Decreto 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, decreto 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1740 2023 RG
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta:
dott. Giovanni Sgambati Presidente
dott. Leonardo Scionti Consigliere
dott. Chiara Ermini Consigliere rel.
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento iscritto al n. 1740/2023 R.G., vertente tra
rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Nerdi e Parte_1
dall'avv. Silvio Pittori ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Firenze, via Dante da Castiglione n. 8;
RECLAMANTE
contro rappresentato e difeso dall'avv. LO Ricchi ed elettivamente CP_1
domiciliata presso il suo studio in Firenze, via Solferino, 10;
RECLAMATA
e nei confronti
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore Generale della Repubblica
presso questa Corte d'Appello;
INTERVENUTO
Assunta in decisione all'udienza del 4.4.2025 sulle seguenti:
1
Per Briganti: << revocare e/o riformare per i motivi tutti espressi in narrativa, per intero o quantomeno parzialmente, il suddetto provvedimento (n.
644/2023, pubblicato il 18.03.2023 – RG n. 15164/2022) reclamato/impugnato e/o comunque correggerlo e/o integrarlo e/o sostituirlo, ed in ogni caso accogliere,
per tutti i motivi di cui in narrativa, il ricorso ex art. 9 L.898/1970 dell'esponente e di conseguenza, tenuto conto anche delle mutate condizioni economiche di entrambi i coniugi, accertate e dichiarate dell'udienza di comparizione delle parti, voglia così provvedere: In via principale: accertarsi e dichiararsi, per tutti i motivi di cui in premessa, non più dovuto alcun assegno divorzile a favore della convenuta con condanna alla restituzione degli importi versati CP_1
quantomeno a fare data dal deposito del ricorso dell'esponente in primo grado o dalla diversa data accertata e dichiarata dall'Ill.mo Giudicante;
In via subordinata: accertare e dichiarare e ridurre, per i motivi tutti di cui in premessa,
l'assegno divorzile dovuto mensilmente dal ricorrente alla convenuta fissandolo in euro 100,00 (cento/00), o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di
Giustizia, ciò tenendo presente anche ed in particolare le difficoltà economiche dell'obbligato e/o comunque l'avvenuto accrescimento del reddito della signora e/o comunque il patrimonio della signora e di cui in narrativa, il CP_1 CP_1
tutto a decorrere dal deposito del ricorso dell'esponente in primo grado o comunque dalla diversa data individuata dall'Ill.mo Giudicante, e per l'effetto ordinare la restituzione a favore del signor da parte della con Pt_1 CP_1
condanna in tale senso della stessa, dell'importo in eccedenza versato a titolo di mantenimento a favore della signora dalla anzidetta accertata e dichiarata CP_1
data; In ogni caso: revocare e/o riformare, per tutti i motivi di cui in narrativa, la parte del decreto reclamato con cui l'esponente è stato condannato a corrispondere le spese di lite alla controparte sig.ra accertando e CP_1
2 dichiarando e/o comunque pronunciandosi nel senso che le predette spese di lite non sono in alcun modo a carico dell'odierno reclamante, con ogni conseguenziale provvedimento di rito e di ragione, o, in denegata ipotesi,
disporne la compensazione e/o la riduzione dell'ammontare delle stesse. Con
vittoria compensi professionali e spese, oltre CPA ed IVA di Legge, relative ai due gradi di giudizio. Si chiede inoltre che l'Ecc.ma Corte di Appello voglia disporre, anche ex articolo 210 c.p.c., l'esibizione a carico della signora
[...]
del modello unico (dichiarazione dei redditi) delle persone fisiche – non CP_1
appena quest'ultima sarà presentata nei termini di legge – del 2023 e relativa all'anno 2022. Si chiede inoltre che l'Ecc.ma Corte di Appello voglia disporre un ordine di ispezione della tela di meglio descritta in narrativa, anche ai CP_2
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 258 c.c. e 118 c.p.c. e/o, quantomeno ed in ogni caso, un ordine di esibizione anche ex art. 210 c.p.c. avente ad oggetto quantomeno la fotografia del retro del predetto quadro. Si chiede ammettersi interrogatorio formale della signora da convertirsi all'esito in prova CP_1
per testi, e/o comunque ed in ogni caso si chiede ammettersi prova per testi,
indicando a testi i signori residente in [...]e la signora Testimone_1 [...]
