CASS
Sentenza 2 marzo 2023
Sentenza 2 marzo 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/03/2023, n. 9044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9044 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: DI RT SE nato a [...] il [...] IN CE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE DI APPELLO DI CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro MOLINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso di EP Di TO e l'inammissibilità di quello di ZO RA;
lette le conclusioni dell'avv. Pietro Ivan MARAVIGNA, difensore di EP Di TO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 21 settembre 2021 la Corte di appello di Catania confermava la decisione con la quale il giudice di primo grado, ad esito del giudizio abbreviato, aveva condannato EP Di TO e ZO RA Penale Sent. Sez. 2 Num. 9044 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 02/02/2023 alle pene ritenute di giustizia per concorso nel reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. 2. Hanno proposto ricorso EP Di TO e ZO RA, a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendo l'annullamento della sentenza. 3. Il ricorso di EP Di TO è articolato in sei motivi. 3.1. Violazione della legge processuale (artt. 97, 107, 108 cod. proc. pen. e 24 Cost.), in quanto il giudizio di appello si è svolto in assenza del difensore di fiducia, rinunciante, senza la nomina di un difensore d'ufficio. L'imputato ha appreso della rinuncia da parte del difensore di fiducia solo dopo la pronuncia della sentenza di appello e la Corte nominò un difensore d'ufficio privo dei requisiti previsti dall'art. 97, comma 2, del codice di rito. 3.2. Violazione della legge processuale (artt. 179, 159, 160, 420 e 601 cod. proc. pen.) in relazione alla ordinanza di verifica della costituzione delle parti. Accertata l'irreperibilità dell'imputato, risultante dalla notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, la Corte avrebbe dovuto procedere con la relativa dichiarazione e conseguentemente sospendere il giudizio. 3.3. Violazione della legge penale (artt. 56 e 629 cod. pen.), avendo la sentenza anticipato eccessivamente la soglia di punibilità del tentativo. Nel caso di cui si tratta non si è "neppure arrivati a determinare la costrizione in capo alla vittima, dato che neppure la persona offesa è stata in grado di riferire in cosa consistesse esattamente l'illegittima pretesa". Inoltre, la minaccia, "almeno quella connessa alla prima visita degli imputati", fu inidonea a incutere timore e coartare la volontà della vittima. 3.4. Violazione della legge penale (artt. 56, comma 3, cod. pen.) per il mancato riconoscimento della ipotesi della desistenza volontaria. Il ricorrente, nei due giorni successivi alla "flebile minaccia" rivolta alla persona offesa ("pagare una somma per il quieto vivere"), rinunziò a compiere gli ulteriori atti che avrebbero perfezionato il reato. Non risulta condivisibile l'affermazione della Corte secondo la quale, se Di TO non fosse stato poi arrestato, il delitto sarebbe stato portato a compimento. 3.5. Violazione della legge penale (art. 416-bis.1 cod. pen.) in ordine all'applicazione dell'aggravante del metodo mafioso, in assenza di una verifica circa la sussistenza dell'elemento psicologico. Le Sezioni Unite, nella sentenza n. 8545 del 2020, hanno riconosciuto la natura soggettiva dell'aggravante. 3.6. Violazione della legge penale (artt. 132, 133, cod. pen. e 27 Cost.) in relazione alla determinazione della pena, tenuto conto dei princìpi di proporzionalità e adeguatezza. 2 La Corte di appello non ha valutato la tenue intensità del dolo, la non rilevante gravità del fatto, la modesta capacità a delinquere, il positivo comportamento susseguente al reato, il contesto familiare e la distanza fra l'episodio contestato e la decisione, intervenuta poco prima dello spirare del termine massimo di prescrizione. 4. Il ricorso presentato nell'interesse di ZO RA è articolato in due motivi. 4.1. Motivazione mancante e/o illogica in ordine all'attendibilità del riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa, considerate le anomalie che si riscontrano nell'album alla stessa mostrato, confezionato due giorni prima del fatto contestato, nel quale non è neppure certo sia inserita la foto del ricorrente. 