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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 12/02/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2197/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Heather M. R. Lo Giudice Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.2197/2024 promosso da:
(C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CIOFFI ELISABETTA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
-RICORRENTE- nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. CAPPELLA MAURO presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
-RESISTENTE-
(C.F. ) nata a [...] il [...] Controparte_2 C.F._3 residente in [...];
-RESISTENTE CONTUMACE-
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Divorzio: Cessazione effetti civili del matrimonio”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 28/01/2025, del seguente tenore:
Per parte ricorrente “Piaccia al Tribunale, contrariis rejectis, Dichiarare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 14/10/1995 in Cerveteri (RM) tra
[...]
e , trascritto nel Registro Atti di Matrimonio del Comune di Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 7 Cerveteri Parte II Serie A, Anno 1995 n. 162 e nel Registro Atti di Matrimonio del Comune di
Varese Parte II Serie B Anno 1996 n.12. Nell'ipotesi in cui risulti comprovata l'incolpevole non autosufficienza della FI , disporre a carico di entrambi i genitori in via Controparte_2 paritaria un contributo diretto al mantenimento nella misura che risulterà congrua dall'istruttoria, oltre al 50% delle spese straordinarie a carico di ciascun genitore. Nell'ipotesi in cui risulti comprovato il raggiungimento dell'autosufficienza di o se risulterà Controparte_2 dall'istruttoria che la stessa non è in grado di mantenersi per motivi ad essa addebitabili, dichiarare non più dovuto il contributo al mantenimento da parte del padre. Dichiarare la resistente decaduta dalle domande di contenuto patrimoniale attesa la tardività della sua costituzione. In via istruttoria, se ed in quanto ritenuto necessario, si riporta alle conclusioni di cui alla memoria ex art. 473-bis.17, comma 1, c.p.c. Con condanna alle spese di soccombenza delle convenute nel caso di contestazione.”.
Per parte resistente : “NEL MERITO:- Pronunciare la cessazione degli effetti civili CP_1 del matrimonio contratto in Cerveteri (RM), in data 14/10/1995, tra e Controparte_1 [...]
trascritto nel Registro Atto di matrimonio del Comune di Cerveteri Parte II, serie A, Parte_1
Anno 1995 n. 162 e nel Registro Atti di Matrimonio del Comune di Varese, parte II, serie B, anno
1996 n. 12, con tutte le conseguenti declaratorie di legge;
-Disporre l'obbligo del SI. di CP_2 corrispondere mensilmente un assegno divorzile dell'importo di Euro 200,00, ovvero di quella somma che sarà ritenuta di giustizia, in favore della SI.ra . In ogni caso con vittoria di CP_1 spese ed onorari di giudizio.”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto telematicamente in data 21/10/2024 conveniva in Parte_1 giudizio esponendo quanto segue: Controparte_1
• di aver contratto matrimonio concordatario con la SI.ra in data Controparte_1
14/10/1995, in Cerveteri (RM) come da atto di matrimonio n. 162, parte II, Serie A, anno 1995;
• da detta unione sono nate le figlie (Varese, 04/04/1997) e Controparte_2 [...]
(Varese, 24/04/2002, quest'ultima deceduta all'età di 6 anni); Per_1
• nel corso degli anni la relazione coniugale si era deteriorata, soprattutto a seguito del decesso prematuro della FI fino al punto che era venuta meno l'unione Per_1 affettiva e sentimentale;
• di essersi separato consensualmente con la SI.ra comparendo Controparte_1 entrambi avanti al Presidente del Tribunale di Varese in data 05/12/2018. La separazione veniva omologata con decreto emesso il 24/01/2019 e depositato in data
29/01/2019 (omologa n. 44/2019-RG 3150/2018).
