Versione
15 gennaio 1954
15 gennaio 1954
Art. 2.
All'Istituto e' affidata la gestione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e per i superstiti, a favore delle persone iscritte all'Istituto medesimo ai sensi del successivo art. 3, in sostituzione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e per i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , e successive modificazioni.
L'Istituto, inoltre, puo' provvedere alla concessione di prestazioni assistenziali facoltative, integrative di quelle obbligatorie previste dalla vigente legislazione assistenziale.
Le prestazioni di cui al primo comma del presente articolo consistono in pensioni di vecchiaia, pensioni di invalidita', pensioni ai superstiti e liquidazione in capitale. Le pensioni debbono essere non inferiori a quelle previste dall'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e per i superstiti.
Le prestazioni di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo sono corrisposte alle condizioni, nei limiti e nella misura stabiliti dal regolamento di cui al successivo art. 9.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/01/1954, n. 9 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
All'Istituto e' affidata la gestione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e per i superstiti, a favore delle persone iscritte all'Istituto medesimo ai sensi del successivo art. 3, in sostituzione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e per i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , e successive modificazioni.
L'Istituto, inoltre, puo' provvedere alla concessione di prestazioni assistenziali facoltative, integrative di quelle obbligatorie previste dalla vigente legislazione assistenziale.
Le prestazioni di cui al primo comma del presente articolo consistono in pensioni di vecchiaia, pensioni di invalidita', pensioni ai superstiti e liquidazione in capitale. Le pensioni debbono essere non inferiori a quelle previste dall'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e per i superstiti.
Le prestazioni di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo sono corrisposte alle condizioni, nei limiti e nella misura stabiliti dal regolamento di cui al successivo art. 9.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/01/1954, n. 9 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Giurisprudenza • 8
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/11/2021, n. 32774Provvedimento: […] commi 1 e 6, legge n. 407 del 1990, dell'art. 5 legge n.44 del 1973 e dell'art. 1 d.m. 7 luglio 1973 (primo motivo) e dell'art. 5 legge n. 44 del 1973, dell'art. 2 legge n.967 del 1953 e dell'art. 445 cod.proc.civ. (secondo motivo), il ricorrente, censurando la sentenza impugnata, assume che il supplemento dovuto a titolo di maggiorazione dev'essere rapportato al periodo compreso fra la maturazione della massima anzianità contributiva di 40 anni (raggiunta il 31 marzo 1991) e la data di definitiva cessazione del rapporto di lavoro (avvenuta il 31 gennaio 1997), […]Leggi di più...
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