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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 14/10/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3076/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Marescalco, esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 3076/2024 R.G.
Promossa da
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
163, c.f. , in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima ditta C.F._1 individuale , corrente in Parte_2
IN (SR), via Gonzaga n. 163, p.iva , elettivamente domiciliato in IN (SR), P.IVA_1 via Manzoni n. 20, presso lo studio dell'Avv. Giacomo Guarino, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Ricorrente
Contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_2
P. IVA ), in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_3 centrale in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21, rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
Pagina 1 unitamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Manlio Galeano, Ivano Marcedone e Ugo CP_ Nucciarone, elettivamente domiciliato in Siracusa, Corso Gelone n. 90, presso l'Ufficio legale
Resistente
Avente ad oggetto: Opposizione a ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981, in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.07.2024 parte ricorrente conveniva in giudizio innanzi all'intestato
Tribunale l' , previa richiesta di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, per ivi CP_1 sentire dichiarare l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI-000727023 notificata il
28.06.2024, nonché del verbale di accertamento n. 7601.19/05/2022.0042640 del CP_1
19.05.2022, quale atto presupposto, con cui si intimava al signor il pagamento Parte_1 della complessiva somma di Euro 4.305,04 per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative al mese di marzo dell'anno 2019.
A fondamento della domanda, in via preliminare, deduceva la violazione dell'art. 14, L. 689/1981, atteso che l'atto presupposto (il verbale di accertamento n. 7601.19/05/2022.0042640 del CP_1
19.05.2022) era stato notificato ben oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 della L. n.
689/1981, con conseguente decadenza dell'Ente previdenziale dal potere di irrogare la relativa sanzione amministrativa di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata. Nel merito deduceva la violazione dell'art. 28, L. 689/1981 e, per l'effetto, l'intervenuta prescrizione del diritto dell'Ente previdenziale a riscuotere le somme di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata, essendo decorso il termine quinquennale di cui alla citata disposizione e non essendo intervenuti atti interruttivi validi.
Con provvedimento del 17.01.2025, depositato in pari data, veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato. CP_ Si costituiva in giudizio l' il quale, pur eccependo la rituale notifica dell'atto di accertamento prodromico dell'ordinanza ingiunzione opposta e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione ex adverso proposta, deduceva tuttavia di avere provveduto ad annullare in autotutela l'ordinanza ingiunzione notificata. Chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite in considerazione della condotta processuale dell' , della complessità delle verifiche da eseguire e delle contrastanti interpretazioni in CP_1 materia, nonché in considerazione della rituale notifica dell'atto di accertamento e dell'infondatezza dell'eccezione di prescrizione pure sollevata dal ricorrente.
Pagina 2 La causa veniva istruita mediante produzione documentale.
All'udienza del 14.10.2025 la causa veniva posta in decisione. CP_ Assorbente su ogni prospettazione, stante l'annullamento in autotutela da parte dell' dell'ordinanza ingiunzione impugnata, è la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
In ordine alla regolazione delle spese di lite, atteso che l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato è avvenuto solo successivamente all'instaurazione del presente giudizio, si ritiene CP_ doversi condannare l' al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente decidendo
1) Dichiara cessata la materia del contendere. CP_
2) Condanna l' al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 900,00 oltre iva cpa e spese generali, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Siracusa, 14 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Paolo Marescalco
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Marescalco, esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 3076/2024 R.G.
Promossa da
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
163, c.f. , in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima ditta C.F._1 individuale , corrente in Parte_2
IN (SR), via Gonzaga n. 163, p.iva , elettivamente domiciliato in IN (SR), P.IVA_1 via Manzoni n. 20, presso lo studio dell'Avv. Giacomo Guarino, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Ricorrente
Contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_2
P. IVA ), in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_3 centrale in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21, rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
Pagina 1 unitamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Manlio Galeano, Ivano Marcedone e Ugo CP_ Nucciarone, elettivamente domiciliato in Siracusa, Corso Gelone n. 90, presso l'Ufficio legale
Resistente
Avente ad oggetto: Opposizione a ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981, in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.07.2024 parte ricorrente conveniva in giudizio innanzi all'intestato
Tribunale l' , previa richiesta di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, per ivi CP_1 sentire dichiarare l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI-000727023 notificata il
28.06.2024, nonché del verbale di accertamento n. 7601.19/05/2022.0042640 del CP_1
19.05.2022, quale atto presupposto, con cui si intimava al signor il pagamento Parte_1 della complessiva somma di Euro 4.305,04 per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative al mese di marzo dell'anno 2019.
A fondamento della domanda, in via preliminare, deduceva la violazione dell'art. 14, L. 689/1981, atteso che l'atto presupposto (il verbale di accertamento n. 7601.19/05/2022.0042640 del CP_1
19.05.2022) era stato notificato ben oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 della L. n.
689/1981, con conseguente decadenza dell'Ente previdenziale dal potere di irrogare la relativa sanzione amministrativa di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata. Nel merito deduceva la violazione dell'art. 28, L. 689/1981 e, per l'effetto, l'intervenuta prescrizione del diritto dell'Ente previdenziale a riscuotere le somme di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata, essendo decorso il termine quinquennale di cui alla citata disposizione e non essendo intervenuti atti interruttivi validi.
Con provvedimento del 17.01.2025, depositato in pari data, veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato. CP_ Si costituiva in giudizio l' il quale, pur eccependo la rituale notifica dell'atto di accertamento prodromico dell'ordinanza ingiunzione opposta e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione ex adverso proposta, deduceva tuttavia di avere provveduto ad annullare in autotutela l'ordinanza ingiunzione notificata. Chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite in considerazione della condotta processuale dell' , della complessità delle verifiche da eseguire e delle contrastanti interpretazioni in CP_1 materia, nonché in considerazione della rituale notifica dell'atto di accertamento e dell'infondatezza dell'eccezione di prescrizione pure sollevata dal ricorrente.
Pagina 2 La causa veniva istruita mediante produzione documentale.
All'udienza del 14.10.2025 la causa veniva posta in decisione. CP_ Assorbente su ogni prospettazione, stante l'annullamento in autotutela da parte dell' dell'ordinanza ingiunzione impugnata, è la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
In ordine alla regolazione delle spese di lite, atteso che l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato è avvenuto solo successivamente all'instaurazione del presente giudizio, si ritiene CP_ doversi condannare l' al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente decidendo
1) Dichiara cessata la materia del contendere. CP_
2) Condanna l' al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 900,00 oltre iva cpa e spese generali, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Siracusa, 14 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Paolo Marescalco
Pagina 3