4.2. Violazione della legge penale (artt. 56, comma 3, cod. pen.) per il mancato riconoscimento della ipotesi della desistenza volontaria. Indipendentemente dall'arresto di EP Di TO, il ricorrente e il terzo complice del quale ha parlato la persona offesa avrebbero potuto portare a compimento il reato. Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, RA seppe di essere stato riconosciuto solo a distanza di otto anni dal fatto, dopo avere avuto accesso al fascicolo a seguito dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono entrambi inammissibili perché proposti con motivi manifestamente infondati. 2. I primi due motivi in rito, proposti nel ricorso di EP Di TO, vanno esaminati, anche se non proposti in appello, in quanto pongono questioni astrattamente rilevabili d'ufficio, là dove si trattasse di nullità assolute. Entrambi i motivi, però, sono privi di ogni fondamento. Appreso della rinuncia al mandato da parte dell'avv. Massimo Favara, difensore di fiducia di EP Di TO, comunicata dopo la notifica del decreto di citazione in appello per l'udienza del 27 febbraio 2020, la Corte territoriale, alla stessa udienza, nominò quale difensore d'ufficio dell'imputato, ai sensi dell'art. 97, comma 1, cod. proc. pen., l'avv. Vittorio Lo Presti, rinviando poi l'udienza anche per concedere un termine a difesa. La circostanza che l'avv. Lo Presti non sarebbe stato iscritto nell'elenco del Consiglio dell'ordine forense (art. 97, comma 2, cod. proc. pen.) non costituisce 3 causa di nullità del giudizio, in forza del principio di tassatività delle nullità (Sez. 5, n. 15050 del 04/02/2019, N., Rv. 275102; Sez. 1, n. 43816 del 04/10/2017, Levancovic, Rv. 274533; Sez. 1, n. 56347 del 04/07/2017, Pere, Rv. 271907; Sez. 1, n. 3333 del 30/10/2014, Arcone, Rv. 262069); anche diversamente opinando, peraltro, la nullità non potrebbe mai essere considerata assoluta, non riguardando né la omessa citazione dell'imputato né l'assenza del difensore. Inoltre, la notifica del suddetto decreto di citazione fu ritualmente effettuata al difensore di fiducia, essendo risultato l'imputato irreperibile al domicilio dichiarato. Proprio la sussistenza di un rapporto fiduciario per tutto il giudizio di primo grado con l'avv. Massimo Favara e la presentazione dell'appello da parte del medesimo difensore legittimarono la dichiarazione di assenza da parte della Corte di merito sul presupposto che lo stesso fosse consapevole della pendenza del processo (in proposito, da ultimo, v. Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019 nonché Sez. 2, n. 6957 del 13/01/2022, Aguasvivas, Rv. 282813). Il terzo motivo, riguardante il tentativo incompiuto e la idoneità della minaccia, non fu proposto con l'appello: secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368). 3. Manifestamente infondato è il motivo in tema di desistenza volontaria, proposto anche nel ricorso di RA, per l'assorbente ragione che, nei reati di danno a forma libera come l'estorsione, essa può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento (Sez. 5, n. 17241 del 20/01/2020, P., Rv. 279170; Sez. 2, n. 16054 del 20/03/2018, Natalizio, Rv. 272677; Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Mayer, Rv. 271435; Sez. 5, n. 18322 del 30/01/2017, De Rossi, Rv. 269797; Sez. 2, n. 24551 del 08/05/2015, Supino, Rv. 264226). 4 E' privo di fondamento anche il motivo sull'aggravante del metodo mafioso, basato su due erronee asserzioni: detta circostanza dovrebbe "caratterizzare l'operato di una consorteria effettivamente esistente" e, secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite, avrebbe "natura soggettiva". Secondo il diritto vivente, infatti, l'aggravante può sussistere anche in assenza di una compagine mafiosa, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa (Sez. 2, n. 36341 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033; Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Spada, Rv. 273025; Sez. 2, n. 49090 del 04/12/2015, Maccariello, Rv. 265515; Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, Pagano, Rv. 260007; Sez. 2, n. 322 del 02/10/2013, dep. 2014, Ferrise, Rv. 258103); le Sezioni Unite, poi, hanno statuito che natura soggettiva ha l'altra aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen., mentre hanno ribadito che quella del metodo mafioso, invece, ha natura oggettiva, considerato che si caratterizza e si esaurisce per le modalità dell'azione (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, non mass. sul punto), e quindi si estende a tutti i concorrenti nel reato, a prescindere dagli autori degli atti violenti o minacciosi. 