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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/07/2025, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. ssa Manuela Velotti Consigliere dott. ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1968/2020 R.G.
TRA
), con il patrocinio dell'avv. BALDASSINI IVO;
Parte_1 P.IVA_1
E
), con il patrocinio dell'avv. FORMARO ANTONIO;
CP_1 P.IVA_2
E
) con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_3 dell'avv. FORMARO ANTONIO;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con sentenza n. 20581/2020, pubblicata in data 30 settembre 2020, il Tribunale di
Bologna rigettava l'opposizione proposta da avverso il decreto n. Parte_1
458/2019, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di Controparte_1 di € 538.130,50 di cui € 492.807,05 quale saldo debitore del conto corrente ordinario n.2424 ed € 45.323,45 quale saldo del mutuo chirografario n.8155747.
*
Avverso tale sentenza interponeva appello la soccombente società, riportando le conclusioni già formulate in primo grado, di seguito trascritte: in via preliminare: accertare e dichiarare insussistenti le condizioni per la concessione del provvedimento monitorio, atteso che il credito non risulta essere certo né liquido né esigibile stante le gravi contestazioni, e l'istanza è stata corredata di una certificazione notarile generica e non specifica e senza la certificazione ex art.50 T.U.B. e comunque per tutti i gravi motivi di cui ai punti 1) e 2) della parte in diritto del presente atto di opposizione e, per l'effetto, reputare come inesistente il credito così come portato dal decreto ingiuntivo opposto, sempre per i medesimi gravi motivi di cui in narrativa e per la causale di cui al presente atto e, dunque ritenere e dichiarare infondata in fatto e diritto la pretesa di pagamento formulata dalla in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., e conseguentemente, dichiarare inefficace e/o nullo e/o annullabile e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo oggetto della presente opposizione n.458/2019 del 16.01.2019 – n.18662/2018 R.G. –
Repert. n.251/2019 del 16.01.2019 – emesso dal Giudice del Tribunale Ordinario di
Bologna, nella persona della Dott.ssa Silvia Romagnoli, il 08.01.2019, munito di formula esecutiva ad opera del competente Cancelliere in data 21.01.2019, notificato alla società odierna attrice in opposizione, unitamente all'atto di precetto, in data
04.02.2019, sempre per tutti i motivi di cui ai punti1) e 2) della parte in diritto del presente atto di opposizione, con ogni consequenziale provvedimento come per legge;
1) in via principale e nel merito: accertare e dichiarare, in ragione della documentazione depositata in atti da parte attrice in opposizione, che la CP_3
in persona del suo legale rapp.te p.t., ora in persona del legale
[...] Controparte_1 rapp.te p.t., ha proceduto sul conto corrente n.2424, intrattenuto dalla in Parte_1 persona del legale rapp.te p.t., presso la Filiale di Latina (LT) dell'Istituto di credito, all'addebito di somme che non trovavano collocazione nel conto corrente in questione ma scaturivano da altre operazioni provenienti da altro rapporto, con la contrattualizzazione ab origine e l'applicazione nel corso del rapporto di tassi usurari,
2 condizioni non contrattualizzate - ivi espressamente inclusa l'iniquità della clausola di reciprocità degli interessi debitori e creditori - e pattuite con conseguente applicazione di tassi ultralegali, usurari ed anatocistici, spese e commissioni non contrattualizzate,
e conseguentemente riconoscere e accertare l'invalidità della determinazione e la conseguente applicazione degli interessi debitori ultralegali e non contrattualizzati con la clausola di reciprocità, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, delle competenze e delle remunerazioni a qualsiasi titolo pretese dalla banca e dunque pronunciarsi sulla invalidità del contratto di corrispondenza a regolamentare la linea di credito ad essa appoggiata, nonché sulla illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la applicazione dei tassi passivi (perché usurari in contratto ex art.1815, secondo comma, c.c.), nonché sulla illegittimità della applicazione di tassi ultralegali non concordati, in costanza di rapporto, nonché sulla illegittimità della applicazione della commissione di massimo scoperto, perché non concordata e dei tassi extrafido, applicati ma non concordati e nonché infine dello ius variandi dichiarando nulle ed efficaci le variazioni, avvenute in costanza di rapporto, e non concordate. Conseguentemente dichiarare inefficace e/o nullo e/o annullabile e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo, oggetto della presente opposizione, n.458/2019 del
16.01.2019 – n.18662/2018 R.G. – Repert. n.251/2019 del 16.01.2019 – emesso dal
Giudice del Tribunale Ordinario di Bologna, nella persona della Dott.ssa Silvia
Romagnoli, il 08.01.2019, munito di formula esecutiva ad opera del competente
Cancelliere in data 21.01.2019, notificato alla società odierna attrice in opposizione, unitamente all'atto di precetto, in data 04.02.2019, sempre per tutti i motivi di cui in narrativa e per la causale di cui al presente atto, con ogni consequenziale provvedimento come per legge;
2) sempre in via principale e nel merito: accertare e dichiarare che tra la CP_4
(ora , in persona del legale rapp.te p.t., da una parte, e la
[...] Parte_1 [...]
