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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/06/2025, n. 1978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1978 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8159/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE nella persona del Giudice dott. Roberto Monterverde
In esito all'udienza scritta del 17/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8159/2023 promossa da:
con il patrocinio Parte_1 Parte_2 dell'avv. CECCONATO ANNA e dell'avv. CARNEIRO BERBEL MARCO ANTONIO ( ) VIALE CADORNA 20 31100 TREVISO, elettivamente domiciliato in C.F._1
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CECCONATO ANNA RICORRENTE contro
(C.F. contumace Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Firenze INTERVENUTO
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente si rileva che con ordinanza in data 05/03/2025, dep. 07/03/2025, relativamente ad altra controversia fra parti diverse avente lo stesso oggetto, questo Tribunale di
Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui all'articolo 1 Legge
5 febbraio 1992, n. 91 in riferimento agli articoli 1, 3 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli obblighi internazionali e agli articoli 9 del Trattato sull'Unione Europea e 20 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
Con LEGGE 23 maggio 2025 , n. 74, la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza.
pagina 1 di 7 Per quanto di più immediato e pertinente interesse in questa sede di giustizia, il nuovo testo normativo prevede:
Art. 1.
Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3 -bis .
1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile
1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le
23:59, ora di Roma, della medesima data;
a -bis ) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le
23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025 ;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio»;
2. All'articolo 19 -bis del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana»;
pagina 2 di 7 b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2 - bis . Salvi i casi espressamente previsti dalla legge, nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.
2 -ter . Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge.».
La questione di legittimità costituzionale sollevata appare quindi superata, essendo state previste nel DL richiamato limitazioni che risultano rispondere ai dubbi di legittimità sollevati con la suddetta ordinanza quanto all'automatico riconoscimento dello status civitatis per discendenza da cittadini italiani senza limiti generazionali o di altro genere.
Parimenti, deve ritenersi che la chiara lettera della legge, nel prevedere che lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, senza alcun diverso o ulteriore requisito o limitazione, intenda far salva l'intera disciplina previgente per tutti i rapporti processuali instaurati fino alla mezzanotte del 27/03/2025, senza distinzione alcuna fra disciplina sostanziale e disciplina processuale, in deroga al principio di immediata applicabilità al rapporto processuale pendente della disposizione di diritto processuale sopravvenuta.
A tale interpretazione non osta il preambolo del citato DL nella parte in cui prevede:
Considerato che è opportuno prevedere l'applicazione della normativa sostanziale previgente alle controversie giurisdizionali ... instaurati in data anteriore alla deliberazione del Consiglio dei ministri del presente decreto, atteso che, come risulta dall'intero contenuto del preambolo, lo scopo del legislatore si è obiettivato nel determinare una netta cesura fra il regime previgente e quello sopravvenuto, riconducendo pertanto il riferimento alle “norme sostanziali” proprio e soltanto all'applicazione della regola di giudizio da mantenere per i giudizi pendenti, senza peraltro nulla dire né specificare riguardo all'applicazione delle nuove disposizioni processuali di cui all'art. 1, comma 2 del DL, la cui applicabilità ai giudizi in corso deve escludersi proprio per l'espressa salvezza di applicazione delle norme previgenti di cui al ricordato soprastante comma 1 lettera b).
Nel merito, con Con ricorso depositato il 4 luglio 2023 i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo venisse loro riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per Controparte_1
essere discendenti diretti in linea paterna di , nato a Persona_1
CA (LU), il 28.12.1876, emigrato in Brasile ove risiedette fino alla sua morte senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano [DOC. 03].
pagina 3 di 7 Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato, e deve quindi esserne CP_1
confermata la contumacia già dichiarata in udienza.
In via preliminare, va osservato che l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite,
25317/2022).
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Seppure il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100
c.p.c.), nessun ostacolo si frappone in linea di principio al riconoscimento del diritto, non potendosi individuare alcuna pregiudiziale amministrativa. Infatti, “deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana)., il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione”.
Potrebbe peraltro porsi una questione relativa all'interesse ad agire, che viene in ogni caso superato in concreto essendovi prova, derivante dal notorio, che presso i consolati - quantomeno in
Brasile Argentina e Venezuela-, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni, come nel caso ulteriormente dimostrato dalla documentazione di parte ricorrente. I ricorrenti infatti, diretti discendenti da avo italiano, inoltravano le rispettive domande di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge n. 91 del 05 febbraio 1992 al competente Consolato Generale d'Italia in San Paolo (Brasile) (doc. 11). Ad oggi, tuttavia, tali domande non sono state prese in esame, né gli stessi hanno ricevuto riscontro ai fini della convocazione da parte dell'Autorità adìta, in quanto è emerso che gli uffici preposti devono ancora provvedere ad evadere migliaia di domande, rivelando una condizione di sostanziale paralisi degli
Uffici competenti.
