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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/03/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1084/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile
Nella persona dei magistrati:
Dott. Domenico Bonaretti Presidente
Dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel.
Dott.ssa Manuela Cortelloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1084/2023 promossa in grado d'appello da:
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Simone Labonia del foro di ER (C.F. - PEC C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in ER, Via Email_1
Francesco Gaeta 7, giusta delega in atti.
- APPELLANTE – contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Alberico Paradiso (C.F. – PEC C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Erba Email_2
(CO), al Corso XXV Aprile 74/D, giusta delega in atti.
- APPELLATO -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1184/2023 del Tribunale di Milano pubblicata in data
15 febbraio 2023/ mutuo
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per – Appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, rigettata e disattesa ogni avversa istanza, eccezione e/o deduzione, così provvedere: nel merito: riformare integralmente la sentenza di primo grado, nei termini innanzi indicati e prospettati e, conseguentemente:
1. accertare e dichiarare l'illegittimità della contestata segnalazione di posizione a sofferenza, oggetto di causa, effettuata dalla banca convenuta, con insita, consequenziale e connaturale cancellazione della segnalazione illegittimamente effettuata;
2. per l'effetto, condannare il medesimo istituto di credito al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali
e non, subiti dall'attrice, da liquidarsi secondo equità e giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, con attribuzione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c.”
Per Appellato Controparte_1
“Piaccia a codesta Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
✓ Dichiarare l'inammissibilità ex art.345 cpc della domanda nuova formulata per la prima volta in sede di appello;
Nel merito:
✓ Rigettare tutti i motivi di appello come formulati dall'appellante nel presente giudizio di secondo grado, in quanto infondati in fatto ed in diritto, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata;
In ogni caso:
✓ Con vittoria di compensi e spese anche del presente grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
2 1) Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 al Tribunale di Milano, allegando l'illegittimità della segnalazione presso la Controparte_1
Centrale Rischi della Banca di Italia effettuata dalla Banca convenuta.
L'attrice chiedeva, previo tale accertamento, di condannare la convenuta al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti per effetto di tale condotta.
I presupposti dell'azione, in punto responsabilità, erano dati dalla mancanza del requisito della “mera situazione di impotenza finanziaria” per l'avvio della procedura di segnalazione negativa alla
Centrale Rischi, in quanto parte appellante, in tesi, aveva provveduto puntualmente al pagamento delle rate del mutuo sino alla comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, ed aveva corrisposto altresì l'intero ammontare delle rate scadute, oltre alle spese (euro 84.540,087).
2) costituendosi, concludeva per il rigetto delle domande. Controparte_1
In particolare, la Banca convenuta esponeva che:
- l'esposizione debitoria che aveva originato la segnalazione negativa a carico dell'attrice era relativa ad un credito derivante dall'erogazione a suo favore dell'importo di euro105.000,00 a titolo di mutuo fondiario da restituire in 10 anni;
- a fronte della procedura esecutiva n. 30/2019 promossa da un terzo creditore, la Banca aveva comunicato alla debitrice, in applicazione delle condizioni contrattuali, la decadenza dal beneficio del termine ex art. 11 del capitolato;
- il credito per la cui tutela risultava trascritto il pignoramento di cui alla citata procedura esecutiva risultava accertato con sentenza n.1344/2018 emessa in data 06/04/18 dal Tribunale di Avellino e pubblicata in data 12/07/2018;
- con raccomandata del 17 maggio 2019, dunque, la Banca comunicava alla debitrice la decadenza dal beneficio del termine in applicazione delle previsioni contrattuali, intimava il pagamento del dovuto entro 15 giorni e preannunciava future azioni legali in difetto, tra cui l'eventuale segnalazione alla Centrale Rischi e sistemi informativi creditizi in generale;
- con successiva raccomandata del 17 giugno 2019 la Banca comunicava l'estinzione del rapporto per il mancato rimborso del credito e, per l'effetto, l'avvio della procedura negativa di segnalazione alla
Centrale Rischi;
- al momento della segnalazione, risultava, tuttavia, un capitale residuo del mutuo da restituire pari a euro 81.843,89;
- successivamente alla comunicazione della segnalazione in Centrale Rischi (in data 17 giugno 2019),
l'attrice avanzava proposta transattiva in data 7 ottobre 2019, con la quale offriva la minor somma di euro 46.000,00 comprensiva di capitale, interessi e spese;
3 - la non aveva comunque assolto alcun onere probatorio a suffragio del danno patrimoniale Pt_1
e non patrimoniale lamentato.
