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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/10/2025, n. 14114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14114 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa LE CO ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello, iscritta al n. 11306 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA con sede legale in Roma, al Viale degli Eroi di Rodi n. Parte_1
254 (C.F. , in persona dell'amministratore delegato e legale P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, al Viale Parte_2
Bruno Buozzi n. 68, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Cossa, che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di appello.
Appellante
E
, nato a [...] il [...] (C.F. CP_1 [...]
), e nata ad [...] il [...] C.F._1 Controparte_2
(C.F. ) – in proprio ed in qualità di esercenti la potestà CodiceFiscale_2 genitoriale sul minore , nato ad [...] il 20.06.2008 (C.F. Per_1
) – nonché , nato ad [...] il CodiceFiscale_3 CP_3
01.11.2002 (C.F. , tutti elettivamente domiciliati in CodiceFiscale_4
Napoli, alla Via Cesario Console n. 3, presso lo studio dell'Avv. Francesca
Miranda, che li rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Appellati
1 OGGETTO: Appello avverso la Sentenza n. 15480/2021, resa dal Giudice di
Pace di Roma il 6 luglio 2021.
CONCLUSIONI. per l'appellante: “Voglia il Tribunale, accertare e dichiarare la violazione ed errata applicazione, da parte del Giudice di Pace di Roma, di norme comunitarie e/o di Convenzioni internazionali e/o di disposizioni di legge e dei principi regolatori della materia e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accertato il difetto di legittimazione passiva degli operatori turistici rispetto alle domande di pagamento della compensazione pecuniaria di cui all'art. 7 del
Regolamento CE n. 261/2004 nonché l'inapplicabilità della disciplina di cui al citato Regolamento e, in generale, di quella relativa al trasporto aereo con riferimento al tour operator rigettare la domanda di pagamento Parte_1 dell'importo di euro 1.000,00 (euro 250,00 per passeggero) a titolo di compensazione pecuniaria, formulata dagli odierni appellati. Con vittoria di spese per il doppio grado di giudizio, da distrarre in favore dell'Avv. Giorgio Cossa, in quanto antistatario”; per gli appellati: “Voglia il Tribunale rigettare l'appello proposto dalla e, conseguentemente, confermare la Sentenza n. 15480/2021, resa Parte_1 dal Giudice di Pace di Roma il 6 luglio 2021. Con vittoria di spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e CP_1 Controparte_2 in proprio e quali esercenti la potestà sul figlio minore , nonché Per_1 CP_3 convenivano la innanzi al Giudice di Pace di Roma
[...] Parte_1 deducendo che
➢ avevano acquistato dalla un pacchetto turistico all Controparte_4 inclusive che comprendeva un soggiorno a DJ per 8 giorni e t notti, dal 29 luglio 2019 al 5 agosto 2019, il viaggio aereo di andata e ritorno da Milano Malpensa a DJ nonché i trasferimenti dall'aeroporto di
DJ alla struttura ricettiva e viceversa;
2 ➢ il buon esito della vacanza era stato, tuttavia, compromesso dal fatto che il volo di andata, da Milano Malpensa a DJ – previsto per le ore 11:50 con arrivo a destinazione alle ore 13:05, aveva registrato un significativo ritardo;
➢ segnatamente, solo una volta giunti in aeroporto avevano appreso che il decollo dell'aeromobile che doveva condurli nella località turistica prescelta era stato posticipato alle ore 16:30 sicché erano giunti a destinazione solo alle ore 17:21 circa;
➢ peraltro, nel frangente non erano stati preavvisati del ritardo e, inoltre, durante l'estenuante attesa in aeroporto, non avevano ricevuto alcuna forma di assistenza;
➢ pertanto, con missiva a firma del proprio Legale datata 5 novembre
2019, avevano contestato alla l'inadempimento alla Parte_1
Stessa addebitabile, chiedendo il risarcimento dei danni;
➢ tale richiesta, tuttavia, era rimasta priva di fattivo riscontro.
