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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 24/11/2025, n. 1516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1516 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N.RG. 6439/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa IO Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6439 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ANTONIO TROIANI Parte_1
e ND DI CO ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SEBASTIANO
CUBEDDU resistente nonché nei confronti di
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con l'Avv. BEISSAN AL QARYOUTI resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.11.2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio l' e l' , esponendo: CP_1 Controparte_2 - che, in data 1° ottobre 2024, gli veniva notificata dall' Controparte_2
l'intimazione di pagamento n. 3972024908216823900, in relazione
[...] all'avviso di addebito n.39720220004994547000 notificatogli dall' il 18 agosto CP_1
2022, avente ad oggetto la somma di Euro 20.706,57 a titolo di somme dovute alla
“Gestione Commercianti” per il periodo 4/2014 - 12/2020;
- che, tuttavia, con sentenza n. 1418/2023 del 27 settembre 2023, questo Tribunale aveva già disposto l'annullamento l'avviso di addebito suindicato;
- che già in altro giudizio, conclusosi con sentenza n. 10834/2013 del Tribunale di
Roma, l' aveva disposto lo sgravio del provvedimento impugnato in CP_1 autotutela, chiedendo venisse dichiarata cessata la materia del contendere.
Evidenziando la condotta temeraria degli enti convenuti, l'opponente ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con condanna di e in CP_1 CP_3 solido, al pagamento delle spese di lite, nonché al risarcimento del danno anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Nel costituirsi in giudizio, l' in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, all'uopo evidenziando di aver provveduto ad eseguire la sentenza n. 1418/2023 con conseguente cancellazione dell'opponente dalla Gestione Commercianti e sgravio dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento opposta in questa sede, come da provvedimento comunicato all'opponente tramite cassetto previdenziale e via PEC ai suoi difensori.
L'ente previdenziale ha chiesto inoltre la compensazione delle spese di lite, dichiarando di intendere in alcun modo resistere alla presente opposizione ed evidenziando come l'intimazione di pagamento sia un atto del concessionario della riscossione, dovendo pertanto escludersi anche la richiesta condanna per lite temeraria.
L' ha eccepito il proprio difetto di legittimazione Controparte_2 passiva, chiedendo comunque la compensazione nei propri confronti delle spese di lite. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, la causa è stata discussa all'udienza del
28.10.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., pervenute dalle sole difese di parte opponente e di CP_3
Nelle note suddette, la difesa di parte opponente, preso atto dell'intervenuto sgravio, ha insistito nella richiesta di condanna degli enti convenuti per lite temeraria.
Orbene, alla luce dell'intervenuto sgravio dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento impugnata in questa sede, come da documentazione allegata alla memoria di costituzione dell' non può che essere in questa sede CP_1 dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, esse non possono che essere poste a carico dell' che ha provveduto allo sgravio solo in data CP_1
10.10.2025, dunque successivamente al deposito ed alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio di opposizione, resosi necessario a causa del ritardo dell'ente previdenziale nell'esecuzione della sentenza suindicata.
Non si ravvisano, invece, i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non avendo l' in alcun modo resistito al ricorso. CP_1
Devono invece compensarsi le spese di lite con l' , Controparte_2 essendo l'ente impositore titolare del credito l'unico soggetto passivamente legittimato rispetto alla proposta opposizione.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia, con distrazione in favore dei procuratori antistatari di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dell'opponente, dichiaratisi antistatari;
- compensa le spese di lite tra l' e le altre parti. Controparte_2
Tivoli, 24/11/2025
Il Giudice
IO Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa IO Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6439 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ANTONIO TROIANI Parte_1
e ND DI CO ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SEBASTIANO
CUBEDDU resistente nonché nei confronti di
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con l'Avv. BEISSAN AL QARYOUTI resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.11.2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio l' e l' , esponendo: CP_1 Controparte_2 - che, in data 1° ottobre 2024, gli veniva notificata dall' Controparte_2
l'intimazione di pagamento n. 3972024908216823900, in relazione
[...] all'avviso di addebito n.39720220004994547000 notificatogli dall' il 18 agosto CP_1
2022, avente ad oggetto la somma di Euro 20.706,57 a titolo di somme dovute alla
“Gestione Commercianti” per il periodo 4/2014 - 12/2020;
- che, tuttavia, con sentenza n. 1418/2023 del 27 settembre 2023, questo Tribunale aveva già disposto l'annullamento l'avviso di addebito suindicato;
- che già in altro giudizio, conclusosi con sentenza n. 10834/2013 del Tribunale di
Roma, l' aveva disposto lo sgravio del provvedimento impugnato in CP_1 autotutela, chiedendo venisse dichiarata cessata la materia del contendere.
Evidenziando la condotta temeraria degli enti convenuti, l'opponente ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con condanna di e in CP_1 CP_3 solido, al pagamento delle spese di lite, nonché al risarcimento del danno anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Nel costituirsi in giudizio, l' in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, all'uopo evidenziando di aver provveduto ad eseguire la sentenza n. 1418/2023 con conseguente cancellazione dell'opponente dalla Gestione Commercianti e sgravio dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento opposta in questa sede, come da provvedimento comunicato all'opponente tramite cassetto previdenziale e via PEC ai suoi difensori.
L'ente previdenziale ha chiesto inoltre la compensazione delle spese di lite, dichiarando di intendere in alcun modo resistere alla presente opposizione ed evidenziando come l'intimazione di pagamento sia un atto del concessionario della riscossione, dovendo pertanto escludersi anche la richiesta condanna per lite temeraria.
L' ha eccepito il proprio difetto di legittimazione Controparte_2 passiva, chiedendo comunque la compensazione nei propri confronti delle spese di lite. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, la causa è stata discussa all'udienza del
28.10.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., pervenute dalle sole difese di parte opponente e di CP_3
Nelle note suddette, la difesa di parte opponente, preso atto dell'intervenuto sgravio, ha insistito nella richiesta di condanna degli enti convenuti per lite temeraria.
Orbene, alla luce dell'intervenuto sgravio dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento impugnata in questa sede, come da documentazione allegata alla memoria di costituzione dell' non può che essere in questa sede CP_1 dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, esse non possono che essere poste a carico dell' che ha provveduto allo sgravio solo in data CP_1
10.10.2025, dunque successivamente al deposito ed alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio di opposizione, resosi necessario a causa del ritardo dell'ente previdenziale nell'esecuzione della sentenza suindicata.
Non si ravvisano, invece, i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non avendo l' in alcun modo resistito al ricorso. CP_1
Devono invece compensarsi le spese di lite con l' , Controparte_2 essendo l'ente impositore titolare del credito l'unico soggetto passivamente legittimato rispetto alla proposta opposizione.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia, con distrazione in favore dei procuratori antistatari di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dell'opponente, dichiaratisi antistatari;
- compensa le spese di lite tra l' e le altre parti. Controparte_2
Tivoli, 24/11/2025
Il Giudice
IO Busoli