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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/03/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1557/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1557/2022 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALBANO Parte_1 C.F._1
LEONARDO, elettivamente domiciliato in PIAZZA G. MATTEOTTI 7 LUCERA presso il difensore avv. ALBANO LEONARDO
- RICORRENTE -
contro (C.F. , con il patrocinio dell'avv. PREMUTI CP_1 C.F._2
ANGELA, elettivamente domiciliato in PIAZZA PAVONCELLI N.14 71121 FOGGIA presso il difensore avv. PREMUTI ANGELA
- RESISTENTE - OGGETTO: ricorso in materia locatizia ex art. 13 L. 431/1998 CONCLUSIONI: concluso come da note telematiche autorizzate per l'udienza del 12/2/2025 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
1.a) Con ricorso ex art. 13 L. 431/1998 depositato il 16/3/2022, esponeva Parte_1 testualmente quanto segue in punto di fatto:
“ 1) La sig.ra con il proprio nucleo familiare conduceva stabilmente l'immobile sito in Foggia Pt_1 alla via Ciam numero civico 61, sc. A, locato dalla Sig.ra a far data dal CP_1
01/06/2016, inizialmente, in assenza di alcun contratto, ma previ ontanti di una pigione, non dichiarata fiscalmente dalla stessa sig.ra di € 370/00 mensili;
CP_1
2) In data 01/03/2019 la sig.ra d il sig. , marito, oggi separato della ricorrente, CP_1 Persona_1 stipulavano un contratto di transito di locazione di natura transitoria TUL19T001312000JJ Ufficio TUL serie 3T numero 1312 reg. in Foggia), dal 01/03/2019 e tanto sino al 29/02/2020, poi rinnovato sino al 28/02/2021, previo pagamento di un canone mensile di € 400/00 di cui solo 200/00 indicati in contratto, ed € 200/00 con la solita modalità senza traccia fiscale;
pagina 1 di 7 3) il contratto di locazione era, per quanto appresso specificato, intestato, quale parte conduttrice, al sig. , marito, oggi separato, della ricorrente;
Persona_1
4) in ragione della separazione personale intercorsa tra l'intestatario del contratto di locazione, sig. e la odierna ricorrente, nell'ambito di detto procedimento giudiziario, il Tribunale di Persona_1 ordinanza n. cronol. 695/2020 del 16/01/2020 rg 6247/2019: “assegna(va) la casa coniugale alla ricorrente – – che la abiterà unitamente ai figli minori, presso di sé Parte_1 collocati in via prevalente”; a una cessione ex lege del contratto di locazione e quindi di ogni diritto relativo al contratto di esclusiva competenza della sig.ra Pt_1
5) in data 09/12/2020 la sig.ra diffidava (a mezzo racc.ta a/r) la sig.ra lla voltura in Pt_1 CP_1 ragione di ordinanza di asse del Tribunale di Foggia, eccependo del contratto transitorio;
conseguentemente, diffidava la medesima sig.ra alla trasformazione del detto CP_1 contratto di locazione transitoria in contratto di locazione ordinaria '4+4'; intimando e diffidando la medesima locataria pure alla restituzione degli importi illegittimamente percepiti dal mese di giugno 2016, quantificati per la cifra di € 370/00 dal mese di 06/2016 al mese di 02/2019 per la somma di € 11.840/00 ed € 200/00 dal mese di 03/2019 al mese di giugno 2020 per la somma di € 3.200/00, per un totale di € 15.040/00 (quindicimilaquaranta/00); 6) nelle more, la sig.ra proponeva la mediazione obbligatoria avente ad oggetto il rilascio CP_1 dell'immobile per ritenuta finita locazione nei confronti del sig. il quale a mezzo del sindacato Per_1
Sunia di Foggia intimava alla medesima i trasformare tratto di locazione transitoria in CP_1 contratto ordinario ai sensi dell'art. 1 e 431/1998 per violazione dell'art. 5, co. 1, della medesima Legge 437/1998; 7) stante la diffida del 09/12/2020, la sig.ra stendeva la detta procedura di mediazione anche CP_1 nei confronti della sig.ra e tanto a f 08/02/2021; Pt_1
8) nel corso della mediazione la sig.ra oltre alla ferma opposizione alla richiesta di restituzione Pt_1 dell'immobile in ragione del proprio di locazione dell'immobile odiernamente abitato in ragione della nullità del contratto di locazione transitoria, chiedeva la restituzione della somma versata e non dovuta alla conduttrice sig.ra pari ad € 15.040/00 (quindicimilaquaranta/00), come CP_1 risulta da documentazione scri
9) la mediazione non sortiva alcun effetto;
10) a seguito dell'intimato sfratto, la sig.ra era costretta a lasciare l'immobile della Parte_1 sig.ra n data 14/12/2021, come da allegati verbali”. CP_1
Su tali premesse conveniva in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“1) determinare l'importo corrisposto oltre al canone risultante dal contratto scritto e registrato nell'arco temporale 06/2016 al 06/2020; 2) condannare la sig.ra (C.F. , nata il [...] a [...] C.F._2
Foggia ed ivi residente a [...]re dell'esponente, della somma di € 15.040/00, a titolo di ripetizione ex art. 13, secondo comma, legge 9 dicembre 1998, n. 431 quale somma corrisposta oltre al canone risultante dal contratto scritto e registrato nell'arco temporale che va dal 06/2016 al 06/2020 ovvero in subordine a titolo di indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c. ovvero 2041 c.c., in ogni caso con interessi calcolati dalla data dei singoli pagamenti ovvero quella minore somma che sarà provata e riconosciuta in sede di giudizio. Con vittoria di spese di giudizio, ed ogni altro emolumento dovuto come per Legge “.