residente in [...] sui seguenti capitoli: 1)- DCV che è CP_3
proprietaria/o o comproprietaria/o di una tela riconducibile al pittore;
2) CP_2
– DCV che la Sig.ra è proprietaria o comproprietaria della predetta CP_1
tela riconducibile al pittore di cui al capitolo 1); 3)- DCV che ha fatto CP_2
stimare circa 10 anni fa in Roma la tela di cui al capitolo 1) ad un antiquario ed in caso di risposta positiva voglia indicare il valore della stima;
4)- DCV che la sig.ra ha fatto stimare circa 10 anni fa in Roma la tela di cui al capitolo 1) CP_1
ad un antiquario ed in caso di risposta positiva voglia indicare il valore della stima;
5)- DCV che la tela di cui al capitolo 1) è depositata presso una cassetta di
3 sicurezza, e in caso di risposta affermativa indichi in quale cassetta di sicurezza>>.
Per <<- nel merito: in tesi, rigettare per tutti i motivi meglio indicati CP_1
in narrativa il reclamo proposto da in quanto infondato e non Parte_1
provato e conseguentemente confermare integralmente il decreto emesso dal
Tribunale di Firenze n.644/2023 anche per quanto concerne la condanna del ricorrente alle spese di lite;
in ipotesi denegata: mantenere il diritto all'assegno,
pur riducendone l'importo nella misura che la Corte di Appello riterrà equa,
nonché in ogni caso rigettare la richiesta di condanna alla restituzione degli importi versati a far data dal deposito del ricorso>>.
RILEVATO IN FATTO
Con la sentenza di divorzio, emessa il 26.11.2020, il Tribunale di Firenze
recepiva le condizioni stabilite dai coniugi nel ricorso congiunto che, per quanto qui interessa, prevedevano:
1) che versasse mensilmente a un assegno di € Parte_1 CP_1
1.150 annualmente rivalutabile a decorrere dalla sottoscrizione del ricorso congiunto del 4.8.2020;
2) che, essendo i figli maggiorenni e non più conviventi con la madre, gli eventuali contributi economici sarebbero stati regolati in separata sede direttamente con gli interessati;
3) che gli immobili di cui erano comproprietari i coniugi erano così divisi:
- “lotto : in LI RN tre appartamenti (foglio 53, particelle CP_1
125, sub. 517, 519 e 522) e un deposito (foglio 53, p.lla 125 sub 518, cat. C/2) e i beni comuni non censibili di cui alle p.lle 125 sub 521 e 301 sub 500; e, inoltre,
fabbricati accessori: tettoia deposito (f. 53, p.lla sub 500 cat. C/6); stalla (f. 53,
p.lla 252 sub 501 cat. C/6); deposito (f. 53, p.lla 252 sub 502 cat. C/2); bene comune non censibile (f. 53, p.lla 252, sub 593);
4 - “lotto : in LI RN, al foglio 53: ambulatorio (p.lla 125 Pt_1
sub 520 cat. A10, p.lla 126 sub 503; appartamento (p.lla 125 sub 523 e p.lla 126
sub 506; appartamento (p.lla 126 sub 504) oltre ai beni comuni non censibili di cui alle particelle 301 sub 501, 243 e 126 sub 505; e, inoltre i seguenti fabbricati accessori: deposito (p.lla 327 sub 500 cat. C/2); deposito (p.lla 327
sub 501 cat. C/2), beni comuni non censibili di cui alla particella 327 sub 502;
in Perugia un negozio (foglio 403, p.lla 33 sub 1 cat. C/1);
- quanto al resede, la divisione sarebbe avvenuta secondo l'allegato progetto dell'arch. con conguaglio a carico del già Per_1 Pt_1
concordato e saldato.
Nel ricorso congiunto di divorzio le parti davano atto che gli accordi erano presi rebus sic stantibus, ossia: <sino a quando non muteranno le condizioni
economiche di ciascun coniuge per fatti idonei ad alterare il pregresso assetto patrimoniale
adeguando l'importo, o lo stesso obbligo della contribuzione, alla nuova situazione
patrimoniale – reddituale accertata. Per volontà comune dei coniugi, tra detti fatti che
giustificano detto eventuale mutamente viene sino da adesso indicata la eventuale futura
scelta del dott. già pensionato, di cessare in tutto o in parte la propria attuale Pt_1
attività lavorativa di veterinario, godendo da quel momento del solo assegno di
pensionamento, scelta che costituirà per volontà delle parti un fatto nuovo potenzialmente
incidente sulle condizioni economico – patrimoniali come tale legittimante la richiesta di
mutamento delle condizioni>>.
