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Sentenza 21 giugno 2024
Sentenza 21 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 21/06/2024, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 140/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 140/2024 R.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
, C.F. nato a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Via F. Silvestri n. 6, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Francesco Guastella, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti e da
, C.F. nata a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_2 CodiceFiscale_2
Via Antonio Fogazzaro n. 8, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. IU Di Blasi, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
11.4.2024.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto:
pagina 1 di 3 che i ricorrenti, hanno contratto matrimonio civile a Ragusa in data 18.6.1988, con atto iscritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune predetto al n. 27, parte I, serie -, dell'anno 1988, in regime di separazione dei beni e che dall'unione coniugale sono nati i figli, oggi tutti maggiorenni ede economicamente autosufficienti, (Vittoria, 30.7.1989), (Vittoria, 30.10.1986), CP_1 Per_1 Per_2
(Vittoria, 19.3.1996) e IU (Comiso, 13.7.1999); che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51, depositato in data 16.1.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e con diritto per ciascuno di fissare ovunque, anche all'estero, la propria residenza, con l'obbligo di comunicare il nuovo indirizzo;
2) La casa coniugale, in Ragusa via Fogazzaro 8, è un immobile di esclusiva proprietà della Sig.ra
e per tali ragioni nulla è dovuto al Sig. ; Pt_2 Parte_1
3) I figlii sono maggiorenni e tutti economicamente indipendenti;
4) I coniugi rinunciano, reciprocamente, all'assegno di mantenimento dichiarando di essere economicamente autosufficienti.
5) I coniugi dichiarano che gli accordi di cui sopra avranno efficacia tra loro fin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso per separazione consensuale”. che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che nessuna condizione risulta avanzata dalle parti, dichiarandosi entrambi economicamente autosufficienti ed essendo anche tutti i figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
che gli atti sono stati inviati al Pubblico Ministero.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione pe rso nale dei coni ugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio civile a Ragusa in data 18.6.1988, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Ragusa al n. 27, parte I, serie -, dell'anno1988;
- Nulla sulle spese. pagina 2 di 3 - Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ragusa perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 13.06.2024.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 140/2024 R.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
, C.F. nato a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Via F. Silvestri n. 6, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Francesco Guastella, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti e da
, C.F. nata a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_2 CodiceFiscale_2
Via Antonio Fogazzaro n. 8, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. IU Di Blasi, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
11.4.2024.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto:
pagina 1 di 3 che i ricorrenti, hanno contratto matrimonio civile a Ragusa in data 18.6.1988, con atto iscritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune predetto al n. 27, parte I, serie -, dell'anno 1988, in regime di separazione dei beni e che dall'unione coniugale sono nati i figli, oggi tutti maggiorenni ede economicamente autosufficienti, (Vittoria, 30.7.1989), (Vittoria, 30.10.1986), CP_1 Per_1 Per_2
(Vittoria, 19.3.1996) e IU (Comiso, 13.7.1999); che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51, depositato in data 16.1.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e con diritto per ciascuno di fissare ovunque, anche all'estero, la propria residenza, con l'obbligo di comunicare il nuovo indirizzo;
2) La casa coniugale, in Ragusa via Fogazzaro 8, è un immobile di esclusiva proprietà della Sig.ra
e per tali ragioni nulla è dovuto al Sig. ; Pt_2 Parte_1
3) I figlii sono maggiorenni e tutti economicamente indipendenti;
4) I coniugi rinunciano, reciprocamente, all'assegno di mantenimento dichiarando di essere economicamente autosufficienti.
5) I coniugi dichiarano che gli accordi di cui sopra avranno efficacia tra loro fin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso per separazione consensuale”. che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che nessuna condizione risulta avanzata dalle parti, dichiarandosi entrambi economicamente autosufficienti ed essendo anche tutti i figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
che gli atti sono stati inviati al Pubblico Ministero.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione pe rso nale dei coni ugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio civile a Ragusa in data 18.6.1988, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Ragusa al n. 27, parte I, serie -, dell'anno1988;
- Nulla sulle spese. pagina 2 di 3 - Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ragusa perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 13.06.2024.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3