in persona del legale rapp.te p.t. (ora dall'altra quale CP_3 Controparte_1 parte, in data 08.08.2012 è intervenuto un contratto di mutuo chirografario n.8155747, con specifica pattuizione ab origine ed applicazione nel corso del rapporto di tassi di interesse di natura usuraria e dunque, per tutti i motivi di cui nella parte in diritto del presente atto, disporre la derubricazione del contratto di mutuo chirografario de quo, intervenuto tra le parti in causa, a prestito a titolo gratuito ai sensi e per gli effetti dell'art.1865, comma 2, c.c.. Conseguentemente dichiarare inefficace e/o nullo e/o
3 annullabile e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo, oggetto della presente opposizione, n.458/2019 del 16.01.2019 –
n.18662/2018 R.G. – Repert. n.251/2019 del 16.01.2019 – emesso dal Giudice del
Tribunale Ordinario di Bologna, nella persona della Dott.ssa Silvia Romagnoli, il
08.01.2019, munito di formula esecutiva ad opera del competente Cancelliere in data
21.01.2019, notificato alla società odierna attrice in opposizione, unitamente all'atto di precetto, in data 04.02.2019, sempre per tutti i motivi di cui in narrativa e per la causale di cui al presente atto, con ogni consequenziale provvedimento come per legge;
3) in via subordinata e nel merito: accertare e dichiarare che tra la CP_4
(ora , in persona del legale rapp.te p.t., da una parte, e la Parte_1 CP_3
in persona del legale rapp.te p.t. (ora dall'altra quale parte,
[...] Controparte_1 in data 08.08.2012 è intervenuto un contratto di mutuo chirografario n.8155747 con la previsione del cosiddetto piano di ammortamento alla francese che determina anatocismo occulto in violazione dell'art.1283 c.c. e dunque, previa disponenda C.T.U. tecnico-contabile, depurare il piano di ammortamento alla francese della maggior somma dovuta, dall'inizio del rapporto alla chiusura dello stesso, a titolo di interessi.
Conseguentemente dichiarare inefficace e/o nullo e/o annullabile e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo, oggetto della presente opposizione, n.458/2019 del 16.01.2019 – n.18662/2018 R.G. – Repert.
n.251/2019 del 16.01.2019 – emesso dal Giudice del Tribunale Ordinario di Bologna, nella persona della Dott.ssa Silvia Romagnoli, il 08.01.2019, munito di formula esecutiva ad opera del competente Cancelliere in data 21.01.2019, notificato alla società odierna attrice in opposizione, unitamente all'atto di precetto, in data
04.02.2019, sempre per tutti i motivi di cui in narrativa e per la causale di cui al presente atto, con ogni consequenziale provvedimento come per legge;
4) ancora in via più gradata e sempre nel merito: accertare e dichiarare che tra la (ora , in persona del legale rapp.te p.t., da una parte, e CP_4 Parte_1 la in persona del legale rapp.te p.t. (ora Controparte_3 Controparte_1 dall'altra quale parte, in data 08.08.2012 è intervenuto un contratto di mutuo chirografario n.8155747 con assoluta indeterminatezza delle condizioni contrattuali sia in ordine alla violazione degli artt.3 e 6 della delibera CICR del 09.02.2000 per mancata pattuizione espressa tra le parti degli effetti della capitalizzazione e per mancata dichiarazione del TAE effettivamente applicato in maniera difforme dal TAN dichiarato in contratto nel corso del rapporto, sia in ordine alla violazione dell'art.9
4 della delibera CICR del 04.03.2003 per la difformità tra il TAEG dichiarato in contratto e quello effettivamente applicato nel corso del rapporto e dunque in evidente violazione della normativa sulla trasparenza bancaria e dunque anche in dispregio di quanto espressamente previsto anche dall'art.117 T.U.B. e, per l'effetto, ai sensi del comma 7 dell'art.117 T.U.B. dichiarare la nullità della contrattualizzazione degli interessi corrispettivi come contrattualizzati. Conseguentemente dichiarare inefficace e/o nullo e/o annullabile e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo, oggetto della presente opposizione, n.458/2019 del
16.01.2019 – n.18662/2018 R.G. – Repert. n.251/2019 del 16.01.2019 – emesso dal
Giudice del Tribunale Ordinario di Bologna, nella persona della Dott.ssa Silvia
