TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/03/2025, n. 1545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1545 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11206/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO Settima Sezione Civile Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati: Dr. Alberto Tetamo Presidente Dr.ssa Serafina Aceto Giudice Rel./Est Dr.ssa Isabella Messina Giudice. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 11206/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. GAUDIO ISABELLA in virtù di procura Parte_1 speciale in atti;
ricorrente contro
, nato a [...] il [...]; Controparte_1 resistente - contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero relativo al minore: nato a [...] in data [...] Controparte_2
CONCLUSIONI Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo del 20.6.2024
“Nel merito
- disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre ex art. 337 quater c.c., disponendo CP_2 che anche le decisioni di maggiore interesse siano adottate in via esclusiva dalla madre
- disporre che il padre possa trascorrere con il figlio il sabato dalle 15 alle 20 e una domenica ogni due dalle 10 alle 18/19, prendendolo e riportandolo presso l'abitazione materna, riservando l'ampliamento delle visite all'esito di un percorso di sostegno alla genitorialità da compiersi da parte del sig. CP_1
- determinare la contribuzione paterna al mantenimento del figlio in misura congrua al reddito che risulterà accertato in corso di causa e comunque non inferiore ad €.400, con percepimento da parte della sig.ra dell'assegno unico a favore del figlio oltre alla metà delle spese extra Parte_1 mantenimento secondo il protocollo vigente tra l'Ordine degli avvocati di Torino ed il Tribunale civile In via istruttoria
- ammettersi prove orali sulle circostanze capitolate in narrativa con i testi che saranno indicati nei termini di rito”. Per parte resistente - contumace Per il P.M.: visto, nulla si oppone. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Il minore è nato dalla relazione tra e , CP_2 Parte_1 Controparte_1 non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio. Con ricorso depositato il 20.06.2024, parte ricorrente, chiedeva al Tribunale, Parte_1 previa ammissione delle istanze istruttorie, di disporre l'affidamento esclusivo del minore CP_2 alla madre, disponendo che anche le decisioni di maggiore interesse venissero adottate in via esclusiva da quest'ultima; chiedeva, poi, disporsi il calendario di visite padre – minori come enunciato in sede di ricorso;
chiedeva, infine, disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio pari a 400,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché disporsi la percezione, nella misura del 100%, dell'Assegno Unico Universale alla madre. A sostegno delle proprie domande, parte ricorrente evidenziava il disinteresse mostrato dal padre nei confronti del figlio, nonché le differenze sussistenti tra le capacità economiche delle parti (l'una impiegata nella tabaccheria di famiglia, l'altro idraulico
– elettricista in grado di sostenere, grazie alle proprie entrate, i costi di diversi hobby). Con decreto del 7.7.2024, il Giudice Relatore, per qui interessa, disponeva la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali e di N.P.I e fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al 28.1.2025; detto decreto veniva poi integrato in data 5.9.2024, poiché il Giudice Relatore, fermo quanto già disposto, mandava alle Assistenti Sociali in sede di richiedere ai Servizi Sociali competenti di trasmettere relazione almeno 10 giorni prima dell'udienza già calendarizzata. In data 14.1.2025, veniva depositata in atti relazione psicologica, dalla quale emerge la necessità di attivare interventi di supporto alla genitorialità, al fine di migliorare la comunicazione tra il padre e la madre. In data 21.1.2025, veniva depositata in atti relazione sociale, dalla quale emerge, in linea con quanto già osservato in data 14.1.2025, la necessità di attivare interventi di supporto alla genitorialità. In data 28.1.2025, parte resistente non compariva e veniva dichiarata contumace;