Con ricorso depositato il 19.10.2022 chiedeva al Tribunale Parte_1
di Firenze la modifica delle condizioni di divorzio ai sensi dell'art. 9 della legge
898/1970, lamentando di non riuscire a pagare l'assegno divorzile alla moglie,
cumulando morosità. Illustrava che la ex moglie lavorava e guadagnava € 1.750
al mese e beneficiava anche di € 135.000 che esso le aveva dovuto versare Pt_1
in sede transattiva, accedendo un mutuo e pagando una rata di € 640. L'onere
5 economico della transazione, l'assegno di mantenimento dovuto alla moglie sino al divorzio (pari ad € 2.800 come stabilito dal giudice di primo grado e poi ridotto ad € 2.000 in secondo grado) e i carichi fiscali che lo gravavano gli impedivano di far fronte al mantenimento della moglie. Allegava di non avere altri introiti al di fuori di quelli che gli derivavano dall'attività di medico veterinario e di quelli percepiti a titolo di pensione (€ 880 mensili). Rimarcava che nel 2020 – 2022 aveva risentito della negativa congiuntura economica e che la propria attività era in calo. Inoltre, la propria condizione di invalidità non gli consentiva di svolgere appieno l'attività veterinaria e di riprendere il soccorso notturno. La ex moglie,
oltre ai beni pervenuti in esito alla divisione dei beni, era comproprietaria al 50%
di un appartamento in Porto Cervo e di una villetta in Baia Sardinia, proprietaria esclusiva di un immobile di pregio a Pelago di 192 mq, con annessi uliveto e vigneto. Evidenziava che, dal momento della separazione, la moglie aveva introitato circa 500.000 euro, comprensivi di 150.000 euro che la stessa aveva sottratto dalla casa coniugale quando aveva deciso di andarsene. Rimarcava che la rilevante flessione reddituale subita (nel 2017 dichiarava € 94.980 e disponeva di un reddito mensile netto di € 5.663,83, mentre nel periodo successivo il proprio reddito era costantemente scemato e ridotto ad € 25.144 lordi nel 2020 con introiti medi netti mensili di € 1.709) aveva determinato anche la sua impossibilità di investire ulteriormente nell'ambulatorio veterinario (e ciò anche perché invalido al 34%) per cui egli non era più nelle condizioni di corrispondere alcunché alla ex moglie, la quale disponeva di un reddito addirittura superiore al proprio ed era altresì proprietaria di una tela di ingente valore attribuibile al pittore . CP_2
Invocava i principi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287 del 2018
e concludeva per la revoca dell'assegno divorzile evidenziando che la ex moglie disponeva di mezzi adeguati e che non vi era un rilevante divario reddituale o patrimoniale tra i coniugi.
6 costituitasi in giudizio, contestava che fossero intervenuti CP_1
mutamenti nelle condizioni economico – reddituali dell'ex marito rispetto a quelle esistenti, appena due anni prima, al momento del divorzio. Infatti: la transazione stipulata con essa risaliva al 2018, la parziale invalidità fisica CP_1
del era pure anteriore al divorzio, al pari del fatto che essa già Pt_1 CP_1
prima del divorzio, lavorasse per la CO SK ES Srl e fosse proprietaria degli immobili menzionati dal reclamante. La stessa negativa congiuntura economica derivante dalla pandemia da VI -19 era anteriore al divorzio. Allegava inoltre di aver rinvenuto € 150.000 in contanti che il marito aveva occultato, alla moglie ed al fisco, all'interno di una muratura, comprovanti la circostanza che la capacità reddituale dell'ex marito non era affatto mutata dall'epoca del divorzio né risultava alcun peggioramento del suo agiato tenore di vita, come era dimostrato dall'afflusso continuo di clienti all'ambulatorio veterinario, dal fatto che egli poteva permettersi di non affittare alcuno degli immobili di cui era proprietario e dall'acquisto di una nuova autovettura Seat
familiare, oltre alle tre autovetture (Mercedes e due Fiat 500) che già possedeva.
