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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/11/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova - Sezione Lavoro
in persona del dott. DR RE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause riunite RG 4823/2023 RG 4850/2023 promosse da: Parte 1 Parte 2 elettivamente domiciliate in
Genova Via Dante 2/41 presso e nello studio dell'Avv. GLORIA PIERI che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, con l'Avv.
OL AL per procure depositate nei fascicoli telematici
-ricorrenti
CONTRO
in persona del Controparte 1 و
Ministro pro tempore, e Controparte_2 rappresentati e difesi, ex art. 417 bis c.p.c., dal funzionario dott.
Lorenzo Calvi, delegato dal dirigente dell' Controparte_2
[...] dott.ssa Giulia Crocco
MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi promossi dalle ricorrenti, successivamente riuniti ai sensi dell'art 151 disp.att. cpc risultano fondati.
Le ricorrenti, sostengono di avere svolto, in esecuzione dei menzionati contratti a termine, mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato;
ciò nonostante, il و
violando il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non ha corrisposto loro la somma di euro 500,00, da erogarsi ai docenti in ragione d'anno scolastico, finalizzata (e vincolata) all'acquisto di beni e servizi formativi, in vista dello sviluppo delle competenze professionali (si tratta la c.d. carta elettronica del docente - nel seguito per brevità anche solo "carta docente" o "carta" - e dei “fondi" da accreditarsi su di essa); somma prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Poste tali premesse, le ricorrenti hanno chiesto, in principalità, la condanna del alla creazione della carta elettronica e ad accreditarvi l'importo di euro 500,00 per ogni anno scolastico sopra indicato, nel corso del quale hanno reso la propria attività lavorativa di docenti a tempo determinato. Il CP 1 convenuto si è costituito ritualmente in giudizio contestando nel merito la fondatezza delle domande per le ragioni diffusamente illustrate nella memoria di costituzione.
La causa, senza necessità di alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'odierna udienza, in seguito a discussione orale dei difensori delle parti che hanno richiamato le conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi. Nel corso dell'odierna udienza i difensori delle parti non hanno contestato che ciascuna ricorrente è tuttora inserita nel circuito scolastico, ditalchè sussiste l'interesse attuale all'adempimento della prestazione richiesta.
I ricorsi sono fondati e devono essere accolti.
È altresì pacifico che le lavoratrici non abbiano percepito il beneficio della carta docente, in relazione ai detti periodi di lavoro, oggetto di domanda.
Quanto alla disciplina applicabile alla prestazione oggetto delle domande, la carta elettronica del docente è stata istituita con l'art. 1, co.
121 ss. legge n. 107/2015. Da ultimo la Corte di Cassazione, con sentenza pronunciata su rinvio pregiudiziale ex art 363 bis c.p.c. (Cass.
27 ottobre 2023 n. 29961), ha poi chiarito, nella materia de qua, quanto segue: - la carta docente e la relativa disciplina hanno precipuamente riguardo [v. ricognizione normativa di cui supra] al piano formativo dell'aggiornamento professionale, piuttosto che a quello delle
"dotazioni lavorative individuali in senso stretto"; -la "taratura"
dell'importo della carta “in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima";
relativa alla carta docente, è una obbligazione L'obbligazione del و
di pagamento a scopo vincolato e la sua fruizione è in "obiettivo collegamento... con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico"; in effetti, ai sensi del d.P.C.M. 28.11.2016, il diritto del lavoratore alla carta si estingue al momento della cessazione dal servizio;
-la carta è normativamente destinata al solo personale di ruolo, facendo eccezione, per l'anno 2023, la previsione di cui al d.l. n. 69/2023 (v. supra), relativa alle supplenze annuali, su organico di diritto;
-il riferimento, nella disciplina della carta, all'anno scolastico", non consente, anche alla luce della normativa UE e della decisione della CGUE sopra menzionata, di escludere "da un'identica percezione" [dunque, si esclude qui l'attribuzione pro quota] "quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura"; si tratta del resto di "lavoratori che rendono una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato"; non può incidere sul diritto al beneficio, a fronte di tali supplenze (di durata commisurata all'anno scolastico), l'eventuale orario part time (orario comunque "tarato sull'intero anno scolastico");
-la carta spetta in misura piena, dunque, ai supplenti annuali su vacanze dell'organico di diritto, al 31 agosto, e su vacanze dell'organico di fatto, al 30 giugno, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999, previa disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo quadro;
-irrilevante è la precedente assegnazione, in corso di a.s., di supplenze brevi, se comunque venga poi conferita una supplenza “annuale” (al 30 giugno o al 31 agosto), perché tale circostanza è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla carta del docente;
Risulta altresì provato che ciascuna ricorrente ha prestato servizio come supplente per l'intera durata degli anni scolastici.
