere extra e ha riscontrato l'esecuzione di tutti i lavori indicati.
Segnatamente, con riferimento al secondo preventivo, oggetto di specifica contestazione da parte dell'attrice , il CTU ha evidenziato una sola anomalia (sebbee non nell'esecuzione ma nella contabilizzazione) ovvero nell'intonaco per la camera da letto;
il consulente ha infatti accertato come “1) Rimozioni e demolizioni, con indicata la demolizione della muratura portante, trasporto a discarica, con al specifica di “per alloggio portale”. Si può dare per eseguita l'opera, pur se risulta già indicata nel primo computo, atteso che, come si è verificato, è stato realizzata un'opera strutturale di maggiori dimensioni. Si veda l'allegato ° 3 alla presente relazione. 2) Differenza di prezzo per portale antisismico. L'opera in acciaio è data per eseguita. 3) Smontaggio e rimontaggio porta scorrevole. Viene indicata la porta del disimpegno, ma risulterebbe essere la porta della camera;
l'opera può darsi per eseguita. 4) Rimozione pavimento e sottofondo, con indicazione della camera da letto. Si può dare per eseguita l'opera, atteso che l'intervento ha riguardato anche la camera da letto, ma nel primo computo metrico la quantità è comprensiva della porzione della camera da letto e quindi non va imputata una seconda volta. 5) Cuci scuci, in mattoni pieni. Si può dare per eseguita l'opera, a corredo del portale in acciaio. 6) Pratica Ingegnere. È stato trasmesso un elaborato strutturale
(allegato n° 3), a firma Ing. L'attività del tecnico è stata eseguita e può darsi per Per_2
accettata, alla luce anche di quanto agli atti. 7) Carpenteria in legno, posa armatura e
pagina 9 di 23 getto trave. Nel progetto esecutivo non vi sono indicazioni di getti in calcestruzzo, si ritiene plausibile la realizzazione di un getto integrativo a corredo della trave in acciaio. 8)
Rimozione vecchio serramento e riquadratura. Si può dare per eseguita l'opera.9)
Fornitura e posa di nuovo serramento con tapparella motorizzata.Si può dare per eseguita
l'opera. 10) Modifica impianto elettrico disimpegno e camera. Si può dare per eseguita
l'opera. 11) Predisposizione impianto aria condizionata. Il CTP Arch. ha fatto Per_3
rilevare, nelle sue osservazioni, come vi siano due condizionatori, uno nel disimpegno ed uno nella camera matrimoniale.
Considerato che
il secondo, nella camera, è posato nella zona ove è stato realizzato il portale in acciaio, la sua collocazione non può che essere coeva all'intervento. L'opera va quindi data per eseguita. 12) Sportello acqua. Si può dare per eseguita l'opera. 13) Modifica scarico cucina per posa piatto doccia. Il CTP Arch.
ha fatto rilevare, nelle sue osservazioni, come in concomitanza della modifica di Per_3
posa del piatto doccia, si sia dovuto modificare anche lo scarico della cucina, che, seppur il locale sia separato dal bagno, confluisce nell'impianto di quest'ultimo. Si ritiene quindi di poter dare per eseguita l'opera. 14) Extra capitolato pavimento e rivestimento. Si può dare per eseguita l'opera, attesa la tipologia di piastrelle (formato 60 x 120 sia per il rivestimento che per il pavimento) con maggiori costi di fornitura e posa. 15) Fornitura e posa di guaina doccia. Si può dare per eseguita l'opera. 16) Modifica posizione piatto doccia. Si può dare per eseguita l'opera, in funzione della posizione del piatto doccia sul progetto e della posizione rilevata durante il sopralluogo, pur se non è accertabile se non sia stata segnalata la diversa collocazione prima della posa. 17) Posa faretti. Si può dare per eseguita l'opera, risultano posati 12 faretti a soffitto. 18) Intonaco camera da letto. Si può dare per eseguita l'opera, ma la stessa, per quanto riguarda il rustico è già compresa nel primo computo metrico, mentre per la rasatura a gesso è presente anche la successiva voce 21. Non si ritiene quindi imputabile il costo per una seconda volta. 19) Controsoffitto disimpegno. Nel bagno il controsoffitto è visibile, poiché ribassato e dotato di faretti ad incasso. Il CTP Arch. ha fatto rilevare come nel disimpegno si sia operato Per_3
applicando a soffitto dei pannelli di cartongesso su centine metalliche, giustificandone la posa per la presenza di una struttura in legno e cannicciato. Si ritiene di poter dare per
pagina 10 di 23 eseguita l'opera. 20) Pulizia zoccolino.Si può dare per eseguita l'opera, considerando il recupero del battiscopa della camera da letto. 21) Rasatura pareti camera da letto. Si può dare per eseguita l'opera, considerato che pareti e soffitto della camera da letto risultano rasate a gesso e che l'intonaco previsto nel primo computo metrico era al rustico, anche per la nuova parete della camera da letto. 22) Differenza per assistenze murarie Nelle opere si sono inseriti costi in economia, che si ritiene coprano anche l'extra per le assistenze murarie. 23) Posa mobile lavandino. Si può dare per eseguita l'opera. 24) Posa pannello doccia esterna. Il CTP Arch. ha segnalato come la lavorazione sia stata Per_3
mal formulata, intendendosi la posa della colonna doccia con idromassaggio. Atteo che tale manufatto è presente (acquistato dal SI. – si veda allegato n° 2) si può dare per Pt_1 eseguita l'opera. 25) Riparazioni tetto. L'opera non è stata visionata durante l'accesso, ma
è stata confermata dalle Parti, e quindi può darsi per eseguita. 26) Detrazioni per mancata fornitura vaso, bidet, placca scarico, miscelatori, box doccia. Le detrazioni sono compatibili con quanto riscontrato per la voce 4) del primo computo metrico. (sic relazione pag. 9 e ss.)
In ragione di quanto esposto il CTU ha accertato univoca corrispondenza tra le opere realizzate e quelle indicate nel secondo preventivo.
La materiale esecuzione dei lavori come analiticamente descritta, non è stata contestata nel corso delle operazioni né nelle memorie conclusive: orbene, essa costituisce ulteriore e significativo elemento di fatto idoneo a supportare la tesi del conferimento di incarico con riferimento ai citati lavori extra.
In via presuntiva, infatti, secondo valutazione probabilistica basata su criterio di ragionevolezza, il sig. titolare dell'impresa, procedeva all'esecuzione delle opere CP_1
solo previo conferimento di incarico da parte del sig. o di un suo delegato Pt_1
rappresentante, come la madre: è alquanto inverosimile, infatti, almeno in via ordinaria,
l'ipotesi opposta ovvero che l'appaltatore esegua opere senza l'assenso del titolare dell'immobile; si perviene a tale conclusione a fortiori nel caso concreto considerando ulteriori elementi quali: i plurimi contatti tra le parti nonché i parziali pagamenti avvenuti,
pagina 11 di 23 la pacifica sussistenza già di valido contratto di appalto tra le parti relativo a ulteriori e diverse opere, l'assenza di prova di contestazioni in fase ex ante con riferimento alle opere, la tempestiva trasmissione del computo metrico, perfettamente coincidente nelle opere eseguite..
In ragione di quanto esposto, si ritiene comprovato che il sig. affidò al sig. Pt_1
effettivamente, le opere indicate nel secondo computo metrico. CP_1
1.3. Il corrispettivo delle opere extra
Sotto ulteriore e contrapposto profilo, in relazione alle opere del secondo preventivo, non è stata tuttavia raggiunta univoca prova della determinazione del corrispettivo tra le parti, ovvero, rectius, della quota di corrispettivo che avrebbe dovuto corrispondere il committente a fronte delle nuove opere.
In primo luogo, seppure il contratto firmato prevedeva in modo esplicito, come esposto, un importo pari a € 35.457,75 iva inclusa, superiore quindi rispetto alla somma pattuita nel primo preventivo (pari a 18.600 iva inclusa) , purtuttavia lo stesso era sottoscritto allorquando le opere erano già concluse e con l'accordo tra le parti che una quota significativa della somma sarebbe stata corrisposta da istituto di credito in virtù di cessione del credito
In altri termini, sul punto, il quantum effettivamente dovuto a carico dei proprietari non era stato ancora ben definito, malgrado la pattuizione.
Tale circostanza trova il supporto probatorio documentale , anzitutto, in scrittura privata redatta dalla sig.ra moglie del sig. titolare dell'impresa, in cui la Pt_2 CP_1 medesima dichiarava come “la banca paga 13.700” , apponendo tale frase sulla fattura
2/2022 (cfr. doc. 12); tale documento era ritualmente trasmesso via Whatsapp in data
17.2.2022 alla madre del committente (cfr. pag. 30 del doc. 7)
In secondo luogo, la circostanza che la quota a carico del committente sarebbe stata inferiore rispetto a quanto pattuito, stante l'intervento dell'istituto di credito, a cui doveva pagina 12 di 23 essere ceduto il credito, emerge univocamente sia dagli scambi di messaggistica whats app sia dai colloqui intercorsi in cui sia la moglie del sig. sia la madre del CP_1 Pt_1 assumono, quale presupposto, il parziale pagamento dell'importo da parte della banca (cfr. doc. 7 e 14)
In terzo luogo, ed è il dato maggiormente significativo, la circostanza è stata riconosciuta personalmente dal sig. in sede di interrogatorio formale. CP_1
Segnatamente, il sig. ha confermato espressamente che nel febbraio 2022, CP_1
in seguito alle lamentele del SI. per il richiesto pagamento delle somme ulteriori di Pt_1
cui al computo metrico del gennaio 2022, aveva concordato con il committente che quest'ultimo avrebbe dovuto versare ancora l'ulteriore somma di € 12.097,50, scontando invece in fattura (con cessione del relativo credito fiscale) il residuo importo di € 13.700,00
; parimenti era confermato che la sottoscrizione avveniva proprio per avviare la pratica dello sconto in fattura ( 12. Confermo la circostanza dell'accordo e la documentazione come visionata (cfr doc. 7 e 12) 13. Confermo che la banca voleva il contratto scritto per
“impostare la pratica” e non per pagare. 14. Confermo;
non ricordo la data;
non ero presente;
lo ha fatto firmare mia moglie 15. Confermo)
Alla luce di quanto esposto, ad avviso del Tribunale non solo non è stata raggiunta prova che , al momento del conferimento dell'incarico di esecuzione delle nuove opere, le parti pattuissero il prezzo come indicato formalmente in sede di contratto, ma , invero, neanche in fase successiva vi era accordo negoziale tra le parti circa la parte economica con riferimento alle opere extra.
