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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 18/04/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N . 1 1 6 4 / 2 0 2 4 R . G . V . G .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Rini Giuseppe Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1164 del Ruolo Generale degli Affari civili di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024
TRA
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Valter n. 295 (C.F. , rappresentato e difeso congiuntamente e CodiceFiscale_1 disgiuntamente dagli Avvocati Francesca Restivo e Serena Toia del foro di Palermo, giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], residente a [...] CP_1
(C.F. ), rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli CodiceFiscale_2
Avvocati Francesca Restivo e Serena Toia del foro di Palermo, giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
NONCHÉ
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (scioglimento del matrimonio, dichiarato con sentenza n. 843/2014 del 23.09.2014, pubblicata il 2.10.2014 - Tribunale di Termini Imerese R.G.
859/2014)
Conclusioni delle parti: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 20.03.2025 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso del 12.06.2024, e chiedevano congiuntamente Parte_1 CP_1 all'intestato Tribunale di modificare le statuizioni contenute nella sentenza di scioglimento del matrimonio del 23.09.2014 con riferimento all'importo dell'assegno per il mantenimento della prole, in quella sede posto a carico del padre in misura di € 450,00 mensili e ciò sulla base di taluni fatti sopravvenuti, analiticamente riportati nell'atto introduttivo, capaci di incidere sull'assetto vigente al momento della definizione del giudizio divorzile.
Con decreto del 17.07.2024 veniva fissata l'udienza del 19.12.2024, svoltasi mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con deposito delle relative note in forma congiunta il
12.09.2024.
Il 16.12.2024 perveniva a questo Ufficio il parere del PM che nulla opponeva rispetto all'accoglimento della domanda di cui al ricorso introduttivo.
Alla luce delle deduzioni formulate congiuntamente dalle parti, e della produzione documentale in atti, ritiene il Collegio di dover accogliere la domanda di cui al ricorso introduttivo, sussistendo nella vicenda in esame i presupposti previsti dall'art. 473-bis.29 c.p.c. per ciò che concerne la modificabilità dei provvedimenti resi dal Giudice in sede divorzile.
Deve, infatti, valorizzarsi in generale la sopravvenuta costituzione da parte di di Pt_1 un nuovo nucleo familiare ed, in particolare, per ciò che rileva nel caso di specie, i maggiori oneri incidenti sulla capacità economica dell'obbligato derivanti dall'obbligo di cura e mantenimento(anche) della figlia avuta in costanza di secondo matrimonio e di quelli necessari per il reperimento di una soluzione abitativa, consistenti, sino a tempi recentissimi, nel pagamento di un canone di locazione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
− accoglie la domanda di modifica della sentenza n. 843/2014, emessa dal Tribunale di
Termini Imerese nel procedimento di scioglimento del matrimonio n. 859/2014 R.G., disponendo l'obbligo per di corrispondere a la somma Parte_1 CP_1 mensile di € 250,00 per il mantenimento del figlio, . Parte_2
Così deciso nella camera di consiglio del 17.04.2025
Si comunichi alle parti e al PM.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Andrea Quintavalle Dott. Giuseppe Rini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Rini Giuseppe Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1164 del Ruolo Generale degli Affari civili di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024
TRA
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Valter n. 295 (C.F. , rappresentato e difeso congiuntamente e CodiceFiscale_1 disgiuntamente dagli Avvocati Francesca Restivo e Serena Toia del foro di Palermo, giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], residente a [...] CP_1
(C.F. ), rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli CodiceFiscale_2
Avvocati Francesca Restivo e Serena Toia del foro di Palermo, giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
NONCHÉ
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (scioglimento del matrimonio, dichiarato con sentenza n. 843/2014 del 23.09.2014, pubblicata il 2.10.2014 - Tribunale di Termini Imerese R.G.
859/2014)
Conclusioni delle parti: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 20.03.2025 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso del 12.06.2024, e chiedevano congiuntamente Parte_1 CP_1 all'intestato Tribunale di modificare le statuizioni contenute nella sentenza di scioglimento del matrimonio del 23.09.2014 con riferimento all'importo dell'assegno per il mantenimento della prole, in quella sede posto a carico del padre in misura di € 450,00 mensili e ciò sulla base di taluni fatti sopravvenuti, analiticamente riportati nell'atto introduttivo, capaci di incidere sull'assetto vigente al momento della definizione del giudizio divorzile.
Con decreto del 17.07.2024 veniva fissata l'udienza del 19.12.2024, svoltasi mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con deposito delle relative note in forma congiunta il
12.09.2024.
Il 16.12.2024 perveniva a questo Ufficio il parere del PM che nulla opponeva rispetto all'accoglimento della domanda di cui al ricorso introduttivo.
Alla luce delle deduzioni formulate congiuntamente dalle parti, e della produzione documentale in atti, ritiene il Collegio di dover accogliere la domanda di cui al ricorso introduttivo, sussistendo nella vicenda in esame i presupposti previsti dall'art. 473-bis.29 c.p.c. per ciò che concerne la modificabilità dei provvedimenti resi dal Giudice in sede divorzile.
Deve, infatti, valorizzarsi in generale la sopravvenuta costituzione da parte di di Pt_1 un nuovo nucleo familiare ed, in particolare, per ciò che rileva nel caso di specie, i maggiori oneri incidenti sulla capacità economica dell'obbligato derivanti dall'obbligo di cura e mantenimento(anche) della figlia avuta in costanza di secondo matrimonio e di quelli necessari per il reperimento di una soluzione abitativa, consistenti, sino a tempi recentissimi, nel pagamento di un canone di locazione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
− accoglie la domanda di modifica della sentenza n. 843/2014, emessa dal Tribunale di
Termini Imerese nel procedimento di scioglimento del matrimonio n. 859/2014 R.G., disponendo l'obbligo per di corrispondere a la somma Parte_1 CP_1 mensile di € 250,00 per il mantenimento del figlio, . Parte_2
Così deciso nella camera di consiglio del 17.04.2025
Si comunichi alle parti e al PM.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Andrea Quintavalle Dott. Giuseppe Rini