Sentenza 23 ottobre 2024
Massime • 2
Il disconoscimento "stragiudiziale" della sottoscrizione apposta ad una scrittura privata non autenticata non è sufficiente a privarla dei suoi effetti, in quanto al di fuori del processo civile le disposizioni di cui agli artt. 214 e ss. c.p.c. non sono applicabili e conta esclusivamente il dato oggettivo dell'autenticità o apocrifia della firma. (Nella specie, la S.C. ha affermato che la dichiarazione, proveniente dal contraente e diretta alla compagnia assicurativa, di non aver sottoscritto la rinuncia al potere di mutare il beneficiario della polizza sulla vita, irrevocabile dopo l'accettazione del beneficiario, non è idonea a privare di effetti la scrittura, occorrendo un accertamento oggettivo).
La disciplina sul pagamento al creditore apparente di cui all'art. 1189 c.c., in quanto diretta a tutelare il solo debitore che paghi il creditore che appaia "univocamente" tale - e cioè in assenza di un conflitto, noto al debitore, sulla relativa legittimazione - non è, di regola, applicabile nel caso in cui siano espressamente rivolte al debitore, prima del pagamento, pretese contrastanti da diversi potenziali aventi diritto, salvo solo il caso eccezionale in cui alcune di suddette pretese appaiano, già prima facie, manifestamente infondate e pretestuose oppure vi sia un ordine giudiziale che imponga il pagamento in favore di uno dei pretendenti.
Commentario • 1
- 1. pagamento al creditore apparenteRedazione · https://ildiritto.it/ · 7 marzo 2025
Quesito con risposta a cura di Mariarosa Cristofaro e Luigi Cortellino Il padre che per sua volontà riconosce il figlio dopo anni non può automaticamente pretendere l'aggiunta del proprio cognome a quello materno, ovvero ottenere l'affidamento condiviso del minore di cui si è disinteressato e di cui non si è occupato economicamente per anni. Il giudice chiamato a pronunciarsi su tali istanze dovrà provvedere in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole. – Cass., sez. II, 26 agosto 2025, n. 23905 (Riconoscimento del padre e cognome paterno). Nel caso di specie la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in merito all'attribuzione del cognome al figlio naturale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/10/2024, n. 27439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27439 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2024 |
Testo completo
uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. Mauro Vitiello, che ha concluso, come da requisito- ria scritta già in atti, come segue: «chiede che la Corte di Cas- sazione voglia rigettare il ricorso principale, dichiarare inam- missibile il ricorso incidentale di HE GH RI e GI OL e accogliere il ricorso incidentale di CNP Unicredit Vita s.p.a. nel suo secondo motivo. Conseguenze di legge»; l’avvocato AE De Simone, per i ricorrenti TE e RU UG;
gli avvocati Stefano Salaroli e RE AE EO per i con- troricorrenti e ricorrenti in via incidentale GI OL e Mi- EL GH RI;
l’avvocato Paolo EL, per la controricorrente e ricor- rente in via incidentale CNP Unicredit Vita S.p.A.. Fatti di causa GI OL e HE GH RI, eredi di Palma So- fia ZZ, hanno agito in giudizio nei confronti di CNP Unicre- dit Vita S.p.A. per ottenere il pagamento della prestazione pre- vista da una polizza di assicurazione sulla vita stipulata da Giu- PE VA, nella quale era stata indicata quale beneficia- ria la ZZ, premorta rispetto al contraente. La società convenuta, nel contestare la pretesa degli attori, ha chiamato in giudizio GE VA, erede del contraente, in favore della quale aveva effettuato il pagamento della presta- zione assicurativa, per essere eventualmente manlevata;
la Ric. n. 234/2023 – Sez. 3 – Ud. 11 settembre 2024 – Sentenza – Pagina 3 di 21 VA, a sua volta, ha contestato la stessa validità del con- tratto di assicurazione. Il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda degli eredi di Palma Sofia ZZ. La Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado, correggendone la motivazione. La sentenza di appello è stata, però, cassata con rinvio da que- sta Corte (Cass, Sez. 3, Sentenza n. 9948 del 15/04/2021). All’esito del giudizio di rinvio, la Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, ha accolto la domanda degli attori, di ac- certamento della loro titolarità, quali eredi di Palma Sofia Maz- zeo, del diritto al beneficio di cui alla polizza assicurativa, ma, al tempo stesso, ha rigettato la loro domanda di condanna della CNP Unicredit Vita S.p.A. al pagamento del relativo importo, ritenendo liberatorio l’adempimento da quest’ultima effettuato in favore di GE VA, quale creditore apparente ai sensi dell’art. 1189 c.c.. Ricorrono TE e RU UG (eredi beneficiati di GE VA), sulla base di due motivi. Resistono con due distinti controricorsi: da un lato, GI OL gno e HE GH RI;