1.b) Con comparsa di risposta del 9/9/2022 si costituiva la resistente CP_1 eccependo: 1)“la nullità degli atti notificati ex art. 140 c.p.c.” e la conseguente inammissibilità della domanda ex art. 13 della L. 431/98, per decorrenza del termine perentorio ivi contemplato;
2) l'improcedibilità della domanda in relazione alla mancata proposizione della mediazione obbligatoria;
3) nel merito, l'infondatezza della pretesa di cui chiedeva l'integrale pagina 2 di 7 rigetto. Spiegava, inoltre, domanda riconvenzionale per la complessiva somma di € 18.225,30, da porre in compensazione con eventuali crediti riconosciuti in favore della ricorrente. La causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la decisione all'udienza del 12/2/2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.. 2. Le questioni sorte nel contraddittorio devono essere decise secondo l'ordine logico- giuridico.
2.a) Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione relativa alla nullità della notifica ed alla conseguente decadenza dall'azione ex art. 13 L. 431/1998 sollevata dalla resistente. Nel ribadire le considerazioni svolte nell'ordinanza del 17/4/2023, si richiama l'orientamento giurisprudenziale assolutamente granitico, da cui il Tribunale non intende discostarsi, a mente del quale “In caso di notifica di un atto a mezzo di posta elettronica certificata, qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova ai sensi dell' articolo 9 della legge n. 53 del 1994 , la violazione delle forme digitali non integra l'inesistenza della notifica del medesimo bensì la sua nullità che pertanto può essere sanata dal raggiungimento dello scopo. (In applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha ritenuto che correttamente il giudice a quo aveva attribuito efficacia sanante alla costituzione della parte)” ( cfr ex plurimis Cassazione civile , sez. I , 18/04/2023 , n. 10292). Tali coordinate ermeneutiche devono trovare piena applicazione nel caso di specie, atteso che la resistente non ha subito alcun vulnus, essendosi regolarmente costituita in giudizio, essendosi esaustivamente difesa nel merito ed avendo spiegando, altresì, tempestiva domanda riconvenzionale.
2.b) Parimenti priva di pregio risulta l'eccezione di improcedibilità della domanda in relazione alla mancata proposizione della mediazione obbligatoria. E' documentalmente provato che la in data 05/02/2021 ha aderito alla mediazione Pt_1 proposta dalla resistente, estendendone l'ambito all'oggetto del presente giudizio.
3. Passando al merito, la domanda principale è infondata e non può trovare accoglimento alla luce delle considerazioni che seguono. Con il ricorso introduttivo, ha proposto la specifica azione di cui all'art. 13 Parte_1 comma 2 della L. 431/1998, per la “RESTITUZIONE DELLE SOMME CORRISPOSTE IN MISURA SUPERIORE AL CANONE RISULTANTE DAL CONTRATTO SCRITTO E REGISTRATO”, quantificando il credito in € 15.040,00 e circoscrivendo espressamente tale pretesa “all'arco temporale che va dal 06/2016 al 06/2020”. In via subordinata, ha avanzato la medesima richiesta “a titolo di indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c. ovvero 2041”. 3.1) Cominciando dalla domanda ex art. 13 comma 2 della L. 431/1998, non forma oggetto di contestazione fra le parti il fatto che la ricorrente, unitamente al proprio nucleo familiare, abbia occupato l'immobile di proprietà della resistente nell'arco temporale giugno 2016 – giugno 2020 e che, tuttavia, un contratto di locazione sia stato formalmente stipulato – con le precisazioni che saranno svolte più avanti – solo nel mese di marzo 2019. Orbene, in punto di diritto ed in termini generali osserva questo giudice che la vicenda storica intercorsa tra le parti, nell'arco temporale giugno 2016 - marzo 2019, non può certamente essere risolta in base alla regolamentazione legislativa delle locazioni abitative, per carenza di titolo iniziale, ovvero il contratto scritto. Pertanto, sia il c.d. locatore sia il c.d. conduttore non possono avvalersi delle specifiche norme sostanziali e processuali di tutela previste dalla legge locatizia del 1998. Il rapporto instauratosi tra le parti è, infatti, rimasto sul piano meramente fattuale e pertanto esso va inquadrato e deciso in quanto tale: una situazione “di fatto” iniziata e protrattasi nel tempo al pagina 3 di 7 di fuori del paradigma normativo della “locazione abitativa”. Il riferimento fatto dal conduttore all'art. 13 legge n. 431\98 circa la riconduzione del rapporto di fatto a quello giuridico di locazione non appare congruente, perché il rapporto di fatto risulta essersi sviluppato e consolidato in termini spontanei e concordati per alcuni anni e ciò esclude in radice, in assenza di elementi di segno contrario, che possa parlarsi di rapporto locatizio “preteso” o “imposto” dal locatore. Allo stesso modo, nessuna pretesa ex art. 13 L.431/98 può essere fondatamente avanzata dalla ricorrente in relazione al successivo arco temporale marzo 2019 - gennaio 2020. Ed invero, il contratto di locazione (di natura transitoria TUL19T001312000JJ Ufficio TUL serie 3T numero 1312 reg. in Foggia) del 1/3/2019 ( rinnovatosi automaticamente ) è stato stipulato solo dall'ex coniuge della ricorrente, , il quale è l'unico legittimato ad Persona_1 avanzare eventuali pretese restitutorie nei confronti della locatrice fino al mese gennaio del 2020; epoca in cui, per effetto dell'assegnazione della casa coniugale alla nel giudizio Pt_1 di separazione fra coniugi iscritto al 6247/2019 RG del Tribunale di Foggia, si è verificata la cessione ex lege del contratto a favore dell'assegnataria, con conseguente estinzione del rapporto in capo all'originario conduttore. Non di meno, la domanda ex art. 13 L. 431/98, sebbene astrattamente ammissibile per la ricorrente in relazione al solo periodo gennaio 2020 – giugno 2020, non può trovare accoglimento non avendo la fornito alcuna prova di aver corrisposto, in relazione a Pt_1 tale ridotto arco temporale, alcuna somma in eccesso rispetto a quella stabilità nel contratto di locazione. 