Inoltre, il era proprietario di una villa di campagna costituita da due Pt_1
unità abitative e da un'autorimessa a Spoleto, di un magazzino ad uso negozio a
Perugia, di un appartamento nel centro storico di Perugia, di un grande appartamento in via Cerquiglia a Spoleto, di un altro negozio in via Cerquiglia a
Spoleto e degli immobili indicati nel divorzio consensuale e nel successivo atto di assegnazione divisionale per notar del 10.3.2021. Quanto alle proprie Per_2
condizioni evidenziava di avere 61 anni, di non versare in buone condizioni di salute a causa di una malattia rara da cui era affetta dal 1997 e dagli esiti di un grave incidente automobilistico nel 2017. Era inoltre gravata di € 750 mensili per il canone di locazione dell'appartamento dove abitava, di € 150 mensili per spese condominiali, di € 250 mensili per il rimborso di un mutuo di uno degli
7 appartamenti di LI RN assegnati al da pagare sino al 2033. Pt_1
Negava fermamente di essere proprietaria di una tela di . Allegava infine CP_2
di aver lavorato per oltre 22 anni nell'ambulatorio del marito gratuitamente,
riuscendo ad ottenere il riconoscimento del proprio stipendio solo in esito ad un lungo e faticoso contenzioso e perdendo gran parte dei contributi previdenziali prescritti. Quanto alla propria condizione immobiliare essa allegava di essere proprietaria degli immobili attribuiti in sede di divisione nonché di essere nuda proprietaria di un appartamento a Baia Sardinia e di una porzione di fienile a
Pelago con annessi terreni: su quest'ultimi beni gravava l'usufrutto della propria madre che li aveva concessi in comodato al figlio LO. Aveva venduto al fratello
LO la propria quota del 50% dell'altro appartamento in Sardegna per far fronte ai debiti fiscali. Concludeva per il rigetto del ricorso col favore delle spese.
Il Tribunale di Firenze, con decreto depositato il 18.3.2023 e comunicato il
21.3.2023 rilevava che il nulla aveva allegato in merito alla consistenza Pt_1
dei propri conti correnti bancari e, tenuto conto dell'importante patrimonio immobiliare di cui disponeva e dell'attività lavorativa svolta tramite la società
Becco di Rame Srl di cui era socio unico, reputava che non fosse stata offerta una prova adeguata del peggioramento delle sue condizioni economiche, considerato altresì che la stessa accensione del mutuo per far fronte alla menzionata transazione risaliva al 2018. Rimarcava che anche le condizioni economico –
reddituali della moglie erano rimaste invariate e, comunque, non erano migliorate, e su tali premesse rigettava il reclamo, negando al ricorrente un termine per replicare alla comparsa costitutiva della resistente e rigettando altresì
le istanze istruttorie, con condanna del alle spese di lite. Pt_1
Con ricorso depositato il 14.9.2023 proponeva reclamo ex Parte_1
art. 739 cod. proc. civ. impugnando: a) il rigetto della richiesta di termine per replicare alla comparsa di costituzione di controparte con conseguente lesione
8 del proprio diritto di difesa;
b) il rigetto delle proprie richieste istruttorie tese a dimostrare che la ex moglie possedeva una tela riconducibile a;
c) CP_2
l'accertamento condotto dal primo giudice secondo cui non era intervenuto alcun peggioramento delle proprie condizioni economiche e reddituali;
d) la condanna di esso alle spese di lite, invece di porle a carico di controparte o Pt_1
compensarle.
Nel merito illustrava che la ex moglie godeva di piena autosufficienza economica mentre erano peggiorate le sue condizioni reddituali e patrimoniali,
per cui l'assegno disposto in sede divorzile, che doveva essere determinato tenendo conto dei criteri espressi dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 18287/2018, tenendo conto della diminuzione reddituale di esso reclamante e del peggioramento delle sue condizioni di salute, andava revocato non sussistendo più le condizioni per il suo mantenimento in favore della ex moglie. Inoltre, l'insostenibilità dell'assegno divorzile aveva creato una crisi di liquidità che gli impediva di investire nel proprio ambulatorio e di mantenere adeguati livelli reddituali, tanto da denunciare un reddito negativo (pari a –
10.245) per l'anno 2021, con ulteriore calo di fatturato per l'anno 2022 e 2023. Egli
disponeva unicamente della pensione di € 880 mensili e dei proventi dell'attività
di veterinario per cui le sue entrate mensili erano inferiori a quelle della moglie.
Ribadiva che l'assegno divorzile in essere non era allineato ai criteri espressi dalle
Sezioni unite del 2018 con la sent. n. 18287 e che la moglie disponeva di un rilevante patrimonio immobiliare a lei assegnato in esito alla divisione giudiziale pari ad € 1.200.000, oltre a circa € 500.000 percepiti dalla a seguito della CP_1
separazione personale tra i coniugi ed al fatto che essa aveva portato via dalla casa familiare € 150.000 al momento in cui scelse di allontanarsi dalla stessa.