Romagnoli, il 08.01.2019, munito di formula esecutiva ad opera del competente
Cancelliere in data 21.01.2019, notificato alla società odierna attrice in opposizione, unitamente all'atto di precetto, in data 04.02.2019, sempre per tutti i motivi di cui in narrativa e per la causale di cui al presente atto, con ogni consequenziale provvedimento come per legge;
5) di nuovo in via principale, accertare e dichiarare il comportamento ingiusto, illegittimo e doloso della in persona del legale rapp.te p.t. (ora Controparte_3
in persona del legale rapp.te p.t.) in costanza dei rapporti bancari Controparte_1 intrattenuti dalla relativamente al conto corrente contraddistinto con il Parte_1
n.2424 e relativamente al mutuo chirografario contraddistinto con il n.8155747, intrattenuti presso la Filiale di Latina (LT) della e, per l'effetto, Controparte_3 accertare e dichiarare che l'Istituto di credito convenuto ha agito in dispregio della
L.108/96, dell'art.1283 c.c., degli artt.3 e 6 della delibera CICR del 09.02.2000 e dell'art.9 della delibera CICR del 04.03.2003 e quindi delle norme sulla trasparenza bancaria e, conseguentemente, in accoglimento della domanda attrice in opposizione, condannare parte convenuta al risarcimento di tutti i danni morali, da liquidarsi in via equitativa, e patrimoniali, pari alla somma ricalcolata in sede di C.T.U. tecnico- contabile e che risulterà essere stata sottratta in costanza dei rapporti dalla disponibilità della derivati dalla condotta perpetrata dall'Istituto di Parte_1 credito convenuto in virtù dell'accertata condotta contra legem ai danni della Pt_1
mediante il pagamento in favore della società attrice in opposizione della somma
[...] che verrà determinata in corso di causa e comunque ritenuta equa e di giustizia dall'Ecc.mo Giudice adito, dovuta a titolo di danno morale e patrimoniale, con ogni consequenziale provvedimento di legge;
5 In ogni caso, con vittoria di tutte le spese e competenze professionali del presente giudizio di opposizione, oltre gli oneri di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
*
Resisteva Controparte_1
*
Interveniva cessionaria del credito litigioso ex art. 58 TUB, aderendo alle CP_2 conclusioni di Controparte_1
*
Precisate le conclusioni, come in atti, in relazione all'udienza cartolare del 5.11.2024 la causa veniva posta in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Va, anzitutto, rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, sollevata da in relazione all'interveniente posto che è costituita, peraltro col Parte_1 CP_2 medesimo difensore, la banca cedente, sicché va riconosciuta la sua implicita conferma della contestata cessione.
2)Va, poi, evidenziato come, a fronte della confusione espositiva dell'atto di citazione in appello, verranno solo trattati i motivi effettivamente enucleabili da tale atto, prescindendo dal loro ordine espositivo in favore di un ordine logico, che ne agevoli la comprensione.
3)Con un primo motivo, parte appellante, ampiamente argomentando, contesta come il primo giudice avrebbe dovuto revocare il decreto ingiuntivo, in quanto emesso in carenza di idonea prova scritta, come contestato con l'opposizione.
4)Il motivo è manifestamente infondato, atteso che il saldo del conto corrente è stato documentato, producendo tutti gli estratti conto, unitamente al contratto di apertura del conto corrente, mentre non doveva essere provata l'entità del credito scaturente dal contratto di finanziamento, prodotto in atti unitamente al correlato piano di
6 ammortamento, venendo in rilievo una contestazione di inadempimento ad opera della banca, con quanto ne consegue in ordine all'onere della prova.
5) Con un secondo motivo, parte appellante contesta come il primo giudice abbia errato nell'escludere la natura usuraria del tasso di interesse debitore del conto corrente.
Contesta come il primo giudice abbia ritenuto di dover tenere conto del tasso medio della categoria senza affidamento>, mentre avrebbe dovuto tener conto della Pt_2 categoria per importi superiori ad € 5.000, atteso che era stata documentata un'apertura di credito fino ad € 100.000, di poco successiva alla stipula del contratto di conto corrente.
