Articolo 2 della Legge 30 giugno 1964, n. 547
Articolo 1
Versione
2 agosto 1964
Art. 2.
Il Ministero del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministero del tesoro, accertera' la consistenza degli oneri indicati all'articolo 1 e comunichera' alle parti contraenti le modalita', i termini ed i limiti di somma entro i quali potranno stipularsi i mutui suddetti.
L'onere relativo all'ammortamento dei mutui per capitali, per interessi e le spese di contratto sono a carico dello Stato. I contratti di mutuo sono soggetti al trattamento tributario degli atti stipulati dallo Stato.
L'ammortamento sara' effettuato nel termine di nove anni, mediante versamento di rate annuali posticipate, al decorrere dal 31 luglio 1965.

Entrata in vigore il 2 agosto 1964