Sentenza 23 maggio 2024
Massime • 1
In tema di giudizio di appello, non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice che, pur delimitando la responsabilità dell'imputato per un reato permanente (nella specie, associazione di tipo mafioso) a un tempo in cui il regime sanzionatorio era più favorevole di quello successivo, non operi alcuna riduzione di pena. (In motivazione, la Corte ha precisato che i criteri di commisurazione della pena di cui all'art. 133 cod. pen. non coincidono con quelli che, ove sussistenti, ne impongono, a norma dell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen., la riduzione).
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- 2. Gli elementi costitutivi della condotta associativa del reato di cui all’art. 416-bis c.p.Giovanni Ariolli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 3. Gli elementi costitutivi della condotta associativaErsi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 3 giugno 2025
* Sommario: 1. All'origine dei problemi: la trasfigurazione funzionale e la ‘tipicità incompiuta' del delitto di partecipazione associativa. – 2. I contrasti interpretativi sul fatto penalmente rilevante: dal modello psichico al modello misto. – 3. Le Sezioni unite 2021 e la rilevanza della affiliazione con messa a disposizione seria e stabile: un ritorno mascherato al modello organizzatorio di partecipazione? – 4. I dubbi ulteriori sollevati dalle Sezioni unite sul piano del principio di precisione. – 5. La difficile compatibilità con i principi di offensività e proporzionalità della pena. – 6. Una soluzione possibile de iure condito: l'affiliazione come tentativo di partecipazione.– 7. …
Leggi di più… - 4. Gli elementi costitutivi della condotta associativa del reato di cui all’art. 416-bis c.p.Giovanni Ariolli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 19 novembre 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/05/2024, n. 35870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35870 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2024 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NICOLA LETTIERI che ha concluso chiedendo Penale Sent. Sez. 5 Num. 35870 Anno 2024 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 23/05/2024 Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria già depositata in cancelleria e trasmessa ai difensori, con cui ha chiesto il rigetto dei ricorsi e dell'istanza di dissequestro promossa da GU BANCA udito il difensore L'avv. AGOSTINO LA RANA, in qualità di difensore della parte civile ricorrente, si riporta alle conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese;
L'avv. GIUSEPPE BORRELLI si riporta ai motivi di ricorso di cui chiede l'accoglimento; L'avv. CO FOTI insiste nell'accoglimento del ricorso;
L'avv. FRANCESCA ARICO insiste nell'accoglimento del ricorso;
L'avv. CLAUDIO D'ISA insiste nell'accoglimento del ricorso;
L'avv. VALERIO SPIGARELLI insiste nell'accoglimento dei ricorsi relativamente alle posizioni che rappresenta;
L'avv. MASSIMO VETRANO insiste nell'accoglimento del ricorso;
L'avv. VALERIO ACCORRETTI VIANELLO insiste nell'accoglimento del ricorso;
L'avv. ROBERTO SACCOMANNO insiste nell'accoglimento del ricorso;
L'avv. ALFONSO PALUMBO insiste nell'accoglimento del ricorso;
L'avv. STEFANO MONTONE insiste nell'accoglimento dei ricorsi relativamente alle posizioni che rappresenta;
L'avv. ANTONIO DE insiste nell'accoglimento del ricorso;
Ritenuto in fatto 1.11 Tribunale di Napoli Nord, con sentenza del 18 giugno 2021 - per quanto di interesse in questa sede - aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Di TO EL in relazione a una serie di imputazioni di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512 bis cod. pen. mediante fittizia intestazione di quote societarie e beni, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. (G1, G2, G3, G4, G5, G6, G15 e H1) per essere i reati estinti per prescrizione e, quanto al capo H1, perché il fatto non costituisce reato;
in relazione all'imputazione di cui all'art. 416 bis cod. pen., pluriaggravata sub Al - per aver fatto parte dell'associazione di tipo mafioso del c.d. clan PU lo aveva assolto per non aver commesso il fatto;
aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Di TO FR in relazione alle imputazioni sub G1,G2,G3, G4,G5,G6 per essere i reati estinti per prescrizione;
2 aveva dichiarato SI CE colpevole del reato a lui ascritto al capo A2 - 416 bis cod. pen. pluriaggravato, per aver fatto parte dell'associazione di tipo mafioso detta clan MALLARDO;
aveva assolto ND AN, esclusa l'aggravante del cd. metodo mafioso, dalle imputazioni di cui ai capi G8, G9, G10, G11, G12, G13, G14 - relativi a plurime fattispecie sub art. 512 bis cod. pen. previa intestazione fittizia di beni - per essere i reati estinti per prescrizione;
aveva dichiarato SE MI colpevole del reato sub C3 - art. 648 bis cod. pen. - previa esclusione dell'aggravante del cd. metodo mafioso;
aveva dichiarato UC QU colpevole del reato ascritto al capo G16 - art. 512 bis cod. pen., relativo ad intestazione fittizia delle quote della EUROPEA COSTRUZIONI SRL;
aveva dichiarato SS FR colpevole del reato di cui al capo A2 - art. 416 bis cod. pen. pluriaggravato, per aver fatto parte dell'associazione di tipo mafioso denominata clan MALLARDO;
aveva assolto ON AN dal reato ascritto al capo Al - art. 416 bis cod. pen. pluriaggravato, per aver fatto parte del c.d. clan PU - per non aver commesso il fatto. 2.La RT d'appello di Napoli, con sentenza del 12 giugno 2023, in parziale riforma della sentenza di primo grado ha: in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, dichiarato Di TO EL e ON AN colpevoli del reato di cui al capo Al;
Di TO EL colpevole anche dei reati di trasferimento fraudolento di valori sub Gl, G2, G3, G4, G5, G6, G15 e Hl;
dichiarato ND AN colpevole dei reati di trasferimento fraudolento di valori sub G8, G9, G10, G11, G12, G13, G14, riconosciuta l'aggravante del metodo mafioso;
applicato la misura di sicurezza della confisca, prevista dall'art. 416 comma 7 cod. pen., nei confronti di Di TO EL e ND AN in relazione alle quote societarie ed ai beni variamente intestati a diverse società; rigettato l'appello incidentale promosso da Di TO FR e gli appelli principali di SE, SI, UC e SS, confermando nel resto la sentenza impugnata;
condannato Di TO EL, ON AN, SE MI, UC, SI e SS alla rifusione delle spese della costituita parte civile UT SU NI e Di TO EL e ON anche al risarcimento del danno in favore di tale ultima associazione. 3.Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati partitamente elencati, affidato ai motivi di seguito sintetizzati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 3.1. SE MI, a ministero avv. Griffo, ha dedotto 5 motivi. Con il primo ha denunciato vizi di inosservanza di legge penale, di inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, perché la RT di merito avrebbe confermato l'affermazione di responsabilità penale per il capo C3 senza dar conto della dimostrazione della provenienza delittuosa del denaro movimentato, invertendo l'onere probatorio e fondando la condanna sulla sproporzione tra situazione reddituale delle intestatarie del conto corrente n. 56374 ed entità degli accrediti oggetto della contestazione, 3 poi transitati sul conto intestato alla G.A. COSTRUZIONI. La sentenza sarebbe contraddittoria in relazione alle concomitanti ragioni dell'assoluzione del ricorrente dai reati di cui ai capi C1, C5 e C6, con l'esclusione dell'aggravante mafiosa, poggiata proprio sull'insufficienza della prova della provenienza delittuosa delle risorse finanziarie ivi indicate. 3.1.2.11 secondo motivo ha investito vizi motivazionali della conferma della condanna, in relazione alla mancata valutazione della documentazione contabile e bancaria richiamata con l'atto di appello e ad essa allegata, perché i bonifici effettuati sul conto corrente n. 56374 della Banca Popolare di Ancona - intestato a Di QU NG moglie di SE RO e RV RE moglie di SA NI - non sarebbero attribuibili alla RV e al SA e dunque a proventi di truffe assicurative, il conto corrente sarebbe stato costituito nell'interesse della G.A. COSTRUZIONI ed essi bonifici deriverebbero esclusivamente dalle vendite degli immobili della società per le operazioni immobiliari PARCO ALBA, PARCO DELLE PALME e PARCO PRIMAVERA;
tale quadro sarebbe stato confermato dalla testimonianza di SE ET, sentita in primo grado;
la soluzione prospettata sarebbe poi avvalorata dalle ragioni dell'assoluzione di SE MI dal reato sub C6, in quanto un bonifico di euro 30.000 in favore della RV è stato eseguito da SE RO - non da MI - e tale somma è stata destinata alla società CALATIA di cui la RV è stata ritenuta socia. Non vi sarebbe prova della provenienza delle somme dalle truffe del SA, anche perché gli indennizzi erano corrisposti in assegni circolari, nessuno dei quali accreditati sui conti di interesse. 3.1.3.11 terzo motivo ha dedotto i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per omessa motivazione sulla mancata acquisizione della suddetta documentazione, allegata all'atto di gravame, oggetto di specifica richiesta di rinnovazione istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen.. 3.1.4.11 quarto motivo si è appuntato sulla sussistenza dei medesimi vizi in relazione alla disposta confisca per equivalente ai sensi dell'art. 648 quater cod. pen., norma in vigore dal novembre 2007 e dunque inapplicabile all'ipotesi di riciclaggio contestata, reato istantaneo che avrebbe esaurito la sua consumazione prima della vigenza della disposizione. 3.1.5.11 quinto motivo ha lamentato vizi di violazione di legge e di motivazione, che si assume anche graficamente assente, in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena. 4.SI CE, a mezzo dell'avv. Vetrano, ha esposto 4 motivi, di cui il primo - fondato sui vizi di cui all'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. - si è profuso sull'assenza della prova della responsabilità in ordine al delitto di partecipazione all'associazione camorristica del clan LL, di cui a capo A2, perché il ricorrente avrebbe agito, in quanto consulente assicurativo, imprenditore e anche rappresentante legale della EDIL PINO, nell'interesse proprio e non di un'associazione criminale;
dalle intercettazioni sarebbe emersa prova che LL IC, capo dell'organizzazione, non conoscesse SI e riscontro in tal senso sarebbe costituito da un dialogo tra SA e SS FR detto Lentone, che citano una 4 truffa assicurativa commessa dall'SI nell'interesse del LL il quale, di conseguenza, non avrebbe potuto non conoscere il ricorrente se lo avesse incaricato di adoperarsi per un'operazione truffaldina, peraltro negata dal ricorrente stesso;
SI ha sporto denunce per tentativi di estorsione da parte dei cc.dd. "amici di Giugliano" - zona geografica controllata appunto dai LL - accompagnati da danneggiamenti agli impianti di cantiere, realizzati da ignoti in suo danno, circostanza incompatibile con la sua appartenenza all'associazione; SI sarebbe stato, contraddittoriamente, affiancato a SA nelle truffe alle assicurazioni, attività incompatibile con quella di componente del clan LL;
SI è divenuto amministratore della EDIL PINO nel 2012 su incarico dei proprietari del terreno del c.d. Parco Roberta ed avrebbe intestato alcune villette alla moglie RI AR senza sapere che l'area era stata oggetto di un sequestro preventivo per reati urbanistici ed era, successivamente, stata acquisita al patrimonio del Comune di Giugliano. Non sarebbero, insomma, state approfondite le indagini sui rapporti intercorsi tra i proprietari degli immobili e la società che aveva proceduto alla attività edificatoria, sui quali anche il collaboratore di giustizia IR non sarebbe stato preciso;
la motivazione della sentenza impugnata sarebbe apodittica. 4.1.11 secondo motivo ha denunciato vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, positivamente valutabili in considerazione del ruolo "border line" del ricorrente. 4.2.11 terzo motivo si è doluto della violazione del divieto della reformatio in peius perché la RT d'appello, pur escludendo la circostanza aggravante della disponibilità di armi in capo al ricorrente, non avrebbe proceduto a diminuire il trattamento sanzionatorio. 4.3.11 quarto motivo ha richiamato il vizio dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. - con richiesta di declaratoria di nullità della sentenza impugnata e di quella di primo grado - perché il codifensore, avv. Sarracino, non ha ricevuto la notifica del decreto di proroga del Presidente della RT d'appello di Napoli ex art. 154 co. 4 disp. att. cod. proc. pen. del termine di deposito della sentenza di primo grado, come eccepito in appello all'udienza del 31 ottobre 2022. La RT avrebbe erroneamente respinto la questione di nullità della sentenza di primo grado per omessa comunicazione della proroga, sui presupposti dell'avvenuto rinvio dell'udienza medesima, di natura assorbente, e della natura relativa della dedotta nullità. 5.UC QU, a patrocinio dell'avv. Vianello, si è affidato a 3 motivi, di cui il primo - fondato sui vizi di violazione di legge penale sostanziale e della motivazione - ha assunto che la RT di merito, nel confermarne l'affermazione di reità per il capo G16, avrebbe omesso di confrontarsi con gli esiti della rinnovata istruttoria del giudizio di secondo grado, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dinanzi alla RT dall'imputato medesimo, accompagnate dal deposito di copiosa documentazione, atte a smentire l'attendibilità del collaboratore di giustizia AM UD;
UC avrebbe poi chiarito di essere stato arrestato nel febbraio 2009, di essere stato allocato in regime di art. 41 bis ord. pen., e, pertanto, di non aver materialmente potuto compiere alcuna successiva attività di gestione della EUROPEA 5 COSTRUZIONI SRL, come pure riferito dal collaboratore. La RT d'appello non avrebbe poi tenuto conto della tardività delle dichiarazioni di AM UD, solo successive al sequestro delle quote della società, intestate a AM AR, il cui contributo dichiarativo, a sua volta, non avrebbe potuto essere considerato un elemento di riscontro. 5.1.11 secondo motivo si è concentrato sui medesimi vizi, a riguardo della ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. con riferimento all'accusa di intestazione fittizia di quote della EUROPEA COSTRUZIONI SRL;
non vi sarebbe prova che UC avesse prelevato le risorse, funzionali al trasferimento delle quote di PA NI in capo a AM AR, dalla cassa comune del clan, da ritenersi invece ben distinta rispetto alle possidenze personali dell'imputato e che quest'ultimo destinava alle operazioni imprenditoriali, come dichiarato da AM UD;
peraltro, UC elargiva somme di denaro agli atri clan di camorra perché nella sostanza vittima di estorsione da parte di essi. Tanto dimostrerebbe l'insussistenza dell'aggravante in parola perché l'imputato non avrebbe agito per favorire un'organizzazione o più organizzazioni mafiose. 5.2.11 terzo motivo ha lamentato, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., omessa motivazione sulla ritenuta ricorrenza della recidiva qualificata. 6.ND AN si è affidato a due distinti atti di ricorso, l'uno a firma dell'avv. Francesca Aricò e l'altro a firma dell'avv. Aricò e dell'avv. Gravante. Il primo ricorso ha articolato 5 motivi. 6.1.11 primo motivo ha dedotto i vizi di inosservanza della legge penale e della motivazione con riguardo alla ritenuta aggravante dell'art. 416 bis. 1 cod. pen., contestata in relazione ai delitti sub G8, G9, G10, G11, G12, G13, G14, per i quali è intervenuta condanna in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero. Tale circostanza possiede - ad avviso della difesa - natura soggettiva, non può essere ravvisata in tutti i casi in cui l'agire individuale abbia prodotto vantaggi all'associazione perché è necessaria la prova del dolo specifico;
come ha stabilito il Tribunale con la sentenza assolutoria di primo grado, riformata in assenza di motivazione rafforzata, non c'è prova che sia stato impiegato denaro dell'associazione criminosa per l'acquisto delle quote delle singole società o per finalità di investimento in esse ed è plausibile invece ritenere che ND agisse per finalità personali. La sentenza irrevocabile prodotta dal pubblico ministero non sarebbe conducente, perché l'appartenenza di ND all'associazione camorristica del clan AN non può comportare, automaticamente, che il ricorrente coscientemente agisse sempre nell'interesse dell'associazione e tale carenza sarebbe in concreto più evidente a riguardo della LEONE VIGILANZA sub capo G14, mai citata dal collaboratore di giustizia AN, che rappresentava solo un vago progetto, mai realizzato. 6.1.2.11 secondo motivo si è soffermato sui vizi di inosservanza della legge penale e della motivazione a riguardo, ancora, dell'aggravante dell'art. 416 bis.1 cod. pen., poiché la sentenza impugnata avrebbe tratto la prova del dolo specifico dei reati contestati ed aggravati dal metodo mafioso dal ruolo di concorrente esterno del ND nell'organizzazione camorristica, sancito dalla sentenza irrevocabile. 6 6.1.3.11 terzo motivo ha denunciato gli stessi vizi, per quanto concerne l'affermazione di reità per i vari delitti di cui all'art. 512 bis cod. pen. in assenza di prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, della loro commissione. Non è sufficiente l'intestazione fittizia, ma è necessario dimostrare la finalità di agevolare il clan criminale, che avrebbe dovuto essere esclusa anche sulla scorta della consulenza tecnica di parte del prof. Zeno, che avrebbe comprovato la lecita provenienza degli introiti riconducibili all'imputato. CHe le dichiarazioni del collaborante AN non sarebbero sufficienti perché non valutate secondo i criteri stabiliti dalla giurisprudenza, imprecise e generiche, soprattutto a riguardo del progetto di creazione di una società di vigilanza al fine di commettere estorsioni, mai concretizzato;