6)Il motivo è inammissibile, in quanto non censura la specifica considerazione del primo giudice, sufficiente a livello logico a motivarne la decisione, secondo cui parte opponente aveva posto la questione dell'usura con riferimento al contratto di apertura del conto corrente, senza nei successivi contratti di apertura di credito in conto corrente>.
7)Con ulteriore motivo, parte appellante lamenta come il primo giudice non abbia esaminato la questione relativa alla dedotta commistione del rapporto di conto corrente n. 102/59000026 sul conto corrente principale senza mandato della società appellante> .
8)Vero essendo che la questione non è stata trattata, deve provvedervi il collegio osservando come non sia contestata da parte appellante la natura di conto anticipi del conto 102/59000026, sicchè deve osservarsi che non aveva natura autonoma rispetto al conto corrente della Parte_1
9)Con ulteriore motivo, parte appellante lamenta come il primo giudice avrebbe dovuto disporre ctu, onde verificare il tasso effettivo degli interessi moratori fosse superiore al relativo tasso soglia, determinato come indicato dalla sentenza delle Sezioni
Unite della Corte di cassazione n. 19597/2020.
7 10)Il motivo va rigettato, non avendo parte appellante dedotto l'effettivo superamento del tasso soglia tanto è vero che chiede di verificare tramite ctu, evidentemente esplorativa, tale superamento sia intervenuto.
11)Con ulteriore motivo, parte appellante lamenta come il primo giudice non abbia esaminato le doglianze: <d) sulla escussione della garanzia prestata dal di cui controparte_5 al punto 1 prima memoria ex art.183, comma 6, c.p.c.;
e) sulla mancata prova scritta in ordine al presunto accordo intervenuto sulla parti- colare forma di affidamento caratterizzata dall'anticipo di crediti rappresentati da effetti di cui al punto 2 della prima memoria ex art.183, comma 6, c.p.c.;
f) sul difetto assoluto e/o inesistenza assoluta e/o illiceità del negozio giuridico
(esigenza di liquidità) sottostante anche per violazione di norme imperative di legge in ordine al contratto di mutuo chirografario n.8155747 del 08.08.2012, con conseguente inesigibilità della somma richiesta con il decreto ingiuntivo opposto, nonché violazione dell'art.1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in materia di verifica e controllo ad opera del Gestore del Fondo di garanzia (
[...]
e violazione dell'art.5, comma 1, lettera d del Controparte_6
D.M. 24 aprile 2013, di cui al punto 3 della prima memoria ex art.183, comma 6, c.p.c. ove venivano peraltro ribadite anche la violazione della normativa sull'usura,
l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali, l'anatocismo vietato dalla normativa e la violazione delle norme sulla trasparenza bancaria;
g) su tutte le conclusioni come validamente formulate nella prima memoria ex art.183, comma 6, c.p.c.>.
12)Il motivo in esame va rigettato, dovendosi osservare che parte appellante non ha specificatamente illustrato le domande e relative allegazioni, richiamate solo in modo veloce, peraltro con riferimento ad una memoria depositata in primo grado dal contenuto talmente confusionario da non risultare comprensibile.
13)Dalla sua lettura sembra solo dedursi la contestazione di nullità del contratto di finanziamento, per difetto di causa, in quanto stipulato solo per coprire la scopertura del conto corrente della società e senza specificarne adeguatamente le clausole.
8 14)Tali deduzioni sono infondate e vanno rigettate, richiamando le sentenze delle
Sezioni Unite della Corte di cassazione n 5841/2025 e n. 5130/2024.
Con la prima, è stato affermato il principio secondo cui < È valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo
"solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale>.
Con la seconda è stato affermato il principio secondo cui a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento
"alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti>.
15)Resta in ultimo da evidenziare l'incomprensibilità delle ulteriori censure, tale da non consentirne neppure una loro illustrazione, non potendosi esigere uno sforzo interpretativo del giudice, che comporterebbe, in buona sostanza una forma di integrazione dell'atto di citazione in appello in pregiudizio della controparte.
16)Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore della cedente e dell'interveniente cessionaria e non distintamente in favore di ciascuna di esse, atteso che sono difese dal medesimo difensore, sostanzialmente con le medesime argomentazioni.
17)Esse vanno liquidate come in dispositivo, applicando lo scaglione delle cause di valore superiore a €520.000 e tenendo conto del particolare impegno richiesto dalle difese di parte appellante, scaturente dalla loro prolissa e confusionaria esposizione.