A riguardo, infatti, gli accordi sopra evidenziati, avevano quale presupposto , la possibilità di cessione sconto in fattura della banca che, pacificamente, non si concretizzava
In ragione di quanto esposto, stante la mancata previsione esplicita del prezzo del contratto, trova applicazione l'art. 1657 c.c. secondo cui se le parti non hanno determinato il corrispettivo trova applicazione le tariffe e gli usi, ovvero, in via subordinata il prezzo è
pagina 13 di 23 determinato dal Giudice (in materia di appalto di lavori tra privati circa la necessità di indagine tecnica Cass. 15.9.2014 n. 19413).
Orbene, sul punto, per le opere comprese nel primo preventivo, all'esito dell'istruttoria, stante la pattuizione contrattuale pacifica tra le parti oltre che debitamente documentata risulta superflua la stima e l'accertamento tecnico per la determinazione del valore economico , prevalendo il prezzo oggetto di libera contrattazione ed indicato nel computo metrico come sottoscritto.
Al contrario, stante la mancata prova di pattuizione univoca del prezzo in ordine ai lavori extra è stato formulato esplicito quesito al CTU il quale ha redatto un computo metrico analitico (cfr. allegato 9)
A riguardo, il CTU ha così esplicato il computo, rappresentando come “Lo scrivente ha provveduto a riassumere in apposito foglio di calcolo (allegato n° 9), i due computi metrici, con una colonna dedicata ai prezzi come esposti dalla ed una con i Parte_3
prezzi ricavati dal Bollettino della CCIAA di Pavia. Il bollettino utilizzato è il n° 2 dell'anno 2020, ultimo disponibile all'epoca della preventivazione delle opere
(marzo/aprile 2021). Per le opere del secondo computo metrico (opere extra), in assenza di una qualsiasi quantificazione delle stesse, si è operato, ove possibile, ricostruendo la voce secondo opere quantificabili a misura e, ove non possibile, ricorrendo a conteggi di attività in economia. In alcuni casi, in assenza di prezzi del bollettino CCIAA si sono indicati dei
Nuovi Prezzi (NP) ricavati da verifiche in rete e dall'esperienza. Circa il secondo computo metrico, quindi, l'importo delle opere, ottenuto con la procedura precedentemente descritta, compresa maggiorazione del 25% applicata solo alle voci a misura, ammonta ad
€ 11.530,97, oltre IVA10%.” (sic relazione pag. 12 e ss.)
In risposta a specifico quesito circa la congruità dei prezzi il CTU ha osservato come “Va doverosamente segnalato che il bollettino CCIAA, come già indicato, si riferisce, nella formulazione dei prezzi unitari, ad interventi eseguiti su volumi consistenti di immobili. Nel caso di ristrutturazioni si fa riferimento ad un volume di 1.500 mc, ossia ad
pagina 14 di 23 un piccolo stabile con normali condizioni di accesso e rifornimento al cantiere. Nel caso in esame il volume del cantiere è minimo e le condizioni di accesso e rifornimento, pur accogliendo almeno in parte le osservazioni dell'Avv. Serianni, non sono ottimali ed inoltre si è in presenza di lavori di natura particolarmente frammentata. Complessivamente comunque, come già indicato, i prezzi esposti risultano in generale più alti, pur avendo lo scrivente applicato la maggiorazione del 25% prevista dal bollettino CCIAA. Il secondo è stato redatto solo con voci a corpo, senza alcuna specifica quantitativa, creando non poche difficoltà interpretative, portando quindi ad indicazioni delle opere, per poterne determinare i prezzi, o, nei pochi casi possibili, ricorrendo comunque a quantificazioni a misura, o ricorrendo alla quantificazione in economia ossia analisi dei probabili tempi esecutivi delle singole opere, trasformati poi in ore lavorate e in forniture di materiali e noli. L'importo del secondo preventivo (in realtà è un consuntivo) è risultato superiore del
33% all'importo ottenuto con i prezzi camerali. Tale differenza di costo, può trovare giustificazioni analoghe a quelle del precedente computo metrico (sic relazione pag. 13 e ss.)
Il Tribunale intende discostarsi, sia pure parzialmente, dalla stima compiuta dal
CTU in quanto risulta eccessiva la maggiorazione del 25% rispetto agli importi del prezziario.
In ordine alla maggiorazione , infatti nel prezziario delle opere di Pavia, allegato alla stessa CTU, viene indicato come “Per le opere di ristrutturazione i prezzi delle singole categorie di lavoro possono essere aumentati fino ad un massimo del 35% per particolari specifiche condizioni che di seguito riportiamo a titolo esemplificativo:
1. lavori da realizzare in aree e/o immobili con difficoltà di accesso, e/o di vincoli;
2. lavori di manutenzione da eseguire in condizioni di disagio, ovvero di natura particolarmente frammentata;
3. lavori richiedenti particolari magisteri “ (cfr. allegato 6 alla relazione)
Orbene, nessuna delle tre ipotesi risulta concretizzata;
l'area non era di difficile accesso come evincibile dalle foto e in ragione della circostanza, pacifica, della sussistenza di area cortilizia comune da cui accedere;
inoltre, non si ravvisa natura particolarmente pagina 15 di 23 frammenta o disomogenea dei lavori;
infine, non richiedono particolari magisteri trattandosi di mera ristrutturazione interna. Sotto ulteriore e connesso profilo, inoltre, si evidenzia come l'impresa aveva già eseguito ulteriori lavori (quelli indicati nel primo computo) che sia pure oggetto di pattuizione, erano già riconosciuti come maggiorati in termini economici dal CTU;
pertanto, ai fini della determinazione del corrispettivo delle opere nel secondo preventivo si deve tener conto anche di tale profilo.
In ragione di quanto esposto, assumendo quale base di calcolo il computo metrico come redatto, il quantum risulta pari a € 10.860,13 a cui è necessario effettuare le detrazioni per €560,00 per le opere riconosciute come non eseguite ottenendo la somma di
€ 10.300,13 oltre iva al 10% , per un totale di € 11.330,14 come dovuto per i lavori extra
2. Le eccezioni di invalidità del contratto
Le eccezioni di invalidità del secondo contratto sono infondate
In primo luogo, non è invero, neanche astrattamente configurabile alcuna forma di dolo ex art. 1439 c.c. da parte del sig. CP_1
In relazione al dolo, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “a norma dell'art. 1439 c.c., il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel "deceptus" una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell'art. 1429 c.c." (Cass. 20792/2004; Cass. 12424/2006; Cass. 12982/2015), cosicché a produrre l'annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparti:e e, quindi, sul consenso di quest'ultima. Sempre questa Corte ha chiarito che "in tema di dolo quale causa di annullamento del contratto, sia nella ipotesi di dolo commissivo che in quella di dolo omissivo, gli artifici o i raggiri, la reticenza o il silenzio
pagina 16 di 23 devono essere valutati in relazione alle particolari circostanze di fatto ed alle qualità e condizioni soggettive dell'altra parte, onde stabilire se erano idonei a sorprendere una persona di normale diligenza, giacché l'affidamento non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza" (Cass. 20792/2004; Cass. 1585/2017). In particolare, ricorre il
"dolus malus" "solo se, in relazione alle circostanze di fatto e personali del contraente, il mendacio sia accompagnato da malizie ed astuzie volte a realizzare l'inganno voluto ed idonee in concreto a sorprendere una persona di normale diligenza e sussista, quindi, in chi se ne proclami vittima, assenza di negligenza o di incolpevole ignoranza" Cass.
14628/21309).” (In termini recentemente Cass. 23.06.2022, n.20231)
In relazione all'onus probandi relativo alla sussistenza dei presupposti, la giurisprudenza è univoca nel riconoscere lo stesso gravante sulla parte che ha formulato l'eccezione “ l'effetto invalidante dell'errore frutto di dolo è subordinato alla circostanza
(della cui prova è onerata la parte che deduce il vizio di consenso) che la volontà negoziale sia stata manifestata in presenza - o in costanza - di questa falsa rappresentazione, spontanea o provocata “ (in termini Cass 27.02.2019, n.5734 Cass. 15.06.2011, n.13108)
Tanto premesso in via generale, nel caso concreto, non risultano puntualmente dedotti né a fortiori comprovati artifici e raggiri dell'appaltatore: al contrario è emersa univocamente la libera formazione del consenso negoziale dei sig.ri committente, e Pt_1
sig. appaltatore, nel corso della quale le parti le parti concordavano le opere e CP_1
corrispettivo in fase iniziale e, successivamente, si determinavano ad eseguire ulteriori lavori, sia pure senza determinazione di importo con riferimento alle opere extra.