3.2) Parimenti infondata appare la domanda subordinata di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. Tale domanda, invero, si appalesa irrimediabilmente carente sotto il preliminare profilo della allegazione minima, poiché la ricorrente si è limitata ad invocare in maniera estremamente generica l'articolo 2033 c.c., senza tuttavia specificare in alcun modo se il pagamento, di cui chiede la restituzione, sia stato eseguito in base ad un titolo invalido (ab initio o divenuto tale), ovvero sine titulo. Tutto ciò senza considerare che per l'intero periodo iniziale giugno 2016 – agosto 2017, non vi è prova di alcun pagamento e fermo restando che, con specifico riferimento ai periodi “marzo 2019 – gennaio 2020” e “gennaio 2020 – giugno 2020”, devono essere richiamate pedissequamente le considerazioni svolte in precedenza sub 3.1) in ordine al difetto di legittimazione ed alla mancanza di prova dei pagamenti in eccesso.
3.2) Quanto all'ulteriore subordinata ex art. 2041 c.c. ne evidenzia l'inammissibilità in relazione al suo carattere sussidiario.
4. La domanda riconvenzionale spiegata dalla resistente è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione in virtù dei rilievi che seguono. Preliminarmente occorre evidenziare che ha agito in via riconvenzionale per CP_1 il pagamento delle somme e per le causali di seguito specificate1: TARI 1.804,27 Energia elettrica 216,93 Gas 169,36 Quote condominiali 45,50 1 Tale importo è stato così rideterminato nelle note conclusive del 3/4/2024 in cui è stata ridotta ad € 1.804,27 la somma richiesta per la TARI inizialmente quantificata in € 3.342,32 pagina 4 di 7 Acqua III° e IV° emissione 2021 111,91 Serratura porta d'ingresso 150,00 Indennità di occupazione 6.580,00 Lavori di ristrutturazione 7.610,00 TOTALE GENERALE Euro 16.687,97. 4.1) Tanto premesso, con riferimento alle somme richieste a titolo di TARI, la riconvenzionale è fondata limitatamente all'importo di € 646,00 (324,00+182,00+82,00), relativo agli anni di imposta 2020 e 2021, poiché il contratto di locazione ceduto ex lege alla nel mese di Pt_1 gennaio del 2020, quale di assegnataria della casa coniugale, espressamente poneva a carico della locatrice il pagamento di tale tassa. Viceversa, per il periodo precedente, caratterizzato dall'esistenza di un rapporto di mero fatto, non vi è prova che le parti si fossero accordate nel senso di porre a carico degli occupanti dell'immobile il pagamento di tale tributo. Anche in relazione al pagamento dei consumi di gas e di energia elettrica, la riconvenzionale spiegata dalla resistente (per la somma di € 543,70) deve trovare accoglimento, perché relativa a consumi effettuati dopo il subentro della ricorrente nel contratto di locazione. 4.2) Nessuna somma può essere riconosciuta in favore della resistente per la sostituzione della serratura d'ingresso, non essendovi alcuna prova che tale sostituzione si sia resa necessaria per porre rimedio a danni cagionati dalla ricorrente. 4.3) Analoga sorte deve essere riservata alla domanda relativa ai lavori di ristrutturazione dell'immobile, trattandosi di pretesa fondata su un semplice preventivo e considerato, altresì, che non è stata data nessuna prova di quali fossero le condizioni iniziali del bene nel momento in cui lo stesso è stato occupato dalla resistente e dal suo nucleo familiare. 4.4) Nessuna indennità di occupazione può essere riconosciuta alla resistente relativamente al periodo giugno 2016-agosto 2017. La fondatezza di siffatta pretesa va esaminata facendo applicazione dei principi recentemente dettati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 33645/2022) in forza dei quali fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita per occupazione sine titulo è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta. Secondo la Suprema Corte, invero, il danno per il proprietario non può qualificarsi come danno "in re ipsa", legato al mero "non uso", ma, al più, come danno "presunto" o danno "normale" legato alla perdita del godimento rispetto al quale, tuttavia, è onere del danneggiato allegare specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio sofferto (allegazione a fronte della quale sorge la facoltà di prova contraria in capo al convenuto). Solo quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. Analogamente, qualora la domanda risarcitoria abbia ad oggetto il mancato guadagno causato dall'occupazione abusiva, l'attore ha l'onere di allegare gli specifici pregiudizi sofferti, quali ad esempio le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, o mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato, dandone prova anche mediante ricorso a nozioni di comune esperienza o a presunzioni semplici. Tale orientamento è stato confermato recentemente dal Tribunale, Bari , sez. I , 13/02/2024 , n. 714 : “In tema di indennità per illegittima occupazione dell'immobile, si precisa che fatto costitutivo
