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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 12/12/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N° 3057/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 3057/2023 e promossa da nata in [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
residente in [...]M. MANZI 21 SAVIGNANO SUL RUBICONE, con il patrocinio dell'avv.
NG LA, elettivamente domiciliata presso il difensore
- ricorrente
Nei confronti di nato in [...] il [...] (C.F. ) residente CP_1 C.F._2 in VIA M. MANZI 21 SAVIGNANO SUL RUBICONE, con il patrocinio dell'avv.
NG LA, elettivamente domiciliato presso il difensore
- resistente
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui al foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 28.4.2025 per come di seguito integralmente trascritte: “1) la signora rinuncia all' istanza di divorzio, insistendo insieme al marito per la Parte_1 sola domanda di separazione;
2) i signori e consapevoli della Parte_1 CP_1
responsabilità e dei doveri genitoriali si impegnano a mantenere fra loro rapporti improntati al reciproco rispetto e a non interferire in alcun modo nella vita privata dell'altro, avendo ampia libertà di condurre la propria vita secondo i propri intendimenti;
3) le figlie e Per_1
resteranno affidate ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso, esse Per_2 continueranno a vivere entrambe dal lunedì mattina sino alla domenica sera, a settimane alterne, a casa del padre e della madre e presso quest'ultima manterranno la residenza anagrafica. Sarà il padre a prelevarle il lunedì mattina dalla casa della madre e ad riaccompagnarle al termine della settimana che avranno trascorso presso la sua abitazione;
la madre farà altrettanto nella settimana in cui le minori staranno presso la sua abitazione.
Nella settimana in cui le figlie staranno con il padre le stesse soggiorneranno presso
l'abitazione dello zio paterno in San Mauro Pascoli Via Gandhi n. 60, dotata di spazi idonei per ospitarle unitamente al padre;
4) ciascun genitore provvederà al CP_1
mantenimento diretto delle figlie quando staranno presso di sé, mentre le spese straordinarie nel rispetto del protocollo adottato dal Tribunale di Forlì saranno divise al 50% e rimborsate al genitore che le ha anticipate entro gg. 10 dalla richiesta documentata avanzata dal genitore che le ha sostenute;
5) le festività saranno trascorse con uno o con l'altro genitore nel rispetto delle settimane alternate;
6)i coniugi dichiarano che ciascuno farà in modo che rimangano e si consolidino i vincoli affettivi delle figlie verso ciascuno di loro, evitando, nei limiti del possibile, che su ed la decisione dei genitori gravi sul piano della loro Per_1 Per_2
educazione, degli affetti e della formazione. I genitori avranno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
e comunque gli stessi dovranno essere sempre
a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé le figlie.
Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente date e modalità di partecipazione agli eventi di rilievo nella vita delle figlie, quali compleanni, saggi, competizioni sportive e similari. Entrambi i genitori si impegnano ad informarsi reciprocamente e tempestivamente in merito allo stato di salute delle figlie ed eventuali visite mediche, come anche dei colloqui scolastici, cene scolastiche o altre simili attività. I comparenti si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra le figlie ed i parenti materni nonché paterni e qualora le stesse fossero ammalate il genitore presso il quale si trova permetterà all'altro di visitarle presso la propria abitazione;
7) le parti convengono che
l'assegno unico sarà percepito da entrambe le parti nella misura del 50%, mentre fiscalmente le figlie saranno a carico della madre al 100% la quale quindi beneficerà integralmente delle detrazioni fiscali;
8) i coniugi hanno già messo in vendita la casa familiare. Il corrispettivo della vendita, al netto del mutuo residuo, sarà diviso fra le parti al 50%. I mutui contratti dal signor nel corso della relazione matrimoniale, per i quali vengono corrisposte CP_1
le rate di Euro 540,16 e di Euro 150,00 saranno dallo stesso onorati in proprio sino al saldo integrale. Sino alla vendita della casa la rata di ammortamento del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto sarà corrisposto dal coniuge che abiterà l'immobile. Il signor
[...]
dopo la vendita della casa famigliare a regolamentazione dei rapporti con la signora CP_1
si impegna a versare alla stessa la somma di Euro 3.000,00 9) con Parte_1
l'adempimento di quanto sopra le parti reciprocamente dichiarano di avere definito ogni rapporto dare avere, di non esserci fra loro pendenze relative al pagamento delle pregresse rate del mutuo bancario, al versamento delle spese ordinarie e/o straordinarie relative al mantenimento delle figlie minori, e quindi di nulla avere più a che pretendere reciprocamente, nulla escluso ed eccettuato, a nessun titolo, ragione o causa;
10) i coniugi, per entrambe le figlie, autorizzano il rilascio dei documenti validi per l'espatrio; 11) le spese relative alla presente causa sono compensate tra le parti”. All'udienza del 15.10.2025 l'Avv.