In secondo luogo, l'appaltatore ha dimostrato di aver eseguito tutte le opere, sia quelle contrattuali, sia quelle extra, palesando quindi la sua buona fede;
inoltre, la non praticabilità dello sconto in fattura ovvero della cessione del credito era dovuta a una nuova determinazione della banca, in alcun modo imputabile all'imprenditore che, anzi, aveva suggerito tale ipotesi anche al fine di venire incontro alle esigenze del committente a detta del quale le opere erano eccessivamente onerose.
pagina 17 di 23 Infine, anche a voler ritenere provato che il sig. conoscesse ab origine CP_1
l'impossibilità di realizzare lo sconto in fattura (circostanza invero contraddetta dall'esame testimoniale e dalla documentazione prodotta dalla stessa attrice in cui emerge viceversa come vi fu effettivo interessamento allo sconto in fattura) tuttavia, per giurisprudenza consolidata il mendacio non è sufficiente a integrare ex se il dolo.
In secondo luogo, non è configurabile l'ipotesi di errore: in ordine al rapporto di appalto basato sul primo preventivo, nessun errore è invero, neanche astrattamente configurabile essendo pacificamente convenuto sia il prezzo sia le opere da eseguire;
parimenti, in relazione al momento del conferimento dell'incarico delle opere extra, viceversa, non era stato pattuito alcun prezzo né, concretamente le modalità di pagamento;
solo dopo era stata avanzata l'ipotesi dello sconto in fattura, allorquando le opere però erano già state commissionate e invero già realizzate: in altri termini, sul punto, al momento dell'accordo non era neanche astrattamente configurabile una falsa rappresentazione della realtà sull'elemento prezzo, semplicemente perché lo stesso non era definito.
Incidentalmente, ma rilevante sul piano motivazionale, si sottolinea che, in adesione al preferibile e rigoroso orientamento giurisprudenziale, pur volendo accedere alla ricostruzione di parte attrice in parte qua e ritenere sussistente un errore sul prezzo (non sussistente per le ragioni sopra esposte), tale tipologia di errore può dare luogo, all'azione di rescissione per lesione ma non costituisce errore essenziale , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1428 c.c. e non è causa di annullabilità del contratto, qualunque sia la causa di sproporzione tra le reciproche prestazioni, salvo che non si traduca in un errore sulle qualità essenziali della cosa, ipotesi quest'ultima invero neanche dedotta nel presente giudizio
(Cass. 25.3.1996 n. 2635); come esposto infatti le opere del secondo preventivo erano esattamente quelle realizzate.
A fortiori, irrilevante è l'errore sulla valutazione economica dell'affare : essa non rientra nella nozione di errore di fatto ex art. 1429 c.c. idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento del contratto in quanto non incide sulla quantità o qualità della cosa ma attiene alla sfera dei motivi in virtù dei quali una parte si è determinata a concludere un pagina 18 di 23 determinato accordo (Cass. 12.11.2018 n. 29010 Cass.
3.9.2013 n. 20148 e Cass. 3.4.2003
n. 5139).
Generica e infondata è l'eccezione di simulazione: le parti , come esposto, avevano inteso concludere due distinti contratti di appalto di cui, per il primo, le opere e il prezzo erano individuate nel computo metrico, non configurandosi alcuna simulazione, mentre nel secondo il conferimento delle opere extra avveniva in via orale, senza determinazione del prezzo stesso.
Infine, è infondata l'eccezione di vessatorietà delle clausole con riferimento all'oggetto dei lavori e al prezzo
Il Tribunale non ignora l'orientamento giurisprudenziale citato dall'attore secondo cui “le clausole contrattuali di un contratto fra professionista e consumatore, redatte in modo non chiaro e comprensibile, possono essere qualificate vessatorie (nella terminologia italiana) o abusive (nella terminologia Europea), se determinano a carico del consumatore unsignificativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e ciò anche ove esse concernano la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, se tali elementi non sono individuati in modo chiaro e comprensibile.” (Cass. 31.8.2021 n.23655)
In primo luogo, con riferimento all'oggetto dei lavori, gli stessi sono, sono individuati in modo analitico per quanto concerne il primo contratto di appalto attraverso preventivo, pacificamente sottoscritto;
in relazione alle opere extra, il conferimento era verbale e , comunque, le stesse era individuate in computo metrico che, sebbene non sottoscritto, individuava partitamente le opere da realizzare.
In secondo luogo, per quanto riguarda il prezzo, alla luce di quanto emerso, non vi era alcuna criticità in quanto, per il primo preventivo, vi era analitica individuazione delle somme dovute per ciascun lavoro;
per le opere extra è stata esclusa la previa determinazione pagina 19 di 23 A quest'ultimo proposito, l'assenza di corrispettivo non inficia ex se il contratto, né rende automaticamente la clausola vessatorietà non sussistendo un significativo squilibrio di diritti e doveri tra le parti
3. Il saldo effettivo tra le parti
Alla luce di quanto esposto, era dovuto a carico del sig.- anzitutto l'importo di Pt_1
18600 iva inclusa in forza del primo contratto di appalto relativo ai lavori indicati e contenuti nel primo preventivo;
parimenti dovuta l'ulteriore somma di € 10.300,13 oltre iva al 10% , per un totale di € € 11330,14 per le opere extra
La somma complessiva dovuta, unitamente all'iva , risulta pari a €29930,14
(18600+11.330,14).
In ordine ai pagamenti effettuati, il SI. ha versato alla durante Pt_1 Parte_3
l'anno 2020, un acconto di € 4.000,00, oltre a successivi 23 acconti da € 250,00, per un importo complessivo di € 9.750,00; tale circostanza, puntualmente dedotta dall'attore, non risulta contestata ed è debitamente attestata da quietanze di pagamento non disconosciute
(cfr. doc. 2)
Parimenti puntualmente dedotto e non contestato che, durante l'anno 2022, a saldo opere, il sig. corrispondeva un primo importo di € 6.000,00 e successivi 23 pagamenti Pt_1 di € 250,00 l'uno, per complessivi € 11.750,00: anche tale circostanza non risulta contestata ed è comprovata da significativa e rilevante documentazione costituta da estratti conto bancari recanti bonifico (doc. 8).
Infine, è attestata la corresponsione di ulteriore somma pari a € 347,75 a mezzo bonifico bancario in data 29.9.2022 ( cfr. doc. 8 pag. 10).
In ragione di quanto esposto, risultano quindi versati complessivamente €
21.847,75; pertanto è ancora dovuta a carico del sig. la somma di € 8082,39 iva Pt_1
inclusa (29.930,14- 21.847,75).
pagina 20 di 23 Su tale importo sono dovuti interessi dalla data di pubblicazione della sentenza e non dall'emissione di fattura: non è infatti stata accertata la precisa pattuizione del corrispettivo a cui è pervenuto il Tribunale con la presente sentenza. Il decreto ingiuntivo
834/2023 viene quindi revocato.
Le istanze istruttorie reiterate in occasione degli scritti conclusivi, oltre che inammissibili per le ragioni già esplicate con ordinanza del 14.2.2024, erano comunque superflue in ordine ai profili in fatto e in diritto come univocamente emersi in corso di istruttoria.
4. Le spese
Circa le spese legali, la formulazione dell'art. 92 c.p.c. consente la compensazione, totale o parziale delle spese anche nel caso di “soccombenza reciproca” ; risulta meritevole di adesione ulteriore e finora maggioritario orientamento secondo cui “La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), si verifica – anche in relazione al principio di causalità – nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ( Cass.n.
20888/2018)”. (in termini recentemente con giurisprudenza citata Cass 30.11.2021 n.
37652; in senso solo parzialmente difforme Cass. SS.UU. 31.10.2022, n. 32061).
Il citato orientamento è meritevole di adesione ad avviso del Tribunale sia in quanto risulta maggiormente aderente al contenuto sostanziale e alla ratio della disposizione ex art. 92 c.p.c., non limitata ad una nozione restrittiva di soccombenza, sia in quanto rispondente ad una logica di bilanciamento e riparto delle spese legali in modo rispondente all'esito effettivo della controversia, tenuto conto in modo complessivo del petitum di parte attrice.
Orbene, nel presente giudizio è stata accolta, sebbene per un importo inferiore rispetto al quantum originario, la domanda azionata in fase monitoria, in parziale pagina 21 di 23 accoglimento delle eccezioni di parte convenuta (a fronte di una domanda di € 13.700 il quantum è stato ridotto a € 8082,39); pertanto sussistono i presupposti per una compensazione, sia pure limitata al 40% delle spese di lite e sostanzialmente proporzionata rispetto alla riduzione del credito, restando addebitato il restante 60% su parte attrice riconosciuta comunque debitrice , avendo peraltro rigettato le eccezioni di invalidità.
I compensi sono liquidati ex DM 55/2014 come modificato con DM 147/2022 per cause di valore compreso tra €5.200 e € 26.000 applicando il parametro medio per ciascuna fase risultando quindi pari a € 5077 da addebitare sino a € 3046,2 su parte attrice oltre alle spese generali al 15% iva e cpa.
Circa le spese della procedura di ingiunzione, si evidenzia che, secondo giurisprudenza ormai maggioritaria, la fase monitoria e quella di cognizione costituiscono parte di un unico processo in cui l'onere delle spese deve essere disciplinato in base all'esito finale del giudizio (Cass. 13.07.2007 n.15725; recentemente Cass. 12.5. 2015, n. 9587).
Pertanto, analogamente a quanto disposto per il presente giudizio, le spese della procedura monitoria, sono addebitate al 60% su parte attrice opponente, e quindi fino a €
340,2 per compensi oltre spese generali al 15% iva e cpa fermo restando i costi per contributo e marca interamente a carico dell'opponente stessa.