La causa veniva istruita documentalmente, con rigetto delle richieste istruttorie di parte attrice, poiché ritenute superflue ai fini della decisione.
3) Con sentenza n. 1184/2023, pubblicata in data 15.02.2023, il Tribunale di Milano rigettava la domanda di condanna al risarcimento dei danni avanzata da e, per l'effetto, Parte_1
condannava parte attrice a rifondere le spese di lite, liquidate in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese come per legge, alla Banca convenuta.
Il Tribunale di Milano, all'esito del giudizio, ha accertato e dichiarato, applicando il principio della
“ragione più liquida”:
- che appariva in ogni caso infondata, a prescindere dalla fondatezza delle doglianze sul comportamento dell'istituto di credito in occasione della segnalazione, la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice, non avendo l'interessata provato il pregiudizio subito in conseguenza di essa, che in quanto danno conseguenza, non può ritenersi in re ipsa, sebbene la sua prova goda di facilitazioni agganciate al congegno presuntivo ex artt. 2727-2729 c.c. (Cass. n. 1931/17). Né tanto meno poteva reputarsi tale il danno non patrimoniale (all'immagine, all'onore e alla reputazione), in quanto anch'esso deve essere apprezzato quale “danno conseguenza”, e dunque, deve essere allegato e provato (Cass. n. 7594/2018; 31537/2018);
- che il rifiuto delle richieste di finanziamento di altri intermediari finanziari (doc. 9 attrice), non facendo alcun esplicito riferimento a detta segnalazione, non era eziologicamente a questa ricollegabile;
- che parimenti non era causalmente ricollegabile all'asserita illegittima segnalazione il pagamento in un'unica soluzione del capitale maggiorato dalle spese, essendo esso espressamente previsto all'art. 11 del capitolato delle condizioni generali del contratto (doc. 2 attrice) nell'ipotesi di decadenza dal beneficio del termine.
Il giudizio di secondo grado.
4) Avverso tale decisione, ha proposto appello , chiedendo la riforma della Parte_1
sentenza impugnata e reiterando le domande già svolte in primo grado, sulla base di due motivi di appello, così rubricati:
- I motivo d'appello: omessa pronuncia sulla domanda di declaratoria di illegittimità della contestata segnalazione di posizione a sofferenza, oggetto di causa, effettuata dalla banca convenuta, con insita, consequenziale e connaturale cancellazione della segnalazione illegittimamente effettuata.
4 Parte appellante si duole del fatto che il Giudice di primo grado abbia omesso di pronunciarsi sulla domanda di accertamento dell'illegittimità della segnalazione a sofferenza effettuata dalla Banca convenuta, avendo autonomo interesse a tale accertamento, così come alla domanda risarcitoria parimenti avanzata.
In particolare, parte appellante insiste nel sostenere l'insussistenza dei presupposti per procedere alla segnalazione negativa alla Centrale Rischi, non essendo avvenuta l'informazione preventiva prescritta ex lege, né sussistendo una situazione di impotenza finanziaria della stessa.
Invero, lamenta, dapprima, che la comunicazione ex art. 125 co. 3 TUB sia avvenuta successivamente
(17.06.2019) alla data in cui è stata effettuata la segnalazione (in tesi, maggio 2019), e che la decadenza dal beneficio del termine sia stata disposta dalla Banca in ragione della procedura esecutiva n.
30/2019 promossa da terzi sugli immobili di sua proprietà, e non in ragione di un proprio inadempimento agli obblighi contrattuali.