ed a riguardo della società EUROSSIGENO il collaboratore AM avrebbe escluso un coinvolgimento del ND, anche come mafioso. Infine, sarebbe stata ignorata una memoria difensiva depositata nel corso del giudizio di secondo grado. 6.1.4.11 quarto motivo ha richiamato ancora i vizi di cui all'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. perché le dichiarazioni rese dall'AN in data 22 settembre 2016 sarebbero inutilizzabili in quanto rese oltre i 180 giorni dall'inizio della collaborazione, collocata al 30 aprile 2014. AN non avrebbe mai reso dichiarazioni relative ai capi d'imputazione oggetto di interesse nel termine di legge;
la difesa avrebbe sollevato la relativa eccezione all'udienza del 23 gennaio 2023 ma la RT d'appello l'avrebbe ingiustamente respinta, sul rilievo che si tratterebbe solo di un verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione. 6.1.5.11 quinto motivo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e all'eccessività del trattamento sanzionatorio. 7.11 secondo atto di ricorso ha offerto un solo, composito motivo, poggiato sull'erronea applicazione dell'aggravante dell'art. 416 bis.1 cod. pen. , che in buona sostanza implementa ed in parte replica la doglianza dei primi tre motivi del primo ricorso, a riguardo dell'impossibilità di rinvenire un collegamento tra le pretese intestazioni fittizie e l'attività criminale dell'associazione del clan AN;
le dichiarazioni del collaboratore AN avrebbero confermato la tesi assolutoria di primo grado e l'estraneità del ND, eventualmente adoperatosi per fini personali suoi e di SA, alle vicende economiche dall'associazione; così come il collaboratore AM avrebbe ribadito che UC QU era titolare di risorse personali, diverse da quelle del clan, elemento che confermerebbe che le attività illecite del SA non avrebbero avuto un collegamento con le attività della compagine di camorra;
e che ND non è un affiliato di associazioni mafiose. L'esclusione dell'aggravante c.d. mafiosa - di natura oggettiva secondo la difesa - andrebbe affermata, infine, perché negata dalla RT d'appello con riferimento alle posizioni di RO e UR per le condotte a loro ascritte nei capi G11, G12, G13, G14 con valutazioni estensibili a ND. 8.Due sono i ricorsi di SS FR, di cui uno a firma dell'avv. Spigarelli e l'altro a firma dell'avv. D'Isa. 7 8.1.11 primo motivo col patrocinio dell'avv. Spigarelli si è soffermato sui vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., anche per travisamento probatorio, con riferimento all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa sub A2 dell'imputazione. Da un lato, la sentenza impugnata avrebbe illogicamente valorizzato, a sostegno della prova della partecipazione dell'imputato all'associazione, le dichiarazioni del collaboratore IR, riferite ad annualità antecedenti al perimetro temporale del capo d'imputazione; avrebbe poi ritenuto di riscontrarle con alcuni dialoghi, intercorsi tra SS e SA ed intercettati nel 2012, sulle quali la difesa ha offerto una interpretazione alternativa a quella prescelta nel doppio grado di giudizio - tra cui un dialogo tra LL FE e il nipote SS FR OL, da cui si trarrebbe prova che il ricorrente non fosse intraneo al sodalizio - con la quale la RT d'appello avrebbe omesso di confrontarsi;
dall'altro lato, la versione resa dall'imputato in sede d'esame dibattimentale - in base alla quale le conversazioni intercettate sarebbero il risultato di mere vanterie da lui propinate a SA per ragioni d'interesse economico - sarebbe riscontrata in parte dagli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria, in parte proprio dal tenore delle trascrizioni delle intercettazioni, denotanti per un verso esternazioni grossolane e contraddittorie, tipiche della millanteria, e per altro verso conformi alla realtà del c.d. cambio-assegni, che SS effettuava avvalendosi dell'apporto di SA, che aveva conoscenze in banca e riusciva a versare titoli di credito di importo superiore a 5.000 euro, facendosi consegnare il denaro contante;
e ancora, le intercettazioni non varrebbero a smentire che l'imputato non si occupasse di frodi assicurative dal 2005, come da lui confidato a LL IC. La richiesta di disponibilità ad ospitare il latitante AC MA - di cui viene data per scontata, illogicamente, l'affiliazione al clan LL perché genero di IC LL - non sarebbe, a sua volta, dimostrativa di appartenenza al sodalizio (e, semmai, sarebbe integrativa del reato di favoreggiamento personale) e le intercettazioni sarebbero state, sul punto, travisate. E ancora, a differenza di quanto affermato in sentenza, vi è prova - oggetto di travisamento per omissione - di un attentato subìto dal ricorrente ad opera di componenti del clan LL, circostanza che smentirebbe che il boss si sarebbe adoperato per proteggerlo. 8.1.2.11 secondo motivo ha denunciato il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. d) cod. proc. pen. per mancata assunzione di una prova decisiva, costituita dalle testimonianze di NE RO, NE NA, SS GI, CE GI, MA MI, tutte necessarie alla verifica dell'attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore IR NO, richieste in primo grado e reputate non assolutamente necessarie dal Tribunale e, poi, dalla RT d'appello. La sentenza impugnata avrebbe erroneamente inquadrato l'istanza nell'art. 507 cod. proc. pen. mentre una corretta sussunzione avrebbe dovuto riportarne la riconducibilità all'art. 495 comma 2 cod. proc. pen., trattandosi di ordinaria richiesta di ammissione di prova contraria a discarico, tale da rendere inconferente il riferimento all'assoluta necessità dell'assunzione. 8 8.1.3.11 terzo motivo ha riguardato il vizio di carenza motivazionale in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'art. 416 bis comma 4 cod.. pen. e i vizi di inosservanza della legge penale e della motivazione a riguardo dell'aggravante di cui all'art. 416 bis comma 6 cod. pen.. La sentenza impugnata avrebbe omesso qualsiasi motivazione sui requisiti di ordine oggettivo e soggettivo necessari a configurare l'attribuzione delle circostanze aggravanti in esame;
le dichiarazioni di IR riguarderebbero fatti antecedenti a quelli oggetto dell'imputazione e non sarebbero riscontrate;
l'aggravante del reimpiego massiccio dei profitti illeciti in attività economiche sarebbe stata desunta dalla contestazione delle truffe in danno delle compagnie assicuratrici, per le quali non si è proceduto per mancanza di querela - e che comunque non possono essere identificate in lecite attività d'impresa - ovvero dalla presunta intestazione fittizia della società EDILPINO in capo al coimputato CE SI. 8.1.4.11 quarto motivo ha investito un difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, negate sulla scorta di rilievi assertivi ed apodittici. 8.1.5.11 quinto motivo ha lamentato la violazione del divieto della reformatio in peius, con l'aggancio ai vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.. Pur avendo propeso per l'applicazione dell'art. 416 bis cod. pen. nella formulazione antecedente alla riforma del 2015, la RT d'appello ha confermato il trattamento sanzionatorio irrogato dal primo giudice pur in assenza di impugnazione del pubblico ministero, omettendo di ridurre proporzionalmente la pena sulla base della cornice edittale più favorevole e comunque di motivare adeguatamente sul punto. 8.1.6.11 sesto motivo si è doluto dei vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. a riguardo dell'applicata confisca ex art. 240 bis cod. pen.; difetterebbe ogni motivazione sulla riconducibilità dei beni confiscati alla disponibilità dell'imputato e, in particolare, avuto riguardo alla prova documentale allegata all'atto di appello a firma dell'avv. D'Isa che ha investito la legittimità dell'altrui titolarità della somma di euro 12.000, originariamente sequestrata nell'abitazione dei suoceri del prevenuto, prova documentale non valutata;
inoltre, sempre con riferimento a tale importo, non sarebbe stato rispettato il requisito della "ragionevolezza temporale" tra la consumazione dell'illecito penale e il momento di apprensione del bene da parte dell'autorità, poiché la sentenza impugnata ha cristallizzato il tempus commissi delicti all'anno 2012, mentre il sequestro del denaro contante si è perfezionato nel 2017. 9.11 ricorso dell'avv. D'Isa, per conto del SS, si è affidato a sei motivi. 9.1.11 primo motivo ha dedotto la nullità della sentenza impugnata ex art. 522 cod. proc. pen., perché il ricorrente sarebbe stato condannato per un fatto diverso da quello contestato;
le dichiarazioni del IR si riferiscono ad annualità antecedenti alla cornice temporale del capo d'imputazione sub A2. 9.1.2.11 secondo motivo ha denunciato vizi di motivazione in ordine alla valutazione probatoria delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia IR e in ordine alla mancata assunzione, in ... sede di rinnovazione istruttoria di secondo grado, dei testi già elencati nella esposizione de 4 9 secondo motivo del ricorso dell'avv. Spigarelli, come richiesto dal medesimo difensore, avv. D'Isa, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. nel corso dell'istruttoria di primo grado;
e in ordine alla mancata escussione ex art. 210 cod. proc. pen. di SA NI. Tale assunzione, ad avviso della difesa, avrebbe dovuto essere ritenuta necessaria al fine di acquisire eventuali riscontri esterni ed individualizzanti alla chiamata di correo del IR. 9.1.3.11 terzo motivo ha dedotto vizi motivazionali in ordine alla valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate in ambientale tra SA NI e SS FR, non costituenti un riscontro alle dichiarazioni del IR perché relative a periodo diverso e, per di più, integranti pure millanterie, come comprovato dalle verifiche di polizia giudiziaria;
inoltre, quanto alle interlocuzioni riguardanti AC MA, non vi sarebbe prova che SS ne conoscesse la latitanza. 9.1.4.11 quarto motivo ha lamentato carenza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 416 bis commi 4 e 6 cod. pen., poichè le dichiarazioni del IR non sarebbero riscontrate e non sarebbe emersa prova che SS sapesse che le sue condotte avrebbero potuto essere strumentali al finanziamento delle attività economiche svolte dal clan Mal lardo. 9.1.5.11 quinto motivo si è soffermato sulla violazione di legge penale in relazione al mancato rispetto del divieto della reformatio in peius, in considerazione dell'avvenuta conferma del trattamento sanzionatorio pur avendo, la RT, accolto la ragione di gravame riguardante il contenimento della fascia temporale di commissione del reato all'anno 2012, quando il reato di partecipazione ad associazione mafiosa era punito meno severamente;
nonché in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. 9.1.6. Il sesto motivo ha dedotto violazione di legge e di motivazione con riferimento all' irrogazione della confisca di cui all'art. 240 bis cod. pen., difettando la prova della illecita provenienza dei beni, sia perché le conversazioni intercettate tradirebbero mere millanterie di SS FR, sia perché la difesa avrebbe dimostrato - a riguardo della somma di euro 12.000, vincolata nei confronti di RR NO - che quest'ultimo percepisce una pensione e che aveva effettuato una serie di prelievi dal proprio conto corrente, compatibili con l'entità del denaro contante rinvenuto nella sua abitazione. Quanto ai due terreni confiscati, intestati alla moglie del ricorrente, la difesa avrebbe provato che i coniugi sono in regime di separazione dei beni e che il loro valore è proporzionato alla situazione del reddito del nucleo familiare. 10.ON AN, a patrocinio degli avv. Verde e Montone, si è affidato a quattro motivi di ricorso. 10.1. Il primo motivo si è doluto dell'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità in relazione all'appello del pubblico ministero per mancanza di specificità dei motivi;
mancherebbe correlazione tra gli argomenti della sentenza impugnata e le ragioni poste a sostegno dell'impugnazione. 10.1.1.11 secondo motivo ha denunciato violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità e mancanza della motivazione, perché la RT d'appello avrebbe riformato la sentenza 10 di primo grado in senso sfavorevole all'imputato disattendendo il principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza;
il ricorrente è stato condannato per concorso esterno in associazione mafiosa in difformità rispetto alla contestazione contenuta nell'imputazione e dei superiori principi di prevedibilità stabiliti dalla giurisprudenza europea;
l'appello del pubblico ministero ha investito soltanto il profilo dell'appartenenza interna del ON all'associazione camorristica e l'eventuale invocazione, fugace e in forma perplessa, di una riqualificazione del fatto in quello di concorso esterno in associazione mafiosa non potrebbe soddisfare l'esigenza del tema concretamente enucleato nei motivi di impugnazione. 10.1.2.11 terzo motivo si è appuntato sui vizi di erronea applicazione della legge penale e di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, perché esattamente la sentenza di primo grado aveva illustrato che, in base alle prove assunte e in particolare alle dichiarazioni di AM UD, l'attività imprenditoriale di UC QU, alla quale era collegata l'attività professionale del commercialista ON, era svincolata da quella del gruppo criminale. La RT territoriale avrebbe disatteso l'obbligo di motivazione rafforzata, avrebbe semplicemente rivalutato il medesimo quadro probatorio, rimasto immutato con l'audizione in appello del AM e, ciò nonostante, interpretato con travisamento per invenzione come se le dichiarazioni del collaboratore avessero in realtà riferito fatti diversi;
sarebbe stata costruita dalla sentenza impugnata un'associazione a due "comparti", di cui uno di essi, quello imprenditoriale, costituito dal solo UC, estraneo alle acquisizioni processuali. In realtà, AN ON avrebbe dato suggerimenti professionali a Di TO EL in ordine alle operazioni bancarie extra-conto, ma non vi sarebbe prova che tale condotta si sia concretizzata in un contributo cosciente alla vita dell'associazione criminale;
talune prestazioni, riferite alla NEM, sarebbero antecedenti alla consegna, a sue mani, del manoscritto relativo alla c.d. documentazione extracontabile che, secondo le dichiarazioni del Di TO, avrebbe consentito, solo in quel momento, di identificare le operazioni e la loro riferibilità alle singole persone fisiche;
talune formalità in favore della EUROPEA COSTRUZIONI e del trasferimento delle quote sarebbero addebitabili per tabulas ad altri consulenti;
i presunti aiuti professionali a SA avrebbero valenza neutra, perché quest'ultimo non è componente dell'associazione mafiosa, come affermato dal Tribunale di primo grado;
sarebbe stato travisato, per omissione, il provvedimento del Tribunale del riesame di Napoli, non impugnato dal pubblico ministero che non ha poi coltivato l'esercizio dell'azione penale, che ha annullato l'ordinanza coercitiva con riferimento alla misura per il capo G7, attinente alla c.d. vicenda della schermatura delle quote della DAS;
nel complesso, gli elementi valorizzati dalla sentenza sarebbero privi di consistenza probatoria. 10.1.3.11 quarto motivo ha ravvisato i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. a riguardo della determinazione della pena inflitta per il reato associativo, la cui consumazione avrebbe dovuto ritenersi esaurita prima dell'entrata in vigore della L. n. 69 del 2015, che ha inasprito la pena per il reato di cui all'art.416 bis cod. pen..; e ancora, in ordine all'eccessività della pena inflitta e alla mancata concessione delle attenuanti generiche. CH 11 a voler condividere le statuizioni della sentenza in punto di responsabilità, tutte le condotte riferibili a ON si sarebbero realizzate ben prima dell'entrata in vigore della legge;
in proposito, come peraltro sulla quantificazione della pena irrogata e sul diniego delle attenuanti generiche, la motivazione sarebbe assente o parimenti solo apparente, tenuto conto che il pubblico ministero non gli ha contestato alcun reato-fine o diverso da quello associativo. 11.11 ricorso di Di TO EL, a ministero dell'avv. Spigarelli, ha articolato sette motivi. 11.1. I primi due motivi hanno riproposto le ragioni di censura espresse dall'atto di impugnazione del ON, relative all'inammissibilità dell'appello del pubblico ministero e della nullità della sentenza per violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza in relazione alla riforma del verdetto assolutorio con la condanna del ricorrente per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, non oggetto del perimetro della contestazione. 11.2.11 terzo motivo, nel dedurre i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., ha riprodotto, in parte, le argomentazioni di censura svolte dalla difesa di ON con riferimento alla mutazione del quadro probatorio arbitrariamente introdotta dalla RT d'appello, peraltro irrispettosa del dovere di motivazione rafforzata, perché le dichiarazioni del collaboratore AM UD, ribadite nel giudizio di appello e travisate nel loro significato linguistico, avrebbero chiaramente dettato una cesura tra l'associazione camorristica del c.d. clan UC e la figura di UC QU come imprenditore nel settore immobiliare e commerciale, che acquisiva utili legittimi, che poi in parte distribuiva secondo i propri, confacenti obbiettivi. La conversazione intercettata il 13 luglio 2017, intercorsa tra tre componenti del clan UC, non costituirebbe riscontro del portato dell'accusa, perché immediatamente successiva all'esecuzione di un provvedimento cautelare - i cui contenuti erano stati divulgati dai mass-media - e perché lo stesso AM ha dichiarato che in paese, di minuscole dimensioni, gli affari compiuti da UC QU divenivano di pubblico dominio e la sentenza della RT avrebbe omesso di confrontarsi con tale cruciale passaggio. Sarebbero state valorizzate quali riscontri le dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia, considerate generiche in prime cure, che sarebbero invece in contrasto con quelle di AM e di altro collaboratore, TO PP, circa il ruolo del Di TO;
