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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/07/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1496 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019 avente ad oggetto querela di falso e vertente tra
(P. IVA , in persona Parte_1 P.IVA_1 del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Paolo Mascaro (C.F. del foro di C.F._1
Lamezia Terme ed elettivamente domiciliato nel suo studio legale in Lamezia Terme alla via Sele n.33;
appellante
e con sede in , P.IVA CP_1 Pt_1
, in persona del legale rappresentante P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Flavio Controparte_2
Godino (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio in Lamezia Terme alla Via
Antonio Misiani n°57; appellata Sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “a) In riforma della sentenza impugnata, rigettare la domanda avanzata dalla CP_1 dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme in quanto infondata in fatto e diritto;
b) condannare controparte al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore”.
Per l'appellata: “Si chiede, pertanto, il rigetto del gravame proposto e la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite”.
Con la partecipazione del PG che ha concluso per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata
Fatti di causa
1.
Con atto di citazione datato 20.4.2011 e notificato il 22.4.2011 proponeva querela di falso CP_1 dinanzi il Tribunale di Lamezia Terme, contestando la veridicità della notificazione di avviso di accertamento ICI emesso dal Comune di in data 5.11.2008 e Pt_1 affermando che legale rappresentante Controparte_2 della società, in quella data non si trovava nel comune di alla loc. Maiolino, sede di ma fuori Pt_1 CP_1 del territorio regionale per motivi di lavoro.
pag. 2/11 Si costituiva in giudizio il , Parte_1 chiedendo il rigetto della domanda ex adverso dispiegata.
Il processo veniva istruito mediante prova testimoniale richiesta dalle parti. Venivano escussi, per parte attrice, i testimoni Testimone_1 [...]
e per parte convenuta, Tes_2 Tes_3
e Testimone_4 Testimone_5
La sentenza accoglieva la querela di falso, condannando il alle spese del Parte_1 giudizio.
2.
Appella il , evidenziando le Parte_1 contraddizioni emerse dallo svolgimento della prova testimoniale portata in giudizio da parte attrice, e la mancanza di motivazione su elementi documentali presenti in atti.
Si è costituita la società, affermando che il potere di valutare l'attendibilità dei testimoni spetta al giudice, e che le dichiarazioni del teste di parte convenuta, messo comunale, non potevano trovare considerazione, per essere egli portatore di un interesse giuridico, personale e concreto alla causa. Contestata è anche la prova documentale, non risultando in alcuna copia della notificazione la sottoscrizione del consegnatario.
I fatti processuali giungono ora all'attenzione della
Corte.
3.
pag. 3/11 Nel giudizio di falso, la prova univoca della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante, perché possa pervenirsi all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o in via principale (Cass., 24.1.2019, n.
2126).
Spettava pertanto alla società querelante dimostrare – sia pure con il criterio civilistico della preponderanza della prova – che quanto accertato dal messo comunale non corrispondeva a verità.
3.1
Oggetto della querela è la relata di notifica di un atto di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili relativa al 2004, per un importo di 14.316,65 euro, in cui il messo notificatore dà Testimone_4 atto di avere notificato l'atto il 5.11.2008 in via Maiolino, mediante consegna di una copia a mani proprie a
[...]
CP_2
La società ha contestato il contenuto della relata, assumendo che in quella giornata, non Controparte_2 si trovava presso la sede sociale, in quanto fuori regione, per motivi di lavoro, proponendo sul punto prova per testi.
La testimonianza è stata valutata positivamente dal primo giudice, che ha invece svalutato l'apporto del messo comunale, assumendo che questi avesse uno specifico interesse a dichiarare (a sua volta, e quindi pag. 4/11 nuovamente, il falso), paventando le conseguenze di un eventuale procedimento penale nei propri confronti.
La Corte, nel rileggere l'intero compendio testimoniale, giunge a conclusioni differenti.
I tre testi portati in giudizio dalla società, in realtà appaiono da un lato imprecisi, dall'altro le deposizioni si pongono in contrasto tra loro.