Infine, le spese della CTU, già liquidate con separato decreto, sono addebitate all'80% sull'attore e al 20% su parte convenuta (considerando la compensazione al 40% da dividere in quota uguale e la quota al 60% da addebitare esclusivamente su parte attrice), ferma restando la solidarietà nei confronti del consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- I)Accoglie nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione, la domanda di parte attrice (c.f. ) e, per l'effetto: Parte_1 C.F._1
a)revoca il decreto ingiuntivo 834/2023;
pagina 22 di 23 b)condanna al pagamento di € 8.082,39 nei confronti del sig. Parte_1 CP_1
cf. ), oltre interessi nella misura legale dalla data di
[...] C.F._2
pubblicazione della sentenza al soddisfo;
-II) condanna altresì a rimborsare ad il 60% delle Parte_1 CP_1
spese di lite, che si liquidano in € 3046,2 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge;
-III) condanna altresì a rimborsare ad il 60% delle Parte_1 CP_1
spese di lite della fase monitoria, che si liquidano in € 145,5 per spese e € 340,2 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché
i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge;
IV) addebita in via definitiva le spese della CTU, già liquidate con separato decreto, all'80% sull'attore e al 20% su parte convenuta Parte_1 CP_1
Pavia, 5 giugno 2025
Il Giudice
Cameli Renato
pagina 23 di 23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Cameli Renato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2702/2023 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Pavia, Viale Libertà n. 25 presso lo studio dell'avv. Rodolfo Serianni, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata, il quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
Pieve Emanuele via Zandonai 7/b presso lo studio dell'avv. Irene Litrico, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata, il quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da udienza del 27.5.2025 di rimessione in decisione, richiamando le note già depositate e, segnatamente,
pagina 1 di 23 per parte attrice opponente “Voglia il Tribunale adito, NEL MERITO Parte_1
in via principale - previa eventuale declaratoria di nullità e/o annullamento e/o inefficacia del contratto d'appalto datato 25.5.2021 ovvero delle clausole di esso relative all'oggetto dell'appalto ed al suo costo complessivo, fissato a corpo, annullare o revocare il decreto ingiuntivo opposto assolvendo l'opponente da ogni domanda di pagamento avanzata da
nei suoi confronti siccome infondata in fatto ed in diritto, accertando e CP_1 dichiarando che null'altro deve essere corrisposto a parte opposta oltre all'importo di €
21.847,75 complessivamente già versato dall'opponente ovvero in subordine - nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse risultare un credito in favore del convenuto opposto, dichiarare tenuto l'attore opponente a corrispondere le sole somme che dovessero risultare di giustizia previa quantificazione delle stesse nei rigorosi limiti del giusto e del provato. Con vittoria di competenze e spese di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA - ammettersi interrogatorio formale dell'opposto SI. nonché prova per testi CP_1
sui seguenti capitoli: 6) Vero che la SI.ra per conto del marito, diceva che tali Pt_2
acconti erano necessari a sostenere le spese iniziali per approntare i ponteggi ed acquistare i materiali;
7) Dica se i lavori di rifacimento del tetto di cui al computo metrico del 18.1.2020 sub doc. 1) siano stati eseguiti dal SI. 11) Dica se i lavori di cui al CP_1
computo metrico del 6 gennaio 2022 sono stati richiesti e/o autorizzati dal SI. 16) Pt_1
Dica se lei o suo figlio avete sottoscritto i computi metrici prodotti da parte opposta sub doc. 4) che le si rammostrano. Si indicano a testi sui capitoli di prova sub n.ri 6), 7) e 11) le signore - , residente in [...], anche sul Testimone_1
capitolo sub n. 16); - , residente in [...]
Teresa di Calcutta n. 18; - residente in [...]
39.”
Per parte convenuta “ Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, CP_1
così giudicare: respingere l'opposizione, confermando il decreto opposto, ovvero comunque condannare l'opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma di
Euro 13.700,00, o di quella diversa che fosse ritenuta equa e di giustizia, oltre agli
pagina 2 di 23 interessi legali dal 31/3/2022 al soddisfo ed oltre alle spese e competenze del procedimento monitorio. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge. In via istruttoria, si chiede ammettersi la prova per testi richiesta nella memoria del 28/12/2023, limitatamente ai capitoli n. 1 e 3 non ammessi”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. evocava in giudizio Parte_1
il sig. proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 834/2023, CP_1
depositato in data 13 aprile 2023 e notificato in data 9 maggio 2023, con cui gli era stato ingiunto il pagamento di un importo pari a € 13.700,00 oltre interessi e spese a titolo di saldo per lavori eseguiti presso il proprio immobile.
A supporto della propria domanda, l'attore deduceva che: all'inizio dell'anno 2020 il SI. e la madre si erano rivolti alla ditta individuale del SI. (la cui Pt_1 CP_1
moglie, SI.ra era cliente della SI.ra , madre del per Testimone_3 Testimone_1 Pt_1
la realizzazione di opere di rifacimento del tetto comune a immobili di loro proprietà siti in
Lardirago via IV Novembre e pattuendo per l'esecuzione di opere identificate in computo metrico l'importo di € 14.350,00 più Iva al 10%; nel 2020 avevano quindi corrisposto acconti in contanti per €9750,00; successivamente le parti avevano mutato l'oggetto dell'appalto in lavori di ristrutturazione del bagno dell'appartamento in proprietà del solo
SI. e sito in Via IV Novembre n. 1/a; per l'esecuzione di tali lavori, in forza di un Pt_1
nuovo computo metrico del marzo/aprile 2021, sottoscritto dallo stesso , era CP_1
pattuita la somma totale di € 18.600,00, Iva al 10% inclusa;
a seguito di SCIA Prot. n.
1376 del 17.6.2021 i lavori erano avviati e nel gennaio 2022 già quasi conclusi;
il SI. aveva presentato un computo metrico relativo a presunti lavori extra capitolato CP_1 eseguiti nell'ambito della ristrutturazione del bagno, per aggiuntivi € 15.328,70 oltre Iva al
10% e aveva trasmesso al cliente la fattura n. 2/2022 del 6.1.2022 per complessivi €
24.341,57 Iva inclusa da intendersi al netto degli acconti in contanti già versati (per un totale quindi di € 34.091,57); i lavori extra non erano mai stati commissionati;
a seguito di interlocuzione con la banca, stante la possibilità di usufruire dei bonus edilizi attraverso pagina 3 di 23 pagamento diretto della banca, era stata emessa ulteriore e diversa fattura 4/2022 e il sig.
aveva eseguito versamenti a partire dal 4.4.2022 fino al 29.9.2022, per un totale – Pt_1
come pattuito – di € 12.097,75 ; solo nel settembre 2022 la banca aveva comunicato l'impossibilità di procedere con il pagamento;
il contratto d'appalto datato 25.5.2021 era invalido per vizio del consenso e, segnatamente, annullabile ai sensi dell'art. 1439 c.c. per raggiri ovvero ex art. 1429 c.c. per errore sulle modalità di pagamento;
parimenti erano sussistenti i presupposti per la declaratoria di nullità /inefficacia per simulazione relativa oggettiva parziale ai sensi dell'art. 1414 c.c.; i lavori extra non erano stati in alcun modo commissionati e inoltre, gli stessi non erano necessari ex art. 1660 c.c. per l'esecuzione a regola d'arte dell'opera appaltata;
la pattuizione circa il corrispettivo dovuto sia da qualificarsi come vessatoria ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 33, comma 1 e
34, comma 2 Cod. Cons.; era infine sollevata eccezione di dolo generale.
Si costituiva il sig. contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo CP_1
che: nel 2020 il SI. aveva iniziato a versare acconti per il futuro appalto di propria Pt_1
iniziativa, onde rateizzare l'assolvimento dell'impegno di spesa assunto;
a seguito dell'acquisizione della i lavori erano stati prontamente avviati;
il committente aveva CP_2
chiesto rilevanti aggiunte e modifiche dei lavori stessi;
il computo metrico era stato ritualmente sottoscritto e non erano state formulate contestazioni o richieste di rimozioni o aggiustamenti;
non vi era stato alcun raggiro e, anzi, la moglie del sig. sig.ra CP_1 Pt_2 aveva cercato di aiutare il sig. attraverso l'ottenimento di bonus fiscali;
i lavori erano Pt_1
stati correttamente calcolati e realizzati.
Eseguite positivamente le verifiche preliminari, erano assegnati i termini ex art. 171 ter c.p.c. All'esito della prima udienza, stante il fallimento della transazione, la causa era istruita mediante documentazione acquisita dalle parti, interrogatorio formale , esame testimoniale e CTU.