Ciò premesso, e in proprio e quali esercenti la CP_1 Controparte_2 potestà sul figlio minore , nonché , illustrate le ragioni di Per_1 CP_3 diritto a fondamento delle pretese azionate, concludevano chiedendo la condanna della al pagamento, in loro favore, della somma di complessivi Parte_1 euro 1.000,00 a titolo di compensazione pecuniaria ex art. 7 del Regolamento CE
n. 261/2004 nonché al risarcimento del danno da lite temeraria da liquidare in via equitativa.
Instaurato il contraddittorio, innanzi al Giudice di Pace di Roma si costituiva la la quale contestava integralmente le avverse doglianze e domande Parte_1 eccependo, in particolare, che il diritto alla compensazione pecuniaria non poteva essere fatto valere nei suoi confronti dacché le disposizioni di cui al Regolamento
CE n. 261/2004 potevano essere utilmente invocate solo nei confronti diretti del vettore aereo.
Con Sentenza n. 15480/2021, depositata il 6 luglio 2021, il Giudice di Pace adito a) condannava la al pagamento, in favore degli attori, della Parte_1 complessiva somma di euro 1.000,00 (euro 250,00 per ciascuno di essi) oltre
3 interessi al tasso legale e con decorrenza dal 05.11.2019; b) rigettava per il resto la domanda risarcitoria avanzata da e in proprio e CP_1 Controparte_2 quali esercenti la potestà sul figlio minore , nonché da;
c) Per_1 CP_3 condannava la società convenuta alla rifusione, in favore degli attori, delle spese processuali, che liquidava in complessivi euro 297,40 – di cui euro 43,00 per spese vive ed euro 254,00 per compensi professionali – oltre IVA, CPA ed accessori di legge.
Avverso la suindicata Sentenza n. 15480/2021 proponeva appello la Parte_1
con atto notificato il 3 febbraio 2022.
[...]
L'appellante censurava il decisum del Giudice di prime cure nella parte in cui aveva ritenuto applicabile il Regolamento CE n. 261/2004 anche nei rapporti tra tour operator e “cliente turista”; indi, illustrate diffusamente le ragioni di censura rassegnava le conclusioni richiamate in premesse, facendo riserva di agire per la ripetizione di quanto pagato in esecuzione della Sentenza n. 15480/2021.
All'esito della notifica dell'atto di appello si costituivano e CP_1
in proprio e quali esercenti la potestà sul figlio minore Controparte_2 Per_1
nonché che chiedevano l'integrale rigetto del gravame e la
[...] CP_3 conferma della sentenza impugnata dalla Parte_1
Acquisito il fascicolo del procedimento di primo grado, all'udienza dell'1 aprile 2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
******************************
In apertura di motivazione va rilevato che un'attenta lettura degli scritti difensivi depositati dalla tanto nel giudizio svoltosi innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Roma che nella presente fase di gravame, rende palese come la predetta società, nella qualità di tour operator che ha organizzato ed offerto il viaggio vacanza all inclusive per cui è causa, non abbia inteso eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto a qualunque pretesa risarcitoria degli
4 odierni appellati volendo, piuttosto, evidenziare di non poter essere chiamata a corrispondere la cd. compensazione pecuniaria di cui all'art. 7 del Regolamento
CE n. 261/2004, non essendo quest'ultimo applicabile nella fattispecie concreta e con riferimento al non esatto adempimento addebitabile all'operatore turistico.
Ciò precisato, prima di procedere all'esame dei motivi di appello va rammentato che il contratto di viaggio vacanza “tutto compreso” - c.d. “pacchetto turistico” o package introdotto dal D.Lgs. n. 111 del 1995, emanato in attuazione della Direttiva n. 90/314/CEE, con disciplina poi confluita nel D.Lgs. n. 206/2005
(c.d. Codice del consumo) e, alfine, nel D.Lgs. n. 79/2011 (cd. Codice del turismo), come modificato con D.Lgs. n. 62/2018 - si caratterizza per la “finalità turistica” che ne connota la causa concreta e assume rilievo come elemento di qualificazione del contratto.