Ciò posto ricorreva al Tribunale di Varese per sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con , celebrato in Cerveteri (RM) in Controparte_1 data 05/01/1962 - con atto iscritto presso i Registri dello Stato civile del Comune di Cerveteri, anno
1995 al n. 162 Parte II Serie A.
pagina 2 di 7 In relazione alle condizioni economiche inerenti la FI maggiorenne il ricorrente CP_2 insisteva affinché - in caso di comprovata incolpevole non autosufficienza della stessa - fosse disposto a carico di entrambi i genitori, in via paritaria, un contributo diretto al mantenimento della stessa nella misura ritenuta congrua, oltre al 50% delle spese straordinarie a carico di ciascun genitore. In via subordinata chiedeva di nulla dovere al mantenimento della FI qualora fosse provato il raggiungimento della autosufficienza economica della stessa o se il mancato non raggiungimento dell'autosufficienza dovesse risultare riconducibile a motivi ad essa addebitali.
Attivato il contradditorio, nessuno si costituiva nel termine di 30 giorni antecedenti l'udienza del 28/1/2025. Soltanto in data 21/1/2025 si costituiva in giudizio la SI.ra CP_1
aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
[...] contratto con il SI. Sotto il profilo economico, chiedeva in via riconvenzionale Parte_1 la corresponsione a suo favore di un assegno divorzile dell'importo di €. 200,00 ovvero altra somma ritenuta di giustizia. Per quanto riguarda il mantenimento della FI, la resistente dava atto che la ragazza stava completando gli studi universitari e che avrebbe garantito il sostentamento della stessa fino al raggiungimento della sua indipendenza economica.
Parte ricorrente depositava due memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c.. Nel secondo scritto difensivo depositato in data 22/01/2025, parte ricorrente eccepiva l'inammissibilità della domanda di assegno divorziale di controparte, in quanto tardiva, per essersi la resistente costituita oltre il termine previso dagli artt. 473bis.14 e 473bis.16 c.p.c..
All'udienza del 28/01/2025, nessuno si costituiva per la FI Controparte_2 nonostante regolare e tempestiva notifica in data 8/11/2024 del ricorso e del decreto di fissazione udienza. Il Giudice sentiva liberamente le parti presenti personalmente e quindi formulava una proposta conciliativa a seguito della quale solo parte resistente dichiarava di aderire ed accettare l'accordo formulato dal Giudicante, mentre parte ricorrente non accettava la proposta insistendo sull'eccezione di decadenza dalla proposizione della domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile. Il Giudice, dando atto dell'impossibilità di addivenire ad una conciliazione, dichiarata la contumacia della FI , invitava le parti a discutere oralmente la causa. Quindi, Controparte_2 emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti in conformità alle condizioni di separazione, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
***********
1) La cessazione effetti civili del matrimonio
Deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra
(C.F. nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F. ) nato a [...] il [...], i Controparte_1 C.F._2 quali hanno contratto matrimonio concordatario celebrato in Cerveteri (RM) in data 05/01/1962 - con atto iscritto presso i Registri dello Stato civile del Comune di Cerveteri, anno 1995 al n. 162
Parte II Serie A.
Ricorrono, infatti le condizioni ed i presupposti di legge.
pagina 3 di 7 Dal tenore degli atti introduttivi e degli altri atti di causa depositati nonché dal contegno delle parti, emerge chiara l'opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, e l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale fra essi. Ricorre, pertanto, il presupposto di legge ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 898/1970 per la dichiarazione richiesta, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. B) della Legge citata, posto che la separazione personale dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dall'avvenuta comparizione degli stessi innanzi al Presidente del Tribunale di Varese in data 5/12/2018 per la separazione personale.
2) La domanda di assegno divorzile
Ritiene il Collegio che la domanda di corresponsione dell'assegno divorzile avanzata dalla resistente per la prima volta con memoria di costituzione e risposta depositata in data 21/01/2025 deve essere dichiarata inammissibile, poiché formulata tardivamente posto che la prima udienza era stata fissata per il 28/1/2025 (oltre il termine di 30 giorni antecedenti l'udienza, previsto dagli artt.
473bis.14 e 473bis.16 c.p.c.).
