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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/10/2025, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 90/2023
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 90/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
PROVINCIALE DI Controparte_1
FI
RESISTENTE
Oggi 7 ottobre 2025, innanzi al dott. NA CC, sono comparsi: l'avv. COLOMBO SILVIA e l'avv. GIORDANO FRANCESCO per parte ricorrente
[...]
, presente di persona Parte_1
Nonché, per parte resistente Controparte_2
, l'avv. IMBRIACI SILVANO.
[...]
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
NA CC
pagina 1 di 5 N. R.G. 90/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NA CC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 90/2023 promossa da:
(cf: Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. GIORDANO FRANCESCO e dall'Avv. COLOMBO SILVIA
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_2
(cf/PI: P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. ZAFFINA ANTONELLO e dall'Avv. IMBRIACI SILVANO
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: opposizione avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato accolto sulla base delle seguenti considerazioni:
pagina 2 di 5 1- L'avviso di addebito oggetto di opposizione si riferisca a somme dovute a titolo di contributi gestione commercianti oltre il minimale per il periodo dal 1/2014 al
12/2014, oltre le relative somme accessorie, richiesti dall' sulla base del CP_1 presupposto –così esplicitato dall' in occasione della presente causa- che vi CP_1 fossero omissioni nel versamento degli importi relativi, derivanti dall'accertamento sui redditi effettuato dall'Agenzia delle Entrate.
2- Parte opponente, in via pregiudiziale eccepisce la violazione del disposto di cui all'art. 24 del D.Lgs. 46/1999e nel merito contesta la fondatezza dell'accertamento reddituale.
L'eccezione pregiudiziale non pare fondata.
Infatti, per quanto concerne l'art. 24 del D.Lgs. 46/1999, tale norma non andrebbe ad incidere sulla sussistenza del credito contributivo, ma soltanto sulla possibilità di richiederlo tramite procedure esecutive, con la conseguenza che, in giudizio, comunque andrebbe accertata la sussistenza delle poste eventualmente dovute, peraltro, nel caso di specie è intervenuta una pronuncia (della commissione tributaria provinciale e, successivamente, l'estinzione del contezioso per il condono, circostanza che rende non operativa la norma suddetta.
3- Per il resto, nel merito, come visto, il potere impositivo dell convenuto è CP_1 originato da un accertamento dell'Agenzia dell'Entrate, in forza del quale è stato quantificato un reddito superiore in relazione all'anno 2014.
Si deve, sul punto, osservare innanzitutto che, laddove l' individui quale CP_1 presupposto contributivo la sussistenza di un rapporto di lavoro, o di un differente assetto delle giornate lavorative, ovvero lo svolgimento di un'attività rilevante dal punto di vista assicurativo ha l'onere di fornire la prova (essendo il ricorrente in via sostanziale) di tutti i caratteri della pretesa omessa contribuzione.
Sul punto non sarebbe sufficiente fare mero riferimento ad un accertamento svolto da un Ente diverso, nelle ipotesi in cui detto accertamento non sia definitivo, dovendo, in altre parole, operare uno sforzo autonomo, almeno a livello CP_1
pagina 3 di 5 probatorio in giudizio, circa l'effettività dell'evasione reddituale del ricorrente (cfr.,
Tribunale Modena, sez. lav., 09/04/2019, n. 59: «L'opposizione all'avviso di addebito dà luogo a un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo, cosicché l'accertamento deve essere compiuto secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova in forza delle quali ex art. 2697 c.c. grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e dunque l'effettività del maggior reddito che si assume percepito»).
Nel caso di specie, da un lato l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate ha già ricevuto una smentita, seppur non definitiva, attraversa la pronuncia della
Commissione Tributaria provinciale (cfr., doc. 2, fasc. ricorrente).
Dall'altro lato, l'accertamento non definitivo del giudice tributario non CP_1 si fondava su aspetti meramente formali, ovvero procedurali, avendo, al contrario, indagato nel merito dell'accertamento, rilevando una serie di discrasie puntualmente evidenziate in sentenza.
In questo contesto, non è sufficiente il deposito degli atti di accertamento eseguiti dall'Agenzia delle Entrate (chiesti direttamente dal giudice), in quanto non sono idonei a superare le eccezioni di merito avanzate dalla Commissione tributaria, in particolare con riferimento ad una commistione di profili, tra il ricorrente personalmente e lo stesso quale parte di una società in nome collettivo, nonché rispetto alle macroscopiche discrasie evidenziate dal giudice tributario di primo grado.
Ancora, le duplicazioni accertate in giudizio, gli errori spaziali e temporali segnalati in sentenza, pur nella loro non definitività, avrebbe necessitato, a carico dell resistente opposto, una allegazione e dimostrazione specifica di atti, CP_1 fatti, accertamenti o ragioni, per le quali le irregolarità contestate (imputabili non al ricorrente in opposizione, quanto alla sua committente) non sarebbero, in realtà, sussistenti.
Mancando prove in tal senso (e ancor prima allegazioni), il ricorso può trovare accoglimento integrale.
pagina 4 di 5 4- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla integralmente l'Avviso di Addebito n.
