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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/10/2025, n. 4516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4516 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE di TORINO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati: dott.ssa Alessandra Aragno Presidente dott.ssa Silvia Carosio Giudice relatore dott. Monica Mastrandrea Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento r.g. n. 11950/25 azionato con ricorso da
, nato a [...], in data [...], difeso dall'avv. Calogero Parte_1
Piccadaci e dall'avv. Giovanni Papotti
ricorrente Contro
con l'Avvocatura dello Stato -QUESTURA DI TORINO Controparte_1 resistente costituito avente ad oggetto: impugnazione avverso il decreto di revoca del permesso di soggiorno per motivi di famiglia
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 25.9.2025
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato impugnava il decreto prot. n. Parte_1
1237/2024 emesso dal Questore di Torino che aveva rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 co. 1 lett. d) d.lgs. 286/98 allegando il venir meno della pericolosità sociale del ricorrente, la circostanza che era padre naturale di tre minori cittadini italiani e che anche la compagna era cittadina Persona_1 italiana e contestando l'esito negativo degli accertamenti della convivenza essendo stati compiuti ad un indirizzo diverso da quello in cui viveva. In subordine, chiedeva il rilascio del permesso di protezione speciale, alla luce del nucleo familiare e dell'assenza di pericolosità sociale considerato che aveva ottenuto la detenzione domiciliare proprio per aiutare la compagna con la prole. La P.A. si costituiva e contestava tutte le difese avversarie evidenziando la perdurante pericolosità del ricorrente, la mancata produzione della documentazione richiesta in sede pagina 1 di 4 amministrativa e la legittimità degli accertamenti sulla convivenza essendo stati compiuti all'indirizzo indicato dal ricorrente medesimo. All'esito dell'udienza del 25.9.2025, la causa è stata trattenuta a riserva per la decisione. Ciò premesso, ritiene questo Giudice quanto di seguito. Il decreto impugnato motiva il rigetto sulla mancata produzione di documentazione necessaria ai fini di valutare la richiesta presentata (certificato di non decadenza della potestà genitoriale nei confronti dei figli, di documentazione relativa ai mezzi di sostentamento proprio e del nucleo famigliare e un attestato di nazionalità), sugli esiti negativi degli accertamenti sulla convivenza e sulle numerose condanne riportate dal ricorrente indicative di una pericolosità sociale che prevale sull'interesse all'unità familiare. In ipotesi come quella di specie è pacificamente ritenuta la necessità di bilanciamento tra la tutela degli interessi familiari e l'interesse pubblico all'ordine e alla sicurezza dello Stato, senza potersi applicare alcun automatismo in ipotesi di ricorrenza di eventuali motivi ostativi al riconoscimento del diritto alla unità familiare. Infatti secondo il condiviso orientamento della Corte di legittimità “in materia di divieto di espulsione per ragioni di coesione familiare, è onere dell'autorità amministrativa e, successivamente, dell'autorità giurisdizionale, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, esplicitare in concreto le ragioni dell'attuale pericolosità sociale del richiedente il permesso di soggiorno, che siano tali da giustificare il rigetto dell'istanza. Per effetto delle modifiche introdotte, con il d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, agli artt. 4, comma 3 e 5, comma 5 (cui è stato anche aggiunto il comma 5 bis) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, infatti, in caso di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare non è più prevista l'applicabilità del meccanismo di automatismo espulsivo, in precedenza vigente, che scattava in virtù della sola condanna del richiedente per i reati identificati dalla norma (nella specie, in materia di stupefacenti), sulla base di una valutazione di pericolosità sociale effettuata "ex ante" in via legislativa, occorrendo, invece, per il diniego, la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi di valutazione contenuti nel novellato art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 286 del 1998 (la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese d'origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso)” (in questo senso: Cass., ord. 17070 del 28.6.2018). Pertanto se da un lato le ragioni ostative di cui alle relative disposizioni del Testo Unico in materia di Immigrazione rappresentano indici sintomatici della pericolosità sociale da raffrontare necessariamente con le esigenze di tutela dell'unità familiare costituzionalmente, dall'altro lato queste ultime non assumono necessariamente un valore preminente potendo comunque risultare recessive all'esito del bilanciamento operato dalla PA procedente. Nel caso di specie la PA ha ampiamente operato detto bilanciamento tra gli interessi costituzionalmente garantiti del ricorrente all'unità familiare e dello Stato alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, dandone peraltro atto nel provvedimento opposto e specificando infatti che la ritenuta pericolosità del ricorrente “è prioritaria rispetto all'interesse soggettivo per l'unità familiare, non ha avuto nessuna funzione deterrente rispetto alla condotta criminosa perpetrata” (v. provvedimento impugnato). Ciò premesso, conformemente a quanto ritenuto dalla PA procedente, nel giudizio di bilanciamento, deve ritenersi prevalente l'interesse dello Stato alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza rispetto a quello del ricorrente alla tutela della unità familiare.