La questione non è nuova. Ancor prima dell'entrata in vigore del rito unificato per i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie (1.3.2023), la giurisprudenza ha più volte chiarito che la domanda di assegno divorzile deve essere proposta nel rispetto degli istituti processuali propri dei relativi giudizi.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha affermato a più riprese (cfr, ex multis, Cass. civ. 5/05/2016 n. 8990) che la domanda nuova di assegno divorzile o di mantenimento (nel caso della separazione), nel vecchio rito a struttura bifasica, dovevano essere necessariamente contenute nell'atto introduttivo del giudizio o nella comparsa di costituzione e risposta con onere delle parti di depositare gli atti di costituzione prima dell'udienza di prima comparizione avanti al Giudice istruttore nei termini stabiliti dal Presidente all'esito della fase presidenziale, allo scopo di non incorrere nelle decadenze previste per legge. Se ne traeva l'ineludibile corollario che la proposizione della domanda nuova di assegno divorziale o di mantenimento rimaneva preclusa se i fatti che la giustificavano erano intervenuti in epoca anteriore alla scadenza del termine fissato per la costituzione in giudizio della parte proponente;
ciò all'evidente scopo di evitare il dilatarsi dei tempi di trattazione e decisione delle cause in conformità al principio costituzionale della ragionevole durata del processo, assicurando l'effettività della tutela giurisdizionale.
Nell'ottica di un maggiore snellimento delle procedure di separazione e divorzio, i principi granitici sopra citati non potevano che essere recepiti dalla Riforma Cartabia, invero con l'entrata in vigore del rito unico per i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, è stato previsto che il convenuto debba costituirsi nel termine assegnato dal Giudice (art. 473bis. 16 c.p.c.) almeno trenta giorni prima dell'udienza (art. 473bis.14 c.p.c.), “…depositando comparsa di risposta che contiene le indicazioni previste, anche a pena di decadenza, dagli artt. 167 e 473bis.12, secondo, terzo e quarto comma c.p.c.” (art. 473bis.16 c.p.c.).
L'art. 473-bis.17 c.p.c. prevede altresì che le parti possano depositare ulteriori difese e, con specifico riferimento alla parte resistente, che essa possa “entro dieci giorni prima della data dell'udienza”, … depositare un'ulteriore memoria (in aggiunta alla comparsa di costituzione e pagina 4 di 7 risposta, n.d.r.) con cui, a pena di decadenza, precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte, proporre le eccezioni non rilevabili d'ufficio che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese svolte dall'attore con la memoria di cui al primo comma, indicare mezzi di prova e produrre documenti, anche a prova contraria”.
La memoria della parte resistente di cui al 2° comma dell'art. 473bis.17 c.p.c. non consente la proposizione di domande nuove, come emerge chiaramente dal tenore letterale della disposizione, fermo restando che ex art. 473bis.19 c.p.c. “…le decadenze previste dagli artt. 473bis.14 e
473bis.17 operano solo con riferimento alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili” e comunque non impediscono la proposizione di domande economiche nuove in favore proprio o dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente “…se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori”.
Nel caso di specie, nel decreto ex art. 473bis.14 c.p.c. emesso in data 29/10/2024, l'udienza di comparizione delle parti è stata fissata per il giorno 28/01/2025 ed alla resistente è stato assegnato espressamente termine sino a 30 giorni prima ai fini della costituzione in giudizio, con l'avvertimento che “…la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt.
38 e 167 c.p.c.; la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria;
la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare, istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.
La resistente si è costituita, ma tardivamente e cioè anziché entro il termine di trenta giorni prima dell'udienza, 7 giorni prima dell'udienza, in difetto di alcuna prova di eventuali vizi della notificazione del ricorso introduttivo.
Non ha giustificato la proposizione tardiva della domanda di assegno divorzile con circostanze occorse successivamente alla scadenza del termine per il deposito della comparsa di costituzione (art. 473bis.19 c.p.c.).
Ne consegue inevitabilmente la tardività della richiesta di assegno divorzile e, per l'effetto,
l'inammissibilità della relativa domanda.
3) Il mantenimento della FI CP_2
Il ricorrente chiede in via principale - in caso di comprovata incolpevole non autosufficienza della FI - di disporre a carico di entrambi i genitori, in via paritaria, un contributo diretto al mantenimento della stessa nella misura che risulterà congrua dall'istruttoria, oltre al 50% delle spese straordinarie a carico di ciascun genitore. In via subordinata, domanda di nulla dovere al mantenimento della FI qualora fosse provato il raggiungimento della autosufficienza economica della stessa o se risulterà in sede istruttoria che la FI non sia economicamente autosufficiente per motivi ad essa addebitali. Entrambe le domande non sono meritevoli di accoglimento.