- II motivo di appello: erronea ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice di primo grado - omesso, incompleto e/o erroneo apprezzamento delle risultanze documentali e processuali - violazione ed erronea interpretazione degli artt. 115-116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. –
Parte appellante censura la decisione di prime cure nella parte in cui non ha ritenuto assolto l'onere probatorio relativo al danno subito e al nesso di causalità con la segnalazione a sofferenza.
Sul punto, contesta il mancato riconoscimento del danno da perdita di chance, con particolare riferimento alla perdita della possibilità di accedere al credito, da calcolarsi sul piano della probabilità, nonché il mancato accertamento del danno non patrimoniale subito, insito nella lesione del diritto all'immagine.
Quanto al nesso di causalità, secondo la prospettazione dell'appellante, esso è espressamente evincibile dal tenore letterale della nota prodotta in atti (doc. 9), posto che il rifiuto posto dagli altri intermediari bancari è stato chiaramente causato da informazioni creditizie di tipo negativo.
5) La Banca, costituitasi, ha chiesto di dichiarare inammissibile la domanda sulla cancellazione della segnalazione, in quando domanda nuova ex art. 345 bis c.p.c., e, nel merito, ha concluso per il rigetto dei motivi.
Sul presupposto della legittimità della segnalazione, ha precisato che sia la comunicazione del 17 maggio 2019, sia quella del 17 giugno 2019 sono avvenute in momento antecedente la segnalazione stessa, e che di essa sussistevano tutti i presupposti prescritti dalla legge, in base alla nozione di sofferenza desumibile dalla circolare della Banca d'Italia e dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità.
5 La causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6) Ad avviso della Corte, il primo motivo d'appello risulta inammissibile, e comunque infondato.
È da ritenersi inammissibile nella parte in cui parte appellante formula tale motivo in relazione all'interesse a conseguire la cancellazione della segnalazione, la quale, pur tuttavia, rappresenta domanda nuova e come tale tardiva.
7) Quanto al merito, si rileva che l'appellante non ha svolto motivi fondati in relazione alla comminata decadenza del beneficio del termine, in quanto è incontestabile che – per effetto del pignoramento da
Cont parte di terzi dei beni immobili che rappresentavano garanzia ipotecaria di – fossero maturate le condizioni di cui all'art. 11 del capitolato contrattuale1.
Così come risulta provato che la Banca abbia provveduto alla segnalazione a sofferenza nel giugno
20192, ovvero quando la aveva incontestabilmente già regolarmente ricevuto la missiva, Pt_1
datata 17 giugno 2019, che le preannunciava la segnalazione.
8) È vero che la procedura esecutiva n. 30/2019 è stata poi dichiarata successivamente improseguibile
(15.07.2019), per motivi che non interessano l'odierna controversia3, ma, ciò nonostante, la decadenza dal beneficio del termine e l'estinzione del rapporto sono avvenute in periodo precedente, mentre la Cont proposta transattiva da parte della debitrice nei confronti di , per il pagamento ridotto del residuo, è avvenuta a distanza di oltre tre mesi dalla segnalazione (in data 7.10.2019).
Non può quindi apprezzarsi alcuna illegittimità della segnalazione in sé.
9) Tuttavia, anche volendo da ciò prescindere, l'unico profilo di danno che in ipotesi potrebbe risultare documentato consiste nel rifiuto, espresso da Agos e Compass, di finanziamenti richiesti dalla (doc. n. 9 ), rifiuto espresso con riferimento a segnalazioni presso CRIF e Banche Pt_1 Pt_1
dati, nel periodo 19/2- 24 febbraio 2020.
Invero, a prescindere dalla genericità del riferimento, valga osservare a tal proposito, con valenza assorbente di ogni altra questione, che la ha provveduto ad estinguere il debito nei confronti Pt_1
Cont di , facendo venire meno i presupposti per la segnalazione, solo in epoca successiva a tale rifiuto,
Cont ovvero nell'aprile del 2020 (cfr. doc. 7 – bonifico in favore di di euro 84.540,87). Pt_1 Qualora avesse riscontrato con prontezza la missiva del giugno 2019, ovvero pagato tempestivamente le spettanze della Banca una volta avanzata la proposta transattiva, la segnalazione negativa non sarebbe rimasta in essere fino al febbraio 2020.