9 18) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 19680/2020
R.G., rigetta l'appello e condanna l'appellante alla refusione, in favore di CP_1
e di delle spese del grado, liquidate in € 24.499,80, oltre rimborso
[...] CP_2 spese generali, iva e cpa.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 8.7.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. ssa Manuela Velotti Consigliere dott. ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1968/2020 R.G.
TRA
), con il patrocinio dell'avv. BALDASSINI IVO;
Parte_1 P.IVA_1
E
), con il patrocinio dell'avv. FORMARO ANTONIO;
CP_1 P.IVA_2
E
) con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_3 dell'avv. FORMARO ANTONIO;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con sentenza n. 20581/2020, pubblicata in data 30 settembre 2020, il Tribunale di
Bologna rigettava l'opposizione proposta da avverso il decreto n. Parte_1
458/2019, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di Controparte_1 di € 538.130,50 di cui € 492.807,05 quale saldo debitore del conto corrente ordinario n.2424 ed € 45.323,45 quale saldo del mutuo chirografario n.8155747.
*
Avverso tale sentenza interponeva appello la soccombente società, riportando le conclusioni già formulate in primo grado, di seguito trascritte: in via preliminare: accertare e dichiarare insussistenti le condizioni per la concessione del provvedimento monitorio, atteso che il credito non risulta essere certo né liquido né esigibile stante le gravi contestazioni, e l'istanza è stata corredata di una certificazione notarile generica e non specifica e senza la certificazione ex art.50 T.U.B. e comunque per tutti i gravi motivi di cui ai punti 1) e 2) della parte in diritto del presente atto di opposizione e, per l'effetto, reputare come inesistente il credito così come portato dal decreto ingiuntivo opposto, sempre per i medesimi gravi motivi di cui in narrativa e per la causale di cui al presente atto e, dunque ritenere e dichiarare infondata in fatto e diritto la pretesa di pagamento formulata dalla in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., e conseguentemente, dichiarare inefficace e/o nullo e/o annullabile e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo oggetto della presente opposizione n.458/2019 del 16.01.2019 – n.18662/2018 R.G. –
Repert. n.251/2019 del 16.01.2019 – emesso dal Giudice del Tribunale Ordinario di
Bologna, nella persona della Dott.ssa Silvia Romagnoli, il 08.01.2019, munito di formula esecutiva ad opera del competente Cancelliere in data 21.01.2019, notificato alla società odierna attrice in opposizione, unitamente all'atto di precetto, in data
04.02.2019, sempre per tutti i motivi di cui ai punti1) e 2) della parte in diritto del presente atto di opposizione, con ogni consequenziale provvedimento come per legge;
1) in via principale e nel merito: accertare e dichiarare, in ragione della documentazione depositata in atti da parte attrice in opposizione, che la CP_3
in persona del suo legale rapp.te p.t., ora in persona del legale
[...] Controparte_1 rapp.te p.t., ha proceduto sul conto corrente n.2424, intrattenuto dalla in Parte_1 persona del legale rapp.te p.t., presso la Filiale di Latina (LT) dell'Istituto di credito, all'addebito di somme che non trovavano collocazione nel conto corrente in questione ma scaturivano da altre operazioni provenienti da altro rapporto, con la contrattualizzazione ab origine e l'applicazione nel corso del rapporto di tassi usurari,
2 condizioni non contrattualizzate - ivi espressamente inclusa l'iniquità della clausola di reciprocità degli interessi debitori e creditori - e pattuite con conseguente applicazione di tassi ultralegali, usurari ed anatocistici, spese e commissioni non contrattualizzate,
e conseguentemente riconoscere e accertare l'invalidità della determinazione e la conseguente applicazione degli interessi debitori ultralegali e non contrattualizzati con la clausola di reciprocità, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, delle competenze e delle remunerazioni a qualsiasi titolo pretese dalla banca e dunque pronunciarsi sulla invalidità del contratto di corrispondenza a regolamentare la linea di credito ad essa appoggiata, nonché sulla illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la applicazione dei tassi passivi (perché usurari in contratto ex art.1815, secondo comma, c.c.), nonché sulla illegittimità della applicazione di tassi ultralegali non concordati, in costanza di rapporto, nonché sulla illegittimità della applicazione della commissione di massimo scoperto, perché non concordata e dei tassi extrafido, applicati ma non concordati e nonché infine dello ius variandi dichiarando nulle ed efficaci le variazioni, avvenute in costanza di rapporto, e non concordate. Conseguentemente dichiarare inefficace e/o nullo e/o annullabile e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo, oggetto della presente opposizione, n.458/2019 del
16.01.2019 – n.18662/2018 R.G. – Repert. n.251/2019 del 16.01.2019 – emesso dal
Giudice del Tribunale Ordinario di Bologna, nella persona della Dott.ssa Silvia
Romagnoli, il 08.01.2019, munito di formula esecutiva ad opera del competente
Cancelliere in data 21.01.2019, notificato alla società odierna attrice in opposizione, unitamente all'atto di precetto, in data 04.02.2019, sempre per tutti i motivi di cui in narrativa e per la causale di cui al presente atto, con ogni consequenziale provvedimento come per legge;
2) sempre in via principale e nel merito: accertare e dichiarare che tra la CP_4
(ora , in persona del legale rapp.te p.t., da una parte, e la
[...] Parte_1 [...]
