Sentenza 9 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/12/2002, n. 17502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17502 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2002 |
Testo completo
1 7502/02 ESENTE DA REGISTRAZIONE C.C. 60083 AI SENSI DEL D.P.R, 2674/1988 MATERIA N: 131 TAB. ALL -NOS REPUBBLICA I LO ALIANO TRIBUTÁRIA LA COR TE UPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO R.G.N. 8980/98 Cron. 41138 - Presidente - Dott. Massimo ODDO Consigliere Rep. Dott. Vittorio Glauco EBNER Rel. Consigliere Ud. 19/04/02 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Consigliere Consigliere Dott. Francesco Antonio GENOVESE CORTE SUFREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA 60083 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
CH IO;
intimato - avversO la sentenza n. 78/97 della Commissione 2002 tributaria regionale di MILANO, depositata il 1607 11/06/97; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/02 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso con correzione motivazione. -2- Svolgimento del processo L'Ufficio delle Imposte Dirette di Milano notificava a UC EN un avviso di accertamento di maggior reddito ai fini Irpef ed Ilor per l'anno 1989,contestando la mancata dichiarazione delle plusvalenza realizzata( £.55.000.000) in quell'anno per la cessione di un esercizio commerciale e recuperando quindi a tassazione detta plusvalenza. Avverso tale atto impositivo proponeva ricorso lo UC, rilevando per un verso di essere incorso in buona fede in errore nell'omettere di indicare la plusvalenza ai fini dell'Irpef e per l'altro la non assoggettabilità ad Ilor della medesima plusvalenza, in difetto dei presupposti di cui all'art. 115 DPR 916/1986. La Commissione Tributaria di primo grado di Milano,con decisione n.87/21/96, accoglieva in parte il ricorso,escludendo l'assoggettabilità della plusvalenza de qua ad Ilor. L'appello dell'Ufficio veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia,con sentenza n.78/17/97 sul rilievo che, ai sensi dell'art. 115 del TUIR,non è assoggettabile ad Ilor il reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali da parte di chi ha organizzato la attività con il lavoro proprio e dei familiari :come appunto lo UC,risultato svolgere la propria attività economica(gestione di un esercizio bar tavola fredda) in un locale di modeste dimensioni,con - limitata disponibilità di beni strumentali e senza dipendenti,nelle condizioni cioè tipiche del lavoro autonomo, non soggetto ad Ilor. Ricorre per cassazione il Ministero delle Finanze deducendo violazione degli artt. 115 e 120 commi primo e secondo DPR 917/1986( TUIR). L'intimato UC non si è costituito. R 1 Motivi della decisione La ricorrente Amministrazione si duole dell'errore di diritto in cui sarebbe incorsa la CTR, avendo ritenuto non assoggettabile ad Ilor( ex art. 115 lett.e bis TUIR) la plusvalenza realizzata per la cessione dell'azienda da parte dello UC in applicazione di una norma avente invece effetto solo dall'1.1.1991; inoltre,della mancata considerazione,da parte dei giudici di appello, che era stato lo stesso contribuente a riconoscere la natura imprenditoriale dell'attività svolta,richiedendo anche nella dichiarazione dei redditi, le deduzioni ex art. 120 della ora citata fonte normativa. La censure sono fondate. Invero,l'esclusione dall'Ilor dei redditi d'impresa derivanti dall'esercizio di attività commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati nell'art.87 comma primo DPR 916/1986( soggetti ad Irpeg),organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari e nel ricorrere delle ulteriori condizioni dettate dall'art. 115 comma secondo lett.e bis DPR citato, rappresenta una disposizione di favore introdotta dall'art.9 comma secondo L.408/1990 e tuttavia efficace, ai sensi dell'art.22 della ora menzionata fonte normativa,solo dall' 1.1.1991. Pertanto deve riconoscersi che la norma erroneamente è stata applicata nel caso in esame,riferentesi a plusvalenza da cessione di esercizio commerciale realizzata nell'anno 1989. Il rilievo ha carattere del tutto assorbente, ove si consideri che - come emerge dalla sentenza impugnata era stato lo stesso contribuente, nel ricorso introduttivo,ad invocare l'insussistenza del presupposto soggettivo e oggettivo per l'assoggettamento ad Ilor della plusvalenza da cessione d'azienda, ai sensi dell'art. 115 del TUIR con ciò stesso non ponendo in discussione la natura imprenditoriale dell'attività svolta. La conclusione cui sono giunti i Giudici di appello ritenendo comunque non dovuta l'llor è pertanto errata in fatto e in diritto. Il ricorso va dunque accolto e conseguentemente deve essere cassata la impugnata sentenza. 2 Peraltro,non essendovi necessità di ulteriori accertamenti di fatto,la causa può essere decisa nel merito e al riguardo ritiene la Corte richiamati i rilievi tutti che precedono di dovere - - rigettare il ricorso del contribuente, introduttivo del giudizio innanzi alla Commissione tributaria. Quanto alle spese dell'intero giudizio,ritiene il Collegio che sussistano giusti motivi, anche in considerazione della natura delle questioni trattate,per dichiararle compensate.
PQM
La Corte,accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito,rigetta il ricorso introduttivo del contribuente;
dichiara compensate le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19.04.2002 Il Consigliere estensore Il Presidente Th A - 9 DIC. Sore s Caver ривь 3