Cass. civ., sez. II, sentenza 21/02/2014, n. 4211
CASS
Sentenza 21 febbraio 2014

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Qualora il giudice d'appello rimetta al primo giudice la causa di risoluzione del contratto per inadempimento attesa la nullità della notifica della citazione introduttiva, la riassunzione del giudizio non fa retroagire alla data della citazione stessa il divieto di adempiere sancito dall'art. 1453, terzo comma, cod. civ., trattandosi di un effetto sostanziale della domanda, che presuppone la ricezione dell'atto da parte del destinatario, non rilevando, quindi, l'efficacia retroattiva della rinnovazione della notifica, prevista dall'art. 291 cod. proc. civ.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 21/02/2014, n. 4211
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4211
    Data del deposito : 21 febbraio 2014

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