pagina 5 di 7 del diritto al risarcimento del danno da perdita subita per occupazione sine titulo è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta. Il danno per il proprietario, non può, quindi, qualificarsi come danno in re ipsa, legato al mero non uso, ma, al più, come danno presunto o danno normale legato alla perdita del godimento rispetto al quale, tuttavia, è onere del danneggiato allegare specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio sofferto (allegazione a fronte della quale sorge la facoltà di prova contraria in capo al convenuto). Solo quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”. Nel caso di specie, la resistente ha formulato la richiesta di indennità di occupazione, omettendo tuttavia di allegare le specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio dedotto, donde il rigetto della domanda. 4.5) Viceversa, la riconvenzionale va accolta relativamente alla somma di € 1.400,00 (€ 200,00 x 7 mesi) richiesta dalla resistente a titolo di canoni non versati fino al rilascio dell'immobile, all'esito del procedimento di convalida dello sfratto e relativi ai mesi di marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021. Al riguardo occorre richiamare l'indirizzo giurisprudenziale consolidato, da cui il Tribunale non intende discostarsi, a mente del quale “L'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità ha efficacia di cosa giudicata sostanziale su ogni questione in merito alla risoluzione del contratto ed al possesso di fatto della cosa locata, ma non preclude, nell'autonomia dei rispettivi e correlativi diritti, né al locatore di instaurare separato giudizio per il pagamento dei canoni, né al conduttore di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo del pagamento e di eccepire e contrastare, nell'indagine sui rapporti di dare e di avere in relazione ai canoni, la misura di questi, tranne il caso in cui allo sfratto per morosità si sia accompagnata contestualmente l'ingiunzione di pagamento per i canoni, risultando, in tale ipotesi, coperti dal giudicato anche i fatti impeditivi/estintivi del relativo obbligo” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sez. III, 11/07/2017 , n. 17049). Nel caso di specie la resistente ha dato prova della fonte negoziale del proprio credito ed allegato l'inadempimento della controparte, la quale non ha eccepito validi fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa. Quanto alla dedotta improcedibilità è sufficiente richiamare il consolidato orientamento del SC secondo cui:
- “La mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 , quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di mediazione, ove possibile, per l'intero corso del processo”
- “La condizione di procedibilità prevista dall' art. 5 d.lg. n. 28 del 2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di conciliazione, per l'intero corso del processo e laddove possibile” (Cassazione civile , sez. un. , 07/02/2024 , n. 3452). Conclusivamente, in parziale accogliento della domanda riconvenzionale, Parte_1 deve essere condannata a pagare, in favore di e per le causali sopra CP_1 specificate, la somma di € 2.589,70 oltre agli interessi legali dalla domanda fino al soddisfo. 5. Non sussistono i presupposti perché si possa fare luogo, come da richiesta di parte opposta, a pronunce di condanna ex art. 96 c.p.c. non ravvisandosi mala fede o colpa grave in capo alla pagina 6 di 7 ricorrente (cfr. Cass. 24/4/2019 n. 11229//2019, Cass. Sez. Un. 20/4/2018 n. 9912, secondo cui la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nella violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta delle tesi prospettate). 6. Passando alla regolamentazione delle spese di lite, in considerazione dell'integrale rigetto della domanda principale e del parziale accoglimento parziale della riconvenzionale, con conseguente ridimensionamento della relativa pretesa, ne appare opportuna la compensazione in misura di compensazione di 1/3; mentre la parte restante va posta a carico della ricorrente secondo il criterio della soccombenza liquidata come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/14 stante il disposto dell'art. 28 del medesimo decreto, tenuto conto del valore della controversia ( secondo il decisum) e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: 1) rigetta la domanda principale proposta da;
Parte_1
2) accoglie per quanto di ragione la domanda riconvenzionale spiegata da e, CP_1 per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di e per le Parte_1 CP_1 causali di cui in narrativa, della somma di € 2.589,70 oltre agli interessi legali dalla domanda fino al soddisfo;
3) condanna al pagamento in favore di di 2/3 delle spese di Parte_1 CP_1 lite che si liquidano in € 1.701,33 per onorari, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cap come per legge e compensa le spese tra le parti per il restante terzo. Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., all'esito dell'udienza del 12/2/2025 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.. Foggia 13 marzo 2025 Il Giudice dott. Francesco Pellecchia
