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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/03/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
4053/2020 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 27 marzo 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4053/2020 R.G.L., avente ad oggetto: “retribuzione”,
PROMOSSA DA
(c.f. ), nato in [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Castel Gandolfo alla Via delle Querce n. 17, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico
Senese (C.F. ), giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
RICORRENTE
CONTRO (P.I. ), con sede legale in Albano LE (00041) Controparte_1 P.IVA_1
alla Via Pescara n. 31, in persona del legale rappresentante p.t., Sig. (c.f. Controparte_2
, domiciliato per la carica in Albano LE (00041) alla Via Pescara C.F._3
n. 31, contumace;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso iscritto al ruolo il 21/10/2020, chiedeva al Tribunale adito di: Parte_1
“- IN VIA PRELIMINARE NEL MERITO: accertato e dichiarato che tra le parti in causa è intercorso, nel periodo dal 04/06/2018 al 22/12/2018, un rapporto di lavoro subordinato nei termini meglio indicati in premessa, condannare la , in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore del Sig. , di tutte le Parte_1
spettanze maturate e maturande e non corrisposte per il periodo lavorativo di cui in premessa, in base alla corretta applicazione dei minimi tabellari previsti dal CCNL di settore ed, in ogni caso, al pagamento della somma lorda complessiva pari ad € 8.053,83, di cui €
733,82 a titolo di Tfr, ovvero di quella, maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia, anche in applicazione degli artt. 36 Cost. e 2099 cod. civ., o comunque in via equitativa per le causali indicate nella premessa del presente ricorso, oltre alla rivalutazione per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumentodel costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. cod. proc. civ., oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria come per legge.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre I.V.A. e C.A.P. da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario. Sentenza esecutiva” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2. restava contumace in giudizio. Controparte_1
2 3. La prima udienza di trattazione della causa veniva fissata per il 7/10/2021, a tale udienza il giudice emetteva ordinanza istruttoria e rinviava all'udienza del 4/5/2022, seguivano i differimenti d'ufficio alle udienze del 13/12/2022 e dell'11/7/2023; a tale ultima udienza il procedimento veniva chiamato per la prima volta innanzi a questo decidente e venivano sentiti i testi e . Seguiva l'udienza del 6/2/2024 all'esito della quale Tes_1 Testimone_2
veniva emessa ordinanza istruttoria del 7/2/2024 con la quale veniva disposta CTU contabile con conferimento dell' incarico peritale al dott. e la formulazione del Persona_1
seguente quesito: “accerti il CTU sulla base della documentazione in atti e delle prove orali assunte in giudizio la misura delle differenze retributive dovute dalla società Controparte_1
[... a per il periodo di lavoro dal 4/6/2018 al 22/12/2018, tenuto conto Parte_1 dell'inquadramento nel I livello CCNL Edilizia, settore edilizia e legno, con mansioni di manovale, dal lunedì al sabato per 8 ore di lavoro al giorno, tenuto altresì conto della misura della retribuzione percepita dal lavoratore nel periodo pari a 60,00 euro al giorno, con calcolo altresì delle indennità dovute e del TFR, misura da calcolarsi al lordo dei contributi previdenziali e assicurativi”.
La relazione peritale veniva depositata il 14/2/2025; seguiva l'udienza del 27/3/2025 e a tale udienza, all'esito della discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4. L'istruttoria si estrinsecava nella documentazione prodotta dalla parte costituita, nell'assunzione della testimonianza resa dai testi e e Tes_1 Testimone_2 nell'espletamento di consulenza tecnico d'ufficio contabile espletata dal dott.
[...]
. Per_1
2. In fatto e in diritto
5. Degli atti di causa è emerso che veniva assunto dalla Parte_1 Controparte_1
[... dal 4/6/2018 al 22/12/2018 con contratto di lavoro a tempo indeterminato full time con la qualifica di operaio di I livello CCNL Edilizia, settore edilizia e legno, con mansioni di manovale. Ha lavorato dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 16.30 con un'ora di pausa pranzo.
In tal senso si veda il doc. 1 allegato al ricorso e le testimonianze concordanti dei testi
[...]
e (v. verbale udienza 11/7/2023). Il ricorrente ha percepito € 60,00 netti Tes_1 Testimone_2
3 al giorno, ad eccezione dei mesi di giugno e luglio 2018 in cui ha ricevuto 2000,00 € e
1424,00 € (v. estratto conto bancario doc. 3).
6. Sulla base dei calcoli effettuati, il CTU ha quantificato, in favore del ricorrente, le differenze retributive dovute pari ad € 6.354,20 a titolo di retribuzione lorda e ad € 1.248,48 a titolo di trattamento di fine rapporto al lordo;
la parte ricorrente non ha formulato osservazioni.
7. La consulenza tecnica d'ufficio espletata, a firma del dott. , è stata redatta in Per_1
conformità ai criteri tecnico- scientifici del settore di riferimento ed è immune da vizi logici, per l'effetto il decidente fa proprie le conclusioni dell'esperto.