NG ha richiamato l'accordo di cui sopra e precisato che nel frattempo la casa familiare è stata venduta, il padre ha reperito un alloggio che gli consente di ospitare le figlie e dunque di non tenerle con sé presso lo zio. Pertanto, ha precisato in tal senso le conclusioni e ha rinunciato ai termini a difesa.
Il PM intervenuto non ha presentato conclusioni.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Forlì, ha chiesto la separazione Parte_1 personale dal marito con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio CP_1 contratto in Elbasan (Albania) il 03.01.2013. Dal matrimonio sono nate due figlie, (nata Per_1
il 27.09.2014) ed (nata il [...]). Per_2
La ricorrente ha dedotto il progressivo deterioramento dei rapporti coniugali, imputando al resistente comportamenti contrari ai doveri matrimoniali, tali da rendere intollerabile la convivenza e determinare la cessazione della comunione materiale e spirituale. Ha rappresentato che i coniugi si sono già separati di fatto, con il trasferimento di CP_1 presso l'abitazione del fratello, e che dal luglio 2023 il resistente ha cessato di contribuire al pagamento delle rate del mutuo gravante sulla casa familiare, sita in Savignano sul Rubicone, di proprietà comune.
La ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso delle figlie con collocamento prevalente presso la madre;
l'assegnazione della casa familiare alla stessa;
la regolamentazione dei tempi di frequentazione paterna;
la corresponsione da parte del resistente di un contributo mensile di € 500,00 per il mantenimento delle figlie, oltre alla ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito il quale ha contestato le allegazioni avversarie, attribuendo la CP_1 crisi coniugale ai comportamenti della moglie e alle sue pretese economiche. Ha evidenziato la propria condizione finanziaria gravata da tre finanziamenti (mutuo per l'acquisto della casa coniugale, mutuo per ristrutturazione e prestito per esigenze familiari), oltre al canone di locazione per l'abitazione attualmente occupata. Ha dedotto di non poter sostenere l'assegno richiesto e di aver contribuito alle spese per le figlie mediante il pagamento di rette scolastiche e doposcuola. Ha inoltre riferito che, dopo il suo allontanamento, la madre e il fratello della ricorrente si sono trasferiti nella casa coniugale, corrispondendo alla donna un indennizzo.
Il resistente ha concluso chiedendo: l'affidamento condiviso delle figlie con permanenza alternata presso ciascun genitore;
l'assegnazione della casa familiare alla moglie;
la ripartizione delle spese straordinarie al 50%, senza obbligo di assegno di mantenimento, provvedendo ciascun genitore alle spese ordinarie durante i periodi di permanenza delle figlie presso di sé.
Con note scritte depositate in data 28.4.2025 le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo e hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
È stata ascoltata la minore che non ha manifestato criticità rispetto al regime di Per_3
affidamento.
All'udienza del 15.10.2025, il Giudice preso atto dell'accordo tra le parti e delle relative precisazioni, ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
*******
Rileva il Tribunale che le circostanze addotte, la separazione di fatto già protrattasi, nonchè
l'insistenza nella domanda di separazione confermano l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza fra i coniugi. Va quindi senz'altro dichiarata la separazione personale fra i coniugi, per essere divenuta intollerabile la convivenza. Quanto alle condizioni di separazione, non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni di separazione trascritte in epigrafe, concordate dalle parti, non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse della prole. In presenza di figli minori, il giudice deve verificare che le condizioni concordate siano conformi all'interesse morale e materiale della prole. A tal fine, è stata disposta anche l'audizione della figlia per accertare l'assenza di criticità in Per_1 relazione alle modalità di collocamento alternato previste dall'accordo.