Sussiste quindi l'interesse ad agire, costituito dalla oggettiva situazione di incertezza derivante dal mancato esame della domanda nei termini previsti per legge, per il fatto strutturale e generalizzato pagina 4 di 7 che gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Ciò premesso, in punto di diritto si deve premettere che i ricorrenti affermano di aver diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano in qualità di discendenti in linea retta da un avo italiano, , nato a [...], il [...], poiché tale Persona_1
avo ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio , nato in [...] il Persona_2
27.02.1914, che, a sua volta, l'ha trasmessa ai suoi discendenti, fino agli odierni ricorrenti.
Nel caso di specie la linea di discendenza esclusivamente maschile riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, dalla quale risulta che:
Parte_3
È dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti per linea paterna da cittadino italiano.
È appena il caso di rilevare che non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale talché neppure è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio, incombendo alla controparte, che ne pagina 5 di 7 abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n.
25317 del 24/08/2022).
Né può predicarsi una perdita della cittadinanza italiana per effetto della cd. grande naturalizzazione brasiliana: “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n.
25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988). Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio avendo rivolto previa istanza al , oltre che integro il suo interesse ad CP_1
agire, può dirsi che sul diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa al giudizio, giustificando l'applicazione del regime di soccombenza, con conseguente condanna alle spese del soccombente come in dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 127 ter, 281 terdecies e 281 sexies c.p.c.;
ACCOGLIE
La domanda e per l'effetto
DICHIARA
cittadini italiani. Parte_1 Parte_2
ORDINA
pagina 6 di 7 Al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
COMPENSA
Le spese.
CONDANNA
al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 1.450,00 Controparte_1 per compensi ed € 545,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, IVA e CAP sull'imponibile come per legge.
Firenze, 7 giugno 2025
Il Giudice
dott. Roberto Monterverde
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE nella persona del Giudice dott. Roberto Monterverde
In esito all'udienza scritta del 17/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8159/2023 promossa da:
con il patrocinio Parte_1 Parte_2 dell'avv. CECCONATO ANNA e dell'avv. CARNEIRO BERBEL MARCO ANTONIO ( ) VIALE CADORNA 20 31100 TREVISO, elettivamente domiciliato in C.F._1
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CECCONATO ANNA RICORRENTE contro
(C.F. contumace Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Firenze INTERVENUTO
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente si rileva che con ordinanza in data 05/03/2025, dep. 07/03/2025, relativamente ad altra controversia fra parti diverse avente lo stesso oggetto, questo Tribunale di
Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui all'articolo 1 Legge
5 febbraio 1992, n. 91 in riferimento agli articoli 1, 3 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli obblighi internazionali e agli articoli 9 del Trattato sull'Unione Europea e 20 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
Con LEGGE 23 maggio 2025 , n. 74, la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza.
pagina 1 di 7 Per quanto di più immediato e pertinente interesse in questa sede di giustizia, il nuovo testo normativo prevede:
Art. 1.
Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3 -bis .
1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile
1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le
23:59, ora di Roma, della medesima data;
a -bis ) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le
23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025 ;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio»;
2. All'articolo 19 -bis del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana»;
pagina 2 di 7 b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2 - bis . Salvi i casi espressamente previsti dalla legge, nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.
2 -ter . Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge.».
La questione di legittimità costituzionale sollevata appare quindi superata, essendo state previste nel DL richiamato limitazioni che risultano rispondere ai dubbi di legittimità sollevati con la suddetta ordinanza quanto all'automatico riconoscimento dello status civitatis per discendenza da cittadini italiani senza limiti generazionali o di altro genere.
Parimenti, deve ritenersi che la chiara lettera della legge, nel prevedere che lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, senza alcun diverso o ulteriore requisito o limitazione, intenda far salva l'intera disciplina previgente per tutti i rapporti processuali instaurati fino alla mezzanotte del 27/03/2025, senza distinzione alcuna fra disciplina sostanziale e disciplina processuale, in deroga al principio di immediata applicabilità al rapporto processuale pendente della disposizione di diritto processuale sopravvenuta.