in persona del legale rapp.te p.t. (ora dall'altra quale CP_3 Controparte_1 parte, in data 08.08.2012 è intervenuto un contratto di mutuo chirografario n.8155747, con specifica pattuizione ab origine ed applicazione nel corso del rapporto di tassi di interesse di natura usuraria e dunque, per tutti i motivi di cui nella parte in diritto del presente atto, disporre la derubricazione del contratto di mutuo chirografario de quo, intervenuto tra le parti in causa, a prestito a titolo gratuito ai sensi e per gli effetti dell'art.1865, comma 2, c.c.. Conseguentemente dichiarare inefficace e/o nullo e/o
3 annullabile e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo, oggetto della presente opposizione, n.458/2019 del 16.01.2019 –
n.18662/2018 R.G. – Repert. n.251/2019 del 16.01.2019 – emesso dal Giudice del
Tribunale Ordinario di Bologna, nella persona della Dott.ssa Silvia Romagnoli, il
08.01.2019, munito di formula esecutiva ad opera del competente Cancelliere in data
21.01.2019, notificato alla società odierna attrice in opposizione, unitamente all'atto di precetto, in data 04.02.2019, sempre per tutti i motivi di cui in narrativa e per la causale di cui al presente atto, con ogni consequenziale provvedimento come per legge;
3) in via subordinata e nel merito: accertare e dichiarare che tra la CP_4
(ora , in persona del legale rapp.te p.t., da una parte, e la Parte_1 CP_3
in persona del legale rapp.te p.t. (ora dall'altra quale parte,
[...] Controparte_1 in data 08.08.2012 è intervenuto un contratto di mutuo chirografario n.8155747 con la previsione del cosiddetto piano di ammortamento alla francese che determina anatocismo occulto in violazione dell'art.1283 c.c. e dunque, previa disponenda C.T.U. tecnico-contabile, depurare il piano di ammortamento alla francese della maggior somma dovuta, dall'inizio del rapporto alla chiusura dello stesso, a titolo di interessi.
Conseguentemente dichiarare inefficace e/o nullo e/o annullabile e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo, oggetto della presente opposizione, n.458/2019 del 16.01.2019 – n.18662/2018 R.G. – Repert.
n.251/2019 del 16.01.2019 – emesso dal Giudice del Tribunale Ordinario di Bologna, nella persona della Dott.ssa Silvia Romagnoli, il 08.01.2019, munito di formula esecutiva ad opera del competente Cancelliere in data 21.01.2019, notificato alla società odierna attrice in opposizione, unitamente all'atto di precetto, in data
04.02.2019, sempre per tutti i motivi di cui in narrativa e per la causale di cui al presente atto, con ogni consequenziale provvedimento come per legge;
4) ancora in via più gradata e sempre nel merito: accertare e dichiarare che tra la (ora , in persona del legale rapp.te p.t., da una parte, e CP_4 Parte_1 la in persona del legale rapp.te p.t. (ora Controparte_3 Controparte_1 dall'altra quale parte, in data 08.08.2012 è intervenuto un contratto di mutuo chirografario n.8155747 con assoluta indeterminatezza delle condizioni contrattuali sia in ordine alla violazione degli artt.3 e 6 della delibera CICR del 09.02.2000 per mancata pattuizione espressa tra le parti degli effetti della capitalizzazione e per mancata dichiarazione del TAE effettivamente applicato in maniera difforme dal TAN dichiarato in contratto nel corso del rapporto, sia in ordine alla violazione dell'art.9
4 della delibera CICR del 04.03.2003 per la difformità tra il TAEG dichiarato in contratto e quello effettivamente applicato nel corso del rapporto e dunque in evidente violazione della normativa sulla trasparenza bancaria e dunque anche in dispregio di quanto espressamente previsto anche dall'art.117 T.U.B. e, per l'effetto, ai sensi del comma 7 dell'art.117 T.U.B. dichiarare la nullità della contrattualizzazione degli interessi corrispettivi come contrattualizzati. Conseguentemente dichiarare inefficace e/o nullo e/o annullabile e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo, oggetto della presente opposizione, n.458/2019 del
16.01.2019 – n.18662/2018 R.G. – Repert. n.251/2019 del 16.01.2019 – emesso dal
