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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 14/04/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 280/2025 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione promossa congiuntamente da:
, C.F. , nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresenti e difesi dall'avvocato TRACANZAN LUCA
In punto: modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni comuni delle parti: Fermo quanto già stabilito nella sentenza n. 254/2021 pubblicata il 03.02.2021 relativa il procedimento RG n. 3971/2020 voglia il Tribunale omologare le seguenti modifiche delle condizioni di divorzio:
1) A titolo di contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne, non autosufficiente, Per_1
, disporre che il padre versi alla signora la somma mensile
[...] Parte_1 Parte_2 di € 400,00 oltre a rivalutazione ISTAT, sino a quando la stessa non sarà autosufficiente;
2) Pone le spese di carattere straordinario relative la figlia , come regolate dal Protocollo Per_1
in uso presso il Tribunale di Vicenza, a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno.
3) In relazione alla casa coniugale con l'intento di dare completa regolamentazione e definizione ai rapporti giuridici economici in essere, il signor , comproprietario per quota di ½ Parte_1
dell'immobile sito in Altavilla Vicentina (VI) Piazza della Libertà n. 38, catastalmente identificato
1 C.F. al Foglio 6 mappale n. 978 sub 70 - Piazza delle Libertà P.
2 - cat. A/3 cl. 2 vani 6,5 Cons. 139 mq RD Euro 402,84 e mappale n. 978 sub 40 - Piazza delle Libertà P. S1 - cat. C/6 cl. 2 mq 36 RD
Euro 55,78, si impegna a trasferire alle figlie: , nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
e , nata a [...] il [...] (C.F. C.F._3 Persona_1
, la nuda proprietà di detti immobili riservando l'usufrutto vitalizio sulla quota C.F._4
alla signora , la quale per contro corrisponderà al sig. la somma di Parte_2 Parte_1 euro 14.400,00, in n. 36 rate mensili a partire dalla data di stipula dell'atto notarile di trasferimento, per le causali e con le modalità indicate in narrativa
4) Darsi atto che i ricorrenti concordemente stabiliscono che la vettura mod. Mercedes tg EJ805JA in uso alla Sig.ra rimane assegnata alla stessa e che la vettura mod. Alfa Romeo tg Parte_2
FB843LH in uso al Sig. rimane assegnata allo stesso, con diritto di disporne anche Parte_1
per la vendita in modo autonomo.
5) Spese del presente procedimento compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per
l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 29/01/2025, Parte_1
e hanno chiesto la modifica delle condizioni del loro divorzio dichiarato dal Parte_2
Tribunale di Vicenza con sentenza n. 254/2021 pubblicata in data 03/02/2021.
In particolare, le parti danno atto del fatto che la figlia maggiorenne è divenuta _1
economicamente autosufficiente e chiedono pertanto che l'obbligo a carico del padre per il contributo mensile al mantenimento sia disposto solo per la figlia Chiedono inoltre prendersi atto di Per_1
nuove e diverse definizioni dei rapporti patrimoniali tra coniugi con riferimento alla casa coniugale ed agli autoveicoli attualmente in comproprietà.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, tenuto conto dell'intervenuta maggiore età della figlia e che il nuovo contributo al mantenimento _1
per la figlia appare congruo alle disponibilità patrimoniali delle parti ed alle esigenze della Per_1
figlia. Delle altre condizioni raggiunte dalle parti il Tribunale non può che limitarsi a dare atto non essendo richiesta alcuna pronuncia in merito.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando,
a) dispone che le condizioni di divorzio delle parti dichiarato dal Tribunale di Vicenza con sentenza
2 n. 254/2021 pubblicata in data 03/02/2021 vengano modificate nei termini seguenti:
- pone a carico del padre l'obbligo di versare alla signora a titolo di Parte_1 Parte_2
contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne non autosufficiente la Persona_1 somma mensile di € 400,00 oltre a rivalutazione ISTAT, sino a quando la stessa non sarà autosufficiente;
- pone le spese di carattere straordinario relative alla figlia come regolate dal Protocollo in Per_1
uso presso il Tribunale di Vicenza, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- prende atto di quanto concordato tra le parti in relazione alla casa coniugale: con l'intento di dare completa regolamentazione e definizione ai rapporti giuridici economici in essere, il signor Parte_1
, comproprietario per quota di ½ dell'immobile sito in Altavilla Vicentina (VI) Piazza della
[...]
Libertà n. 38, catastalmente identificato C.F. al Foglio 6 mappale n. 978 sub 70 - Piazza delle Libertà
P.
2 - cat. A/3 cl. 2 vani 6,5 Cons. 139 mq RD Euro 402,84 e mappale n. 978 sub 40 - Piazza delle
Libertà P. S1 - cat. C/6 cl. 2 mq 36 RD Euro 55,78, si impegna a trasferire alle figlie: _1
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e nata a
[...] C.F._3 Persona_1
DA (VI) il 26.08.2004 (C.F. ), la nuda proprietà di detti immobili C.F._4
riservando l'usufrutto vitalizio sulla quota alla signora la quale per contro Parte_2
corrisponderà al sig. la somma di euro 14.400,00, in n. 36 rate mensili a partire dalla Parte_1 data di stipula dell'atto notarile di trasferimento, per le causali e con le modalità indicate dalle parti;
- prende atto che le parti concordemente stabiliscono che la vettura mod. Mercedes tg EJ805JA in uso alla Sig.ra rimane assegnata alla stessa e che la vettura mod. Alfa Romeo tg Parte_2
FB843LH in uso al Sig. rimane assegnata allo stesso, con diritto di disporne anche Parte_1
per la vendita in modo autonomo.
b) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza alla camera di consiglio dell'8.4.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 280/2025 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione promossa congiuntamente da:
, C.F. , nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresenti e difesi dall'avvocato TRACANZAN LUCA
In punto: modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni comuni delle parti: Fermo quanto già stabilito nella sentenza n. 254/2021 pubblicata il 03.02.2021 relativa il procedimento RG n. 3971/2020 voglia il Tribunale omologare le seguenti modifiche delle condizioni di divorzio:
1) A titolo di contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne, non autosufficiente, Per_1
, disporre che il padre versi alla signora la somma mensile
[...] Parte_1 Parte_2 di € 400,00 oltre a rivalutazione ISTAT, sino a quando la stessa non sarà autosufficiente;
2) Pone le spese di carattere straordinario relative la figlia , come regolate dal Protocollo Per_1
in uso presso il Tribunale di Vicenza, a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno.