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1557/2022 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALBANO Parte_1 C.F._1
LEONARDO, elettivamente domiciliato in PIAZZA G. MATTEOTTI 7 LUCERA presso il difensore avv. ALBANO LEONARDO
- RICORRENTE -
contro (C.F. , con il patrocinio dell'avv. PREMUTI CP_1 C.F._2
ANGELA, elettivamente domiciliato in PIAZZA PAVONCELLI N.14 71121 FOGGIA presso il difensore avv. PREMUTI ANGELA
- RESISTENTE - OGGETTO: ricorso in materia locatizia ex art. 13 L. 431/1998 CONCLUSIONI: concluso come da note telematiche autorizzate per l'udienza del 12/2/2025 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
1.a) Con ricorso ex art. 13 L. 431/1998 depositato il 16/3/2022, esponeva Parte_1 testualmente quanto segue in punto di fatto:
“ 1) La sig.ra con il proprio nucleo familiare conduceva stabilmente l'immobile sito in Foggia Pt_1 alla via Ciam numero civico 61, sc. A, locato dalla Sig.ra a far data dal CP_1
01/06/2016, inizialmente, in assenza di alcun contratto, ma previ ontanti di una pigione, non dichiarata fiscalmente dalla stessa sig.ra di € 370/00 mensili;
CP_1
2) In data 01/03/2019 la sig.ra d il sig. , marito, oggi separato della ricorrente, CP_1 Persona_1 stipulavano un contratto di transito di locazione di natura transitoria TUL19T001312000JJ Ufficio TUL serie 3T numero 1312 reg. in Foggia), dal 01/03/2019 e tanto sino al 29/02/2020, poi rinnovato sino al 28/02/2021, previo pagamento di un canone mensile di € 400/00 di cui solo 200/00 indicati in contratto, ed € 200/00 con la solita modalità senza traccia fiscale;
pagina 1 di 7 3) il contratto di locazione era, per quanto appresso specificato, intestato, quale parte conduttrice, al sig. , marito, oggi separato, della ricorrente;
Persona_1
4) in ragione della separazione personale intercorsa tra l'intestatario del contratto di locazione, sig. e la odierna ricorrente, nell'ambito di detto procedimento giudiziario, il Tribunale di Persona_1 ordinanza n. cronol. 695/2020 del 16/01/2020 rg 6247/2019: “assegna(va) la casa coniugale alla ricorrente – – che la abiterà unitamente ai figli minori, presso di sé Parte_1 collocati in via prevalente”; a una cessione ex lege del contratto di locazione e quindi di ogni diritto relativo al contratto di esclusiva competenza della sig.ra Pt_1
5) in data 09/12/2020 la sig.ra diffidava (a mezzo racc.ta a/r) la sig.ra lla voltura in Pt_1 CP_1 ragione di ordinanza di asse del Tribunale di Foggia, eccependo del contratto transitorio;
conseguentemente, diffidava la medesima sig.ra alla trasformazione del detto CP_1 contratto di locazione transitoria in contratto di locazione ordinaria '4+4'; intimando e diffidando la medesima locataria pure alla restituzione degli importi illegittimamente percepiti dal mese di giugno 2016, quantificati per la cifra di € 370/00 dal mese di 06/2016 al mese di 02/2019 per la somma di € 11.840/00 ed € 200/00 dal mese di 03/2019 al mese di giugno 2020 per la somma di € 3.200/00, per un totale di € 15.040/00 (quindicimilaquaranta/00); 6) nelle more, la sig.ra proponeva la mediazione obbligatoria avente ad oggetto il rilascio CP_1 dell'immobile per ritenuta finita locazione nei confronti del sig. il quale a mezzo del sindacato Per_1
Sunia di Foggia intimava alla medesima i trasformare tratto di locazione transitoria in CP_1 contratto ordinario ai sensi dell'art. 1 e 431/1998 per violazione dell'art. 5, co. 1, della medesima Legge 437/1998; 7) stante la diffida del 09/12/2020, la sig.ra stendeva la detta procedura di mediazione anche CP_1 nei confronti della sig.ra e tanto a f 08/02/2021; Pt_1
8) nel corso della mediazione la sig.ra oltre alla ferma opposizione alla richiesta di restituzione Pt_1 dell'immobile in ragione del proprio di locazione dell'immobile odiernamente abitato in ragione della nullità del contratto di locazione transitoria, chiedeva la restituzione della somma versata e non dovuta alla conduttrice sig.ra pari ad € 15.040/00 (quindicimilaquaranta/00), come CP_1 risulta da documentazione scri
9) la mediazione non sortiva alcun effetto;
10) a seguito dell'intimato sfratto, la sig.ra era costretta a lasciare l'immobile della Parte_1 sig.ra n data 14/12/2021, come da allegati verbali”. CP_1
Su tali premesse conveniva in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“1) determinare l'importo corrisposto oltre al canone risultante dal contratto scritto e registrato nell'arco temporale 06/2016 al 06/2020; 2) condannare la sig.ra (C.F. , nata il [...] a [...] C.F._2
Foggia ed ivi residente a [...]re dell'esponente, della somma di € 15.040/00, a titolo di ripetizione ex art. 13, secondo comma, legge 9 dicembre 1998, n. 431 quale somma corrisposta oltre al canone risultante dal contratto scritto e registrato nell'arco temporale che va dal 06/2016 al 06/2020 ovvero in subordine a titolo di indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c. ovvero 2041 c.c., in ogni caso con interessi calcolati dalla data dei singoli pagamenti ovvero quella minore somma che sarà provata e riconosciuta in sede di giudizio. Con vittoria di spese di giudizio, ed ogni altro emolumento dovuto come per Legge “.