A tale interpretazione non osta il preambolo del citato DL nella parte in cui prevede:
Considerato che è opportuno prevedere l'applicazione della normativa sostanziale previgente alle controversie giurisdizionali ... instaurati in data anteriore alla deliberazione del Consiglio dei ministri del presente decreto, atteso che, come risulta dall'intero contenuto del preambolo, lo scopo del legislatore si è obiettivato nel determinare una netta cesura fra il regime previgente e quello sopravvenuto, riconducendo pertanto il riferimento alle “norme sostanziali” proprio e soltanto all'applicazione della regola di giudizio da mantenere per i giudizi pendenti, senza peraltro nulla dire né specificare riguardo all'applicazione delle nuove disposizioni processuali di cui all'art. 1, comma 2 del DL, la cui applicabilità ai giudizi in corso deve escludersi proprio per l'espressa salvezza di applicazione delle norme previgenti di cui al ricordato soprastante comma 1 lettera b).
Nel merito, con Con ricorso depositato il 4 luglio 2023 i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo venisse loro riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per Controparte_1
essere discendenti diretti in linea paterna di , nato a Persona_1
CA (LU), il 28.12.1876, emigrato in Brasile ove risiedette fino alla sua morte senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano [DOC. 03].
pagina 3 di 7 Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato, e deve quindi esserne CP_1
confermata la contumacia già dichiarata in udienza.
In via preliminare, va osservato che l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite,
25317/2022).
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Seppure il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100
c.p.c.), nessun ostacolo si frappone in linea di principio al riconoscimento del diritto, non potendosi individuare alcuna pregiudiziale amministrativa. Infatti, “deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana)., il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione”.
Potrebbe peraltro porsi una questione relativa all'interesse ad agire, che viene in ogni caso superato in concreto essendovi prova, derivante dal notorio, che presso i consolati - quantomeno in
Brasile Argentina e Venezuela-, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni, come nel caso ulteriormente dimostrato dalla documentazione di parte ricorrente. I ricorrenti infatti, diretti discendenti da avo italiano, inoltravano le rispettive domande di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge n. 91 del 05 febbraio 1992 al competente Consolato Generale d'Italia in San Paolo (Brasile) (doc. 11). Ad oggi, tuttavia, tali domande non sono state prese in esame, né gli stessi hanno ricevuto riscontro ai fini della convocazione da parte dell'Autorità adìta, in quanto è emerso che gli uffici preposti devono ancora provvedere ad evadere migliaia di domande, rivelando una condizione di sostanziale paralisi degli
Uffici competenti.
Sussiste quindi l'interesse ad agire, costituito dalla oggettiva situazione di incertezza derivante dal mancato esame della domanda nei termini previsti per legge, per il fatto strutturale e generalizzato pagina 4 di 7 che gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Ciò premesso, in punto di diritto si deve premettere che i ricorrenti affermano di aver diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano in qualità di discendenti in linea retta da un avo italiano, , nato a [...], il [...], poiché tale Persona_1
avo ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio , nato in [...] il Persona_2
27.02.1914, che, a sua volta, l'ha trasmessa ai suoi discendenti, fino agli odierni ricorrenti.
Nel caso di specie la linea di discendenza esclusivamente maschile riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, dalla quale risulta che:
Parte_3
È dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti per linea paterna da cittadino italiano.
È appena il caso di rilevare che non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale talché neppure è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio, incombendo alla controparte, che ne pagina 5 di 7 abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n.
25317 del 24/08/2022).
Né può predicarsi una perdita della cittadinanza italiana per effetto della cd. grande naturalizzazione brasiliana: “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n.
25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988). Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio avendo rivolto previa istanza al , oltre che integro il suo interesse ad CP_1
agire, può dirsi che sul diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa al giudizio, giustificando l'applicazione del regime di soccombenza, con conseguente condanna alle spese del soccombente come in dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 127 ter, 281 terdecies e 281 sexies c.p.c.;
ACCOGLIE
La domanda e per l'effetto
DICHIARA
cittadini italiani. Parte_1 Parte_2
ORDINA
pagina 6 di 7 Al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
COMPENSA
Le spese.
CONDANNA
al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 1.450,00 Controparte_1 per compensi ed € 545,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, IVA e CAP sull'imponibile come per legge.
Firenze, 7 giugno 2025
Il Giudice
dott. Roberto Monterverde
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 7 di 7