4. Anche il motivo in tema di trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato. Premesso che la decisione di appello non è affatto intervenuta in prossimità del termine ultimo prima del maturare della prescrizione, in ragione di quanto disposto dall'art. 161, ultimo comma, cod. pen., va rilevato che il motivo di gravame era del tutto generico sul punto e quindi inammissibile. E' comunque incensurabile la valutazione della Corte di appello in ordine alla congruità della pena inflitta dal primo giudice per la tentata estorsione aggravata, determinata in sei mesi di reclusione e 1.000 euro di multa, in aumento su quella inflitta dalla Corte di appello di Catania per una estorsione consumata, aggravata anch'essa dal metodo mafioso. 5. Quanto al ricorso presentato nell'interesse di RA, già detto del motivo in tema di desistenza, rileva il Collegio la manifesta infondatezza anche del primo motivo. I giudici di merito hanno dato atto che la persona offesa, a distanza di pochi giorni dal fatto, individuò "senza ombra di dubbio e con assoluta certezza" ZO RA quale uno dei due uomini che si erano recati in cantiere chiedendogli minacciosamente del denaro, come risulta anche dal verbale di individuazione allegato al ricorso. 5 L'attendibilità del riconoscimento, come valutata nella sentenza impugnata, non è minata dalle circostanze indicate dalla difesa, che ben potrebbero essere logicamente spiegate (quella di RA, incensurato, appare come una foto tratta da un documento e non già una foto segnaletica;
la stessa fu verosimilmente aggiunta a quelle contenute in un album in precedenza predisposto dalle forze dell'ordine). In ogni caso il giudizio è stato celebrato con il rito abbreviato "secco", avendo l'imputato accettato che il procedimento si svolgesse sulla base degli elementi di prova acquisiti nella fase delle indagini. Se RA avesse inteso contestare o mettere in dubbio le risultanze dell'atto di polizia giudiziaria, a natura fidefacente, avrebbe dovuto farlo nella sede naturale di accertamento in un dibattimento o quanto meno in una integrazione probatoria cui condizionare la richiesta del rito alternativo. 5. All'inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 febbraio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro MOLINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso di EP Di TO e l'inammissibilità di quello di ZO RA;
lette le conclusioni dell'avv. Pietro Ivan MARAVIGNA, difensore di EP Di TO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 21 settembre 2021 la Corte di appello di Catania confermava la decisione con la quale il giudice di primo grado, ad esito del giudizio abbreviato, aveva condannato EP Di TO e ZO RA Penale Sent. Sez. 2 Num. 9044 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 02/02/2023 alle pene ritenute di giustizia per concorso nel reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. 2. Hanno proposto ricorso EP Di TO e ZO RA, a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendo l'annullamento della sentenza. 3. Il ricorso di EP Di TO è articolato in sei motivi. 3.1. Violazione della legge processuale (artt. 97, 107, 108 cod. proc. pen. e 24 Cost.), in quanto il giudizio di appello si è svolto in assenza del difensore di fiducia, rinunciante, senza la nomina di un difensore d'ufficio. L'imputato ha appreso della rinuncia da parte del difensore di fiducia solo dopo la pronuncia della sentenza di appello e la Corte nominò un difensore d'ufficio privo dei requisiti previsti dall'art. 97, comma 2, del codice di rito. 3.2. Violazione della legge processuale (artt. 179, 159, 160, 420 e 601 cod. proc. pen.) in relazione alla ordinanza di verifica della costituzione delle parti. Accertata l'irreperibilità dell'imputato, risultante dalla notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, la Corte avrebbe dovuto procedere con la relativa dichiarazione e conseguentemente sospendere il giudizio. 3.3. Violazione della legge penale (artt. 56 e 629 cod. pen.), avendo la sentenza anticipato eccessivamente la soglia di punibilità del tentativo. Nel caso di cui si tratta non si è "neppure arrivati a determinare la costrizione in capo alla vittima, dato che neppure la persona offesa è stata in grado di riferire in cosa consistesse esattamente l'illegittima pretesa". Inoltre, la minaccia, "almeno quella connessa alla prima visita degli imputati", fu inidonea a incutere timore e coartare la volontà della vittima. 