Giova anzitutto ricordare come, in generale, “l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessa con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimi, ma perdura finchè il genitore non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta” (cfr. Cass. civ. 8/02/2012 n.
1773; Cass. civile sez. I, 03/12/2021, n. 38366).
pagina 5 di 7 In particolare, “la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere poi fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto” (cfr. Cass. civ. del 15/12/2021 n. 40283).
Tanto premesso, il Collegio ritiene che, a fondamento delle proprie richieste, il ricorrente lamenti circostanze generiche non comprovanti il raggiungimento dell'indipendenza economica della FI maggiorenne ovvero una condizione di non autosufficienza economica colpevole della stessa (la ragazza rifiuta da anni ingiustificatamente ogni contatto con il padre con conseguente impossibilità di acquisire informazioni sulle sue condizioni di vita (…), la FI ormai ventisettenne
– se diligente – dovrebbe avere concluso da almeno un anno il corso di laurea in medicina, dovrebbe avere superato l'esame di Stato per l'iscrizione all'Albo professionale dovrebbe essersi attivata per la ricerca di un'occupazione oppure per la partecipazione ad un concorso per una scuola di specialità, con il conseguente conseguimento di una borsa di studio (notoriamente di importo non inferiore a € 1.700,00 mensili).
Parte resistente, dal canto suo, deduce che a prescindere dalla decisione del Tribunale, continuerà comunque a mantenere la FI, finché non raggiungerà l'indipendenza economica, il suo sostegno economico, rappresentando che la FI risulta ancora iscritta all'Università di CP_2
Pisa facoltà di Medicina e sta completando gli studi, seppur con alcune difficoltà personali che giustificano un certo ritardo nel terminare il ciclo universitario.
Tali dichiarazioni non vengono contestate dal ricorrente il quale nulla eccepisce a prova contraria nella memoria ex art. 473-bis.17, comma 3, c.p.c. e pertanto sono da considerarsi legittimanti l'onere a carico del padre di contribuire al mantenimento della FI secondo le CP_2 condizioni congiunte di separazione di cui al punto 6) recepite nel decreto di omologa n. 44/2019-
RG 3150/2018 depositato in data 29/01/2019 fino alla totale autosufficienza economica della FI.
In particolare, si rileva che in sede di separazione le parti, dopo aver dato atto di aver donato alla FI l'immobile ove vive a Pisa e che la stessa ha concesso in locazione a terzi una stanza di tale appartamento con percezione di un canone di locazione, si sono impegnati a versare entro il giorno 15 di ogni mese direttamente alla FI a titolo di concorso al suo mantenimento CP_2 sino alla totale autosufficienza, l'importo mensile di €. 200=, oltre al 50% delle spese straordinarie e con la rivalutazione annuale di legge.
4) Le spese di lite
Alla stregua delle statuizioni che precedono, il Collegio ritiene che le spese di lite vadano integralmente compensate.
P.Q.M.
Visto l'art. 473bis.22 c.p.c., il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
pagina 6 di 7 1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra
(C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e (C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
05/01/1962, matrimonio concordatario celebrato in Cerveteri (RM) in data 05/01/1962 - con atto iscritto presso i Registri dello Stato civile del Comune di Cerveteri, anno 1995 al n. 162
Parte II Serie A.
2) DICHIARA inammissibile la domanda di assegno divorzile proposta tardivamente dalla SI.ra
; Controparte_1
3) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza.
4) CONFERMA l'obbligo a carico dei genitori di contribuire al mantenimento diretto della FI in conformità alle condizioni congiunte di separazione riguardanti di cui al punto 6) CP_2 recepite nel decreto di omologa n. 44/2019-RG 3150/2018 depositato in data 29/01/2019 ed in particolare di versare entro il giorno 15 di ogni mese direttamente alla FI a CP_2 titolo di concorso al suo mantenimento sino alla totale autosufficienza, l'importo mensile di
€. 200=, oltre al 50% delle spese straordinarie e con la rivalutazione annuale di legge;
5) COMPENSA le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di ConSIlio del 3/2/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Heather M. R. Lo Giudice Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.2197/2024 promosso da:
(C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CIOFFI ELISABETTA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
-RICORRENTE- nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. CAPPELLA MAURO presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
-RESISTENTE-
(C.F. ) nata a [...] il [...] Controparte_2 C.F._3 residente in [...];
-RESISTENTE CONTUMACE-
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Divorzio: Cessazione effetti civili del matrimonio”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 28/01/2025, del seguente tenore:
Per parte ricorrente “Piaccia al Tribunale, contrariis rejectis, Dichiarare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 14/10/1995 in Cerveteri (RM) tra
[...]