Per cui il danno lamentato sfugge al principio di causalità di cui all'art. 1223 c.c., ed è anzi imputabile al comportamento della debitrice. Pertanto, lo stesso non è risarcibile ex art. 1227 c.c.
10) Il secondo motivo di appello risulta assorbito dal rigetto del primo. Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato e confermata la sentenza impugnata.
Il regolamento delle spese
11) Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannata a Parte_1
rimborsare alla parte appellata e spese di lite relative al presente giudizio, come liquidate CP_1
in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 (come modificati con il D.M.
13/8/2022 n. 147), applicati i minimi dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile – complessità bassa), e dunque in complessivi € 6.946,00 per compensi (di cui euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva ed euro 3.470,00 per la fase decisionale), oltre spese forfetarie
(15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti.
Vista la soccombenza in duplice grado, sussistono i requisiti ed i presupposti per il versamento del doppio contributo a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 e s.m.i.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, come sopra composta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza di primo grado n. 1184/2023 Parte_1
resa dal Tribunale di Milano e pubblicata in data 15.02.2023, che conferma;
- condanna l'appellante a rifondere a parte appellata le spese del presente grado di CP_1
appello, liquidate in complessivi € 6.946,00 per compenso, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
- dichiara la sussistenza dei requisiti e presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Milano, 12 febbraio 2025
Il consigliere est
Alessandra Arceri Il presidente
Domenico Bonaretti
7 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 11 capitolato delle previsioni contrattuali: “…la Banca ha il diritto di risolvere il contratto (art. 1456 c.c.), se: …
- i beni ipotecati sono sottoposti a procedimenti conservativi o esecutivi, o a ipoteche giudiziali.” 2 come si rileva dal report della Centrale Rischi depositato in atti (doc. 12 ). Pt_1 3 Il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Como ha dichiarato l'estinzione del processo esecutivo per il venir meno del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 1344/2018 del Tribunale di Avellino, essendo stata riformata dalla successiva sentenza n. 4010/2020 della Corte d'appello di Napoli.
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile
Nella persona dei magistrati:
Dott. Domenico Bonaretti Presidente
Dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel.
Dott.ssa Manuela Cortelloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1084/2023 promossa in grado d'appello da:
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Simone Labonia del foro di ER (C.F. - PEC C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in ER, Via Email_1
Francesco Gaeta 7, giusta delega in atti.
- APPELLANTE – contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Alberico Paradiso (C.F. – PEC C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Erba Email_2
(CO), al Corso XXV Aprile 74/D, giusta delega in atti.
- APPELLATO -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1184/2023 del Tribunale di Milano pubblicata in data
15 febbraio 2023/ mutuo
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per – Appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, rigettata e disattesa ogni avversa istanza, eccezione e/o deduzione, così provvedere: nel merito: riformare integralmente la sentenza di primo grado, nei termini innanzi indicati e prospettati e, conseguentemente:
1. accertare e dichiarare l'illegittimità della contestata segnalazione di posizione a sofferenza, oggetto di causa, effettuata dalla banca convenuta, con insita, consequenziale e connaturale cancellazione della segnalazione illegittimamente effettuata;
2. per l'effetto, condannare il medesimo istituto di credito al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali
e non, subiti dall'attrice, da liquidarsi secondo equità e giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, con attribuzione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c.”
Per Appellato Controparte_1
“Piaccia a codesta Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
✓ Dichiarare l'inammissibilità ex art.345 cpc della domanda nuova formulata per la prima volta in sede di appello;
Nel merito:
✓ Rigettare tutti i motivi di appello come formulati dall'appellante nel presente giudizio di secondo grado, in quanto infondati in fatto ed in diritto, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata;
In ogni caso:
✓ Con vittoria di compensi e spese anche del presente grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
2 1) Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 al Tribunale di Milano, allegando l'illegittimità della segnalazione presso la Controparte_1
Centrale Rischi della Banca di Italia effettuata dalla Banca convenuta.
L'attrice chiedeva, previo tale accertamento, di condannare la convenuta al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti per effetto di tale condotta.