8. Ne consegue che il Tribunale accerta e dichiara il diritto del ricorrente alle differenze retributive maturate nel periodo di lavoro dal 4/6/2018 al 22/12/2018 pari a € 6.354,20 lorde a titolo di retribuzioni e pari ad € 1248,48 lorde a titolo di TFR;
per l'effetto condanna
[...]
a corrispondere a per il periodo di lavoro dal Controparte_1 Parte_1
4/6/2018 al 22/12/2018 la somma lorda di € 6.354,20 a titolo di retribuzioni e la somma lorda di € 1248,48 a titolo di TFR oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dì dovuto sino al soddisfo.
3. Le spese di lite.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza, per l'effetto condanna al Controparte_1
pagamento delle spese di lite in favore di liquidate in applicazione della Parte_1
tabella n. 3 (cause di lavoro del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM
n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore pari a 8053,53 € (III scaglione), come segue:
1) fase di studio della controversia: 1822,00 € ridotta per la non complessità della causa del
50% a 911,00 €
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta per la non complessità della causa del 50%
a 388,50 €
3) fase istruttoria: 1172,00 € ridotta per la non complessità della causa del 50% a 586,00 €
4 4) fase decisionale: 1617,00 € ridotta per la non complessità della causa del 50% a 808,50 € per un totale di 2694,00 €.
10. Per l'effetto, condanna al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 di liquidate nella misura di € 2694,00 per onorari e di € 404,10 per Parte_1
rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Spese di CTU liquidate definitivamente con separato decreto a carico di salvo il vincolo di solidarietà a carico delle parti Controparte_1
in favore del CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente alle differenze retributive maturate nel periodo di lavoro dal 4/6/2018 al 22/12/2018 pari a € 6.354,20 lorde a titolo di retribuzione e pari ad € 1248,48 lorde a titolo di TFR;
- condanna a corrispondere a per il Controparte_1 Parte_1 periodo di lavoro dal 4/6/2018 al 22/12/2018 la somma lorda di € 6.354,20 a titolo di retribuzione e la somma lorda di € 1248,48 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dì dovuto sino al soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 liquidate nella misura di € 2694,00 per onorari e di € 404,10 per Parte_1
rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge con distrazione in favore del procuratore antistatario;
spese di CTU liquidate definitivamente con separato decreto a carico di salvo il Controparte_1
vincolo di solidarietà a carico delle parti in favore del CTU.
Così deciso in Velletri, il 27 marzo 2025.
Il Giudice del lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 27 marzo 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4053/2020 R.G.L., avente ad oggetto: “retribuzione”,
PROMOSSA DA
(c.f. ), nato in [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Castel Gandolfo alla Via delle Querce n. 17, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico
Senese (C.F. ), giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
RICORRENTE
CONTRO (P.I. ), con sede legale in Albano LE (00041) Controparte_1 P.IVA_1
alla Via Pescara n. 31, in persona del legale rappresentante p.t., Sig. (c.f. Controparte_2
, domiciliato per la carica in Albano LE (00041) alla Via Pescara C.F._3
n. 31, contumace;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso iscritto al ruolo il 21/10/2020, chiedeva al Tribunale adito di: Parte_1
“- IN VIA PRELIMINARE NEL MERITO: accertato e dichiarato che tra le parti in causa è intercorso, nel periodo dal 04/06/2018 al 22/12/2018, un rapporto di lavoro subordinato nei termini meglio indicati in premessa, condannare la , in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore del Sig. , di tutte le Parte_1
spettanze maturate e maturande e non corrisposte per il periodo lavorativo di cui in premessa, in base alla corretta applicazione dei minimi tabellari previsti dal CCNL di settore ed, in ogni caso, al pagamento della somma lorda complessiva pari ad € 8.053,83, di cui €
733,82 a titolo di Tfr, ovvero di quella, maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia, anche in applicazione degli artt. 36 Cost. e 2099 cod. civ., o comunque in via equitativa per le causali indicate nella premessa del presente ricorso, oltre alla rivalutazione per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumentodel costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. cod. proc. civ., oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria come per legge.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre I.V.A. e C.A.P. da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario. Sentenza esecutiva” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2. restava contumace in giudizio. Controparte_1
2 3. La prima udienza di trattazione della causa veniva fissata per il 7/10/2021, a tale udienza il giudice emetteva ordinanza istruttoria e rinviava all'udienza del 4/5/2022, seguivano i differimenti d'ufficio alle udienze del 13/12/2022 e dell'11/7/2023; a tale ultima udienza il procedimento veniva chiamato per la prima volta innanzi a questo decidente e venivano sentiti i testi e . Seguiva l'udienza del 6/2/2024 all'esito della quale Tes_1 Testimone_2
veniva emessa ordinanza istruttoria del 7/2/2024 con la quale veniva disposta CTU contabile con conferimento dell' incarico peritale al dott. e la formulazione del Persona_1
seguente quesito: “accerti il CTU sulla base della documentazione in atti e delle prove orali assunte in giudizio la misura delle differenze retributive dovute dalla società Controparte_1
[... a per il periodo di lavoro dal 4/6/2018 al 22/12/2018, tenuto conto Parte_1 dell'inquadramento nel I livello CCNL Edilizia, settore edilizia e legno, con mansioni di manovale, dal lunedì al sabato per 8 ore di lavoro al giorno, tenuto altresì conto della misura della retribuzione percepita dal lavoratore nel periodo pari a 60,00 euro al giorno, con calcolo altresì delle indennità dovute e del TFR, misura da calcolarsi al lordo dei contributi previdenziali e assicurativi”.