dall’altro, CNP Unicredit Vita S.p.A.. Entrambe le parti controricorrenti propongono a loro volta ri- corso in via incidentale, rispettivamente sulla base di cinque e di due motivi. È stata inizialmente disposta la trattazione in camera di consi- glio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Il collegio ha, peraltro, disposto la trattazione in pubblica udienza, previa notificazione dei ricorsi incidentali a HE UG, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione Ric. n. 234/2023 – Sez. 3 – Ud. 11 settembre 2024 – Sentenza – Pagina 4 di 21 1. La notificazione del ricorso incidentale a HE UG, di- sposta con l’ordinanza interlocutoria del luglio 2023, risulta cor- rettamente effettuata sia dagli eredi ZZ che da CNP Uni- credit Vita S.p.A.; e risulta tempestivamente versata in atti la prova dei relativi adempimenti. Il contraddittorio nel presente giudizio di legittimità deve, per- tanto, ritenersi correttamente instaurato. 2. Ricorso principale (proposto da RU e TE UG) 2.1 Con il primo motivo si denunzia «Art. 360, 1° comma, n. 4 - errores in procedendo: violazione degli artt. 166, 167, 168 bis co. 4, 269 cpc». I ricorrenti deducono che la chiamata in causa della loro dante causa GE VA sarebbe avvenuta tardivamente, in quanto la CNP Unicredit Vita S.p.A. si sarebbe costituita, chie- dendo tale chiamata, solo il 28 marzo 2013, a fronte di una udienza di prima comparizione originariamente fissata, in cita- zione, per il 2 aprile 2013, benché differita dal giudice, ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., al 17 aprile 2013, con provvedimento del 31 gennaio 2013. Il motivo è infondato. Ai sensi dell’art. 166 c.p.c., il termine per la costituzione del convenuto è di venti giorni prima dell’udienza fissata dall’attore ovvero differita dal giudice ai sensi dell’art. 168 bis, comma 5, c.p.c.. L’unica eccezione a tale chiarissima disposizione riguarda il caso in cui il differimento dell’udienza, operato ai sensi dell’art. 168 bis, comma 5, c.p.c., avvenga addirittura quando il termine per la costituzione del convenuto sia già scaduto (in quanto ciò equivarrebbe ad una arbitraria rimessione in termini del conve- nuto stesso, da parte del giudice;
cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2394 del 03/02/2020, Rv. 657137 - 01): ma, nella specie, è pacifico che il differimento dell’udienza sia stato disposto a Ric. n. 234/2023 – Sez. 3 – Ud. 11 settembre 2024 – Sentenza – Pagina 5 di 21 gennaio 2013, mentre l’originario termine per la costituzione scadeva a marzo dello stesso anno. Il differimento della prima udienza, avvenuto a gennaio 2013 (dal 2 al 17 aprile 2013), è stato disposto espressamente ai sensi del comma 5 dell’art. 168 bis c.p.c. (come emerge chia- ramente dallo stesso provvedimento, in atti, e come del resto ammettono gli stessi ricorrenti, nella loro memoria), non ai sensi del comma 4 della medesima norma. Di conseguenza, il termine per la costituzione del convenuto scadeva venti giorni prima del 17 aprile 2013 (non trattandosi di termine “libero”, ma di termine ordinario), cioè proprio il 28 marzo 2013. 2.2 Con il secondo motivo si denunzia «Art. 360, 1° comma, n. 4 - errores in procedendo: Violazione dell’articolo 112 cpc». I ricorrenti, quali eredi beneficiati di GE VA, conte- stano la loro condanna al pagamento delle spese dell’intero giu- dizio (relativamente ai due gradi di merito ed alla fase di legit- timità, oltre al giudizio di rinvio), disposta genericamente nei confronti degli «eredi di VA GE». Sostengono che, essendo avvenuta l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, non avrebbe potuto pronunciarsi la loro condanna alle spese del presente giudizio. In particolare, la corte d’appello avrebbe, a loro avviso, dovuto prendere atto dell’accettazione beneficiata «attribuendo-regolando ed esten- dendo di conseguenza anche alle spese legali il regime appro- priato derivante dal riconoscimento di tale beneficio». Il motivo di ricorso in esame, avendo ad oggetto le spese pro- cessuali del giudizio di merito, resta assorbito dalla decisione sul ricorso incidentale RI-OL, che, come si va ad esporre, ne avrà ad oggetto l’accoglimento, con conseguente cassazione con rinvio della decisione impugnata, anche in rela- zione alle spese stesse. Ric. n. 234/2023 – Sez. 3 – Ud. 11 settembre 2024 – Sentenza – Pagina 6 di 21 3. Ricorso incidentale proposto da HE GH RI e GI OL 3.1 Con il primo motivo si denunzia «Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.». Viene contestata la parte della motivazione della pronuncia im- pugnata in cui si afferma: «Non è stata provata l’esistenza di elementi certi e documentali che permettessero a CNP, all’epoca in cui si sono svolti i fatti, di dubitare della genuinità delle comunicazioni ricevute da parte del sacerdote». I ricorrenti deducono che il dubbio sulla genuinità delle comu- nicazioni inviate dal sacerdote e, più in generale, la mancanza di univocità delle circostanze in cui è avvenuto il pagamento in favore della VA, derivava – e doveva essere percepita come tale da parte della