All'esito della CTU, la causa erano assegnati termini ex art. 189 c.p.c. e la causa era rinviata per rimessione in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c.
pagina 4 di 23 CONCISA ESPOSIZIONE DELE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.Il rapporto contrattuale intercorso
1.1 Il contratto di appalto originario di ristrutturazione
1.2. I lavori extra
1.3. Il corrispettivo delle opere extra
2. Le eccezioni di invalidità del contratto
3. Il saldo effettivo tra le parti
4. Le spese
1.Il rapporto contrattuale intercorso
1.1 Il contratto di appalto originario di ristrutturazione
In disparte ogni considerazione circa eventuali rapporti di appalto precedenti
(copertura del tetto) costituisce circostanza puntualmente dedotta dalla convenuta fin dalla fase monitoria, non contestata, rectius espressamente riconosciuta (sia pure non nei termini esposti dalla convenuta) e, comunque debitamente documentata, la conclusione di contratto di appalto, avente ad oggetto opere da realizzarsi all'interno di immobile di proprietà dell'attore, sito in Lardirago via IV Novembre 1/a
A riguardo, l'attore riconosce, anzitutto, la conclusione di accordo avente ad oggetto lavori di ristrutturazione del bagno dell'appartamento in proprietà del solo SI.
e sito in Via IV Novembre n. 1/a, in forza di un nuovo computo metrico del Pt_1 marzo/aprile 2021, sottoscritto dallo stesso , per un totale di € 18.600,00, CP_1
Iva al 10% inclusa (sic atto di citazione pag.2, conclusionale pag.2 ).
pagina 5 di 23 A riguardo, è stato prodotto dallo stesso attore computo metrico debitamente sottoscritto da entrambe le parti, e non disconosciuto e in cui sono analiticamente indicate le singole opere e i prezzi relativi (doc. 3 parte attrice e anche doc. 5 parte convenuta )
Sotto ulteriore e connesso profilo, la citata circostanza, ovvero la conclusione di accordo iniziale avente ad oggetto i lavori indicati nel computo metrico indicato e sottoscritto, è stata altresì univocamente confermata dai testimoni esaminati, particolarmente qualificati in quanto a diretta conoscenza delle circostanze, (
[...]
madre del committente, , moglie dell'appaltatore e, sia Testimone_4 Testimone_5 pure con incertezza sull'importo,, oltre che dal sig. in sede di Testimone_2 CP_1
interrogatorio formale.
La conclusione del citato contratto di appalto, completo nell'individuazione del corrispettivo (pari a 18600 iva inclusa e delle opere da eseguire, risulta quindi pacifica e univocamente comprovata.
1.2. I lavori extra
Orbene, parte convenuta ha dedotto la conclusione di ulteriori accordi sopravvenuti e relativi altresì a lavori e opere extra, eseguiti nell'immobili contestati da parte attrice sia nell'an sia in ordine alla pattuizione relativa.
All'esito del giudizio, si ritiene comprovato il conferimento di incarico avente ad oggetto l'esecuzione di opere extra come dedotte dalla convenuta.
In primo luogo, si evidenzia che parte convenuta ha ritualmente e depositato fin dalla fase monitoria, contratto di appalto (recante apparentemente data del 25.5.2021 e quindi comunque successivo al citato computo metrico) stipulato da entrambe le parti e non disconosciuto in giudizio, in cui, sia pure genericamente, nella descrizione dei lavori era individuato “ristrutturazione e ampliamento immobile residenziale” rinviando a ulteriori allegati per la definizione delle opere (cfr. doc.2)
pagina 6 di 23 Orbene, il citato contratto, quale corrispettivo, prevede l'importo di 35457,75 iva inclusa (ex art. 3) , implicando quindi un quid pluris economico, rispetto a quanto riconosciuto originariamente nel precedente computo metrico ( 18.600,00, Iva al 10%,) pacificamente sottoscritto e accettato dalle parti: tale documento negoziale costiuisce quindi valido elemento probatorio e non solo presuntivo che fosse intervenuta una successiva pattuizione con riferimento a nuovi lavori non originariamente compresi nel citato computo metrico originario
In secondo luogo, strettamente connesso al precedente, parte convenuta ha prodotto un computo metrico relativo alle nuove opere (doc. 4 parte convenuta e doc. 5 parte attrice): sebbene tale documentazione non assuma valore negoziale né risulti ex se opponibile all'attore, stante il disconoscimento della sottoscrizione e la mancanza di istanza di verificazione da parte della convenuta, essa assume comunque valore indiziario circa l'accordo sull'esecuzione di nuove opere: ciò a fortiori considerando che il citato computo era pacificamente inoltrato al committente sig. già in fase precedente al giudizio, Pt_1
ovvero , nel 2022 al momento della richiesta di pagamento (cfr. mailm del 6.1.2022 doc. 11 dello stesso attore e come riconosciuto da parte attrice in atto di citazione pag. 3)
In terzo luogo, sempre in forza di detto computo metrico, era comunque emessa fattura n. 2 /2022 del 6.1.2022 ritualmente trasmessa al committente (cfr doc. 6 della stessa parte attrice): la citata fattura, stante il rapporto comunque comprovato, costituisce ulteriore elemento indiziario attestante il rapporto.
In quarto luogo, dalla documentazione e messaggistica whats app prodotta dallo stesso opponente si evince come gli accordi negoziali fossero mutati nel tempo, prevedendo nuove opere rispetto a quelle presenti nel computo metrico inizialmente sottoscritto: segnatamente, risulta particolarmente significativo il messaggio del 28.1.2022, a fronte di dichiarazione della moglie dell'appaltatore nel senso “nella fattura che ti abbiamo inviato
c'è dentro tutto il vecchio e il nuovo” (alludendo chiaramente a nuove lavorazioni non originariamente previste), la madre del sig. non accenna ad alcuna contestazione Pt_1
sulle nuove opere, formulando domande esclusivamente sul prezzo e sulle modalità di pagina 7 di 23 pagamento (doc. 7 pag. 26) ; risulta particolarmente significativo che nessuna contestazione era formulata anche nei messaggi successivi in ordine all'accordo (cfr. doc. 7)
Analogamente, nessuna contestazione circa l'omesso conferimento dell'incarico era formulata nelle conversazioni audio depositate(cfr. doc. 14 ) né risulta comprovata alcuna contestazione in ordine alle nuove opere eseguite in via formale o informale;
al contrario dai messaggi audio emergono stupore e contrarietà in merito al corrispettivo ma non sono mai in discussione le opere eseguite.
La documentazione acquisita e la condotta stragiudiziale delle parti conducono quindi univocamente a ritenere la conclusione di nuovo e aggiuntivo contratto di appalto, rispetto a quello originario relativo all'esecuzione di nuove opere: tale circostanza trova ulteriore conferma dall'istruttoria eseguita
A riguardo, l'esecuzione dei lavori è stata confermata, previo incarico, anzitutto in sede testimoniale (teste “I lavori del secondo preventivo sono stati eseguiti in fase Pt_2 finale di esecuzione di quelli del primo;
la sig.ra chiedeva l'esecuzione dei lavori Tes_1
indicati nel secondo preventivo;
alcune volte ero anche presente , altre me lo ha riferito mio marito;
le richieste erano tutte verbali;
ADR ad esempio, chiedeva di rifare il piatto doccia;
lo sportellino del contatore del gas;
il portale;
non li ricordi tutt”i; teste , Tes_6 sia pure incerto sul prezzo “Ignoro l'importo e i prezzi;
ADR ricordo i lavori eseguiti presso l'immobile dei sig.ri ; Ignoro il documento 4 mai visto prima;
a Persona_1
lettura dei lavori doc. 4 pag.4 conferma tutto tranne la posa di mobile bagno. Se si verificavano problemi, chiamavamo la proprietà o la madre sig.ra ; erano loro che Tes_1 incaricavano o comunque davano l'assenso all'esecuzione dei lavori;
I lavori sono stati eseguiti in due mesi circa;
era estate non ricordo l'anno” teste pur negando la Tes_1
circostanza di conferimento di incarico, ha comunque riconosciuto parzialmente l'esecuzione “oltre le opere del primo preventivo sono state eseguite esclusivamente in aggiunta tapparella, un buco (predisposizione) per il condizionatore, il portale di supporto per garantire sicurezza e staticità.; sono state pagate”)
pagina 8 di 23 In secondo luogo, a fronte delle plurime contestazioni di parte attrice circa un'erronea contabilizzazione e l'effettiva esecuzione delle opere, è stata esperita CTU.
La relazione del consulente, basata su documentazione di causa, e sopralluoghi, risulta particolarmente approfondita, corredata da significativa e rilevante documentazione fotografica e planimetrica caratterizzata da rigoroso iter logico motivazionale , risulta completa ed esauriente rispetto ai quesiti posti e condivisibile nelle conclusioni.
Orbene, il consulente ha analiticamente preso in esame entrambi i preventivi, sia quello debitamente sottoscritto e pacifico tra le parti, relati sia quello oggetto di contestazione e relativo alle opere extra e ha riscontrato l'esecuzione di tutti i lavori indicati.
Segnatamente, con riferimento al secondo preventivo, oggetto di specifica contestazione da parte dell'attrice , il CTU ha evidenziato una sola anomalia (sebbee non nell'esecuzione ma nella contabilizzazione) ovvero nell'intonaco per la camera da letto;
il consulente ha infatti accertato come “1) Rimozioni e demolizioni, con indicata la demolizione della muratura portante, trasporto a discarica, con al specifica di “per alloggio portale”. Si può dare per eseguita l'opera, pur se risulta già indicata nel primo computo, atteso che, come si è verificato, è stato realizzata un'opera strutturale di maggiori dimensioni. Si veda l'allegato ° 3 alla presente relazione. 2) Differenza di prezzo per portale antisismico. L'opera in acciaio è data per eseguita. 3) Smontaggio e rimontaggio porta scorrevole. Viene indicata la porta del disimpegno, ma risulterebbe essere la porta della camera;
l'opera può darsi per eseguita. 4) Rimozione pavimento e sottofondo, con indicazione della camera da letto. Si può dare per eseguita l'opera, atteso che l'intervento ha riguardato anche la camera da letto, ma nel primo computo metrico la quantità è comprensiva della porzione della camera da letto e quindi non va imputata una seconda volta. 5) Cuci scuci, in mattoni pieni. Si può dare per eseguita l'opera, a corredo del portale in acciaio. 6) Pratica Ingegnere. È stato trasmesso un elaborato strutturale
(allegato n° 3), a firma Ing. L'attività del tecnico è stata eseguita e può darsi per Per_2
accettata, alla luce anche di quanto agli atti. 7) Carpenteria in legno, posa armatura e
pagina 9 di 23 getto trave. Nel progetto esecutivo non vi sono indicazioni di getti in calcestruzzo, si ritiene plausibile la realizzazione di un getto integrativo a corredo della trave in acciaio. 8)
Rimozione vecchio serramento e riquadratura. Si può dare per eseguita l'opera.9)
Fornitura e posa di nuovo serramento con tapparella motorizzata.Si può dare per eseguita
l'opera. 10) Modifica impianto elettrico disimpegno e camera. Si può dare per eseguita
l'opera. 11) Predisposizione impianto aria condizionata. Il CTP Arch. ha fatto Per_3
rilevare, nelle sue osservazioni, come vi siano due condizionatori, uno nel disimpegno ed uno nella camera matrimoniale.
