Sentenza breve 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza breve 29/01/2026, n. 1788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1788 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01788/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00306/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 306 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Emilio Mascheroni, con domicilio digitale in atti;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- del giudizio di NON idoneità del ricorrente per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia, quinto quadrimestre, nel settore concorsuale 06/G1 – “ Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile ” (bandito con d.d. n. 1796 del 27 ottobre 2023), pubblicato sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca in data 31 ottobre 2025 per il periodo di 60 giorni previsto dall’art. 8, comma 9, del d.P.R. 4 aprile 2016, n. 95, non notificato;
- dei verbali di Commissione nn. 2 e 3 di valutazione del ricorrente;
- del verbale di Commissione n. 4 di conclusione della selezione relativamente ai candidati per la I fascia;
- della graduatoria degli idonei e inidonei;
- del provvedimento di approvazione degli atti della predetta Commissione nonché del giudizio definitivo, anch’essi tutti pubblicati sul sito del Ministero in data 31 ottobre 2025, con i quali è stato giudicato NON idoneo il ricorrente per l’abilitazione scientifica nazionale a professore di I fascia nel settore 06/G1;
- di ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale ivi compreso, ove occorra e per quanto di utilità, dei giudizi individuali dei commissari, la scheda di valutazione delle pubblicazioni e dei titoli posseduti dal ricorrente (ove esistente) e i relativi verbali della Commissione esaminatrice, nella parte in cui si dichiara la non idoneità del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa EL MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, il ricorrente – già professore di II fascia in Pediatria presso l’Università “ Kore ” di Enna dal 1° novembre 2024 - impugna il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) alle funzioni di professore universitario di I fascia nel settore concorsuale 06/G1 “ Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile ”, da costui riportato all’esito della procedura di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito anche semplicemente “MUR”) n. 1796 del 27 ottobre 2023.
Il ricorrente chiede l’annullamento del relativo giudizio nella parte in cui la Commissione ha ritenuto all’unanimità che egli - pur “ supera (ndo) tutte e tre le soglie ministeriali e raggiunge (ndo) sette criteri definiti dalla Commissione ” - “ non disponga di un profilo riconosciuto nel panorama internazionale e di una piena maturità scientifica compatibile con il conseguimento dell’abilitazione a Professore di I Fascia per il SSD MED/38 e, pertanto, sia NON IDONEO ”, in ragione di una produzione scientifica ritenuta “ non … sufficiente ”, la condanna dell’amministrazione al riesame delle pubblicazioni da lui presentate.
Il candidato formula un unico articolato motivo con cui lamenta, in estrema sintesi, che la Commissione abbia espresso una motivazione carente, insufficiente, contraddittoria ed apodittica, avendo omesso di spiegare le ragioni poste a fondamento della valutazione negativa della produzione scientifica da lui prodotta.
Il MUR si costituiva in giudizio, sostenendo la legittimità del giudizio avversato.
Parte ricorrente con successiva memoria insisteva per l’accoglimento del gravame.
Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026, il Collegio introitava la causa in decisione, previo avviso alle parti in ordine alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
Ritiene il Collegio che il giudizio possa essere definito in esito all’udienza cautelare con sentenza ai sensi dell’articolo 60 del cod. proc. amm., essendo trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione, non essendovi necessità di integrare il contraddittorio, risultando completa l’istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione.
Il ricorrente deduce, in particolare, che la Commissione avrebbe omesso ogni motivato giudizio circa il contenuto e il valore delle pubblicazioni presentate, limitandosi a riferire che la sua produzione scientifica mancherebbe di originalità e innovatività in ragione della mera collocazione su riviste di scarso livello e di basso impatto, senza in alcun modo esplicitare l’ iter logico sotteso a tale affermazione. La stessa avrebbe, inoltre, errato, non considerando la reale collocazione editoriale delle riveste di pubblicazione.
Ebbene, occorre premettere che la legge n. 240/2010 (“ Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario ”) ha previsto, all’art. 16, che il personale accademico debba essere reclutato, previo conseguimento di una Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) rilasciata da una apposita Commissione composta da professori qualificati nella materia di riferimento.
La predetta legge ha poi demandato ai successivi regolamenti le concrete modalità di attuazione delle procedure di reclutamento de quibus .
Con d.P.R. n. 95/2016 sono state, quindi, individuate le modalità ed i tempi delle procedure per il conseguimento dell’abilitazione, demandando al MUR di determinare: 1) i criteri, parametri e indicatori di attività scientifica differenziati per funzioni e per settore concorsuale; 2) il numero massimo di pubblicazioni, che non può essere inferiore a dieci, distinto per fascia e per area disciplinare, che ciascun candidato può presentare ai fini della valutazione nella procedura di abilitazione; 3) le modalità di scelta da parte della Commissione dei criteri, dei parametri e dei relativi indicatori, nonché la loro rilevanza ai fini dell’attribuzione o meno dell’abilitazione; 4) le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e dei parametri di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all’abilitazione per la prima fascia dei professori universitari (in tal senso, l’art. 4).
Successivamente è stato emanato il d.m. del MUR 7 giugno 2016, n. 120, “ Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari ”, che all’art. 3 ha, in particolare, stabilito che “ 1. Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l'abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi.
2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è, inoltre, volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.