all'esito, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***** §§§§§ ***** Osserva preliminarmente il Collegio che, in tema di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio, la legge 54/06, dichiarando applicabili ai relativi procedimenti le regole da essa introdotte in materia di separazione personale e divorzio, ha espresso, per tale aspetto, un'evidente equiparazione della posizione dei figli dei genitori non coniugati a quelli dei figli nati dal matrimonio, senza che alcun rilievo assuma la forma del rito camerale previsto (Cass. 30.10.2009 n. 23032), assimilazione del resto confermata dalla attribuzione dei procedimenti in questione, ex legge 219/12, al Tribunale Ordinario. Ne deriva che l'impianto normativo di cui alla citata legge 54/06 sull'esercizio della potestà - oggi responsabilità, a seguito dell'entrata in vigore del D. L.vo 154/13 - e sull'affidamento condiviso, in caso di crisi della coppia genitoriale, ha riplasmato gli artt. 155 e ss. c.c., onde le misure applicabili - sia sotto i citati profili quanto sotto il profilo economico - risultano essere state in tal senso modificate ed oggi ulteriormente aggiornate, quanto alla soluzione dei confitti sull'esercizio della responsabilità genitoriale, a seguito del D. L.vo 154/13, con la previsione normativa di cui agli artt. 316 e 337 bis e segg. c.c. Va altresì premesso che la normativa di cui alla legge 54/2006 prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola generale, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi dei minori e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa. Ciò posto, nel caso concreto, il Collegio ritiene che il minore debba essere affidato alla CP_2 madre, in applicazione dell'art. 337 quater c.c., atteso che l'affidamento a entrambi i genitori non può essere disposto, in quanto si è in presenza di concreti indicatori di inadeguatezza genitoriale del padre. Le relazioni dei servizi incaricati restituiscono un quadro molto chiaro circa il fatto che il signor non si è preoccupato dell'accudimento affettivo ed educativo del figlio, avendo egli stesso CP_1 ammesso agli operatori che non si è occupato del figlio perché molto impegnato a lavoro (cfr. relazione del Servizio sociale del 21/3/2025). Né - fronte della sua assenza anche in sede processuale
– ha potuto contestare la circostanza addotta dalla parte ricorrente del mancato pagamento del contributo al mantenimento per il figlio, del quale pure si è fatta carico per intero da quando non stanno più insieme. Ciò posto, per la gravità degli aspetti testé evidenziati, unitamente alle difficoltà cui la sig.ra Pt_1 andrebbe incontro dovendo concordare le decisioni per l'educazione e gestione della prole con un genitore assente e che non ha alcun rapporto con il figlio, in aderenza al citato art. 337 quater ultimo comma c.c. deve essere stabilito che le decisioni di maggior interesse per il figlio siano CP_2 adottate dalla madre, fermo restando il diritto-dovere dell'altro genitore di vigilare sull'istruzione e sull'educazione della prole. Avuto riguardo a quanto sopra stabilito, deve disporsi che il minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre. Per quanto concerne la frequentazione padre-minore, stante la mancanza di frequentazione ordinaria tra padre e figlio, si ritiene che possa in una prima fase disporsi in conformità alla richiesta della ricorrente, salvo un progressivo ampliamento, con il supporto dei Servizi incaricati. Con riferimento agli aspetti economici, la sig.ra coadiuva la madre nella conduzione della Pt_1 tabaccheria, il suo reddito annuale, come risulta dalle dichiarazioni allegate è di circa €. 1000,00 mensili, per ora è domiciliata con presso l'abitazione materna. Non sopporta spese di locazione, partecipa alle spese per CP_2 le utenze domestiche e si fa carico di quelle per il mantenimento suo e del figlio. Il signor invece, durante la convivenza con la parte ricorrente era lavoratore autonomo, CP_1 quale fosse il suo reddito e quale sia attualmente non le è noto, tuttavia il signor ha CP_1 dichiarato ai Servizi di guadagnare circa 2000 euro al mese. Egli ha comunque una specifica formazione per l'attività di idraulico elettricista. Pertanto, tenuto conto dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore e della situazione dei redditi delle parti, si reputa congruo disporre in punto escomino, come in dispositivo. Nulla sulle spese di lite, attesa la non opposizione di parte resistente contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., come modificato dall'art. 3 della legge n. 219/12, 337 bis e segg. c.c., 737 segg. c.p.c.
