Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 02/04/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 02/04/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 2400/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
T R A
D'AVINO MARIA, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Vincenzo Ciccone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palma Campania, via Saverio Carbone n.
27;
RICORRENTE
C O N T R O
I.N.P.S.- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale INPS di Nola, via Variante Statale n. 7 bis;
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE:
1. Accertare e dichiarare nei confronti dell'INPS che l'istante ha diritto all'assegno di invalidità (inv. sup al 73%) e / o accertamento dell'handicap art. 3 c. 3 L. 104/92. 2.
Condannare, per l'effetto l'INPS a corrispondere in favore dell'istante le prestazioni richieste dal
01/02/2020 o da data successiva che riterrà l'On. Giudicante, oltre interessi legali.
3. Condannare
l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese diritti e onorario della presente procedura con attribuzione all'avv. Vincenzo Ciccone per fattone anticipo.
PER L'INPS: a) dichiarare la inammissibilità della domanda ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. ovvero la nullità del ricorso per le causali spiegate;
b) dichiarare la intervenuta decadenza ex art.
42, comma 3, D.L. 30.09.2003 n. 269, convertito in L. n. 326/2003; c) dichiarare la prescrizione del preteso diritto e degli accessori;
d) dichiarare inammissibile la domanda di condanna al pagamento delle prestazioni;
e) rigettare ogni e qualsiasi domanda nei confronti dell'INPS siccome infondata in fatto e in diritto;
f) dichiarare l'infondatezza della pretesa, nel merito, anche in ordine agli accessori;
g) condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 28.04.2023, la ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto per il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per il diritto all'assegno di invalidità civile nonché della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, proponeva il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando di contro la sussistenza dei requisiti sanitari negati dal c.t.u. ivi nominato, a decorrere dalla data di proposizione della domanda amministrativa.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l'INPS si costituiva tempestivamente in giudizio contestando l'ammissibilità nonché la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dall'istante, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In via preliminare, vanno disattese le eccezioni formulate dall'INPS.
Nella presente fattispecie sono stati sufficientemente evidenziati i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall'INPS.
Parte ricorrente ha dedotto, in buona sostanza, che il c.t.u. nominato in sede di giudizio di ATP, dott. Vincenzo Passaro, non avrebbe correttamente valutato la gravità del quadro patologico obbiettivato, avendo, in particolare, sottostimato le singole patologie sofferte, cui andrebbero attribuite maggiori percentuali invalidanti. In particolare, viene contestata l'applicazione da parte del c.t.u. del criterio riduzionistico proporzionale delle percentuali previste dai codici tabellari applicati 3. Ciò nonostante, il ricorso non può trovare accoglimento.
Il consulente nominato, sulla scorta delle risultanze della documentazione sanitaria agli atti e dell'esame obiettivo effettuato sulla ricorrente, ha formulato la seguente diagnosi: “artrite sieronegativa in artrosi polidistrettuale;
esofagite da reflusso;
sindrome depressiva lieve”.
Nel merito delle considerazioni medico-legali, premesso un inquadramento metodologico sulla prestazione in oggetto1, il c.t.u. ha così osservato: “La prima infermità è identificabile per analogia alle voci tabellari 9303 (“Artrite reumatoide con cronicizzazione delle manifestazioni”) prevista con un tasso di invalidità fisso del 50% + 7010 (“Anchilosi del rachide lombare) prevista con tasso di invalidità dal 31 al 40% + 7205 (“Anchilosi di ginocchio rettilinea”) prevista con tasso di invalidità dal 21 al 30% + 7202 (“Anchilosi d'anca in buona posizione”) prevista con tasso di invalidità fisso pari a 41%. Alla luce delle evidenze obiettive e delle risultanze degli accertamenti eseguiti nella storia clinica del periziato ed allegati al ricorso, applicando il criterio proporzionale riduttivo, ma considerando anche la concorrenza delle stesse è possibile affermare che le suddette patologie diano luogo ad un quadro clinico, coerente con una valutazione di invalidità pari al 60%
(sessanta per cento).
La seconda infermità è da identificare per analogia nella voce tabellare 6454 (“Ulcera gastrica
o duodenale – II classe”) prevista con un tasso di invalidità fisso del 10%. Tenuto conto non sono delle differenze che intercorrono tra la patologia citata nella voce tabellare e quella diagnosticata, ma anche delle evidenze emerse dalle operazioni peritali e dallo studio degli Atti depositati, applicando criterio proporzionale è possibile stabilire per tale infermità un tasso di invalidità del
10% (dieci per cento).
La terza infermità è da ricercare alla voce tabellare 2204 (“Sindrome depressiva endoreattiva lieve”) prevista con un tasso di invalidità fisso del 10% (dieci per cento), che appare coerente con quanto scaturito dallo studio della documentazione sanitaria allegata agli Atti nonché dalle operazioni peritali. …
Nel caso di specie quindi la sig.ra D'AV RI è un soggetto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34 al 73% nella misura del 60% (sessanta per cento)”.