pagina 2 di 4 E' documentale che nel corso della sua permanenza in Italia il ricorrente abbia commesso diversi reati indicati nel decreto impugnato e nella comparsa di risposta del Ministero costituito (per furto, per furto in abitazione, per ricettazione, per false generalità, per porto abusivo di arma ecc…), compiuti anche da minorenne e con false generalità, e che anche durante l'istruttoria amministrativa il ricorrente in data 24.1.2024 sia stato arrestato e condotto in carcere per espiazione della pena definitiva per furto in abitazione (circostanze non contestate). Inoltre, dai documenti prodotti emerge come la valutazione positiva del Tribunale di Sorveglianza che, solo dopo che il ricorrente ha reperito un domicilio stabile (e non un casa mobile su un terreno agricolo soggetto ad ordinanza comunale), abbia ritenuto di concedergli la detenzione domiciliare della condanna da espiare con provvedimento del 12.7.2023 (cfr. doc. 3 allegato ricorso) sia stata rivalutata recentemente con il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza datato 23.5.2025 (cfr. doc. 5 depositato dal costituito) nella parte in CP_1 cui non concede il beneficio della liberazione anticipata per il primo semestre essendosi il ricorrente reso responsabile di diverse violazioni della misura concessa per le quali è stato anche diffidato. A ciò si aggiunga che dagli elementi in atti e dalla documentazione prodotta emerge la legittimità degli accertamenti effettuati dalla P.A. circa la convivenza essendo stati correttamente compiuti all'indirizzo indicato dal medesimo nell'istanza e nell'autocertificazione presentata (Via Nino Costa 35/1) (cfr. doc. 2 controparte). A tale indirizzo è stato trovato un terreno agricolo disabitato ed in stato di abbandono ed è stato accertato che una delle figlie minori del ricorrente era stata cancellata dall'anagrafe per irreperibilità unitamente al ricorrente medesimo. Era dunque onere del ricorrente comunicare ogni variazione di indirizzo del domicilio indicato. Inoltre, il ricorrente non ha fornito la documentazione richiesta, posto che anche nel corso del presente procedimento non ha fornito alcunchè in merito al reddito e ai mezzi di sostentamento proprie e della famiglia. Inoltre, il ricorrente continua ad essere irregolare sul territorio italiano non avendo mai fatto istanza per regolarizzarsi, neppure in concomitanza con la nascita dei figli. L'insieme di tali elementi valutati congiuntamente evidenziano che non è stato dimostrato che il ricorrente non costituisca più una minaccia per lo Stato ma rappresentano comportamenti del tutto antitetici e incompatibili con la finalità di integrazione sociale alla base della normativa in materia di immigrazione, che peraltro nella specie è stata solo allegata e non sufficientemente provata, non risultando alcunchè in merito ad eventuali attività di formazione o lavorative effettuate dal ricorrente, peraltro in presenza di una famiglia. Tali circostanze confermano ulteriormente la valutazione svolta dalla P.A. di considerare prevalente nella specie rispetto agli interessi familiari coinvolti la necessità di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale. Le valutazioni sopra esposte non consentono di ritenere neppure sussistenti i presupposti per riconoscere un permesso di protezione speciale per i motivi sopra evidenziati. Pertanto il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza
PQM
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Torino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione in favore della PA resistente delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.300,00, oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori come per legge. Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Torino, 14.10.2025
Il Giudice relatore Dott.ssa Silvia Carosio Il Presidente Dott.ssa Alessandra Aragno
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati: dott.ssa Alessandra Aragno Presidente dott.ssa Silvia Carosio Giudice relatore dott. Monica Mastrandrea Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento r.g. n. 11950/25 azionato con ricorso da
, nato a [...], in data [...], difeso dall'avv. Calogero Parte_1
Piccadaci e dall'avv. Giovanni Papotti
ricorrente Contro
con l'Avvocatura dello Stato -QUESTURA DI TORINO Controparte_1 resistente costituito avente ad oggetto: impugnazione avverso il decreto di revoca del permesso di soggiorno per motivi di famiglia
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 25.9.2025
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato impugnava il decreto prot. n. Parte_1