Considerato che
il secondo, nella camera, è posato nella zona ove è stato realizzato il portale in acciaio, la sua collocazione non può che essere coeva all'intervento. L'opera va quindi data per eseguita. 12) Sportello acqua. Si può dare per eseguita l'opera. 13) Modifica scarico cucina per posa piatto doccia. Il CTP Arch.
ha fatto rilevare, nelle sue osservazioni, come in concomitanza della modifica di Per_3
posa del piatto doccia, si sia dovuto modificare anche lo scarico della cucina, che, seppur il locale sia separato dal bagno, confluisce nell'impianto di quest'ultimo. Si ritiene quindi di poter dare per eseguita l'opera. 14) Extra capitolato pavimento e rivestimento. Si può dare per eseguita l'opera, attesa la tipologia di piastrelle (formato 60 x 120 sia per il rivestimento che per il pavimento) con maggiori costi di fornitura e posa. 15) Fornitura e posa di guaina doccia. Si può dare per eseguita l'opera. 16) Modifica posizione piatto doccia. Si può dare per eseguita l'opera, in funzione della posizione del piatto doccia sul progetto e della posizione rilevata durante il sopralluogo, pur se non è accertabile se non sia stata segnalata la diversa collocazione prima della posa. 17) Posa faretti. Si può dare per eseguita l'opera, risultano posati 12 faretti a soffitto. 18) Intonaco camera da letto. Si può dare per eseguita l'opera, ma la stessa, per quanto riguarda il rustico è già compresa nel primo computo metrico, mentre per la rasatura a gesso è presente anche la successiva voce 21. Non si ritiene quindi imputabile il costo per una seconda volta. 19) Controsoffitto disimpegno. Nel bagno il controsoffitto è visibile, poiché ribassato e dotato di faretti ad incasso. Il CTP Arch. ha fatto rilevare come nel disimpegno si sia operato Per_3
applicando a soffitto dei pannelli di cartongesso su centine metalliche, giustificandone la posa per la presenza di una struttura in legno e cannicciato. Si ritiene di poter dare per
pagina 10 di 23 eseguita l'opera. 20) Pulizia zoccolino.Si può dare per eseguita l'opera, considerando il recupero del battiscopa della camera da letto. 21) Rasatura pareti camera da letto. Si può dare per eseguita l'opera, considerato che pareti e soffitto della camera da letto risultano rasate a gesso e che l'intonaco previsto nel primo computo metrico era al rustico, anche per la nuova parete della camera da letto. 22) Differenza per assistenze murarie Nelle opere si sono inseriti costi in economia, che si ritiene coprano anche l'extra per le assistenze murarie. 23) Posa mobile lavandino. Si può dare per eseguita l'opera. 24) Posa pannello doccia esterna. Il CTP Arch. ha segnalato come la lavorazione sia stata Per_3
mal formulata, intendendosi la posa della colonna doccia con idromassaggio. Atteo che tale manufatto è presente (acquistato dal SI. – si veda allegato n° 2) si può dare per Pt_1 eseguita l'opera. 25) Riparazioni tetto. L'opera non è stata visionata durante l'accesso, ma
è stata confermata dalle Parti, e quindi può darsi per eseguita. 26) Detrazioni per mancata fornitura vaso, bidet, placca scarico, miscelatori, box doccia. Le detrazioni sono compatibili con quanto riscontrato per la voce 4) del primo computo metrico. (sic relazione pag. 9 e ss.)
In ragione di quanto esposto il CTU ha accertato univoca corrispondenza tra le opere realizzate e quelle indicate nel secondo preventivo.
La materiale esecuzione dei lavori come analiticamente descritta, non è stata contestata nel corso delle operazioni né nelle memorie conclusive: orbene, essa costituisce ulteriore e significativo elemento di fatto idoneo a supportare la tesi del conferimento di incarico con riferimento ai citati lavori extra.
In via presuntiva, infatti, secondo valutazione probabilistica basata su criterio di ragionevolezza, il sig. titolare dell'impresa, procedeva all'esecuzione delle opere CP_1
solo previo conferimento di incarico da parte del sig. o di un suo delegato Pt_1
rappresentante, come la madre: è alquanto inverosimile, infatti, almeno in via ordinaria,
l'ipotesi opposta ovvero che l'appaltatore esegua opere senza l'assenso del titolare dell'immobile; si perviene a tale conclusione a fortiori nel caso concreto considerando ulteriori elementi quali: i plurimi contatti tra le parti nonché i parziali pagamenti avvenuti,
pagina 11 di 23 la pacifica sussistenza già di valido contratto di appalto tra le parti relativo a ulteriori e diverse opere, l'assenza di prova di contestazioni in fase ex ante con riferimento alle opere, la tempestiva trasmissione del computo metrico, perfettamente coincidente nelle opere eseguite..
In ragione di quanto esposto, si ritiene comprovato che il sig. affidò al sig. Pt_1
effettivamente, le opere indicate nel secondo computo metrico. CP_1
1.3. Il corrispettivo delle opere extra
Sotto ulteriore e contrapposto profilo, in relazione alle opere del secondo preventivo, non è stata tuttavia raggiunta univoca prova della determinazione del corrispettivo tra le parti, ovvero, rectius, della quota di corrispettivo che avrebbe dovuto corrispondere il committente a fronte delle nuove opere.
In primo luogo, seppure il contratto firmato prevedeva in modo esplicito, come esposto, un importo pari a € 35.457,75 iva inclusa, superiore quindi rispetto alla somma pattuita nel primo preventivo (pari a 18.600 iva inclusa) , purtuttavia lo stesso era sottoscritto allorquando le opere erano già concluse e con l'accordo tra le parti che una quota significativa della somma sarebbe stata corrisposta da istituto di credito in virtù di cessione del credito
In altri termini, sul punto, il quantum effettivamente dovuto a carico dei proprietari non era stato ancora ben definito, malgrado la pattuizione.
Tale circostanza trova il supporto probatorio documentale , anzitutto, in scrittura privata redatta dalla sig.ra moglie del sig. titolare dell'impresa, in cui la Pt_2 CP_1 medesima dichiarava come “la banca paga 13.700” , apponendo tale frase sulla fattura
2/2022 (cfr. doc. 12); tale documento era ritualmente trasmesso via Whatsapp in data
17.2.2022 alla madre del committente (cfr. pag. 30 del doc. 7)
In secondo luogo, la circostanza che la quota a carico del committente sarebbe stata inferiore rispetto a quanto pattuito, stante l'intervento dell'istituto di credito, a cui doveva pagina 12 di 23 essere ceduto il credito, emerge univocamente sia dagli scambi di messaggistica whats app sia dai colloqui intercorsi in cui sia la moglie del sig. sia la madre del CP_1 Pt_1 assumono, quale presupposto, il parziale pagamento dell'importo da parte della banca (cfr. doc. 7 e 14)
In terzo luogo, ed è il dato maggiormente significativo, la circostanza è stata riconosciuta personalmente dal sig. in sede di interrogatorio formale. CP_1
Segnatamente, il sig. ha confermato espressamente che nel febbraio 2022, CP_1
in seguito alle lamentele del SI. per il richiesto pagamento delle somme ulteriori di Pt_1
cui al computo metrico del gennaio 2022, aveva concordato con il committente che quest'ultimo avrebbe dovuto versare ancora l'ulteriore somma di € 12.097,50, scontando invece in fattura (con cessione del relativo credito fiscale) il residuo importo di € 13.700,00
; parimenti era confermato che la sottoscrizione avveniva proprio per avviare la pratica dello sconto in fattura ( 12. Confermo la circostanza dell'accordo e la documentazione come visionata (cfr doc. 7 e 12) 13. Confermo che la banca voleva il contratto scritto per
“impostare la pratica” e non per pagare. 14. Confermo;
non ricordo la data;
non ero presente;
lo ha fatto firmare mia moglie 15. Confermo)
Alla luce di quanto esposto, ad avviso del Tribunale non solo non è stata raggiunta prova che , al momento del conferimento dell'incarico di esecuzione delle nuove opere, le parti pattuissero il prezzo come indicato formalmente in sede di contratto, ma , invero, neanche in fase successiva vi era accordo negoziale tra le parti circa la parte economica con riferimento alle opere extra.
A riguardo, infatti, gli accordi sopra evidenziati, avevano quale presupposto , la possibilità di cessione sconto in fattura della banca che, pacificamente, non si concretizzava
In ragione di quanto esposto, stante la mancata previsione esplicita del prezzo del contratto, trova applicazione l'art. 1657 c.c. secondo cui se le parti non hanno determinato il corrispettivo trova applicazione le tariffe e gli usi, ovvero, in via subordinata il prezzo è
pagina 13 di 23 determinato dal Giudice (in materia di appalto di lavori tra privati circa la necessità di indagine tecnica Cass. 15.9.2014 n. 19413).