e , trascritto nel Registro Atti di Matrimonio del Comune di Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 7 Cerveteri Parte II Serie A, Anno 1995 n. 162 e nel Registro Atti di Matrimonio del Comune di
Varese Parte II Serie B Anno 1996 n.12. Nell'ipotesi in cui risulti comprovata l'incolpevole non autosufficienza della FI , disporre a carico di entrambi i genitori in via Controparte_2 paritaria un contributo diretto al mantenimento nella misura che risulterà congrua dall'istruttoria, oltre al 50% delle spese straordinarie a carico di ciascun genitore. Nell'ipotesi in cui risulti comprovato il raggiungimento dell'autosufficienza di o se risulterà Controparte_2 dall'istruttoria che la stessa non è in grado di mantenersi per motivi ad essa addebitabili, dichiarare non più dovuto il contributo al mantenimento da parte del padre. Dichiarare la resistente decaduta dalle domande di contenuto patrimoniale attesa la tardività della sua costituzione. In via istruttoria, se ed in quanto ritenuto necessario, si riporta alle conclusioni di cui alla memoria ex art. 473-bis.17, comma 1, c.p.c. Con condanna alle spese di soccombenza delle convenute nel caso di contestazione.”.
Per parte resistente : “NEL MERITO:- Pronunciare la cessazione degli effetti civili CP_1 del matrimonio contratto in Cerveteri (RM), in data 14/10/1995, tra e Controparte_1 [...]
trascritto nel Registro Atto di matrimonio del Comune di Cerveteri Parte II, serie A, Parte_1
Anno 1995 n. 162 e nel Registro Atti di Matrimonio del Comune di Varese, parte II, serie B, anno
1996 n. 12, con tutte le conseguenti declaratorie di legge;
-Disporre l'obbligo del SI. di CP_2 corrispondere mensilmente un assegno divorzile dell'importo di Euro 200,00, ovvero di quella somma che sarà ritenuta di giustizia, in favore della SI.ra . In ogni caso con vittoria di CP_1 spese ed onorari di giudizio.”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto telematicamente in data 21/10/2024 conveniva in Parte_1 giudizio esponendo quanto segue: Controparte_1
• di aver contratto matrimonio concordatario con la SI.ra in data Controparte_1
14/10/1995, in Cerveteri (RM) come da atto di matrimonio n. 162, parte II, Serie A, anno 1995;
• da detta unione sono nate le figlie (Varese, 04/04/1997) e Controparte_2 [...]
(Varese, 24/04/2002, quest'ultima deceduta all'età di 6 anni); Per_1
• nel corso degli anni la relazione coniugale si era deteriorata, soprattutto a seguito del decesso prematuro della FI fino al punto che era venuta meno l'unione Per_1 affettiva e sentimentale;
• di essersi separato consensualmente con la SI.ra comparendo Controparte_1 entrambi avanti al Presidente del Tribunale di Varese in data 05/12/2018. La separazione veniva omologata con decreto emesso il 24/01/2019 e depositato in data
29/01/2019 (omologa n. 44/2019-RG 3150/2018).
Ciò posto ricorreva al Tribunale di Varese per sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con , celebrato in Cerveteri (RM) in Controparte_1 data 05/01/1962 - con atto iscritto presso i Registri dello Stato civile del Comune di Cerveteri, anno
1995 al n. 162 Parte II Serie A.
pagina 2 di 7 In relazione alle condizioni economiche inerenti la FI maggiorenne il ricorrente CP_2 insisteva affinché - in caso di comprovata incolpevole non autosufficienza della stessa - fosse disposto a carico di entrambi i genitori, in via paritaria, un contributo diretto al mantenimento della stessa nella misura ritenuta congrua, oltre al 50% delle spese straordinarie a carico di ciascun genitore. In via subordinata chiedeva di nulla dovere al mantenimento della FI qualora fosse provato il raggiungimento della autosufficienza economica della stessa o se il mancato non raggiungimento dell'autosufficienza dovesse risultare riconducibile a motivi ad essa addebitali.
