Sentenza 4 ottobre 2017
Massime • 1
Non configura alcuna ipotesi di nullità la nomina di un difensore di ufficio iscritto in un elenco di cui all'art. 97, comma 2, cod. proc. pen. di un distretto di Corte d'appello diverso da quello in cui ha sede l'autorità giudiziaria procedente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/10/2017, n. 43816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43816 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2017 |
Testo completo
438 1 6-1 8 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 04/10/2017 -Presidente - ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI Sent. n. sez. 3250/2017 Rel. Consigliere - ROSA ANNA SARACENO REGISTRO GENERALE MONICA BONI N.6537/2017 STEFANO APRILE ALESSANDRO CENTONZE Motivazione Semplificata ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EV MA AL BO FA nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 11/11/2016 del TRIBUNALE di FIRENZE sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO;
lette/sentite le conclusioni del PG R Lette le conclusioni del P.G., dott. Sante Spinaci, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la decisione in epigrafe il Tribunale di Firenze, deliberando in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'incidente proposto da VA MM, alias DI FA, per confutare l'esecutività della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Roma in data 7.06.2000. A ragione, il Tribunale riteneva valida sotto ogni aspetto la notifica dell'estratto contumaciale effettuata ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., comma 4, presso il difensore di ufficio, avvocato Eraldo Stefani del foro di Firenze, richiamando consolidato avviso di legittimità, secondo cui non configura alcuna nullità la nomina di un difensore di ufficio iscritto in un diverso circondario o distretto di corte di appello rispetto a quello dell'autorità giudiziaria procedente.
2. Ricorre per cassazione l'interessato, con il ministero del difensore, avvocato Luciano Bason, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato per violazione del disposto degli artt. 97 e 178 lett. c) cod. proc. pen. Si duole della ritenuta validità della notifica dell'estratto contumaciale eseguita presso difensore di ufficio iscritto nell'albo di un circondario di tribunale appartenente a un distretto diverso (Firenze) da quello (Roma) di appartenenza del tribunale che aveva celebrato il processo, con violazione dell'art. 178 cod. proc. pen. consistente nella difficoltà di garantire l'effettività della difesa. Analoghe argomentazioni il ricorrente svolge nella memoria di replica alla requisitoria scritta del P.G.. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dell'articolata censura. Va richiamata la lezione ermeneutica impartita da questa Corte di legittimità, correttamente evocata dal Giudice dell'esecuzione, per la quale non configura alcuna nullità la nomina di un difensore iscritto in un elenco di cui al secondo comma dell'art. 97 cod. proc. pen. di un distretto diverso da quello cui appartiene l'autorità giudiziaria procedente (Sez. 6, n. 6089 del 15/12/2003, Amirante, Rv. 227649; Sez. 1, n. 40339 del 07/10/2008, Ciminelli, Rv. 241710). Tanto è stato affermato sulla considerazione che «il requisito dell'iscrizione in 1 uno degli elenchi del distretto non incide sull'idoneità o capacità professionale, ma opera unicamente come norma di organizzazione professionale, sì che non pregiudica o limita territorialmente in alcun modo l'attitudine alla difesa di ufficio, regolarmente verificata sia pur presso altro distretto. Pertanto, ove non si volesse accedere all'interpretazione letterale (dell'art. 97, commi 2 e 4, cod. proc. pen.), potrebbe al più trattarsi di mera irregolarità in quanto, in difetto di previsione di una sanzione processuale testuale, deve valutarsi soltanto se l'ipotesi possa ricadere nella sanzione della nullità virtuale comminata dall'art. 178 c.p.p., lett. c), e art. 180 cod. proc. pen., ed una tale eventualità va decisamente esclusa, in quanto l'esercizio della difesa da parte di avvocato che è stato ammesso a far parte dell'elenco dei difensori d'ufficio, e quindi dotato della qualità che la legge richiede e ritenuto idoneo a garantire l'effettività della difesa, assicura l'assistenza dell'imputato (ed altresì la rappresentanza ove questi sia contumace). Tanto può affermarsi con maggiore certezza dopo che, a seguito della L. n. 27 del 1997, sono cadute le barriere territoriali per l'esercizio della professione forense, si che non avrebbe senso un'invalidità dell'attività compiuta extra districtum dall'avvocato» (Rv. 227649 cit.). E, nel caso in esame, va altresì osservato che la nomina del legale del foro di Firenze fu influenzata e determinata dal luogo di esecuzione del fermo. Affatto priva di giuridico pregio è, pertanto, l'unica doglianza concernente il rigetto dell'eccezione di non esecutività del titolo, mentre il ricorso neppure evoca il tema diverso, quello della conoscenza effettiva, svolgendo richieste o deduzioni ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen.. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima conforme a giustizia stabilire in misura di euro 2.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Rosanna Saraceno Antonella Patrizia Mazzei hosen DEPOSITATA Chenazze IN CANCELLERIA -3 ОТ 2018 IL CANCELLIERE Stefania FAPELLA