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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/07/2025, n. 3630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3630 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 646 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(C.F: ) rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dall'avv. Antonio Lembo, (C.F.: , giusta procura in atti C.F._2
Appellante
E
(C.F. e P.IVA ) in persona degli amministratori pro tempore CP_1 P.IVA_1
e ; (C.F. Parte_2 Controparte_2 Parte_3
) e (C.F. ), rappresentati e C.F._3 Parte_4 C.F._4 difesi dall' avv. Giorgio Cerulli ( ), giusta procura in atti C.F._5
Appellati
E
(P.IVA ) in persona dei legali rapp.ti p.t., dott. Controparte_3 P.IVA_2
e dott. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Gennaro Controparte_4 Controparte_5 Lettieri (C.F. ) ed Esther Lettieri (C.F. ), CodiceFiscale_6 CodiceFiscale_7
giusta procura in atti
Appellata
FATTI DI CAUSA
1.Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_5 [...]
, in qualità di esercenti la potestà sulla minore , adivano CP_6 Parte_1
il Tribunale di Napoli, al fine di ottenere la condanna di , e Parte_3 Parte_4 della quale proprietaria dell'aliscafo “Andromeda”, al risarcimento dei danni CP_1
biologico e morale occorsi alla minore in occasione del sinistro avvenuto in mare, al largo della costa di Napoli, nella traversata verso Capri, a causa della caduta della stessa in mare.
Deducevano che in data 06.09.12 la minore, imbarcatasi con la madre e la sorella in direzione
Capri, verso le ore 18.10 cadeva in mare e che la caduta era attribuibile alla scorretta chiusura del portello a poppa della nave ed alla mancata vigilanza del personale di bordo, che avrebbe dovuto impedire l'accesso e la sosta all'esterno dei locali dell'imbarcazione. La bambina undicenne veniva tratta in salvo da un marinaio ), che si tuffava in mare, Per_1
recuperandola.
Gli attori sostenevano, poi, che, a causa della vicenda, la minore aveva riportato una sintomatologia post-traumatica, con quantificazione del danno non patrimoniale permanente al 26%, di cui chiedevano il risarcimento entro i limiti della somma di euro 180.000,00, previo accertamento della responsabilità del proprietario della nave e del suo equipaggio, ai sensi dell'art. 1218 c.c. e della Convenzione di Atene relativa al trasporto via mare dei passeggeri e dei loro bagagli del 2002.
Ccosì concludevano:
“A- Dichiarare , e la quale proprietaria ed Parte_3 Parte_4 CP_1
P.IVA_ armatrice dell'aliscafo denominato "Andromeda" n. in persona del suo legale CP_7
rapp.te p.t., responsabili del sinistro del 06.09.2012 di cui in premessa e, per l'effetto,
B- Condannarli, anche in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla minore
[...]
, nessuno escluso (biologico, emergente, morale, etc.), qui quantificati in € Parte_1
180.000,00 come da perizia del prof. allegata e/o salvo maggiore o minore Persona_2
quantificazione che sarà accertata e quantificata in corso di causa anche a mezzo C.T.U., oltre interessi e rivalutazione;
C- Condannare, altresì, essi convenuti in solido al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa IVA CPA e spese generali, con attribuzione al sottoscritto procuratore, per anticipo fattone;
D- Munire la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione.”
2. Si costituiva la e deduceva che: CP_1 era maturata la prescrizione dell'azione spiegata dagli attori, ex l'art. 418 cod. nav., essendo decorso il termine per il risarcimento dei danni (sei mesi), computabile dal momento di arrivo a destinazione del passeggero (nel settembre 2012), sino alla notifica della citazione (nel novembre 2015); alcuna negligenza dell'equipaggio o inefficienza della nave aveva causato la caduta in mare della minore - frutto di un evento assolutamente accidentale e non prevedibile, anche in ragione delle avverse condizioni del mare di quella giornata -, alla luce dell'attivazione di tutti i protocolli di sicurezza (avvertimenti sia con scritte che con video mandati sugli schermi in continuazione, che con annunci verbali del personale del divieto di uscire fuori dal locale adibito a passeggeri) e della perfetta chiusura del portellone – che diversamente si sarebbe aperto subito e non a mezz'ora dalla partenza;
la minore aveva eluso la sorveglianza della madre ed era uscita fuori dalla cabina, avvicinandosi pericolosamente alla poppa, come emergeva dalle inchieste interne degli organi preposti (Ufficio Circondariale Marittimo della Guardia Costiera di Napoli) e dall'escussione di alcuni testimoni, escussi a sommarie informazioni nel procedimento iniziato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli;
le norme applicabili eventualmente in tema di responsabilità, non erano l'art. 1218 c.c. e la
Convenzione di Atene (non ratificata in Italia), ma al più gli artt. 1681 c.c. e 396 cod. nav., in quanto si trattava di una responsabilità contrattuale e non oggettiva, che poteva sorgere solo ove il vettore non avesse adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno - e a tale proposito si richiamavano le risultanze in sede penale e compiute dalla Guardia Costiera, che escludevano che sia i due marinai convenuti, sia la avessero omesso di porre in essere CP_1
le idonee misure di sicurezza per scongiurare il danno;
il danno lamentato dagli attori nella misura del 26 % e il quantum a titolo di risarcimento erano sforniti di qualsiasi elemento di riscontro e scollegati da qualsiasi tabella.
Chiedeva la chiamata in causa della al fine di essere manlevata da Controparte_3 eventuali condanne e ciò in forza della polizza vigente tra le parti all'epoca dei fatti e regolarmente quietanzata. Così concludeva:
“1) in via preliminare: accertare l'intervenuta prescrizione/decadenza per le ragioni tutte esposte in premessa con rigetto della domanda;
2) in ogni caso, nel merito: respingere la domanda attrice perchè infondata in fatto e in diritto con vittoria di spese, competenze e onorari di causa;
3) in via subordinata, e per l'ipotesi in cui dovesse ravvisare comunque una qualche ipotesi di responsabilità risarcitoria della convenuta dichiarare che la chiamata in Causa
[...]
in persona del l. r. p.mt. (P.IVA ) tenuta a manlevare e tenere CP_3 P.IVA_4
indenne la convenuta da ogni pretesa attorea anche condannando la stessa a rifondere a quanto sarà eventualmente tenuto a pagare agli attori.” CP_1
3. e si costituivano, deducendo che: Parte_3 Parte_4
l'accesso all'esterno della motonave era interdetto come da continui annunci del personale e dei dispositivi visivi in dotazione alla nave;
alcuna norma li obbligava a posizionarsi all'esterno della cabina, essendo addetti alla vigilanza interna degli ospiti e, in particolare, in quella circostanza, alla distribuzione di buste di cortesia, a causa del mare grosso e del diffuso stato di malessere dei passeggeri.
Chiedevano il rigetto di tutte le domande avverse;
in rito, chiedevano la sospensione del giudizio ex art. 75 c.p.p., in quanto i genitori della minore si erano costituiti parte civile nel processo penale insorto a loro carico ed avevano coltivato l'azione fino alla sentenza di condanna n. 18332/15 del 29.12.15.
4. La si costituiva e nel merito si associava alle difese della Controparte_3 [...] chiedendo l'applicazione dell'art. 1227 c.c. per il comportamento negligente della CP_1 madre;
nei rapporti con l'assicurata, eccepiva la prescrizione del diritto alla Controparte_6 riscossione dell'indennizzo e, comunque, la sua decadenza per tardiva comunicazione del sinistro ai sensi dell'art. 1915 c.c.
Così concludeva:
“1. in via preliminare, dichiarare la nullità della citazione e, per l'effetto, fissare agli attori un termine perentorio per precisare la domanda, concedendo altresì alla convenuta un ulteriore termine per integrare le proprie difese ed eccezioni;
2. nel merito, in via principale, dichiarare estinto il diritto esercitato ex adverso per intervenuta prescrizione ex art. 418, comma I, cod. nav.; 3.nel merito, in via principale, dichiarare estinto il diritto esercitato dall'assicurato per decorrenza del termine di cui all'art. 2952 c.c., ovvero la decadenza del medesimo da qualsiasi diritto derivante dal contratto di assicurazione;
4.nel merito, rigettare la domanda attrice in quanto improcedibile, inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto;
5.in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, applicare la concorsualità ex art. 1227 c.c. e, per l'effetto, contenere le avverse richieste risarcitorie nei limiti del giusto e del provato, con esclusione delle voci di danno non provate né documentate;
6.in via istruttoria, ammettere tutti i mezzi richiesti nel presente atto, con riserva di ulteriormente articolare, produrre e controdedurre nel rispetto dei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.;
7.accertare la violazione da parte della del patto di gestione della lite e, per CP_1
l'effetto, nella denegata ipotesi di soccombenza, esonerare la dal Controparte_3 pagamento delle spese eventualmente poste a carico dell'assicurato.”
5. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 19, pubblicata il 04.01.2021, così decideva:
“
1. In accoglimento solo parziale della domanda risarcitoria formulata da Parte_5
e , nella qualità di esercenti la potestà sulla minore
[...] Controparte_6 [...]
, e riconosciuta la decurtazione del 50% per i motivi indicati in motivazione, Parte_1 condanna in solido la in persona dell'amministratore p.t., e CP_1 Parte_4
al pagamento in favore dei primi della somma di euro 735,00 oltre Parte_3
interessi legali codicistici dalla data del sinistro (06.09.12), da calcolarsi sulla predetta somma devalutata alla medesima data secondo indici Istat per le famiglie di operai ed impiegati e poi su quella come rivalutata anno per anno, nonché interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo;
2. Compensa per 4/5 le spese di lite tra e , nella qualità Parte_5 Controparte_6
di esercenti la potestà sulla minore e in persona Parte_1 CP_1 dell'amministratore p.t. e e e pone la restante parte in Parte_4 Parte_3
capo ai secondi in solido che si liquida in euro 168,00 per spese vive ed euro 910,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario come per legge con attribuzione all'Avv.to Antonio Lembo dichiaratosene antistatario;
3. Pone le spese di CTU come liquidate da separato decreto in atti per 4/5 in capo agli attori
e per 1/5 in capo alla e e;
CP_1 Parte_4 Parte_3 4. Condanna la a tenere indenne la in persona Controparte_3 CP_1 dell'amministratore p.t. di tutti gli esborsi di cui ai capi 1), 2) e 3) del presente dispositivo.” accoglieva parzialmente la domanda attorea, riconoscendo la decurtazione del 50%; condannava in solido la e al pagamento CP_1 Parte_4 Parte_3
della somma di euro 735,00, oltre interessi;
compensava per 4/5 le spese di lite tra attori e convenuti, ponendo la restante parte in solido tra i convenuti;
liquidava le spese di CTU per
4/5 in capo agli attori e per 1/5 in capo ai convenuti;
condannava la a tenere Controparte_3
indenne la per tutti gli esborsi del dispositivo. CP_1
In motivazione, il Tribunale deduceva che: non potevano essere invocati gli artt. 615 c.p.p. e ss, non evincendosi dalla documentazione in atti il passaggio in giudicato della sentenza penale n.18332 del 29.12.15 a carico di e;
Parte_6 Parte_4
la qualificazione della domanda di risarcimento spettava al giudice, il quale non era vincolato dalla qualificazione imposta dalla parte. Nella specie, doveva ritenersi che gli attori avessero invocato una responsabilità extracontrattuale dei convenuti;
era infondata l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto dannoso imputabile a più persone, sollevata dalla sulla scorta di CP_1
consolidata giurisprudenza - facendo prevalere la più lunga prescrizione del fatto costituente reato (sei anni) rispetto all'illecito civile (nell'ipotesi di coincidenza delle due fattispecie giuridiche) - secondo cui, il momento iniziale di decorrenza della prescrizione coincide con il momento della conoscenza della patologia conclamata e nel caso di specie, con la relazione della consulenza datata 27.07.13; oltretutto, la costituzione di parte civile degli attori aveva interrotto la prescrizione dell'azione risarcitoria;
dalla istruttoria svolta in sede penale emergevano i seguenti elementi:
- salpata la motonave dal porto di Napoli il portellone di poppa veniva chiuso ed apparentemente messo in sicurezza (cfr. testimonianza di , , Testimone_1 Testimone_2
); il dato è suffragato dalla circostanza che l'apertura dello stesso è avvenuta Testimone_3 solo dopo circa 30 minuti dall'inizio della navigazione;
- Il sistema di chiusura del portellone (che aveva due ante) era integro ovvero non presentava manomissioni o rotture (cfr. relazione di servizio del 06.09.12 a cura del personale di
Capitaneria di Capri al momento dello sbarco: doc. n. 11 allegato alla citazione);
- Il sistema di chiusura dei due battenti consentiva due tipologie di chiusura: una – più sbrigativa ma meno sicura - che vedeva il chiavistello in posizione orizzontale (come venne rinvenuto in sede di ispezione immediatamente successiva il portellone di sinistra a poppa: cfr. doc. n. 11 allegato alla citazione), e l'altra, la più sicura, in posizione verticale;
- Durante la navigazione vi era il divieto di sostare all'esterno del salone passeggeri (come da avvisi presenti su cartelloni scritti – cfr. relazione del 06.09.12 dell'Ufficio Circondariale
Marittimo di Capri – e da annunci anche sugli schermi del salone – cfr. teste Testimone_4
assunto a s.i.t.);
- Gli obblighi gravanti sul personale di bordo erano quelli di assistenza e sorveglianza all'interno del salone passeggeri (cfr. manuale operativo di bordo allegato n. 13 alla seconda memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. della esiti dell'inchiesta informale n. 05/15 del CP_1
Ministero dei Trasporti, allegato n. 10 alla II memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. della
[...]
, non essendo da alcuna norma o disposizione del Comandante prevista la presenza CP_1 costante del personale all'esterno del salone (circostanza che escluderebbe il reato di abbandono del posto di servizio);
- Il mare grosso – ma praticabile data l'autorizzazione data alla navigazione dalla Capitaneria di Porto – vedeva impegnato il personale all'interno della nave nell'assistenza ai numerosi passeggeri che si sentivano male con la distribuzione di buste di cortesia (cfr. teste Tes_3
, informatori e );
[...] Tes_5 Persona_3
- Alcuni passeggeri, pur a conoscenza del divieto, si intrattenevano a lato di poppa
(dichiarazioni in sede di s.i.t. di e ); Testimone_1 Testimone_2
- Non era stata posizionata la catenella tra la porta del salone ed il portellone (dichiarazioni di e in sede di s.i.t.); Testimone_1 Testimone_2
- La minore , uscita fuori dal salone senza l'accompagnamento Parte_1
della madre ma in uno a un ragazzo di nome (dichiarazioni di Persona_4 Testimone_1
in sede di indagine amministrativa rese in data 02.10.12) si appoggiava senza la presenza di impedimenti o presidi di sicurezza al portellone di dritta e dopo qualche secondo cadeva in mare a causa della repentina apertura del portellone e nonostante il , che era dietro Per_4 di lei, cercasse di prenderla (verbale delle dichiarazioni di rese all'Ufficio Testimone_1
Circondariale Marittimo di Capri del 02.10.12);
- Alcuno durante la navigazione aveva manomesso l'iniziale posizione del chiavistello (cfr. dichiarazioni di e in sede di s.i.t.); Testimone_1 Testimone_2
- La madre della minore usciva solo dopo l'allarme (“uomo in mare”) lanciato da alcuni passeggeri al personale di bordo (dichiarazioni di in sede di indagine Testimone_1
amministrativa rese in data 02.10.12); non era necessaria ulteriore istruttoria, potendosi fare uso di quella svolta in sede penale;
c'era stata un'omissione colpevole dei convenuti (nella chiusura del portellone di dritta, una volta salpati da Napoli, e nel circoscrivere la zona esterna a poppa con i dovuti accorgimenti), con conseguente caduta in mare della e conseguenti lesioni personali. Delle Parte_1
stesse omissioni rispondeva, ex art. 2049 c.c., anche il datore di lavoro ( , in CP_1 assenza delal proba del'itnerruznioe del nesso cuasale tra la condotta dle dipendente e le msinio cui lo stesso era addetto o il caso fortuito;
alla madre doveva imputarsi un concorso causale nella misura del 50%, per Controparte_6
la mancata vigilanza sulla figlia;
il nesso di causalità non veniva reciso dalla colposa distrazione della madre, ma, nella specie, il concorso colposo del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227 c.c., riduceva la responsabilità del danneggiante;
non erano condivisibili le conclusioni della CTU, che aveva ritenuto residuati postumi permanenti relativi ad un disturbo dell'adattamento cronico non complicato, quantificabile nella misura del 10% di danno biologico;