compagnia – da una pluralità di circo- stanze di fatto emerse e discusse nel corso della controversia, ma di cui la corte d’appello avrebbe omesso l’esame. In parti- colare, fanno riferimento ai seguenti fatti: il possesso, da parte della Compagnia, al momento in cui ha effettuato il pagamento (cioè, nel luglio 2012), di una serie di documenti attestanti che il sacerdote contraente GiuPE VA non era in grado di firmare almeno dal 18 luglio 2011 ed era in condizioni mentali precarie, tanto che gli era stato nominato un amministratore di sostegno (al quale la stessa compagnia aveva inviato una let- tera di conferma della disposta variazione del beneficiario della polizza); il contenuto ed il tenore complessivo – oscuro, impre- ciso e addirittura in alcuni casi sconclusionato o confuso – di tutte le contraddittorie missive ricevute e apparentemente sot- toscritte, anche dopo il 18 luglio 2011, dal VA stesso;
il fatto che non era stata esibita da GE VA, con la ri- chiesta di liquidazione della polizza, l’originale di detta polizza, ma una pretesa “copia conforme” (conformità non attestata da alcun pubblico ufficiale). Ric. n. 234/2023 – Sez. 3 – Ud. 11 settembre 2024 – Sentenza – Pagina 7 di 21 Sostengono, inoltre, che la corte territoriale non avrebbe preso in esame, a tal fine, neanche la circostanza di fatto – evidente- mente controversa e decisiva – che il pagamento era stato con- testualmente richiesto anche dagli effettivi creditori, con espressa diffida a non effettuarlo in favore di eventuali terzi non legittimati. Con il secondo motivo si denunzia «Violazione degli artt. 1362, 1363 e 1189 c.c. ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.c.». I ricorrenti deducono che in realtà il sacerdote contraente non aveva propriamente “disconosciuto” la propria sottoscrizione sulla dichiarazione di rinuncia al potere di revoca del beneficia- rio della polizza, ma si era limitato, almeno in un primo tempo, a negare di avere inviato la lettera personalmente e, successi- vamente, aveva rappresentato di non avere mai “sottoscritto liberamente” atti restrittivi della sua libertà negoziale, quindi – si sostiene – senza esplicitamente negare di avere effettiva- mente sottoscritto la rinuncia alla facoltà di revoca (per quanto “non liberamente”). Con il terzo motivo si denunzia «Violazione degli artt. 2702, 2703 e 1189 c.c. ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.». I ricorrenti contestano la motivazione della pronuncia impu- gnata nella parte in cui la corte d’appello ha affermato quanto segue: «Resta il dato oggettivo che l’assicurazione ricevette DAL SOGGETTO TITOLATO a disconoscere la propria firma sulla rinuncia alla revoca, la dichiarazione di non aver firmato tale rinuncia” e “2) b.”: “DAL SOGGETTO TITOLATO ad effettuare la designazione di un nuovo beneficiario, la nomina della sorella». Si tratta della parte della sentenza impugnata in cui si afferma che le dichiarazioni (apparentemente) del sacerdote pervenute alla compagnia assicuratrice dopo il 9 giugno 2011 costituireb- bero circostanze univoche di apparenza della titolarità del di- ritto controverso in capo ad GE VA. Ric. n. 234/2023 – Sez. 3 – Ud. 11 settembre 2024 – Sentenza – Pagina 8 di 21 Con il quarto motivo si denunzia «Violazione degli artt. 1176 e 1189 c.c. ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.». I ricorrenti ribadiscono tutte le precedenti censure anche sotto l’aspetto della diligenza richiesta al debitore che adempie (nella specie un operatore professionale come una compagnia di as- sicurazioni), diligenza che avrebbe imposto accertamenti più approfonditi in ordine alla situazione, prima di effettuare il pa- gamento in favore di uno dei soggetti che lo reclamavano, in conflitto tra loro. Con il quinto motivo si denunzia «Violazione dell’art. 132 comma 1 n. 4 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.». I ricorrenti deducono che mancherebbe del tutto una effettiva motivazione, nella decisione impugnata, in ordine alla “scusa- bilità” dell’errore commesso dalla compagnia assicuratrice sulla individuazione dell’effettivo creditore. I motivi del ricorso incidentale degli eredi ZZ sono con- nessi, sia logicamente che giuridicamente e, quindi, possono essere esaminati congiuntamente, avendo essi tutti ad oggetto, nella sostanza, la contestazione della sussistenza dei presup- posti di diritto integranti la fattispecie di cui all’art. 1189 c.c., cioè del pagamento liberatorio al creditore apparente. In questi termini – e così complessivamente interpretato – il ricorso è fondato. 3.2 In primo luogo, è opportuno chiarire che la corte d’appello: - ha ritenuto fondata ed accolto la domanda degli eredi della “perpetua” del sacerdote contraente, Sofia ZZ, di accertamento della loro qualità di effettivi creditori della prestazione controversa, cioè ha statuito che fos- sero tali eredi ad avere diritto al pagamento della somma oggetto dell’assicurazione e non della sorella del sacer- dote GE VA, cui l’assicurazione aveva, invece, di fatto pagato gli oltre € 650.000,00 dovuti, in quanto ha ritenuto non provata la genuinità delle sottoscrizioni Ric. n. 234/2023 – Sez. 3 – Ud. 11 settembre 2024 – Sentenza – Pagina 9 di 21 del sacerdote su tutte le comunicazioni inviate alla com- pagnia dopo la stipula dell’assicurazione a favore della ZZ (vale a dire: a) la rinuncia alla facoltà di revoca del beneficiario;