Ribadiva la piena autosufficienza economica della ex moglie e faceva rilevare che essa disponeva di una abitazione in LI RN, a soli 20 Km da Firenze,
9 per cui la locazione della casa di abitazione per un canone di € 750 mensili non era giustificata. Sottolineava: a) il saldo negativo del conto corrente dell'ambulatorio veterinario (- € 7.748 a maggio 2023); b) il saldo del conto corrente della società Becco di Rame di soli € 2.820 e l'irrisorio saldo del conto corrente postale di € 575; c) i debiti contratti da esso per € 72.607; d) la Pt_1
contrazione della propria attività di veterinario, ove non poteva più prestare un impegno lavorativo prolungato, ma limitato ad un part – time di sei ore al giorno,
con conseguente impossibilità di utilizzare il canile, il gattile e il magazzino con piscina, anche in ragione della propria invalidità (certificata in atti) che determinava gravi limitazioni funzionali agli arti inferiori e superiori. Contestava
la valenza delle fotografie riproducenti le autovetture. Del tutto irrilevante era poi la circostanza che esso disponesse di un patrimonio immobiliare, Pt_1
perché esso (costituito da immobili che non avevano particolare pregio: semplici magazzini e un appartamento inagibile) non dava luogo ad una sopravvenienza rispetto al divorzio, mentre tale era da definirsi la sopravvenuta diminuzione della sua capacità reddituale. Quanto al proprio tenore di vita allegava di possedere una Seat familiare acquistata usata nel 2019 (prima del divorzio) ed avente un valore di 14.900 euro, mentre la Mercedes Benz classe C era stata immatricolata 24 anni prima ed aveva un valore di 1.500 euro e la Mercedes Benz
B 180 era un'auto a metano del 2009 avente un valore di 3.800 euro che esso teneva a disposizione dei figli, mentre la Fiat 500 e la Fiat Bianchina erano due macchine d'epoca prive di spese di bollo (del valore di € 4.000). Rimarcava che in esito ai sopravvenuti mutamenti, l'assegno andava determinato secondo i rinnovati principi giurisprudenziali e che ad oggi non sussisteva più alcuna sperequazione delle condizioni economico – reddituali delle parti tale da giustificare il mantenimento dell'assegno di cui chiedeva la revoca, tenuto conto dell'ingente patrimonio immobiliare di cui godeva la ex moglie
10 complessivamente pari ad oltre 2.316.000 euro. Insisteva nelle istanze istruttorie avanzate in primo grado (interrogatorio formale e prova per testi sulla tela di
) e chiedeva altresì che, previo ordine di esibizione della dichiarazione dei CP_2
redditi del 2023 della e l'ispezione della tela di , fosse revocato CP_1 CP_2
l'assegno divorzile o comunque ne fosse disposta la riduzione, in ragione delle sue difficoltà economiche e dell'accrescimento della condizione reddituale della moglie.
Si è costituita ribadendo l'irrilevanza delle prove richieste dal CP_1
reclamante, attesa l'assenza di fatti nuovi causalmente rilevanti idonei a determinare un mutamento nelle condizioni degli ex coniugi rispetto agli accordi assunti nel 2023 che, peraltro, prevedevano che l'assegno divorzile potesse essere modificato solo in ipotesi di pensionamento integrale del ricorrente che non era avvenuto. Allegava che il godeva di una condizione economica migliore Pt_1
di quella dichiarata, tanto da mantenere sfitti gli immobili di cui era proprietario.
Precisava che il proprio stipendio di € 1750 mensili era già da essa percepito all'epoca del divorzio e che doveva provvedere al canone di locazione della casa di abitazione (euro 750) alle spese condominiali (euro 150 mensili) al rimborso di un mutuo di € 313 mensili, all' esborso di € 100 mensili per ripianare un conto cointestato con l'ex marito. Inoltre, nel 2017 aveva subito un incidente stradale che aveva minato le sue condizioni di salute. Rimarcava che parte del proprio patrimonio immobiliare era gravato dall'usufrutto della madre e comunque era preesistente al divorzio e che per 22 anni aveva lavorato nell'ambulatorio dell'ex marito. Concludeva per il rigetto del reclamo.