341-2022-0045053-46-000 emesso nei confronti di parte ricorrente;
B) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
2.700,00 per onorari, euro 118,50 per spese, oltre IVA e CAP, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Firenze, il 07/10/2025
Il Giudice
NA CC
pagina 5 di 5
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 90/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
PROVINCIALE DI Controparte_1
FI
RESISTENTE
Oggi 7 ottobre 2025, innanzi al dott. NA CC, sono comparsi: l'avv. COLOMBO SILVIA e l'avv. GIORDANO FRANCESCO per parte ricorrente
[...]
, presente di persona Parte_1
Nonché, per parte resistente Controparte_2
, l'avv. IMBRIACI SILVANO.
[...]
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
NA CC
pagina 1 di 5 N. R.G. 90/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NA CC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 90/2023 promossa da:
(cf: Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. GIORDANO FRANCESCO e dall'Avv. COLOMBO SILVIA
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_2
(cf/PI: P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. ZAFFINA ANTONELLO e dall'Avv. IMBRIACI SILVANO
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: opposizione avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato accolto sulla base delle seguenti considerazioni:
pagina 2 di 5 1- L'avviso di addebito oggetto di opposizione si riferisca a somme dovute a titolo di contributi gestione commercianti oltre il minimale per il periodo dal 1/2014 al
12/2014, oltre le relative somme accessorie, richiesti dall' sulla base del CP_1 presupposto –così esplicitato dall' in occasione della presente causa- che vi CP_1 fossero omissioni nel versamento degli importi relativi, derivanti dall'accertamento sui redditi effettuato dall'Agenzia delle Entrate.
2- Parte opponente, in via pregiudiziale eccepisce la violazione del disposto di cui all'art. 24 del D.Lgs. 46/1999e nel merito contesta la fondatezza dell'accertamento reddituale.
L'eccezione pregiudiziale non pare fondata.
Infatti, per quanto concerne l'art. 24 del D.Lgs. 46/1999, tale norma non andrebbe ad incidere sulla sussistenza del credito contributivo, ma soltanto sulla possibilità di richiederlo tramite procedure esecutive, con la conseguenza che, in giudizio, comunque andrebbe accertata la sussistenza delle poste eventualmente dovute, peraltro, nel caso di specie è intervenuta una pronuncia (della commissione tributaria provinciale e, successivamente, l'estinzione del contezioso per il condono, circostanza che rende non operativa la norma suddetta.
3- Per il resto, nel merito, come visto, il potere impositivo dell convenuto è CP_1 originato da un accertamento dell'Agenzia dell'Entrate, in forza del quale è stato quantificato un reddito superiore in relazione all'anno 2014.
Si deve, sul punto, osservare innanzitutto che, laddove l' individui quale CP_1 presupposto contributivo la sussistenza di un rapporto di lavoro, o di un differente assetto delle giornate lavorative, ovvero lo svolgimento di un'attività rilevante dal punto di vista assicurativo ha l'onere di fornire la prova (essendo il ricorrente in via sostanziale) di tutti i caratteri della pretesa omessa contribuzione.
Sul punto non sarebbe sufficiente fare mero riferimento ad un accertamento svolto da un Ente diverso, nelle ipotesi in cui detto accertamento non sia definitivo, dovendo, in altre parole, operare uno sforzo autonomo, almeno a livello CP_1
pagina 3 di 5 probatorio in giudizio, circa l'effettività dell'evasione reddituale del ricorrente (cfr.,
Tribunale Modena, sez. lav., 09/04/2019, n. 59: «L'opposizione all'avviso di addebito dà luogo a un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo, cosicché l'accertamento deve essere compiuto secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova in forza delle quali ex art. 2697 c.c. grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e dunque l'effettività del maggior reddito che si assume percepito»).
Nel caso di specie, da un lato l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate ha già ricevuto una smentita, seppur non definitiva, attraversa la pronuncia della
Commissione Tributaria provinciale (cfr., doc. 2, fasc. ricorrente).
Dall'altro lato, l'accertamento non definitivo del giudice tributario non CP_1 si fondava su aspetti meramente formali, ovvero procedurali, avendo, al contrario, indagato nel merito dell'accertamento, rilevando una serie di discrasie puntualmente evidenziate in sentenza.
In questo contesto, non è sufficiente il deposito degli atti di accertamento eseguiti dall'Agenzia delle Entrate (chiesti direttamente dal giudice), in quanto non sono idonei a superare le eccezioni di merito avanzate dalla Commissione tributaria, in particolare con riferimento ad una commistione di profili, tra il ricorrente personalmente e lo stesso quale parte di una società in nome collettivo, nonché rispetto alle macroscopiche discrasie evidenziate dal giudice tributario di primo grado.
Ancora, le duplicazioni accertate in giudizio, gli errori spaziali e temporali segnalati in sentenza, pur nella loro non definitività, avrebbe necessitato, a carico dell resistente opposto, una allegazione e dimostrazione specifica di atti, CP_1 fatti, accertamenti o ragioni, per le quali le irregolarità contestate (imputabili non al ricorrente in opposizione, quanto alla sua committente) non sarebbero, in realtà, sussistenti.
Mancando prove in tal senso (e ancor prima allegazioni), il ricorso può trovare accoglimento integrale.
pagina 4 di 5 4- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla integralmente l'Avviso di Addebito n.
341-2022-0045053-46-000 emesso nei confronti di parte ricorrente;
B) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
2.700,00 per onorari, euro 118,50 per spese, oltre IVA e CAP, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Firenze, il 07/10/2025
Il Giudice
NA CC
pagina 5 di 5