3) In relazione alla casa coniugale con l'intento di dare completa regolamentazione e definizione ai rapporti giuridici economici in essere, il signor , comproprietario per quota di ½ Parte_1
dell'immobile sito in Altavilla Vicentina (VI) Piazza della Libertà n. 38, catastalmente identificato
1 C.F. al Foglio 6 mappale n. 978 sub 70 - Piazza delle Libertà P.
2 - cat. A/3 cl. 2 vani 6,5 Cons. 139 mq RD Euro 402,84 e mappale n. 978 sub 40 - Piazza delle Libertà P. S1 - cat. C/6 cl. 2 mq 36 RD
Euro 55,78, si impegna a trasferire alle figlie: , nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
e , nata a [...] il [...] (C.F. C.F._3 Persona_1
, la nuda proprietà di detti immobili riservando l'usufrutto vitalizio sulla quota C.F._4
alla signora , la quale per contro corrisponderà al sig. la somma di Parte_2 Parte_1 euro 14.400,00, in n. 36 rate mensili a partire dalla data di stipula dell'atto notarile di trasferimento, per le causali e con le modalità indicate in narrativa
4) Darsi atto che i ricorrenti concordemente stabiliscono che la vettura mod. Mercedes tg EJ805JA in uso alla Sig.ra rimane assegnata alla stessa e che la vettura mod. Alfa Romeo tg Parte_2
FB843LH in uso al Sig. rimane assegnata allo stesso, con diritto di disporne anche Parte_1
per la vendita in modo autonomo.
5) Spese del presente procedimento compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per
l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 29/01/2025, Parte_1
e hanno chiesto la modifica delle condizioni del loro divorzio dichiarato dal Parte_2
Tribunale di Vicenza con sentenza n. 254/2021 pubblicata in data 03/02/2021.
In particolare, le parti danno atto del fatto che la figlia maggiorenne è divenuta _1
economicamente autosufficiente e chiedono pertanto che l'obbligo a carico del padre per il contributo mensile al mantenimento sia disposto solo per la figlia Chiedono inoltre prendersi atto di Per_1
nuove e diverse definizioni dei rapporti patrimoniali tra coniugi con riferimento alla casa coniugale ed agli autoveicoli attualmente in comproprietà.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, tenuto conto dell'intervenuta maggiore età della figlia e che il nuovo contributo al mantenimento _1
per la figlia appare congruo alle disponibilità patrimoniali delle parti ed alle esigenze della Per_1
figlia. Delle altre condizioni raggiunte dalle parti il Tribunale non può che limitarsi a dare atto non essendo richiesta alcuna pronuncia in merito.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando,
a) dispone che le condizioni di divorzio delle parti dichiarato dal Tribunale di Vicenza con sentenza
2 n. 254/2021 pubblicata in data 03/02/2021 vengano modificate nei termini seguenti:
- pone a carico del padre l'obbligo di versare alla signora a titolo di Parte_1 Parte_2
contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne non autosufficiente la Persona_1 somma mensile di € 400,00 oltre a rivalutazione ISTAT, sino a quando la stessa non sarà autosufficiente;
- pone le spese di carattere straordinario relative alla figlia come regolate dal Protocollo in Per_1
uso presso il Tribunale di Vicenza, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- prende atto di quanto concordato tra le parti in relazione alla casa coniugale: con l'intento di dare completa regolamentazione e definizione ai rapporti giuridici economici in essere, il signor Parte_1
, comproprietario per quota di ½ dell'immobile sito in Altavilla Vicentina (VI) Piazza della
[...]
Libertà n. 38, catastalmente identificato C.F. al Foglio 6 mappale n. 978 sub 70 - Piazza delle Libertà
P.
2 - cat. A/3 cl. 2 vani 6,5 Cons. 139 mq RD Euro 402,84 e mappale n. 978 sub 40 - Piazza delle
Libertà P. S1 - cat. C/6 cl. 2 mq 36 RD Euro 55,78, si impegna a trasferire alle figlie: _1
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e nata a
[...] C.F._3 Persona_1
DA (VI) il 26.08.2004 (C.F. ), la nuda proprietà di detti immobili C.F._4
riservando l'usufrutto vitalizio sulla quota alla signora la quale per contro Parte_2
corrisponderà al sig. la somma di euro 14.400,00, in n. 36 rate mensili a partire dalla Parte_1 data di stipula dell'atto notarile di trasferimento, per le causali e con le modalità indicate dalle parti;
- prende atto che le parti concordemente stabiliscono che la vettura mod. Mercedes tg EJ805JA in uso alla Sig.ra rimane assegnata alla stessa e che la vettura mod. Alfa Romeo tg Parte_2
FB843LH in uso al Sig. rimane assegnata allo stesso, con diritto di disporne anche Parte_1
per la vendita in modo autonomo.
b) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza alla camera di consiglio dell'8.4.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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