Attivato il contradditorio, nessuno si costituiva nel termine di 30 giorni antecedenti l'udienza del 28/1/2025. Soltanto in data 21/1/2025 si costituiva in giudizio la SI.ra CP_1
aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
[...] contratto con il SI. Sotto il profilo economico, chiedeva in via riconvenzionale Parte_1 la corresponsione a suo favore di un assegno divorzile dell'importo di €. 200,00 ovvero altra somma ritenuta di giustizia. Per quanto riguarda il mantenimento della FI, la resistente dava atto che la ragazza stava completando gli studi universitari e che avrebbe garantito il sostentamento della stessa fino al raggiungimento della sua indipendenza economica.
Parte ricorrente depositava due memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c.. Nel secondo scritto difensivo depositato in data 22/01/2025, parte ricorrente eccepiva l'inammissibilità della domanda di assegno divorziale di controparte, in quanto tardiva, per essersi la resistente costituita oltre il termine previso dagli artt. 473bis.14 e 473bis.16 c.p.c..
All'udienza del 28/01/2025, nessuno si costituiva per la FI Controparte_2 nonostante regolare e tempestiva notifica in data 8/11/2024 del ricorso e del decreto di fissazione udienza. Il Giudice sentiva liberamente le parti presenti personalmente e quindi formulava una proposta conciliativa a seguito della quale solo parte resistente dichiarava di aderire ed accettare l'accordo formulato dal Giudicante, mentre parte ricorrente non accettava la proposta insistendo sull'eccezione di decadenza dalla proposizione della domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile. Il Giudice, dando atto dell'impossibilità di addivenire ad una conciliazione, dichiarata la contumacia della FI , invitava le parti a discutere oralmente la causa. Quindi, Controparte_2 emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti in conformità alle condizioni di separazione, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
***********
1) La cessazione effetti civili del matrimonio
Deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra
(C.F. nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F. ) nato a [...] il [...], i Controparte_1 C.F._2 quali hanno contratto matrimonio concordatario celebrato in Cerveteri (RM) in data 05/01/1962 - con atto iscritto presso i Registri dello Stato civile del Comune di Cerveteri, anno 1995 al n. 162
Parte II Serie A.
Ricorrono, infatti le condizioni ed i presupposti di legge.
pagina 3 di 7 Dal tenore degli atti introduttivi e degli altri atti di causa depositati nonché dal contegno delle parti, emerge chiara l'opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, e l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale fra essi. Ricorre, pertanto, il presupposto di legge ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 898/1970 per la dichiarazione richiesta, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. B) della Legge citata, posto che la separazione personale dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dall'avvenuta comparizione degli stessi innanzi al Presidente del Tribunale di Varese in data 5/12/2018 per la separazione personale.
2) La domanda di assegno divorzile
Ritiene il Collegio che la domanda di corresponsione dell'assegno divorzile avanzata dalla resistente per la prima volta con memoria di costituzione e risposta depositata in data 21/01/2025 deve essere dichiarata inammissibile, poiché formulata tardivamente posto che la prima udienza era stata fissata per il 28/1/2025 (oltre il termine di 30 giorni antecedenti l'udienza, previsto dagli artt.
473bis.14 e 473bis.16 c.p.c.).
