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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/04/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 23017/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 23017/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a EN IA (BS) Parte_1 Pt_2 C.F._1
presso il proprio studio legale, in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
e
(C.F.: ) elettivamente domiciliata a (BS) presso lo Parte_3 CodiceFiscale_2 studio dell'Avv. PELI NICOLA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 11.4.2025)
“Voglia il Tribunale adito fissare l'udienza di comparizione delle parti per il rituale tentativo di conciliazione e, con ogni più opportuna declaratoria del caso, pronunciare la separazione personale tra i coniugi signori e NI LI alle condizioni di seguito indicate: Parte_3
1. obbligo di vita separata e del mutuo rispetto;
2. Il figlio sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, mantenendo la residenza anagrafica Per_1 presso l'abitazione della madre;
1 3. I coniugi stanti gli ottimi rapporti tra gli stessi e nell'ottica di una gestione condivisa di Per_1
concordano che il figlio trascorra presso il padre giornate e pernottamento che verranno scelti dai genitori di volta in volta nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore e di quelli lavorativi dei genitori.
5. I coniugi si accordano perché i rapporti economici e patrimoniali siano regolati come segue:
A) Fino alla data di scadenza del mutuo acceso presso Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. – Filiale di Gussago
N. 50028568:
- Il signor NI LI si impegna a versare mensilmente alla moglie la somma di € 600,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, quale contributo al mantenimento del figlio , fino Per_1
a quando lo stesso non sarà divenuto economicamente indipendente, corrispondendo tali somme a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla signora Parte_3
- Il signor LI si obbliga, inoltre, a rimborsare alla signora il totale (100%) delle spese Parte_3 straordinarie per il figlio come da Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese Per_1 nell'assegno di mantenimento dei figli del Tribunale di Brescia.
- Il signor NI LI corrisponderà alla moglie la somma mensile di € 300,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di assegno di mantenimento della stessa corrispondendo tale somma a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla signora Parte_3
- Il signor NI LI verserà, inoltre, alla moglie mensilmente, a titolo di pagamento della quota di mutuo di sua spettanza, la somma di € 500,00 mensili corrispondendo tale importo a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla signora Parte_3
- Il marito si impegna inoltre a pagare il 75% dell'importo complessivo delle spese condominiali ordinarie relative all'immobile sito in Brescia, Via Sorbana n. 9 in base ai riparti preventivo e consuntivo redatti dall'amministratore condominiale, corrispondendo tale importo a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla signora Parte_3
B) Dopo l'estinzione del mutuo acceso presso Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. – Filiale di Gussago N.
50028568:
- Il signor NI LI verserà mensilmente alla moglie la somma di € 600,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, quale contributo al mantenimento del figlio , fino a quando Per_1
lo stesso non sarà economicamente indipendente, corrispondendo tale somma a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla signora Parte_3
- Il signor LI rimborserà, inoltre, alla signora l totale (100%) delle spese straordinarie per il Parte_3 figlio come da Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di Per_1
mantenimento dei figli del Tribunale di Brescia.
2 - Il signor NI LI corrisponderà alla moglie la somma mensile di € 300,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat a titolo di assegno di mantenimento della stessa corrispondendo tale somma a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla signora Parte_3
6. Viene sin d'ora costituito diritto d'abitazione vitalizio esclusivo sulla casa di Brescia, Via Sorbana, nr. 9 in favore della signora – libera comunque di locare a terzi incassando l'intero canone. Parte_3
Così pure mobili e suppellettili in essa contenuti resteranno assegnati alla sig.ra Parte_3
7. Viene sin d'ora costituito diritto d'abitazione vitalizio esclusivo sulla casa di Ome (Brescia), Via Battola, nr. 23 in favore del signor NI LI – libero comunque di locare a terzi incassando l'intero canone;
8. Il signor LI dichiara in questa sede di accollarsi integralmente il mutuo concesso dal Banco BPM ai signori LI e nell'anno 2018 per la ristrutturazione dell'immobile di loro proprietà sito in Parte_3
Ome (Brescia), Via Battola, nr. 23;
9. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, con l'iscrizione sugli stessi anche del figlio minore”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Brescia (BS) in data 3.9.2005, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Brescia al n. 214, parte II, serie A, anno 2005, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione è nato il figlio il 30.10.2009. Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse del figlio della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
3 Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 17.4.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 23017/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a EN IA (BS) Parte_1 Pt_2 C.F._1
presso il proprio studio legale, in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
e
(C.F.: ) elettivamente domiciliata a (BS) presso lo Parte_3 CodiceFiscale_2 studio dell'Avv. PELI NICOLA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 11.4.2025)
“Voglia il Tribunale adito fissare l'udienza di comparizione delle parti per il rituale tentativo di conciliazione e, con ogni più opportuna declaratoria del caso, pronunciare la separazione personale tra i coniugi signori e NI LI alle condizioni di seguito indicate: Parte_3
1. obbligo di vita separata e del mutuo rispetto;
2. Il figlio sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, mantenendo la residenza anagrafica Per_1 presso l'abitazione della madre;
1 3. I coniugi stanti gli ottimi rapporti tra gli stessi e nell'ottica di una gestione condivisa di Per_1
concordano che il figlio trascorra presso il padre giornate e pernottamento che verranno scelti dai genitori di volta in volta nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore e di quelli lavorativi dei genitori.