Il primo teste, (classe 1948), Testimone_1 dichiara di conoscere in Controparte_2 quanto entrambi iscritti all'università di Chieti-Pescara. Il
5.11.2008 (data della notifica) si sarebbero recati insieme a Trani proprio per svolgere pratiche relative all'Università, dal dr. che aveva una Testimone_2 delega a riguardo. Era l'ultimo giorno utile per l'iscrizione all'anno accademico. A domanda della medesima difesa della società istante, il teste assumeva di non ricordare se si fossero recati a Trani, oppure ad Andria. Non ricorda esattamente quando erano partiti da Lamezia, “ma credo il giorno prima”, non ricorda se nell'occasione avessero dormito ad Andria o a Trani.
Il secondo teste di parte attrice,
[...]
commercialista della società (quindi Tes_2 persona non totalmente indifferente, rispetto alle parti in causa) residente a [...], ha riferito di avere avuto all'epoca una convenzione con l'Università di Pescara, per la facoltà di scienze manageriali, e di avere incontrato
, “a Pescara”, non ricordando se il giorno Controparte_2 era il 4, il 5 o il 6 novembre. Poi aggiunge di ricordare che il giorno 8 aveva organizzato un convegno e che CP_2 era venuto ad Andria, presso la sede della associazione,
pag. 5/11 sempre senza sapere indicare in quale giorno della settimana. Il 5.11.2008 scadeva il termine per le iscrizioni all'anno accademico, ma alcune volte il termine veniva prorogato, e non ricordava se ciò fosse avvenuto anche nel 2008. Non ricordava se si fosse recato CP_2 presso l'associazione ai fini dell'iscrizione, o per il ritiro dei libri o per la partecipazione al convegno.
Il terzo teste è fratello di Tes_3 CP_2
Sa che suo fratello il giorno 5 novembre si trovava ad
Andria, perché si sarebbe dovuto recare assieme a lui, in quanto era l'ultimo giorno utile per iscriversi all'università di Chieti-Pescara, ricorda di aver sentito per telefono il fratello, che gli diceva di essersi recato ad
Andria.
Dunque, almeno due dei testimoni hanno dichiarato di essere legati al legale rappresentante della società: per il lavoro di commercialista, il Tes_2 terzo testimone in quanto fratello di Controparte_2
Quest'ultima testimonianza è peraltro del tutto generica e priva di elementi riscontro, il teste sa che il fratello aveva manifestato intenzione di recarsi ad Andria, glielo avrebbe confermato con una telefonata, e nulla più (non dice ad esempio quando lo vede tornare).
che poteva confermare l'alibi di Tes_2
è assolutamente impreciso: prima dice di averlo CP_2 incontrato addirittura a Pescara, poi si corregge e dice ad
Andria, infine non sa indicare né il giorno con precisione, né il motivo dell'incontro, se per iscriversi, ritirare i libri o assistere al convegno da lui organizzato, peraltro per un giorno successivo, il giorno 8. Anche il termine del 5
pag. 6/11 novembre per l'iscrizione, potrebbe non essere perentorio, per cui l'incontro in associazione sarebbe potuto avvenire in un giorno diverso dal 5. Non ricorda la presenza di altre persone assieme a CP_2
Il primo teste, , parla di un incontro a Tes_1
Trani, poi dice di non ricordare se Trani o Andria, non ricorda se fossero partiti il giorno stesso o la sera prima del 5, e in quel caso dove avessero dormito, se ad Andria
o a Trani.
Non si vede come accordare le tre testimonianze, che sembrano seguire una medesima impostazione, confondendosi però su particolari di non scarsa rilevanza,
e in modo così evidente, da non superare il vaglio di attendibilità della prova.
Sia pure tenuto conto degli anni intercorsi (sei per e , appare davvero difficile non Tes_1 Tes_2 ricordare se si è pernottato o meno, se si è partiti il giorno stesso o il giorno prima ( ) o quale fosse il motivo Tes_1 dell'incontro, dato che l'8 si teneva un convegno e i termini per l'iscrizione potevano anche essere prorogati
( . Tes_2
D'altra parte, se il motivo del viaggio in Puglia era l'iscrizione all'anno accademico, si sarebbe potuto comprovare il viaggio con la documentazione rilasciata nell'occasione.