b) il “disconoscimento” di tale rinuncia;
c) l’indicazione della sorella GE VA come nuova beneficiaria); su tale pronuncia deve ritenersi di fatto ca- duto il giudicato, stante il mancato accoglimento degli al- tri ricorsi proposti in questa sede con riguardo alla stessa;
- ha, però, rigettato la domanda di condanna al pagamento della suddetta somma, proposta dai medesimi eredi della ZZ contro la compagnia assicuratrice, ritenendola li- berata in virtù del pagamento effettuato in favore del “creditore apparente”, cioè la sorella del sacerdote, An- gela VA, pur non avendo quest’ultima alcun diritto a quella somma;
- non ha, d’altra parte, condannato gli eredi della sorella del sacerdote assicurato, GE VA, a restituire agli aventi diritto la somma illegittimamente incassata, in quanto la relativa domanda non è stata da questi reite- rata in sede di rinvio. 3.3 Tanto premesso, risultano fondate le censure di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1189 c.c.. La corte d’appello non solo ha omesso di prendere in conside- razione, nella motivazione della decisione impugnata, tutti i molteplici fatti (controversi e decisivi) da cui emergeva con as- soluta chiarezza la situazione di incertezza in ordine all’effettivo titolare del credito, ma ha erroneamente affermato l’applicabi- lità della fattispecie del pagamento liberatorio al creditore ap- parente di cui all’art. 1189 c.c., sulla base dei seguenti rilievi: a) la compagnia assicuratrice era certamente “estranea” a tutte le vicende relative alle asserite falsificazioni delle sottoscrizioni del sacerdote VA;
Ric. n. 234/2023 – Sez. 3 – Ud. 11 settembre 2024 – Sentenza – Pagina 10 di 21 b) essa aveva ricevuto dal soggetto “titolato a disconoscere la propria firma sulla rinuncia alla revoca”, la dichiarazione di non aver firmato tale rinuncia nonché, sempre dal soggetto titolato ad effettuare la designazione di un nuovo beneficiario, la no- mina della sorella;
c) non era stata provata l’esistenza di elementi certi e docu- mentali che permettessero alla compagnia assicuratrice di du- bitare della “genuinità” delle comunicazioni ricevute da parte dal sacerdote. Tale motivazione deve ritenersi, oltre che viziata dall’omesso esame di fatti decisivi e controversi: - erronea in diritto, in quanto viziata da falsa applicazione dell’art. 1189 c.c. (oltre che degli artt. 214 e ss. c.p.c.); - intrinsecamente contraddittoria sul piano logico;
- infine, del tutto mancante – o al più meramente apparente – con riguardo alle questioni (di fatto e di diritto) effettivamente rilevanti ai fini dell’applicabilità dell’art. 1189 c.c.. 3.3.1 In primo luogo, l’affermazione sopra indicata come sub a), secondo cui la compagnia assicuratrice era estranea alle vi- cende relative alla falsificazione delle sottoscrizioni del Valen- tino, risulta di per sé del tutto priva di rilievo ai fini dell’integra- zione della fattispecie di cui all’art. 1189 c.c.: tale ultima dispo- sizione richiede la valutazione della situazione di “apparenza univoca”, nonché la valutazione della buona fede soggettiva del debitore (cioè la sua ignoranza di ledere l’altrui diritto); non ha alcun rilievo, quindi, il concorso o meno del debitore ad even- tuali operazioni scorrette dei creditori per ottenere il paga- mento. E tanto senza neanche considerare che, estranea o meno che fosse a quelle vicende, la compagnia restava pur sempre la con- troparte di chi quelle prestazioni contrattuali pretendeva. 3.3.2 L’affermazione sopra indicata come sub b), secondo cui la compagnia debitrice aveva ricevuto dal soggetto “titolato a Ric. n. 234/2023 – Sez. 3 – Ud. 11 settembre 2024 – Sentenza – Pagina 11 di 21 disconoscere la propria firma sulla rinuncia alla revoca”, la di- chiarazione di non aver firmato (o, almeno di non averlo fatto “liberamente”) tale rinuncia alla facoltà di revoca, nonché, sem- pre dal soggetto titolato ad effettuare la designazione di nuovo beneficiario, la nomina della sorella è, per un verso, erronea in diritto e, per altro verso, logicamente contraddittoria. 