Sentenza breve 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza breve 25/06/2025, n. 12618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12618 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 12618/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06746/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6746 del 2025, proposto da
AN AC, rappresentata e difesa dall’avvocato Domenico Pavone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Monte Compatri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Antonio Caputo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa sospensione,
del provvedimento di accertamento di inottemperanza all’ordinanza di demolizione e ripristino dell’originario stato dei luoghi ex art. 31 D.P.R. 380/2001, prot. 8035 del 18.03.2025, emesso dal Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Monte Compatri;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monte Compatri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 5 maggio 2025 e depositato il successivo 6 giugno 2025, la ricorrente impugna il provvedimento notificato in data 18 marzo 2025, meglio indicato in epigrafe, chiedendone l’annullamento;
- con atto depositato in data 18 giugno 2025 si è costituito il Comune di Monte Comprati, il quale – dopo avere posto in evidenza la mancata impugnazione dell’ordinanza di demolizione – ha eccepito, in via preliminare, l’irricevibilità del ricorso per tardività del deposito dello stesso;
- alla camera di consiglio del 24 giugno 2025, previo avviso alle parti ex art. 60 c.p.a, il ricorso è stato trattenuto in decisione;
Ritenuto che l’eccezione formulata dall’Amministrazione resistente sia meritevole di condivisione, atteso che il ricorso risulta essere stato notificato in data 5 maggio 2025 e depositato soltanto in data 6 giugno 2025 (venerdì) e, dunque, oltre il termine di trenta giorni prescritto dall’art 45 c.p.a.;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato irricevibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.;
Ritenuto, peraltro, che le spese di giudizio seguano la soccombenza e debbano essere liquidate a favore del Comune di Monte Comprati in € 500,00, oltre agli accessori di legge;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, così come liquidate in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente, Estensore
Francesca Santoro Cayro, Referendario
Virginia Giorgini, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO