Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/01/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 28 gennaio 2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3265/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
nato a [...] il [...], residente in [...]
Lazzaretto n. 55/A, C.F. rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele C.F._1
Scacciante e Fabio Vincenzo Esposito, giusta procura in atti;
- opponente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò, giusta procura generale alle liti in Notar in Roma del 22/03/2024 (rep n.. 37875/7313); Persona_1
- opposto-
§§§§
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27 marzo 2024, il ricorrente indicato in epigrafe agiva in giudizio per sentire annullare, previa sospensione dell'esecuzione, l'avviso di addebito n. 593 2023
0004334472000 notificato in data 16/02/2024 relativo a contributi I.V.S. fissi e/o a percentuale sul minimale dovuti alla gestione commercianti, somme aggiuntive ed accessori relativi al periodo 1/2021 – 12/2022 di complessivi Є 4.559,10, deducendo l'illegittimità dello stesso per insussistenza dei presupposti impositivi, né essendoci alcuna preventiva iscrizione presso la Gestione previdenziale Commercianti neanche d'ufficio.
Vinte le spese.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva l' dichiarando che “ll ricorrente, matricola CP_1
21561049, in data 22/05/2024 è stato cancellato ab origine dall'iscrizione alla gestione commercianti avvenuta il 21.08.2020” e che l'avviso di addebito impugnato era stato fatto oggetto di sgravio (come da provvedimento di Annullamento di Avviso di Addebito datato
27/08/2024 - in atti), chiedendo pronunciarsi la declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
L'udienza del 28 gennaio 2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte recanti le conclusioni delle parti, come in atti (in seno alle quali parte ricorrente ha preso atto dell'intervenuto annullamento associandosi alla richiesta di dichiararsi cessata la materia del contendere e chiedendo pronunciarsi la condanna alle spese dell'Istituto resistente in
1
___________________
Si dà atto che l' con riguardo ai contributi oggetto del giudizio ha dichiarato di avere CP_1 annullato l'avviso di addebito impugnato (come da provvedimento allegato in atti) chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Sulla base di quanto allegato e documentato dall' (cfr. atto di “Annullamento Totale CP_1
O Parziale di Avviso di Addebito” datato 27/08/2024, con riserva di comunicazione all'Agente della riscossione – in atti), che ha riguardato tutti i contributi di cui all'avviso di addebito impugnato, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, non residuano ulteriori statuizioni, osservandosi che, come precisato in giurisprudenza, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito.....” (cfr., ex multis, C Cass. 10553/09; C.
Cass. 22650/08).
Quanto alle spese, la statuizione sulle stesse va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale.
Ai fini della superiore statuizione deve tenersi conto, per un verso, dei profili di fondatezza nel merito dell'opposizione, alla stregua della documentazione allegata da entrambe le parti, rilevando l'assenza di ogni diversa e concreta deduzione da parte dell' e che CP_1
l'annullamento è intervenuto successivamente al deposito del ricorso (27/03/2024); per altro verso, la condotta processuale dell' , che ha riconosciuto la pretesa fatta valere in CP_1 giudizio dall'opponente provvedendo ad annullare l'avviso di addebito.
Sulla base delle superiori considerazioni sussistono giusti motivi per la compensazione, in ragione della metà delle spese di lite tra l'opponente e l' ; la restante metà (1/2) segue CP_1 la soccombenza e – liquidata come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della concreta attività svolta - viene posta a carico dell' , con distrazione in favore CP_1 dei Procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3265/2024 R.G.; disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rifondere all'opponente le spese di lite, in ragione della metà (1/2), che CP_1 liquida - in parte qua - nella complessiva somma di euro 442,50, oltre esborsi, spese forfettarie al 15% IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei Procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari;
compensa le spese di lite per la restante metà (1/2).
Così deciso in Catania, in data 28 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dot.ssa Luisa Maria Cutrona
2