Orbene, sul punto, per le opere comprese nel primo preventivo, all'esito dell'istruttoria, stante la pattuizione contrattuale pacifica tra le parti oltre che debitamente documentata risulta superflua la stima e l'accertamento tecnico per la determinazione del valore economico , prevalendo il prezzo oggetto di libera contrattazione ed indicato nel computo metrico come sottoscritto.
Al contrario, stante la mancata prova di pattuizione univoca del prezzo in ordine ai lavori extra è stato formulato esplicito quesito al CTU il quale ha redatto un computo metrico analitico (cfr. allegato 9)
A riguardo, il CTU ha così esplicato il computo, rappresentando come “Lo scrivente ha provveduto a riassumere in apposito foglio di calcolo (allegato n° 9), i due computi metrici, con una colonna dedicata ai prezzi come esposti dalla ed una con i Parte_3
prezzi ricavati dal Bollettino della CCIAA di Pavia. Il bollettino utilizzato è il n° 2 dell'anno 2020, ultimo disponibile all'epoca della preventivazione delle opere
(marzo/aprile 2021). Per le opere del secondo computo metrico (opere extra), in assenza di una qualsiasi quantificazione delle stesse, si è operato, ove possibile, ricostruendo la voce secondo opere quantificabili a misura e, ove non possibile, ricorrendo a conteggi di attività in economia. In alcuni casi, in assenza di prezzi del bollettino CCIAA si sono indicati dei
Nuovi Prezzi (NP) ricavati da verifiche in rete e dall'esperienza. Circa il secondo computo metrico, quindi, l'importo delle opere, ottenuto con la procedura precedentemente descritta, compresa maggiorazione del 25% applicata solo alle voci a misura, ammonta ad
€ 11.530,97, oltre IVA10%.” (sic relazione pag. 12 e ss.)
In risposta a specifico quesito circa la congruità dei prezzi il CTU ha osservato come “Va doverosamente segnalato che il bollettino CCIAA, come già indicato, si riferisce, nella formulazione dei prezzi unitari, ad interventi eseguiti su volumi consistenti di immobili. Nel caso di ristrutturazioni si fa riferimento ad un volume di 1.500 mc, ossia ad
pagina 14 di 23 un piccolo stabile con normali condizioni di accesso e rifornimento al cantiere. Nel caso in esame il volume del cantiere è minimo e le condizioni di accesso e rifornimento, pur accogliendo almeno in parte le osservazioni dell'Avv. Serianni, non sono ottimali ed inoltre si è in presenza di lavori di natura particolarmente frammentata. Complessivamente comunque, come già indicato, i prezzi esposti risultano in generale più alti, pur avendo lo scrivente applicato la maggiorazione del 25% prevista dal bollettino CCIAA. Il secondo è stato redatto solo con voci a corpo, senza alcuna specifica quantitativa, creando non poche difficoltà interpretative, portando quindi ad indicazioni delle opere, per poterne determinare i prezzi, o, nei pochi casi possibili, ricorrendo comunque a quantificazioni a misura, o ricorrendo alla quantificazione in economia ossia analisi dei probabili tempi esecutivi delle singole opere, trasformati poi in ore lavorate e in forniture di materiali e noli. L'importo del secondo preventivo (in realtà è un consuntivo) è risultato superiore del
33% all'importo ottenuto con i prezzi camerali. Tale differenza di costo, può trovare giustificazioni analoghe a quelle del precedente computo metrico (sic relazione pag. 13 e ss.)
Il Tribunale intende discostarsi, sia pure parzialmente, dalla stima compiuta dal
CTU in quanto risulta eccessiva la maggiorazione del 25% rispetto agli importi del prezziario.
In ordine alla maggiorazione , infatti nel prezziario delle opere di Pavia, allegato alla stessa CTU, viene indicato come “Per le opere di ristrutturazione i prezzi delle singole categorie di lavoro possono essere aumentati fino ad un massimo del 35% per particolari specifiche condizioni che di seguito riportiamo a titolo esemplificativo:
1. lavori da realizzare in aree e/o immobili con difficoltà di accesso, e/o di vincoli;
2. lavori di manutenzione da eseguire in condizioni di disagio, ovvero di natura particolarmente frammentata;
3. lavori richiedenti particolari magisteri “ (cfr. allegato 6 alla relazione)
Orbene, nessuna delle tre ipotesi risulta concretizzata;
l'area non era di difficile accesso come evincibile dalle foto e in ragione della circostanza, pacifica, della sussistenza di area cortilizia comune da cui accedere;
inoltre, non si ravvisa natura particolarmente pagina 15 di 23 frammenta o disomogenea dei lavori;
infine, non richiedono particolari magisteri trattandosi di mera ristrutturazione interna. Sotto ulteriore e connesso profilo, inoltre, si evidenzia come l'impresa aveva già eseguito ulteriori lavori (quelli indicati nel primo computo) che sia pure oggetto di pattuizione, erano già riconosciuti come maggiorati in termini economici dal CTU;
pertanto, ai fini della determinazione del corrispettivo delle opere nel secondo preventivo si deve tener conto anche di tale profilo.
In ragione di quanto esposto, assumendo quale base di calcolo il computo metrico come redatto, il quantum risulta pari a € 10.860,13 a cui è necessario effettuare le detrazioni per €560,00 per le opere riconosciute come non eseguite ottenendo la somma di
€ 10.300,13 oltre iva al 10% , per un totale di € 11.330,14 come dovuto per i lavori extra
2. Le eccezioni di invalidità del contratto
Le eccezioni di invalidità del secondo contratto sono infondate
In primo luogo, non è invero, neanche astrattamente configurabile alcuna forma di dolo ex art. 1439 c.c. da parte del sig. CP_1
In relazione al dolo, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “a norma dell'art. 1439 c.c., il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel "deceptus" una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell'art. 1429 c.c." (Cass. 20792/2004; Cass. 12424/2006; Cass. 12982/2015), cosicché a produrre l'annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparti:e e, quindi, sul consenso di quest'ultima. Sempre questa Corte ha chiarito che "in tema di dolo quale causa di annullamento del contratto, sia nella ipotesi di dolo commissivo che in quella di dolo omissivo, gli artifici o i raggiri, la reticenza o il silenzio
pagina 16 di 23 devono essere valutati in relazione alle particolari circostanze di fatto ed alle qualità e condizioni soggettive dell'altra parte, onde stabilire se erano idonei a sorprendere una persona di normale diligenza, giacché l'affidamento non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza" (Cass. 20792/2004; Cass. 1585/2017). In particolare, ricorre il
"dolus malus" "solo se, in relazione alle circostanze di fatto e personali del contraente, il mendacio sia accompagnato da malizie ed astuzie volte a realizzare l'inganno voluto ed idonee in concreto a sorprendere una persona di normale diligenza e sussista, quindi, in chi se ne proclami vittima, assenza di negligenza o di incolpevole ignoranza" Cass.
14628/21309).” (In termini recentemente Cass. 23.06.2022, n.20231)
In relazione all'onus probandi relativo alla sussistenza dei presupposti, la giurisprudenza è univoca nel riconoscere lo stesso gravante sulla parte che ha formulato l'eccezione “ l'effetto invalidante dell'errore frutto di dolo è subordinato alla circostanza
(della cui prova è onerata la parte che deduce il vizio di consenso) che la volontà negoziale sia stata manifestata in presenza - o in costanza - di questa falsa rappresentazione, spontanea o provocata “ (in termini Cass 27.02.2019, n.5734 Cass. 15.06.2011, n.13108)
Tanto premesso in via generale, nel caso concreto, non risultano puntualmente dedotti né a fortiori comprovati artifici e raggiri dell'appaltatore: al contrario è emersa univocamente la libera formazione del consenso negoziale dei sig.ri committente, e Pt_1
sig. appaltatore, nel corso della quale le parti le parti concordavano le opere e CP_1
corrispettivo in fase iniziale e, successivamente, si determinavano ad eseguire ulteriori lavori, sia pure senza determinazione di importo con riferimento alle opere extra.
In secondo luogo, l'appaltatore ha dimostrato di aver eseguito tutte le opere, sia quelle contrattuali, sia quelle extra, palesando quindi la sua buona fede;
inoltre, la non praticabilità dello sconto in fattura ovvero della cessione del credito era dovuta a una nuova determinazione della banca, in alcun modo imputabile all'imprenditore che, anzi, aveva suggerito tale ipotesi anche al fine di venire incontro alle esigenze del committente a detta del quale le opere erano eccessivamente onerose.
pagina 17 di 23 Infine, anche a voler ritenere provato che il sig. conoscesse ab origine CP_1
l'impossibilità di realizzare lo sconto in fattura (circostanza invero contraddetta dall'esame testimoniale e dalla documentazione prodotta dalla stessa attrice in cui emerge viceversa come vi fu effettivo interessamento allo sconto in fattura) tuttavia, per giurisprudenza consolidata il mendacio non è sufficiente a integrare ex se il dolo.
In secondo luogo, non è configurabile l'ipotesi di errore: in ordine al rapporto di appalto basato sul primo preventivo, nessun errore è invero, neanche astrattamente configurabile essendo pacificamente convenuto sia il prezzo sia le opere da eseguire;
parimenti, in relazione al momento del conferimento dell'incarico delle opere extra, viceversa, non era stato pattuito alcun prezzo né, concretamente le modalità di pagamento;
solo dopo era stata avanzata l'ipotesi dello sconto in fattura, allorquando le opere però erano già state commissionate e invero già realizzate: in altri termini, sul punto, al momento dell'accordo non era neanche astrattamente configurabile una falsa rappresentazione della realtà sull'elemento prezzo, semplicemente perché lo stesso non era definito.