Invero, rispetto al contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio, in cui le prestazioni ed i servizi si profilano come separati e vengono in rilievo diversi tipi di rapporto prevalendo gli aspetti dell'organizzazione e dell'intermediazione con applicazione in particolare della disciplina del trasporto ovvero — in difetto di diretta assunzione da parte dell'organizzatore dell'obbligo di trasporto dei clienti — del mandato senza rappresentanza o dell'appalto di servizi, il contratto di viaggio vacanza ‹‹tutto compreso›› (o package) si caratterizza sia sotto il profilo soggettivo che per l'oggetto e la finalità. Il pacchetto turistico, che può essere dall'organizzatore alienato direttamente o tramite un venditore, risulta infatti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi costituiti dal trasporto, dall'alloggio e dai servizi turistici agli stessi non accessori (itinerario, visite, escursioni con accompagnatori e guide turistiche, ecc.) costituenti parte significativa del "pacchetto turistico", con durata superiore alle 24 ore ovvero estendentesi per un periodo di tempo comportante almeno una notte.
La pluralità di attività e servizi che compendiano la prestazione valgono in particolare a connotare la finalità che la stessa è volta a realizzare: il trasporto o il soggiorno o il servizio alberghiero assumono, infatti, rilievo non già singolarmente e separatamente considerati, bensì nella loro unitarietà funzionale,
5 non potendo al riguardo prescindersi dalla considerazione dei medesimi alla stregua della finalità turistica che la prestazione complessa di cui si sostanziano, appunto quali elementi costitutivi, è funzionalmente volta a soddisfare”.
In sostanza, i plurimi aspetti e profili in cui viene a compendiarsi la complessa prestazione ideata ed organizzata dal c.d. tour operator sono funzionalizzati al soddisfacimento dei profili — da apprezzarsi in condizioni di normalità avuto riguardo alle circostanze concrete del caso — di relax, svago, ricreativi, ludici, culturali, escursionistici, ecc. in cui si sostanzia la "finalità turistica", o lo "scopo di piacere" assicurato dalla vacanza, che il turista consumatore in particolare persegue nell'indursi alla stipulazione del contratto di viaggio vacanza “tutto compreso”. Di conseguenza, e in ciò risiede la distinzione con il contratto di organizzazione ed intermediazione, l'organizzatore e il venditore di un pacchetto turistico assumono, nell'ambito del rischio di impresa, un'obbligazione di risultato nei confronti dell'acquirente e, pertanto, la loro responsabilità solidale sussiste ogniqualvolta sia ravvisabile una responsabilità contrattuale diretta del prestatore di servizi nei confronti del consumatore per il servizio resogli (o non resogli).
L'organizzatore e il venditore di pacchetti turistici sono tenuti all'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura della rispettiva attività esercitata, volto all'adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio del turista-consumatore di pacchetti turistici, nonché ad evitare possibili eventi dannosi;
sono, pertanto, tenuti a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore a causa della fruizione del pacchetto turistico e rispondono per il mancato o inesatto adempimento sia delle prestazioni direttamente eseguite che di quelle effettuate da prestatori di servizi della cui opera comunque si avvalgano per l'adempimento della prestazione da essi dovuta, in quest'ultima ipotesi trattandosi di responsabilità riposante nella regola generale di cui agli artt. 1228 e 2049 c.c., in base alla quale il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, anche qualora ai medesimi esclusivamente ascrivibili.
