Articolo 2853 del Codice civile
Articolo 2635Articolo 2621
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19 aprile 1942
Art. 2853.

(Richieste contemporanee d'iscrizione).

Il numero d'ordine delle iscrizioni determina il loro grado.
Nondimeno, se piu' persone presentano contemporaneamente la nota per ottenere iscrizione contro la stessa persona o sugli stessi immobili, le iscrizioni sono eseguite sotto lo stesso numero, e di cio' si fa menzione nella ricevuta spedita dal conservatore a ciascuno dei richiedenti.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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