Giudice del Tribunale Ordinario di Bologna, nella persona della Dott.ssa Silvia
Romagnoli, il 08.01.2019, munito di formula esecutiva ad opera del competente
Cancelliere in data 21.01.2019, notificato alla società odierna attrice in opposizione, unitamente all'atto di precetto, in data 04.02.2019, sempre per tutti i motivi di cui in narrativa e per la causale di cui al presente atto, con ogni consequenziale provvedimento come per legge;
5) di nuovo in via principale, accertare e dichiarare il comportamento ingiusto, illegittimo e doloso della in persona del legale rapp.te p.t. (ora Controparte_3
in persona del legale rapp.te p.t.) in costanza dei rapporti bancari Controparte_1 intrattenuti dalla relativamente al conto corrente contraddistinto con il Parte_1
n.2424 e relativamente al mutuo chirografario contraddistinto con il n.8155747, intrattenuti presso la Filiale di Latina (LT) della e, per l'effetto, Controparte_3 accertare e dichiarare che l'Istituto di credito convenuto ha agito in dispregio della
L.108/96, dell'art.1283 c.c., degli artt.3 e 6 della delibera CICR del 09.02.2000 e dell'art.9 della delibera CICR del 04.03.2003 e quindi delle norme sulla trasparenza bancaria e, conseguentemente, in accoglimento della domanda attrice in opposizione, condannare parte convenuta al risarcimento di tutti i danni morali, da liquidarsi in via equitativa, e patrimoniali, pari alla somma ricalcolata in sede di C.T.U. tecnico- contabile e che risulterà essere stata sottratta in costanza dei rapporti dalla disponibilità della derivati dalla condotta perpetrata dall'Istituto di Parte_1 credito convenuto in virtù dell'accertata condotta contra legem ai danni della Pt_1
mediante il pagamento in favore della società attrice in opposizione della somma
[...] che verrà determinata in corso di causa e comunque ritenuta equa e di giustizia dall'Ecc.mo Giudice adito, dovuta a titolo di danno morale e patrimoniale, con ogni consequenziale provvedimento di legge;
5 In ogni caso, con vittoria di tutte le spese e competenze professionali del presente giudizio di opposizione, oltre gli oneri di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
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Resisteva Controparte_1
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Interveniva cessionaria del credito litigioso ex art. 58 TUB, aderendo alle CP_2 conclusioni di Controparte_1
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Precisate le conclusioni, come in atti, in relazione all'udienza cartolare del 5.11.2024 la causa veniva posta in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Va, anzitutto, rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, sollevata da in relazione all'interveniente posto che è costituita, peraltro col Parte_1 CP_2 medesimo difensore, la banca cedente, sicché va riconosciuta la sua implicita conferma della contestata cessione.
2)Va, poi, evidenziato come, a fronte della confusione espositiva dell'atto di citazione in appello, verranno solo trattati i motivi effettivamente enucleabili da tale atto, prescindendo dal loro ordine espositivo in favore di un ordine logico, che ne agevoli la comprensione.
3)Con un primo motivo, parte appellante, ampiamente argomentando, contesta come il primo giudice avrebbe dovuto revocare il decreto ingiuntivo, in quanto emesso in carenza di idonea prova scritta, come contestato con l'opposizione.
4)Il motivo è manifestamente infondato, atteso che il saldo del conto corrente è stato documentato, producendo tutti gli estratti conto, unitamente al contratto di apertura del conto corrente, mentre non doveva essere provata l'entità del credito scaturente dal contratto di finanziamento, prodotto in atti unitamente al correlato piano di
6 ammortamento, venendo in rilievo una contestazione di inadempimento ad opera della banca, con quanto ne consegue in ordine all'onere della prova.
5) Con un secondo motivo, parte appellante contesta come il primo giudice abbia errato nell'escludere la natura usuraria del tasso di interesse debitore del conto corrente.