La relazione peritale veniva depositata il 14/2/2025; seguiva l'udienza del 27/3/2025 e a tale udienza, all'esito della discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4. L'istruttoria si estrinsecava nella documentazione prodotta dalla parte costituita, nell'assunzione della testimonianza resa dai testi e e Tes_1 Testimone_2 nell'espletamento di consulenza tecnico d'ufficio contabile espletata dal dott.
[...]
. Per_1
2. In fatto e in diritto
5. Degli atti di causa è emerso che veniva assunto dalla Parte_1 Controparte_1
[... dal 4/6/2018 al 22/12/2018 con contratto di lavoro a tempo indeterminato full time con la qualifica di operaio di I livello CCNL Edilizia, settore edilizia e legno, con mansioni di manovale. Ha lavorato dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 16.30 con un'ora di pausa pranzo.
In tal senso si veda il doc. 1 allegato al ricorso e le testimonianze concordanti dei testi
[...]
e (v. verbale udienza 11/7/2023). Il ricorrente ha percepito € 60,00 netti Tes_1 Testimone_2
3 al giorno, ad eccezione dei mesi di giugno e luglio 2018 in cui ha ricevuto 2000,00 € e
1424,00 € (v. estratto conto bancario doc. 3).
6. Sulla base dei calcoli effettuati, il CTU ha quantificato, in favore del ricorrente, le differenze retributive dovute pari ad € 6.354,20 a titolo di retribuzione lorda e ad € 1.248,48 a titolo di trattamento di fine rapporto al lordo;
la parte ricorrente non ha formulato osservazioni.
7. La consulenza tecnica d'ufficio espletata, a firma del dott. , è stata redatta in Per_1
conformità ai criteri tecnico- scientifici del settore di riferimento ed è immune da vizi logici, per l'effetto il decidente fa proprie le conclusioni dell'esperto.
8. Ne consegue che il Tribunale accerta e dichiara il diritto del ricorrente alle differenze retributive maturate nel periodo di lavoro dal 4/6/2018 al 22/12/2018 pari a € 6.354,20 lorde a titolo di retribuzioni e pari ad € 1248,48 lorde a titolo di TFR;
per l'effetto condanna
[...]
a corrispondere a per il periodo di lavoro dal Controparte_1 Parte_1
4/6/2018 al 22/12/2018 la somma lorda di € 6.354,20 a titolo di retribuzioni e la somma lorda di € 1248,48 a titolo di TFR oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dì dovuto sino al soddisfo.
3. Le spese di lite.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza, per l'effetto condanna al Controparte_1
pagamento delle spese di lite in favore di liquidate in applicazione della Parte_1
tabella n. 3 (cause di lavoro del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM
n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore pari a 8053,53 € (III scaglione), come segue:
1) fase di studio della controversia: 1822,00 € ridotta per la non complessità della causa del
50% a 911,00 €
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta per la non complessità della causa del 50%
a 388,50 €
3) fase istruttoria: 1172,00 € ridotta per la non complessità della causa del 50% a 586,00 €
4 4) fase decisionale: 1617,00 € ridotta per la non complessità della causa del 50% a 808,50 € per un totale di 2694,00 €.
10. Per l'effetto, condanna al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 di liquidate nella misura di € 2694,00 per onorari e di € 404,10 per Parte_1
rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Spese di CTU liquidate definitivamente con separato decreto a carico di salvo il vincolo di solidarietà a carico delle parti Controparte_1
in favore del CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente alle differenze retributive maturate nel periodo di lavoro dal 4/6/2018 al 22/12/2018 pari a € 6.354,20 lorde a titolo di retribuzione e pari ad € 1248,48 lorde a titolo di TFR;
- condanna a corrispondere a per il Controparte_1 Parte_1 periodo di lavoro dal 4/6/2018 al 22/12/2018 la somma lorda di € 6.354,20 a titolo di retribuzione e la somma lorda di € 1248,48 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dì dovuto sino al soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 liquidate nella misura di € 2694,00 per onorari e di € 404,10 per Parte_1
rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge con distrazione in favore del procuratore antistatario;
spese di CTU liquidate definitivamente con separato decreto a carico di salvo il Controparte_1
vincolo di solidarietà a carico delle parti in favore del CTU.
Così deciso in Velletri, il 27 marzo 2025.
Il Giudice del lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
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