non risultava provato il nesso di causalità tra il disturbo post traumatico della minore e la caduta in mare;
a leggere bene, infatti, sia i dialoghi tra il CTU ed i genitori della ragazza che quelli tra la prima e , la sua ostilità verso il mondo esterno (a prescindere dai controversi Parte_1
segnali dati dal rapporto con il mare che appaiono nel caso di specie fuorvianti) e la sua chiusura e difficoltà comportamentali non era risultato provato che fossero il frutto della reazione della sua psiche all'evento esterno e non piuttosto frutto della combinazione tra un carattere naturalmente diffidente e delle dinamiche familiari che la consulente d'ufficio, dott.ssa , aveva adeguatamente spiegato nel corso della sua relazione;
Per_5
non era il dato relativo al rapporto apparentemente risolto con il mare (la ragazza frequenta una scuola per intraprendere la carriera marittima, d'estate lavora in mare su barche private, manifesta libertà e confidenza con l'elemento che pure le avrebbe dovuto provocare timore e terrore) che incideva sul precedente giudizio - ma che dava piuttosto il senso della capacità di reazione e di resilienza dell'attrice - quanto la circostanza, pur significativa, che il suo allontanamento dall'ambiente familiare (la ragazza studiava fuori casa e passava la settimana ospite di una famiglia di Sorrento) piuttosto che trovarla impreparata ed insicura, le provocava giovamento e sollievo;
sin dall'inizio della disamina era emerso, infatti, che – soprattutto nel confronto con la sorella
– veniva descritta come “ 'diversa', iperattiva, sportiva, atletica meno solare, molto Parte_1 chiusa e riservata”, ed ancora “restia a parlare, deve decidere lei quando parlare”, “con i suoi tempi”; veniva descritto il difficile rapporto tra madre e figlia, in quanto la prima, pur seguendo con attenzione i cambi di umore della seconda, non aveva con lei un dialogo chiaro e schietto
(come quest'ultima pareva averlo con il padre), ma “indietreggia emotivamente” e pareva non avere gli strumenti per entrare nel mondo di;
Parte_1 significativa era l'espressione usata dal CTU secondo cui “l'ansia e l'irrequietezza attribuite alla figlia, appartengono alla madre che simbolicamente priva di braccia rincuoranti, è sprovvista per sé e per di risorse emotive interne necessarie ed indispensabili al
Parte_1 fine di un'adeguata elaborazione dell'evento traumatico”, espressione che evidenziava con nettezza la reale destinataria degli effetti traumatici dell'evento oggetto di giudizio;
le difficoltà di gestione del carattere di – e direttamente l'evento di causa –
Parte_1 avevano premiato il regime del “non detto” nella famiglia (secondo le dichiarazioni
Parte_1 del padre della ragazza “è meglio tacere e non approfondire per evitare reazioni negative”) che aumentava in “una dosa massiccia di rabbia legata proprio all'assenza di
Parte_1 regole, confini e contenimento”, aggravata dal periodo particolare vissuto da lei
(adolescenza); anche da altri passaggi della relazione si comprendeva come, dall'esame della personalità della ragazza, non emergeva il nesso diretto tra il dedotto “trauma” e la tendenza all'autoesclusione o all'incapacità di reagire al giudizio altrui (pure riscontrato dal tecnico), né la ricerca continua di una figura di appoggio era emerso lampante provenire dal fatto che il giorno della caduta ella non avesse avuto aiuto o supporto adeguato, quanto piuttosto da equilibri ( o squilibri ) preesistenti ed interiori;
che era mancato, nella relazione peritale, un corretto inquadramento della causa reale del disturbo, pur presente nella minore, e che attribuirlo alla caduta in mare del 06.09.12 – come il CTU senza ripensamenti aveva fatto, anche dopo le note critiche mosse dal CTP della
SNAV, Dott.ssa : “In assenza dell'evento traumatico, in epoca così Persona_6
precoce, probabilmente la minore non avrebbe sperimentato tale carenza Parte_1 genitoriale conservando la possibilità di evolversi psichicamente in maniera più integra” – appariva una forzatura;
non era riconoscibile alla minore la quota di lesione dell'integrità psicofisica permanente del
10%, come quantificata dal CTU, ma solo il danno biologico temporaneo nella misura di 10 giorni di ITT e di 10 giorni di ITP al valore del 50% che, secondo le Tabelle di Milano, ammontava ad euro 980,00 a titolo di ITT, ed euro 490,00 a titolo di ITP al 50%, per complessivi euro 1.470,00, somma da ridurre del 50%, in ragione del concorso di colpa imputato alla madre della danneggiata;
spettavano anche gli interessi, dal giorno del sinistro, sulla somma devalutata e poi rivalutata di anno in anno secondo gli indici Istat Foi. la polizza di relativa alla responsabilità dei terzi tra e la compagnia, al Controparte_3 CP_1
momento del sinistro era vigente ed efficace;
quanto all'eccezione di prescrizione, secondo la lettera del combinato disposto dei commi 2
e 3 dell'art. 2952 c.c., “In tema di assicurazione per la responsabilità civile, il termine di prescrizione breve di cui all'art. 2952, comma 2, c.c. decorre dal giorno in cui il terzo ha promosso l'azione risarcitoria nei confronti dell'assicurato” (cfr. Cassazione civile sez. III,
15/06/2020, n.11581). Nel caso di specie, la a fronte della richiesta di CP_1
risarcimento danni degli attori pervenuta in data 19.11.14, inviava al proprio Broker in data
21.11.4 (e cioè solo due giorni dopo) missiva di richiesta di apertura della pratica assicurativa, ovvero ampiamente nei termini di prescrizione, anche tenuto conto della notifica dell'atto di chiamata in causa da parte della (17.05.16); CP_1
quanto alla eccezione di decadenza dalla garanzia per omesso avviso del sinistro, era noto che “In tema di assicurazione contro i danni, l'inosservanza, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di dare avviso del sinistro, secondo le specifiche modalità ed i tempi previsti dall'art. 1913 c.c. ed, eventualmente, dalla polizza, non può implicare, di per sé, la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo, dato che, nella seconda ipotesi, il diritto all'indennità non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto e provato dall'assicuratore, ai sensi dell'art. 1915 c.c., comma 2. l'onere di provare la natura, dolosa o colposa dell'inadempimento spetta all'assicuratore. Nel caso previsto dall'art. 1915 c.c., comma 1 dovrà provare il fine fraudolento dell'assicurato; in quello regolato dall'art. 1915, comma 2 dovrà invece dimostrare che l'assicurato volontariamente non ha adempiuto all'obbligo di dare l'avviso, nonché la misura del pregiudizio sofferto” (Cassazione civile sez. III, 30/09/2019, n.24210); nel caso di specie, a parte l'assenza del ritenuto ritardo o omissione di avviso, la compagnia non ne aveva dimostrato né il carattere doloso né, in caso di colpa, la misura della possibile compromissione del pregiudizio sofferto;
era dunque fondata la domanda di manleva della nei confronti della CP_1 CP_3
[...] quanto alle spese di lite, dall'esito complessivo della lite e tenuto conto della compartecipazione causale dell'attrice ( ) emergeva che l'istanza risarcitoria Controparte_6
risulta accolta, seppure in minima parte, con conseguente compensazione tra le parti per 4/5 delle stesse ed accollo della restante parte in capo alla ed ai convenuti CP_1 Parte_4
e ;
[...] Parte_3
quanto alle spese di CTU, le stesse seguivano la medesima sorte, ed erano poste per 1/5 in capo alla ed in solido agli altri due convenuti e la restante parte in capo a CP_1
e , nella qualità di esercenti la potestà sulla minore Parte_5 Controparte_6
. Parte_1
6. (divenuta maggiorenne) propone appello, chiedendo Parte_1
la riforma parziale della sentenza impugnata.
Con il primo motivo d'appello, l'appellante si lamenta in ordine al concorso di colpa attribuito dal Giudice di prime cure alla madre dell'offesa, , sul presupposto Controparte_6 dell'assenza di quest'ultima durante il verificarsi della lesione.