6 La responsabilità del tour operator per fatto dell'ausiliario (e del preposto) prescinde dalla sussistenza di un contratto di lavoro subordinato, essendo irrilevante la natura del rapporto tra i medesimi sussistente ai fini considerati, assumendo rilevanza piuttosto la circostanza che dell'opera del terzo il debitore comunque si avvalga nell'attuazione della sua obbligazione, ponendo la medesima a disposizione del creditore, sicché la stessa risulti a tale stregua inserita nel procedimento esecutivo del rapporto obbligatorio. La responsabilità che dall'esplicazione dell'attività di tale terzo direttamente consegue in capo all'organizzatore e al venditore di un pacchetto turistico riposa allora sul principio cuius commoda eius et incommoda, o, più precisamente, dell'appropriazione o avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino. Né, al fine di considerare interrotto il rapporto in base al quale l'organizzatore o venditore di un pacchetto turistico è chiamato a rispondere, vale distinguere tra comportamento colposo e comportamento doloso del soggetto agente, essendo al riguardo sufficiente (in base a principio che trova applicazione sia nella responsabilità contrattuale che in quella extracontrattuale) la mera occasionalità necessaria. Il debitore risponde quindi direttamente di tutte le ingerenze dannose che al dipendente o al terzo preposto della cui opera, comunque, si avvale sono rese possibili dalla posizione conferitagli rispetto al creditore/danneggiato, e cioè dei danni che può arrecare in ragione di quel particolare contatto cui si espone nei suoi confronti il creditore (nel caso, turista-consumatore di pacchetto turistico). La responsabilità dell'organizzatore e del venditore di pacchetti turistici trova allora fondamento non già nella colpa nella scelta degli ausiliari o nella vigilanza (giusta differente modello di responsabilità, proprio di altre esperienze, invero non accolto in termini generali nel nostro ordinamento), bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione (con riferimento a diversi ambiti professionali, fondamentale rilevanza assumendo - come detto - la circostanza che dell'opera del terzo essi comunque si avvalgano nell'attuazione della prestazione dovuta.
7 Il tour operator è, pertanto, direttamente responsabile anche allorquando l'evento dannoso sia da ascrivere alla condotta colposa del terzo prestatore della cui attività comunque si sia avvalso, essendo tenuto al risarcimento dei danni sofferti dal turista-consumatore di pacchetto turistico in conseguenza della medesima, salvo in ogni caso il suo diritto di rivalsa nei confronti del prestatore medesimo.
Appare, dunque, condivisibile l'affermazione degli appellati secondo cui la quale operatore turistico ed organizzatore del viaggio vacanza Parte_1 tutto compreso, poteva e può essere chiamato a rispondere anche di eventuali danni subiti dai consumatori turisti per fatto addebitabile al vettore aereo dei cui servizi la predetta società si sia avvalsa.
Tuttavia – contrariamente a quanto affermato dai medesimi appellati e ritenuto dal Giudice di prime cure – con riferimento alla invocata responsabilità della non poteva e non può trovare applicazione la disciplina di cui al Parte_1
Regolamento CE n. 261/2004 ed il “meccanismo di indennizzi” previsto nell'art. 7 di detto Regolamento, destinati ad operare esclusivamente nei rapporti diretti tra vettore aereo e trasportato.
Più specificamente, il diritto alla compensazione pecuniaria di cui al citato art. 7 del Regolamento CE n. 261/2004 può essere utilmente invocato – sussistendo i presupposti oggettivi e soggettivi previsti nell'art. 3, par. 1, per l'applicabilità del citato Regolamento – esclusivamente nei confronti del vettore aereo e non anche del tour operator che abbia incluso il volo in un pacchetto turistico.
Tanto – come evidenziato da consolidata e condivisibile giurisprudenza di merito, anche dell'intestato Tribunale – si ricava in maniera inequivocabile dalla complessiva ratio sottesa alla cennata disciplina – ovvero quella di tutelare i passeggeri stimolando le Compagnie aeree ad una gestione del servizio rispettosa dei loro interessi – e dal considerando n. 7.
Né a diversa determinazione potrebbe condurre la circostanza che in talune delle disposizioni del Regolamento CE n. 261/2004 – e, segnatamente, nell'art. 2, lett. g) nonché nell'art. 13 - si faccia riferimento all'operatore turistico;
infatti, la prima delle norme richiamate è diretta esclusivamente a specificare che la tutela
8 accordata al passeggero nei confronti del vettore aereo opera sia nel caso in cui la prenotazione del volo sia stata fatta direttamente dal passeggero che nelle ipotesi in cui la stessa sia stata effettuata da un tour operator nell'ambito di un contratto di vendita di un pacchetto turistico, mentre la disposizione di cui all'art. 13 contiene la mera specificazione che la disciplina di cui al Regolamento non incide sul rapporto vettore aereo/operatore turistico.
