Sentenza 21 febbraio 2014
Massime • 1
Qualora il giudice d'appello rimetta al primo giudice la causa di risoluzione del contratto per inadempimento attesa la nullità della notifica della citazione introduttiva, la riassunzione del giudizio non fa retroagire alla data della citazione stessa il divieto di adempiere sancito dall'art. 1453, terzo comma, cod. civ., trattandosi di un effetto sostanziale della domanda, che presuppone la ricezione dell'atto da parte del destinatario, non rilevando, quindi, l'efficacia retroattiva della rinnovazione della notifica, prevista dall'art. 291 cod. proc. civ.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/02/2014, n. 4211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4211 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2014 |
Testo completo
14 1/ 21 04 00 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO *VENDITA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. N. 13960/2008 SECONDA SEZIONE CIVILE R.G.N. 17482/2008 424 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. 707 Presidente - Rep. Dott. MASSIMO ODDO Ud. 14/01/2014Dott. VINCENZO MAZZACANE Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI Rel. Consigliere PU Dott. LINA MATERA Consigliere - Dott. PASQUALE D'ASCOLA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 13960-2008 proposto da: M DI ER C.F.[...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI SAVORELLI 11, presso lo studio dell'avvocato CHIOZZA ANNA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CLEMENTI GIUSEPPE, BERNARDINO, CAMPOSTRINI PAOLA, SEVERINOCLEMENTI FEDERICA, CLEMENTI PIETRO, TOLENTINATI MAURIZIO;
2014 - ricorrente 63
contro
GPV SRL;
- intimata sul ricorso 17482-2008 proposto da: GPV SRL, P.I.02360020248, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 114 A, presso lo studio dell'avvocato PASCUCCI FRANCO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MIRANDOLA STEFANO;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
DI ER, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI SAVORELLI 11, presso lo studio dell'avvocato CHIOZZA ANNA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CLEMENTI PIETRO, SEVERINO FEDERICA, CAMPOSTRINI PAOLA, CLEMENTI BERNARDINO, CLEMENTI GIUSEPPE, TOLENTINATI MAURIZIO;
- controricorrente al ricorso incidentale avversO la sentenza n. 1665/2007 della CORTE т D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 29/11/2007; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/2014 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;
udito 1'Avvocato Talentinati Maurizio difensore del ricorrente che si riporta agli atti;
udito l'Avv. Squitieri Giuseppe con delega depositata in udienza dell'Avv. Mirandola Stefano difensore della GPV SRL che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. ки SVOLGIMENTO DEL PROCESSO compravendita del 18.10.1993 OB GO1.- Con contratto di alienava un laboratorio, un'autorimessa, un ufficio e quattro appartamenti siti nel Comune di Verona alla società G. P. V. s.r.l., all'obbligo del pagamento del prezzo dila quale oltre lire 569.000.000 si accollava i mutui contratti dall'alienante con il Banco di Roma, la Banca Popolare di Verona e la Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona, subentrando "in tutti gli obblighi assunti dal mutuatario verso detti istituti, fino all'integrale rimborso totale". Premesso che la G.P.V. s.r.l. non aveva proceduto al pagamento dei ratei di mutuo scaduti, con atto di citazione notificato il 16 marzo 1994 il GO la conveniva avanti al Tribunale di Verona, от chiedendo fosse dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita e conseguentemente si addivenisse alla condanna dell'acquirente alla restituzione dei beni. I l Tribunale di Verona, con sentenza n. 2553 del 1995, in contumacia della convenuta, accoglieva la domanda attorea pronunciando ' la risoluzione del contratto del 18.10.1993 e condannava la convenuta dell'inadempimento alla restituzione dei beni ciò in considerazione di accollo dei mutui assunta all'obbligazione dell'acquirente contrattualmente. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza n. 883/03, 2003, accoglieva l'appello proposto dalladepositata il 5 giugno G. P. V. s.r.l., e per l'effetto dichiarava la nullità della notificazione della citazione, rimettendo la causa, ex art. 354 cod. proc. civ., Riassunto il giudizio dall'attore, con sentenza n. 2831 del il Tribunale rigettava la domanda. 2004, Il primo Giudice, nell'escludere le condizioni per la risoluzione del contratto, accertava l'adempimento da parte della convenuta che, seppure successivo alla data della notificazione della prima citazione, avvenuto prima dell'atto di riassunzione;