L'appellante sostiene, invece, che la madre era presente durante il verificarsi dell'evento dannoso, come confermano i testi escussi ( e ); il rapporto Persona_4 Tes_6
riassuntivo Circondariale Marittimo del 5.12.12; la dichiarazione di evento straordinario dell'11.09.12 e la sentenza penale n. 18332/15 del Tribunale di Napoli. In ogni caso,
l'eventuale assenza della madre non avrebbe avuto alcuna incidenza sull'evento.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui esclude la configurabilità dei postumi della minore derivanti dalla caduta in mare aperto.
Il Giudice di prime cure ha disatteso le conclusioni del CTU (trauma non superato della minore, tic all'occhio quale disturbo post- traumatico, paura e difficoltà a dormire la notte), senza però adeguatamente motivare tale scelta.
In ultimo, si duole del mancato riconoscimento delle sofferenze patite dall'appellante da parte del Giudice di primo grado.
In riforma della sentenza di primo grado, chiede:
Dichiarare , e la quale proprietaria ed Parte_3 Parte_4 CP_1
P.IVA_ armatrice dell'aliscafo denominato “Andromeda” RINA n. , in persona del suo legale rapp.te p.t., responsabili del sinistro del 06.09.2012 di cui in premessa e, per l'effetto, c)
Condannare in solido la in persona del suo legale rapp.te p.t., e CP_1 Parte_4
, anche in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla minore Parte_3
, nessuno escluso (biologico, emergente, morale, etc.), al Parte_1 pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 42.920,00 e/o nella maggior o minore somma che l'On.le Collegio riterrà di Giustizia, anche in riferimento alla domanda di primo grado, oltre interessi legali codicistici dalla data del sinistro (06.09.12), da calcolarsi sulla predetta somma devalutata alla medesima data secondo indici Istat per le famiglie di operai ed impiegati e poi su quella come rivalutata anno per anno, nonché interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo;
Condannare in solido la in persona del suo legale rapp.te p.t., e CP_1 Parte_4
al pagamento delle spese di lite in solido tra loro e che si liquidano in Parte_3
euro 759,00 per spese vive ed euro 16.483,99 per il primo grado e euro 804,00 per spese ed euro 18.078,50 per compensi professionali (che tengono conto della presenza di 4 parti nel giudizio) oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario, per il secondo grado di giudizio come per legge con attribuzione all'Avv.to Antonio Lembo dichiaratosene antistatario;
Porre le spese di CTU, come liquidate da separato decreto, integralmente in atti in capo alla
e e;
CP_1 Parte_4 Parte_3
Condannare la a tenere indenne la in persona Controparte_3 CP_1 dell'amministratore p.t. di tutti gli esborsi di cui ai capi 1), 2) e 3) del presente dispositivo.
7. Si costituiscono la e , proponendo CP_1 Parte_3 Parte_4 appello incidentale, chiedendo il rigetto in toto dell'appello e la riforma della sentenza di primo grado.
Con riferimento al primo motivo d'appello, gli appellati asseriscono che la ricostruzione dell'appellante riconferma quanto indicato dal Giudice di prime cure in termini di concorso di colpa e, semmai, evidenzia un quadro peggiorativo e di una più grave culpa in vigilando della madre che, scientemente, ha permesso alla figlia minore di aggirare il divieto assoluto di recarsi all'esterno.
Con riferimento al secondo motivo d'appello, il Tribunale non ha posto in discussione la sussistenza di un malessere della minore, ma ha evidenziato delle contraddizioni nell'elaborato peritale e nella di argomentazione scientifica volta a spiegare la sussistenza del nesso causale tra il fatto descritto e le condizioni della minore.
Con riferimento al motivo di gravame avente ad oggetto la sofferenza patita dall'offesa e non riconosciuta dal Tribunale, gli appellanti incidentali ravvisano la violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto non vi è una puntuale indicazione della somma astrattamente riconoscibile e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto al Giudice di prime cure.
Con l'appello incidentale deducono che: erroneamente il Giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione di prescrizione della domanda di risarcimento attorea, in quanto, nel caso di specie, deve applicarsi l'art. 418 cod. nav., non trovando applicazione l'art. 2497, co. 3, c.c., in virtù del fatto che le parti sono state convenute esclusivamente sulla base di un rapporto di natura contrattuale (contratto di trasporto marittimo); sicché, il termine di prescrizione semestrale risulta essere stato superato, in quanto la prescrizione decorre dal momento della conoscibilità della patologia, e cioè dal
27.07.2013 (come indicato dal Giudice di prime cure), e la citazione risale al 18.11.2015.
Chiedono, dunque, che la sentenza impugnata venga modificata nel senso che la domanda di risarcimento danni proposta dalla appellante risulti prescritta, con conseguente rigetto della domanda attorea e condanna alle spese.
Contestano l'erroneità della sentenza di primo grado in relazione alla condotta asseritamente colposa dei due marinai, circa l'errata chiusura del chiavistello, presuntivamente in posizione orizzontale, e in relazione alla affermazione che il passaggio nella zona esterna non era adeguatamente inibito ai passeggeri.
In ordine al primo punto, deducono che:
- il portellone era bloccato, altrimenti si sarebbe aperto immediatamente;
- pur considerandolo in posizione orizzontale, si sarebbe dovuto dimostrare che lo stesso era inefficiente rispetto al rischio di apertura nonostante le condizioni del momento (mare mosso e la bambina appoggiata sul portellone);
- la condotta colposa deve essere ancorata alla violazione delle regole prudenziali previste per il concreto rischio preso in considerazione e non può essere sufficiente considerare che il portellone si sia aperto.
In ordine al secondo punto deducono che:
-era inibito ai passeggeri di recarsi all'esterno, essendo stati apposti elementi proibitivi ed inibitori del passaggio (catenella indicante il divieto di avvicinamento al bordo della motonave);
-non è plausibile desumere la violazione della condotta prudenziale sottesa al profilo della colpa in capo ai marinai appellati, quando il passaggio nella zona in cui la minore è caduta in mare era stato inibito.
Chiedono, quindi, che la sentenza impugnata venga modificata nel senso che: non sussiste responsabilità dei convenuti tutti nella causazione del danno lamentato dalla attrice, con conseguente rigetto della domanda attorea e condanna alle spese.
Deducono che il Giudice di prime cure ha errato nella ricostruzione del fatto, poiché, non ha accolto la richiesta istruttoria della società convenuta, basandosi su prove formate al di fuori del processo e in assenza di contraddittorio.
Chiedono che la sentenza impugnata venga modificata nel senso che: i marinai Parte_3
e non hanno posto in essere alcuna violazione di regole prudenziali, avendo Parte_4 correttamente chiuso il portellone, con chiavistello in posizione verticale. Con conseguente rigetto della domanda.
Assumono che la sentenza sia errata nella parte in cui attribuisce il concorso di colpa alla madre della minore nella causazione del danno nella misura del 50%, mentre, tale condotta
è ritenuta determinante dagli appellati, in quanto l'omessa vigilanza della ha generato CP_6 la presenza della minore nella zona interdetta ai passeggeri, comportando l'apertura del portellone e la caduta in mare essendo insufficienti le misure di sicurezza adottate per una bambina di 11 anni.
Chiedono che la sentenza impugnata venga modificata nel senso che: la condotta della madre della minore sig.ra ha causato in misura assolutamente Controparte_6
preponderante essa stessa il danno lamentato dalla appellante, con conseguente riforma della domanda attorea e condanna alle spese.
Così concludono:
“1) in via preliminare: accertare l'intervenuta prescrizione/decadenza per le ragioni tutte esposte in premessa con rigetto della domanda;
2) in ogni caso, nel merito: respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto con vittoria di spese, competenze e onorari di causa;
3) Porre le spese di CTU, come liquidate da separato decreto, integralmente in atti in capo alla appellante;
4) in via subordinata, e per l'ipotesi in cui dovesse ravvisare comunque una qualche ipotesi di responsabilità risarcitoria della convenuta dichiarare che la chiamata in Causa CP_1
in persona del l. r. p.mt. (P.IVA ) tenuta a manlevare Controparte_3 P.IVA_4
e tenere indenne la convenuta da ogni pretesa attorea anche condannando la CP_1
stessa a rifondere a quanto sarà eventualmente tenuta a pagare agli attori. CP_1
5) Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.”
8. Si costituisce e chiede di dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza Controparte_3 dell'appello proposto e condannare la controparte alle spese di giudizio.