I motivi addotti dal giudice per screditare invece la deposizione del teste di parte convenuta, il messo comunale , non si possono condividere, in Tes_4 quanto per un verso sostenuti da una argomentazione
, dall'altro facilmente controvertibili. Afferma
pag. 7/11 la sentenza che avrebbe dichiarato il falso in Tes_4 sede testimoniale, per proteggersi da eventuali conseguenze sul piano giuridico (ossia penale) nei propri confronti, che potrebbero scaturire dall'ammettere di non aver attestato il vero sulla relata di notifica, ossia che era assente. Inoltre, sarebbe stato CP_2 Tes_4 smentito dai testi di parte attrice e dal teste Tes_5 da lui ritenuto presente, che invece nega.
Ora, se avesse affermato il falso nel corso Tes_4 della deposizione testimoniale in sede civile, nulla per lui sarebbe cambiato, perché comunque era tenuto a riferire il vero, per cui non gli sarebbe servito ad evitare un giudizio penale (ed anzi, a questo punto, lo si sarebbe dovuto deferire all'autorità, per il reato di falsa testimonianza).
Il fatto che lo stesso sarebbe stato smentito dai testi di parte attrice, è un ragionamento logico fallace in cui le premesse derivano dalle conseguenze e queste da quelle, realizzando così un circolo vizioso dove la dimostrazione è solo apparente.
La testimonianza di che avrebbe Testimone_5 dovuto avvalorare la presenza di al Controparte_2 momento della notifica, e invece nega, ha scarsa rilevanza: il teste afferma laconicamente di non poter riferire nulla, per non essere a conoscenza delle circostanze. (classe 1934) si dichiara vicino di Tes_5 casa dei ed è comprensibile non voglia assumersi CP_2 alcuna responsabilità in ordine a vicende che non lo riguardano direttamente.
pag. 8/11 D'altro canto, la testimonianza del messo comunale, è particolarmente Testimone_4 circostanziata: egli ricorda di essersi recato sul posto con un'auto Panda in dotazione al comune, e che sul posto era presente il padre di da lui Controparte_2 conosciuto personalmente, con la badante. Dopo qualche minuto arrivava che gli chiedeva di Controparte_2 attestare di non averlo trovato. gli consegnava Tes_4 invece l'atto, segnando tutto sulla propria relata. Un momento di credibilità della testimonianza è reso dal fatto della presenza del padre di cui pure poteva CP_2 il messo comunale agevolmente consegnare l'intimazione di pagamento, ove non fosse stato presente. Se CP_2 non lo ha fatto, evidentemente è perché sopraggiungeva il rappresentante legale della società.
3.2
Vi è poi la questione della copia del documento.
aveva prodotto, nella causa di primo CP_1 grado, copia dell'avviso di accertamento ICI con relazione di notificazione, affermando trattarsi di copia della documentazione prodotta dal Pt_1 Parte_1 dinnanzi alla Commissione Tributaria provinciale e da questo fascicolo estratta dalla società. Ma le due copie non corrispondono, riportando diciture differenti circa il nominativo dell'intestatario (su una si legge il nome per esteso , sull'altra ) e Controparte_2 Per_1
l'indicazione della consegna in mani proprie (riportata in modo diverso sulle due copie).
pag. 9/11 Allora è evidente che la copia prodotta da essendo diversa da quella prodotta dal CP_1 nel giudizio tributario, non può che essere Pt_1 quella regolarmente consegnata a il 5.11.2008. CP_2
L'appello, pertanto, merita accoglimento.
4.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio secondo i parametri di cui al DM n. 55 del 2014, come modificato dal DM. n. 147 del 2022. Tenuto conto del valore dichiarato della causa (euro 14.988,62), fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisoria, ci si attesta sui valori minimi dello scaglione tariffario di riferimento, per la non particolare complessità del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione
Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
568/2019 emessa il 2.5.2019 e pubblicata il 12.6.2019 dal Tribunale di Lamezia Terme, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
− accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge la querela di falso proposta da CP_1
− condanna al pagamento delle spese CP_1 sostenute dal in entrambi i Parte_1 gradi di giudizio, liquidati i compensi del primo grado in euro 2.540,00 oltre rimborso forfettario pag. 10/11 15%, CPA ed IVA come per legge, e quelli del grado di appello in euro 2.906,00 oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Paolo Mascaro che ne ha fatto richiesta.