La Suprema Corte, intervenuta nel procedimento ex art 363 bis
CPC, ha dettato i seguenti principi: l'azione consentita al lavoratore, in generale, è 1""azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame;
la carta è utilizzabile secondo le modalità previste in via generale, senza che vi ostino la mancanza di tempestiva domanda e la decadenza biennale generalmente prevista;
il diritto alla prestazione si converte in diritto al risarcimento del danno, secondo i principi generali, solo in caso d'impossibilità della prestazione o di carenza d'interesse in capo alle parti del rapporto;
del pari permane, in tali casi, l'interesse del all'adempimento con modalità specifiche;
la cessazione dal servizio comporta l'estinzione del diritto alla prestazione della carta per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione di scopo;
rispetto al personale precario, la nozione di 'cessazione' va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio.
Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara il diritto della ricorrente Parte 1 ad usufruire della prestazione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 ("carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente"), del valore di euro 500,00 per l'anno scolastico 2019/2020 e quindi per euro
500,00; oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
della ricorrente Parte 2 ad usufruire della prestazione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 ("carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente"), per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, quindi per complessivi euro 2.000,00; oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
conseguentemente condanna il Controparte 1
in persona del CP 4 pro tempore, ad assegnare alle ricorrenti la
"carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” e ad accreditare su di essa gli importi sopra indicati oltre i menzionati accessori;
condanna, infine, il Controparte 1 a rifondere alle ricorrenti le spese del giudizio, spese che liquida a beneficio di Pt 1 nella somma di euro 355,00 per onorari, a beneficio di و
Parte 2 nella somma di euro 928,00 oltre rimborso forfettario nella و
misura del 15%, oltre accessori di legge, rimborso contributo unificato a beneficio di
,con distrazione a favore dei procuratori. Parte 1
Genova13/11/2025
IL GIUDICE
DR RE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova - Sezione Lavoro
in persona del dott. DR RE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause riunite RG 4823/2023 RG 4850/2023 promosse da: Parte 1 Parte 2 elettivamente domiciliate in
Genova Via Dante 2/41 presso e nello studio dell'Avv. GLORIA PIERI che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, con l'Avv.
OL AL per procure depositate nei fascicoli telematici
-ricorrenti
CONTRO
in persona del Controparte 1 و
Ministro pro tempore, e Controparte_2 rappresentati e difesi, ex art. 417 bis c.p.c., dal funzionario dott.
Lorenzo Calvi, delegato dal dirigente dell' Controparte_2
[...] dott.ssa Giulia Crocco
MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi promossi dalle ricorrenti, successivamente riuniti ai sensi dell'art 151 disp.att. cpc risultano fondati.
Le ricorrenti, sostengono di avere svolto, in esecuzione dei menzionati contratti a termine, mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato;
ciò nonostante, il و
violando il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non ha corrisposto loro la somma di euro 500,00, da erogarsi ai docenti in ragione d'anno scolastico, finalizzata (e vincolata) all'acquisto di beni e servizi formativi, in vista dello sviluppo delle competenze professionali (si tratta la c.d. carta elettronica del docente - nel seguito per brevità anche solo "carta docente" o "carta" - e dei “fondi" da accreditarsi su di essa); somma prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Poste tali premesse, le ricorrenti hanno chiesto, in principalità, la condanna del alla creazione della carta elettronica e ad accreditarvi l'importo di euro 500,00 per ogni anno scolastico sopra indicato, nel corso del quale hanno reso la propria attività lavorativa di docenti a tempo determinato. Il CP 1 convenuto si è costituito ritualmente in giudizio contestando nel merito la fondatezza delle domande per le ragioni diffusamente illustrate nella memoria di costituzione.
La causa, senza necessità di alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'odierna udienza, in seguito a discussione orale dei difensori delle parti che hanno richiamato le conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi. Nel corso dell'odierna udienza i difensori delle parti non hanno contestato che ciascuna ricorrente è tuttora inserita nel circuito scolastico, ditalchè sussiste l'interesse attuale all'adempimento della prestazione richiesta.