sotto altro profilo, le divergenze informative provenienti da tali collaboratori - rispetto al contributo di AM - sarebbero state illogicamente ed in modo contraddittorio spiegate con il ruolo da ciascuno di essi assunto, in altri clan o nel clan UC, per svilirne la valenza probatoria di contrasto alle accuse. Quanto alla cd. contabilità parallela della NEM, sarebbero state illogicamente svalutate le credibili dichiarazioni rese da Di TO in sede di interrogatorio, secondo cui egli avrebbe eseguito annotazioni su indicazione di SA e solo in quel momento avrebbe appreso della destinazione di alcuni profitti a UC QU e a TO PP. Quanto ai rapporti con SA, considerati di rilievo probatorio significativo ai fini dell'affermazione di reità, il motivo di ricorso si profonde in argomentazioni analoghe a quelle della difesa ON, nel senso che SA non è stato giudicato come appartenente alla cosca UC o ad altre 12 associazioni, ha ottenuto l'annullamento del provvedimento cautelare da parte del Tribunale del riesame e il p.m. non ha impugnato, è stato assolto nell'ambito di altro processo, riferito a clan diverso, e non avrebbe rilevanza che anche lui sia stato raggiunto da un avviso di conclusione delle indagini preliminari separatamente notificatogli per il reato di associazione mafiosa, perché nulla sarebbe noto del proseguo del procedimento penale;
la sentenza impugnata illogicamente individuerebbe in UC QU un unico affiliato nel settore imprenditoriale , coadiuvato da due concorrenti esterni, Di TO e ON, e da SA, non concorrente nel reato associativo. Le dichiarazioni di AM, prive di riscontri, sarebbero state peraltro travisate - a carico del Di TO e dell'assunto rapporto sinallagmatico tra lui e la organizzazione mafiosa - anche per quanto concerne i rapporti tra l'associazione camorristica e la pubblica amministrazione, nella persona del solo ing. Valentino, divenuto responsabile dell'ufficio tecnico di S.AN nel 2011 quando UC era già stato arrestato. Il motivo di ricorso ha poi analizzato le singole operazioni speculative, obiettando che, per quelle riferite alla NEM, Di TO ha dichiarato di non essere stato a conoscenza delle operazioni extracontabili se non al tempo di redazione del manoscritto, ovvero nel 2006, in epoca successiva al loro compimento, quando il ricorrente avrebbe deciso di interrompere i rapporti con SA. Illogiche sarebbero le argomentazioni della sentenza a riguardo delle altre operazioni ivi descritte, tutte accomunate, ove riconducibili ad una qualche partecipazione dell'imputato, dalla inconsapevolezza di quest'ultimo di partecipare ad affari di natura illecita e, con particolare riferimento alla vicenda dell'Immobiliare Ralph di proprietà del padre di UC QU, si è sottovalutato che Di TO ha eseguito dei lavori e, non essendo stato pagato, ha chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo, con ciò dovendosi escludere il presunto patto scellerato tra il ricorrente e l'organizzazione, come del resto traibile da conversazioni intercettate nel corso delle quali Di TO esprime il suo disagio per essere rimasto creditore ed esterna la sua avversione contro atteggiamenti camorristici. 11.1.3.11 quarto e il quinto motivo hanno focalizzato vizi motivazionali e di erronea applicazione della legge penale con riferimento alla ritenuta responsabilità del Di TO per le singole fattispecie di trasferimento fraudolento di valori, fondata sulla sussistenza dell'aggravante dell'art. 416 bis.1 cod. pen., esclusa in prime cure. Tali lacune sarebbero individuabili nell'impossibilità di far discendere la prova dell'aggravante mafiosa dal riconoscimento di responsabilità per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, avendo la sentenza impugnata sostenuto che il ricorrente fosse indifferente rispetto alle regole ed agli obbiettivi del clan;
al più, potrebbe ritenersi che dopo l'arresto di UC QU egli intendesse schermare se stesso e non il clan UC. Difetterebbe ogni motivazione sul concreto coinvolgimento delle società SNT MULTIMEDIA SRL e EMA SRL;
sulla esistenza di operazioni immobiliari in corso al momento della cessione delle quote della NEM, estranea ad investimento di risorse del clan secondo i primi giudici, dall'imputato al LO FR, 28 marzo 2009; quanto alla DAS SRL, la sentenza avrebbe travisato le risultanze delle 13 intercettazioni;
quanto alla EM.PA . e alla HE MM, mancherebbe ogni motivazione sulla loro strumentalità all'impiego di risorse dell'organizzazione mafiosa. 11.1.4.11 sesto motivo si è doluto dei vizi di cui agli artt. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il capo Hl;
la motivazione sarebbe totalmente illogica perché non sarebbe stata evidenziata prova alcuna che Di TO sapesse che l'assunzione fittizia, alle dipendenze della EM.PA ., della figlia di SA, fosse finalizzata all'acquisto di un immobile né che tale immobile sarebbe stato destinato al capoclan degli Scissionisti, che gli stessi giudici d'appello riconoscono non avesse rapporti con Di TO stesso, che si era semplicemente prestato a fare un favore a SA NI. E la carenza di motivazione dovrebbe essere ravvisata anche a riguardo della ritenuta sussistenza dell'aggravante mafiosa, perché graficamente assente. 11.1.5. Il settimo motivo ha dedotto vizi di inosservanza della legge penale e della motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, alla diminuzione di pena per effetto della concessione delle attenuanti generiche, agli aumenti per la continuazione tra i reati. La consumazione della condotta dovrebbe arrestarsi, in caso di condanna, alle annualità antecedenti all'entrata in vigore della L. n. 69 del 2015 e la commisurazione della pena non potrebbe essere calibrata sulla pena così inasprita;
difetterebbe la motivazione in ordine alla riduzione della pena per il riconoscimento delle generiche in misura inferiore al terzo e alla quantificazione degli aumenti sanzionatori per effetto della ritenuta continuazione. 12.Ha proposto ricorso anche Di TO FR, tramite gli avvocati Palumbo e Saccomanno, contro la sentenza di secondo grado che ne ha rigettato l'appello incidentale avverso la pronuncia di primo grado, che a sua volta aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione per i reati a lui contestati sub capi G1G2, G3, G4, G5, G6, esclusa l'aggravante dell'art. 416 bis.1 cod. pen. e la recidiva reiterata. Sono stati dedotti due motivi. 12.1.Con il primo motivo, è stato addotto un vizio di motivazione a riguardo dell'affermata partecipazione del ricorrente alle operazioni di fittizia intestazione di quote societarie, perché al giudice di appello era stato chiesto di adottare una formula liberatoria più favorevole della prescrizione sul presupposto della carenza di prova dell'elemento psicologico del dolo specifico di cui all'art. 512 bis cod. pen. — finalità di elusione di misure di prevenzione o di agevolare la commissione del reato di riciclaggio - ma la sentenza impugnata non avrebbe fornito, sul punto, risposta. 12.1.1.11 secondo motivo ha lamentato analogo vizio motivazionale in relazione all'ordinata confisca delle quote e dei beni della Height Immobiliare s.r.l. ai sensi dell'art. 416 bis comma 7 cod. pen., in quanto tale società non sarebbe stata utilizzata nelle operazioni speculative intercorse tra Di TO EL e il clan UC, con particolare riferimento a quella funzionale all'acquisto delle quote della società Molino Innprota. 13.Ha proposto ricorso la parte civile UT SU NI con l'avv. La Rana, che si è doluta della mancata condanna, da parte del giudice d'appello, degli imputati Di TO EL e ON AN alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado e 14 della non dovuta condanna alle spese, a proprio beneficio, degli imputati SE e UC QU nei cui confronti l'associazione non si è costituita parte civile. 14.E' pervenuta un'istanza di GU BANCA SPA, che ha chiesto la revoca della confisca sui beni dell'MM IO SRL di RO e UR e/o l'accertamento dell'inopponibilità di essa al terzo interessato in buona fede, in quanto ipotecati con atto iscritto il 6 novembre 2008 a garanzia di un credito derivante da contratto di finanziamento, azionato nell'ambito di procedura esecutiva immobiliare sospesa per effetto di un provvedimento del giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Napoli Nord. 15.11 Procuratore generale presso la RT di Cassazione, dr. Nicola Lettieri, ha anticipato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto dei ricorsi e dell'istanza di dissequestro formulata da Guber Banca. 16.1 difensori degli imputati Di TO EL e ON AN hanno inoltrato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale. 17.11 difensore di parte civile, avv. La Rana, ha depositato memoria di conclusioni e nota spese. Considerato in diritto 1.1 primi due motivi dei ricorsi ON e Di TO EL sono nel complesso infondati. L'impugnazione è inammissibile quando non sono osservate le disposizioni dell'art. 581 cod. proc. pen., come previsto dall'art. 591, comma 1 lett. c) cod. proc. pen.. L'art. 581, comma 1, a sua volta, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103 (cioè, prima del 3 agosto 2017: cfr. art. 1, comma 95, della medesima legge n. 103/2017), prevedeva alla lettera c) che l'impugnazione dovesse contenere l'enunciazione «dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta». Sull'interpretazione di tale testo è intervenuta la sentenza delle Sezioni Unite Galtelli (n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017) che, in disparte il profilo della c.d. "genericità intrinseca" che attiene a patologìe dell'atto d'impugnazione che si risolvono in doglianze del tutto generiche o indeterminate - che non viene in rilievo nel caso in esame - ha affrontato un contrasto relativo all'applicabilità della sanzione di inammissibilità per "genericità estrinseca" anche all'appello, ed ha precisato che i motivi di impugnazione in genere (e dunque anche di appello) sono affetti da "genericità estrinseca" quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a 15 fondamento del provvedimento impugnato, con la precisazione che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, deve assestarsi come direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. La ricordata legge n. 103/2017 ha modificato il testo dell'articolo 581 del codice di rito, che ha precisato, per quanto di interesse, la necessità di una "enunciazione specifica" dei motivi, con l'indicazione "delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta". La recente novella introdotta con il d.lgs. 150/2022 ha ulteriormente assorbito l'esigenza di specificità, introducendo un nuovo comma 1-bis nel testo dell'art. 581, con espresso riferimento all'atto di appello. La nuova norma recita: «L'appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione». L'esigenza di specificità estrinseca è stata dunque tradotta in una norma positiva, che, tuttavia, non ha fatto altro che recepire quanto già era stato cristallizzato dalla citata evoluzione giurisprudenziale. Come ben si trae dall'atto d'impugnazione del pubblico ministero e anche da quanto riportato, quanto al suo contenuto, nella sentenza impugnata (pagg. 7-15), il gravame della pubblica accusa ha ritualmente investito i capi della pronuncia assolutoria del primo giudice - riguardanti i due imputati - ed i relativi punti, intesi come le singole statuizioni oggetto di autonoma considerazione (ex multis, Sez.5, n. 29175 del 07/04/2021, Rv. 281697) e ne ha affrontato, secondo la propria prospettazione, i profili di inadeguatezza inferenziale. L'impugnazione del pubblico ministero, in altre parole, ha investito la mancata valutazione complessiva delle prove e, puntualmente, anche attraverso il richiamo dettagliato dei dati probatori pretermessi, il ragionamento ricostruttivo alla base della pronuncia assolutoria, opponendo alle argomentazioni dei primi giudici la propria rielaborazione, il cui grado di approfondimento è stato modulato sulla specificità dei vari passaggi della motivazione. 2. Quanto alla riqualificazione del fatto nella fattispecie del "concorso esterno" in associazione mafiosa, mentre non si pone, sul piano normativo e del c.d. diritto giurisprudenziale, alcuna questione di "prevedibilità", trattandosi di una forma di compartecipazione concorsuale che trova il suo fondamento nei principi di legalità e tassatività (Sez. 1, n. 8661 del 12/01/2018, Esti, Rv. 272797-01; in motivazione, sez.5, n. 55894 del 03/10/2018, P.) e da tempo risalente scolpita dai principi di diritto espressi dal massimo consesso nomofilattico della RT di Cassazione (sez. U n. 33748 del 2005, Mannino;
sez. U n. 22327 del 2003, Carnevale;
sez. U n. 16 del 1994, Demitry), deve essere condiviso e ribadito l'orientamento di legittimità secondo il quale non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione con cui l'imputato, rinviato a giudizio per partecipazione ad associazione mafiosa, sia condannato per concorso esterno alla stessa associazione, trattandosi non di due diverse ipotesi delittuose, ma di distinte modalità della partecipazione criminosa, sempre che il fatto materiale per cui vi è stata condanna risulti sufficientemente descritto nell'imputazione, come avvenuto nel caso di 16 specie, ove il rimprovero dell'accusa è stato confezionato in modo puntiglioso e articolato (sez. 2, n 29248 del 26/04/2018, Pagnozzi, Rv. 272947; sez.2, n. 45068 del 14/10/2021, Zerenga, Rv. 282435; Sez. 2, Sentenza n. 18729 del 14/04/2016, SS, Rv. 266758; Sez. 5, n. 7984 del 24/09/2012, dep. 2013, Jovanovic, Rv. 254648 - 01). D'altro canto, l'impugnazione proposta dal pubblico ministero - che in ogni caso non ha mancato, sia pure incidenter, di evocare la figura del concorso esterno tra i possibili esiti valutativi del giudizio, così da inglobarlo tra i prevedibili epiloghi del processo (ex multis, sez.5, n. 48677 del 06/06/2014, Napolitano, Rv.261356) - produce effetto pienamente devolutivo ed attribuisce al giudice d'appello gli ampi poteri previsti dall'art. 597, comma 2 lett. a) e b) cod. proc. pen. (sez. U n. 33478 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231675; sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, Coatti, Rv. 268671), ivi incluso quello di dare al fatto una qualificazione giuridica diversa;