Il Procuratore Generale riceveva la comunicazione degli atti per il suo intervento in causa e vi apponeva il visto.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa era rinviata al fine di concedere alle parti un termine per replicare alle difese avversarie.
11 Era poi espletata una consulenza tecnica d'ufficio sulle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti. All'udienza del 4.4.2025, svoltasi in modalità
cartolare ai sensi dell'art. 127 cod. proc. civ., previa concessione di un termine per il deposito delle memorie finali, le parti depositavano le rispettive note di udienza, con le quali la parte appellata produceva altresì nuova documentazione medica (attestante una condizione di osteoporosi e di ernie discali) cui si opponeva il reclamante perché tardiva;
quindi, il procedimento passava in decisione sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe come precisate nelle note di udienza.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare, la Corte prende atto che la parte reclamata ha implicitamente rinunciato all'eccezione di inammissibilità del reclamo per superamento dei limiti dimensionali previsti dal Decreto del Ministero della
Giustizia n. 110 del 2023, non avendola riproposta in sede di precisazione delle conclusioni. Trattasi, peraltro, di eccezione infondata, perché il mancato rispetto delle specifiche tecniche, sotto il profilo in esame, non è sanzionato con l'invalidità dell'atto, né con l'inammissibilità dell'impugnazione, potendo solo essere eventualmente valutato, ove riscontrabile, ai fini della decisione sulle spese del procedimento (art. 46, comma 4, disp. att. cod. proc. civ.).
Sempre in via preliminare giova ribadire anche in questa sede che le richieste istruttorie del reclamante non possono essere accolte, sia per la genericità dei capitoli di prova, sia perché dagli stessi non può desumersi l'epoca in cui sarebbe acquistata la “tela di Tiziano”, ossia se in epoca anteriore o successiva al divorzio. Il fatto che lo stesso abbia chiesto di provare che Pt_1
detta tela era stata stimata circa dieci anni addietro, indurrebbe a ritenere che il suo ipotetico acquisto da parte della risalga ad epoca anteriore al divorzio CP_1
(intervenuto nel 2020) e che di esso il ne sia stato a conoscenza. Né, del Pt_1
12 resto, in questa sede è in discussione la validità degli accordi divorzili rispetto all'epoca in cui sono stati assunti, ovvero che gli stessi siano inficiati da errore per non avere il conosciuto dell'ingente valore mobiliare posseduto dalla Pt_1
e costituito dalla tela in questione. CP_1
Nel merito, giova chiarire che l'oggetto del presente giudizio ha riguardo alla modifica delle condizioni di divorzio avanzata dal ai sensi dell'art. Pt_1
9 della legge 898/1979.
Di conseguenza non ha rilevanza, in questa sede, verificare la sussistenza dei presupposti inerenti l'an dell'assegno divorzile, né appare pertinente il richiamo ai principi enunciati dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 18287 del
2018, peraltro anteriore alla pronuncia della sentenza di divorzio (novembre
2020). Trattasi, piuttosto, di verificare se siano sopravvenuti giustificati motivi che legittimino la revisione delle disposizioni concernenti l'assegno divorzile.
Ciò posto, ritiene questa Corte che, nel merito, il reclamo sia fondato nei limiti di seguito precisati.
Dall'accurata ed approfondita analisi economica, patrimoniale e reddituale delle parti condotta dal consulente tecnico d'ufficio nominato in questo grado del processo si rileva che, dal momento del divorzio (2020)
all'attualità, la condizione del ha subito un peggioramento. Pt_1
Infatti, il patrimonio del (ricostruito dal consulente d'ufficio Pt_1
tenendo conto delle disponibilità liquide, dei beni mobili registrati, dei beni immobili, delle partecipazioni societarie, dei crediti finanziari, dei mutui e finanziamenti e dei debiti tributari) al momento del divorzio può stimarsi come pari a € 1.243.500, mentre all'attualità è apprezzabile nel minore importo di €
1.181.000. La flessione relativa può valutarsi come lieve (€ 62.500), essendo pari a circa il 5% ed è essenzialmente riferibile alla cessazione di alcune locazioni.
13 Maggiore è invece la contrazione reddituale subita, posto che attualmente il percepisce un reddito di € 20.482 mentre, all'epoca del divorzio, egli Pt_1
godeva di un reddito di € 28.819, con una flessione pari a circa il 30%. Il reddito in questione è stato rilevato al lordo dell'assegno di mantenimento dovuto alla ex moglie, detratto il quale il reddito del diminuirebbe a circa 6.000 euro Pt_1
annui.