Preliminarmente eccepisce l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c., poiché, sostiene che l'appellante si limiti a ricostruire l'iter processuale del giudizio di primo grado, omettendo di indicare specificamente le parti del provvedimento oggetto di impugnazione e di illustrare la decisione ritenuta corretta, oltre a considerare non ragionevole la probabilità dell'accoglimento dell'impugnazione de quo. Critica il primo motivo d'appello nella parte in cui l'appellante rappresenta la presenza della madre, durante il verificarsi dell'evento dannoso, poiché, infondato, in quanto, dall'inchiesta amministrative e dal procedimento penale risulta, contrariamente, che quest'ultima durante l'accaduto era nel salone interno dell'aliscafo.
L'appellante considera, altresì, erronea la valutazione delle risultanze probatorie del Giudice di prime cure;
invero, il Tribunale ha ricondotto, correttamente, nell'alveo dell'art. 1227 c.c. la fattispecie giuridica in esame, essendo stata rilevante l'assenza della madre nella causazione del fatto dannoso.
Critica il secondo motivo d'appello, nella parte in cui l'appellante si duole del mancato riconoscimento dei postumi invalidanti permanenti.
Invero, sottolinea l'appellato, che il Giudice di prime cure dubitava della sussistenza del nesso di causalità tra il disturbo post traumatico e l'evento dannoso, avendo riscontrato nella minore, difficoltà comportamentali avulse dall'incidente marittimo, quanto piuttosto quale conseguenza di un difficile rapporto con la madre, tant'è che attualmente l'offesa frequenta una scuola per intraprendere la carriera marittima e lavora su barche private e ciò mal si concilia con il persistere di un trauma legato ad un incidente marittimo.
In ultimo asserisce che in ordine alla liquidazione delle spese di lite sia maturata acquiescenza delle parti di sentenza non impugnate ex art. 329 co. 2 c.p.c., non rilevando le richieste formulate in merito solo nelle conclusioni.
Così conclude:
“1. in via preliminare, rigettare il sollevato gravame in quanto inammissibile per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.;
2. nel merito, rigettare il sollevato gravame in quanto improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza impugnata;
3. in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello, contenere la condanna nei confronti della società appellata nei limiti del giusto e del provato, detratte le somme già liquidate, previa rivalutazione all'attualità;
4. in via ulteriormente gradata, condannare l'istituto Assicurativo nei limiti della somma determinata dai massimali di polizza, con addebito dell'eventuale residua somma al solo responsabile civile. “
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Non è fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc sollevata dalla Controparte_3
1.1.Il primo comma dell'art. 342 cpc, nella lettera ratione temporis applicabile – cioè quella introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. 0a) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 2012, n. 134 – recita:
“l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado;
2)l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
1.2. La Corte di legittimità ha chiarito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l.
n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (così Cass. ord. 13535/2018) e che
“non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo
d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (così
Cass. ord. 7675/2019).
1.3. Nella specie, l'appellante ha individuato le parti della sentenza di primo grado fatte oggetto di censura ed ha argomentato le critiche sollevate. Pertanto, deve concludersi che l'atto di appello risponda ai requisiti di forma/sostanza imposti dall'art. 342 cpc per la formulazione dell'atto di impugnazione.
2. La e hanno contestato la sentenza di primo grado, CP_1 Parte_3 Parte_4 riproponendo l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento fatto valere dalla
. Parte_1
L'eccezione è infondata, nei termini della motivazione che segue.
2.1. Preliminarmente, va osservato che e , quali Parte_5 Controparte_6
genitori esercenti la potestà sulla figlia minore , in primo grado hanno Parte_1
avanzato espressamente (ed esclusivamente) una domanda di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale.
Alle pgg.
6-7 dell'atto di citazione, in fatti, si leggeva:
“risulta, invece contrariamente a quanto affermato dalla compagnia assicuratrice, palese la responsabilità della convenuta (in forma oggettiva, trattandosi di negligenza del proprio personale, del quale essa risponde) ai sensi dell'art. 1218 c.c., in materia di responsabilità contrattuale, il vettore potrà liberarsi da questa responsabilità se dimostra che i danni ai passeggeri sono stati causati da 2causa a lui non imputabile” e non è certo questo il caso come si evince chiaramente dalle deposizioni rese, dagli accertamenti effettuati e relazioni svolte dalla capitaneria del porto di Capri sia nell'immediatezza dell'arrivo, che nei giorni successivi.
Un altro aspetto di indubbio rilievo consiste poi nella previsione normativa che prevede il riconoscimento del danno non solo fisico, ma anche psicologico.
Pertanto, tutte le volte in cui in occasione di un trasporto marittimo si dovesse verificare un danno alle persone, si potrà invocare la responsabilità contrattuale e quindi presunzione a carico del vettore.
Spetta al passeggero solo dimostrare l'esistenza del rapporto di trasporto “con il biglietto” e il danno si è verificato in occasione del trasporto stesso. In tal senso, assume rilievo europeo il Protocollo del 2002 alla “Convenzione di Atene relativa al trasporto via mare dei passeggeri
e dei loro bagagli”, cui ha recentemente aderito l'Unione Europea e che è già stato recepito dal regolamento CE n. 393/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009.
Il protocollo in parola, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente, prevede che l'armatore abbia una responsabilità oggettiva per tutte le lesioni e i decessi, fino ad un ammontare di euro 430 mila per passeggero, a meno che non dimostri che l'incidente è avvenuto per un fenomeno naturale di carattere eccezionale, inevitabile e irresistibile”.
Con le memorie istruttorie, gli attori non modificarono la domanda, deducendo una responsabilità aquiliani dei due marinai e della CP_1
2.2. Chiarito che gli attori hanno agito per fare accertare una responsabilità negoziale della e dei due marinai, va confermato il rigetto della eccezione di prescrizione. CP_1
2.3. Ai sensi dell'art. 2947 c.c. ove il fatto sia considerato anche come reato dalla legge e per il reato sia prevista una prescrizione più lunga di quella prevista in materia civilistica, la prescrizione penale si applica anche all'azione civile.
2.4. Gli appellanti incidentali richiamano una giurisprudenza (Cass. 2432/1996) secondo cui l'art. 2947 c.c. si applica solo nel caso in cui, corrispondendo al fatto illecito un reato, venga invocata, nel giudizio civile, una responsabilità extracontrattuale. Richiamano anche Cass.
2278/1983, secondo cui l'azione di responsabilità contrattuale e quella per responsabilità extracontrattuale rimangono strumenti autonomi e sono soggette a regimi diversi per quanto riguarda la prescrizione.
Tale giurisprudenza risulta superata dalla successiva copiosa giurisprudenza di legittimità.
Nell'arresto della Cassazione n. 24347/2014 - evocato pure dal giudice di primo grado – si legge: “Recente giurisprudenza di questa Corte ha affermato che in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, la previsione dell'art. 2947 c.c.,
(secondo il quale, se il fatto è previsto dalla legge come reato, e per il reato stesso è prevista una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile) si riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria, e si applica, pertanto, non solo all'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche all'azione civile diretta contro coloro che siano tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta. (Cass. 28464/13; Cass. 20437/08). È stato altresì ulteriormente chiarito che la disposizione dell'art. 2497 c.c. va riferita sia al danno da fatto illecito contrattuale che extracontrattuale, purché sia considerato dalla legge come reato (Cass. Sez.
U, 1479/97; Cass. 5693/01, Cass. 5009/09)”.
2.5. Nella specie in esame, dunque, benchè gli attori abbiano invocato solo una responsabilità contrattuale nei confronti dei convenuti, all'azione di responsabilità si applica non la più breve prescrizione semestrale, prevista dall'art. 418 cod. nav., ma si applica la prescrizione più lunga, prevista per i fatti di reato imputati ai due marinai nel giudizio penale svoltosi innanzi al tribunale penale di Napoli e concluso, in primo grado, con la sentenza n. 18332/2015 (artt.
110 c.p. e 1118 c.d.n.; art. 110 e 586 c.p.).
Come già evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, lo stesso termine di prescrizione va applicato tanto ai soggetti imputati, quanto al soggetto che risponde del comportamento tenuto dagli imputati (nella specie, la . CP_1
2.6. Gli appellanti incidentali stessi hanno evidenziato che la prescrizione ha cominciato a decorrere dal giorno del fatto (6.9.2012) e che il primo atto interruttivo è costituito dall'atto di citazione che ha introdotto il presente giudizio in primo grado, notificato il 18.11.2015.