Così deciso nella camera di consiglio dell'8.7.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 11/11
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1496 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019 avente ad oggetto querela di falso e vertente tra
(P. IVA , in persona Parte_1 P.IVA_1 del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Paolo Mascaro (C.F. del foro di C.F._1
Lamezia Terme ed elettivamente domiciliato nel suo studio legale in Lamezia Terme alla via Sele n.33;
appellante
e con sede in , P.IVA CP_1 Pt_1
, in persona del legale rappresentante P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Flavio Controparte_2
Godino (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio in Lamezia Terme alla Via
Antonio Misiani n°57; appellata Sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “a) In riforma della sentenza impugnata, rigettare la domanda avanzata dalla CP_1 dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme in quanto infondata in fatto e diritto;
b) condannare controparte al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore”.
Per l'appellata: “Si chiede, pertanto, il rigetto del gravame proposto e la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite”.
Con la partecipazione del PG che ha concluso per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata
Fatti di causa
1.
Con atto di citazione datato 20.4.2011 e notificato il 22.4.2011 proponeva querela di falso CP_1 dinanzi il Tribunale di Lamezia Terme, contestando la veridicità della notificazione di avviso di accertamento ICI emesso dal Comune di in data 5.11.2008 e Pt_1 affermando che legale rappresentante Controparte_2 della società, in quella data non si trovava nel comune di alla loc. Maiolino, sede di ma fuori Pt_1 CP_1 del territorio regionale per motivi di lavoro.
pag. 2/11 Si costituiva in giudizio il , Parte_1 chiedendo il rigetto della domanda ex adverso dispiegata.
Il processo veniva istruito mediante prova testimoniale richiesta dalle parti. Venivano escussi, per parte attrice, i testimoni Testimone_1 [...]
e per parte convenuta, Tes_2 Tes_3
e Testimone_4 Testimone_5
La sentenza accoglieva la querela di falso, condannando il alle spese del Parte_1 giudizio.
2.
Appella il , evidenziando le Parte_1 contraddizioni emerse dallo svolgimento della prova testimoniale portata in giudizio da parte attrice, e la mancanza di motivazione su elementi documentali presenti in atti.
Si è costituita la società, affermando che il potere di valutare l'attendibilità dei testimoni spetta al giudice, e che le dichiarazioni del teste di parte convenuta, messo comunale, non potevano trovare considerazione, per essere egli portatore di un interesse giuridico, personale e concreto alla causa. Contestata è anche la prova documentale, non risultando in alcuna copia della notificazione la sottoscrizione del consegnatario.
I fatti processuali giungono ora all'attenzione della
Corte.
3.
pag. 3/11 Nel giudizio di falso, la prova univoca della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante, perché possa pervenirsi all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o in via principale (Cass., 24.1.2019, n.
2126).
Spettava pertanto alla società querelante dimostrare – sia pure con il criterio civilistico della preponderanza della prova – che quanto accertato dal messo comunale non corrispondeva a verità.
3.1
Oggetto della querela è la relata di notifica di un atto di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili relativa al 2004, per un importo di 14.316,65 euro, in cui il messo notificatore dà Testimone_4 atto di avere notificato l'atto il 5.11.2008 in via Maiolino, mediante consegna di una copia a mani proprie a
[...]
CP_2
La società ha contestato il contenuto della relata, assumendo che in quella giornata, non Controparte_2 si trovava presso la sede sociale, in quanto fuori regione, per motivi di lavoro, proponendo sul punto prova per testi.
La testimonianza è stata valutata positivamente dal primo giudice, che ha invece svalutato l'apporto del messo comunale, assumendo che questi avesse uno specifico interesse a dichiarare (a sua volta, e quindi pag. 4/11 nuovamente, il falso), paventando le conseguenze di un eventuale procedimento penale nei propri confronti.
La Corte, nel rileggere l'intero compendio testimoniale, giunge a conclusioni differenti.
I tre testi portati in giudizio dalla società, in realtà appaiono da un lato imprecisi, dall'altro le deposizioni si pongono in contrasto tra loro.