In relazione, poi, alla condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, il perito ha rilevato che “La condizione dello stato di salute del soggetto periziato ha mostrato alterazioni non sufficienti per sottolineare un grave stato di handicap. Pertanto la valutazione delle menomazioni accertate, della disabilità intesa come difetto di capacità di svolgere azioni codificate come normali, e la valutazione dell'handicap inteso come svantaggio sociale in un determinato contesto ambientale, indirizza verso una condizione di handicap in connotazione di non gravità.
Sulla base delle considerazioni tecniche precedentemente espresse, è possibile ritenere che la ricorrente sia persona con handicap superiore ai 2/3 ai sensi del comma 1 art 3 della legge 104/92 in connotazione di non gravità”.
4. Ciò posto, venendo alle doglianze di parte, deve rilevarsi come le stesse ricalcano pedissequamente le osservazioni critiche alla bozza peritale a cui il c.t.u. ha già adeguatamente replicato.
Invero, in ordine ai rilievi mossi da parte ricorrente, il c.t.u. ha evidenziato come “…nel richiamato paragrafo dell'elaborato è stato fatto solo un riferimento alle voci tabellari, in assenza di una specifica voce prevista per le patologie di cui soffre la ricorrente, ma come scritto chiaramente è stato adottato un criterio proporzionale riduttivo poiché come si evidenzia dall'esame obbiettivo eseguito la ricorrente presenta una limitazione dei movimenti ma non un blocco articolare totale, (anchilosi), come da voce tabellare presa a riferimento, dei vari distretti articolari esaminati.
Pertanto si conferma che sin dalla domanda amministrativa per cui è in causa la sig.ra D'AV
RI è inquadrabile come un soggetto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% nella misura del 60% (sessanta per cento)”.
Dunque, le contestazioni di parte sono state già chiaramente smentite dalle suesposte argomentazioni medico-legali, dalla cui lettura emergono le ragioni per le quali il c.t.u., con motivazione logica e articolata sulla base della documentazione versata in atti e di un accurato esame obiettivo, non ha ritenuto la parte meritevole delle prestazioni richieste.
I rilievi di parte non sono che il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico in fase di giudizio di ATP.
4.1. In altri termini, le censure mosse alla consulenza tecnica - nella misura in cui contestano la scarsa considerazione della gravità del quadro patologico obbiettivato - si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal c.t.u., che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e/o lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Dette censure, invero, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Trib. Roma, sez. lav., 2 maggio 2017; Cass., n. 11054/2003; Cass, n. 7341/2004, Cass.
3519/2001; Cass, n. 2151/2004, Cass. n. 7273/2011). Di contro, le conclusioni del c.t.u., in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed esser fatte proprie da questo Giudicante.
5. In relazione, poi, alla ulteriore documentazione sanitaria – di formazione successiva alla fase di giudizio di ATP – depositata nel corso del presente giudizio, deve rilevarsi che l'istante non ha dedotto l'esistenza di un aggravamento delle condizioni di salute, né, conseguentemente, ha puntualmente allegato se ed in che modo la documentazione prodotta sia in grado di comprovare un peggioramento delle proprie condizioni di salute, e di incidere sulle valutazioni già rese dal c.t.u. in sede di ATP, in modo tale da comportare un quadro invalidante che determini il raggiungimento della soglia necessaria per la concessione delle prestazioni previdenziali richieste. Ne discende che un eventuale approfondimento a mezzo di una c.t.u. sarebbe meramente esplorativo e sostitutivo degli oneri di parte.
6. In definitiva, gli stati patologici della richiedente le prestazioni sono quelli accertati dal c.t.u. ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti;
per tutte le motivazioni esposte, non si ritiene di dover rinnovare, come richiesto, la consulenza tecnica medico-legale.
L'opposizione va, dunque, rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile nonché della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992.
7. In ragione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., va dichiarata l'irripetibilità delle spese di lite. Le spese di c.t.u., da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico dell'INPS.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara che non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile né della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992;
• Dichiara irripetibili le spese di lite;
• Pone le spese di c.t.u. a carico dell'INPS.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 02/04/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Nel calcolo dell'invalidità civile, come stabilito dal DM 05/02/1992, in presenza di infermità plurime coesistenti è necessario applicare un calcolo riduzionistico, mediante la cosiddetta formula scalare di Balthazard. Vengono definite infermità plurime coesistenti quelle lesioni che interessano apparati ed organi funzionalmente diversi tra loro. Per le infermità plurime concorrenti si procede invece, ad una valutazione complessiva percentualizzata proporzionale alla perdita totale anatomo funzionale dell'organo o apparato Per infermità plurime concorrenti si intendono le patologie che interessano lo stesso organo o apparato. In questi casi la legge non prevede una specifica formula da adottare per il calcolo dell'invalidità complessiva. Nel DM 05/02/1992, ad esempio, per il calcolo dell'invalidità civile viene specificato che la valutazione di alcune infermità concorrenti sono già presenti nelle tabelle, mentre negli altri casi, non potendo effettuare una semplice sommatoria dei singoli valori, è necessario procedere con una stima complessiva, la quale deve essere un valore percentuale proporzionale a quello per la perdita totale dell'organo o dell'apparato in questione. Tuttavia generalmente, in presenza di infermità concorrenti ci si serve della cosiddetta formula intermedia Salomonica, che consiste nella media tra la somma aritmetica delle singole lesioni e il risultato della formula riduzionistica di Balthazard.