e non solo, il tema risulta trattato anche dalla pronuncia di primo grado proprio con riferimento alla condotta tenuta dagli imprenditori (pagg. 15-18), in quanto introdotto e dunque offerto al contraddittorio dalle prospettazioni dell'accusa (pagg. 10-11), sicchè alcun vulnus risulta arrecato alla possibilità di difesa degli imputati (cfr. in motivazione sez. 6, n. 20500 del 19/02/2010, Fadda). Il motivo si rivela, dunque, manifestamente infondato. 3.L'ampiezza del terzo motivo dei ricorsi di Di TO EL e ON - attinente all'overturning sancito dalla sentenza impugnata in punto di responsabilità per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa - e che risulta in parte non consentito e in parte infondato, impone alcune premesse espositive. Più volte il tenore delle relative obiezioni confutative esordisce o si prodiga nella menzione del vizio di travisamento della prova, che determinerebbe l'illogicità manifesta o la contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato. 3.1.Questa RT ha più volte avuto modo di affermare che il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370); tre sono le figure di patologia della motivazione riconducibili al vizio in esame: la mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione); l'utilizzazione di una prova sulla base di un'erronea ricostruzione del relativo "significante" (cd. travisamento delle risultanze probatorie); l'utilizzazione di una prova non acquisita al processo (cd. travisamento per invenzione). E si è precisato, coerentemente, che ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova dichiarativa è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra 17 il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (sez.5, n. 8188 del 04/12/2017, Grancini, Rv. 272406). Pertanto, la deduzione di erronea interpretazione della prova è estranea a tale vizio posto che «il compito di armonizzare e coordinare tra loro gli elementi di prova appartiene esclusivamente al giudice di merito» (Sez. 4, n. 14732 del 01/03/2011, Molinario, Rv. 250133). 3.2. Orbene, tutte le critiche enunciate in proposito nelle ragioni dei ricorsi che ne occupano - e che ne rappresentano il nucleo essenziale e complessivo - sia pure testualmente conformate ed orientate ad esaltare, a più riprese, il predetto vizio, si traducono, in realtà, in lagnanze volte a contrastare l'interpretazione che la decisione di merito ha attribuito al contenuto del dato probatorio. Per un verso, la RT territoriale ha fatto buon governo del principio che pertiene alla superiore forza "persuasiva" che deve caratterizzare la riforma in appello della sentenza di primo grado (sez. U, Mannino cit.; e tra le numerose, sez.5, n. 48355 del 18/11/2022, Nuara, non mass.), dando contezza del come la materia probante assicurata nel corso del dibattimento di primo grado non sia stata meramente rivalutata con un percorso di segno alternativo, ma sia stata rielaborata con costante e convincente metodo di confronto con il ragionamento ricostruttivo dei primi giudici, reputato incompleto ed inadeguato, implementata ed arricchita dalle prove dichiarative e documentali, anche nuove, assunte in sede di rinnovazione istruttoria nel corso del giudizio di secondo grado (pag. 40 e segg.), in armonìa con le direttrici giurisprudenziali in base alle quali, in tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi la decisione di condanna del giudice di primo grado non può limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della decisione impugnata, genericamente richiamata, delle notazioni critiche di dissenso, essendo, invece, necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice, considerando quello eventualmente sfuggito alla sua valutazione e quello ulteriormente acquisito per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (ex alla, sez.6, n. 1253 del 28/11/2013, Ricotta, Rv. 258005); ed in linea con l'esegesi più garantista che ritiene che l'obbligo di motivazione rafforzata, in caso di ribaltamento del verdetto assolutorio di primo grado, sia concorrente e non alternativo al dovere di procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 comma 3 bis cod. proc. pen. (sez. 3, n. 16131 del 20/12/2022, B., Rv. 284493; sez.6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056).Per altro verso, la sentenza della RT territoriale non ha recepito la descrizione del fenomeno associativo del clan UC come struttura "bicefala" o a compartimenti rigidamente frazionati, l'uno illecito e l'altro lecito, ma ne ha bensì valutato l'unitarietà e l'identità tipica, semplicemente distinguendo il settore degli investimenti immobiliari ed imprenditoriali, comunque inquinati dal connotato mafioso, da quello più prettamente funzionale alla commissione dei reati, precipuamente di natura estorsiva, ampliata al narcotraffico dopo l'arresto di UC QU, 18 con ciò discostandosi dalle considerazioni svolte dal Tribunale (pag. 46). Le dichiarazioni di AM, ivi estesamente riprese e coerentemente apprezzate, hanno chiarito che i proventi dell'attività imprenditoriale - che non confluivano nel c.d. cappello - erano gestiti da UC QU ed erano in parte destinati al mantenimento dei carcerati di appartenenza alla consorteria malavitosa e dei loro familiari (sul punto anche i frammenti riportati a pag. 16 del ricorso Di TO "...ci rimetteva di tasca sua, a fine mese, per pagare o spese legali o per l'assistenza ai familiari di qualcuno che era detenuto o quant'altro"), e in base a discrezionalità in parte veicolati a regalie e a distribuzione di variegato destino, strumentale alla garanzia dell'omertà degli affiliati (<11 collaboratore AM UD [...] ha illustrato la strategia economica del clan che spaziava dalle speculazioni edilizie legate al rilascio di concessioni in variante da parte dell'ufficio tecnico del Comune di S.AN, alle attività estorsive i cui proventi confluivano in un unico bacino di raccolta (c. d. cappello) per poi essere spartiti tra i clan PU, NU, DE operanti sul territorio di S.AN[..] UC QU addirittura metteva i soldi a disposizione dei suoi sodali, come regalia, proprio per tappare la bocca, perché UC QU aveva questo carisma, a lui gli servivano queste cose proprio per tenere sempre più stretto[..] Gli introiti di tali attività illecite compiute grazie alla complicità di funzionari comunali compiacenti andavano a sostenere le spese legali del capoclan e quelle della latitanza del figlio di costui, UC LO e più in generale della famiglia UC[..1 In conclusione, era UC QU a decidere, quale capo unico e incontrastato dell'omonimo clan, la sorte dei proventi derivanti dalle attività del sodalizio: quelli provenienti dalle speculazioni edilizie li tratteneva per sé, salvo darne una parte a sua discrezione anche agli altri affiliati in talune circostanze;
quelli derivanti dalle estorsioni e traffico di droga li destinava agli affiliati e alle famiglie. Non vi era affatto una netta separazione tra proventi propri di UC QU e proventi del clan>). Come pianamente e congruamente esplicitato dal giudice di secondo grado, anche il filone imprenditoriale dell'organizzazione era accompagnato dal ricorso alla forza d'intimidazione, perchè la potenza influente del clan si era imposta ed incuneata nei gangli operativi della politica e della pubblica amministrazione, appoggiando per un verso candidature compiacenti e ricevendo in cambio il potere di controllo sui diversi ambiti istituzionali dei Comuni di S.Antinno e Melito, con particolare riferimento ai servizi di edilizia pubblica e privata, dai quali erano ottenuti favori ed agevolazioni in tema di concessioni ed autorizzazioni anche in sanatoria, funzionali alla formale legittimazione di interventi urbanistici abusivi e contra legem e in ogni caso spadroneggiava nel territorio, soggiogando gli altri commercianti (cfr. pag. 46 e segg. :<...Non va dimenticato infatti che le operazioni speculative si avvalevano della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo del clan PU, grazie alla quale il sodalizio potè condizionare le maggioranze politiche locali e conseguire in particolare il controllo egemonico dell'ufficio tecnico del Comune di S.AN e grazie alle conoscenze di E/ anche di Melito> e ancora, pag. 49 a riguardo delle dichiarazioni dell'interrogatorio reso da AM il 2 maggio 2017, menzionato dalla sentenza ma che non figura tra gli allegati ai ricorsi 19 <"..quando andava UC QU diciamo si fermavano tutti perché UC QU diceva "no questa è una cosa che interessa a me" e se le prendeva lui...al prezzo che diceva lui...quello che a lui gli faceva più comodo, se una cosa valeva 100 ehm per lui valeva 70...qualcuno se rifiutava ehm... diciamo erano problemi suoi, certamente non lo vendeva più, non la vendeva...o non lo vendeva più o se ne andava all'ospedale...[...] UC QU era un imprenditore di successo proprio grazie al fatto che era al contempo un camorrista noto e temuto per la sua fama di boss (cfr. dichiarazioni di AM "Ma non solo a S.AN o limitrofo, posso dire che in Campania 11 UC QU era una persona che, diciamo, incuteva timore, è la storia che parla...3. I contorni dell'opera di sopraffazione "ambientale" e di capacità di corruttela della consorteria sono stati esplicitati anche a pag. 128 e 134 della motivazione, nell'affrontare i motivi di ricorso di UC QU. Non può nemmeno sottacersi che anche la sentenza deliberata in primo grado ha riconosciuto il radicamento camorristico del clan UC — pagg. 28 e 29 — nella sua eclettica e complementare articolazione di triviale natura criminale e di reimpiego dei profitti nel campo imprenditoriale, non contestata dalle difese ("Neppure vi è spazio per rilievi circa la sussistenza, nel caso di specie, di tutti quelli che sono gli elementi ontologici e strutturali dell'associazione a delinquere di stampo mafioso, essendo incontestabile [..] che il sodalizio fosse strutturato gerarchicamente, anzi verticisticamente, che vi fosse una distribuzione di ruoli tra i partecipi, una ben precisa e articolata programmazione delinquenziale e che i proventi derivanti dalle attività delittuose fossero, in parte, redistribuiti tra i componenti del clan (cfr. sempre sul punto le dichiarazioni di AM UD) e, per altra parte, costituissero la provvista per investimenti in settori imprenditoriali che garantivano lucrosi ritorni economici consentendo quindi, anche per questo profilo, all'organizzazione criminale di assumere il controllo delle attività economiche della zona di "influenza" e operatività”). L'associazione di tipo mafioso si distingue, del resto, dalla comune associazione per delinquere anche perchè non è necessariamente diretta alla commissione di delitti, ma può anche essere diretta a realizzare, sempre avvalendosi della particolare forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, taluno degli altri obiettivi indicati dall'art. 416-bis cod. pen., fra i quali quello di "acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche" o quello, assai generico, costituito dalla realizzazione, di «profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri»; di tal che la connotazione formalmente regolare delle singole operazioni imprenditoriali e di investimento delle risorse non rappresenta elemento dirimente per escluderne la colorazione di "mafiosità" (Sez. 1, n. 3223 del 10/02/1992, D'RO e altri, Rv. 189665; Sez. 1, n. 16353 del 01/10/2014, Efoghere, Rv. 263310; Sez. 1, n. 19713 del 22/02/2005, Oliva, Rv. 231967; Sez. 1, n. 5405 del 11/12/2000, Fanara, Rv. 218089; più di recente v. Sez. 6, n. 24211 del 30/04/2019, Egharevba, non mass.). 3.3.L'intercettazione ambientale che ha integrato il paniere probatorio e convalidato l'apporto della prova rappresentativa anche e soprattutto a riguardo della posizione dei due ricorrenti, 20 4711 acquisita nel corso del giudizio di secondo grado, come correttamente e razionalmente precisato dalla decisione impugnata, non può essere sminuita e ridimensionata al punto da degradare a mera voce corrente nel pubblico, perché intercorsa tra qualificati esponenti di spicco dell'organizzazione criminale (pag.50 e seg.) e perché ricca di dettagli e di esternazioni, di profonda preoccupazione e di mirato tenore informato, francamente incompatibili con un commento, di taglio congetturale, su notizie apprese nel quartiere o dalla stampa. La conversazione, in definitiva, investe il coinvolgimento diretto di Di TO EL e ON AN negli affari commerciali di UC QU, ne presentano un grado di compenetrazione e patrimonio conoscitivo tale da giustificarne una potenziale collaborazione con la giustizia, rievocano alcune operazioni speculative come quelle dell'EUROPEA COSTRUZIONI riconducibile al boss o del MOLINO IMPROTA, a cui ha partecipato anche Di TO nell'interesse del UC e dei RO (pag.53), menzionano altra società in cui è formalmente socio il figlio di Di TO, parlano di SA NI, al quale Di TO cambiava gli assegni delle truffe assicurative, di TO PP, ipotizzando che possa essere stato lui, o chi per lui, il propalante decisivo. Come non è affatto palesemente illogico divisare che i componenti di altri gruppi delinquenziali o dell'ala più turpemente "banditesca" dell'organizzazione — i collaboratori AC, ON, UC NA, in ordine alla valutazione delle cui dichiarazioni non è dato cogliere profilo alcuno di intima contraddittorietà della motivazione, che ne cita i costituti per confutarne la valenza infirmante rispetto al solido compendio delle prove a carico (pag. 57 e segg.) - potessero non essere a conoscenza delle singole modalità operative e della puntuale ripartizione dei ruoli dei sodali del settore affaristico, tenuto conto della complessa ramificazione della struttura criminale e della pluralità delle congreghe di camorra che si spartivano il controllo del territorio di S.AN; e non vi è alcuna inconciliabilità logica tra la descrizione della figura di SA tra i referenti di UC QU e l'assenza di provvedimenti giurisdizionali che, fino a questo momento, ne abbiano sancito l'intraneità o la contiguità all' associazione camorristica;
ciò che rileva è, semmai, ai fini del controllo richiesto a questo collegio di legittimità, la valutazione inferenziale della credibilità intrinseca ed estrinseca del racconto dei collaboratori di giustizia e dei relativi riscontri esterni secondo i criteri epistemologici di comune cognizione ed estrazione giurisprudenziale, che nel delineare le condotte degli imputati Di TO e ON, sinergiche al dinamismo operativo e alla vitalità del sodalizio capeggiato da UC QU, hanno contestualmente descritto il contributo di volta in volta fornito dal citato SA. 3.4.Ai fini della valutazione della chiamata di correo, il "riscontro individualizzante" non può essere inteso come necessariamente concernente le medesime condotte narrate dal dichiarante, potendo riguardare ogni altro profilo idoneo a fondare il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni e riconducibile al fatto da provare che, in relazione al reato di associazione mafiosa, è costituito non dal singolo comportamento dell'accusato, bensì dalla sua appartenenza al sodalizio (sez.5, n.32020 del 16/03/2018, Capraro, Rv. 273572). In particolare, ai fini della prova dei reati in materia di associazione per delinquere di stampo 21 mafioso, le dichiarazioni dei collaboratori o l'elemento di riscontro individualizzante non devono necessariamente riguardare ogni singola attività attribuita all'accusato, ed il riscontro individualizzante deve investire circostanze rilevanti del "thema probandum" ma non ogni minuzioso segmento di esso (sez. U n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255143) e tanto poiché il "thema decidendum" riguarda la condotta di partecipazione o direzione, con stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio, e, quindi, il "fatto" da dimostrare non è il singolo comportamento dell'associato ma la sua appartenenza al sodalizio (Sez. 5, n. 17081 del 26/11/2014, dep. 2015, Bruni, Rv. 263699). Quanto alla nozione di riscontro individualizzante, va ribadito il principio secondo cui, ai fini della valutazione della chiamata di correo, nel giudizio sul merito dell'imputazione, costituisce riscontro individualizzante un qualunque elemento di prova che provenga da fonte diversa, che riguardi la sfera personale dell'accusato e che sia riconducibile al fatto da provare, o perché direttamente lo rappresenta o perché ne fornisce conferma, in via indiretta, attraverso un procedimento logico-deduttivo. Ove nel caso concreto gli elementi di riscontro corrispondano a tale nozione, la loro valenza confermativa costituisce oggetto di una valutazione in fatto, che sfugge al sindacato di legittimità, sempre che il giudice dia conto con motivazione congrua e completa del proprio apprezzamento (ex mulds, Sez. 5, n. 36451 del 24/06/2004, Vullo, Rv. 230240). Quanto alla valutazione, in funzione reciprocamente corroborativa e in uno con gli altri elementi, nel raffronto con l'apporto assicurato da AM, delle dichiarazioni rese da TO PP, boss della camorra di Mondragone, deve ritenersi sottratto al presente scrutinio il vaglio di pregnanza e solidità espresso dalla RT territoriale, perché ponderato, congruo e conforme ai criteri della logicità espositiva;
del resto, non è di competenza della RT di Cassazione il sindacato sul contenuto delle dichiarazioni rese, quanto piuttosto il controllo di coerenza logica delle argomentazioni che hanno apprezzato la valenza dell'elemento di prova (sez.1, n. 36087 del 13/11/2020, Guarino, Rv. 280058). Le dichiarazioni accusatorie rese da due collaboranti possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che si proceda comunque alla loro valutazione unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, in maniera tale che sia verificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi (sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, Villacaro, Rv. 262309). E secondo l'appropriata ricostruzione della sentenza impugnata, il propalato di TO irrobustisce, a sua volta, il contributo di AM e gli altri dati dimostrativi, in quanto percorre con ragionevole analiticità il racconto delle operazioni imprenditoriali di natura speculativa svolte da Di TO EL insieme (in quanto "socio") al capo della consorteria mafiosa, UC QU, a TO medesimo e a SA NI attraverso la NEM, con l'assistenza del consulente ON. In tale contesto si inserisce, evidentemente, l'apprensione, di cruciale rilevanza probatoria, della contabilità parallela e dei fogli manoscritti 22 da Di TO, sequestrati nello studio ON, contenenti l'annotazione di somme di denaro oggetto di spartizione tra i sodali, tra cui i soci occulti UC QU e TO PP, indicati con l'appellativo "zio", di etimologia nota e diffusa nel linguaggio mafioso. L'accurata disamina che la sentenza impugnata riserva (pag. 60 e segg.) alle operazioni immobiliari - antecedenti e successive alla data di stesura del manoscritto, a conforto del radicamento di un rapporto stabile e di completa padronanza degli astanti - illustrate dalle dichiarazioni di AM e TO, puntualizzandone i diversi riscontri, anche di natura documentale, non consente di condividere la replica frammentaria e parcellizzata del motivo di ricorso de quo, anche perché la partecipazione o, comunque, la cointeressenza di Di TO EL in ciascuna di esse è stata ampiamente riconosciuta in sede di interrogatorio dall'imputato, che ha tentato di fornirne una riduttiva e sminuente chiave di lettura, la cui attendibilità è stata, tuttavia, censurata dalla motivazione di condanna con proposizioni persuasive e comunque prive di aporìe logiche. I traffici economici nel settore immobiliare, partitamente ripercorsi dalla motivazione e sui quali non è davvero opportuno indulgere con inutili ripetizioni, sono stati razionalmente e pianamente interpretati, nel sinergico intrecciarsi degli elementi probatori e di convalida delle chiamate di correo dei collaboratori AM e TO, come poderosa manifestazione dell'egida mafiosa sulla gestione urbanistico-edilizia del territorio, realizzata con l'acquisizione di terreni o di complessi di modesto valore economico ma pagati profumatamente (palazzo Donadio, palazzo Nacci e palazzo Vico Rossi, acquistato con immissione di risorse in parte di UC QU ed in parte incassate da Di TO con la vendita di Palazzo Nacci, il business Molino Innprota, citato significativamente nella trascrizione intercettiva acquisita in secondo grado, nel cui ambito Di TO ha contribuito a renderne beneficiari i RO, camorristi, occulti soci d'affari di UC QU, l'operazione dell'immobile di via Caravaggio a S.AN, a cui ha partecipato anche Di TO - pag. 68 sentenza impugnata - l'operazione immobiliare di via Picasso a S.AN, in cui Di TO, tramite la EM.PA ., ha ricavato lauti guadagni grazie ad un permesso in variante rilasciato dal geom. Pedata dell'ufficio tecnico, predecessore dell'ing. Valentino ma parimenti asservito al clan UC, pag.46-47 e 69 della sentenza impugnata;
l'operazione immobiliare DAS, condotta insieme a SA, che lo stesso Di TO ha indicato come figura inscindibile rispetto a UC, pag. 71; l'acquisizione di quote della PEP MM, interessata ad altra speculazione nel Comune di Ravenna, conservate dall'imputato, che ha rilasciato fideiussione a garanzia di un mutuo, pur consapevole per sua stessa ammissione del coinvolgimento nell'affare, in uno a SA, della figura di UC QU) nella ragionevole prospettiva di un profittevole investimento, agevolato dalle non trasparenti intese con esponenti politici e della pubblica amministrazione. 3.5. Congruente e lineare con la puntuale esegesi degli avvenimenti e del materiale probatorio è dunque la conclusione calibrata e rassegnata dalla sentenza impugnata con riferimento all'integrazione, per Di TO EL e ON AN, del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa (pagg. 75-80, pagg.98-99) atteso il costante principio di diritto in virtù del quale tale figura risulta ravvisabile nella condotta dell'imprenditore che, senza essere 2.3 inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e pur privo della "affectio societatis", instauri con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi o utilità, anche in forma di corresponsione di una percentuale sui profitti percepiti dal concorrente esterno (sez.1, n. 47054 del 16/11/2021,Coppola, Rv. 282455; sez.6, n. 32384 del 27/03/2019, Putrino, Rv. 276474; Sez. U, n. 33478 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 236584-01); come integra la condotta di "concorso esterno" l'attività del professionista che fornisca un concreto, specifico e volontario contributo idoneo a conservare ovvero a rafforzare le capacità operative del sodalizio, nella consapevolezza di favorirne, in tal modo, la realizzazione del programma criminoso (sez.5, n. 18020 del 10/02/2022, Laudani, Rv. 283371; sez.6, n. 32902 del 23/06/2021, Raso, Rv. 281841; Sez. 6, n. 32373 del 4/6/2019, Aiello, Rv. 276831); ed il rapporto sinallagmatico che sostanzia i reciproci vantaggi, proprio perché tale, è compatibile con la pariteticità delle rispettive posizioni, quella dei membri della consorteria e quella dell'imprenditore compiacente, che, nel coltivare un proprio finalismo, non deve necessariamente sottostare alle regole di predominio ed alle vessazioni dell'associazione criminosa (cfr. sez. 6, n. 25261 del 19/04/2018, La Valle, Rv. 273390) e, pertanto, può anche entrare in occasionale conflitto con la relativa compagine, senza per ciò solo rinunciare a riconoscerne la preminenza nel tessuto sociale ed economico con il fine di trarne debito, personale profitto. Sotto il profilo della prova dell'elemento soggettivo, il concorso esterno, proprio perché postula che l'associazione esista e abbia, quindi, i suoi partecipi con il necessario dolo specifico, fa sì che il concorrente possa avere anche il semplice dolo generico, cioè la semplice coscienza e volontà di dare il proprio contributo, disinteressandosi della strategia complessiva dell'associazione, degli obiettivi che la stessa persegue e, pertanto, della maggiore o minore o, addirittura, insignificante efficacia del proprio contributo ai fini del mantenimento in vita e del conseguimento degli scopi dell'associazione (cfr. in motivazione Sez. U n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari;
sez. U n. 30 del 27/09/1995, Mannino). In definitiva, consone e certo immuni da censure di manifesta illogicità si rivelano le considerazioni che la decisione impugnata ha concentrato sull'ininfluenza, ai fini dell'inquadramento della condotta nella fattispecie atipica del concorso esterno, delle proteste verbali espresse a terzi e della iniziativa giudiziaria che nel 2014, a distanza di anni dai lavori realizzati, Di TO ha assunto per ottenere l'integrale pagamento del proprio credito nei confronti di RA MM. In proposito, le obiezioni difensive - come quelle che assumono che Di TO nulla sapesse di camorra, ignorasse fino al momento della redazione della contabilità parallela, sequestrata nel 2017, che dietro le operazioni immobiliari si celassero UC e TO, che sarebbe tracciabile una netta cesura "storica" ed operativa tra il momento dell'arresto di UC QU e la fase successiva a cui Di TO sarebbe rimasto estraneo, che l'accordo corruttivo con i funzionari pubblici si collocherebbe a partire dal 2011 - si rivelano nel complesso autoreferenziali e, comunque, volte a sollecitare la RT di Cassazione ad una non consentita rivisitazione 24 ricostruttiva del coacervo delle prove;
vale la pena ricordare che, in tema di controllo sulla motivazione, alla RT di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale del provvedimento in sé e per sé considerato, verifica necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui esso è "geneticamente" informato, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01; nello stesso senso, sui limiti del controllo di legittimità, sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; sez.2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01). 3.6. Quanto più specificamente lamentato dalla difesa ON - ferma restando la sostanziale sovrapposizione di plurimi argomenti sviluppati dalla difesa Di TO, già scandagliati - si sostanzia in una analisi "parcellizzata" e "sminuzzata" del dato probatorio, con disamina dei singoli elementi in modo isolato, e trascura di contro il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità che invita il giudice a considerare il quadro complessivo e nell'interdipendenza degli elementi di prova (sez. U n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv.191230), così evitando di sminuirne la rilevanza in vista di un corretto ragionamento ricostruttivo, poggiato sul ricorso alle massime d'esperienza e ai criteri della ragionevolezza e della verosimiglianza. In realtà, il blocco degli indicatori ripresi dal motivo di ricorso, puntualmente ed unitariamente, quanto persuasivamente, sviscerato dal tessuto della motivazione della sentenza impugnata (pagg.88-99), fotografa plasticamente la realizzazione della condotta consumativa del concorso esterno in associazione camorristica delineato dall'elaborazione giurisprudenziale. ON si è rivelato il professionista di riferimento (e non il mero depositario di scritture) di diverse società riconducibili al clan UC o, comunque, di diretto interesse del boss, a TO PP - con riferimento alla NEM - a SA e Di TO (le cui dichiarazioni sono anche logicamente riscontrate dalle evidenze dei sequestri del compromettente scritto e delle acquisizioni documentali di natura extracontabile eseguite presso lo studio del consulente, dalle conclusioni rassegnate dalla consulenza NG sulle modalità di tenuta dell'impianto contabile delle imprese del c.d. gruppo Di TO, dalle dichiarazioni del teste Fusco, collaboratore di studio del ON, dal contributo informativo dei collaboratori di giustizia AM e TO, dal contenuto delle conversazioni intercettate), non si è risparmiato e si è anzi ripetutamente profuso nel fornire consigli e suggerimenti sull'adozione dei mezzi operativi e giuridici strumentali al reimpiego dei profitti delle attività speculative per eluderne identificazione e tracciamento anche attraverso fraudolenti artifici, sulla movimentazione, 25 7(9 sull'intestazione e sui trasferimenti delle quote societarie nella prospettiva di "schermarne" i reali titolari, anche di vertice nelle associazioni di camorra. E tanto è stato correttamente ricondotto al rapporto tra controprestazioni, l'una volta a fornire assistenza tecnico-contabile (anche) alla cosca e l'altra di corresponsione del corrispettivo per l'altrui attività professionale. 3.7. Va infine ricordato che - e il rimarco vale anche per gli appunti mossi dalla difesa Di TO - le valutazioni del giudice del riesame esauriscono i propri effetti nell'ambito del giudizio cautelare, e non vi è alcun dovere di "confronto" che incomba sul giudice del dibattimento che assuma conclusioni diverse, come affermato dalla RT di Cassazione nella sua più autorevole formazione, secondo il qual principio di diritto l'efficacia della pronunzia adottata dal tribunale per il riesame in ordine alla carenza dei gravi indizi di responsabilità resta circoscritta nell'ambito del procedimento incidentale "de libertate" ed è finalizzata soltanto all'eliminazione della misura cautelare. Essa non vincola, invece, l'apprezzamento dell'ufficio del P.M. titolare delle indagini preliminari quanto alla rilevanza degli elementi indiziari acquisiti, né quello del G.I.P., ai fini del rinvio a giudizio, o del giudice del dibattimento (sez. U n. 20 del 12/10/1993, Durante, Rv.195352; sez.6, n. 54045 del 27/09/2017, Cao, Rv.271734; cfr. anche RT Cost. n. 121 del 24/04/2009). 4.11 quarto e il quinto motivo del ricorso del Di TO EL sono infondati. Deve essere premesso che la decisione della RT di merito può essere letta, in punto di sussistenza degli elementi costitutivi di cui all'art. 512 bis cod. pen. e in punto di riconoscimento della responsabilità del ricorrente, in unico corpo argomentativo con l'articolato della pronuncia dei giudici di prime cure, che hanno affermato che il dominus delle società citate dal capo G1 al capo G6 e nel capo G15 dell'editto accusatorio - e dunque il regista delle relative operazioni - sia stato con certezza individuato in Di TO EL (pag. 51 e segg. sentenza di primo grado), al di là della formale titolarità delle quote poi trasferite al di lui LO FR. Lo snodo centrale della motivazione della sentenza impugnata a riguardo delle singole contestazioni di trasferimento fraudolento di valori per le quali è intervenuta condanna nel giudizio di appello è rappresentato dal comune denominatore che si tratti di "società coinvolte nelle operazioni speculative in cui si è sostanziato il pactum sceleris intercorso tra l'imputato e il clan PU", come del resto messo in rilievo alle pagg. 75 e seguenti con la lucida descrizione dei profitti generati a favore delle società riconducibili all'imputato, a SA NI, a UC QU e TO PP, con ingenti flussi di denaro veicolati sul medesimo Di TO, che li ha reimpiegati nell'ambito delle cc.dd. operazioni extra-conto, suggerite da ON AN, ai quali è specularmente corrisposto l'incremento della potenza economica e il consolidamento della posizione di dominio strategico del clan camorristico di riferimento. Non è possibile cogliere alcuna manifesta criticità, pertanto, nel ragionamento della RT territoriale che, anche per il risalto del dato cronologico della maggior parte delle formalità di fittizia intestazione delle quote a Di TO FR, immediatamente successivo all'arresto di UC QU, ha ravvisato nelle singole operazioni 26 societarie l'intento precipuo dell'imputato di "schermare" il patrimonio personale dalla potenziale aggressione delle misure di prevenzione. E il dolo specifico, tuttavia, non deve necessariamente identificarsi in un dolo "esclusivo", di tal che lo scopo individuale di eludere l'applicazione delle misure ablatorie può ben coesistere con la finalità di favorire l'operatività dell'associazione mafiosa che l'incameramento di quei vantaggi ha, per un apprezzabile torno di tempo, concretamente consentito, come affermato con enunciati ineccepibili dal provvedimento impugnato a riguardo delle società DAS, NEM, EM.PA . ed HE MM (pag.81 e segg.), riconducibili anche a SA, contiguo a UC QU e a UC QU medesimo pure sulla scorta, peraltro, dell'interpretazione di conversazioni intercettate, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito ed il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). 5.11 sesto motivo del ricorso di Di TO EL non può essere accolto. Ancora una volta devono essere richiamati i confini propri del controllo di legittimità, che è limitato a saggiare la congruità e la logicità del ragionamento giudiziale, ma non può essere invitato a dirimere direttamente questioni attinenti alla valutazione delle prove e alla scelta tra divergenti soluzioni od interpretazioni. La RT territoriale ha rimeditato in chiave critica le argomentazioni del Tribunale e ha condiviso la tesi d'accusa seguendo un metodo di lettura unitaria delle emergenze probatorie, che hanno condotto, da un lato, a mettere in luce il rilievo probatorio del rapporto di stabile collaborazione, anche criminosa, tra Di TO EL e SA NI - tale da consentire di inferirne lucidità e globalità di intese - e, dall'altro, all'apprezzamento del contenuto di una conversazione telefonica tra Di TO e il consulente ON - nella quale il primo palesava preoccupazione per la disinvoltura con cui SA accreditava somme di denaro sul conto della figlia incapiente - come a sua volta sintomatica della di lui piena consapevolezza dell'illiceità dell'operazione programmata, consistita nella stipulazione di un mutuo bancario funzionale all'acquisto di un immobile da destinare, in realtà, alla disponibilità del capo del clan degli Scissionisti (gruppo ben noto a SA, cfr. pag. 108 e segg. sentenza d'appello), CC AR, nel cui contesto Di TO medesimo si era prestato a confezionare documenti ideologicamente falsi, volti a simulare un rapporto di lavoro subordinato tra la EM.PA s.r.l. di sua effettiva titolarità e SA IA, soggetto interposto nella prospettiva di favorire l'acquisizione di una villa da parte del camorrista in quanto tale e, pertanto, come univocamente si trae dal compendio espositivo, allo scopo di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di sua personale reggenza. La motivazione spesa dalla sentenza impugnata si sottrae a censure di evidente illogicità e le obiezioni confutative della difesa si risolvono nuovamente in una sollecitazione ad intraprendere un differente percorso d'analisi delle prove raccolte. 27 6.CHe il settimo motivo di Di TO e il quarto motivo ON, inerenti al trattamento sanzionatorio e alla dosimetria della pena, non possono trovare accoglimento. Il reato di concorso in associazione mafiosa è di natura eventualmente permanente (sez.6, n. 33749 del 27/4/2023, Cosentino, Rv.285150) e la cornice temporale dell'imputazione, per la quale è stato pronunciato il verdetto di condanna, si dipana fino al mese di luglio 2017 perché sino a tale data si è protratto, alla luce delle ragioni articolate dalla sentenza impugnata, il rapporto sinallagmatico tra i ricorrenti e l'associazione mafiosa. La doglianza del motivo Di TO, che pretende esaurirsi la condotta illecita alla data dell'arresto di UC QU in relazione a locuzione estrapolata da pag. 78, risponde ad una visione atomistica delle argomentazioni della sentenza, che ha precisato che a tale data si sarebbero interrotti "gli affidamenti" ma i lavori esecutivi e le vendite degli immobili sono proseguiti in epoca successiva;
mentre il motivo del ON precipita nell'alveo della genericità e dell'irricevibilità, da momento che enuclea la retrodatazione del contributo offerto dal ricorrente dai rilievi non concludenti, frammentari ed assertivi già esaminati a riguardo del terzo motivo. In verità, laddove il fattivo apporto alla "vita" e all'operatività dell'associazione mafiosa sia radicato e costante nel tempo, attraverso l'instaurazione di relazioni definite e non occasionali, come illustrato dalla decisione impugnata a riguardo del contegno tenuto dai due imputati, il reato di concorso esterno si atteggia come fattispecie di natura permanente e spetta all'interessato la compiuta dimostrazione di aver posto fine alla situazione antigiuridica così consolidata, desistendo dal prestarvi il proprio contributo (sez. 5, n. 35100 del 05/06/2013, Rv. 255769; sez.5, n. 15727 del 09/03/2012, Rv. 252329). A proposito della quantificazione del trattamento sanzionatorio, è consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod. pen." deve ritenersi motivazione sufficiente per dimostrare l'adeguatezza della pena all'entità del fatto;
invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464). E, per converso, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189; Sez. 5, n. 511 del 26/11/1996, dep. 1997, Curcillo, 207497). Nel caso di specie, la sentenza impugnata, in relazione alla posizione Di TO, ha comminato - per il reato di associazione mafiosa, aggravato dal comma 6 dell'art. 416 bis cod. pen. e con la portata mitigatrice delle attenuanti generiche, applicate secondo riservata discrezionalità e di cui è stata data ragionevole contezza - una pena assestata sul minimo assoluto di legge e, pertanto, appare soddisfacente, quanto all'esaustività della motivazione, il richiamo alla gravità dei fatti e alla personalità dell'imputato; come minimi si sono rivelati gli aumenti previsti per la 28 continuazione con gli altri reati, con ciò nel rispetto del principio di diritto in base al quale il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, come certamente avvenuto nel caso in esame (Sez. U n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone). Le riflessioni esposte possono essere traslate all'esame della doglianza della difesa ON, raggiunto da identica determinazione di pena, con la precisazione che, secondo l'indirizzo consolidato della RT di Cassazione, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 99, ove la reiezione della richiesta è stata ancorata, come del resto consentito, all'insussistenza di elementi di positiva valutazione, cfr. ex multis, sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489). 8.11 ricorso per cassazione di Di TO FR è, sotto diversi profili, inammissibile. In primo luogo, il giudice di secondo grado ha confermato la pronuncia di improcedibilità di primo grado, ai sensi dell'art. 531 cod. proc. pen., per essere i reati a lui ascritti estinti per prescrizione, rigettando l'appello in via principale del pubblico ministero volto ad ottenerne la condanna nel merito (pag.8), previo riconoscimento dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa. Di TO FR aveva proposto appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 595 cod. proc. pen., soggetto ad autonoma disciplina e, in particolare, condizionato dall'area di perimetrazione delineata dall'appello principale promosso dal pubblico ministero;
una volta respinto quest'ultimo, non residuano spazi per contestare la decisione, che ha confermato quella del primo giudice, autonomamente non impugnata dall'imputato. L'appello incidentale non può invero rappresentare un rimedio surrogatorio della rimessione nel termine per proporre impugnazione e la sua legittimità ed efficacia è strettamente dipendente dall'articolazione e dalle sorti del gravame depositato in via principale, il quale solo esso può contrastare. Per altro verso, i motivi di ricorso hanno dedotto vizi di motivazione in ordine alla sussistenza, a suo carico, degli elementi costitutivi previsti dalla norma incriminatrice di cui all'art. 512 bis cod. pen., non rilevabili in sede di legittimità perché in caso di annullamento il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di confermare la statuizione di improcedibilità (sez. U n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275); e ancora, la deduzione impugnatoria del secondo motivo, che censura l'applicazione della confisca delle quote e dei beni della HE MM SRL, è vieppiù priva di interesse, in quanto l'imputato si era tra l'altro lagnato, con l'atto di gravame (pag.31 sent. impugnata), dell'assenza di prova appagante dell'elemento soggettivo del dolo specifico, integrato dalla finalità di consentire al LO EL di eludere le misure di prevenzione patrimoniale;
ed ha reiterato, col ricorso di legittimità, senza oltremodo contestare l'aspetto oggettivo dell'avvenuta intestazione fittizia delle quote a suo nome, analoga doglianza, modulata con riferimento ad un'assunta carenza di motivazione dell'attribuzione di responsabilità limitatamente al necessario coefficiente 29 psicologico. E in effetti, la confisca è stata ordinata dalla RT territoriale nei confronti di Di TO EL, al quale è stata ricondotta la titolarità del capitale e del patrimonio societario, unico soggetto legittimato, dunque, a lamentare eventuali lacune della statuizione relativa alla misura di sicurezza. 9.1 motivi di ricorso di ND AN sono inammissibili, perché generici e manifestamente infondati. 9.1. La questione di utilizzabilità delle dichiarazioni rese da AN NC, posta con il quarto motivo redatto dall'avv. Aricò, è inammissibile per diversi ordini di ragioni. In primo luogo, essa è stata dedotta in modo generico se non indeterminato, non essendo stato chiarito se e in quali termini l'espunzione dell'interrogatorio reso da AN NC in data 22 settembre 2016 produrrebbe efficacia demolitrice del percorso ricostruttivo seguito dalla pronuncia oggetto del ricorso (sez. U n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv.243416). In secondo luogo, l'eccezione si rivela manifestamente infondata, dal momento che ai fini dell'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai cosiddetti collaboratori di giustizia, il momento dal quale inizia a decorrere il termine di centottanta giorni entro cui la persona che abbia manifestato la volontà di collaborare deve rendere note al Procuratore della Repubblica tutte le notizie di cui è in possesso, coincide con la redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, e non con quello in cui tale volontà è stata solo genericamente manifestata (sez.6, n. 14556 del 25/03/2011, Belluso, Rv. 249729; sez.1, n. 47513 del 29/11/2007, Schiavone, Rv. 238375; sez.1, n. 41028 del 13/11/2002, Fiore, Rv.222712). Premesso che il verbale di interrogatorio de quo è quello illustrativo dei contenuti della collaborazione (pag.20 del ricorso dell'avv. Aricò), non è dato comprendere come sia possibile considerarlo travolto dal vizio d'inutilizzabilità, anche perché solo evocato rimane il dato secondo il quale AN avrebbe "intrapreso il proprio percorso collaborativo in data 30 aprile 2014". Inoltre, è costante principio di diritto che la sanzione di inutilizzabilità prevista per le dichiarazioni del collaboratore di giustizia rese oltre il termine di centoottanta giorni si applica alle sole dichiarazioni rese al di fuori del contraddittorio e non anche a quelle rese nel corso del giudizio (sez. 6, n. 26093 del 30/10/2012, Pompeo, Rv. 255738) e il citato collaboratore è stato sentito all'udienza del 23 gennaio 2023 dinanzi alla RT d'appello, nel contraddittorio delle parti (pag.32). 9.2.1 primi tre motivi del ricorso dell'avv. Aricò e il composito motivo dell'atto anche a firma dell'avv. Gravante, possono essere trattati congiuntamente, difettano di specificità e sono manifestamente infondati. Il relativo articolato non si confronta idoneamente con la struttura della motivazione della decisione impugnata, che non si è affatto limitata a richiamare il precedente giudiziario irrevocabile che cristallizza l'appartenenza del ND all'associazione mafiosa del clan AN, per farne per ciò solo discendere la prova della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. a riguardo dei distinti addebiti di trasferimento fraudolento di valori mediante intestazione fittizia, ma si è dispiegata nella illustrazione della 30 sua autonoma configurabilità, con particolare riferimento agli enunciati, del tutto trascurati nell'atto d'impugnazione, di pag.103 e pag. 104, che, con appropriata e circostanziata forza persuasiva (sez. U n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv.191229), hanno compiutamente messo in rilievo il ruolo di finanziatore rivestito dal prevenuto quantomeno sino al 2013, sottolineando la concomitanza cronologica delle operazioni relative alle intestazioni simulate delle quote societarie dei singoli enti e della realizzazione del suo solido contributo all'esistenza e al dinamismo dell'organizzazione camorristica di cui faceva parte;
in tal guisa, egli ha agito non soltanto per astrarre sé medesimo e la gerarchia del sodalizio dall'imposizione di misure ablatorie tipiche del regime delle misure di prevenzione - elementi essenziali della fattispecie contestata, ritenuti sussistenti anche dalla pronuncia dei primi giudici in doppia conforme (pag. 86 e segg.) - ma con lo scopo concorrente di favorire la vita economica della consorteria, con il sostegno dei proventi delle attività imprenditoriali apparentemente svincolate da un collegamento che l'attenzione investigativa avrebbe ragionevolmente potuto cogliere. E del pari le ragioni del ricorso non si misurano con quanto puntualizzato dalla RT territoriale a riguardo della titolarità delle quote e del patrimonio della EURO OSSIGENO S.R.L. (pag.100), solo formalmente attribuiti a ND FR e ND GI, privi di disponibilità economiche e in realtà riconducibili al ricorrente che, nel contesto di una perspicua conversazione telefonica con SI CE, ha rivendicato di avervi immesso risorse liquide per il ragguardevole importo di mezzo milione di euro e che, del resto, era colui che si interfacciava direttamente con la clientela della società. Come non rileva - quand'anche rispondesse alle risultanze processuali - che la società LEONE VIGILANZA, chiaramente destinata al perseguimento degli obbiettivi dell'organizzazione criminale in base alle conformi ed autonome propalazioni dei collaboratori AN e IR (pag.105 e pag. 106), che si riscontrano reciprocamente secondo il noto principio della convergenza del molteplice (Sez. 2, n. 13473 del 04/03/2008, Lucchese, Rv. 239744; e, in motivazione, Sez. 5 n. 25838 del 23/07/2020, Prestia, non mass. sul punto), non abbia concretamente operato, perché il dolo specifico consiste in una finalità particolare della condotta dell'agente e la sua realizzazione esula dagli elementi costitutivi del reato. 9.3.La sentenza impugnata ha dunque fatto buon governo del costante principio di diritto affermato da questa RT, secondo cui la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (oggi 416 bis.1 cod. pen.), richiede per la sua configurazione il dolo specifico di favorire l'associazione, con la conseguenza che questo fine deve essere l'obiettivo "diretto" della condotta, non rilevando possibili e diversi vantaggi contestuali o indiretti, né lo scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, ovvero quand'anche un tale interesse individuale coincida con il core business dell'associazione (Sez.5, n. 36842 del 10/06/2016, Arecchi, Rv. 268018; Sez. 6, n. 44698 del 22/09/2015, Cannizzaro, Rv 265359; Sez.5, n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte, Rv 255517). Nel complesso, in definitiva, le censure dei motivi di ricorso assumono connotazione assertiva e puramente contestativa e tendono a sollecitare, peraltro con argomentazioni evanescenti, 31 una differente comparazione dei significati probatori assegnabili alle differenti emergenze, con metodica improponibile in sede di legittimità (tra le molte, sez. U n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). 9.4. Il quinto motivo del ricorso presentato dall' avv.Aricò è generico e manifestamente infondato. Il motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. peri. (sez.2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754); che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 107 della sentenza impugnata, a riguardo della gravità dei fatti, delle modalità insidiose dei comportamenti, volti a sfruttare la fragilità di entità imprenditoriali in precarie condizioni economiche e della personalità allarmante dell'imputato, già condannato per concorso esterno in associazione camorristica); e la porzione del motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, modellata con espressioni di stile, è manifestamente infondata in presenza (si veda pag.107 della sentenza impugnata, con riferimento all'inesistenza di elementi di positivo aggancio valutativo e degli altri indicatori valorizzati nella dosimetria della pena) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa RT, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). 10.11 ricorso proposto da SI CE è in gran parte affetto da genericità e manifesta infondatezza, salvo il profilo attinente al trattamento sanzionatorio, che merita un approccio differente. 10.1. Il primo motivo è travolto innanzitutto dalla critica di aspecificità, perché pedissequamente riproduttivo - in assenza di mirato ed efficace confronto - delle ragioni di gravame già affrontate ed adeguatamente risolte dalla RT d'appello, che ha spiegato come siano state acquisite, in uno con le precise dichiarazioni del collaboratore IR NO, una serie di conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate (riportate a pagg. 116 e segg. della sentenza impugnata e in parte già citate dai primi giudici, pag. 57 e segg. in uno scenario di doppia conforme sulla responsabilità nel quale le pronunce del doppio grado si saldano 32 inscindibilmente), che ne rappresentano convalida individualizzante, riscontrate dalle verifiche documentali della polizia giudiziaria, dalle quali è emerso, oltre ogni ragionevole dubbio, il ruolo, intraneo, responsabile e costante, espletato dal medesimo nell'ambito del consesso delinquenziale detto clan LL di cui al capo A2 dell'imputazione. E si deve perciò riaffermare che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla RT di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. La illogicità, quale vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocull, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (SS.UU. 30.4.97, Dessimone). Come noto, nel giudizio di cassazione sono precluse - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Alla luce degli illustrati principi si rivelano pertanto inammissibili, in quanto non consentite e manifestamente infondate, le censure del ricorrente che si traducono nella prospettazione di una lettura alternativa e riduttiva del contenuto delle emergenze investigative (a riguardo dell'irrilevanza o financo delle finalità strumentali delle denunce per tentativo di estorsione contro ignoti, del ruolo assunto dal prevenuto nell'amministrazione della EDILPINO per conto della cosca LL, dell'inverosimiglianza della tesi difensiva di aver ignorato l'esistenza di risalenti vincoli giudiziari ed amministrativi sull'area del c.d. Parco Roberta) e delle intercettazioni valorizzate dai giudici (i dialoghi tra LL IC e IL, quest'ultimo con particolare riferimento alla ritenuta inconcludenza probatoria delle esternazioni di LL di non conoscere "O'GRIECO", ragionevolmente giustificate dalla ramificazione delle attività illecite del sodalizio, tra SS FR e SA e le altre interlocuzioni menzionate in sentenza, di contenuto peraltro esplicito ed univocamente conducente). 10.2.11 quarto motivo è manifestamente infondato. Secondo quanto disposto dall'art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen., il provvedimento di proroga del termine per il deposito della sentenza emesso dal Presidente della RT d'appello non deve essere notificato alle parti, ma deve soltanto essere comunicato al Consiglio superiore della magistratura, per finalità di natura amministrativa (e, 33 7ì9 eventualmente, disciplinari). Come la RT di cassazione ha avuto modo di chiarire (Sez. 4, n. 58249 del 17/10/2018, Albanese, Rv. 274966-01), il citato provvedimento di proroga può nondimeno assumere rilievo processuale allorquando venga notificato alle parti, nel quale caso il termine per impugnare la sentenza, di cui all'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., decorre dalla nuova data fissata per il deposito della sentenza, a norma della lett. c) del comma 2 dello stesso art. 585 (così già Sez. 6, n. 15477 del 28/02/2014, Ambrosino, Rv. 258963- 01). In altri termini, la notifica alle parti del provvedimento di proroga del termine per il deposito della sentenza produce l'effetto di partecipare a esse lo spostamento in avanti del termine per il deposito della sentenza e, dunque, di formalizzare il differimento del dies a quo ai fini della presentazione dell'impugnazione. Diversamente, nel caso in cui il provvedimento di cui all'art. 154, comma 4- bis, disp. att. cod. proc. pen., non venga comunicato alle parti, il termine per impugnare la sentenza decorre dall'avviso di deposito della stessa sentenza a norma del combinato disposto degli artt. 548, comma 2, e 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. (così già Sez. 2, n. 1514 del 21/10/2005, dep. 2006, Cangiano, Rv. 233325-01). Insomma, allorquando il provvedimento di proroga del termine per il deposito della sentenza di cui all'art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen., non venga comunicato e notificato alle parti, il termine per impugnare la sentenza non può che decorrere dalla data della notifica dell'avviso di deposito del provvedimento in cancelleria, analogamente ai casi di deposito "tardivo" della motivazione della decisione. Nel caso di specie, la difesa del ricorrente si è doluta (non della mancata notifica dell'avviso di deposito bensì) dell -omessa notifica dell'avviso di proroga dei termini del deposito della sentenza", fatto processuale che non determina nullità, di alcun genere. A ciò può pure aggiungersi che - compulsato il verbale di udienza dinanzi alla RT d'appello di Napoli del 31 ottobre 2022, citato dal ricorrente, data la natura processuale della questione posta - testualmente risulta che l'avv. Sarracino, ad hoc interpellato dal Presidente del collegio, ha dichiarato che non avrebbe comunque inteso presentare autonomo atto d'impugnazione. Il motivo presta dunque il fianco ad ulteriore censura di inammissibilità per carenza di interesse. 10.3. Il terzo motivo si rivela generico e meramente contestativo a riguardo della forbice temporale della consumazione del reato permanente, integrato dal contributo dell'imputato sino al 2017, perché quanto dedotto nel ricorso non indica gli elementi che avrebbero dovuto indurre la RT a circoscriverne la durata. 