1237/2024 emesso dal Questore di Torino che aveva rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 co. 1 lett. d) d.lgs. 286/98 allegando il venir meno della pericolosità sociale del ricorrente, la circostanza che era padre naturale di tre minori cittadini italiani e che anche la compagna era cittadina Persona_1 italiana e contestando l'esito negativo degli accertamenti della convivenza essendo stati compiuti ad un indirizzo diverso da quello in cui viveva. In subordine, chiedeva il rilascio del permesso di protezione speciale, alla luce del nucleo familiare e dell'assenza di pericolosità sociale considerato che aveva ottenuto la detenzione domiciliare proprio per aiutare la compagna con la prole. La P.A. si costituiva e contestava tutte le difese avversarie evidenziando la perdurante pericolosità del ricorrente, la mancata produzione della documentazione richiesta in sede pagina 1 di 4 amministrativa e la legittimità degli accertamenti sulla convivenza essendo stati compiuti all'indirizzo indicato dal ricorrente medesimo. All'esito dell'udienza del 25.9.2025, la causa è stata trattenuta a riserva per la decisione. Ciò premesso, ritiene questo Giudice quanto di seguito. Il decreto impugnato motiva il rigetto sulla mancata produzione di documentazione necessaria ai fini di valutare la richiesta presentata (certificato di non decadenza della potestà genitoriale nei confronti dei figli, di documentazione relativa ai mezzi di sostentamento proprio e del nucleo famigliare e un attestato di nazionalità), sugli esiti negativi degli accertamenti sulla convivenza e sulle numerose condanne riportate dal ricorrente indicative di una pericolosità sociale che prevale sull'interesse all'unità familiare. In ipotesi come quella di specie è pacificamente ritenuta la necessità di bilanciamento tra la tutela degli interessi familiari e l'interesse pubblico all'ordine e alla sicurezza dello Stato, senza potersi applicare alcun automatismo in ipotesi di ricorrenza di eventuali motivi ostativi al riconoscimento del diritto alla unità familiare. Infatti secondo il condiviso orientamento della Corte di legittimità “in materia di divieto di espulsione per ragioni di coesione familiare, è onere dell'autorità amministrativa e, successivamente, dell'autorità giurisdizionale, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, esplicitare in concreto le ragioni dell'attuale pericolosità sociale del richiedente il permesso di soggiorno, che siano tali da giustificare il rigetto dell'istanza. Per effetto delle modifiche introdotte, con il d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, agli artt. 4, comma 3 e 5, comma 5 (cui è stato anche aggiunto il comma 5 bis) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, infatti, in caso di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare non è più prevista l'applicabilità del meccanismo di automatismo espulsivo, in precedenza vigente, che scattava in virtù della sola condanna del richiedente per i reati identificati dalla norma (nella specie, in materia di stupefacenti), sulla base di una valutazione di pericolosità sociale effettuata "ex ante" in via legislativa, occorrendo, invece, per il diniego, la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi di valutazione contenuti nel novellato art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 286 del 1998 (la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese d'origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso)” (in questo senso: Cass., ord. 17070 del 28.6.2018). Pertanto se da un lato le ragioni ostative di cui alle relative disposizioni del Testo Unico in materia di Immigrazione rappresentano indici sintomatici della pericolosità sociale da raffrontare necessariamente con le esigenze di tutela dell'unità familiare costituzionalmente, dall'altro lato queste ultime non assumono necessariamente un valore preminente potendo comunque risultare recessive all'esito del bilanciamento operato dalla PA procedente. Nel caso di specie la PA ha ampiamente operato detto bilanciamento tra gli interessi costituzionalmente garantiti del ricorrente all'unità familiare e dello Stato alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, dandone peraltro atto nel provvedimento opposto e specificando infatti che la ritenuta pericolosità del ricorrente “è prioritaria rispetto all'interesse soggettivo per l'unità familiare, non ha avuto nessuna funzione deterrente rispetto alla condotta criminosa perpetrata” (v. provvedimento impugnato). Ciò premesso, conformemente a quanto ritenuto dalla PA procedente, nel giudizio di bilanciamento, deve ritenersi prevalente l'interesse dello Stato alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza rispetto a quello del ricorrente alla tutela della unità familiare.