I ricorsi sono fondati e devono essere accolti.
È altresì pacifico che le lavoratrici non abbiano percepito il beneficio della carta docente, in relazione ai detti periodi di lavoro, oggetto di domanda.
Quanto alla disciplina applicabile alla prestazione oggetto delle domande, la carta elettronica del docente è stata istituita con l'art. 1, co.
121 ss. legge n. 107/2015. Da ultimo la Corte di Cassazione, con sentenza pronunciata su rinvio pregiudiziale ex art 363 bis c.p.c. (Cass.
27 ottobre 2023 n. 29961), ha poi chiarito, nella materia de qua, quanto segue: - la carta docente e la relativa disciplina hanno precipuamente riguardo [v. ricognizione normativa di cui supra] al piano formativo dell'aggiornamento professionale, piuttosto che a quello delle
"dotazioni lavorative individuali in senso stretto"; -la "taratura"
dell'importo della carta “in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima";
relativa alla carta docente, è una obbligazione L'obbligazione del و
di pagamento a scopo vincolato e la sua fruizione è in "obiettivo collegamento... con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico"; in effetti, ai sensi del d.P.C.M. 28.11.2016, il diritto del lavoratore alla carta si estingue al momento della cessazione dal servizio;
-la carta è normativamente destinata al solo personale di ruolo, facendo eccezione, per l'anno 2023, la previsione di cui al d.l. n. 69/2023 (v. supra), relativa alle supplenze annuali, su organico di diritto;
-il riferimento, nella disciplina della carta, all'anno scolastico", non consente, anche alla luce della normativa UE e della decisione della CGUE sopra menzionata, di escludere "da un'identica percezione" [dunque, si esclude qui l'attribuzione pro quota] "quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura"; si tratta del resto di "lavoratori che rendono una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato"; non può incidere sul diritto al beneficio, a fronte di tali supplenze (di durata commisurata all'anno scolastico), l'eventuale orario part time (orario comunque "tarato sull'intero anno scolastico");
-la carta spetta in misura piena, dunque, ai supplenti annuali su vacanze dell'organico di diritto, al 31 agosto, e su vacanze dell'organico di fatto, al 30 giugno, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999, previa disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo quadro;
-irrilevante è la precedente assegnazione, in corso di a.s., di supplenze brevi, se comunque venga poi conferita una supplenza “annuale” (al 30 giugno o al 31 agosto), perché tale circostanza è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla carta del docente;
Risulta altresì provato che ciascuna ricorrente ha prestato servizio come supplente per l'intera durata degli anni scolastici.
La Suprema Corte, intervenuta nel procedimento ex art 363 bis
CPC, ha dettato i seguenti principi: l'azione consentita al lavoratore, in generale, è 1""azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame;
la carta è utilizzabile secondo le modalità previste in via generale, senza che vi ostino la mancanza di tempestiva domanda e la decadenza biennale generalmente prevista;
il diritto alla prestazione si converte in diritto al risarcimento del danno, secondo i principi generali, solo in caso d'impossibilità della prestazione o di carenza d'interesse in capo alle parti del rapporto;
del pari permane, in tali casi, l'interesse del all'adempimento con modalità specifiche;
la cessazione dal servizio comporta l'estinzione del diritto alla prestazione della carta per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione di scopo;
rispetto al personale precario, la nozione di 'cessazione' va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio.
Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara il diritto della ricorrente Parte 1 ad usufruire della prestazione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 ("carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente"), del valore di euro 500,00 per l'anno scolastico 2019/2020 e quindi per euro
500,00; oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
della ricorrente Parte 2 ad usufruire della prestazione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 ("carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente"), per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, quindi per complessivi euro 2.000,00; oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
conseguentemente condanna il Controparte 1
in persona del CP 4 pro tempore, ad assegnare alle ricorrenti la
"carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” e ad accreditare su di essa gli importi sopra indicati oltre i menzionati accessori;
condanna, infine, il Controparte 1 a rifondere alle ricorrenti le spese del giudizio, spese che liquida a beneficio di Pt 1 nella somma di euro 355,00 per onorari, a beneficio di و
Parte 2 nella somma di euro 928,00 oltre rimborso forfettario nella و
misura del 15%, oltre accessori di legge, rimborso contributo unificato a beneficio di
,con distrazione a favore dei procuratori. Parte 1
Genova13/11/2025
IL GIUDICE
DR RE