3.3.2.1 Sotto il primo profilo, è decisivo il rilievo che, al di fuori del processo civile, non sono applicabili le disposizioni sul di- sconoscimento della sottoscrizione di cui agli artt. 214 e ss. c.p.c.: di conseguenza, non è sufficiente che chi abbia even- tualmente sottoscritto un atto negoziale abdicativo di talune fa- coltà giuridiche a vantaggio di un terzo (nella specie: la rinuncia al potere di mutare il beneficiario della polizza sulla vita, irre- vocabile dopo l’accettazione del beneficiario) dichiari semplice- mente alla propria controparte negoziale, in via stragiudiziale, di disconoscere la propria sottoscrizione per privare il docu- mento effettivamente sottoscritto del suo valore giuridico, in tal modo ottenendo un effetto a sé favorevole e svantaggioso per il terzo, come invece potrebbe avvenire – a determinate condi- zioni – nel corso di un processo civile, in caso di produzione di una scrittura privata contro il soggetto che l’ha sottoscritta. Al di fuori del processo, quelle disposizioni (che sono certa- mente disposizioni processuali, appunto) ovviamente non ope- rano e, quindi, per stabilire se una dichiarazione negoziale (che appare) sottoscritta sia valida ed efficace, conta esclusiva- mente il dato oggettivo, e cioè se la relativa sottoscrizione sia autentica o meno: il che significa che non è configurabile un semplice “disconoscimento stragiudiziale” del suo autore (spe- cie se diretto a soggetto diverso da quello che in base a tale scrittura acquista un diritto) per privare una siffatta dichiara- zione dei suoi effetti (come avviene nel processo), ma occorre, al limite, un accertamento oggettivo. Ric. n. 234/2023 – Sez. 3 – Ud. 11 settembre 2024 – Sentenza – Pagina 12 di 21 In concreto, per chi (come la compagnia assicuratrice, nella specie) si trovi a dovere effettuare un pagamento in favore di soggetto da individuare sulla base di scritture prive di attesta- zioni di autenticità, quindi, è quanto meno necessaria una ade- guata e motivata affidabilità in ordine al fatto che effettiva- mente ogni specifica sottoscrizione non sia autentica, non po- tendo di certo essere sufficiente fondarsi sulla mera dichiara- zione di chi ha interesse a negarne la autenticità, benché sia il suo apparente autore (e, anzi, proprio per questo). Una siffatta ragionevole certezza sulla falsità della sottoscri- zione del sacerdote VA sull’atto di rinuncia al potere di revoca/modifica del beneficiario (così come sull’autenticità di quelle successive, di contestazione della prima e di nomina di un nuovo beneficiario), di sicuro nella specie non era emersa, come del resto afferma espressamente la stessa corte d’ap- pello, nella sentenza impugnata e, in realtà, per come si sono svolti gli eventi, era certamente da escludere. 3.3.2.2 In ogni caso, qualunque eventuale iniziale ragionevole affidamento della debitrice sull’identità della controparte sa- rebbe senza alcun dubbio venuto meno nel momento in cui sono state avanzate alla stessa compagnia debitrice le contra- stanti pretese sulla liquidazione della polizza da parte dei vari possibili beneficiari, che hanno reso palese la sussistenza di una seria controversia sulla autenticità delle sottoscrizioni del Va- lentino e, ancor più in radice, sulla titolarità del diritto alla li- quidazione della polizza: il che esclude sia che GE VA potesse apparire alla compagnia debitrice come legittimata a ricevere il pagamento in base a circostanze univoche, sia la buona fede (soggettiva) della compagnia che quel pagamento ha effettuato. 3.3.3 D’altra parte, anche l’affermazione sopra indicata come sub c), secondo cui non vi erano elementi certi e documentali che permettessero alla compagnia assicuratrice di dubitare Ric. n. 234/2023 – Sez. 3 – Ud. 11 settembre 2024 – Sentenza – Pagina 13 di 21 della “genuinità” delle comunicazioni ricevute da parte dal sa- cerdote contraente, finisce per risolversi in una argomentazione logicamente ed intrinsecamente contraddittoria, nel suo stesso svolgimento razionale. Se anche, cioè, non si intendesse (almeno per un momento) mettere in discussione l’affermazione espressa della corte ter- ritoriale in ordine alla “apparente genuinità” di tutte le comuni- cazioni che la compagnia assicuratrice aveva ricevuto dal sa- cerdote assicurato, sul presupposto che essa compagnia non disponeva di adeguati strumenti per stabilire se e quali di esse non lo fossero, ciò implicherebbe necessariamente che la com- pagnia stessa avrebbe dovuto ritenere genuina anche l’origina- ria dichiarazione di rinuncia al potere di revoca del beneficiario. Il che, però, avrebbe inevitabilmente determinato l’assoluta inefficacia di tutte le successive dichiarazioni (anche se effetti- vamente sottoscritte dall’apparente autore) volte a negare l’au- tenticità della prima: queste dichiarazioni, cioè, non avrebbero potuto avere l’effetto di privare di efficacia l’originaria rinuncia alla facoltà di revoca, dal momento che, una volta che il con- traente abbia sottoscritto la rinuncia alla facoltà di revoca del beneficiario e questa sia stata accettata dal beneficiario stesso, non è sufficiente a privarla di effetti né una successiva revoca, né, tanto meno (come è ovvio e come si è già chiarito), un mero “disconoscimento stragiudiziale” della genuinità di quella origi- naria rinuncia, anche se effettivamente proveniente dall’inte- ressato, in quanto quest’ultimo