3.4. Violazione della legge penale (artt. 56, comma 3, cod. pen.) per il mancato riconoscimento della ipotesi della desistenza volontaria. Il ricorrente, nei due giorni successivi alla "flebile minaccia" rivolta alla persona offesa ("pagare una somma per il quieto vivere"), rinunziò a compiere gli ulteriori atti che avrebbero perfezionato il reato. Non risulta condivisibile l'affermazione della Corte secondo la quale, se Di TO non fosse stato poi arrestato, il delitto sarebbe stato portato a compimento. 3.5. Violazione della legge penale (art. 416-bis.1 cod. pen.) in ordine all'applicazione dell'aggravante del metodo mafioso, in assenza di una verifica circa la sussistenza dell'elemento psicologico. Le Sezioni Unite, nella sentenza n. 8545 del 2020, hanno riconosciuto la natura soggettiva dell'aggravante. 3.6. Violazione della legge penale (artt. 132, 133, cod. pen. e 27 Cost.) in relazione alla determinazione della pena, tenuto conto dei princìpi di proporzionalità e adeguatezza. 2 La Corte di appello non ha valutato la tenue intensità del dolo, la non rilevante gravità del fatto, la modesta capacità a delinquere, il positivo comportamento susseguente al reato, il contesto familiare e la distanza fra l'episodio contestato e la decisione, intervenuta poco prima dello spirare del termine massimo di prescrizione. 4. Il ricorso presentato nell'interesse di ZO RA è articolato in due motivi. 4.1. Motivazione mancante e/o illogica in ordine all'attendibilità del riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa, considerate le anomalie che si riscontrano nell'album alla stessa mostrato, confezionato due giorni prima del fatto contestato, nel quale non è neppure certo sia inserita la foto del ricorrente. 4.2. Violazione della legge penale (artt. 56, comma 3, cod. pen.) per il mancato riconoscimento della ipotesi della desistenza volontaria. Indipendentemente dall'arresto di EP Di TO, il ricorrente e il terzo complice del quale ha parlato la persona offesa avrebbero potuto portare a compimento il reato. Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, RA seppe di essere stato riconosciuto solo a distanza di otto anni dal fatto, dopo avere avuto accesso al fascicolo a seguito dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono entrambi inammissibili perché proposti con motivi manifestamente infondati. 2. I primi due motivi in rito, proposti nel ricorso di EP Di TO, vanno esaminati, anche se non proposti in appello, in quanto pongono questioni astrattamente rilevabili d'ufficio, là dove si trattasse di nullità assolute. Entrambi i motivi, però, sono privi di ogni fondamento. Appreso della rinuncia al mandato da parte dell'avv. Massimo Favara, difensore di fiducia di EP Di TO, comunicata dopo la notifica del decreto di citazione in appello per l'udienza del 27 febbraio 2020, la Corte territoriale, alla stessa udienza, nominò quale difensore d'ufficio dell'imputato, ai sensi dell'art. 97, comma 1, cod. proc. pen., l'avv. Vittorio Lo Presti, rinviando poi l'udienza anche per concedere un termine a difesa. La circostanza che l'avv. Lo Presti non sarebbe stato iscritto nell'elenco del Consiglio dell'ordine forense (art. 97, comma 2, cod. proc. pen.) non costituisce 3 causa di nullità del giudizio, in forza del principio di tassatività delle nullità (Sez. 5, n. 15050 del 04/02/2019, N., Rv. 275102; Sez. 1, n. 43816 del 04/10/2017, Levancovic, Rv. 274533; Sez. 1, n. 56347 del 04/07/2017, Pere, Rv. 271907; Sez. 1, n. 3333 del 30/10/2014, Arcone, Rv. 262069); anche diversamente opinando, peraltro, la nullità non potrebbe mai essere considerata assoluta, non riguardando né la omessa citazione dell'imputato né l'assenza del difensore. Inoltre, la notifica del suddetto decreto di citazione fu ritualmente effettuata al difensore di fiducia, essendo risultato l'imputato irreperibile al domicilio dichiarato. Proprio la sussistenza di un rapporto fiduciario per tutto il giudizio di primo grado con l'avv. Massimo Favara e la presentazione dell'appello da parte del medesimo difensore legittimarono la dichiarazione di assenza da parte della Corte di merito sul presupposto che lo stesso fosse consapevole della pendenza del processo (in proposito, da ultimo, v. Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019 nonché Sez. 2, n. 6957 del 13/01/2022, Aguasvivas, Rv. 282813). Il terzo motivo, riguardante il tentativo incompiuto e la idoneità della minaccia, non fu proposto con l'appello: secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368). 3. Manifestamente infondato è il motivo in tema di desistenza volontaria, proposto anche nel ricorso di RA, per l'assorbente ragione che, nei reati di danno a forma libera come l'estorsione, essa può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento (Sez. 5, n. 17241 del 20/01/2020, P., Rv. 279170; Sez. 2, n. 16054 del 20/03/2018, Natalizio, Rv. 272677; Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Mayer, Rv. 271435; Sez. 5, n. 18322 del 30/01/2017, De Rossi, Rv. 269797; Sez. 2, n. 24551 del 08/05/2015, Supino, Rv. 264226). 4 E' privo di fondamento anche il motivo sull'aggravante del metodo mafioso, basato su due erronee asserzioni: detta circostanza dovrebbe "caratterizzare l'operato di una consorteria effettivamente esistente" e, secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite, avrebbe "natura soggettiva". Secondo il diritto vivente, infatti, l'aggravante può sussistere anche in assenza di una compagine mafiosa, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa (Sez. 2, n. 36341 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033; Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Spada, Rv. 273025; Sez. 2, n. 49090 del 04/12/2015, Maccariello, Rv. 265515; Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, Pagano, Rv. 260007; Sez. 2, n. 322 del 02/10/2013, dep. 2014, Ferrise, Rv. 258103); le Sezioni Unite, poi, hanno statuito che natura soggettiva ha l'altra aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen., mentre hanno ribadito che quella del metodo mafioso, invece, ha natura oggettiva, considerato che si caratterizza e si esaurisce per le modalità dell'azione (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, non mass. sul punto), e quindi si estende a tutti i concorrenti nel reato, a prescindere dagli autori degli atti violenti o minacciosi. 4. Anche il motivo in tema di trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato. Premesso che la decisione di appello non è affatto intervenuta in prossimità del termine ultimo prima del maturare della prescrizione, in ragione di quanto disposto dall'art. 161, ultimo comma, cod. pen., va rilevato che il motivo di gravame era del tutto generico sul punto e quindi inammissibile. E' comunque incensurabile la valutazione della Corte di appello in ordine alla congruità della pena inflitta dal primo giudice per la tentata estorsione aggravata, determinata in sei mesi di reclusione e 1.000 euro di multa, in aumento su quella inflitta dalla Corte di appello di Catania per una estorsione consumata, aggravata anch'essa dal metodo mafioso. 5. Quanto al ricorso presentato nell'interesse di RA, già detto del motivo in tema di desistenza, rileva il Collegio la manifesta infondatezza anche del primo motivo. I giudici di merito hanno dato atto che la persona offesa, a distanza di pochi giorni dal fatto, individuò "senza ombra di dubbio e con assoluta certezza" ZO RA quale uno dei due uomini che si erano recati in cantiere chiedendogli minacciosamente del denaro, come risulta anche dal verbale di individuazione allegato al ricorso. 5 L'attendibilità del riconoscimento, come valutata nella sentenza impugnata, non è minata dalle circostanze indicate dalla difesa, che ben potrebbero essere logicamente spiegate (quella di RA, incensurato, appare come una foto tratta da un documento e non già una foto segnaletica;
la stessa fu verosimilmente aggiunta a quelle contenute in un album in precedenza predisposto dalle forze dell'ordine). In ogni caso il giudizio è stato celebrato con il rito abbreviato "secco", avendo l'imputato accettato che il procedimento si svolgesse sulla base degli elementi di prova acquisiti nella fase delle indagini. Se RA avesse inteso contestare o mettere in dubbio le risultanze dell'atto di polizia giudiziaria, a natura fidefacente, avrebbe dovuto farlo nella sede naturale di accertamento in un dibattimento o quanto meno in una integrazione probatoria cui condizionare la richiesta del rito alternativo. 5. All'inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 febbraio 2023.