Dall'ascolto non sono emerse situazioni di disagio o elementi ostativi: la minore ha manifestato consapevolezza e disponibilità rispetto alla soluzione concordata, che appare idonea a garantire la continuità affettiva con entrambi i genitori e il rispetto delle esigenze di vita quotidiana. Quanto al mantenimento, l'accordo non prevede un assegno di mantenimento ordinario in ragione del collocamento alternato e della capacità economica di ciascun genitore. Le spese straordinarie sono divise al 50%. Tale assetto appare proporzionato alle rispettive condizioni economiche e conforme al principio di proporzionalità di cui all'art. 337- ter c.c., assicurando il soddisfacimento delle esigenze delle minori senza squilibri tra i genitori.
Le condizioni pattuite risultano, nel complesso, lecite, non vessatorie e conformi all'interesse delle figlie minori, sicché possono essere recepite nel presente provvedimento.
La ricorrente ha rinunciato alla domanda di divorzio, che deve essere dichiarata estinta.
L'accettazione della rinuncia risulta dall'accordo sottoscritto da entrambe le parti, nel quale si dà atto che la ricorrente rinuncia alla domanda di divorzio e le parti insistono congiuntamente per la sola separazione.
Il matrimonio tra le parti risulta celebrato e registrato in Albania e non trascritto nei registri dello stato civile italiano, sicché non occorre alcuna comunicazione all'Ufficiale di Stato
Civile.
Le spese del giudizio sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto e come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, nel procedimento promosso da nei confronti di disattesa ogni contraria Parte_1 CP_1
istanza ed eccezione,
- Prende atto della rinuncia della ricorrente alla domanda di divorzio, che si dichiara estinta;
- pronuncia la separazione personale dei coniugi nata in [...] il Parte_1
25/07/1994 e nato in [...] il [...] unitisi in matrimonio in CP_1
Elbasan (Albania), in data 03.01.2013, Atto n. 1 registrato all'Ufficio di Stato Civile presso il
Municipio di Elbasan, Unità Amministrativa Elbasan;
nulla per le annotazioni all'Ufficiale dello Stato Civile, non risultando trascritto in Italia il matrimonio tra le parti;
- recepisce l'accordo raggiunto tra le parti in punto di condizioni di separazione, affidamento e mantenimento dei figli così come trascritte in epigrafe e dispone in conformità;
- compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 24.11.2025
Il Presidente
Dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Serena Chimichi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 3057/2023 e promossa da nata in [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
residente in [...]M. MANZI 21 SAVIGNANO SUL RUBICONE, con il patrocinio dell'avv.
NG LA, elettivamente domiciliata presso il difensore
- ricorrente
Nei confronti di nato in [...] il [...] (C.F. ) residente CP_1 C.F._2 in VIA M. MANZI 21 SAVIGNANO SUL RUBICONE, con il patrocinio dell'avv.
NG LA, elettivamente domiciliato presso il difensore
- resistente
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui al foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 28.4.2025 per come di seguito integralmente trascritte: “1) la signora rinuncia all' istanza di divorzio, insistendo insieme al marito per la Parte_1 sola domanda di separazione;
2) i signori e consapevoli della Parte_1 CP_1
responsabilità e dei doveri genitoriali si impegnano a mantenere fra loro rapporti improntati al reciproco rispetto e a non interferire in alcun modo nella vita privata dell'altro, avendo ampia libertà di condurre la propria vita secondo i propri intendimenti;
3) le figlie e Per_1
resteranno affidate ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso, esse Per_2 continueranno a vivere entrambe dal lunedì mattina sino alla domenica sera, a settimane alterne, a casa del padre e della madre e presso quest'ultima manterranno la residenza anagrafica. Sarà il padre a prelevarle il lunedì mattina dalla casa della madre e ad riaccompagnarle al termine della settimana che avranno trascorso presso la sua abitazione;
la madre farà altrettanto nella settimana in cui le minori staranno presso la sua abitazione.
Nella settimana in cui le figlie staranno con il padre le stesse soggiorneranno presso
l'abitazione dello zio paterno in San Mauro Pascoli Via Gandhi n. 60, dotata di spazi idonei per ospitarle unitamente al padre;
4) ciascun genitore provvederà al CP_1
mantenimento diretto delle figlie quando staranno presso di sé, mentre le spese straordinarie nel rispetto del protocollo adottato dal Tribunale di Forlì saranno divise al 50% e rimborsate al genitore che le ha anticipate entro gg. 10 dalla richiesta documentata avanzata dal genitore che le ha sostenute;
5) le festività saranno trascorse con uno o con l'altro genitore nel rispetto delle settimane alternate;
6)i coniugi dichiarano che ciascuno farà in modo che rimangano e si consolidino i vincoli affettivi delle figlie verso ciascuno di loro, evitando, nei limiti del possibile, che su ed la decisione dei genitori gravi sul piano della loro Per_1 Per_2
educazione, degli affetti e della formazione. I genitori avranno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
e comunque gli stessi dovranno essere sempre
a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé le figlie.
Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente date e modalità di partecipazione agli eventi di rilievo nella vita delle figlie, quali compleanni, saggi, competizioni sportive e similari. Entrambi i genitori si impegnano ad informarsi reciprocamente e tempestivamente in merito allo stato di salute delle figlie ed eventuali visite mediche, come anche dei colloqui scolastici, cene scolastiche o altre simili attività. I comparenti si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra le figlie ed i parenti materni nonché paterni e qualora le stesse fossero ammalate il genitore presso il quale si trova permetterà all'altro di visitarle presso la propria abitazione;
7) le parti convengono che
l'assegno unico sarà percepito da entrambe le parti nella misura del 50%, mentre fiscalmente le figlie saranno a carico della madre al 100% la quale quindi beneficerà integralmente delle detrazioni fiscali;
8) i coniugi hanno già messo in vendita la casa familiare. Il corrispettivo della vendita, al netto del mutuo residuo, sarà diviso fra le parti al 50%. I mutui contratti dal signor nel corso della relazione matrimoniale, per i quali vengono corrisposte CP_1
le rate di Euro 540,16 e di Euro 150,00 saranno dallo stesso onorati in proprio sino al saldo integrale. Sino alla vendita della casa la rata di ammortamento del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto sarà corrisposto dal coniuge che abiterà l'immobile. Il signor
[...]
dopo la vendita della casa famigliare a regolamentazione dei rapporti con la signora CP_1
si impegna a versare alla stessa la somma di Euro 3.000,00 9) con Parte_1
l'adempimento di quanto sopra le parti reciprocamente dichiarano di avere definito ogni rapporto dare avere, di non esserci fra loro pendenze relative al pagamento delle pregresse rate del mutuo bancario, al versamento delle spese ordinarie e/o straordinarie relative al mantenimento delle figlie minori, e quindi di nulla avere più a che pretendere reciprocamente, nulla escluso ed eccettuato, a nessun titolo, ragione o causa;
10) i coniugi, per entrambe le figlie, autorizzano il rilascio dei documenti validi per l'espatrio; 11) le spese relative alla presente causa sono compensate tra le parti”. All'udienza del 15.10.2025 l'Avv.
NG ha richiamato l'accordo di cui sopra e precisato che nel frattempo la casa familiare è stata venduta, il padre ha reperito un alloggio che gli consente di ospitare le figlie e dunque di non tenerle con sé presso lo zio. Pertanto, ha precisato in tal senso le conclusioni e ha rinunciato ai termini a difesa.
Il PM intervenuto non ha presentato conclusioni.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Forlì, ha chiesto la separazione Parte_1 personale dal marito con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio CP_1 contratto in Elbasan (Albania) il 03.01.2013. Dal matrimonio sono nate due figlie, (nata Per_1
il 27.09.2014) ed (nata il [...]). Per_2
La ricorrente ha dedotto il progressivo deterioramento dei rapporti coniugali, imputando al resistente comportamenti contrari ai doveri matrimoniali, tali da rendere intollerabile la convivenza e determinare la cessazione della comunione materiale e spirituale. Ha rappresentato che i coniugi si sono già separati di fatto, con il trasferimento di CP_1 presso l'abitazione del fratello, e che dal luglio 2023 il resistente ha cessato di contribuire al pagamento delle rate del mutuo gravante sulla casa familiare, sita in Savignano sul Rubicone, di proprietà comune.
La ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso delle figlie con collocamento prevalente presso la madre;
l'assegnazione della casa familiare alla stessa;
la regolamentazione dei tempi di frequentazione paterna;
la corresponsione da parte del resistente di un contributo mensile di € 500,00 per il mantenimento delle figlie, oltre alla ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito il quale ha contestato le allegazioni avversarie, attribuendo la CP_1 crisi coniugale ai comportamenti della moglie e alle sue pretese economiche. Ha evidenziato la propria condizione finanziaria gravata da tre finanziamenti (mutuo per l'acquisto della casa coniugale, mutuo per ristrutturazione e prestito per esigenze familiari), oltre al canone di locazione per l'abitazione attualmente occupata. Ha dedotto di non poter sostenere l'assegno richiesto e di aver contribuito alle spese per le figlie mediante il pagamento di rette scolastiche e doposcuola. Ha inoltre riferito che, dopo il suo allontanamento, la madre e il fratello della ricorrente si sono trasferiti nella casa coniugale, corrispondendo alla donna un indennizzo.
Il resistente ha concluso chiedendo: l'affidamento condiviso delle figlie con permanenza alternata presso ciascun genitore;
l'assegnazione della casa familiare alla moglie;
la ripartizione delle spese straordinarie al 50%, senza obbligo di assegno di mantenimento, provvedendo ciascun genitore alle spese ordinarie durante i periodi di permanenza delle figlie presso di sé.
Con note scritte depositate in data 28.4.2025 le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo e hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
È stata ascoltata la minore che non ha manifestato criticità rispetto al regime di Per_3
affidamento.
All'udienza del 15.10.2025, il Giudice preso atto dell'accordo tra le parti e delle relative precisazioni, ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
*******
Rileva il Tribunale che le circostanze addotte, la separazione di fatto già protrattasi, nonchè
l'insistenza nella domanda di separazione confermano l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza fra i coniugi. Va quindi senz'altro dichiarata la separazione personale fra i coniugi, per essere divenuta intollerabile la convivenza. Quanto alle condizioni di separazione, non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni di separazione trascritte in epigrafe, concordate dalle parti, non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse della prole. In presenza di figli minori, il giudice deve verificare che le condizioni concordate siano conformi all'interesse morale e materiale della prole. A tal fine, è stata disposta anche l'audizione della figlia per accertare l'assenza di criticità in Per_1 relazione alle modalità di collocamento alternato previste dall'accordo.
Dall'ascolto non sono emerse situazioni di disagio o elementi ostativi: la minore ha manifestato consapevolezza e disponibilità rispetto alla soluzione concordata, che appare idonea a garantire la continuità affettiva con entrambi i genitori e il rispetto delle esigenze di vita quotidiana. Quanto al mantenimento, l'accordo non prevede un assegno di mantenimento ordinario in ragione del collocamento alternato e della capacità economica di ciascun genitore. Le spese straordinarie sono divise al 50%. Tale assetto appare proporzionato alle rispettive condizioni economiche e conforme al principio di proporzionalità di cui all'art. 337- ter c.c., assicurando il soddisfacimento delle esigenze delle minori senza squilibri tra i genitori.
Le condizioni pattuite risultano, nel complesso, lecite, non vessatorie e conformi all'interesse delle figlie minori, sicché possono essere recepite nel presente provvedimento.
La ricorrente ha rinunciato alla domanda di divorzio, che deve essere dichiarata estinta.
L'accettazione della rinuncia risulta dall'accordo sottoscritto da entrambe le parti, nel quale si dà atto che la ricorrente rinuncia alla domanda di divorzio e le parti insistono congiuntamente per la sola separazione.
Il matrimonio tra le parti risulta celebrato e registrato in Albania e non trascritto nei registri dello stato civile italiano, sicché non occorre alcuna comunicazione all'Ufficiale di Stato
Civile.
Le spese del giudizio sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto e come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, nel procedimento promosso da nei confronti di disattesa ogni contraria Parte_1 CP_1
istanza ed eccezione,
- Prende atto della rinuncia della ricorrente alla domanda di divorzio, che si dichiara estinta;
- pronuncia la separazione personale dei coniugi nata in [...] il Parte_1
25/07/1994 e nato in [...] il [...] unitisi in matrimonio in CP_1
Elbasan (Albania), in data 03.01.2013, Atto n. 1 registrato all'Ufficio di Stato Civile presso il
Municipio di Elbasan, Unità Amministrativa Elbasan;
nulla per le annotazioni all'Ufficiale dello Stato Civile, non risultando trascritto in Italia il matrimonio tra le parti;
- recepisce l'accordo raggiunto tra le parti in punto di condizioni di separazione, affidamento e mantenimento dei figli così come trascritte in epigrafe e dispone in conformità;
- compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 24.11.2025
Il Presidente
Dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Serena Chimichi