Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 02/04/2026, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00794/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00931/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 931 del 2025, proposto da
Immobiliare Lunghi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Conti, Stefano Fiore, Giuseppe Greppi e Giorgio Razeto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ponderano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del parere del Comune di Ponderano - Ufficio Tecnico, prot. n. 1503 del 30 gennaio 2025, comunicato allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), con cui si esprime la non accoglibilità dell'istanza di permesso di costruire presentata dalla ricorrente;
- del provvedimento di diniego definitivo del Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Biellese Orientale, prot. SUAP n. 53/2024 del 4 febbraio 2025 (riferito alla pratica Prot. Rif. n. 1476/2024), notificato alla ricorrente in data 5 febbraio, con cui, recependo il suddetto parere comunale, si comunica il rigetto della domanda di permesso di costruire;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso con i provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2026 il dott. NL EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che la ricorrente, con nota depositata in giudizio in data 28.1.2026, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, stante la sopravvenuta adozione di provvedimento per essa satisfattivo;
Ritenuto, pertanto, che debba essere dichiarata la cessata materia del contendere;
Ritenuti sussistenti giusti motivi per compensare le spese di lite, stante la particolarità della controversia in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NL EL, Presidente, Estensore
Savio Picone, Consigliere
Marco Costa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NL EL |
IL SEGRETARIO