La questione non è nuova. Ancor prima dell'entrata in vigore del rito unificato per i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie (1.3.2023), la giurisprudenza ha più volte chiarito che la domanda di assegno divorzile deve essere proposta nel rispetto degli istituti processuali propri dei relativi giudizi.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha affermato a più riprese (cfr, ex multis, Cass. civ. 5/05/2016 n. 8990) che la domanda nuova di assegno divorzile o di mantenimento (nel caso della separazione), nel vecchio rito a struttura bifasica, dovevano essere necessariamente contenute nell'atto introduttivo del giudizio o nella comparsa di costituzione e risposta con onere delle parti di depositare gli atti di costituzione prima dell'udienza di prima comparizione avanti al Giudice istruttore nei termini stabiliti dal Presidente all'esito della fase presidenziale, allo scopo di non incorrere nelle decadenze previste per legge. Se ne traeva l'ineludibile corollario che la proposizione della domanda nuova di assegno divorziale o di mantenimento rimaneva preclusa se i fatti che la giustificavano erano intervenuti in epoca anteriore alla scadenza del termine fissato per la costituzione in giudizio della parte proponente;
ciò all'evidente scopo di evitare il dilatarsi dei tempi di trattazione e decisione delle cause in conformità al principio costituzionale della ragionevole durata del processo, assicurando l'effettività della tutela giurisdizionale.
Nell'ottica di un maggiore snellimento delle procedure di separazione e divorzio, i principi granitici sopra citati non potevano che essere recepiti dalla Riforma Cartabia, invero con l'entrata in vigore del rito unico per i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, è stato previsto che il convenuto debba costituirsi nel termine assegnato dal Giudice (art. 473bis. 16 c.p.c.) almeno trenta giorni prima dell'udienza (art. 473bis.14 c.p.c.), “…depositando comparsa di risposta che contiene le indicazioni previste, anche a pena di decadenza, dagli artt. 167 e 473bis.12, secondo, terzo e quarto comma c.p.c.” (art. 473bis.16 c.p.c.).
L'art. 473-bis.17 c.p.c. prevede altresì che le parti possano depositare ulteriori difese e, con specifico riferimento alla parte resistente, che essa possa “entro dieci giorni prima della data dell'udienza”, … depositare un'ulteriore memoria (in aggiunta alla comparsa di costituzione e pagina 4 di 7 risposta, n.d.r.) con cui, a pena di decadenza, precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte, proporre le eccezioni non rilevabili d'ufficio che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese svolte dall'attore con la memoria di cui al primo comma, indicare mezzi di prova e produrre documenti, anche a prova contraria”.
La memoria della parte resistente di cui al 2° comma dell'art. 473bis.17 c.p.c. non consente la proposizione di domande nuove, come emerge chiaramente dal tenore letterale della disposizione, fermo restando che ex art. 473bis.19 c.p.c. “…le decadenze previste dagli artt. 473bis.14 e
473bis.17 operano solo con riferimento alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili” e comunque non impediscono la proposizione di domande economiche nuove in favore proprio o dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente “…se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori”.
Nel caso di specie, nel decreto ex art. 473bis.14 c.p.c. emesso in data 29/10/2024, l'udienza di comparizione delle parti è stata fissata per il giorno 28/01/2025 ed alla resistente è stato assegnato espressamente termine sino a 30 giorni prima ai fini della costituzione in giudizio, con l'avvertimento che “…la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt.
38 e 167 c.p.c.; la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria;
la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare, istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.
La resistente si è costituita, ma tardivamente e cioè anziché entro il termine di trenta giorni prima dell'udienza, 7 giorni prima dell'udienza, in difetto di alcuna prova di eventuali vizi della notificazione del ricorso introduttivo.
Non ha giustificato la proposizione tardiva della domanda di assegno divorzile con circostanze occorse successivamente alla scadenza del termine per il deposito della comparsa di costituzione (art. 473bis.19 c.p.c.).
Ne consegue inevitabilmente la tardività della richiesta di assegno divorzile e, per l'effetto,
l'inammissibilità della relativa domanda.
3) Il mantenimento della FI CP_2
Il ricorrente chiede in via principale - in caso di comprovata incolpevole non autosufficienza della FI - di disporre a carico di entrambi i genitori, in via paritaria, un contributo diretto al mantenimento della stessa nella misura che risulterà congrua dall'istruttoria, oltre al 50% delle spese straordinarie a carico di ciascun genitore. In via subordinata, domanda di nulla dovere al mantenimento della FI qualora fosse provato il raggiungimento della autosufficienza economica della stessa o se risulterà in sede istruttoria che la FI non sia economicamente autosufficiente per motivi ad essa addebitali. Entrambe le domande non sono meritevoli di accoglimento.