in ogni caso, era l'inadempimento non presentava il carattere della gravità. Con sentenza n. 1665 del 2007 la Corte di appello di Venezia rigettava l'impugnazione proposta dall'attore. Nel confermare la decisione di primo grado, i Giudici escludevano M efficacia retroattiva all'atto di riassunzione del giudizio annullato ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ. negando che la rinnovazione, la farequale è disciplinata dall'art. 291 cod. proc. civ., possa retroagire all'originario atto di citazione gli effetti di cui al terzo comma dell'art. 1453 cod. civ., secondo cui non è consentito al debitore l'adempimento dopo la data di notificazione della citazione. Ciò posto, secondo la sentenza, l'inadempimento doveva essere verificato al momento della notificazione della comparsa di riassunzione (2003) quando era risultato pacifico l'avvenuto adempimento;
peraltro, anche alla data della prima citazione (1994) doveva escludersi l'inadempimento e comunque, il ritardato pagamento non sarebbe stato grave atteso il modesto importo dei ratei dei mutui non pagati rispetto all'ammontare complessivo dei mutui, oggetto di accollo, e del prezzo pattuito, 2 rilevando ancora per quanto riguardava i primi - che alcuni si riferivano ad inadempimenti pregressi dello stesso attore, il quale nessun danno aveva avuto anche considerato che le Banche, pur essendosi al medesimo rivolte per le rate scadute per ragioni burocratiche, che era avrebbero potuto iniziare esecuzione immobiliare sul bene de quo, gravato da ipoteca. Mentre il comportamento della convenuta era stato improntato a buona fede, avendo proceduto a prendere contatto con le Banche sin dal momento dei solleciti da queste inviate all'attore ed avendo poi adempiuto pur senza essere venuta a conoscenza della citazione, ciò non poteva dirsi dell'attore il quale iniziò il giudizio senza preventivamente chiedere spiegazioni alla convenuta circa i solleciti di pagamento prevenutigli, non notificò l'atto alla predetta e alienò l'immobile a terzi in base a una pronuncia non definitiva né dotata di efficacia esecutiva con dichiarazioni non veritiere. 2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione OB GO sulla base di dodici motivi illustrati da memoria. Resiste con controricorso l'intimata proponendo ricorso incidentale affidato a un unico motivo. Il ricorrente ha proposto controricorso al ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti, ex art. 335 cod. proc. civ., perché sono stati proposti avverso 3 la stessa sentenza. RICORSO PRINCIPALE 1. - Il primo motivo, lamentando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1453 cod. civ., 354, 353 e 291 cod. proc. civ., censura la decisione gravata laddove aveva escluso che l'effetto previsto dal terzo comma dell'art. 1453 cod. civ. si producesse con riferimento alla prima citazione, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 291 cod. proc. civ., che deve trovare applicazione anche per gli effetti sostanziali processuali dell'atto citazione, non potendo distinguersi fra decadenze sostanziali e processuali : del tutto irrilevante è la conoscenza da parte del soggetto destinatario dell'atto di citazione. от 2.-11 secondo motivo, lamentando omessa ○ comunque insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo nonché violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e in particolare dell' art.1362 I° e II° cod. civ., censura la sentenza laddove, nel verificare l'inadempimento imputabile alla convenuta, aveva ritenuto che fra le rate scadute e non pagate prima della domanda di risoluzione del 1994 vi erano anche quelle il cui mancato pagamento era preesistente ed imputabile allo stesso GO: non aveva tenuto conto di quanto risultante dal contratto intercorso fra le parti, in cui la convenuta si era accollata tutti gli obblighi dall'attore assunti con le Banche ovvero sia i ratei futuri sia quelli scaduti. 3.- Il terzo motivo, lamentando violazione e/o falsa applicazione dell'art.1455 cod. civ. censura la sentenza che aveva ritenuto la non 4 gravità dell'inadempimento, mentre essa è da considerarsi in re ipsa quando, come nella specie, l'inadempimento (mancato pagamento delle due rate dei tre mutui pari a lire 17.500.000) abbia oggetto obbligazioni primarie ed essenziali.
4. Il quarto motivo (omessa o comunque insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo nonché violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e in particolare degli artt. 1453 e 1455 cod. civ.) denuncia che la sentenza impugnata, nell'escludere la gravità dell'inadempimento, aveva limitato il suo esame all'aspetto oggettivo senza considerare quello soggettivo ovvero l'interesse perseguito con il contratto dall'attore, il quale si era determinato alla vendita per essere tenuto indenne dalle pretese delle Banche, mentre la convenuta era rimasta colpevolmente inadempiente all'obbligo di pagamento nei confronti di tutti gli istituti di credito, facendo venir meno la fiducia del venditore 1 cha aveva prontamente agito) nella controparte, la quale aveva adempiuto soltanto a distanza di anni.
5. Il quinto motivo (omessa o comunque insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo nonché violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e in particolare dell'art. 1218 cod. civ.) deduce che, anche se si fosse voluto ritenere non grave l'inadempimento esistente al momento della proposizione della domanda, la sentenza avrebbe dovuto considerare l'inadempimento successivamente protrattosi fino al 1995, per i mutui con Banca Popolare e Cassa di Risparmio, e fino al 1997 per quello con la Banca di Roma. 6.- Il sesto motivo (violazione e/o falsa applicazione di norme di 5 diritto e in particolare degli art. 1453 cod. civ., 354 e 291 cod. proc. civ.) censura la sentenza laddove aveva ritenuto di dovere considerare l'inadempimento al momento della comparsa di riassunzione del 2003 sul rilievo che, in considerazione della nullità della notificazione, la domanda di risoluzione non sarebbe venuta a conoscenza della convenuta e non avrebbe potuto produrre gli effetti sostanziali e processuali, che si ricollegano alla sua natura recettizia, allorchè tale conoscenza l'avrebbe avuta comunque dal 26-11-1996 quando propose l'atto di appello. 7.- Il settimo motivo (violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e in particolare degli art. 1453 cod. civ., 354 e 291 cod. proc. civ.) censura la sentenza per avere ritenuto irrilevante l'adempimento, ки seppure tardivo - antecedente alla domanda di risoluzione di cui la convenuta sarebbe venuta a conoscenza comunque il 26-11-1996 atteso quanto al riguardo ritenuto dalla Suprema Corte, secondo cui l'adempimento tardivo antecedente alla domanda di risoluzione non paralizza il diritto potestativo alla risoluzione. 8.- L'ottavo motivo (omessa o quanto meno insufficiente motivazione) censura la sentenza per avere omesso di considerare il grave ritardo nell'adempimento nella estinzione dei due mutui di elevato importo, avvenuta nel 1995, attesa la gravità di tale ritardo alla luce dell'importanza che l'esatto e tempestivo adempimento aveva per l'attore. Sottolinea ancora il grave e intollerabile ritardo del più corposo dei mutui, estinto nel 1997 cioè quasi un anno dopo l'atto di appello del 26-11-1996 che, in via gradata, avrebbe assunto rilevanza ai fini della valutazione degli effetti della domanda. 6 L'avvenuto pagamento in epoca precedente alla comparsa di riassunzione non avrebbe potuto esonerare dal considerare la gravità degli inadempimenti e la loro incidenza negativa sulla fiducia a un corretto adempimento di controparte. 9.- Il nono motivo (violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e in particolare degli artt. 1453, 1455 cod. civ.) censura la sentenza per avere erroneamente dato rilevanza all' inesistenza di un danno per il ricorrente, quando lo stesso non assume alcun rilievo ai fini della risoluzione del contratto. 10.- Il decimo motivo ( motivazione illogica) censura la sentenza laddove aveva affermato che il GO sarebbe stato al riparo dalle pretese delle ет banche, che erano garantite da ipoteca sull'immobile alienato, quando esso ricorrente era il debitore principale e le Banche avrebbero intraprendere un azione immobiliare nei suoi trovato più conveniente confronti. 11. L'undicesimo motivo (violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e in particolare degli artt. 1453, 1455 e 1219 cod. civ.) denuncia l'errore della decisione grava la quale aveva fatto riferimento alla circostanza che la iniziativa da lui intrapresa non era stata preceduta da spiegazioni, osservando che l'azione di risoluzione non richiede la preventiva costituzione in mora, tanto più nella specie in cui il ritardo era grave. 12. Il dodicesimo motivo (insufficiente motivazione) censura la sentenza laddove aveva ritenuto non conforme a buona fede il comportamento tenuto dall'attore. 