Va, in particolare, rimarcato che la citata disciplina di cui all'art. 7 del
Regolamento CE n. 261/2004 può trovare applicazione con limitato ed esclusivo riferimento ai rapporti indicati ed individuati dall'art. 3 del medesimo
Regolamento mentre, anche in ragione del suo carattere di specialità, non è passibile neppure di applicazione analogica a fattispecie diverse da quelle ivi contemplate.
Da quanto sopra discende, dunque, che deve risolutamente escludersi il diritto degli odierni appellati al pagamento, da parte della della Parte_1 complessiva somma di euro 1.000,00 a titolo di compensazione pecuniaria ex art. 7 del Regolamento CE n. 261/2004.
Invero, sebbene fondata sul ritardo del volo aereo ricompreso nel pacchetto turistico, una eventuale responsabilità della odierna appellante andava e va valutata, esclusivamente, alla stregua del D.Lgs. n. 79/2011 (cd. Codice del turismo).
Ed è certo noto che la normativa da ultimo richiamata non contempla meccanismi di indennizzo automatico ovvero di liquidazione forfettaria del danno non patrimoniale, fondati su una prevalutazione normativa di afflittività del ritardo, che esenterebbe il contraente danneggiato dalla prova del danno (come previsto dal Regolamento CE n. 261 del 2004, quanto alle indennità forfettarie per le ipotesi di ritardo del volo superiore alle tre ore), ché, invece, la disciplina sulla responsabilità del contenuta nel citato D.Lgs n. 79/2011 è governata CP_5 dai principi generali dettati dall'ordinamento in tema di responsabilità contrattuale, per cui il contraente cui si addebitino condotte di inadempimento o di non esatto adempimento può essere chiamato a risarcire i soli danni che risultino
9 provati nell'an e nel quantum e che risultino eziologicamente connessi all'inadempimento oggetto di doglianza.
In conclusione, quindi, in accoglimento dell'appello proposto dalla Parte_1 deve pervenirsi alla riforma della sentenza impugnata, nella parte in cui ha
[...] riconosciuto agli odierni appellati la somma di euro 1.000,00 a titolo di compensazione pecuniaria, dovendosi, invece, integralmente rigettare siffatta domanda, come indirizzata nei confronti del tour operator.
Va, infine, evidenziato che il Giudice di Pace di Roma, con la Sentenza n.
15480/2021 ha rigettato le ulteriori pretese risarcitorie azionate da e CP_1
in proprio e quali genitori esercenti la potestà sul minore Controparte_2
nonché da . Per_1 CP_3
Va, inoltre, rilevato che i predetti appellati non hanno impugnato la citata sentenza in parte qua, essendosi limitati a chiedere il rigetto dell'avverso gravame.
Pertanto, in questa sede, neppure deve verificarsi se la non esatta esecuzione delle prestazioni oggetto del pacchetto turistico acquistato dagli odierni appellanti, conseguente al ritardo di oltre quattro ore del volo aereo che ha condotto i Predetti da Milano Malpensa a DJ (ove si trovava la struttura destinata al soggiorno turistico), nonché alla violazione degli obblighi informativi e di quelli di assistenza durante l'attesa in aeroporto, valesse e valga a fondare la domanda di e in proprio e quali genitori esercenti la potestà CP_1 Controparte_2 sul minore nonché di volta ad ottenere il risarcimento del cd. Per_1 CP_3 danno da vacanza rovinata.
E', dunque, per mera completezza di argomentazione che si osserva come la patente genericità delle allegazioni degli odierni appellati non consentirebbe, in ogni caso, di apprezzare la sussistenza di un danno risarcibile, eziologicamente correlato all'inesatto adempimento di cui sopra si è detto.
Ed infatti è ben vero che il danno da vacanza rovinata, introdotto nel nostro sistema in attuazione della Direttiva n. 90/314/CEE ed ora previsto e disciplinato dall'art. 46 del D.Lgs. n. 79/2011, come introdotto con D.Lgs. n. 62/2018,
10 costituisce una delle ipotesi di pregiudizio non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c. in quanto previsto dalla legge.
Tuttavia – come desumibile dal disposto del citato art. 46 del D.Lgs. n.
