Sentenza 4 luglio 2017
Massime • 1
Non è causa di nullità del giudizio la designazione in udienza, quale difensore di ufficio in sostituzione di altro difensore d'ufficio, di un legale occasionalmente presente in aula non iscritto nell'elenco del Consiglio dell'ordine forense di cui all'art. 97, comma 2, cod. proc. pen., in quanto il comma quarto del medesimo articolo, nel prevedere l'obbligo di nominare un sostituto iscritto nell'elenco, fa riferimento ad un difensore immediatamente reperibile, senza richiamare le regole che presiedono alla designazione del difensore d'ufficio e senza comminare alcuna nullità nell'ipotesi di inosservanza dell'obbligo stesso.
Commentario • 1
- 1. Resta privo del difensore: la Cassazione annulla la sentenza di condannaRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 1 aprile 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/07/2017, n. 56347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 56347 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2017 |
Testo completo
5 6347-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza camera di consiglio del 04/07/2017 Sentenza n.2462/2017- Registro generale n. 42140/2016 Composta dai Consiglieri: Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Presidente Dott. VINCENZO SIANI Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO Rel. Consigliere Dott. GAETANO DI GIURO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PERE ILIR, n. il 22/07/1976; avverso l'ordinanza n. 1759/2015 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 21/06/2016; d sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Sante Spinaci, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21/06/2016 la Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di declaratoria di non esecutività della sen- tenza della Corte d'appello di Napoli del 27/01/2012, irrevocabile il 13/07/2012, di condanna nei confronti di ER Ilir. La Corte territoriale ha rilevato che correttamente l'estratto contumaciale della sentenza era stato notificato al difensore d'ufficio avv. Antonello Fabbrocile, desi- gnato a verbale dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere (giudice di primo grado) in sostituzione dell'avv. Angelo Raucci, non rilevando le circostanze dell'omessa moti- vazione del provvedimento e della mancata designazione tramite call center del Con- siglio dell'Ordine degli Avvocati, trattandosi di prescrizioni non imposte a pena di nullità.
2. Il ER, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per Cassazione avverso tale ordinanza per vizio di motivazione. La difesa osserva che l'avv. Fabbrocile non era mai stato nominato né quale difen- sore di fiducia né in sostituzione del precedente difensore ai sensi dell'art. 97, comma 5, cod. proc. pen.. Per tali ragioni, pertanto, deduce che l'estratto contumaciale do- veva essere notificato all'avv. Angelo Raucci, unico designato ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Va premesso che, dall'esame degli atti del procedimento, consentito alla luce della tipologia di vizio di motivazione prospettato, emergono, nel corso del giudizio di cognizione, la nomina dell'avv. Antonello Fabbrocile quale difensore d'ufficio in sostituzione di altro precedente difensore d'ufficio e, nelle successive udienze, la sua erronea indicazione a verbale come difensore di fiducia.
3. Il ricorrente prospetta un vizio di nullità della notifica dell'estratto contumaciale all'avv. Fabbrocile sotto vari profili.
3.1. L'inesatta verbalizzazione di detta qualifica come difensore di fiducia e non d'ufficio non riveste nessun rilievo, non essendo prevista come causa di nullità da nessuna disposizione di legge.
3.2. L'eventuale sostituzione dell'originario difensore di ufficio del condannato con l'avv. Fabbrocile peraltro non emergente dagli atti in possesso di questo ufficio e 3 comunque non documentata dal ricorrente deve essere qualificata quale causa di nullità a regime intermedio, sicché la stessa doveva essere eccepita, a pena di deca- denza, ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen., nel giudizio di appello;
detta eccezione, tuttavia, è stata formulata, per la prima volta, dopo l'intervenuta irrevocabilità della sentenza, con la richiesta di declaratoria di non esecutività della notifica dell'estratto contumaciale (Sez. 3, n. 19908 del 14/04/2010, B.D., Rv. 247493).
3.3. La designazione, quale difensore di ufficio, di un legale occasionalmente pre- sente in aula, non iscritto nell'elenco del Consiglio dell'ordine forense (art. 97, comma 2, cod. proc. pen.), non costituisce causa di nullità del giudizio, in quanto la disciplina dettata dall'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. che prevede l'obbligo di nominare, - in tal caso, un difensore d'ufficio iscritto nel suddetto elenco - fa riferimento al difen- sore immediatamente reperibile e non richiama le regole che presiedono alla desi- gnazione del difensore d'ufficio; in ogni caso, l'ultima parte del succitato art. 97, comma 4, cod. proc. pen., non commina alcuna nullità nell'ipotesi di inosservanza di tale obbligo (Sez. 3, n. 19908 del 14/04/2010, B.D., non massimata sul punto;
Sez. 5, n. 35178 del 20/09/2005, Randis, Rv. 232569).
4. Per tali ragioni il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e non ricorrendo ragioni di - al versamento della somma di euro duemila in favore della Cassa delle esonero- ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 luglio 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Esposito Francesco Maria Silvio Bonito Aldo unt ой пр DEPOSITATA IN CANCELLERIA 18 DIC 2017 A EM S R P CANCELINERE SA U Z I O N Pietro Di Meo E