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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 13/01/2026, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 379/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente RICCIARDI ROBERTO, Relatore TRONCONE FULVIO, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1313/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 967/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 2 e pubblicata il 05/08/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 17 2020 00064286 68 MAGGIORE IMPOST 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7772/2025 depositato il 18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE La controversia ha per oggetto il pagamento della imposta IRAP per l'anno Resistente_12017 a carico di nella sua qualità di medico di medicina generale dotato di autonomia organizzativa, secondo quanto previsto dall'art. 2 decr. legisl. N. 446/97 . Il fatto che il contribuente sia munito di autonomia organizzativa viene desunto dall'ente impositore sulla scorta di due elementi: il fatto che il medico di base abbia alle sue dipendenze due collaboratori, sia pur part time;
il fatto che abbia speso per beni strumentali l'importo di euro 11.908,00. Investita della questione la Giustizia Tributaria, i giudici di primo grado Resistente_1hanno accolto il ricorso presentato da ritenendo che l'attività svolta non fosse inquadrabile in quella libero-professionale e non soggetta al pagamento dell'IRAP per due motivi: il primo è che la norma esclude la autonoma organizzazione, quando il titolare ha alle sue dipendenze un solo dipendente, e che tale condizione è equiparabile a quella di due dipendenti part time;
il secondo è che il capitale investito è di modesta entità, non tale da assurgere a elemento che possa far ritenere l'attività come dotata di autonomia imprenditoriale . Avverso siffatta decisione l'ADE di Benevento ha proposto appello, chiedendo la riforma della prima decisione, valorizzando la circostanza della doppia unità lavorativa e del cospicuo importo investito per i beni strumentali . Si è costituito in giudizio Resistente_1 concludendo per il rigetto del gravame . A parere della adita Corte l'appello deve essere rigettato . Invero, secondo quanto richiesto dall'art. 2 decr. leg. n. 446/97 il pagamento dell'IRAP presuppone che il contribuente responsabile della organizzazione impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio della attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive ( cfr. Cass. n. 11107/2024 ) . Orbene, nella specie, a parere de Collegio, si rientra ampiamente nei limiti indicati dalla norma, posto che la giurisprudenza equipara la condizione di un lavoratore dipendente a tempo pieno a quella di due dipendenti part time ( cfr. Cass. n. 23466/2017 ), e apparendo la spesa sostenuta per l'acquisto di beni strumentali non di particolare valore e, come tale, compatibile con la natura non imprenditoriale della attività svolta dall'Resistente_1 . L'appello va pertanto rigettato. Spese del grado come da soccombenza e liquidazione che segue.
P. Q. M.
RIGETTA l'appello ; CONDANNA l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidandole in complessivi euro 600, oltre accessori di legge, se dovuti. . Napoli, L'Estensore Il Presidente
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente RICCIARDI ROBERTO, Relatore TRONCONE FULVIO, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1313/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 967/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 2 e pubblicata il 05/08/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 17 2020 00064286 68 MAGGIORE IMPOST 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7772/2025 depositato il 18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE La controversia ha per oggetto il pagamento della imposta IRAP per l'anno Resistente_12017 a carico di nella sua qualità di medico di medicina generale dotato di autonomia organizzativa, secondo quanto previsto dall'art. 2 decr. legisl. N. 446/97 . Il fatto che il contribuente sia munito di autonomia organizzativa viene desunto dall'ente impositore sulla scorta di due elementi: il fatto che il medico di base abbia alle sue dipendenze due collaboratori, sia pur part time;
il fatto che abbia speso per beni strumentali l'importo di euro 11.908,00. Investita della questione la Giustizia Tributaria, i giudici di primo grado Resistente_1hanno accolto il ricorso presentato da ritenendo che l'attività svolta non fosse inquadrabile in quella libero-professionale e non soggetta al pagamento dell'IRAP per due motivi: il primo è che la norma esclude la autonoma organizzazione, quando il titolare ha alle sue dipendenze un solo dipendente, e che tale condizione è equiparabile a quella di due dipendenti part time;
il secondo è che il capitale investito è di modesta entità, non tale da assurgere a elemento che possa far ritenere l'attività come dotata di autonomia imprenditoriale . Avverso siffatta decisione l'ADE di Benevento ha proposto appello, chiedendo la riforma della prima decisione, valorizzando la circostanza della doppia unità lavorativa e del cospicuo importo investito per i beni strumentali . Si è costituito in giudizio Resistente_1 concludendo per il rigetto del gravame . A parere della adita Corte l'appello deve essere rigettato . Invero, secondo quanto richiesto dall'art. 2 decr. leg. n. 446/97 il pagamento dell'IRAP presuppone che il contribuente responsabile della organizzazione impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio della attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive ( cfr. Cass. n. 11107/2024 ) . Orbene, nella specie, a parere de Collegio, si rientra ampiamente nei limiti indicati dalla norma, posto che la giurisprudenza equipara la condizione di un lavoratore dipendente a tempo pieno a quella di due dipendenti part time ( cfr. Cass. n. 23466/2017 ), e apparendo la spesa sostenuta per l'acquisto di beni strumentali non di particolare valore e, come tale, compatibile con la natura non imprenditoriale della attività svolta dall'Resistente_1 . L'appello va pertanto rigettato. Spese del grado come da soccombenza e liquidazione che segue.
P. Q. M.
RIGETTA l'appello ; CONDANNA l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidandole in complessivi euro 600, oltre accessori di legge, se dovuti. . Napoli, L'Estensore Il Presidente