1.b) Con comparsa di risposta del 9/9/2022 si costituiva la resistente CP_1 eccependo: 1)“la nullità degli atti notificati ex art. 140 c.p.c.” e la conseguente inammissibilità della domanda ex art. 13 della L. 431/98, per decorrenza del termine perentorio ivi contemplato;
2) l'improcedibilità della domanda in relazione alla mancata proposizione della mediazione obbligatoria;
3) nel merito, l'infondatezza della pretesa di cui chiedeva l'integrale pagina 2 di 7 rigetto. Spiegava, inoltre, domanda riconvenzionale per la complessiva somma di € 18.225,30, da porre in compensazione con eventuali crediti riconosciuti in favore della ricorrente. La causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la decisione all'udienza del 12/2/2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.. 2. Le questioni sorte nel contraddittorio devono essere decise secondo l'ordine logico- giuridico.
2.a) Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione relativa alla nullità della notifica ed alla conseguente decadenza dall'azione ex art. 13 L. 431/1998 sollevata dalla resistente. Nel ribadire le considerazioni svolte nell'ordinanza del 17/4/2023, si richiama l'orientamento giurisprudenziale assolutamente granitico, da cui il Tribunale non intende discostarsi, a mente del quale “In caso di notifica di un atto a mezzo di posta elettronica certificata, qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova ai sensi dell' articolo 9 della legge n. 53 del 1994 , la violazione delle forme digitali non integra l'inesistenza della notifica del medesimo bensì la sua nullità che pertanto può essere sanata dal raggiungimento dello scopo. (In applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha ritenuto che correttamente il giudice a quo aveva attribuito efficacia sanante alla costituzione della parte)” ( cfr ex plurimis Cassazione civile , sez. I , 18/04/2023 , n. 10292). Tali coordinate ermeneutiche devono trovare piena applicazione nel caso di specie, atteso che la resistente non ha subito alcun vulnus, essendosi regolarmente costituita in giudizio, essendosi esaustivamente difesa nel merito ed avendo spiegando, altresì, tempestiva domanda riconvenzionale.
2.b) Parimenti priva di pregio risulta l'eccezione di improcedibilità della domanda in relazione alla mancata proposizione della mediazione obbligatoria. E' documentalmente provato che la in data 05/02/2021 ha aderito alla mediazione Pt_1 proposta dalla resistente, estendendone l'ambito all'oggetto del presente giudizio.
3. Passando al merito, la domanda principale è infondata e non può trovare accoglimento alla luce delle considerazioni che seguono. Con il ricorso introduttivo, ha proposto la specifica azione di cui all'art. 13 Parte_1 comma 2 della L. 431/1998, per la “RESTITUZIONE DELLE SOMME CORRISPOSTE IN MISURA SUPERIORE AL CANONE RISULTANTE DAL CONTRATTO SCRITTO E REGISTRATO”, quantificando il credito in € 15.040,00 e circoscrivendo espressamente tale pretesa “all'arco temporale che va dal 06/2016 al 06/2020”. In via subordinata, ha avanzato la medesima richiesta “a titolo di indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c. ovvero 2041”. 3.1) Cominciando dalla domanda ex art. 13 comma 2 della L. 431/1998, non forma oggetto di contestazione fra le parti il fatto che la ricorrente, unitamente al proprio nucleo familiare, abbia occupato l'immobile di proprietà della resistente nell'arco temporale giugno 2016 – giugno 2020 e che, tuttavia, un contratto di locazione sia stato formalmente stipulato – con le precisazioni che saranno svolte più avanti – solo nel mese di marzo 2019. Orbene, in punto di diritto ed in termini generali osserva questo giudice che la vicenda storica intercorsa tra le parti, nell'arco temporale giugno 2016 - marzo 2019, non può certamente essere risolta in base alla regolamentazione legislativa delle locazioni abitative, per carenza di titolo iniziale, ovvero il contratto scritto. Pertanto, sia il c.d. locatore sia il c.d. conduttore non possono avvalersi delle specifiche norme sostanziali e processuali di tutela previste dalla legge locatizia del 1998. Il rapporto instauratosi tra le parti è, infatti, rimasto sul piano meramente fattuale e pertanto esso va inquadrato e deciso in quanto tale: una situazione “di fatto” iniziata e protrattasi nel tempo al pagina 3 di 7 di fuori del paradigma normativo della “locazione abitativa”. Il riferimento fatto dal conduttore all'art. 13 legge n. 431\98 circa la riconduzione del rapporto di fatto a quello giuridico di locazione non appare congruente, perché il rapporto di fatto risulta essersi sviluppato e consolidato in termini spontanei e concordati per alcuni anni e ciò esclude in radice, in assenza di elementi di segno contrario, che possa parlarsi di rapporto locatizio “preteso” o “imposto” dal locatore. Allo stesso modo, nessuna pretesa ex art. 13 L.431/98 può essere fondatamente avanzata dalla ricorrente in relazione al successivo arco temporale marzo 2019 - gennaio 2020. Ed invero, il contratto di locazione (di natura transitoria TUL19T001312000JJ Ufficio TUL serie 3T numero 1312 reg. in Foggia) del 1/3/2019 ( rinnovatosi automaticamente ) è stato stipulato solo dall'ex coniuge della ricorrente, , il quale è l'unico legittimato ad Persona_1 avanzare eventuali pretese restitutorie nei confronti della locatrice fino al mese gennaio del 2020; epoca in cui, per effetto dell'assegnazione della casa coniugale alla nel giudizio Pt_1 di separazione fra coniugi iscritto al 6247/2019 RG del Tribunale di Foggia, si è verificata la cessione ex lege del contratto a favore dell'assegnataria, con conseguente estinzione del rapporto in capo all'originario conduttore. Non di meno, la domanda ex art. 13 L. 431/98, sebbene astrattamente ammissibile per la ricorrente in relazione al solo periodo gennaio 2020 – giugno 2020, non può trovare accoglimento non avendo la fornito alcuna prova di aver corrisposto, in relazione a Pt_1 tale ridotto arco temporale, alcuna somma in eccesso rispetto a quella stabilità nel contratto di locazione. 