I presupposti dell'azione, in punto responsabilità, erano dati dalla mancanza del requisito della “mera situazione di impotenza finanziaria” per l'avvio della procedura di segnalazione negativa alla
Centrale Rischi, in quanto parte appellante, in tesi, aveva provveduto puntualmente al pagamento delle rate del mutuo sino alla comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, ed aveva corrisposto altresì l'intero ammontare delle rate scadute, oltre alle spese (euro 84.540,087).
2) costituendosi, concludeva per il rigetto delle domande. Controparte_1
In particolare, la Banca convenuta esponeva che:
- l'esposizione debitoria che aveva originato la segnalazione negativa a carico dell'attrice era relativa ad un credito derivante dall'erogazione a suo favore dell'importo di euro105.000,00 a titolo di mutuo fondiario da restituire in 10 anni;
- a fronte della procedura esecutiva n. 30/2019 promossa da un terzo creditore, la Banca aveva comunicato alla debitrice, in applicazione delle condizioni contrattuali, la decadenza dal beneficio del termine ex art. 11 del capitolato;
- il credito per la cui tutela risultava trascritto il pignoramento di cui alla citata procedura esecutiva risultava accertato con sentenza n.1344/2018 emessa in data 06/04/18 dal Tribunale di Avellino e pubblicata in data 12/07/2018;
- con raccomandata del 17 maggio 2019, dunque, la Banca comunicava alla debitrice la decadenza dal beneficio del termine in applicazione delle previsioni contrattuali, intimava il pagamento del dovuto entro 15 giorni e preannunciava future azioni legali in difetto, tra cui l'eventuale segnalazione alla Centrale Rischi e sistemi informativi creditizi in generale;
- con successiva raccomandata del 17 giugno 2019 la Banca comunicava l'estinzione del rapporto per il mancato rimborso del credito e, per l'effetto, l'avvio della procedura negativa di segnalazione alla
Centrale Rischi;
- al momento della segnalazione, risultava, tuttavia, un capitale residuo del mutuo da restituire pari a euro 81.843,89;
- successivamente alla comunicazione della segnalazione in Centrale Rischi (in data 17 giugno 2019),
l'attrice avanzava proposta transattiva in data 7 ottobre 2019, con la quale offriva la minor somma di euro 46.000,00 comprensiva di capitale, interessi e spese;
3 - la non aveva comunque assolto alcun onere probatorio a suffragio del danno patrimoniale Pt_1
e non patrimoniale lamentato.
La causa veniva istruita documentalmente, con rigetto delle richieste istruttorie di parte attrice, poiché ritenute superflue ai fini della decisione.
3) Con sentenza n. 1184/2023, pubblicata in data 15.02.2023, il Tribunale di Milano rigettava la domanda di condanna al risarcimento dei danni avanzata da e, per l'effetto, Parte_1
condannava parte attrice a rifondere le spese di lite, liquidate in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese come per legge, alla Banca convenuta.
Il Tribunale di Milano, all'esito del giudizio, ha accertato e dichiarato, applicando il principio della
“ragione più liquida”:
- che appariva in ogni caso infondata, a prescindere dalla fondatezza delle doglianze sul comportamento dell'istituto di credito in occasione della segnalazione, la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice, non avendo l'interessata provato il pregiudizio subito in conseguenza di essa, che in quanto danno conseguenza, non può ritenersi in re ipsa, sebbene la sua prova goda di facilitazioni agganciate al congegno presuntivo ex artt. 2727-2729 c.c. (Cass. n. 1931/17). Né tanto meno poteva reputarsi tale il danno non patrimoniale (all'immagine, all'onore e alla reputazione), in quanto anch'esso deve essere apprezzato quale “danno conseguenza”, e dunque, deve essere allegato e provato (Cass. n. 7594/2018; 31537/2018);
- che il rifiuto delle richieste di finanziamento di altri intermediari finanziari (doc. 9 attrice), non facendo alcun esplicito riferimento a detta segnalazione, non era eziologicamente a questa ricollegabile;
- che parimenti non era causalmente ricollegabile all'asserita illegittima segnalazione il pagamento in un'unica soluzione del capitale maggiorato dalle spese, essendo esso espressamente previsto all'art. 11 del capitolato delle condizioni generali del contratto (doc. 2 attrice) nell'ipotesi di decadenza dal beneficio del termine.
