Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 07/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa RI AB Presidente
2) dott. Natalino Sapone Consigliere
3) dott. Massimo Pajno Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 232/2019 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del 8.4.2024 e vertente
T R A
c.f.: elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Reggio Calabria, Corso Garibaldi n. 187 presso lo studio dell'avv. Domenico Palmisani che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
(c.f.: ), in persona del p.t., Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria presso i cui uffici siti in Reggio Calabria Via del Plebiscito n. 15 è ope legis domiciliato;
- APPELLATO –
Controparte_3
1
[...]
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento;
Appello avverso sentenza del
Tribunale di Reggio Calabria n. 1441/2018, pronunciata in data 4.10.2018, pubblicata in pari data;
CONCLUSIONI
All'udienza del 8.4.2024 i procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a tutte le domande, eccezioni e difese di cui agli atti e verbali di causa e chiedono che la causa sia decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 30.7.2013 , adiva il Tribunale di Reggio Parte_1
Calabria proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n.
094 2013 00134865 22 con la quale richiedeva in pagamento la Controparte_4
somma di € 29.941,00 iscritta a ruolo dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria a titolo di spese processuali. A fondamento dell'opposizione il ricorrente eccepiva: 1) la nullità dall'atto opposto per l'omessa notifica della comunicazione preventiva di pagamento delle spese processuali in virtù della sentenza indicata nella parte motiva della cartella;
2) la violazione dell'art. 7 L. 212/200; 3) la violazione dell'art. 148 e 160 c.p.c. in ordine alla notifica della cartella di pagamento opposta atteso che l'adempimento era stato effettuato alla residenza del ricorrente mentre avrebbe dovuto essere stato effettuato presso l'istituto penitenziario presso cui era recluso;
4) la violazione dell'art. 3 L. 241/90 in quanto l'atto impugnato non consentiva di individuare gli atti presupposti. Concludeva chiedendo che, previa sospensione della riscossione, fosse dichiarato l'annullamento della cartella di pagamento opposta;
con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa del 14.10.2013 si costituiva in giudizio Controparte_4
eccependo: 1) il difetto di giurisdizione del giudice adito;
2) la tardività dell'opposizione;
3) la regolarità della notifica dell'atto impugnato;
4) la sufficiente motivazione della
2 cartella di pagamento ex art. 7 L. 212/2000 e comunque il difetto di legittimazione passiva della deducente rispetto alla completezza delle ragioni della pretesa spettanti all'ente titolare del credito. Concludeva chiedendo l'inammissibilità dell'opposizione per diretto di giurisdizione e, nel merito, il rigetto della stessa stante la sua infondatezza;
con vittoria di spese e compensi di lite.
Con comparsa del 25.10.2013 si costitutiva in giudizio il Controparte_1
deducendo la conformità della cartella di pagamento al modello ministeriale predisposto dell' con provvedimento del 22.4.2008 nonché la correttezza della Controparte_3
procedura di formazione e consegna dei ruoli declinando la propria legittimazione passiva quanto alla ritualità della notifica dell'atto opposto. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di lite.
Con sentenza n. 1141/2018, pronunciata il 4.10.2018, pubblicata in pari data,
Tribunale adito, rilevata la correttezza della notifica della cartella di pagamento oggetto di causa, dichiarava inammissibile l'opposizione in quanto proposta oltre il termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c. condannando parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Avverso la predetta statuizione proponeva atto d'appello Parte_1
ritualmente notificato alle controparti. A mezzo del gravame l'appellante lamentava l'errata applicazione dell'art. 617 c.p.c. alla fattispecie di causa atteso che, in sede di opposizione, era stata eccepita l'omessa notifica del titolo sottostante la pretesa che avrebbe dovuto essere effettuata presso l'istituto penitenziario in cui il ricorrente era detenuto e non presso la sua residenza, così come era avvenuto in ispecie, di talché
l'impugnativa avrebbe dovuta essere ricondotta nell'alveo dell'art. 615 c.p.c. Concludeva chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, fosse disposto l'annullamento della cartella di pagamento oggetto di causa;
con vittoria di spese e compensi di lite.
Con comparsa del 28.10.2019 si costituiva in giudizio il Controparte_1
deducendo che per effetto della legge n. 133/08 e successive modificazioni l'attuale art. 227 ter D.p.r. n. 115/02 non prevede più alcun preventivo invito di pagamento delle
3 spese di giustizia cosicché tutte le censure ex adverso prospettate, riferite alla genericità della cartella e all'assenza di motivazione, concretizzano vizio degli atti esecutivi da far valere nel termine di cui all'art. 617 c.p.c. rispetto al quale l'appellante era incorso in decadenza posto che la cartella era stata notificata in data 13.6.2013 e l'opposizione era stata iscritta a ruolo la causa in data 4.9.2013. Concludeva pertanto chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante alle spese di lite.
Non si costituiva in giudizio l' (subentrata ex art. Controparte_3
111 c.p.c. ad Controparte_4
All'udienza collegiale del 8.4.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 35 D.lgs. 149/2022, il procuratore di parte opponente insisteva in atti e verbali di causa che veniva, pertanto, assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata la contumacia dell' Controparte_3
- succeduta ex art. 111 c.p.c. ad – che, sebbene ritualmente
[...] Controparte_4
evocata in giudizio, non si è costituita.
Quanto al merito del gravame, l'appellante lamenta l'errata applicazione dell'art. 617 c.p.c. alla fattispecie di causa in luogo dell'art. 615 c.p.c. avendo contestato in sede di opposizione la mancata notifica della preventiva comunicazione da parte della Corte
d'Appello di Reggio Calabria relativa al pagamento delle spese processuali di cui al procedimento penale definito.