ha ormai perduto il potere di revoca (e non può certamente recuperarlo semplicemente limi- tandosi a negare, quanto meno al di fuori di un processo, l’au- tenticità della sua sottoscrizione sulla dichiarazione di rinuncia). Di conseguenza, pure a seguire l’impostazione della corte ter- ritoriale e ad ammettere, quindi, l’apparente autenticità delle sottoscrizioni di tutte le comunicazioni ricevute dalla compagnia assicuratrice da parte del sacerdote assicurato (ovvero ad Ric. n. 234/2023 – Sez. 3 – Ud. 11 settembre 2024 – Sentenza – Pagina 14 di 21 ammettere – pur contro l’evidenza – l’assenza di motivi idonei ad indurre la compagnia stessa a dubitare della loro genuinità, come afferma, sorprendentemente, la stessa corte, dopo avere essa stessa negato che vi fossero elementi sufficienti ad affer- mare la genuinità di dette sottoscrizioni), la logica conse- guenza, in diritto, di questa affermazione, avrebbe dovuto es- sere che i creditori legittimati a riscuotere la polizza sarebbero stati comunque gli eredi della “perpetua” ZZ, di modo che l’errore sulla individuazione del creditore effettivo da parte della compagnia sarebbe stato da ritenersi, anche in tal caso, del tutto inescusabile. 3.4 In realtà, la corte territoriale ha ritenuto liberatorio per il debitore il pagamento effettuato ad un soggetto diverso dall’ef- fettivo creditore, in un caso in cui vi erano contestuali richieste di pagamento provenienti da diversi soggetti, in conflitto tra loro, affermando, nella sostanza, la sussistenza di una situa- zione di apparenza univoca e della buona fede del debitore, ai sensi dell’art. 1189 c.c., quando questi paghi ad uno qualsiasi dei pretesi creditori, almeno laddove egli ritenga che quel pre- teso creditore sia l’effettivo legittimato attivo. Tale assunto è certamente infondato in diritto. La corte d’appello è, pertanto, incorsa nel vizio di falsa applica- zione delle disposizioni di cui all’art. 1189 c.c. e, precisamente, in un cd. vizio di sussunzione (sul quale, di recente, cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019, Rv. 652398 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 23851 del 25/09/2019, Rv. 655150 – 02): essa ha, infatti, applicato la disposizione di legge (l’art. 1189 c.c., il quale dispone la liberazione del debitore che paghi, in buona fede, ad un soggetto che non è creditore ma appaia uni- vocamente come tale) ad una fattispecie concreta che, anche sulla base della stessa ricostruzione in fatto operata dalla stessa corte di merito, non rientrava affatto nel suo campo di applica- zione. Ric. n. 234/2023 – Sez. 3 – Ud. 11 settembre 2024 – Sentenza – Pagina 15 di 21 Di seguito, sono più dettagliatamente esposte le ragioni di tale conclusione. 3.5 Infatti, deve certamente ritenersi che l’applicazione dell’art. 1189 c.c. resti esclusa, in radice, in tutti i casi in cui al debitore siano espressamente avanzate pretese contrastanti, da diversi soggetti in conflitto tra loro, in ordine all’adempimento di un’ob- bligazione, quanto meno laddove non vi siano circostanze og- gettive e univoche, come – tra l’altro – un ordine giudiziale (se non pure la manifesta infondatezza o pretestuosità prima facie delle ragioni di uno dei contendenti), che gli impongano di ef- fettuare il pagamento in favore di uno dei pretendenti e non dell’altro. Sia dalla lettera che dalla ratio dell’art. 1189 c.c., infatti, si ri- cava che si tratta di una disposizione che mira semplicemente a tutelare il debitore che adempia, in buona fede (cd. sogget- tiva, cioè nell’ignoranza di poter danneggiare un altro sog- getto), in una situazione in cui il soggetto al quale ha effettuato il pagamento appariva effettivamente e “univocamente” l’unico creditore legittimato, onde, non sussistendo alcun palese con- flitto, egli non poteva ragionevolmente immaginare che l’effet- tivo creditore legittimato potesse essere un soggetto diverso, ignorando, anzi, del tutto (incolpevolmente) che vi fosse un al- tro soggetto potenzialmente legittimato. Al contrario, è certamente fuori del campo di applicazione della disposizione in esame la ben diversa situazione in cui vi siano più soggetti che, contestualmente, ed in conflitto di pretese tra loro, avanzino al debitore la richiesta di pagamento. La disposizione di cui all’art. 1189 c.c., diversamente da quanto ritenuto dalla corte territoriale, non è affatto diretta a tutelare il debitore, in caso di pretese creditorie in conflitto, attribuen- dogli una sorta di “facoltà di scelta” del soggetto cui utilmente pagare, sulla base di una, pur non irragionevole, valutazione degli elementi a sostegno del diritto dei pretesi creditori in Ric. n. 234/2023 – Sez. 3 – Ud. 11 settembre 2024 – Sentenza – Pagina 16 di 21 conflitto tra loro: per una situazione del genere l’ordinamento prevede, infatti, altre disposizioni a tutela della posizione del debitore (in primis, il procedimento disciplinato dall’art. 687 c.p.c., come meglio si