Il primo teste, (classe 1948), Testimone_1 dichiara di conoscere in Controparte_2 quanto entrambi iscritti all'università di Chieti-Pescara. Il
5.11.2008 (data della notifica) si sarebbero recati insieme a Trani proprio per svolgere pratiche relative all'Università, dal dr. che aveva una Testimone_2 delega a riguardo. Era l'ultimo giorno utile per l'iscrizione all'anno accademico. A domanda della medesima difesa della società istante, il teste assumeva di non ricordare se si fossero recati a Trani, oppure ad Andria. Non ricorda esattamente quando erano partiti da Lamezia, “ma credo il giorno prima”, non ricorda se nell'occasione avessero dormito ad Andria o a Trani.
Il secondo teste di parte attrice,
[...]
commercialista della società (quindi Tes_2 persona non totalmente indifferente, rispetto alle parti in causa) residente a [...], ha riferito di avere avuto all'epoca una convenzione con l'Università di Pescara, per la facoltà di scienze manageriali, e di avere incontrato
, “a Pescara”, non ricordando se il giorno Controparte_2 era il 4, il 5 o il 6 novembre. Poi aggiunge di ricordare che il giorno 8 aveva organizzato un convegno e che CP_2 era venuto ad Andria, presso la sede della associazione,
pag. 5/11 sempre senza sapere indicare in quale giorno della settimana. Il 5.11.2008 scadeva il termine per le iscrizioni all'anno accademico, ma alcune volte il termine veniva prorogato, e non ricordava se ciò fosse avvenuto anche nel 2008. Non ricordava se si fosse recato CP_2 presso l'associazione ai fini dell'iscrizione, o per il ritiro dei libri o per la partecipazione al convegno.
Il terzo teste è fratello di Tes_3 CP_2
Sa che suo fratello il giorno 5 novembre si trovava ad
Andria, perché si sarebbe dovuto recare assieme a lui, in quanto era l'ultimo giorno utile per iscriversi all'università di Chieti-Pescara, ricorda di aver sentito per telefono il fratello, che gli diceva di essersi recato ad
Andria.
Dunque, almeno due dei testimoni hanno dichiarato di essere legati al legale rappresentante della società: per il lavoro di commercialista, il Tes_2 terzo testimone in quanto fratello di Controparte_2
Quest'ultima testimonianza è peraltro del tutto generica e priva di elementi riscontro, il teste sa che il fratello aveva manifestato intenzione di recarsi ad Andria, glielo avrebbe confermato con una telefonata, e nulla più (non dice ad esempio quando lo vede tornare).
che poteva confermare l'alibi di Tes_2
è assolutamente impreciso: prima dice di averlo CP_2 incontrato addirittura a Pescara, poi si corregge e dice ad
Andria, infine non sa indicare né il giorno con precisione, né il motivo dell'incontro, se per iscriversi, ritirare i libri o assistere al convegno da lui organizzato, peraltro per un giorno successivo, il giorno 8. Anche il termine del 5
pag. 6/11 novembre per l'iscrizione, potrebbe non essere perentorio, per cui l'incontro in associazione sarebbe potuto avvenire in un giorno diverso dal 5. Non ricorda la presenza di altre persone assieme a CP_2
Il primo teste, , parla di un incontro a Tes_1
Trani, poi dice di non ricordare se Trani o Andria, non ricorda se fossero partiti il giorno stesso o la sera prima del 5, e in quel caso dove avessero dormito, se ad Andria
o a Trani.
Non si vede come accordare le tre testimonianze, che sembrano seguire una medesima impostazione, confondendosi però su particolari di non scarsa rilevanza,
e in modo così evidente, da non superare il vaglio di attendibilità della prova.
Sia pure tenuto conto degli anni intercorsi (sei per e , appare davvero difficile non Tes_1 Tes_2 ricordare se si è pernottato o meno, se si è partiti il giorno stesso o il giorno prima ( ) o quale fosse il motivo Tes_1 dell'incontro, dato che l'8 si teneva un convegno e i termini per l'iscrizione potevano anche essere prorogati
( . Tes_2
D'altra parte, se il motivo del viaggio in Puglia era l'iscrizione all'anno accademico, si sarebbe potuto comprovare il viaggio con la documentazione rilasciata nell'occasione.