pagina 2 di 4 E' documentale che nel corso della sua permanenza in Italia il ricorrente abbia commesso diversi reati indicati nel decreto impugnato e nella comparsa di risposta del Ministero costituito (per furto, per furto in abitazione, per ricettazione, per false generalità, per porto abusivo di arma ecc…), compiuti anche da minorenne e con false generalità, e che anche durante l'istruttoria amministrativa il ricorrente in data 24.1.2024 sia stato arrestato e condotto in carcere per espiazione della pena definitiva per furto in abitazione (circostanze non contestate). Inoltre, dai documenti prodotti emerge come la valutazione positiva del Tribunale di Sorveglianza che, solo dopo che il ricorrente ha reperito un domicilio stabile (e non un casa mobile su un terreno agricolo soggetto ad ordinanza comunale), abbia ritenuto di concedergli la detenzione domiciliare della condanna da espiare con provvedimento del 12.7.2023 (cfr. doc. 3 allegato ricorso) sia stata rivalutata recentemente con il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza datato 23.5.2025 (cfr. doc. 5 depositato dal costituito) nella parte in CP_1 cui non concede il beneficio della liberazione anticipata per il primo semestre essendosi il ricorrente reso responsabile di diverse violazioni della misura concessa per le quali è stato anche diffidato. A ciò si aggiunga che dagli elementi in atti e dalla documentazione prodotta emerge la legittimità degli accertamenti effettuati dalla P.A. circa la convivenza essendo stati correttamente compiuti all'indirizzo indicato dal medesimo nell'istanza e nell'autocertificazione presentata (Via Nino Costa 35/1) (cfr. doc. 2 controparte). A tale indirizzo è stato trovato un terreno agricolo disabitato ed in stato di abbandono ed è stato accertato che una delle figlie minori del ricorrente era stata cancellata dall'anagrafe per irreperibilità unitamente al ricorrente medesimo. Era dunque onere del ricorrente comunicare ogni variazione di indirizzo del domicilio indicato. Inoltre, il ricorrente non ha fornito la documentazione richiesta, posto che anche nel corso del presente procedimento non ha fornito alcunchè in merito al reddito e ai mezzi di sostentamento proprie e della famiglia. Inoltre, il ricorrente continua ad essere irregolare sul territorio italiano non avendo mai fatto istanza per regolarizzarsi, neppure in concomitanza con la nascita dei figli. L'insieme di tali elementi valutati congiuntamente evidenziano che non è stato dimostrato che il ricorrente non costituisca più una minaccia per lo Stato ma rappresentano comportamenti del tutto antitetici e incompatibili con la finalità di integrazione sociale alla base della normativa in materia di immigrazione, che peraltro nella specie è stata solo allegata e non sufficientemente provata, non risultando alcunchè in merito ad eventuali attività di formazione o lavorative effettuate dal ricorrente, peraltro in presenza di una famiglia. Tali circostanze confermano ulteriormente la valutazione svolta dalla P.A. di considerare prevalente nella specie rispetto agli interessi familiari coinvolti la necessità di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale. Le valutazioni sopra esposte non consentono di ritenere neppure sussistenti i presupposti per riconoscere un permesso di protezione speciale per i motivi sopra evidenziati. Pertanto il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza
PQM
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Torino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione in favore della PA resistente delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.300,00, oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori come per legge. Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Torino, 14.10.2025
Il Giudice relatore Dott.ssa Silvia Carosio Il Presidente Dott.ssa Alessandra Aragno
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