La condizione economica, patrimoniale e reddituale di risulta Parte_2
aver riportato un lieve incremento sotto il profilo reddituale, poiché a fronte di un reddito di € 32.337 percepito nel 2020 all'epoca del divorzio, attualmente essa percepisce un reddito dal lavoro dipendente di € 34.582. Ma si rileva, altresì, un apparente decremento del suo patrimonio (ricostruito dal consulente d'ufficio con analoghi criteri e dunque tenendo conto delle disponibilità liquide, dei beni mobili registrati, dei beni immobili, delle partecipazioni societarie, dei crediti finanziari, dei mutui e finanziamenti e dei debiti tributari) che nel 2020 era valutabile in € 1.545.000 mentre all'attualità è quantificabile in € 956.000. Tale
decremento è stato determinato dalla vendita, nel 2022, di alcune unità
immobiliari in Sardegna (Porto Cervo) e, nel 2024, di alcuni immobili in LI e
Incisa RN. Detta diminuzione patrimoniale può, tuttavia, ritenersi,
compensata dall'introito dei relativi corrispettivi, che negli atti di vendita risultano, peraltro, dichiarati a prezzi grandemente distanti dalle quotazioni OMI
adottate dal c.t.u. per la stima del patrimonio immobiliare delle parti.
La condizione patrimoniale e reddituale della può quindi reputarsi CP_1
sostanzialmente invariata rispetto alla pronuncia di divorzio, considerato altresì
che la non ha proposto alcun motivo di reclamo incidentale avverso CP_1
l'accertamento condotto in tal senso dal primo giudice, né allegato circostanze nuove significative ai fini che ci occupano.
14 Va infatti negata rilevanza alle condizioni di salute delle parti: quanto alla invalidità allegata dal (34%), essa, siccome preesistente al divorzio, non Pt_1
può apprezzarsi come mutamento rilevante ai fini della decisione, anche perché
non sembra precludere la sua capacità di lavoro.
Analogamente la condizione di malattia documentata dalla parte appellata con le note conclusive (osteoporosi ed ernie discali) non paiono CP_1
incidere sulla sua condizione economica, non risultando che a causa delle stesse essa abbia subito perdite reddituali o debba sostenere in via continuativa o periodica spese eccedenti l'ordinario.
Ciò posto, ritiene questa Corte che la diminuzione reddituale subita dal
(circa il 30%) giustifichi la diminuzione dell'assegno divorzile mensile in Pt_1
favore della che, in via equitativa, si stima congruo indicare nell'importo CP_1
di € 850 all'attualità con decorrenza dalla domanda giudiziale di modifica dell'assegno divorzile. Detto importo è annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat.
Tali conclusioni non sono inficiate dall'assunto, reiteratamente sostenuto dalla parte reclamata, secondo cui il svolgerebbe attività professionale Pt_1
in nero. L'affermazione non pare, infatti, adeguatamente dimostrata, né è
apprezzabile dalle fotografie in atti (ove sono riprodotte diverse autovetture dinanzi all'ambulatorio che tuttavia rappresentano una situazione isolata e non univoca). Va inoltre negato che tale condizione possa inferirsi da un mero errore materiale nella dichiarazione dei redditi (ove erano indicati consumi di energia elettrica pari ad oltre 80mila euro) emendato nella dichiarazione integrativa esibita in atti. Né tale errore materiale, data la sua natura, ha inciso sull'ammontare del reddito complessivo imponibile che riporta il medesimo valore nella dichiarazione integrativa ed in quella originariamente presentata.