Come detto, la prescrizione di cui tenere conto non è quella di sei mesi, invocata dagli appellanti incidentali, ma quella, assai più lunga, prevista per i reati contestati ai due marinai, che era almeno di 5 anni (v. reato di lesione colpose).
Pertanto, al momento in cui l'atto di citazione è stato notificato, il termine di prescrizione non era ancora perento.
2.7. Per altro, solo incidentalmente va osservato che i genitori della danneggiata si erano costituiti parte civile, per conto della figlia, nel giudizio penale all'udienza del 1.4.2014 (v. sentenza penale sopra richiamata).
Ancora di recente la giurisprudenza di legittimità ha precisato, in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito imputabile a più soggetti in solido, che “la costituzione di parte civile produce effetti interruttivi, fino all'irrevocabilità della sentenza penale, anche nei confronti dei condebitori rimasti estranei al processo penale ed a prescindere dalla diversità dei titoli di responsabilità, essendo sufficiente, ai fini dell'art. 1310, comma 1, c.c., l'esistenza di un vincolo obbligatorio solidale scaturente dall'unicità del fatto dannoso” (v. Cass. 26711/2024; 21049/2024; 16755/2024; SSUU 13143/2022).
Pertanto, a fronte di una prescrizione che ha cominciato a decorrere il 6.9.2012, il primo atto interruttivo della stessa è avvenuto il 1.4.2014.
3. Gli appellanti incidentali sostengono che, ove anche comprovate l'omessa corretta chiusura col chiavistello del portello e l'omessa apposizione della catenella per inibire l'avvicinamento al bordo della nave, non sarebbe stato provato il nesso causale tra le condotte imputate ai due marinai e l'evento. Non è infatti detto che la posizione orizzontale del chiavistello non fosse sufficiente ad evitare l'apertura accidentale.
In particolare, poi, gli appellanti affermano che “per le condizioni di navigazione, la sicurezza dei passeggeri non era tutelata dal sistema di chiusura del portellone perché questo, evidentemente, presupponeva che fosse consentito l'accesso all'esterno, quanto appunto, dal divieto assoluto di recarsi all'esterno”.
Inoltre, ove la minore non fosse uscita sul ponte – come impeditole dai cartelli di avviso -, la stessa non si sarebbe avvicinata al bordo e non sarebbe caduta dalla nave. Pertanto, l'intera responsabilità dell'evento è da imputare alla negligenza della madre, . Controparte_6
L'appellante contesta, invece, la riduzione del 50% della misura Parte_1 del risarcimento del danno, in ragione dell'errato riconoscimento della corresponsabilità nel causare l'evento, imputata alla madre . Controparte_6
Le censure evidenziate possono essere analizzate congiuntamente, attesa la intima connessione delle stesse.
I motivi di censura sollevati dagli appellanti incidentali non sono fondati, mentre merita accoglimento – ai sensi della motivazione che segue – la censura sollevata da
[...]
. Parte_1
3.1. Ai sensi dell'art. 41 cp – applicabile anche al giudizio civile – “il concorso di cause preesistenti e simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento.
Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti
a determinare l'evento”.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che “in presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o succedutisi nel tempo, deve essere riconosciuta a tutti un'efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili quando lo stesso, inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall'origine e per forza propria la serie causale, riveli l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee” (v. Cass.
8778/2024; v., nello stesso senso, anche Cass. 92/2017) e che “con riguardo all'illecito civile, si ha interruzione del nesso di causalità soltanto quando la causa sopravvenuta (che può identificarsi anche con la condotta dello stesso danneggiato) sia da sola sufficiente a provocare l'evento, in quanto autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto, sì da assorbire sul piano giuridico ogni diverso antecedente causale e ridurlo al ruolo di semplice occasione” (v. Cass. 21563/2022).
In ambito civilistico, il nesso di causalità materiale va valutato secondo il criterio del “più probabile che non”, il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione (v. Cass 25805/2024; v. Cass. 18584/201, ove si legge che nel giudizio civile, in cui opera la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", lo standard di cd. certezza probabilistica in materia civile non può essere legato esclusivamente alla probabilità quantitativa della frequenza di un determinato evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto).
L'accertamento del nesso causale in caso di condotta omissiva va compiuto secondo un criterio di probabilità logica, stabilendo se il comportamento doveroso omesso sarebbe stato in grado di impedire, o meno, l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto, in base ad un giudizio ancorato non solo alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di eventi, ma anche agli elementi di conferma e all'esclusione di quelli alternativi, disponibili nel caso concreto;
non si tratta, dunque, di un criterio probatorio diverso da quello del "più probabile che non", utilizzato nel giudizio civile, quanto piuttosto espressione di un accertamento di natura sostanziale del nesso di causalità materiale (v.
Cass. 16199/2024)
La Corte di cassazione ha chiarito che non si può negare il nesso eziologico fra condotta e danno solo perché vi sono più cause possibili ed alternative ma il giudice deve stabilire quale tra esse sia "più probabile che non", in concreto ed in relazione alle altre, e, quindi, idonea a determinare in via autonoma il danno evento. Qualora tale accertamento non sia possibile, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 c.p., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si verifichi l'esclusiva efficienza causale di una di esse (v. Cass. 19033/2021; v. anche 38123/2021). Sempre la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “in tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non", conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana)” (v. Cass. 23197/2018).
3.2. Nella specie, preliminarmente deve affermarsi che la mancata posizione verticale del chiavistello costituisce una delle cause che hanno prodotto l'evento.
Non può infatti sostenersi che anche la posizione orizzontale fosse sufficiente ad evitare l'apertura del portello. E' sufficiente osservare che, nei fatti, il portello si è aperto ed è certo che, ove il chiavistello fosse stato chiuso nella posizione verticale – quindi bloccato – il portello non si sarebbe mai aperto. Da un punto di vista dunque meramente materiale, la circostanza che il chiavistello non fosse correttamente chiuso ha costituito uno dei fattori che hanno condotto alla caduta della . Parte_1
3.3. Altro fatto causale – sempre dal punto di vista materiale – della caduta dalla nave è la mancata apposizione della catenella che impediva ai passeggeri sul ponte di avvicinarsi al bordo.
E' evidente che, ove presente la catenala, ai passeggeri sarebbe stato materialmente impossibile avvicinarsi al portello.
3.4. L'eventuale comportamento negligente, imputabile ad - consistente nel Controparte_6
non avere vigilato sulla figlia minorenne , impedendole di uscire sul ponte durante Parte_1 la navigazione – può - ove accertato - avere costituito una concausa dell'evento, ai sensi del richiamato art. 41 c.p., ma non può avere costituito una causa esclusiva dell'evento. Infatti, il comportamento eventualmente tenuto dalla non integra un comportamento del tutto CP_6 atipico ed eccezionale, tale da escludere la catena causale già posta in essere dai comportamenti dei due marinai.
3.5. Deve dunque concludersi che il non avere chiuso correttamente il chiavistello e il non aver apposto la catenella per impedire l'avvicinamento al bordo della nave integrano due condotte che hanno (con)causato la caduta della minore dalla nave. È infatti sufficiente osservare – secondo il procedimento controfattuale - che, ove i marinai avessero tenuto i comportamenti dovuti, la caduta non sarebbe avvenuta;
e tanto va confermato anche ove venga accertato un comportamento negligente imputabile alla . CP_6
3.6. Va in particolare chiarito che è destituita di alcun fondamento l'affermazione, degli appellanti incidentali, secondo cui la sicurezza dei passeggeri non era tutelata dal sistema di chiusura del portellone, ma solo dal divieto di recarsi sul ponte.
E' di tutta evidenza che la sicurezza dei passeggeri era assicurata da una serie di condotte che il personale della nave doveva assicurare, nonché da condotte che i passeggeri, debitamente informati, dovevano osservare.
In ragione del principio di equivalenza delle cause, cristallizzato nel richiamato art 41 c.p., ogni comportamento od omissione di comportamento dovuto, teso ad assicurare la sicurezza die passeggeri, costituisce una concausa dell'evento, a meno che – come detto – non esista una condotta che, da sola, integri l'unica causa efficiente.