79/2011 – ai fini della risarcibilità di tale danno occorre pur sempre la prova che l'avverso inadempimento fosse di non scarsa importanza e tale da aver arrecato, in concreto, una lesione grave dei diritti ed interessi dedotti in contratto, cagionando un danno-conseguenza “serio”.
Invero, è certo noto che – come evidenziato da consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte, anche in fattispecie analoghe a quella all'attenzione – “il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile solo a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, o autonomo fondamento normativo sovranazionale (in questa sede non esistente), che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il danno non sia futile (e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi) e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio subito, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa” (in questo senso, in relazione a fattispecie di grave ritardo di voli internazionali, Cass. Civ., Sez. III, 31 maggio 2024, n. 13532; Cass. Civ.,
Sez. III, 26 luglio 2024, n. 20941).
In conclusione, dunque, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della Sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 15480/2021, va integralmente rigettata la domanda proposta da e in proprio e CP_1 Controparte_2 quali genitori esercenti la potestà sul minore nonché da , volta Per_1 CP_3 ad ottenere la condanna della al pagamento, in loro favore, della Parte_1 complessiva somma di euro 1.000,00 a titolo di compensazione pecuniaria ex art. 7 del Regolamento CE n. 261/2004.
Alla ritenuta infondatezza della cennata domanda di pagamento non può che conseguire la riforma anche del capo della Sentenza n. 15480/2021 con il quale la
è stata condannata alla rifusione delle spese processuali, Parte_1 dovendosi, per converso, condannare e in proprio CP_1 Controparte_2
e quali esercenti la potestà sul minore nonché , in solido tra Per_1 CP_3
11 loro, a rifondere alla controparte le spese del giudizio di primo grado, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
All'accoglimento dell'appello consegue, poi, la condanna di e CP_1
in proprio e quali esercenti la potestà sul minore Controparte_2 Per_1 nonché di , in solido tra loro, alla rifusione delle spese del presente CP_3 grado di giudizio, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività processuali espletate, e facendo applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 55/2014, come da ultimo modificati con D.M. n. 147/2022.
Infine, gli importi liquidati a titolo di spese processuali dovute in rifusione per entrambi i gradi di giudizio vanno distratti, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv.
Giorgio Cossa, Procuratore della dichiaratosi antistatario. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico Dott.ssa LE CO, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 11306/2022 R.G., così provvede:
- Accoglie l'appello proposto dalla e, per l'effetto, in Parte_1 parziale riforma della Sentenza n. 15480/2021, resa dal Giudice di Pace di
Roma il 6 luglio 2021
• rigetta integralmente la domanda proposta da e CP_1
in proprio ed in rappresentanza del figlio Controparte_2 minore , nonché da , volta ad ottenere la Per_1 CP_3 condanna della al pagamento, in loro favore, della Parte_1 complessiva somma di euro 1.000,00 a titolo di compensazione pecuniaria ex art. 7 del Regolamento CE n. 261/2004;
• condanna e in proprio e quali CP_1 Controparte_2 esercenti la potestà sul figlio minore , nonché Per_1 CP_3
in solido tra loro, alla rifusione delle spese del giudizio di
[...] primo grado, che liquida in euro 250,00 per compensi
12 professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge;
• dispone che gli importi sopra liquidati a titolo di spese processuali dovute in rifusione per il giudizio di primo grado vengano distratti in favore dell'Avv. Giorgio Cossa, Procuratore della Parte_1 dichiaratosi antistatario.
[...]
- Condanna e in proprio e quali esercenti la CP_1 Controparte_2 potestà genitoriale sul figlio minore , nonché , in Per_1 CP_3 solido tra loro, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 753,50 – di cui euro 91,50 per spese vive ed euro 662,00 per compensi professionali - oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
- Dispone che anche gli importi liquidati a titolo di spese processuali dovute in rifusione per il presente grado di giudizio vengano distratti in favore dell'Avv. Giorgio Cossa, Procuratore della società appellante dichiaratosi antistatario.
Così deciso, in Roma, il 13 ottobre 2025.
Il Giudice
LE CO
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