vedrà). Non può sussistere, d’altra parte, l’univocità richiesta dalla norma, laddove vi sia una situazione di palese conflitto (mani- festato o, comunque, noto al debitore) tra più pretesi legittimati al pagamento. In questa seconda situazione, infatti, in cui – stante l’effettiva incertezza sull’effettivo legittimato – il debitore finirebbe per essere liberato a chiunque dei pretendenti effettui il pagamento (salvi casi limite) e, a parte la considerazione della tendenziale difficoltà di un recupero di quanto dovuto nei confronti di chi, pur non essendo creditore, abbia ottenuto la prestazione, in so- stanza si finirebbe per attribuire, paradossalmente, al debitore la facoltà di decidere, di fatto arbitrariamente, quale dei pre- tendenti in conflitto favorire, ovvero, quanto meno, si tutele- rebbe senza ragione la “scelta non irragionevole” del creditore, di pagare ad uno dei più pretendenti in conflitto tra loro. È, dunque, qui l’equivoco che vizia, in diritto, la decisione im- pugnata: certamente non è quest’ultima la ratio e, quindi, la funzione dell’art. 1189 c.c., disposizione che presuppone, al contrario, l’assenza di un conflitto manifesto. Proprio il richiamo della situazione di “univocità” dell’apparenza e la necessità della “buona fede” (soggettiva) del debitore, stanno chiaramente ad indicare che, in tutti i casi in cui vi siano più soggetti che manifestino al debitore contestualmente, ed in conflitto tra loro, le proprie pretese in relazione alla medesima obbligazione, l’“univocità” e la “buona fede” (cioè l’ignoranza di ledere il diritto altrui) non possano sussistere per definizione (salvi i casi eccezionali già indicati) e, quindi, ci si trova del tutto al di fuori del campo di applicazione dell’art. 1189 c.c.. Ric. n. 234/2023 – Sez. 3 – Ud. 11 settembre 2024 – Sentenza – Pagina 17 di 21 Tale norma ha una ben precisa ratio ed un conseguente limitato campo di applicazione: la tutela dell’affidamento incolpevole del debitore che paghi in una situazione in cui non vi sia o non gli sia noto alcun conflitto in ordine all’individuazione del creditore effettivamente legittimato ad esigere (onde la legittimazione del soggetto a cui paga gli possa apparire effettivamente “uni- voca”); essa non tutela, invece, la sua eventuale “scelta”, per- fino per quanto non irragionevole, nel caso in cui vi siano più soggetti in conflitto che, contemporaneamente, pretendano la prestazione, assumendo entrambi di essere legittimati a rice- verla;
in quest’ultimo caso non può esservi, per definizione, “univocità”, fatta eventualmente salva unicamente la manifesta e palese pretestuosità di alcune delle pretese o l’esistenza di un ordine giudiziale (situazioni che di certo non ricorrono nella fat- tispecie in esame). Escluso in radice che l’art. 1189 c.c. possa applicarsi in caso di contestuali e conflittuali pretese note al debitore al momento del pagamento, quanto meno se non del tutto manifestamente infondate, prima facie, in tali ultimi casi sono altri gli strumenti di tutela di cui può avvalersi il debitore per evitare di incorrere in responsabilità e nella mora debendi: oltre alla temporanea sospensione del pagamento in attesa dell’accertamento del le- gittimato effettivo, è infatti per lui possibile avvalersi dell’isti- tuto del cd. sequestro liberatorio previsto dall’art. 687 c.p.c., al fine di mettere a disposizione dell’effettivo creditore la somma dovuta. Laddove non intenda avvalersi di tali strumenti di tutela ed ef- fettui il pagamento ad uno dei vari soggetti in conflitto che lo pretende, in una situazione in cui vi siano dubbi, soprattutto se non manifestamente infondati, sull’effettivo avente diritto, il debitore che paghi ugualmente, invece di sospendere il paga- mento in attesa dell’accertamento dell’effettivo avente diritto, si assume il rischio dell’erroneità del pagamento – in quanto, Ric. n. 234/2023 – Sez. 3 – Ud. 11 settembre 2024 – Sentenza – Pagina 18 di 21 cioè, non liberatorio – e non può invocare la tutela di cui all’art. 1189 c.c.. È, insomma, evidente anche che, essendo noto al debitore il conflitto tra più pretesi creditori, il pagamento in favore di uno di essi non potrebbe mai ritenersi connotato dalla cd. buona fede soggettiva, cioè dall’ignoranza di ledere l’altrui diritto, in quanto è evidente che il debitore non può non rendersi conto che, in una siffatta situazione, il pagamento in favore di uno dei pretendenti in conflitto potrebbe ledere irrimediabilmente le ra- gioni dell’altro, se quest’ultimo, cioè il “vero” creditore, non avesse poi altra tutela che agire nei confronti del “falso” credi- tore con l’azione di ripetizione. 