il figlio minore in via esclusiva alla madre sig.ra demandando Pt_2 CP_2 Parte_1 alla medesima altresì le decisioni di maggior importanza (educazione, istruzione e salute) per il minore e disponendo che lo stesso mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso tale genitore;
DISPONE che il padre possa trascorrere con il figlio il sabato dalle 15 alle 20 e una domenica CP_2 ogni due dalle 10 alle 18/19, prendendolo e riportandolo presso l'abitazione materna, riservando l'ampliamento delle visite all'esito di un percorso di sostegno alla genitorialità da compiersi da parte del sig. con il supporto dei Servizi;
CP_1
DISPONE che il sig. corrisponda alla sig.ra , a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento del figlio entro il 5 di ogni mese, l'assegno di € 400, da rivalutarsi CP_2 annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate. RICHIEDE ai Servizi sociali la prosecuzione della presa in carico della situazione del minore e delle parti e di mettere in atto tutti i più opportuni interventi di monitoraggio e di sostegno del nucleo, fin quando stimato necessario;
Prescrive alle parti adulte di intraprendere un percorso alla genitorialità; NULLA sulle spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 14/3/2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente Dott.ssa Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO Settima Sezione Civile Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati: Dr. Alberto Tetamo Presidente Dr.ssa Serafina Aceto Giudice Rel./Est Dr.ssa Isabella Messina Giudice. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 11206/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. GAUDIO ISABELLA in virtù di procura Parte_1 speciale in atti;
ricorrente contro
, nato a [...] il [...]; Controparte_1 resistente - contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero relativo al minore: nato a [...] in data [...] Controparte_2
CONCLUSIONI Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo del 20.6.2024
“Nel merito
- disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre ex art. 337 quater c.c., disponendo CP_2 che anche le decisioni di maggiore interesse siano adottate in via esclusiva dalla madre
- disporre che il padre possa trascorrere con il figlio il sabato dalle 15 alle 20 e una domenica ogni due dalle 10 alle 18/19, prendendolo e riportandolo presso l'abitazione materna, riservando l'ampliamento delle visite all'esito di un percorso di sostegno alla genitorialità da compiersi da parte del sig. CP_1
- determinare la contribuzione paterna al mantenimento del figlio in misura congrua al reddito che risulterà accertato in corso di causa e comunque non inferiore ad €.400, con percepimento da parte della sig.ra dell'assegno unico a favore del figlio oltre alla metà delle spese extra Parte_1 mantenimento secondo il protocollo vigente tra l'Ordine degli avvocati di Torino ed il Tribunale civile In via istruttoria
- ammettersi prove orali sulle circostanze capitolate in narrativa con i testi che saranno indicati nei termini di rito”. Per parte resistente - contumace Per il P.M.: visto, nulla si oppone. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Il minore è nato dalla relazione tra e , CP_2 Parte_1 Controparte_1 non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio. Con ricorso depositato il 20.06.2024, parte ricorrente, chiedeva al Tribunale, Parte_1 previa ammissione delle istanze istruttorie, di disporre l'affidamento esclusivo del minore CP_2 alla madre, disponendo che anche le decisioni di maggiore interesse venissero adottate in via esclusiva da quest'ultima; chiedeva, poi, disporsi il calendario di visite padre – minori come enunciato in sede di ricorso;
chiedeva, infine, disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio pari a 400,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché disporsi la percezione, nella misura del 100%, dell'Assegno Unico Universale alla madre. A sostegno delle proprie domande, parte ricorrente evidenziava il disinteresse mostrato dal padre nei confronti del figlio, nonché le differenze sussistenti tra le capacità economiche delle parti (l'una impiegata nella tabaccheria di famiglia, l'altro idraulico
– elettricista in grado di sostenere, grazie alle proprie entrate, i costi di diversi hobby). Con decreto del 7.7.2024, il Giudice Relatore, per qui interessa, disponeva la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali e di N.P.I e fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al 28.1.2025; detto decreto veniva poi integrato in data 5.9.2024, poiché il Giudice Relatore, fermo quanto già disposto, mandava alle Assistenti Sociali in sede di richiedere ai Servizi Sociali competenti di trasmettere relazione almeno 10 giorni prima dell'udienza già calendarizzata. In data 14.1.2025, veniva depositata in atti relazione psicologica, dalla quale emerge la necessità di attivare interventi di supporto alla genitorialità, al fine di migliorare la comunicazione tra il padre e la madre. In data 21.1.2025, veniva depositata in atti relazione sociale, dalla quale emerge, in linea con quanto già osservato in data 14.1.2025, la necessità di attivare interventi di supporto alla genitorialità. In data 28.1.2025, parte resistente non compariva e veniva dichiarata contumace;