I motivi addotti dal giudice per screditare invece la deposizione del teste di parte convenuta, il messo comunale , non si possono condividere, in Tes_4 quanto per un verso sostenuti da una argomentazione
, dall'altro facilmente controvertibili. Afferma
pag. 7/11 la sentenza che avrebbe dichiarato il falso in Tes_4 sede testimoniale, per proteggersi da eventuali conseguenze sul piano giuridico (ossia penale) nei propri confronti, che potrebbero scaturire dall'ammettere di non aver attestato il vero sulla relata di notifica, ossia che era assente. Inoltre, sarebbe stato CP_2 Tes_4 smentito dai testi di parte attrice e dal teste Tes_5 da lui ritenuto presente, che invece nega.
Ora, se avesse affermato il falso nel corso Tes_4 della deposizione testimoniale in sede civile, nulla per lui sarebbe cambiato, perché comunque era tenuto a riferire il vero, per cui non gli sarebbe servito ad evitare un giudizio penale (ed anzi, a questo punto, lo si sarebbe dovuto deferire all'autorità, per il reato di falsa testimonianza).
Il fatto che lo stesso sarebbe stato smentito dai testi di parte attrice, è un ragionamento logico fallace in cui le premesse derivano dalle conseguenze e queste da quelle, realizzando così un circolo vizioso dove la dimostrazione è solo apparente.
La testimonianza di che avrebbe Testimone_5 dovuto avvalorare la presenza di al Controparte_2 momento della notifica, e invece nega, ha scarsa rilevanza: il teste afferma laconicamente di non poter riferire nulla, per non essere a conoscenza delle circostanze. (classe 1934) si dichiara vicino di Tes_5 casa dei ed è comprensibile non voglia assumersi CP_2 alcuna responsabilità in ordine a vicende che non lo riguardano direttamente.
pag. 8/11 D'altro canto, la testimonianza del messo comunale, è particolarmente Testimone_4 circostanziata: egli ricorda di essersi recato sul posto con un'auto Panda in dotazione al comune, e che sul posto era presente il padre di da lui Controparte_2 conosciuto personalmente, con la badante. Dopo qualche minuto arrivava che gli chiedeva di Controparte_2 attestare di non averlo trovato. gli consegnava Tes_4 invece l'atto, segnando tutto sulla propria relata. Un momento di credibilità della testimonianza è reso dal fatto della presenza del padre di cui pure poteva CP_2 il messo comunale agevolmente consegnare l'intimazione di pagamento, ove non fosse stato presente. Se CP_2 non lo ha fatto, evidentemente è perché sopraggiungeva il rappresentante legale della società.
3.2
Vi è poi la questione della copia del documento.
aveva prodotto, nella causa di primo CP_1 grado, copia dell'avviso di accertamento ICI con relazione di notificazione, affermando trattarsi di copia della documentazione prodotta dal Pt_1 Parte_1 dinnanzi alla Commissione Tributaria provinciale e da questo fascicolo estratta dalla società. Ma le due copie non corrispondono, riportando diciture differenti circa il nominativo dell'intestatario (su una si legge il nome per esteso , sull'altra ) e Controparte_2 Per_1
l'indicazione della consegna in mani proprie (riportata in modo diverso sulle due copie).
pag. 9/11 Allora è evidente che la copia prodotta da essendo diversa da quella prodotta dal CP_1 nel giudizio tributario, non può che essere Pt_1 quella regolarmente consegnata a il 5.11.2008. CP_2
L'appello, pertanto, merita accoglimento.
4.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio secondo i parametri di cui al DM n. 55 del 2014, come modificato dal DM. n. 147 del 2022. Tenuto conto del valore dichiarato della causa (euro 14.988,62), fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisoria, ci si attesta sui valori minimi dello scaglione tariffario di riferimento, per la non particolare complessità del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione
Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
568/2019 emessa il 2.5.2019 e pubblicata il 12.6.2019 dal Tribunale di Lamezia Terme, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
− accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge la querela di falso proposta da CP_1
− condanna al pagamento delle spese CP_1 sostenute dal in entrambi i Parte_1 gradi di giudizio, liquidati i compensi del primo grado in euro 2.540,00 oltre rimborso forfettario pag. 10/11 15%, CPA ed IVA come per legge, e quelli del grado di appello in euro 2.906,00 oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Paolo Mascaro che ne ha fatto richiesta.
Così deciso nella camera di consiglio dell'8.7.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 11/11