Cass. civ., sez. III, sentenza 03/04/2025, n. 8892
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Sentenza 3 aprile 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, emessa il 5 febbraio 2025 e pubblicata il 3 aprile 2025, con il numero di registro generale 12224/2023. Le parti in causa erano un acquirente di beni immobili gravati da ipoteca e la Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. Il ricorrente sosteneva di essersi surrogato nei diritti della banca dopo aver effettuato un pagamento parziale, chiedendo di essere riconosciuto come creditore ipotecario nella distribuzione del ricavato da un'espropriazione. La banca, invece, contestava la validità della surrogazione, evidenziando che l'ipoteca era stata cancellata a seguito del pagamento.

Il giudice ha respinto il ricorso, argomentando che la surrogazione legale non si applicava poiché il pagamento parziale non soddisfaceva integralmente il credito ipotecario. La Corte ha chiarito che, in assenza di un pagamento totale, il diritto di subingresso nelle ipoteche non poteva essere riconosciuto, in quanto la cancellazione dell'ipoteca da parte della banca escludeva la possibilità di una garanzia reale a favore del ricorrente. Inoltre, la Corte ha sottolineato che la normativa sulla surrogazione presuppone il pagamento integrale del debito, condizione non soddisfatta nel caso in esame. Pertanto, il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese legali.

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Massime1

Il pagamento del debito ipotecario da parte del terzo acquirente dell'immobile comporta, ai sensi dell'art. 2866, comma 2, c.c., la sua surrogazione, ex art. 1203, n. 3, c.c., nei diritti e nella garanzia ipotecaria del creditore iscritto a condizione che il debito garantito sia stato integralmente estinto e che, dunque, la garanzia abbia esaurito la sua funzione in favore del creditore soddisfatto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 03/04/2025, n. 8892
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8892
    Data del deposito : 3 aprile 2025

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