all'esito, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***** §§§§§ ***** Osserva preliminarmente il Collegio che, in tema di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio, la legge 54/06, dichiarando applicabili ai relativi procedimenti le regole da essa introdotte in materia di separazione personale e divorzio, ha espresso, per tale aspetto, un'evidente equiparazione della posizione dei figli dei genitori non coniugati a quelli dei figli nati dal matrimonio, senza che alcun rilievo assuma la forma del rito camerale previsto (Cass. 30.10.2009 n. 23032), assimilazione del resto confermata dalla attribuzione dei procedimenti in questione, ex legge 219/12, al Tribunale Ordinario. Ne deriva che l'impianto normativo di cui alla citata legge 54/06 sull'esercizio della potestà - oggi responsabilità, a seguito dell'entrata in vigore del D. L.vo 154/13 - e sull'affidamento condiviso, in caso di crisi della coppia genitoriale, ha riplasmato gli artt. 155 e ss. c.c., onde le misure applicabili - sia sotto i citati profili quanto sotto il profilo economico - risultano essere state in tal senso modificate ed oggi ulteriormente aggiornate, quanto alla soluzione dei confitti sull'esercizio della responsabilità genitoriale, a seguito del D. L.vo 154/13, con la previsione normativa di cui agli artt. 316 e 337 bis e segg. c.c. Va altresì premesso che la normativa di cui alla legge 54/2006 prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola generale, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi dei minori e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa. Ciò posto, nel caso concreto, il Collegio ritiene che il minore debba essere affidato alla CP_2 madre, in applicazione dell'art. 337 quater c.c., atteso che l'affidamento a entrambi i genitori non può essere disposto, in quanto si è in presenza di concreti indicatori di inadeguatezza genitoriale del padre. Le relazioni dei servizi incaricati restituiscono un quadro molto chiaro circa il fatto che il signor non si è preoccupato dell'accudimento affettivo ed educativo del figlio, avendo egli stesso CP_1 ammesso agli operatori che non si è occupato del figlio perché molto impegnato a lavoro (cfr. relazione del Servizio sociale del 21/3/2025). Né - fronte della sua assenza anche in sede processuale
– ha potuto contestare la circostanza addotta dalla parte ricorrente del mancato pagamento del contributo al mantenimento per il figlio, del quale pure si è fatta carico per intero da quando non stanno più insieme. Ciò posto, per la gravità degli aspetti testé evidenziati, unitamente alle difficoltà cui la sig.ra Pt_1 andrebbe incontro dovendo concordare le decisioni per l'educazione e gestione della prole con un genitore assente e che non ha alcun rapporto con il figlio, in aderenza al citato art. 337 quater ultimo comma c.c. deve essere stabilito che le decisioni di maggior interesse per il figlio siano CP_2 adottate dalla madre, fermo restando il diritto-dovere dell'altro genitore di vigilare sull'istruzione e sull'educazione della prole. Avuto riguardo a quanto sopra stabilito, deve disporsi che il minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre. Per quanto concerne la frequentazione padre-minore, stante la mancanza di frequentazione ordinaria tra padre e figlio, si ritiene che possa in una prima fase disporsi in conformità alla richiesta della ricorrente, salvo un progressivo ampliamento, con il supporto dei Servizi incaricati. Con riferimento agli aspetti economici, la sig.ra coadiuva la madre nella conduzione della Pt_1 tabaccheria, il suo reddito annuale, come risulta dalle dichiarazioni allegate è di circa €. 1000,00 mensili, per ora è domiciliata con presso l'abitazione materna. Non sopporta spese di locazione, partecipa alle spese per CP_2 le utenze domestiche e si fa carico di quelle per il mantenimento suo e del figlio. Il signor invece, durante la convivenza con la parte ricorrente era lavoratore autonomo, CP_1 quale fosse il suo reddito e quale sia attualmente non le è noto, tuttavia il signor ha CP_1 dichiarato ai Servizi di guadagnare circa 2000 euro al mese. Egli ha comunque una specifica formazione per l'attività di idraulico elettricista. Pertanto, tenuto conto dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore e della situazione dei redditi delle parti, si reputa congruo disporre in punto escomino, come in dispositivo. Nulla sulle spese di lite, attesa la non opposizione di parte resistente contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., come modificato dall'art. 3 della legge n. 219/12, 337 bis e segg. c.c., 737 segg. c.p.c.
il figlio minore in via esclusiva alla madre sig.ra demandando Pt_2 CP_2 Parte_1 alla medesima altresì le decisioni di maggior importanza (educazione, istruzione e salute) per il minore e disponendo che lo stesso mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso tale genitore;
DISPONE che il padre possa trascorrere con il figlio il sabato dalle 15 alle 20 e una domenica CP_2 ogni due dalle 10 alle 18/19, prendendolo e riportandolo presso l'abitazione materna, riservando l'ampliamento delle visite all'esito di un percorso di sostegno alla genitorialità da compiersi da parte del sig. con il supporto dei Servizi;
CP_1
DISPONE che il sig. corrisponda alla sig.ra , a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento del figlio entro il 5 di ogni mese, l'assegno di € 400, da rivalutarsi CP_2 annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate. RICHIEDE ai Servizi sociali la prosecuzione della presa in carico della situazione del minore e delle parti e di mettere in atto tutti i più opportuni interventi di monitoraggio e di sostegno del nucleo, fin quando stimato necessario;
Prescrive alle parti adulte di intraprendere un percorso alla genitorialità; NULLA sulle spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 14/3/2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente Dott.ssa Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.