Il giudizio di secondo grado.
4) Avverso tale decisione, ha proposto appello , chiedendo la riforma della Parte_1
sentenza impugnata e reiterando le domande già svolte in primo grado, sulla base di due motivi di appello, così rubricati:
- I motivo d'appello: omessa pronuncia sulla domanda di declaratoria di illegittimità della contestata segnalazione di posizione a sofferenza, oggetto di causa, effettuata dalla banca convenuta, con insita, consequenziale e connaturale cancellazione della segnalazione illegittimamente effettuata.
4 Parte appellante si duole del fatto che il Giudice di primo grado abbia omesso di pronunciarsi sulla domanda di accertamento dell'illegittimità della segnalazione a sofferenza effettuata dalla Banca convenuta, avendo autonomo interesse a tale accertamento, così come alla domanda risarcitoria parimenti avanzata.
In particolare, parte appellante insiste nel sostenere l'insussistenza dei presupposti per procedere alla segnalazione negativa alla Centrale Rischi, non essendo avvenuta l'informazione preventiva prescritta ex lege, né sussistendo una situazione di impotenza finanziaria della stessa.
Invero, lamenta, dapprima, che la comunicazione ex art. 125 co. 3 TUB sia avvenuta successivamente
(17.06.2019) alla data in cui è stata effettuata la segnalazione (in tesi, maggio 2019), e che la decadenza dal beneficio del termine sia stata disposta dalla Banca in ragione della procedura esecutiva n.
30/2019 promossa da terzi sugli immobili di sua proprietà, e non in ragione di un proprio inadempimento agli obblighi contrattuali.
- II motivo di appello: erronea ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice di primo grado - omesso, incompleto e/o erroneo apprezzamento delle risultanze documentali e processuali - violazione ed erronea interpretazione degli artt. 115-116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. –
Parte appellante censura la decisione di prime cure nella parte in cui non ha ritenuto assolto l'onere probatorio relativo al danno subito e al nesso di causalità con la segnalazione a sofferenza.
Sul punto, contesta il mancato riconoscimento del danno da perdita di chance, con particolare riferimento alla perdita della possibilità di accedere al credito, da calcolarsi sul piano della probabilità, nonché il mancato accertamento del danno non patrimoniale subito, insito nella lesione del diritto all'immagine.
Quanto al nesso di causalità, secondo la prospettazione dell'appellante, esso è espressamente evincibile dal tenore letterale della nota prodotta in atti (doc. 9), posto che il rifiuto posto dagli altri intermediari bancari è stato chiaramente causato da informazioni creditizie di tipo negativo.
5) La Banca, costituitasi, ha chiesto di dichiarare inammissibile la domanda sulla cancellazione della segnalazione, in quando domanda nuova ex art. 345 bis c.p.c., e, nel merito, ha concluso per il rigetto dei motivi.
Sul presupposto della legittimità della segnalazione, ha precisato che sia la comunicazione del 17 maggio 2019, sia quella del 17 giugno 2019 sono avvenute in momento antecedente la segnalazione stessa, e che di essa sussistevano tutti i presupposti prescritti dalla legge, in base alla nozione di sofferenza desumibile dalla circolare della Banca d'Italia e dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità.
5 La causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6) Ad avviso della Corte, il primo motivo d'appello risulta inammissibile, e comunque infondato.
È da ritenersi inammissibile nella parte in cui parte appellante formula tale motivo in relazione all'interesse a conseguire la cancellazione della segnalazione, la quale, pur tuttavia, rappresenta domanda nuova e come tale tardiva.
7) Quanto al merito, si rileva che l'appellante non ha svolto motivi fondati in relazione alla comminata decadenza del beneficio del termine, in quanto è incontestabile che – per effetto del pignoramento da
Cont parte di terzi dei beni immobili che rappresentavano garanzia ipotecaria di – fossero maturate le condizioni di cui all'art. 11 del capitolato contrattuale1.