Contesta come il primo giudice abbia ritenuto di dover tenere conto del tasso medio della categoria senza affidamento>, mentre avrebbe dovuto tener conto della Pt_2 categoria
6)Il motivo è inammissibile, in quanto non censura la specifica considerazione del primo giudice, sufficiente a livello logico a motivarne la decisione, secondo cui parte opponente aveva posto la questione dell'usura con riferimento al contratto di apertura del conto corrente, senza nei successivi contratti di apertura di credito in conto corrente>.
7)Con ulteriore motivo, parte appellante lamenta come il primo giudice non abbia esaminato la questione relativa alla dedotta commistione del rapporto di conto corrente n. 102/59000026 sul conto corrente principale senza mandato della società appellante> .
8)Vero essendo che la questione non è stata trattata, deve provvedervi il collegio osservando come non sia contestata da parte appellante la natura di conto anticipi del conto 102/59000026, sicchè deve osservarsi che non aveva natura autonoma rispetto al conto corrente della Parte_1
9)Con ulteriore motivo, parte appellante lamenta come il primo giudice avrebbe dovuto disporre ctu, onde verificare
Unite della Corte di cassazione n. 19597/2020.
7 10)Il motivo va rigettato, non avendo parte appellante dedotto l'effettivo superamento del tasso soglia tanto è vero che chiede di verificare tramite ctu, evidentemente esplorativa,
11)Con ulteriore motivo, parte appellante lamenta come il primo giudice non abbia esaminato le doglianze: <d) sulla escussione della garanzia prestata dal di cui controparte_5 al punto 1 prima memoria ex art.183, comma 6, c.p.c.;
e) sulla mancata prova scritta in ordine al presunto accordo intervenuto sulla parti- colare forma di affidamento caratterizzata dall'anticipo di crediti rappresentati da effetti di cui al punto 2 della prima memoria ex art.183, comma 6, c.p.c.;
f) sul difetto assoluto e/o inesistenza assoluta e/o illiceità del negozio giuridico
(esigenza di liquidità) sottostante anche per violazione di norme imperative di legge in ordine al contratto di mutuo chirografario n.8155747 del 08.08.2012, con conseguente inesigibilità della somma richiesta con il decreto ingiuntivo opposto, nonché violazione dell'art.1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in materia di verifica e controllo ad opera del Gestore del Fondo di garanzia (
[...]
e violazione dell'art.5, comma 1, lettera d del Controparte_6
D.M. 24 aprile 2013, di cui al punto 3 della prima memoria ex art.183, comma 6, c.p.c. ove venivano peraltro ribadite anche la violazione della normativa sull'usura,
l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali, l'anatocismo vietato dalla normativa e la violazione delle norme sulla trasparenza bancaria;
g) su tutte le conclusioni come validamente formulate nella prima memoria ex art.183, comma 6, c.p.c.>.
12)Il motivo in esame va rigettato, dovendosi osservare che parte appellante non ha specificatamente illustrato le domande e relative allegazioni, richiamate solo in modo veloce, peraltro con riferimento ad una memoria depositata in primo grado dal contenuto talmente confusionario da non risultare comprensibile.
13)Dalla sua lettura sembra solo dedursi la contestazione di nullità del contratto di finanziamento, per difetto di causa, in quanto stipulato solo per coprire la scopertura del conto corrente della società e senza specificarne adeguatamente le clausole.
8 14)Tali deduzioni sono infondate e vanno rigettate, richiamando le sentenze delle
Sezioni Unite della Corte di cassazione n 5841/2025 e n. 5130/2024.
Con la prima, è stato affermato il principio secondo cui < È valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo
"solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale>.
Con la seconda è stato affermato il principio secondo cui a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento
"alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti>.
15)Resta in ultimo da evidenziare l'incomprensibilità delle ulteriori censure, tale da non consentirne neppure una loro illustrazione, non potendosi esigere uno sforzo interpretativo del giudice, che comporterebbe, in buona sostanza una forma di integrazione dell'atto di citazione in appello in pregiudizio della controparte.
16)Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore della cedente e dell'interveniente cessionaria e non distintamente in favore di ciascuna di esse, atteso che sono difese dal medesimo difensore, sostanzialmente con le medesime argomentazioni.
17)Esse vanno liquidate come in dispositivo, applicando lo scaglione delle cause di valore superiore a €520.000 e tenendo conto del particolare impegno richiesto dalle difese di parte appellante, scaturente dalla loro prolissa e confusionaria esposizione.
9 18) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 19680/2020
R.G., rigetta l'appello e condanna l'appellante alla refusione, in favore di CP_1
e di delle spese del grado, liquidate in € 24.499,80, oltre rimborso
[...] CP_2 spese generali, iva e cpa.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 8.7.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina
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