3.2) Parimenti infondata appare la domanda subordinata di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. Tale domanda, invero, si appalesa irrimediabilmente carente sotto il preliminare profilo della allegazione minima, poiché la ricorrente si è limitata ad invocare in maniera estremamente generica l'articolo 2033 c.c., senza tuttavia specificare in alcun modo se il pagamento, di cui chiede la restituzione, sia stato eseguito in base ad un titolo invalido (ab initio o divenuto tale), ovvero sine titulo. Tutto ciò senza considerare che per l'intero periodo iniziale giugno 2016 – agosto 2017, non vi è prova di alcun pagamento e fermo restando che, con specifico riferimento ai periodi “marzo 2019 – gennaio 2020” e “gennaio 2020 – giugno 2020”, devono essere richiamate pedissequamente le considerazioni svolte in precedenza sub 3.1) in ordine al difetto di legittimazione ed alla mancanza di prova dei pagamenti in eccesso.
3.2) Quanto all'ulteriore subordinata ex art. 2041 c.c. ne evidenzia l'inammissibilità in relazione al suo carattere sussidiario.
4. La domanda riconvenzionale spiegata dalla resistente è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione in virtù dei rilievi che seguono. Preliminarmente occorre evidenziare che ha agito in via riconvenzionale per CP_1 il pagamento delle somme e per le causali di seguito specificate1: TARI 1.804,27 Energia elettrica 216,93 Gas 169,36 Quote condominiali 45,50 1 Tale importo è stato così rideterminato nelle note conclusive del 3/4/2024 in cui è stata ridotta ad € 1.804,27 la somma richiesta per la TARI inizialmente quantificata in € 3.342,32 pagina 4 di 7 Acqua III° e IV° emissione 2021 111,91 Serratura porta d'ingresso 150,00 Indennità di occupazione 6.580,00 Lavori di ristrutturazione 7.610,00 TOTALE GENERALE Euro 16.687,97. 4.1) Tanto premesso, con riferimento alle somme richieste a titolo di TARI, la riconvenzionale è fondata limitatamente all'importo di € 646,00 (324,00+182,00+82,00), relativo agli anni di imposta 2020 e 2021, poiché il contratto di locazione ceduto ex lege alla nel mese di Pt_1 gennaio del 2020, quale di assegnataria della casa coniugale, espressamente poneva a carico della locatrice il pagamento di tale tassa. Viceversa, per il periodo precedente, caratterizzato dall'esistenza di un rapporto di mero fatto, non vi è prova che le parti si fossero accordate nel senso di porre a carico degli occupanti dell'immobile il pagamento di tale tributo. Anche in relazione al pagamento dei consumi di gas e di energia elettrica, la riconvenzionale spiegata dalla resistente (per la somma di € 543,70) deve trovare accoglimento, perché relativa a consumi effettuati dopo il subentro della ricorrente nel contratto di locazione. 4.2) Nessuna somma può essere riconosciuta in favore della resistente per la sostituzione della serratura d'ingresso, non essendovi alcuna prova che tale sostituzione si sia resa necessaria per porre rimedio a danni cagionati dalla ricorrente. 4.3) Analoga sorte deve essere riservata alla domanda relativa ai lavori di ristrutturazione dell'immobile, trattandosi di pretesa fondata su un semplice preventivo e considerato, altresì, che non è stata data nessuna prova di quali fossero le condizioni iniziali del bene nel momento in cui lo stesso è stato occupato dalla resistente e dal suo nucleo familiare. 4.4) Nessuna indennità di occupazione può essere riconosciuta alla resistente relativamente al periodo giugno 2016-agosto 2017. La fondatezza di siffatta pretesa va esaminata facendo applicazione dei principi recentemente dettati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 33645/2022) in forza dei quali fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita per occupazione sine titulo è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta. Secondo la Suprema Corte, invero, il danno per il proprietario non può qualificarsi come danno "in re ipsa", legato al mero "non uso", ma, al più, come danno "presunto" o danno "normale" legato alla perdita del godimento rispetto al quale, tuttavia, è onere del danneggiato allegare specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio sofferto (allegazione a fronte della quale sorge la facoltà di prova contraria in capo al convenuto). Solo quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. Analogamente, qualora la domanda risarcitoria abbia ad oggetto il mancato guadagno causato dall'occupazione abusiva, l'attore ha l'onere di allegare gli specifici pregiudizi sofferti, quali ad esempio le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, o mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato, dandone prova anche mediante ricorso a nozioni di comune esperienza o a presunzioni semplici. Tale orientamento è stato confermato recentemente dal Tribunale, Bari , sez. I , 13/02/2024 , n. 714 : “In tema di indennità per illegittima occupazione dell'immobile, si precisa che fatto costitutivo