Così come risulta provato che la Banca abbia provveduto alla segnalazione a sofferenza nel giugno
20192, ovvero quando la aveva incontestabilmente già regolarmente ricevuto la missiva, Pt_1
datata 17 giugno 2019, che le preannunciava la segnalazione.
8) È vero che la procedura esecutiva n. 30/2019 è stata poi dichiarata successivamente improseguibile
(15.07.2019), per motivi che non interessano l'odierna controversia3, ma, ciò nonostante, la decadenza dal beneficio del termine e l'estinzione del rapporto sono avvenute in periodo precedente, mentre la Cont proposta transattiva da parte della debitrice nei confronti di , per il pagamento ridotto del residuo, è avvenuta a distanza di oltre tre mesi dalla segnalazione (in data 7.10.2019).
Non può quindi apprezzarsi alcuna illegittimità della segnalazione in sé.
9) Tuttavia, anche volendo da ciò prescindere, l'unico profilo di danno che in ipotesi potrebbe risultare documentato consiste nel rifiuto, espresso da Agos e Compass, di finanziamenti richiesti dalla (doc. n. 9 ), rifiuto espresso con riferimento a segnalazioni presso CRIF e Banche Pt_1 Pt_1
dati, nel periodo 19/2- 24 febbraio 2020.
Invero, a prescindere dalla genericità del riferimento, valga osservare a tal proposito, con valenza assorbente di ogni altra questione, che la ha provveduto ad estinguere il debito nei confronti Pt_1
Cont di , facendo venire meno i presupposti per la segnalazione, solo in epoca successiva a tale rifiuto,
Cont ovvero nell'aprile del 2020 (cfr. doc. 7 – bonifico in favore di di euro 84.540,87). Pt_1 Qualora avesse riscontrato con prontezza la missiva del giugno 2019, ovvero pagato tempestivamente le spettanze della Banca una volta avanzata la proposta transattiva, la segnalazione negativa non sarebbe rimasta in essere fino al febbraio 2020.
Per cui il danno lamentato sfugge al principio di causalità di cui all'art. 1223 c.c., ed è anzi imputabile al comportamento della debitrice. Pertanto, lo stesso non è risarcibile ex art. 1227 c.c.
10) Il secondo motivo di appello risulta assorbito dal rigetto del primo. Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato e confermata la sentenza impugnata.
Il regolamento delle spese
11) Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannata a Parte_1
rimborsare alla parte appellata e spese di lite relative al presente giudizio, come liquidate CP_1
in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 (come modificati con il D.M.
13/8/2022 n. 147), applicati i minimi dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile – complessità bassa), e dunque in complessivi € 6.946,00 per compensi (di cui euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva ed euro 3.470,00 per la fase decisionale), oltre spese forfetarie
(15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti.
Vista la soccombenza in duplice grado, sussistono i requisiti ed i presupposti per il versamento del doppio contributo a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 e s.m.i.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, come sopra composta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza di primo grado n. 1184/2023 Parte_1
resa dal Tribunale di Milano e pubblicata in data 15.02.2023, che conferma;
- condanna l'appellante a rifondere a parte appellata le spese del presente grado di CP_1
appello, liquidate in complessivi € 6.946,00 per compenso, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
- dichiara la sussistenza dei requisiti e presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Milano, 12 febbraio 2025
Il consigliere est
Alessandra Arceri Il presidente
Domenico Bonaretti
7 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 11 capitolato delle previsioni contrattuali: “…la Banca ha il diritto di risolvere il contratto (art. 1456 c.c.), se: …
- i beni ipotecati sono sottoposti a procedimenti conservativi o esecutivi, o a ipoteche giudiziali.” 2 come si rileva dal report della Centrale Rischi depositato in atti (doc. 12 ). Pt_1 3 Il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Como ha dichiarato l'estinzione del processo esecutivo per il venir meno del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 1344/2018 del Tribunale di Avellino, essendo stata riformata dalla successiva sentenza n. 4010/2020 della Corte d'appello di Napoli.
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