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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/03/2025, n. 3467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3467 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 18/03/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 18616 /2024 R.G. promossa da:
e nella qualità di eredi di CP_1 Controparte_2 [...]
deceduto il 6.4.2022 Persona_1
con il patrocinio dell'avv. MARILENA TORRE;
RICORRENTE
contro
:
CP_3
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Pagamento ratei
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.05.2024 i ricorrenti, premesso che il Tribunale di Roma con decreto di omologa del 02.02.2023 accertava la sussistenza, in capo al de cuius dei requisiti sanitari di cui all'art. 1 L. n. 18/1980 con Persona_1
decorrenza dalla data della domanda del 28.02.2021 sino alla data del decesso occorso in data 06.04.2022; che in data 26.07.2023 veniva notificato il citato decreto di omologa all' e che sin dal 21.2.2023 venivano trasmessi alla sede competente i modelli CP_3 CP_3
Ap70 ed Ap23 necessari per l'erogazione della prestazione e dei ratei maturati;
allegato altresì che il de cuius non era stato ricoverato in istituti a spese dello Stato;
hanno dedotto l'inadempimento dell' all'obbligo di pagamento della provvidenza;
sicchè stante il CP_4
1 comportamento omissivo dell , ne hanno chiesto in questa sede la Controparte_5
condanna al pagamento dei ratei maturati.
L' malgrado la rituale notifica del ricorso e del decreto di comparizione, non si è CP_3
costituito in giudizio.
All'odierna udienza, sostituita dal deposito di note scritte, parte ricorrente ha dato atto dell'intervenuto pagamento di quanto dovuto con liquidazione datata 05.07.2024 ed ha pertanto chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna dell'Istituto alle spese di lite.
Alla luce della documentazione versata in atti deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere stante l'avvenuto pagamento dei ratei maturati.
Le spese di lite si pongono tuttavia a carico dell' considerato che il CP_3
pagamento è intervenuto solo nelle more del giudizio ed oltre il termine di 120 giorni e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione fino a
26.000) e delle tariffe in vigore, esclusa la fase istruttoria, ridotte del 50%, in considerazione della semplicità dell'attività difensiva, della serialità del contenzioso assistenziale e della breve durata del giudizio.
P.Q.M.
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente liquidate CP_3
in € 1.864,00 oltre rimborso spese al 15% cap ed iva da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Roma, 19/03/2025
Il Giudice
F.R. Pucci
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'UPP Claudia Candi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 18/03/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 18616 /2024 R.G. promossa da:
e nella qualità di eredi di CP_1 Controparte_2 [...]
deceduto il 6.4.2022 Persona_1
con il patrocinio dell'avv. MARILENA TORRE;
RICORRENTE
contro
:
CP_3
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Pagamento ratei
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.05.2024 i ricorrenti, premesso che il Tribunale di Roma con decreto di omologa del 02.02.2023 accertava la sussistenza, in capo al de cuius dei requisiti sanitari di cui all'art. 1 L. n. 18/1980 con Persona_1
decorrenza dalla data della domanda del 28.02.2021 sino alla data del decesso occorso in data 06.04.2022; che in data 26.07.2023 veniva notificato il citato decreto di omologa all' e che sin dal 21.2.2023 venivano trasmessi alla sede competente i modelli CP_3 CP_3
Ap70 ed Ap23 necessari per l'erogazione della prestazione e dei ratei maturati;
allegato altresì che il de cuius non era stato ricoverato in istituti a spese dello Stato;
hanno dedotto l'inadempimento dell' all'obbligo di pagamento della provvidenza;
sicchè stante il CP_4
1 comportamento omissivo dell , ne hanno chiesto in questa sede la Controparte_5
condanna al pagamento dei ratei maturati.
L' malgrado la rituale notifica del ricorso e del decreto di comparizione, non si è CP_3
costituito in giudizio.
All'odierna udienza, sostituita dal deposito di note scritte, parte ricorrente ha dato atto dell'intervenuto pagamento di quanto dovuto con liquidazione datata 05.07.2024 ed ha pertanto chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna dell'Istituto alle spese di lite.
Alla luce della documentazione versata in atti deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere stante l'avvenuto pagamento dei ratei maturati.
Le spese di lite si pongono tuttavia a carico dell' considerato che il CP_3
pagamento è intervenuto solo nelle more del giudizio ed oltre il termine di 120 giorni e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione fino a
26.000) e delle tariffe in vigore, esclusa la fase istruttoria, ridotte del 50%, in considerazione della semplicità dell'attività difensiva, della serialità del contenzioso assistenziale e della breve durata del giudizio.
P.Q.M.
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente liquidate CP_3
in € 1.864,00 oltre rimborso spese al 15% cap ed iva da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Roma, 19/03/2025
Il Giudice
F.R. Pucci
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'UPP Claudia Candi
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