Pertanto, gli appellanti incidentali non possono sostenere che la sola mancata osservanza, da parte della madre della , del dovere di impedire a questa di uscire sul ponte, Parte_1 escluda l'efficienza causale delle omissioni imputabili ai due marinai.
3.7. Venendo al comportamento tenuto dalla , deve riconoscersi esistente un CP_6
comportamento negligente a questa imputabile.
E' emerso dal giudizio di primo grado – e non è per altro contestato – che sulla nave vi fossero cartelli che avvertivano di non uscire sul ponte durante la navigazione: che, quindi, il ponte fosse inibito ai passeggeri.
Ora, risulta irrilevante che la fosse o meno presente con la figlia minore CP_6 Parte_1 sul ponte al momento dell'evento, in quanto, in ogni caso, sia da sola, sia accompagnata dalla madre, la minore non doveva essere sul ponte durante la navigazione.
Dato che , al momento dei fatti, aveva solo 10 anni, spettava Parte_1
alla madre, investita della vigilanza sulla figlia, impedire a questa di essere presente sul ponte durante la navigazione, atteso che si trattava, in ogni caso, di una situazione di pericolo
(segnalato).
Pertanto, anche il comportamento negligente imputabile ad , integrato dalla Controparte_6
mancata vigilanza sulla figlia, ha contribuito alla causazione della caduta di
[...]
dalla nave. Parte_1
3.8. Ciò detto, la condotta colposa imputabile ad non può incidere, in alcuna Controparte_6
misura, sul risarcimento del danno da riconoscere a . Parte_1
Da tempo remoto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “se il genitore agisce per il risarcimento del danno subito dal figlio incapace di intendere o volere in rappresentanza di questi e non in proprio, il responsabile non può eccepirgli il concorso di colpa per non averlo sorvegliato (art. 2047 cod. civ.), perché comunque il danneggiato ha diritto all'intero risarcimento da ciascuno dei corresponsabili in solido (art. 2055 cod. civ.)” (così Cass.
4633/1997).
Nella specie, dunque, può legittimamente chiedere l'intero Parte_1
risarcimento del danno alla e ai due marinai e , secondo il principio CP_1 Parte_3 Parte_4 per cui il coobbligato solidale risponde per l'intero nei confronti del creditore (v. art. 1292 c.c.).
Ne consegue che il risarcimento che gli appellanti incidentali devono corrispondere alla non deve essere decurtato in alcuna misura, in ragione del riconosciuto Parte_1
comportamento negligente, causalmente concorrente, imputato ad . Controparte_6
3.9. In conclusione, la sentenza di primo grado deve essere riformata nella parte in cui ha ridotto del 50% il risarcimento dovuto da e a CP_1 Parte_3 Parte_4 Parte_1
.
[...]
4. Gli appellanti incidentali contestano l'errata ricostruzione dei fatti, da parte del tribunale, per omessa ammissione della prova orale richiesta, in primo grado, con la memoria ex art. 183 cpc.
Lamentano che il tribunale ha fondato la sua decisione su prove acquisite nel processo penale in danno dei due marinai, al quale la e la non hanno CP_1 Controparte_3
partecipato; pertanto, non poteva impedirsi alla di articolare mezzi di prova volti a CP_1
confutare la ricostruzione della vicenda, come emergente dagli atti e dai documenti formatisi fuori del processo. Chiedono, dunque, di ammettere la prova testimoniale sul seguente capitolo: “5) Vero è che il marittimo , insieme al completato l'imbarco Parte_4 Parte_3
dei passeggeri chiusero correttamente il portellone di poppa dal quale si era proceduto all'imbarco dei passeggeri, bloccando il chiavistello in posizione verticale di chiusura.”
Il motivo di censura non è fondato.
4.1. Nel vigente ordinamento processuale, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche (dichiarazioni scritte di terzi;
risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale;
giudizio penale;
giudizio tra altre parti), purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo, come in caso di dichiarazioni scritte provenienti da terzi, che, pur raccolte fuori dal processo, non comportano la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che il contraddittorio si instaura con la loro produzione in giudizio e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (v. Cass. 9507/2023; 2947/2023; 25162/2020; 517/2020; 25067/2018).
4.2. Nella specie, nel corso del giudizio di primo grado sono stati acquisiti sufficienti elementi che attestino che il portello di imbarco non era stato chiuso correttamente.
Il comandante dichiarò, sia in sede di giudizio penale, sia in sede di s.i.t., di avere Tes_3
potuto accertare che il portello era chiuso in quanto era in linea con la murata, ma non di avere accertato se lo stesso portello fosse chiuso correttamente, vale a dire se il chiavistello fosse stato bloccato in posizione verticale, con l'inserimento nelle apposite feritoie.
Non vi è stato alcun soggetto, ascoltato a s.i.t., che abbia affermato che il chiavistello, dopo l'imbarco, fosse stato chiuso regolarmente, vale a dire posto in posizione verticale ed inserito nelle feritoie.
, che in sede di s.i.t. ha dichiarato “non ho avuto modo di notare se il chiavistello Testimone_1 era perfettamente agganciato all'occhiello, tuttavia preciso che il marinaio preposto alla partenza ha rinchiuso regolarmente il portellone di imbarco, Ribadisco non sono in grado di indicare se il chiavistello fosse stato assicurato perfettamente nell'alloggio previsto”. Ora, non
è mai stato posto in dubbio che il chiavistello sia stato chiuso. Va però osservato che il chiavistello poteva chiudersi in due modi: in orizzontale ed in verticale. Solo il secondo tipo di chiusura assicurava che il chiavistello non potesse aprirsi in quanto, con l'inserimento nelle feritoie, lo stesso risultava bloccato e necessitava di una manovra contraria e volontaria per lo sblocco.
Deve anche escludersi che le condizioni del mare potessero avere comportato l'apertura del chiavistello, ove questo fosse stato bloccato in posizione verticale nella apposita feritoia: tanto
è escluso dalla relazione conclusiva della inchiesta interna della (v. doc. 10 prodotto CP_1
dalla . CP_1
Non vi è stato alcun soggetto ascoltato nel giudizio penale o a s.i.t. che abbia affermato di avere visto qualcuno manomettere il chiavistello.
Soprattutto, la circostanza che il portello si sia aperto sotto la pressione del peso della
, è la dimostrazione che il chiavistello, seppure chiuso, non fosse bloccato: infatti, Parte_1
ove il chiavistello fosse stato bloccato, mai avrebbe potuto aprirsi, pur sotto la pressione del peso di una bambina di 11 anni.
4.3. Va ricordato che la prova può essere desunta anche in via indiretta, a mezzo di presunzione, ex art. 2727 c.c. la quale consente di trarre da un fatto noto un fatto ignoto;
ed, inoltre, che “nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo rimessa la valutazione delle prove al prudente apprezzamento del giudice. Da ciò consegue che il convincimento del giudice sulla verità di un fatto può basarsi anche su una presunzione, eventualmente in contrasto con altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad esso contrari, alla sola condizione che fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria”
(v. Cass. 9245/2007; 18644/2011).
Alla luce degli elementi evidenziati, raccolti nel giudizio di primo grado e sottoposti anche al vaglio degli appellanti incidentali, appare del tutto superfluo ammettere la prova testimoniale richiesta dagli appellanti incidentali.
Gli esiti di tale prova, infatti, non potrebbero contraddire al circostanza che il chiavistello, ove debitamente bloccato nella feritoia, non si sarebbe mai aperto durante la navigazione sotto il peso di una bambina di 10 anni.
4.4. In chiusura, va osservato che, avendo gli attori in primo grado agito per accertare una responsabilità contrattuale, era onere dei debitori, ai sensi dell'art. 1218 c.c., dare prova o che non vi era stato alcun inadempimento o che l'inadempimento era da imputare a causa estranea alla loro sfera di controllo.
Ai sensi dell'art. 2967 c.c., ove l'onere probatorio gravante su una parte non sia pienamente soddisfatto, la decisione non può che essere a svantaggio della stessa parte.
Nella specie, dunque, alla luce degli elementi probatori evidenziati, gli appellanti non avrebbero fornito piena prova del fatto che il portello fosse stato correttamente chiuso neanche ove fosse stata ammessa la prova orale, come dagli stessi articolata.
4.5. Pertanto, al rigetto della richiesta di espletamento della prova orale fa seguito il rigetto del motivo di doglianza.
5. contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui Parte_1
non ha riconosciuto la sussistenza di postumi permanenti causati dal sinistro per cui è causa.