Lamenta inoltre l'irritualità della notifica della cartella di pagamento opposta in quanto effettuata a mani del familiare convivente del destinatario nonostante quest'ultimo fosse detenuto in carcere.
Le censure non meritano condivisione.
In primo luogo, va precisato che il giudice di prime cure ha dichiarato
4 inammissibile l'opposizione avverso la cartella di pagamento in ordine al lamentato vizio di motivazione derivante dall'omessa notifica della comunicazione preventiva di pagamento siccome proposta oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c. mentre ha qualificato l'azione come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. laddove la doglianza ha investito la ritualità della notifica della cartella di pagamento.
In ordine a tale ultimo rilievo va confermata la pronuncia avversata osservandosi in proposito che “la residenza non si perde per effetto di un allontanamento più o meno protratto nel tempo salvo che la persona non abbia fissato altrove una nuova dimora abituale e quindi una nuova residenza” risultando, dunque, conforme a diritto la notifica a persona detenuta effettuata a mani di persona di famiglia nel luogo di residenza (sul punto, si veda in motivazione Corte di Cassazione Sentenza del 13.12.2023 n. 34324 “In merito, inoltre, a quanto dedotto dalla ricorrente circa la detenzione in carcere del legale rappresentante alla data della notifica dell'atto impositivo, è assorbente, rispetto ad ogni altra questione, evidenziare che in tema di notificazioni, l'art. 139 c.p.c. pone obbligatoriamente un criterio di successione preferenziale in ordine ai luoghi nei quali la notificazione deve avvenire, al che consegue che, giacché la residenza non si perde per effetto di un allontanamento più o meno protratto nel tempo salvo che la persona non abbia fissato altrove una nuova dimora abituale e quindi una nuova residenza, risulta conforme a diritto la notifica a persona detenuta effettuata, nelle mani di persona di famiglia, nel luogo di residenza (cfr. Cass.
n. 9279 del 17 settembre 1998) come nel caso in esame”).
In relazione alla mancata notifica della comunicazione preventiva da parte della
Corte d'Appello di Reggio Calabria il giudice di prime cure ha rilevato correttamente che, per effetto della legge n. 133/2008, l'art. 227 ter D.p.r. 115/2002 non prevede più
l'obbligo di inviare la suddetta comunicazione prima dell'iscrizione a ruolo del credito
(Cassazione civile sez. VI, 13/09/2017, n.21178: “In materia di riscossione mediante ruolo delle spese processuali relative a sentenza penale di condanna, l'iscrizione a ruolo del credito effettuata dopo il 4 luglio 2009 -data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009 n. 69, che ha modificato
l'art. 227 ter del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - non deve essere preceduta dalla notificazione dell'invito
5 al pagamento, già previsto dall'art. 212 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dovendo ritenersi abrogata quest'ultima previsione a seguito della modifica del citato art. 227 ter”) .
Conseguentemente, secondo la statuizione avversata, le doglianze in merito alla mancata esplicitazione del quantum debeatur della cartella impugnata, afferendo alla carenza di motivazione del primo atto della sequenza procedimentale, andava proposta entro il termine di cui all'art. 617 c.p.c. (in ispecie non rispettato) trattandosi di opposizione agli atti esecutivi.
Tenuto conto della esplicita qualificazione della domanda da parte del primo giudice l'asserita erroneità della pronunzia sul punto avrebbe dovuto essere oggetto di ricorso per cassazione in base al “principio dell'apparenza”.
Infatti l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione dell'azione data dal giudice con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell'azione data dalla parte (cfr. ex plurimis Cassazione civile sez. VI, 20/10/2017, n. 24833: “L'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta in base al principio dell'apparenza, vale a dire, con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione effettuata dal giudice nello stesso provvedimento, indipendentemente dall'esattezza di essa nonché da quella operata dalla parte”)
L'appello sul punto va pertanto dichiarato inammissibile secondo quanto espressamente previsto dall'art. 618 ultimo comma c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e tenuto conto della non complessità della lite vanno liquidate in € 4.996,00 (oltre spese generali 15%, Iva e Cpa se dovute) secondo i parametri minimi di cui al DM 147/2022 previsti per il valore della causa rientrante nello scaglione di valore compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00 (valore dichiarato dall'appellante € 29.241,00) così di seguito specificati: € 1.029,00 fase studio;
€ 709,00 fase introduttiva;
€ 1.523,00 fase istruttoria/trattazione; € 1.735,00 fase decisionale.
6 Dà atto di avere adottato una pronuncia di inammissibilità/rigetto dell'appello ai fini della verifica dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 bis d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello rubricato al n. 232/2019 Rg. A.C. proposto da ontro Parte_1 Controparte_5
d'Appello di Reggio Calabria nonché contro
[...] Controparte_3
(già così dispone:
[...] Controparte_4
1) Dichiara la contumacia dell' (già Controparte_3 CP_4
;
[...]
2) Rigetta l'appello in ordine alla irritualità della notifica della cartella di pagamento opposta ex art. 615 c.p.c.; dichiara inammissibile l'appello in ordine alla delibata opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.;
3) Per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
4) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in €
4.996,00 (oltre accessori di legge) in favore del Controparte_5
d'Appello di Reggio Calabria;
5) Dà atto di avere adottato una pronuncia di rigetto/inammissibilità dell'appello ai fini della verifica dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 bis d.p.r. n.
115/2002;
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 20.12.2024.
Il Giudice Ausiliare estensore La Presidente
(dott. Massimo Pajno) (dott.ssa RI AB)
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