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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 01/07/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3082/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.3082 dell'anno 2024 R.G.A.C., riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del
17.06.2025, vertente
TRA
(cod. fisc.: Parte_1 C.F._1
), nata a [...] l'[...]), rappresentata e difesa
[...]
dagli avv.ti Saveria Cusumano e Giovanna Cusumano, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via Giuseppe Reale n.
50/B, ha eletto domicilio;
E
(cod. fisc.: ), nato a [...]_2
Oppido Mamertina (RC) il 29.06.1970), rappresentato e difeso dall'avv.
Antonino Freno, giusta procura in atti, presso il cui studio in Oppido
Mamertina (RC), alla Via Foggia 15, ha eletto domicilio;
pagina 1 di 5 -ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * *
-esaminato il ricorso depositato telematicamente il 10.12.2024 nell'ambito del procedimento giudiziale, inizialmente promosso da
[...]
nei confronti di , di separazione Parte_1 Controparte_1
personale in relazione al matrimonio concordatario contratto tra le parti in Castelmola (ME) il 19.07.2014;
-preso atto che all'udienza del 06.05.2025 il Giudice delegato ha formulato alle parti una proposta conciliativa finalizzata alla consensualizzazione degli accordi di separazione, sottoponendo alle parti la seguente soluzione:
“a) affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i Per_1
genitori, con collocazione prevalente presso la madre e con facoltà di visita e di incontri padre-figlio per 3 giorni a settimana per 3 ore consecutive, nonché, a settimane alterne, dal sabato all'uscita di scuola sino alla domenica alle ore 20.00, nonché per 10 giorni durante i mesi di giugno, luglio, agosto e relativamente ai periodi natalizi e pasquali ad anni alterni consentendo così a ciascun genitore di trascorrere ad anni alterni la vigilia di Natale e Natale, la vigilia di Capodanno e
Capodanno e Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
b) obbligo da porre a carico del padre di contribuire al mantenimento del figlio minore nella misura di 350,00 euro mensili, oltre il 50% delle pagina 2 di 5 Spese straordinarie come da protocollo adottato da questo Tribunale, oltre il 100% dell'AUU da corrispondersi alla madre”;
-rilevato che le parti, con le note scritte depositate, hanno aderito alla suddetta proposta “con la sola variazione delle modalità di esercizio del diritto di visita del genitore presso il quale il minore non è prevalentemente collocato;
variazione operata al fine di rendere le modalità medesime maggiormente idonee a consentire l'ottimale attuazione della relazione padre – figlio”;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-preso atto che il ricorso risulta comunicato al P.M. in data 15.01.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 10.12.2024 da nei confronti di Parte_1
, così provvede: Controparte_1
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1
, il cui matrimonio risulta trascritto nel registro degli Controparte_1
atti di matrimonio del Comune di Castelmola (ME), atto n. 3, Parte II,
Serie A, anno 2014, alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, e ciascuno di essi provvederà al proprio personale mantenimento;
2. Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1
genitori, con collocazione prevalente presso la madre, e con facoltà per il padre di intrattenere quotidiani contatti telefonici con lo stesso anche più volte al giorno, in orario nel quale non è gravato da Per_1
pagina 3 di 5 impegni scolastici o extrascolastici, ed incontrarlo e tenerlo con sé, salvi diversi accordi tra i coniugi, a settimane alterne, dall'uscita di scuola nel giorno di sabato, ed in mancanza dalle ore 14.00 del sabato, sino alle ore 19.00 della domenica, nelle residue settimane ancora alternativamente nel giorno di sabato, dall'uscita di scuola (o, in mancanza, dalle ore 14.00) sino alle ore 19.00, o in quello di domenica dalle ore 14.00 sino alle ore 19.00; nel periodo delle festività natalizie, ad anni alterni , a partire dalle ore 14.00 del giorno iniziale e sino alle
19.00 di quello finale, negli otto giorni consecutivi ricompresi tra il 24 ed il 31 dicembre ovvero tra il 30 dicembre ed il 6 gennaio;
nel periodo delle festività pasquali, a partire dalle ore 14.00 del giorno iniziale e sino alle 19.00 di quello finale, per due giorni, ad anni alterni comprensivi del sabato precedente la Pasquale e del giorno di Pasqua, ovvero del lunedì di Pasquetta e del martedì successivo;
durante le vacanze estive ad anni alterni nei periodi dal 5 al 20 luglio e dal 5 al 20 agosto, ovvero dal 20 luglio al 5 agosto e dal 20 agosto al 5 settembre.
Inoltre, e salvo che i genitori non concordino di organizzare insieme la celebrazione della ricorrenza, festeggerà il proprio Per_1
compleanno col padre, ad anni alterni, nel giorno del genetliaco o in altro giorno prossimo a quest'ultimo;
3. contribuirà al mantenimento del minore Controparte_1 [...]
mediante versamento di un assegno mensile, adeguabile Per_2
automaticamente con cadenza annuale, a decorrere dall'omologazione della separazione, della misura di € 350,00, da corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, alla sig. sul c.c. alla Parte_1
stessa intestato: IBAN IT 35 V 03075 02200 CC8500971679, oltre al pagina 4 di 5 50% delle spese scolastiche, mediche, ricreative e in genere straordinarie debitamente concordate e documentate, come da
Protocollo adottato dal Tribunale di Reggio Calabria;
5 L'assegno Unico Universale spetterà per l'intero a
[...]