3.6 Sulla base delle considerazioni fin qui esposte, è agevole rilevare che il presupposto in diritto (implicito, ma inequivoca- bile) della decisione impugnata sia del tutto contrastante con la corretta ricostruzione della ratio legis e del campo di applica- zione dell’art. 1189 c.c.: la corte d’appello si è limitata, erro- neamente, a valutare se il soggetto al quale è stato effettuato il pagamento potesse apparire ragionevolmente legittimato in astratto, come se non vi fosse alcun conflitto, cioè come se il pagamento non fosse avvenuto in presenza di una contempo- ranea e contrastante pretesa di un altro soggetto, che anch’esso poteva apparire legittimato ad esigerlo (anzi, nel caso di specie il pagamento è stato effettuato a favore del sog- getto che, come poi accertato ormai in via definitiva, non era affatto l’effettivo legittimato). In tal modo è, però, stato falsamente applicato l’art. 1189 c.c., in una fattispecie concreta estranea al suo ambito di operati- vità. Deve concludersi che la motivazione con la quale la corte d’ap- pello ha affermato la sussistenza di una situazione di apparente univocità della legittimazione di GE VA a riscuotere quanto dovuto in base alla polizza stipulata dal fratello risulta: Ric. n. 234/2023 – Sez. 3 – Ud. 11 settembre 2024 – Sentenza – Pagina 19 di 21 a) in primo luogo, fondata su argomentazioni erronee in diritto e logicamente contraddittorie;
b) inoltre, viziata dall’omesso esame di fatti controversi e deci- sivi. 3.7 La sentenza impugnata va, per quanto sin qui esposto, cas- sata affinché, in sede di rinvio, la corte d’appello rivaluti la fat- tispecie: a) applicando il principio di diritto per cui «poiché l’art. 1189 c.c. è diretto a tutelare il solo debitore che paghi il creditore che appaia “univocamente” tale, cioè la situazione in cui il paga- mento avvenga in mancanza di un conflitto, noto al debitore, sulla relativa legittimazione, tale disposizione non è, di regola, applicabile nel caso in cui siano espressamente rivolte al debi- tore, prima del pagamento, pretese contrastanti da diversi po- tenziali aventi diritto (disponendo del resto il debitore di diversi e adeguati strumenti di tutela della sua posizione, per tale eventualità), salvo solo il caso eccezionale in cui alcune di sud- dette pretese appaiano, già prima facie, manifestamente infon- date e pretestuose ovvero vi sia un ordine giudiziale che im- ponga il pagamento in favore di uno dei pretendenti»; b) escludendo il rilievo automatico di un mero disconoscimento stragiudiziale di una sottoscrizione da parte del soggetto inte- ressato, in mancanza di elementi oggettivi certi di riscontro, non essendo la disciplina di cui agli artt. 214 e ss. c.p.c. appli- cabile al di fuori del processo;
c) tenendo conto dei fatti decisivi e controversi di cui è stato omesso l’esame, dai quali emergeva che la compagnia debitrice avesse elementi che dovevano indurla a dubitare della “genui- nità” delle contrastanti comunicazioni apparentemente ricevute da parte del sacerdote VA, in ordine al beneficiario finale della polizza assicurativa. 4. Ricorso incidentale CNP Unicredit Vita S.p.A. Ric. n. 234/2023 – Sez. 3 – Ud. 11 settembre 2024 – Sentenza – Pagina 20 di 21 4.1 Con il primo motivo si denunzia «violazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. e, in particolare, dell’art. 1189 c.c. e art. 1235 c.c.». La società ricorrente deduce che l’«accertamento della “titola- rità del diritto al beneficio”, ossia del diritto di credito agli im- porti dovuti dall’assicurazione è incompatibile con la statuizione della medesima sentenza che ha accertato la liberazione di CNP ex art. 1189 c.c.». Il motivo resta assorbito, in conseguenza dell’accoglimento del ricorso incidentale degli eredi ZZ, in quanto la questione della effettiva liberazione della compagnia di assicurazione, ai sensi dell’art. 1189 c.c., dovrà essere oggetto di rivalutazione in sede di rinvio. 4.2 Con il secondo motivo si denunzia «violazione e falsa ap- plicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. e in particolare degli artt. 91 e 92 c.p.c.». La società ricorrente contesta la disposta compensazione delle spese di lite nei rapporti con gli eredi ZZ. Pure questo motivo resta assorbito, in ragione dell’accogli- mento del ricorso incidentale degli eredi ZZ, avendo esso ad oggetto la regolamentazione delle spese processuali, che do- vrà essere oggetto di una nuova pronunzia in sede di rinvio. 5. Il ricorso incidentale proposto da RI e OL è accolto, nei limiti di cui sopra. È rigettato il primo motivo del ricorso principale. Sono assorbiti tutti gli altri motivi di ricorso. La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composi- zione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte: - rigetta il primo motivo del ricorso principale;
accoglie, per quanto di ragione, il ricorso incidentale di RI e OL gno, assorbiti tutti gli altri motivi di ricorso proposti dalle Ric. n. 234/2023 – Sez. 3 – Ud. 11 settembre 2024 – Sentenza – Pagina 21 di 21 parti;
per l’effetto, cassa la sentenza impugnata in rela- zione ai motivi accolti e nei limiti di cui in motivazione, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa com- posizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-