pagina 5 di 7 del diritto al risarcimento del danno da perdita subita per occupazione sine titulo è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta. Il danno per il proprietario, non può, quindi, qualificarsi come danno in re ipsa, legato al mero non uso, ma, al più, come danno presunto o danno normale legato alla perdita del godimento rispetto al quale, tuttavia, è onere del danneggiato allegare specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio sofferto (allegazione a fronte della quale sorge la facoltà di prova contraria in capo al convenuto). Solo quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”. Nel caso di specie, la resistente ha formulato la richiesta di indennità di occupazione, omettendo tuttavia di allegare le specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio dedotto, donde il rigetto della domanda. 4.5) Viceversa, la riconvenzionale va accolta relativamente alla somma di € 1.400,00 (€ 200,00 x 7 mesi) richiesta dalla resistente a titolo di canoni non versati fino al rilascio dell'immobile, all'esito del procedimento di convalida dello sfratto e relativi ai mesi di marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021. Al riguardo occorre richiamare l'indirizzo giurisprudenziale consolidato, da cui il Tribunale non intende discostarsi, a mente del quale “L'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità ha efficacia di cosa giudicata sostanziale su ogni questione in merito alla risoluzione del contratto ed al possesso di fatto della cosa locata, ma non preclude, nell'autonomia dei rispettivi e correlativi diritti, né al locatore di instaurare separato giudizio per il pagamento dei canoni, né al conduttore di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo del pagamento e di eccepire e contrastare, nell'indagine sui rapporti di dare e di avere in relazione ai canoni, la misura di questi, tranne il caso in cui allo sfratto per morosità si sia accompagnata contestualmente l'ingiunzione di pagamento per i canoni, risultando, in tale ipotesi, coperti dal giudicato anche i fatti impeditivi/estintivi del relativo obbligo” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sez. III, 11/07/2017 , n. 17049). Nel caso di specie la resistente ha dato prova della fonte negoziale del proprio credito ed allegato l'inadempimento della controparte, la quale non ha eccepito validi fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa. Quanto alla dedotta improcedibilità è sufficiente richiamare il consolidato orientamento del SC secondo cui:
- “La mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 , quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di mediazione, ove possibile, per l'intero corso del processo”
- “La condizione di procedibilità prevista dall' art. 5 d.lg. n. 28 del 2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di conciliazione, per l'intero corso del processo e laddove possibile” (Cassazione civile , sez. un. , 07/02/2024 , n. 3452). Conclusivamente, in parziale accogliento della domanda riconvenzionale, Parte_1 deve essere condannata a pagare, in favore di e per le causali sopra CP_1 specificate, la somma di € 2.589,70 oltre agli interessi legali dalla domanda fino al soddisfo. 5. Non sussistono i presupposti perché si possa fare luogo, come da richiesta di parte opposta, a pronunce di condanna ex art. 96 c.p.c. non ravvisandosi mala fede o colpa grave in capo alla pagina 6 di 7 ricorrente (cfr. Cass. 24/4/2019 n. 11229//2019, Cass. Sez. Un. 20/4/2018 n. 9912, secondo cui la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nella violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta delle tesi prospettate). 6. Passando alla regolamentazione delle spese di lite, in considerazione dell'integrale rigetto della domanda principale e del parziale accoglimento parziale della riconvenzionale, con conseguente ridimensionamento della relativa pretesa, ne appare opportuna la compensazione in misura di compensazione di 1/3; mentre la parte restante va posta a carico della ricorrente secondo il criterio della soccombenza liquidata come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/14 stante il disposto dell'art. 28 del medesimo decreto, tenuto conto del valore della controversia ( secondo il decisum) e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: 1) rigetta la domanda principale proposta da;
Parte_1
2) accoglie per quanto di ragione la domanda riconvenzionale spiegata da e, CP_1 per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di e per le Parte_1 CP_1 causali di cui in narrativa, della somma di € 2.589,70 oltre agli interessi legali dalla domanda fino al soddisfo;
3) condanna al pagamento in favore di di 2/3 delle spese di Parte_1 CP_1 lite che si liquidano in € 1.701,33 per onorari, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cap come per legge e compensa le spese tra le parti per il restante terzo. Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., all'esito dell'udienza del 12/2/2025 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.. Foggia 13 marzo 2025 Il Giudice dott. Francesco Pellecchia
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