”; Parte_1
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castelmola
(ME) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, 30.06.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.3082 dell'anno 2024 R.G.A.C., riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del
17.06.2025, vertente
TRA
(cod. fisc.: Parte_1 C.F._1
), nata a [...] l'[...]), rappresentata e difesa
[...]
dagli avv.ti Saveria Cusumano e Giovanna Cusumano, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via Giuseppe Reale n.
50/B, ha eletto domicilio;
E
(cod. fisc.: ), nato a [...]_2
Oppido Mamertina (RC) il 29.06.1970), rappresentato e difeso dall'avv.
Antonino Freno, giusta procura in atti, presso il cui studio in Oppido
Mamertina (RC), alla Via Foggia 15, ha eletto domicilio;
pagina 1 di 5 -ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * *
-esaminato il ricorso depositato telematicamente il 10.12.2024 nell'ambito del procedimento giudiziale, inizialmente promosso da
[...]
nei confronti di , di separazione Parte_1 Controparte_1
personale in relazione al matrimonio concordatario contratto tra le parti in Castelmola (ME) il 19.07.2014;
-preso atto che all'udienza del 06.05.2025 il Giudice delegato ha formulato alle parti una proposta conciliativa finalizzata alla consensualizzazione degli accordi di separazione, sottoponendo alle parti la seguente soluzione:
“a) affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i Per_1
genitori, con collocazione prevalente presso la madre e con facoltà di visita e di incontri padre-figlio per 3 giorni a settimana per 3 ore consecutive, nonché, a settimane alterne, dal sabato all'uscita di scuola sino alla domenica alle ore 20.00, nonché per 10 giorni durante i mesi di giugno, luglio, agosto e relativamente ai periodi natalizi e pasquali ad anni alterni consentendo così a ciascun genitore di trascorrere ad anni alterni la vigilia di Natale e Natale, la vigilia di Capodanno e
Capodanno e Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
b) obbligo da porre a carico del padre di contribuire al mantenimento del figlio minore nella misura di 350,00 euro mensili, oltre il 50% delle pagina 2 di 5 Spese straordinarie come da protocollo adottato da questo Tribunale, oltre il 100% dell'AUU da corrispondersi alla madre”;
-rilevato che le parti, con le note scritte depositate, hanno aderito alla suddetta proposta “con la sola variazione delle modalità di esercizio del diritto di visita del genitore presso il quale il minore non è prevalentemente collocato;
variazione operata al fine di rendere le modalità medesime maggiormente idonee a consentire l'ottimale attuazione della relazione padre – figlio”;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-preso atto che il ricorso risulta comunicato al P.M. in data 15.01.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 10.12.2024 da nei confronti di Parte_1
, così provvede: Controparte_1
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1
, il cui matrimonio risulta trascritto nel registro degli Controparte_1
atti di matrimonio del Comune di Castelmola (ME), atto n. 3, Parte II,
Serie A, anno 2014, alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, e ciascuno di essi provvederà al proprio personale mantenimento;
2. Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1
genitori, con collocazione prevalente presso la madre, e con facoltà per il padre di intrattenere quotidiani contatti telefonici con lo stesso anche più volte al giorno, in orario nel quale non è gravato da Per_1
pagina 3 di 5 impegni scolastici o extrascolastici, ed incontrarlo e tenerlo con sé, salvi diversi accordi tra i coniugi, a settimane alterne, dall'uscita di scuola nel giorno di sabato, ed in mancanza dalle ore 14.00 del sabato, sino alle ore 19.00 della domenica, nelle residue settimane ancora alternativamente nel giorno di sabato, dall'uscita di scuola (o, in mancanza, dalle ore 14.00) sino alle ore 19.00, o in quello di domenica dalle ore 14.00 sino alle ore 19.00; nel periodo delle festività natalizie, ad anni alterni , a partire dalle ore 14.00 del giorno iniziale e sino alle
19.00 di quello finale, negli otto giorni consecutivi ricompresi tra il 24 ed il 31 dicembre ovvero tra il 30 dicembre ed il 6 gennaio;
nel periodo delle festività pasquali, a partire dalle ore 14.00 del giorno iniziale e sino alle 19.00 di quello finale, per due giorni, ad anni alterni comprensivi del sabato precedente la Pasquale e del giorno di Pasqua, ovvero del lunedì di Pasquetta e del martedì successivo;
durante le vacanze estive ad anni alterni nei periodi dal 5 al 20 luglio e dal 5 al 20 agosto, ovvero dal 20 luglio al 5 agosto e dal 20 agosto al 5 settembre.
Inoltre, e salvo che i genitori non concordino di organizzare insieme la celebrazione della ricorrenza, festeggerà il proprio Per_1
compleanno col padre, ad anni alterni, nel giorno del genetliaco o in altro giorno prossimo a quest'ultimo;
3. contribuirà al mantenimento del minore Controparte_1 [...]
mediante versamento di un assegno mensile, adeguabile Per_2
automaticamente con cadenza annuale, a decorrere dall'omologazione della separazione, della misura di € 350,00, da corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, alla sig. sul c.c. alla Parte_1
stessa intestato: IBAN IT 35 V 03075 02200 CC8500971679, oltre al pagina 4 di 5 50% delle spese scolastiche, mediche, ricreative e in genere straordinarie debitamente concordate e documentate, come da
Protocollo adottato dal Tribunale di Reggio Calabria;
5 L'assegno Unico Universale spetterà per l'intero a
[...]
”; Parte_1
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castelmola
(ME) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, 30.06.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna
pagina 5 di 5