Sentenza 21 gennaio 1999
Massime • 1
Il decreto con il quale il giudice designato per la trattazione del ricorso cautelare (sequestro conservativo "ante causam") fissa l'udienza di comparizione delle parti innanzi a sè, avendo carattere puramente interlocutorio ed essendo privo dei requisiti della decisorietà e della definitività, siccome finalizzato all'emissione dell'ordinanza cautelare (che è reclamabile), non è impugnabile con il regolamento di competenza, postulando quest'ultimo una decisione irretrattabile sulla competenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/01/1999, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo VESSIA - Presidente -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Rel. Consigliere -
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. Laura MILANI - Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
NO IA, NO FA, NO GI, NO SC PA, DE IS IA, NO LA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SILLA 28, presso l'avvocato C. COSENTINO, rappresentati e difesi dall'avvocato GI ROMANELLI, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
FALLIMENTO CASA SI CURA SANT'ANNA SPA, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. CIVININI 69, presso l'avvocato G. TORRE, rappresentato e difeso dall'avvocato GI FAUCEGLIA, giusta mandato a margine del controricorso;
contro
NO IA GABALDO;
- intimata -
avverso il provvedimento del Tribunale di NOCERA INFERIORE, Sezione Fallimentare, depositato il 15/4/97;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 24/09/98 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
lette le conclusioni dal Sostituto Procuratore Generale Dott. sia il contenuto di accoglimento o di rigetto, sarebbe anche in Mario DELLI PRISCOLI con le quali si chiede che la Corte di Cassazione dichiari l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con ricorso notificato il 17 maggio 1997 alla curatela del Fallimento della Casa di Cura S. Anna S.p.A., NN, FA, US, SC OL e ME NO e LI De TI - premesso che il Giudice delegato al predetto fallimento aveva autorizzato il curatore a promuovere azione di responsabilità (per mala gestio) nei loro confronti e che il medesimo curatore aveva presentato al Tribunale di Nocera Inferiore istanza per "sequestro conservativo ante causam" - hanno, a loro volta, proposto regolamento di competenza avverso il decreto in data 16 aprile 1997, con il quale il giudice designato alla trattazione del ricorso cautelare, "ritenuta la propria competenza", aveva fissato udienza di comparizione delle parti innanzi a sè.
Nel ricorso si sostiene, infatti, che detto decreto cristallizzi la competenza di quel giudice, mentre competente ad emettere il provvedimento di sequestro sarebbe il Giudice delegato al fallimento (dichiarato dallo stesso Tribunale di Nocera Inferiore con sentenza n. 85 del 1995).
2 - La curatela ha depositato memoria, ex art. 47, ult. co., c.p.c. per eccepire l'inammissibilità del ricorso.
Identiche conclusioni ha formulato il P.G. nella sua requisitoria scritta.
3 - Osserva ora il Collegio che il regolamento di competenza come sopra proposto è effettivamente, e per più ragioni inammissibile. Perché, in primo luogo, infatti, il provvedimento impugnato ha carattere puramente interlocutorio ed è privo dei requisiti della decisorietà: perché inoltre - essendo reclamabile l'ordinanza cautelare, cui il decreto in questione è finalizzato, quale che ne relazione a questa comunque precluso il regolamento ex art. 42 c.p.c. che postula invece una decisione irretrattabile sulla competenza (cfr. sent.ze nn. 10767/95; 3600, 5229/97); perché, per altro verso, infine, non essendo il Tribunale ordinario e il Tribunale fallimentare, nella specie, territorialmente diversi, l'aver adito il primo, in luogo del secondo (come si prospetta) non fa sorgere una questione di competenza ma integra - in tesi - un caso di improcedibilità della domanda denunciabile in sede di gravame ordinario (cfr. nn. 702, 7154/97).
4 - Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali, che liquida in £. 67.200.000 oltre a £.
1.800.000 per onorario.
Roma 24 settembre 1998.
Depositata in Cancelleria il 21/1/1999.