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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/06/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4304/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4304/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NARDELLA COSTANTINO
OPPONENTE contro
(C.F. - P.IVA ), già , e per Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 CP_1 essa la mandataria con il patrocinio dell'avv. PESENTI MARCO Controparte_2
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
– già -, quale cessionaria in blocco dei crediti di Findomestic, ha chiesto ed Controparte_1 CP_1 ottenuto l'emissione di ingiunzione a carico di per il pagamento della Parte_1 somma complessiva di euro 6382,41 oltre interessi, a titolo di saldo debitore dei finanziamenti mediante utilizzo di carte di credito nn. 10051012130041 e 10062110030312 stipulati dal Pt_1 con Findomestic.
L'ingiunto ha proposto la presente opposizione deducendo ed eccependo: l'inefficacia della cessione di credito per omessa comunicazione della stessa nei suoi confronti;
l'inidoneità probatoria dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB perché recante una firma illeggibile;
la mancata contabilizzazione dei versamenti effettuati nel corso del rapporto in favore della Findomestic, come da ricevute di pagamento allegate;
la violazione del dovere di buona fede, per avere la controparte notificato il decreto ingiuntivo nonostante le trattative finalizzate ad un accordo transattivo precedentemente intercorse tra l'ingiunto e Findomestic.
ha chiesto il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
pagina 1 di 2 Orbene i motivi di opposizione sono privi di pregio giuridico.
ha prodotto sin dalla fase monitoria gli originari contratti di finanziamento contenenti Controparte_1 le specifiche condizioni economiche concordate, gli estratti conto analitici relativi ai medesimi rapporti, il contratto di cessione di crediti in blocco intercorso con Findomestic e la comunicazione dell'intervenuta cessione al debitore Pt_1
Ora, come noto, l'effetto traslativo della cessione di credito si produce per effetto del solo scambio di consensi tra cedente e cessionario, rilevando la comunicazione al debitore ceduto ai soli fini di escludere l'efficacia liberatoria di un eventuale pagamento in favore del cedente e di risolvere eventuali conflitti tra più cessionari.
Inoltre, al di là della genericità del disconoscimento formulato da parte opponente in ordine alle firme apposte sulla cartolina di ritorno della lettera raccomandata di comunicazione della cessione, va considerato in via dirimente che la comunicazione della cessione si è comunque perfezionata con la rituale notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Come sopra esposto, la cessionaria non ha prodotto soltanto l'estratto conto certificato, contenente l'analitica annotazione dei movimenti in dare ed avere, ma ha allegato anche i contratti di finanziamento sottoscritti dall'ingiunto, in tal modo fornendo idonea prova documentale del credito.
L'estratto conto, all'ultima pagina, riporta regolarmente i versamenti effettuati dal nel corso Pt_1 del rapporto – gli stessi versamenti oggetto delle ricevute allegate da parte opponente -, il che conferma la correttezza del calcolo della somma ingiunta in mancanza di ulteriori specifiche contestazioni di parte opponente.
Alcuna violazione del dovere di buona fede è imputabile alla cessionaria, la quale non ha partecipato alle trattative precedentemente intercorse tra il e Findomestic e si è limitata a rilevare il Pt_1 mancato pagamento di numerose rate dei finanziamenti.
D'altra parte, è incontroverso che l'accordo per la dilazione di pagamento allegato in atti, stipulato dal con Findomestic prima della cessione di credito, è rimasto comunque parzialmente Pt_1 inadempiuto, con la conseguente reviviscenza delle condizioni originariamente concordate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria in ragione della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivo ed esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
condanna la parte opponente a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 3300,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 5.6.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4304/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NARDELLA COSTANTINO
OPPONENTE contro
(C.F. - P.IVA ), già , e per Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 CP_1 essa la mandataria con il patrocinio dell'avv. PESENTI MARCO Controparte_2
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
– già -, quale cessionaria in blocco dei crediti di Findomestic, ha chiesto ed Controparte_1 CP_1 ottenuto l'emissione di ingiunzione a carico di per il pagamento della Parte_1 somma complessiva di euro 6382,41 oltre interessi, a titolo di saldo debitore dei finanziamenti mediante utilizzo di carte di credito nn. 10051012130041 e 10062110030312 stipulati dal Pt_1 con Findomestic.
L'ingiunto ha proposto la presente opposizione deducendo ed eccependo: l'inefficacia della cessione di credito per omessa comunicazione della stessa nei suoi confronti;
l'inidoneità probatoria dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB perché recante una firma illeggibile;
la mancata contabilizzazione dei versamenti effettuati nel corso del rapporto in favore della Findomestic, come da ricevute di pagamento allegate;
la violazione del dovere di buona fede, per avere la controparte notificato il decreto ingiuntivo nonostante le trattative finalizzate ad un accordo transattivo precedentemente intercorse tra l'ingiunto e Findomestic.
ha chiesto il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
pagina 1 di 2 Orbene i motivi di opposizione sono privi di pregio giuridico.
ha prodotto sin dalla fase monitoria gli originari contratti di finanziamento contenenti Controparte_1 le specifiche condizioni economiche concordate, gli estratti conto analitici relativi ai medesimi rapporti, il contratto di cessione di crediti in blocco intercorso con Findomestic e la comunicazione dell'intervenuta cessione al debitore Pt_1
Ora, come noto, l'effetto traslativo della cessione di credito si produce per effetto del solo scambio di consensi tra cedente e cessionario, rilevando la comunicazione al debitore ceduto ai soli fini di escludere l'efficacia liberatoria di un eventuale pagamento in favore del cedente e di risolvere eventuali conflitti tra più cessionari.
Inoltre, al di là della genericità del disconoscimento formulato da parte opponente in ordine alle firme apposte sulla cartolina di ritorno della lettera raccomandata di comunicazione della cessione, va considerato in via dirimente che la comunicazione della cessione si è comunque perfezionata con la rituale notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Come sopra esposto, la cessionaria non ha prodotto soltanto l'estratto conto certificato, contenente l'analitica annotazione dei movimenti in dare ed avere, ma ha allegato anche i contratti di finanziamento sottoscritti dall'ingiunto, in tal modo fornendo idonea prova documentale del credito.
L'estratto conto, all'ultima pagina, riporta regolarmente i versamenti effettuati dal nel corso Pt_1 del rapporto – gli stessi versamenti oggetto delle ricevute allegate da parte opponente -, il che conferma la correttezza del calcolo della somma ingiunta in mancanza di ulteriori specifiche contestazioni di parte opponente.
Alcuna violazione del dovere di buona fede è imputabile alla cessionaria, la quale non ha partecipato alle trattative precedentemente intercorse tra il e Findomestic e si è limitata a rilevare il Pt_1 mancato pagamento di numerose rate dei finanziamenti.
D'altra parte, è incontroverso che l'accordo per la dilazione di pagamento allegato in atti, stipulato dal con Findomestic prima della cessione di credito, è rimasto comunque parzialmente Pt_1 inadempiuto, con la conseguente reviviscenza delle condizioni originariamente concordate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria in ragione della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivo ed esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
condanna la parte opponente a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 3300,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 5.6.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 2 di 2