10.4.E' invece fondato il passaggio del terzo motivo che inerisce alla legittimità della commisurazione del trattamento sanzionatorio, che assorbe il secondo motivo di doglianza, riguardante la mancata concessione delle attenuanti generiche, la cui valutazione deve essere riservata al giudice di merito nel più globale ambito della decisione sulla quantificazione della pena. E' giurisprudenza costante che nel giudizio di appello instaurato a seguito di impugnazione del solo imputato, viola il divieto della "reformatio in peius" il giudice che, pur avendo escluso la sussistenza di una o più circostanze aggravanti, lasci inalterata la pena complessiva 34 determinata in primo grado, a nulla rilevando il fatto che, in quella sede, non fosse stato quantificato l'aumento di pena stabilito per le predette circostanze (sez.6, n. 23356 del 04/03/2014, Di UR, Rv. 259953; sez. 6, n. 5220 del 12/01/2018, Ballabene, Rv. 272186). Invero, nel caso in cui venga eliminata una circostanza aggravante relativa al reato più grave, occorre tener presente quanto stabilito dall'art. 597, comma 4, cod. proc. pen. che recita: «In ogni caso, se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita» e tale precetto normativo è stato interpretato nel senso che il giudice dell'impugnazione ha «in ogni caso» il dovere di diminuire la pena complessivamente irrogata in misura corrispondente all'accoglimento dell'impugnazione (così, in particolare, Sez. U, n. 5978 del 12/05/1995, P., Rv. 201034). Ebbene, la RT di merito ha escluso in relazione all'addebito associativo di cui al capo A2, nei confronti del ricorrente, la circostanza aggravante dell'art. 416 bis comma 4 cod. pen. ma - pur riducendo la pena base ad anni 10 di reclusione per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa - l'ha aumentata ad anni 16 per effetto dell'aggravante del comma 6 dell'art. 416-bis cod. pen. e della ritenuta recidiva, così ripristinando il trattamento punitivo inflitto in prime cure, senza tener conto nel calcolo, tuttavia, della necessaria decurtazione dosimetrica conseguente all'esclusione dell'altra circostanza aggravante ad effetto speciale. La decisione impugnata deve essere dunque annullata con rinvio in parte qua, limitatamente al profilo della determinazione della sanzione, mentre il ricorso dell'SI, nel resto, deve essere dichiarato inammissibile. 11.I1 ricorso di UC QU è generico e manifestamente infondato. 11.1. Le deduzioni del primo motivo si sostanziano in una riproduzione delle dichiarazioni spontaneamente rese dall'imputato nel corso del processo di secondo grado (pag.32 sentenza impugnata), accompagnate da generiche riflessioni riguardanti una "produzione documentale", sganciate dall'esame delle specifiche risultanze probatorie e dalla analisi dell'utilità e, soprattutto, decisività dell'incarto medesimo. Va dunque fermamente ribadito che le dichiarazioni spontanee, rese ai sensi dell'art. 494 cod. proc. pen. in appello prima della discussione dall'imputato sottrattosi al contraddittorio, non sono idonee a confutare il quadro probatorio complessivamente considerato, non potendo essere equiparate alle dichiarazioni rese in sede di esame, né utilizzate come prove a carico di terzi (sez. 2, n. 30653 del 24/09/2020, Capasso, Rv. 279911; Sez. 1, n. 25239/2001, Rv. 219432; Sez. 6, n. 13682/1998, Rv. 212088; Sez. 1 23/11/1993; Sez. 1 n. 1708/1993, Rv. 196402). Esse costituiscono semplicemente una forma di autodifesa, espressione dello ius dicendi e dello ius postulandi riconosciuto all'imputato personalmente (Sez. 5, n. 4384/1998, Rv. 213105, vedi anche Sez.5 12603/2017, Rv.269518; Sez. 2, n. 33666/2014, Rv.260049). 11.2.11 secondo motivo si palesa, nuovamente, fuori fuoco e manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata ha ripetutamente e congruamente evidenziato, ben lungi 35 dall'incorrere in travisamenti di prova - e come già ampiamente osservato nel corso della disamina dei motivi di ricorso di Di TO EL e ON - che le forme di esteriorizzazione del clan UC siano state quelle conformi al modello legale dell'art. 416 bis cod. pen. che incorpora una fattispecie a struttura mista, che può estrinsecarsi in azioni tipicamente delittuose e in comportamenti anche non costituenti di per sé reato - tra cui lo svolgimento di attività imprenditoriali e l'investimento dei relativi profitti - ma connotati e permeati dalla forza d'intimidazione che promana dalla peculiarità del vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento ed omertà che il medesimo è destinato a produrre e garantire;
non è dunque consentito distinguere tra proventi scaturiti dalle operazioni "belliche" e da quelle solo apparentemente regolari, che pertengono all'esercizio dell'impresa (pag.127 e pag.134). Non ne consegue frattura logica, pertanto, quando il giudice di primo grado e la RT territoriale affermano che l'intestazione fittizia delle quote della EUROPEA COSTRUZIONI di cui al capo G16, proprietaria di beni immobili - dapprima in capo al cognato e alla nipote di UC QU, poi in capo, per il 90%, a AM AR, LO di UD - fosse finalizzata a preservare UC QU dall'irrogazione di misure di prevenzione anche in vista del perseguimento degli obbiettivi economici dell'associazione camorristica e, in definitiva, per agevolarne l'attività (pag.102 segg. primo grado, pag. 134 e seg. sentenza d'appello). E in merito, i rilievi opposti dalla difesa nell'atto di ricorso si palesano eccentrici e privi di consistenza. 11.3.11 terzo motivo, che riguarda la ritenuta recidiva qualificata, si mostra indeterminato prima che manifestamente infondato, poiché la sentenza impugnata ha dato risalto - pag. 135 - alla non breve "storia" criminale del ricorrente, caratterizzata da iscrizioni nel casellario giudiziale per delitti anche di somma gravità, ed ha correttamente ancorato il reato de quo agli allarmanti profili di pericolosità sociale immanenti al ruolo di reggente di un gruppo camorristico di stabile radicamento nel territorio. 12.11 primo motivo del ricorso promosso da SE MI, la cui valutazione assume carattere assorbente rispetto alle residue ragioni di impugnazione, è fondato. Il collegio, nella comparazione tra i giudizi declinati dalla motivazione in rassegna a riguardo della conferma, reietto il gravame della pubblica accusa, delle assoluzioni pronunciate con riferimento alle imputazioni di cui ai capi C5 - mossa a SE RO e RV RE - e C6 - mossa a SE MI - ed a riguardo, di contro, della conferma della statuizione di condanna di quest'ultimo in relazione all'addebito elevato con il capo C3, appellata dall'imputato - deve rilevare la violazione del principio di (non) contraddizione nell'esame delle fonti probatorie, perché - a fronte di una formulazione delle contestazioni sostanzialmente unitaria e sovrapponibile a proposito dell'assunta origine delittuosa delle risorse veicolate, ovvero la rispettiva riconducibilità ad "attività truffaldina svolta nel settore delle assicurazioni da E/ NI" - la RT di merito perviene ad argomentazioni e ad esiti decisori diametralmente opposti. Quanto ai flussi di denaro dei capi C5 e C6 - quest'ultimo 36 specificamente attinente ad una ipotesi di riciclaggio a carico di SE MI la RT territoriale sembra inizialmente condividere la prospettazione del Pubblico Ministero in relazione alt-esistenza delle operazioni di spostamento di provviste di denaro da o verso società che vedono in E/ NI il regista occulto" e "circa l'esistenza di una tesoreria con la quale venivano gestite le risorse di quest'ultimo (LL, n.d.r.) e dei fratelli SE, al di là della intestazione formale dei conti correnti e della proprietà nominale delle quote delle società coinvolte", per poi propendere, tuttavia, per l'incertezza della prova che riguarderebbe "l'origine dei flussi di denaro in contestazione", chiosando che "dall'intero compendio probatorio non è dato evincere in maniera certa ed inequivocabile l'origine delle provviste oggetto delle odierne contestazioni di riciclaggio dall'operazione speculativa del "parco primavera" né dalle attività criminose del clan degli SCISSIONISTI. Lo stesso capo d'imputazione è articolato in modo equivoco, nella misura in cui descrive le ingenti provviste di denaro come "frutto di attività truffaldina svolta da E/ NI, attivo nel settore delle truffe alle assicurazioni in collegamento con il clan PU, il clan DI UR e il clan degli SCISSIONISTI". La contestazione non chiarisce se oggetto delle attività di riciclaggio fossero i profitti delle truffe assicurative realizzate in proprio da E/ ovvero con la collaborazione dei clan evocati ovvero ancora i proventi delle operazioni speculative immobiliari che lo stesso Passare//i aveva realizzato con la complicità delle medesime organizzazioni criminali". Quanto, di contro, alle risorse liquide dell'imputazione di riciclaggio del capo C3 - per il quale è stato interamente condiviso il giudizio di affermazione di reità dell'attuale ricorrente, con la esclusione della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, pure vanamente censurata dal pubblico ministero (pag.113 sentenza impugnata) - il delitto presupposto indicato nell'editto accusatorio è analogamente costituito da "provviste di denaro [...] frutto di attività truffaldina svolta da LL NI, attivo nel settore delle truffe alle assicurazioni in collegamento con il clan PU, il clan DI RO ed il clan degli SCISSIONISTI"; in questo caso, però, in rapporto alla documentazione citata dalla difesa - che, peraltro, parrebbe nemmeno formalmente ammessa ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., come lamentato col terzo motivo - a sostegno dell'assunto che le somme confluite sul conto corrente della GA COSTRUZIONI, comunque riconducibile a SA e SE MI, proverrebbero dalla vendita di immobili, la RT replica che - anche a voler condividere la tesi - "almeno per quanto riguarda la costruzione del "parco primavera", si è trattato di un'attività connotata da abusi edilizi e lottizzazione abusiva commessi da SA PE NI di concerto col capo del clan DI RO, Alfredo CICALA". L'ordito della motivazione non si sottrae ad una critica di intima illogicità risultante dal testo stesso del provvedimento, vuoi perché non è dato comprendere perché l'incertezza della prova della provenienza delittuosa dei denari, affermata a riguardo degli addebiti di riciclaggio sub C5 e, soprattutto, C6, non si sia riverberata sull'affidabilità della prova dell'illecita scaturigine delle risorse di cui al capo C3, o viceversa, trattandosi di "fonte" identica, anche nel modello imputativo, ovvero i proventi dell'attività truffaldina del SA, tra l'altro riferita al medesimo torno di tempo;
vuoi, ancora, perché in 37 relazione al capo C3 le argomentazioni della sentenza impugnata si discostano dalla formulazione dell'incolpazione nella parte in cui traggono la dimostrazione dell'origine delittuosa del denaro (non dalle truffe ma) dalla consumazione di reati urbanistico-edilizi e di lottizzazione abusiva, ragionevolmente ritenuti emanazione dell'attività dell'associazione mafiosa del clan Di UR, in contrasto tuttavia con le conclusioni rassegnate sul punto dal giudice di primo grado, che hanno affermato la responsabilità del SE per il reato di riciclaggio dei proventi delle attività truffaldine consumate da SA NI. 12.1. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice d'appello, affinchè provveda, con adeguata rivisitazione del materiale probatorio e ricomposizione delle inferenze, ad eliminare la lacuna della motivazione così evidenziata. 13.Quanto ai motivi di ricorso di SS FR, il tema principale - posto dal primo motivo del ricorso dell'avv. Spigarelli e dal terzo motivo dell'avv. D'Isa - investe il giudizio stesso di responsabilità per il delitto associativo, che appare tuttavia infondato. Deve essere premesso che, in relazione alla posizione del ricorrente, le decisioni del duplice grado, in c.d. doppia conforme, costituiscono un unicum argomentativo, complessivamente valutabile dalla RT di legittimità. 13.1.L'intraneità perdurante del ricorrente al sodalizio camorristico dei LL, perfettamente attivo nell'ambito della criminalità organizzata locale, è saldamente agganciata, nel tessuto motivazionale della sentenza impugnata e di quella del primo giudice, agli esiti delle intercettazioni di conversazioni e alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia IR, gli uni e le altre estesamente vagliati e dall'efficacia dimostrativa adeguatamente convergente. Questa RT ha ripetutamente affermato che i contenuti informativi provenienti da intercettazioni di conversazioni, relativi a fatti direttamente attinenti alla vita di un'associazione criminale, sono direttamente utilizzabili a carico dei conversanti, perché espressione di un patrimonio conoscitivo condiviso, derivante dalla circolazione all'interno del sodalizio di informazioni e notizie relative a fatti di interesse comune agli associati (Sez. 2, n. 10366 del 06/03/2020, Muià, Rv. 278590-02), mentre la reinterpretazione dei dialoghi non può avvenire nel giudizio di legittimità, a meno che il ricorrente realmente evidenzi travisamenti di lettura che possano rivestire carattere decisivo (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01), come qui non si è verificato, dal momento che le ordinarie massime di esperienza utilizzate dal discorso giustificativo della sentenza impugnata sono sottratte al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, cit.). Quanto al collaboratore, la RT di appello (pag.137 e seg.), e prima ancora la sentenza del Tribunale (pag. 13 e segg., pag.56), non ha mancato di saggiarne e attestarne la credibilità soggettiva, l'attendibilità del narrato e la capacità di interagire con gli altri elementi di prova, in un contesto di vicendevole, reciproca corroborazione (in piena sintonìa con il dictum di sez. U, Aquilina cit.). Intercettazioni e dichiarazioni, dalla RT territoriale non illogicamente 38 apprezzate, consentono di cogliere non già un ruolo di statica affiliazione dell'imputato, ma il suo coinvolgimento diretto nelle strategie associative, e quindi l'esplicazione di quel ruolo dinamico e funzionale preteso dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889; Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018, M., Rv. 274180-01; Sez. 6, n. 12554 del 01/03/2016, Archinà, Rv. 267418-01; Sez. 5, n. 6882 del 06/11/2015, dep. 2016, Caccamo, Rv. 266064-01). 13.2.11 propalato di IR, come il compendio delle captazioni antecedenti al 2011 - e con ciò è affrontato anche il primo motivo dell'avv. D'Isa - non è affetto da vizio di inutilizzabilità, perché non è stato acquisito in violazione di un esplicito divieto stabilito dalla legge e costituisce, anzi, apporto probativo di intuitiva efficacia nel contesto di un'irrinunciabile, sinergica lettura con le emergenze delle intercettazioni, perché vale ad illustrare la stabile, radicata appartenenza del ricorrente al gruppo mafioso. Del resto, come esattamente sottolineato dalla sentenza di primo grado (pag.63), il capo d'imputazione individua nell'anno 2011 la fascia temporale dell —accertamento" della partecipazione del prevenuto all'associazione mafiosa, fattispecie di natura permanente, del tutto coerente con una sua pregressa affiliazione, circostanza che agevola il giudizio di manifesta infondatezza della questione posta, anche a riguardo di una pretesa inconciliabilità tra l'accusa e la sentenza. E sempre l'armonica consonanza tra la chiamata in correità del collaboratore - che pacificamente rappresenta in sé un elemento di prova e non un semplice indizio e scolpisce la figura di SS "O' Lentone" nell'organigramma del clan - e il contenuto, di univoca pregnanza dimostrativa, tratto dalle conversazioni registrate, in buona parte finanche di tenore "confessorio", permette di superare, come pianamente e congruamente illustrato dalle pronunce del doppio grado, i ripetuti rilievi difensivi che hanno inteso colorare di pura millanteria racconti, sfoghi e discorsi dell'imputato nell'ambito, invero riservato e genuino, dell'interlocuzione con SA. Del resto, e da ultimo, alcuna portata demolitiva potrebbero incorporare - ai fini che occupano, ovvero la prova della qualifica di associato del prevenuto, che costituisce il "thema decidendum" - le modalità del "cambio-assegni", l'assunto, mancato accertamento documentale di disponibilità liquide o immobiliari, dirette o indirette, in capo al ricorrente - peraltro contrastato, se non altro, dalla disposta confisca, in suo pregiudizio e in quanto ritenuti nella sua disponibilità, di beni formalmente intestati a terzi - o il frammento dell'esternazione del LL, captata al cospetto di (altro) SS FR, di aver "già sparato" al ricorrente, che, peraltro, ha riconosciuto di aver subìto un "avvertimento" a colpi d'arma da fuoco (pag. 30 del ricorso dell'avv.Spigarelli, trascr.progr. n. 8580 in all. 6 al medesimo atto d'impugnazione) ed ha raccontato di aver infine beneficiato della "protezione" del boss, epilogo certamente non incompatibile con l'altro episodio, in occasione del quale il prevenuto è stato "risparmiato". L'enfasi attribuita, poi, alla pretesa interruzione, da tempo risalente, delle attività illecite nel settore assicurativo collide con le dichiarazioni rese da SS medesimo in dibattimento, intese a giustificare le proprie "aperture" con SA nel 2012 con l'esigenza di mantenerne i rapporti di affari ("un ritorno economico", pag. 17 del ricorso 39 dell'avv. Spigarelli) proprio nel medesimo contesto. Il motivo di ricorso in scrutinio è dunque orientato a proporre una ricostruzione "atomizzata" e "frammentata" del dato probatorio, con disamina dei singoli elementi in modo isolato, trascurando di contro il costante indirizzo giurisprudenziale che invita il giudice a valutare il quadro nel suo "insieme" e nell'interazione di ogni singolo indizio con ciascuno degli altri, evitando in tal modo di svilirne la pregnanza e la significanza ai fini di una plausibile inferenza, fondata sulla logica e sulle regole dell'esperienza comune, che sono costituite da generalizzazioni tratte con procedimento induttivo in conformità ai ragionamenti diffusi nella cultura e nell'ambito spazio-temporale in cui matura la decisione del giudice (sez.6, n. 36430 del 28/05/2014, Schembri, Rv. 260813; sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258117). Ed a proposito del contributo fornito dal prevenuto a salvaguardia della latitanza di AC NI, cognato di LL IC ed accusato del reato associativo (pag. 141), alcuna seria critica può essere mossa alla linearità e razionalità delle proposizioni delle sentenze di merito, che ne hanno tratto - non un indicatore di occasionale forma di solidarietà ma - significativa e decisiva prova della compenetrazione del ricorrente nel tessuto dell'associazione mafiosa, dal momento che le espressioni messe in risalto dalle trascrizioni delle conversazioni, come del resto le altre richiamate in parte motiva, evocano profonda deferenza per il capo del clan, incondizionata disponibilità ai suoi "desiderata", consapevolezza della propria solida militanza all'interno dell'organizzazione gerarchica. In definitiva, le difese sollecitano una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivente, perché è preclusa alla RT di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una rielaborazione, sia pure anch'essa eventualmente logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o, comunque, di attendibilità delle fonti di prova (tra le tante, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; in senso conforme, v. Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702-01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100-01). 13.3. Quanto al secondo motivo del ricorso dell'avv. Spigarelli e al secondo motivo del ricorso dell'avv. D'Isa, l'art. 603 comma 1 cod. proc. pen. stabilisce che quando una parte, nell'atto di appello o nei motivi presentati a norma dell'articolo 585 comma 4, ha chiesto la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o l'assunzione di nuove prove, il giudice, se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale;