15 Il decremento reddituale lamentato dal trova poi riscontro anche Pt_1
negli estratti conto bancari esibiti in atti (relativi al ed alla società Becco Pt_1
di Rame Srl) e nei conti economici relativi agli anni 2020, 2021 e 2022 e non è
contraddetto da elementi di valutazione di segno contrario. Tale ulteriore documentazione, unitamente a tutta la documentazione esibita dal Pt_1
prima dell'udienza di discussione dell'8.3.2024 (ove è stato garantito il contraddittorio in merito a tali documenti) deve reputarsi ammissibile e rilevante in questa sede, attesa la natura camerale del rito (v. Cass. 27234/2020, secondo cui, nel giudizio divorzile: <va esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano
il rito ordinario ed è quindi ammissibile l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie
documenti, a condizione che sia assicurato un pieno contraddittorio delle parti>>) e la sua idoneità a colmare la lacuna probatoria che il primo giudice aveva ritenuto decisiva ai fini del rigetto della domanda di modifica avanzata dal Pt_1
perché non era stata adeguatamente rappresentata la condizione patrimoniale del rispetto ai conti bancari. Pt_1
D'altro lato, non essendo controverso che l'unica fonte di reddito del sia costituita dalla sua attività professionale (e ora anche dal trattamento Pt_1
pensionistico) e non essendo neppure contestato che il patrimonio immobiliare di cui dispone il reclamante non è foriero di redditi da locazione, i dati risultanti dagli estratti conto in atti (debitamente vagliati anche dal consulente d'ufficio),
costituiscono anche un riscontro, seppur indiziario, al fatto che egli, dopo il divorzio, non abbia goduto di altri proventi o di altre utilità tali da compensare o ridurre la diminuzione reddituale posta a fondamento della domanda di modifica.
Né è possibile operare un paragone rispetto ad eventuali rapporti bancari diversi da quelli rappresentati dagli estratti dei conti correnti in atti, perché non allegati dalle parti neppure con riguardo a quelli già esistenti all'epoca del
16 divorzio. E, sul punto, non pare inutile rilevare che l'indebitamento del Pt_1
assunto anche per far fronte alle obbligazioni contratte nei confronti dell'ex moglie (derivanti anche da una transazione per prestazioni lavorative risalente al 2018), parrebbe contraddire la sussistenza di una rilevante liquidità finanziaria disponibile, seppur investita in altri rapporti bancari.
Sostanzialmente neutra è, poi, la circostanza che il disponga di Pt_1
immobili che in passato erano locati ed attualmente non lo sono più: da un lato,
infatti, il decremento del patrimonio del legato a tale fattore è Pt_1
scarsamente significativo (circa il 5%) e, dall'altro, analoghe considerazioni potrebbero essere fatte anche con riguardo alla condizione della che CP_1
dispone di un rilevante patrimonio immobiliare che non è stato messo a frutto.
Le considerazioni che precedono conducono a ritenere che,
sostanzialmente invariato il patrimonio immobiliare, la prioritaria fonte di reddito percepito dal risulti effettivamente diminuita, senza che tale Pt_1
diminuzione sia compensata da altri elementi attivi del patrimonio.
Tale diminuzione altera in modo significativo l'equilibrio patrimoniale posto a fondamento delle condizioni patrimoniali del divorzio incidendo in modo non transitorio sulla principale fonte di guadagno del reclamante,
costituita dalla sua attività professionale, tenuto conto sia dell'età del Pt_1
(nato nel 1956), tale per cui, in riforma del decreto impugnato, l'assegno divorzile va ridotto nella misura sopra indicata di € 850 mensili, annualmente rivalutabili su base Istat.
Alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 32914/2022 va, invece, disattesa la domanda di condanna della CP_1
alla restituzione delle somme versate dal a titolo di assegno divorzile Pt_1
oltre il dovuto, non operando, nel caso di specie la c.d. condictio indebiti, posto che la lieve rimodulazione al ribasso dell'assegno divorzile non deriva da una
17 rivalutazione della condizione della (che è rimasta sostanzialmente CP_1
immutata) né dall'accertamento dell'insussistenza, ab origine, dei presupposti per l'assegno, ma dalla rivisitazione, alla luce di fatti sopravvenuti, delle condizioni reddituali del solo soggetto obbligato e nell'ambito di somme relativamente modeste.
Tenuto conto della parziale soccombenza reciproca delle parti e considerato che parte della documentazione reddituale è stata depositata solo nel corso del giudizio di reclamo, si ravvisano i presupposti di cui all'art. 92, comma
2, per l'integrale compensazione delle spese di lite. La presente statuizione assorbe, con ogni evidenza, il quarto motivo di reclamo.
Ad analoga regolamentazione soggiacciono le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in appello, che vanno poste per metà a carico del e per la restante metà a carico della Pt_1 CP_1
P.Q.M.
- in riforma del decreto impugnato, determina in € 850,00 mensili, oltre rivalutazione Istat su base annua, e con decorrenza dalla data della domanda
(19.2.2022), l'assegno divorzile posto a carico in favore di Parte_1 [...]
CP_1
- compensa le spese del doppio grado;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata per metà a carico di e per la restante metà a carico di Parte_1 CP_1
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 7 aprile 2025.
Il Presidente
Giovanni Sgambati
18 Nota: la divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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