5. I coniugi si accordano perché i rapporti economici e patrimoniali siano regolati come segue:
A) Fino alla data di scadenza del mutuo acceso presso Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. – Filiale di Gussago
N. 50028568:
- Il signor NI LI si impegna a versare mensilmente alla moglie la somma di € 600,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, quale contributo al mantenimento del figlio , fino Per_1
a quando lo stesso non sarà divenuto economicamente indipendente, corrispondendo tali somme a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla signora Parte_3
- Il signor LI si obbliga, inoltre, a rimborsare alla signora il totale (100%) delle spese Parte_3 straordinarie per il figlio come da Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese Per_1 nell'assegno di mantenimento dei figli del Tribunale di Brescia.
- Il signor NI LI corrisponderà alla moglie la somma mensile di € 300,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di assegno di mantenimento della stessa corrispondendo tale somma a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla signora Parte_3
- Il signor NI LI verserà, inoltre, alla moglie mensilmente, a titolo di pagamento della quota di mutuo di sua spettanza, la somma di € 500,00 mensili corrispondendo tale importo a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla signora Parte_3
- Il marito si impegna inoltre a pagare il 75% dell'importo complessivo delle spese condominiali ordinarie relative all'immobile sito in Brescia, Via Sorbana n. 9 in base ai riparti preventivo e consuntivo redatti dall'amministratore condominiale, corrispondendo tale importo a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla signora Parte_3
B) Dopo l'estinzione del mutuo acceso presso Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. – Filiale di Gussago N.
50028568:
- Il signor NI LI verserà mensilmente alla moglie la somma di € 600,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, quale contributo al mantenimento del figlio , fino a quando Per_1
lo stesso non sarà economicamente indipendente, corrispondendo tale somma a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla signora Parte_3
- Il signor LI rimborserà, inoltre, alla signora l totale (100%) delle spese straordinarie per il Parte_3 figlio come da Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di Per_1
mantenimento dei figli del Tribunale di Brescia.
2 - Il signor NI LI corrisponderà alla moglie la somma mensile di € 300,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat a titolo di assegno di mantenimento della stessa corrispondendo tale somma a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla signora Parte_3
6. Viene sin d'ora costituito diritto d'abitazione vitalizio esclusivo sulla casa di Brescia, Via Sorbana, nr. 9 in favore della signora – libera comunque di locare a terzi incassando l'intero canone. Parte_3
Così pure mobili e suppellettili in essa contenuti resteranno assegnati alla sig.ra Parte_3
7. Viene sin d'ora costituito diritto d'abitazione vitalizio esclusivo sulla casa di Ome (Brescia), Via Battola, nr. 23 in favore del signor NI LI – libero comunque di locare a terzi incassando l'intero canone;
8. Il signor LI dichiara in questa sede di accollarsi integralmente il mutuo concesso dal Banco BPM ai signori LI e nell'anno 2018 per la ristrutturazione dell'immobile di loro proprietà sito in Parte_3
Ome (Brescia), Via Battola, nr. 23;
9. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, con l'iscrizione sugli stessi anche del figlio minore”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Brescia (BS) in data 3.9.2005, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Brescia al n. 214, parte II, serie A, anno 2005, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione è nato il figlio il 30.10.2009. Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse del figlio della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
3 Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 17.4.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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