la giurisprudenza costante di questa RT è orientata nel senso che mentre nelle ipotesi di cui ai commi 1 (richiesta di riassunzione di prove già acquisite e di assunzione di nuove prove, dunque anche nell'ipotesi di richiesta di assunzione di prova contraria "a discarico" ai sensi dell'art. 495 comma 2 cod. proc. pen.) e 3 (rinnovazione "ex officio") dell'art. 603 cod. proc. pen. è necessaria la dimostrazione, in positivo, della necessità 40 (assoluta nel caso del comma terzo) del mezzo di prova da assumere, onde superare la presunzione di completezza del compendio probatorio, nell'ipotesi di cui al comma secondo del citato art. 603, al contrario, è richiesta la prova, negativa, della manifesta superfluità e della irrilevanza del mezzo, al fine di superare la presunzione, opposta, di necessità della rinnovazione, discendente dalla impossibilità di una precedente articolazione della prova, in quanto sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado (sez. 3, n. 13888 del 27/01/2017, Rv. 269334). Ebbene, la RT d'appello, una volta esattamente esclusa la riconducibilità delle prove invocate alla disciplina di cui all'art. 603 comma 2 cod. proc. pen., con esposizione appropriata, razionale e non illogica, si è espressa nel senso della non indispensabilità dell'integrazione probatoria, e l'esercizio della relativa opzione è attribuito esclusivamente alle facoltà del giudice di merito, a prescindere dalla riconducibilità dell'istanza alla disciplina dell'art. 495 comma 2 o dell'art. 507 cod. proc. pen., fermo restando che il difensore dell'imputato, avv. D'Isa, è a quest'ultima regola di rito che ha fatto esplicito riferimento, in primo grado e nei motivi di gravame e il giudice di secondo grado si è correttamente pronunciato sulla sussistenza dei presupposti per l'assunzione di nuove prove a tal proposito invocate, non ritenendole assolutamente necessarie ai fini del decidere. Il motivo non si sottrae, pertanto, al giudizio di infondatezza. 13.4. E in relazione al terzo motivo del ricorso dell'avv. Spigarelli e al quarto motivo del ricorso dell'avv. D'Isa, da ritenersi infondati, mette conto rammentare che in tema di associazioni di tipo mafioso cc.dd. storiche, per la configurabilità dell'aggravante della disponibilità di armi, non è richiesta l'esatta individuazione delle stesse, ma è sufficiente l'accertamento, in fatto, della disponibilità di un armamento, desumibile anche dalle risultanze emerse nella pluriennale esperienza storica e giudiziaria, essendo questi elementi da considerare come utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori (Sez. 2, n, 22899 del 14/12/2022, Seminara, Rv. 284761). La circostanza aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen. — che si configura ove le attività economiche di cui gli associati intendano assumere o mantenere il controllo siano finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti — ha natura oggettiva e va riferita all'attività dell'associazione e non necessariamente alla condotta del singolo partecipe, il quale, nel caso di associazioni cd. storiche come mafia, camorra e 'ndrangheta, ne risponde per il solo fatto della partecipazione, dato che - appartenendo da anni al patrimonio conoscitivo comune che dette associazioni operano nel campo economico utilizzando ed investendo i profitti di delitti che tipicamente pongono in essere in esecuzione del suo programma criminoso - un'ignoranza al riguardo in capo ad un soggetto che sia ad alcuna di tali associazioni affiliato è inconcepibile;
e in ogni caso la circostanza aggravante gli deve essere attribuita ove ignorata per colpa o per errore determinato da colpa (sez. U n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259589; sez. 2, n. 23890 del 01/04/2021, Aieta, Rv. 281463; sez. 6, n. 42385 del 15/10/2009, Ganci, Rv. 244904). 41 Orbene, le pronunce dei giudici di merito - quella di primo grado ha richiamato diversi precedenti irrevocabili (pag. 22 e 23, pag. 55 e segg.), con i quali la difesa ha omesso in toto di confrontarsi - hanno chiarito che il sodalizio camorristico capeggiato dai LL è "storicamente" noto per l'ampia disponibilità di armamenti e per la diffusa e penetrante intrusività nei gangli delle attività economiche del territorio oggetto del suo controllo, come peraltro concretamente riscontrato, a titolo esemplificativo, dalla vicenda raccontata dal collaboratore IR a riguardo dell'occultamento di armi da parte di SI CE e SS FR (pag.138 sentenza impugnata) e dell'uso di armi da sparo da parte del SS per le minacce ai periti delle compagnie di assicurazione (pag.137 "...hanno sparato a periti delle assicurazioni per costringerli a redigere gli atti che avrebbero portato alla liquidazione..."), dalla rievocazione, tra SS e SA, della vicenda degli spari ad opera del LL, all'indirizzo del primo (all. n. 6 al ricorso dell'avv. Spigarelli) e dal fenomeno, di dimensione in sé significativa, della gestione delle villette del Parco Roberta da parte della EDILPINO S.R.L., amministrata dall'SI medesimo per conto del LL, interessato a dissimulare le risorse illecitamente accumulate dal clan con la creazione di entità imprenditoriali di apparente regolarità (pag.122 e seg.). Il comune corredo conoscitivo così articolato e cristallizzato, nel caso del SS sostenuto dalle emergenze captative riguardanti la distribuzione delle "mesate" agli affiliati (pag. 142) e confortato dalla risalenza nel tempo e versatilità degli apporti forniti all'attività dell'associazione, è confutato da rilievi aspecifici e di stile, che precipitano nell'inammissibilità. 13.5. Né è consentito dedurre, in sede di legittimità, un vizio della motivazione che abbia per fondamento il diverso trattamento della posizione individuale di altro imputato, ancorchè correo (sez.3, n.27115 del 19/02/2015, La Penna, Rv.264020; sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Palladino, Rv. 282839; sez. 6, n. 21838 del 23/05/2012, Giovane, Rv.252880), dal momento che il giudizio di merito è calibrato sulle componenti soggettive ed oggettive dei comportamenti attribuiti a ciascuno, e il diverso approccio valutativo, riservato dalla RT territoriale ad SI CE, è stato ancorato, con inferenza non manifestamente illogica, alla specificità della mansione a lui attribuita nel consesso criminale dei LL, differente da quella del SS (pag. 123). 13.6. Il quarto motivo dell'impugnazione dell'avv. Spigarelli e parte del quarto motivo redatto dal co-difensore avv. D'Isa, che ha lamentato aporie a riguardo della reiezione del motivo di gravame relativo alle attenuanti generiche, è manifestamente infondato. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (sez.4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489); è poi ius receptum che , in tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle 42 specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693). Del tutto correttamente, pertanto, la decisione impugnata ha congruamente rimarcato il profondo disvalore dei fatti e propeso per l'inconcludenza degli indicatori invocati dalla difesa, costituiti dalla scelta dell'imputato di sottoporsi all'esame, accompagnata da argomentazioni ragionevolmente ritenute pretestuose ed inverosimili. 13.7. Il quinto motivo dei due ricorsi, a sua volta, non può essere accolto. La sentenza di appello, nel delimitare la statuizione di responsabilità dell'imputato qual partecipe dell'associazione mafiosa all'anno 2012 — con la conferma del trattamento sanzionatorio di primo grado - non è incorsa nella violazione del divieto di reformatio in peius poiché i criteri di commisurazione della pena previsti dall'art. 133 cod. pen. non coincidono con il dato circostanziale o il venir meno di un reato concorrente che, a mente dell'art. 597 comma 4 cod. proc. pen., impongono di attenuare la misura della sanzione in caso di accoglimento dei motivi d'impugnazione dell'imputato; essi operano all'interno della cornice di pena della fattispecie concreta e obbligano il giudice a fornire soltanto adeguata ragione della scelta effettuata entro tale forbice, dal momento che si tratta di un potere interamente affidato alla sua discrezionalità e, di conseguenza, il controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge può essere esercitato esclusivamente sulla motivazione che sorregge la decisione. E' del resto inesigibile, in un contesto di discrezionalità tanto ampio come quello delineato dagli articoli 132 e 133 del codice penale, un discorso giustificativo che ne espliciti minuziosamente le ragioni, di tal che l'obbligo della motivazione deve intendersi adempiuto tutte le volte in cui l'opzione del giudice di merito si traduca nella determinazione di una pena che per la sua entità globale, non sia, sul piano della logica, manifestamente sproporzionata rispetto al fatto oggetto di sanzione;
e ciò a maggior ragione quando la quantificazione della pena sia contenuta entro il medio edittale (sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; sez.3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288). E tanto è avvenuto nel caso di specie con soddisfacente enunciazione, anche nel rispetto del principio di proporzione, vuoi a riguardo dell'onerosa incidenza delle circostanze aggravanti ad effetto speciale (spazio edittale da nove a quindici anni per l'aggravante dell'associazione armata, ulteriormente aumentabile da un terzo alla metà per effetto della disciplina derogatoria dell'art. 416 bis comma 6 cod. pen., in relazione all'aggravante del reimpiego dei proventi), vuoi con riferimento all'intensità del grado della partecipazione e della ecletticità dei ruoli dinamici rivestiti dal ricorrente all'interno del sodalizio di tipo mafioso, mentre la pena finale è rimasta inalterata. 13.8.11 sesto motivo del ricorso dell'avv. Spigarelli e il sesto motivo del ricorso dell'avv. D'Isa sono manifestamente infondati. Costituisce condivisibile orientamento di questa RT che, in tema di confisca allargata ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (ora art. 240-bis cod. pen.), l'imputato nei cui confronti si proceda per uno dei titoli di reato contemplati dalla norma non ha interesse a 43 proporre impugnazione in ordine al provvedimento ablatorio caduto su beni intestati a terzi, ancorché considerati nella sua disponibilità indiretta, poiché, non potendo vantare alcun diritto alla loro restituzione, non può ottenere alcun effetto favorevole dalla decisione (In motivazione la RT ha precisato che è solo il terzo ad avere un interesse personale e diretto a provare la legittima acquisizione dei beni ovvero l'assenza di fittizia intestazione degli stessi) (sez. 2, n. 4160 del 19/12/2019, Bevilacqua, Rv. 278592). Il motivo di ricorso si spende, nel complesso, in censure che concernono la prova della legittima provenienza dei beni confiscati e la loro effettiva riconducibilità ai terzi che ne risultano i formali titolari, temi estranei alla sfera d'interesse all'impugnazione, processualmente meritevole di apprezzamento, propria del ricorrente. Il ricorso del SS, nel complesso, deve essere rigettato. 14.Ha impugnato la sentenza anche la parte civile ASSOCIAZIONE SU UT NI con l'avv. La Rana, e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per genericità, perché tale parte privata non ha appellato la sentenza di primo grado, né ha indicato nel ricorso di aver richiesto la rifusione delle spese del giudizio di primo grado in sede di dibattimento d'appello, stante il principio generale, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in virtù del quale la parte civile ha diritto ad ottenere la liquidazione delle spese di rappresentanza qualora abbia formulato domanda di condanna della controparte alla rifusione, non essendo invece necessario che abbia presentato apposita nota spese ai sensi dell'art. 153 disp. att. cod. proc. pen. (ex multis, sez. 6, n. 19271 del 05/04/2022, Palnneri, Rv. 283379). La doglianza che investe, invece, l'intervenuta condanna alla refusione delle spese di parte civile, relative al giudizio di appello, a carico di imputati nei cui confronti la relativa costituzione non era stata formalizzata, e in disparte, anche in questo caso, l'assenza delle idonee allegazioni documentali, è inammissibile per carenza d'interesse, perché - ai fini della proposizione di una domanda in sede civile - è necessario avervi interesse, a norma dell'art. 100 cod. proc. civ., disposizione ritenuta applicabile anche in tema d'impugnazione e l'interesse all'impugnazione è determinato dalla soccombenza (Cass. civ. sez.2, n. 1337 del 10/03/1981, Rv. 411952), tanto che l'art. 574 cod. proc. pen. attribuisce all'imputato il diritto e la facoltà di impugnare la sua condanna al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali. 15.Da ultimo, deve essere rivolta attenzione alla memoria difensiva dell'istituto di credito GU BANCA S.P.A. che, in qualità di terzo interessato, ha richiesto alla Suprema RT di Cassazione la "revoca della misura cautelare reale sui beni dell'MM IO S.R.L." di RO IC e UR IA e/o che venga accertata l'inopponibilità della confisca al terzo interessato". Mette conto osservare, in proposito, che in tema di confisca, il terzo estraneo al reato può far valere il diritto alla restituzione con la proposizione di incidente di esecuzione dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nell'ambito del quale, escluso che 44 possano essere rivalutate le ragioni della confisca una volta ordinata, può dimostrare la sussistenza del diritto di proprietà e l'assenza di ogni addebito di negligenza (sez.3, n. 50304 del 10/11/2023, Guidi, Rv. 285695; sez.2, n. 5806 del 18/01/2017, D'Alonzo, Rv. 269239). 16.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di UC, ND AN e Di TO FR conseguono la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende;
mentre al rigetto dei ricorsi di ON, Di TO EL e SS consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 17.Non va accolta la richiesta della parte civile, ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, ASSOCIAZIONE SU UT NI, di condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese del presente giudizio in suo favore, perché il contenuto della memoria a firma del difensore non ha apportato alcuno specifico contributo alla decisione e, in particolare, sostanzialmente articolata sui profili didascalici dell'istituto della costituzione di parte civile, della sua legittimazione e delle sue finalità, dei contenuti e degli effetti di una domanda risarcitoria, non ha specificamente contrastato i motivi di impugnazione proposti dagli imputati (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata in relazione alla posizione di SE MI, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della RT d'appello di Napoli. Annulla la medesima sentenza in relazione alla posizione di SI CE, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della RT d'appello di Napoli. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso dell'SI. Dichiara inammissibili i ricorsi proposti da UC QU, ND AN e Di TO FR e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta i ricorsi proposti da ON AN, Di TO EL e SS FR e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso della parte civile. Così deciso in Roma, 23/05/2024 Il on igliere estensore