Incidentalmente, ma rilevante sul piano motivazionale, si sottolinea che, in adesione al preferibile e rigoroso orientamento giurisprudenziale, pur volendo accedere alla ricostruzione di parte attrice in parte qua e ritenere sussistente un errore sul prezzo (non sussistente per le ragioni sopra esposte), tale tipologia di errore può dare luogo, all'azione di rescissione per lesione ma non costituisce errore essenziale , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1428 c.c. e non è causa di annullabilità del contratto, qualunque sia la causa di sproporzione tra le reciproche prestazioni, salvo che non si traduca in un errore sulle qualità essenziali della cosa, ipotesi quest'ultima invero neanche dedotta nel presente giudizio
(Cass. 25.3.1996 n. 2635); come esposto infatti le opere del secondo preventivo erano esattamente quelle realizzate.
A fortiori, irrilevante è l'errore sulla valutazione economica dell'affare : essa non rientra nella nozione di errore di fatto ex art. 1429 c.c. idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento del contratto in quanto non incide sulla quantità o qualità della cosa ma attiene alla sfera dei motivi in virtù dei quali una parte si è determinata a concludere un pagina 18 di 23 determinato accordo (Cass. 12.11.2018 n. 29010 Cass.
3.9.2013 n. 20148 e Cass. 3.4.2003
n. 5139).
Generica e infondata è l'eccezione di simulazione: le parti , come esposto, avevano inteso concludere due distinti contratti di appalto di cui, per il primo, le opere e il prezzo erano individuate nel computo metrico, non configurandosi alcuna simulazione, mentre nel secondo il conferimento delle opere extra avveniva in via orale, senza determinazione del prezzo stesso.
Infine, è infondata l'eccezione di vessatorietà delle clausole con riferimento all'oggetto dei lavori e al prezzo
Il Tribunale non ignora l'orientamento giurisprudenziale citato dall'attore secondo cui “le clausole contrattuali di un contratto fra professionista e consumatore, redatte in modo non chiaro e comprensibile, possono essere qualificate vessatorie (nella terminologia italiana) o abusive (nella terminologia Europea), se determinano a carico del consumatore unsignificativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e ciò anche ove esse concernano la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, se tali elementi non sono individuati in modo chiaro e comprensibile.” (Cass. 31.8.2021 n.23655)
In primo luogo, con riferimento all'oggetto dei lavori, gli stessi sono, sono individuati in modo analitico per quanto concerne il primo contratto di appalto attraverso preventivo, pacificamente sottoscritto;
in relazione alle opere extra, il conferimento era verbale e , comunque, le stesse era individuate in computo metrico che, sebbene non sottoscritto, individuava partitamente le opere da realizzare.
In secondo luogo, per quanto riguarda il prezzo, alla luce di quanto emerso, non vi era alcuna criticità in quanto, per il primo preventivo, vi era analitica individuazione delle somme dovute per ciascun lavoro;
per le opere extra è stata esclusa la previa determinazione pagina 19 di 23 A quest'ultimo proposito, l'assenza di corrispettivo non inficia ex se il contratto, né rende automaticamente la clausola vessatorietà non sussistendo un significativo squilibrio di diritti e doveri tra le parti
3. Il saldo effettivo tra le parti
Alla luce di quanto esposto, era dovuto a carico del sig.- anzitutto l'importo di Pt_1
18600 iva inclusa in forza del primo contratto di appalto relativo ai lavori indicati e contenuti nel primo preventivo;
parimenti dovuta l'ulteriore somma di € 10.300,13 oltre iva al 10% , per un totale di € € 11330,14 per le opere extra
La somma complessiva dovuta, unitamente all'iva , risulta pari a €29930,14
(18600+11.330,14).
In ordine ai pagamenti effettuati, il SI. ha versato alla durante Pt_1 Parte_3
l'anno 2020, un acconto di € 4.000,00, oltre a successivi 23 acconti da € 250,00, per un importo complessivo di € 9.750,00; tale circostanza, puntualmente dedotta dall'attore, non risulta contestata ed è debitamente attestata da quietanze di pagamento non disconosciute
(cfr. doc. 2)
Parimenti puntualmente dedotto e non contestato che, durante l'anno 2022, a saldo opere, il sig. corrispondeva un primo importo di € 6.000,00 e successivi 23 pagamenti Pt_1 di € 250,00 l'uno, per complessivi € 11.750,00: anche tale circostanza non risulta contestata ed è comprovata da significativa e rilevante documentazione costituta da estratti conto bancari recanti bonifico (doc. 8).
Infine, è attestata la corresponsione di ulteriore somma pari a € 347,75 a mezzo bonifico bancario in data 29.9.2022 ( cfr. doc. 8 pag. 10).
In ragione di quanto esposto, risultano quindi versati complessivamente €
21.847,75; pertanto è ancora dovuta a carico del sig. la somma di € 8082,39 iva Pt_1
inclusa (29.930,14- 21.847,75).
pagina 20 di 23 Su tale importo sono dovuti interessi dalla data di pubblicazione della sentenza e non dall'emissione di fattura: non è infatti stata accertata la precisa pattuizione del corrispettivo a cui è pervenuto il Tribunale con la presente sentenza. Il decreto ingiuntivo
834/2023 viene quindi revocato.
Le istanze istruttorie reiterate in occasione degli scritti conclusivi, oltre che inammissibili per le ragioni già esplicate con ordinanza del 14.2.2024, erano comunque superflue in ordine ai profili in fatto e in diritto come univocamente emersi in corso di istruttoria.
4. Le spese
Circa le spese legali, la formulazione dell'art. 92 c.p.c. consente la compensazione, totale o parziale delle spese anche nel caso di “soccombenza reciproca” ; risulta meritevole di adesione ulteriore e finora maggioritario orientamento secondo cui “La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), si verifica – anche in relazione al principio di causalità – nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ( Cass.n.
20888/2018)”. (in termini recentemente con giurisprudenza citata Cass 30.11.2021 n.
37652; in senso solo parzialmente difforme Cass. SS.UU. 31.10.2022, n. 32061).
Il citato orientamento è meritevole di adesione ad avviso del Tribunale sia in quanto risulta maggiormente aderente al contenuto sostanziale e alla ratio della disposizione ex art. 92 c.p.c., non limitata ad una nozione restrittiva di soccombenza, sia in quanto rispondente ad una logica di bilanciamento e riparto delle spese legali in modo rispondente all'esito effettivo della controversia, tenuto conto in modo complessivo del petitum di parte attrice.
Orbene, nel presente giudizio è stata accolta, sebbene per un importo inferiore rispetto al quantum originario, la domanda azionata in fase monitoria, in parziale pagina 21 di 23 accoglimento delle eccezioni di parte convenuta (a fronte di una domanda di € 13.700 il quantum è stato ridotto a € 8082,39); pertanto sussistono i presupposti per una compensazione, sia pure limitata al 40% delle spese di lite e sostanzialmente proporzionata rispetto alla riduzione del credito, restando addebitato il restante 60% su parte attrice riconosciuta comunque debitrice , avendo peraltro rigettato le eccezioni di invalidità.
I compensi sono liquidati ex DM 55/2014 come modificato con DM 147/2022 per cause di valore compreso tra €5.200 e € 26.000 applicando il parametro medio per ciascuna fase risultando quindi pari a € 5077 da addebitare sino a € 3046,2 su parte attrice oltre alle spese generali al 15% iva e cpa.
Circa le spese della procedura di ingiunzione, si evidenzia che, secondo giurisprudenza ormai maggioritaria, la fase monitoria e quella di cognizione costituiscono parte di un unico processo in cui l'onere delle spese deve essere disciplinato in base all'esito finale del giudizio (Cass. 13.07.2007 n.15725; recentemente Cass. 12.5. 2015, n. 9587).
Pertanto, analogamente a quanto disposto per il presente giudizio, le spese della procedura monitoria, sono addebitate al 60% su parte attrice opponente, e quindi fino a €
340,2 per compensi oltre spese generali al 15% iva e cpa fermo restando i costi per contributo e marca interamente a carico dell'opponente stessa.
Infine, le spese della CTU, già liquidate con separato decreto, sono addebitate all'80% sull'attore e al 20% su parte convenuta (considerando la compensazione al 40% da dividere in quota uguale e la quota al 60% da addebitare esclusivamente su parte attrice), ferma restando la solidarietà nei confronti del consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- I)Accoglie nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione, la domanda di parte attrice (c.f. ) e, per l'effetto: Parte_1 C.F._1
a)revoca il decreto ingiuntivo 834/2023;
pagina 22 di 23 b)condanna al pagamento di € 8.082,39 nei confronti del sig. Parte_1 CP_1
cf. ), oltre interessi nella misura legale dalla data di
[...] C.F._2
pubblicazione della sentenza al soddisfo;
-II) condanna altresì a rimborsare ad il 60% delle Parte_1 CP_1
spese di lite, che si liquidano in € 3046,2 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge;
-III) condanna altresì a rimborsare ad il 60% delle Parte_1 CP_1
spese di lite della fase monitoria, che si liquidano in € 145,5 per spese e € 340,2 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché
i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge;
IV) addebita in via definitiva le spese della CTU, già liquidate con separato decreto, all'80% sull'attore e al 20% su parte convenuta Parte_1 CP_1
Pavia, 5 giugno 2025
Il Giudice
Cameli Renato
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