Il successivo art. 4 di tale d.m., nell’elencare “ i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche ”, precisa, poi, che la Commissione deve al riguardo valutare “ a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi ”.
Infine, l’art. 6, rubricato “ Conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale ” prevede che la Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che - oltre ad ottenere “ una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell'allegato A (impatto della produzione scientifica) ” ed essere “ in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 5 ” - VA “ pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all'articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità «elevata» secondo la definizione di cui all'allegato B ”, ovvero “ che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia (no) conseguito o è presumibile che consegua (no) un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale ”.
Poste tali premesse, il Collegio – pur non potendo sindacare il contenuto intrinseco delle pubblicazioni presentate dal ricorrente, trattandosi di valutazioni caratterizzate da ampi margini di discrezionalità tecnica – è, comunque, dell’avviso che il ricorso sia fondato, osservando come l’avversato giudizio di non idoneità presenti delle indubbie e gravi carenze motivazionali per avere la Commissione motivato la propria valutazione negativa sulla base di mero generico richiamo ai criteri di cui al citato art. 4 d.m. n. 120/2016, deducendo, poi, la ritenuta scarsa originalità della produzione scientifica dalla sola non adeguata collocazione editoriale delle riviste di pubblicazione.
Per quel che concerne la valutazione “ non sufficiente ” delle pubblicazioni presentate dal candidato (l’unico profilo ritenuto ostativo al conseguimento dell’A.S.N.), nel giudizio avversato si legge soltanto che “ La produzione scientifica valutata secondo i criteri fissati dall’art. 4, del D.M. 120/2016 è caratterizzata da una collocazione editoriale su riviste prevalentemente a basso impatto di interesse, senza collaborazioni internazionali, e presenta significativi spunti critici relativi al basso fattore di impatto delle riviste che ne limitano il carattere innovativo e l’originalità”.
Da tale affermazione apodittica e stereotipata la Commissione fa, poi, discendere il proprio giudizio negativo, ritenendo che “ il candidato non disponga di un profilo riconosciuto nel panorama internazionale e di una piena maturità scientifica compatibile con il conseguimento dell’abilitazione a Professore di I Fascia per il SSD MED/38 e, pertanto, sia NON IDONEO ”.
Ebbene, come già chiarito da questo Tribunale in una fattispecie sovrapponibile a quella in esame, la Commissione non può esprimere un giudizio (negativo) “ in modo tautologico mediante il mero richiamo ai criteri di valutazione indicati nell’art. 4 del D.M. n. 120/2016, ma deve, con maggiore impegno esplicativo, chiarire, ancorché sinteticamente, le ragioni per le quali le pubblicazioni - nel caso di specie neanche indicate - siano di qualità non elevata ”, in particolare spiegando “ perché la produzione scientifica è caratterizzata da una collocazione editoriale di scarso livello e di basso impatto ovvero perché le pubblicazioni siano poco originali e con scarse collaborazioni internazionali e di scarsa qualità scientifica. Non essendo, quindi, comprensibile il percorso motivazionale seguito dalla Commissione il diniego impugnato è … illegittimo” (in tal senso, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV quater , sentenza dell’11 aprile 2025, n. 7112 ed i precedenti ivi richiamati).
Il giudizio formulato nei confronti del ricorrente non esprime, infatti, una seria e approfondita disamina delle varie pubblicazioni scientifiche, essendo quest’ultime rese oggetto di una valutazione non adeguatamente sviluppata, del tutto priva di qualsiasi riferimento alle pubblicazioni e ai relativi parametri di valutazione e - dunque - inidonea a definire compiutamente le ragioni del mancato ottenimento dell’abilitazione scientifica nazionale, attesa la mancata specificazione, nemmeno in forma sintetica, dei presunti limiti e delle asserite insufficienze che connoterebbero i singoli lavori del ricorrente.
Non appare, dunque, manifestato, ad avviso del Collegio, un coerente quadro valutativo, che avrebbe dovuto, invece, essere rapportato all’effettiva qualità della produzione scientifica prodotta dal candidato.
In conclusione, per quanto fin qui detto, il ricorso deve essere accolto, con assorbimento di ogni ulteriore doglianza che non sia stata oggetto di specifica disamina, e, per l’effetto, il contestato giudizio di inidoneità deve essere annullato in parte qua , in relazione alla valutazione negativa delle pubblicazioni presentate dal ricorrente.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e), cod. proc. amm., il Collegio ritiene, inoltre, che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione del ricorrente debba essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione nel termine complessivo di novanta giorni (di cui trenta per la nomina della nuova Commissione e sessanta per la formulazione del nuovo giudizio), decorrenti dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza, evidenziando come i (nuovi) Commissari - ferme le valutazioni già svolte – siano chiamati a rivalutare le pubblicazioni presentate dal candidato tenendo conto dei suindicati rilievi del Collegio.
Sussistono, comunque, giusti motivi, attesa la peculiarità della vicenda, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, per l’effetto annullando in parte qua l’atto impugnato nonché ordinando all’amministrazione di rivalutare le pubblicazioni del ricorrente nei sensi e nei termini indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL IZ, Presidente
EL MO, Consigliere, Estensore
Marco VI, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL MO | EL IZ |
IL SEGRETARIO