Giova anzitutto ricordare come, in generale, “l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessa con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimi, ma perdura finchè il genitore non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta” (cfr. Cass. civ. 8/02/2012 n.
1773; Cass. civile sez. I, 03/12/2021, n. 38366).
pagina 5 di 7 In particolare, “la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere poi fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto” (cfr. Cass. civ. del 15/12/2021 n. 40283).
Tanto premesso, il Collegio ritiene che, a fondamento delle proprie richieste, il ricorrente lamenti circostanze generiche non comprovanti il raggiungimento dell'indipendenza economica della FI maggiorenne ovvero una condizione di non autosufficienza economica colpevole della stessa (la ragazza rifiuta da anni ingiustificatamente ogni contatto con il padre con conseguente impossibilità di acquisire informazioni sulle sue condizioni di vita (…), la FI ormai ventisettenne
– se diligente – dovrebbe avere concluso da almeno un anno il corso di laurea in medicina, dovrebbe avere superato l'esame di Stato per l'iscrizione all'Albo professionale dovrebbe essersi attivata per la ricerca di un'occupazione oppure per la partecipazione ad un concorso per una scuola di specialità, con il conseguente conseguimento di una borsa di studio (notoriamente di importo non inferiore a € 1.700,00 mensili).
Parte resistente, dal canto suo, deduce che a prescindere dalla decisione del Tribunale, continuerà comunque a mantenere la FI, finché non raggiungerà l'indipendenza economica, il suo sostegno economico, rappresentando che la FI risulta ancora iscritta all'Università di CP_2
Pisa facoltà di Medicina e sta completando gli studi, seppur con alcune difficoltà personali che giustificano un certo ritardo nel terminare il ciclo universitario.
Tali dichiarazioni non vengono contestate dal ricorrente il quale nulla eccepisce a prova contraria nella memoria ex art. 473-bis.17, comma 3, c.p.c. e pertanto sono da considerarsi legittimanti l'onere a carico del padre di contribuire al mantenimento della FI secondo le CP_2 condizioni congiunte di separazione di cui al punto 6) recepite nel decreto di omologa n. 44/2019-
RG 3150/2018 depositato in data 29/01/2019 fino alla totale autosufficienza economica della FI.
In particolare, si rileva che in sede di separazione le parti, dopo aver dato atto di aver donato alla FI l'immobile ove vive a Pisa e che la stessa ha concesso in locazione a terzi una stanza di tale appartamento con percezione di un canone di locazione, si sono impegnati a versare entro il giorno 15 di ogni mese direttamente alla FI a titolo di concorso al suo mantenimento CP_2 sino alla totale autosufficienza, l'importo mensile di €. 200=, oltre al 50% delle spese straordinarie e con la rivalutazione annuale di legge.
4) Le spese di lite
Alla stregua delle statuizioni che precedono, il Collegio ritiene che le spese di lite vadano integralmente compensate.
P.Q.M.
Visto l'art. 473bis.22 c.p.c., il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
pagina 6 di 7 1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra
(C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e (C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
05/01/1962, matrimonio concordatario celebrato in Cerveteri (RM) in data 05/01/1962 - con atto iscritto presso i Registri dello Stato civile del Comune di Cerveteri, anno 1995 al n. 162
Parte II Serie A.
2) DICHIARA inammissibile la domanda di assegno divorzile proposta tardivamente dalla SI.ra
; Controparte_1
3) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza.
4) CONFERMA l'obbligo a carico dei genitori di contribuire al mantenimento diretto della FI in conformità alle condizioni congiunte di separazione riguardanti di cui al punto 6) CP_2 recepite nel decreto di omologa n. 44/2019-RG 3150/2018 depositato in data 29/01/2019 ed in particolare di versare entro il giorno 15 di ogni mese direttamente alla FI a CP_2 titolo di concorso al suo mantenimento sino alla totale autosufficienza, l'importo mensile di
€. 200=, oltre al 50% delle spese straordinarie e con la rivalutazione annuale di legge;
5) COMPENSA le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di ConSIlio del 3/2/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
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