7 13. I motivi che, per la stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente sono infondati. Nell'escludere i presupposti per la risoluzione del contratto, la sentenza ha fondato il suo convincimento su una duplice ratio decidendi : 1) al momento della riassunzione del giudizio ( 2003) l'obbligazione posta a carico dell'acquirente era stata interamente soddisfatta, non potendo il divieto di adempimento posto a carico del debitore dall'art. 1453 cod. civ. retroagire - per effetto dell'atto notificato ai sensi dell'art. 353 cod. proc. civ. - alla data della notificazione della prima citazione, tenuto conto che a tale atto è applicabile la disciplina prevista dall'art. 291 cod. proc. civ. i 2) in ogni caso, anche al momento della prima notificazione, non EM sussisteva un inadempimento di non scarsa importanza legittimante la risoluzione. Per quel che concerne la ratio decidendi sub 1), va considerato quanto segue. a) Secondo l'art. 291 cod. proc. civ. la rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione affetto da nullità, avendo efficacia retroattiva, impedisce ogni decadenza. La norma, stabilendo la deroga al principio generale di invalidità degli atti nulli, ha carattere eccezionale e non può trovare applicazione al di fuori della ipotesi ivi prevista. Qui è appena il caso di ricordare che, ai fini della decadenza, rileva il compimento nel termine e nel modo previsto dalla legge dell'atto a ciò necessario. Il principio non può essere invocato per sostenersi la sanatoria ex tunc degli effetti sostanziali e processuali della domanda 8 che presuppongano la conoscenza legale da parte del destinatario suaconseguente alla ricezione, come affermato anche daldell'atto precedente di legittimità citato dal ricorrente, con il quale è stata esclusa la efficacia interruttiva ex tunc della prescrizione a seguito della riassunzione del giudizio dichiarato nullo per invalidità della notificazione della citazione. Il che trova indiretta conferma nella (sopravvenuta) previsione dell'art. 164 cod. pro civ. nel testo introdotto dalla legge n. 353 del 1990 con decorrenza dal 30 aprile 1995 circa gli effetti della sanatoria dei vizi relativi -peraltro - all'atto di citazione : qualora essi siano relativi alla vocatio in ius, opera la retroattività degli effetti sostanziali e processuali della domanda, conseguente alla sanatoria dei vizi (a seguito di costituzione del т convenuto o per la rinnovazione della citazione), atteso che in tal caso proposta e del processo;
il convenuto è venuto a conoscenza dell'azione tale efficacia è invece esclusa nel caso in cui il vizio - concernendo piuttosto l'editio actionis - impedisce al convenuto di conoscere i termini della domanda. Orbene, la ratio e i presupposti dell' art. 291 cod. proc. civ. escludono che la efficacia retroattiva della rinnovazione possa riguardare 1' effetto sostanziale della domanda, come è sicuramente quello dettato in tema di divieto di adempimento tardivo della prestazione dal terzo comma dell'art. 1453 cod. civ., secondo cui dalla data di notificazione non è consentito l'adempimento del debitore. Al riguardo, va considerato che nei contratti con prestazioni corrispettive le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'art.1453 9 cod. civ. sono simmetriche, giacché, come non è consentito all'attore che abbia proposto domanda di risoluzione di pretendere la prestazione, avendo dimostrato con quella richiesta il proprio disinteresse all'adempimento anche per la parte di prestazione eventualmente non ancora scaduta, così è vietato al convenuto di eseguire la sua prestazione dopo la proposizione della domanda di risoluzione e sino alla pronuncia giudiziale, senza che il conseguente "forzato" perdurare del suo inadempimento nel corso del giudizio possa negativamente riflettersi sulla valutazione del comportamento pregresso, trasformando un inadempimento inizialmente "non grave" in inadempimento "grave" e perciò tale da legittimare l'accoglimento della domanda. Pertanto, è del tutto evidente che il divieto di adempimento tardivo postula necessariamente che sia portata a conoscenza del debitore la volontà del creditore di esercitare il diritto potestativo di risoluzione del contratto: gli effetti di tale esercizio potranno prodursi nella sfera giuridica del convenuto soltanto se la domanda di risoluzione sia stata portata a conoscenza nei modi e nelle forme dovute;
il che deve escludersi nel caso in cui, per effetto della nullità della notificazione della citazione, il destinatario non sia venuto a conoscenza dell'atto. b) la declaratoria di nullità del giudizio per effetto della nullità della notificazione dell'atto di citazione ( e quindi di tutti gli atti successivi) comportava che nessun effetto poteva ricondursi alla originaria domanda proposta nel 1994 e alle vicende emerse in quel giudizio;
di conseguenza gli effetti della domanda di risoluzione non avrebbero potuto ricollegarsi neppure al momento della proposizione 10 dell'appello, essendo evidentemente priva di alcuna rilevanza la conoscenza che di fatto avrebbe avuto la convenuta, posto che la proposizione dell'appello non avrebbe potuto valere neppure come convalida sia pure ex nunc;
c) pertanto, andava verificata la esistenza di un inadempimento di non scarsa importanza al momento dell'atto di riassunzione e la sentenza ha accertato che il pagamento era stato a quel momento integralmente effettuato;
d) una volta che era stata attuato il sinallagma contrattuale, non era più proponibile la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento - che postula la sua mancata esecuzione essendo del tutto fuori luogo i precedenti richiamati dal ricorrente a proposito dell'adempimento tardivo e al diritto alla risoluzione del contratto, posto che nei casi decisi era stata accertato il rifiuto legittimo della prestazione tardiva e quindi la mancata esecuzione del contratto da risolvere. Orbene, essendosi rivelate infondate le censure avverso la ratio decidendi esaminata sub 1), tale ratio è di per sé idonea a sorreggere la motivazione su cui si basa la pronuncia di rigetto della domanda di risoluzione ed assorbente delle altre considerazioni compiute dai Giudici per escludere comunque, anche alla data della prima citazione, l'esistenza di un inadempimento di non scarsa importanza: evidentemente l'irrilevanza della situazione esistente al 1994 rende priva di valore decisorio la motivazione sopra indicata su 2), perché evidentemente resa ad abundantiam. Ne consegue che sono inammissibili per mancanza di interesse le censure 11 sollevate a proposito della valutazione dell'inadempimento e della sua gravità, posto che comunque non potrebbero portare alla cassazione della sentenza. RICORSO INCIDENTALE 1. L'unico motivo denuncia l'omessa pronuncia da parte della Corte di appello della domanda di cancellazione delle trascrizioni della domanda e della sentenza del primo giudizio, che era stata chiesta con le conclusioni rassegnate in sede appello, come si ricavava da quanto riportato dalla sentenza impugnata.
2. Il motivo è infondato. La cancellazione della trascrizione della domanda, effettuata ai sensi degli artt. 2652 e 2653 cod. civ., deve essere ordinata dal giudice di m merito, anche d'ufficio, con la pronuncia di rigetto della domanda medesima, non essendo richiesto che la sentenza sia passata in giudicato (come previsto dal primo comma dell'art. 2668 cod. civ.); pertanto, qualora il giudice di primo grado non abbia ordinato la cancellazione della domanda rigettata e la parte non si sia lamentata davanti al giudice di appello di tale omessa cancellazione, é preclusa in sede di giudizio di cassazione la deduzione di simile questione che non è stata proposta nel giudizio di secondo grado. La resistente avrebbe dovuto formulare appello incidentale formulando uno specifico motivo di gravame per censurare la decisione del tribunale che non si sarebbe pronunciato e non limitarsi, come invece ha fatto, a farne richiesta in sede di precisazione delle conclusioni. Anche il ricorso incidentale va rigettato. 12 In considerazione della peculiarità della vicenda processuale e della soccombenza reciproca, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese della presente fase. Ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., nella formulazione introdotta con il d.lgs. n. 40 del 2006, deve formularsi - in relazione al ricorso principale il seguente principio di diritto: "Con riferimento alla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, nel caso di rimessione disposta ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ. per nullità della notificazione della citazione l'atto di riassunzione del giudizio non fa retroagire alla data della prima citazione il divieto sancito dall'art. 1453 terzo comma cod. civ. di adempiere, trattandosi di un effetto sostanziale della domanda, che presuppone la ricezione dell'atto da parte del destinatario;
infatti, il divieto di cui alla citata norma postula che sia portata a conoscenza del debitore la volontà del creditore di esercitare il diritto potestativo di risoluzione del contratto di guisa che gli effetti di tale esercizio potranno prodursi nella sfera giuridica del convenuto soltanto se la domanda di risoluzione sia stata portata a conoscenza nei modi e nelle forme dovute".
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa spese Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 gennaio 2013 DEPOSITATO IN CANCELLERIA iudiziarie A NN Il Presidente Il Cons. estensore tella D'A Il Funpiquaria G 2014 iudiziario Emili Miglichei en D FEB ott.sta G 2.1 Il Funzionario D 13 Roma, ema eit. D D