Precisa che il tribunale, con motivazione insufficiente, ha disatteso le risultanze della CTU svoltasi in primo grado.
Il motivo di censura merita accoglimento ai sensi della motivazione che segue.
5.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “se, in via generale, il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazione con
l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, ove, invece, le censure all'elaborato peritale si rivelino non solo puntuali e specifiche, ma evidenzino anche la totale assenza di giustificazioni delle conclusioni dell'elaborato, la sentenza che ometta di motivare la propria adesione acritica alle predette conclusioni risulta affetta da nullità” (v, Cass. 15804/2024) ed anche che “qualora nei confronti delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori, il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art.
360, comma 1, n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione” (v. Cass. 32069/2023).
La Corte di legittimità, però, ha anche precisato che “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (v. Cass.
33742/2022; 1815/2015).
5.2. Nella specie, preliminarmente va osservato che il CTU nominato in primo grado, dr.ssa
, ha riportato le osservazioni alla sua relazione sollevate dai consulenti delle parti Per_5
ed ha partitamente e specificamente risposto alle osservazioni di ciascuno di questi (v. nota depositata dal CTU in data 7.2.2019).
5.3. Ciò detto, il CTU ha evidenziato come l'evento avvenuto il 6.9.2012 abbia comportato un trauma nella minore – che al momento aveva 10 anni – da cui Parte_1 sono derivate chiusura e diffidenza nei confronti di terzi – compresi i genitori, soprattutto la madre, unico genitore presente all'evento -, una difficoltà ad aprirsi agli altri – nella convinzione di non essere compresa - e a contrarre rapporti di amicizia e di confidenza con i terzi, necessitando che l'iniziativa venga presa dagli altri, in modo da sentirsi accettata.
Inoltre, il CTU ha evidenziato la difficoltà – a distanza di anni – della a rievocare Parte_1
il fatto.
E' necessario evidenziare che la circostanza che la abbia intrapreso un percorso Parte_1
scolastico, presso una scuola nautica, per diventare comandante di nave non è sintomatico
– come appare sostenere il consulente della – di un pieno superamento del trauma, ma CP_1
piuttosto appare essere una reazione psicologica dovuta proprio al trauma, un tentativo, cioè, di superare la paura del mare, affrontandolo quotidianamente e dominandolo.
5.4. Sicuramente dall'evento del settembre 2012 è derivato un forte trauma psicologico alla madre della , , come detto unico genitore presente ai fatti – di cui Parte_1 Controparte_6
la CTU dà testimonianza;
però, a differenza di quanto concluso dal tribunale nella sentenza gravata, non può ritenersi che l'unica a subire un contraccolpo psicologico sia stata la madre.
Seppure è innegabile che lo spavento, la paura che la figlia perdesse la vita - e forse anche il senso di colpa - abbiano creato un vulnus psicologico alla , alla luce dell'analisi CP_6 condotta dal CTU deve prendersi atto che l'evento non sia passato indenne sulla psiche della minore, senza lasciare tracce permanenti. Né il carattere chiuso e diffidente nei confronti dei terzi della può essere attribuito Parte_1
esclusivamente ad una predisposizione naturale o alla fase adolescenziale nella quale la danneggiata si trovava al momento in cui è stata sottoposta all'analisi del CTU, atteso che a)
l'evento è avvenuto molto prima della adolescenza e b) non si ha alcuna prova che prima dell'evento la – che era auna bambina - avesse mostrato i segni riscontrati dal Parte_1
CTU.
5.5. A differenza di quanto statuito dal tribunale, dalle stesse parole di Parte_1
emerge la prova nel nesso causale tra l'evento del settembre 2012 e le ripercussioni
[...]
psicologiche riscontrate dal CTU.
La stessa ha dichiarato che, nel rievocare l'episodio, anche a Parte_1
distanza di anni, viene assalita da panico, ansia, sudorazione;
che non le risulta semplice prendere un aliscafo e che preferisce, in quelle occasioni, essere accompagnata.
5.6. Appare opportuno riportare alcuni stralci della consulenza d'ufficio, al fine di meglio disegnare il quadro psicologico della : Parte_1
“Insieme conveniamo che la sua difficoltà di aprirsi all'altro esprime, in realtà la sua resistenza
a fidarsi/affidarsi. privilegia, di contro, la relazione con il padre verso cui nutre Parte_1 maggiore senso di fiducia e con il quale trascorre la maggior parte del suo tempo” (…)
“Anche rispetto all'incidente che ha vissuto riferisce di aver preferito tener tutto per sé piuttosto che cercare conforto e contenimento emotivo spinta da un profondo senso di sfiducia che nutre nei confronti degli adulti di riferimento: “Pensavo che nessuno riuscisse a capire come stavo male”. Dei ricordi rispetto a quel giorno, la cui rievocazione cerca fortemente di evitare durante il colloquio, la paura prende il sopravvento, paura di morire, paura di non rivedere più i suoi genitori, il suo essere chiusa ed introversa ha reso ancor più complessa l'elaborazione dell'intera vicenda ed anche il ritiro emotivo e l'evitamento dei suoi genitori l'ha costretta a vivere una dimensione di profonda solitudine. In seguito all'incidente
riferisce di aver avuto difficoltà a muoversi in autonomia, a prendere un aliscafo o Parte_1
anche semplicemente ad uscire. Spesso riviveva la scena traumatica manifestando sintomi di ansia, sudorazione e panico. Nel tempo, e soprattutto con l'aiuto di suo padre e la scelta di una scuola che l'avviasse al mare è riuscita a riemergere da questa situazione fobica. Oggi
guida una barca e racconta che mentre lo fa si sente “libera” dalla paura perché è Parte_1
lei a controllare il mare. Di questo incidente porta con sé la difficoltà a fidarsi degli altri, il disagio di raccontare e ricordare pur avendo conquistato importanti autonomie” (…) “Nei primi mesi successivi all'incidente sentiva di essere derisa dai suoi compagni ed esclusa;
in seguito ad un maggiore approfondimento emerge, dai suoi racconti, che i reali motivi di queste dinamiche di esclusione sono da ricondurre al suo essere introversa e poco aperta verso gli altri” (…)
“Le chiedo se sente che anche i suoi genitori siano incapaci di relazionarsi a lei e comprendere i suoi vissuti emotivi. annuisce ed aggiunge che, dal suo punto di Parte_1 vista, i genitori non credono in lei: “Pensano che io non riesca a raggiungere i miei obiettivi,
o forse lo penso io perché non parlo con loro, ho un brutto atteggiamento e se mi chiedono reagisco brutalmente;
non sono una persona che non si apre facilmente ed anche loro sono chiusi con me” (…)
“Le chiedo di specificarmi cosa della nave la spaventi. Risponde: “Non è facile perché in quel ruolo sei estraneo a chiunque, non hai persone accanto a te…mi spaventa perché devo farlo da sola” (…)
“Dice che il mare le piace, si sente a suo agio in quell'ambiente e di questo ne è grata a suo padre che l'ha avvicinata a questa realtà. Inizialmente usciva in mare insieme a lui, poi, autonomamente, ha scelto questo nuovo lavoro poiché insieme al padre costeggiava esclusivamente l'isola di Capri, ora, invece, può spingersi oltre, più a largo. Sottolineo quanto questo rappresenti un'importante conquista rispetto all'accaduto e quanto sia riuscita verso il raggiungimento di nuove e solide autonomie”.
5.7. Il CTU ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“la minore , in seguito all'incidente del 06/09/2012, ha mostrato Parte_1
di non disporre di risorse esterne adeguate al fronteggiamento dello stress da esso generato
e che la invade, sia per via delle sue difficoltà di apertura verso l'altro legate al suo essere chiusa ed introversa, sia per l'assenza di un adulto di riferimento capace di contenere e rielaborare insieme a lei vissuti emotivi di carattere ansiogeno e fobico.
Nel tempo, tale situazione la spinge a non riconoscere negli adulti autorevolezza, senso di fiducia e capacità di sostegno emotivo, dunque, utilizza quale strategia risolutiva, dinanzi a situazioni “problematiche” massicce difese di chiusura ed evitamento che talvolta scivolano in fantasie di esclusione da parte dell'altro che, in realtà, sono agiti di autoesclusione.
Tale dinamica incide oltretutto, sul suo senso di autoefficacia e di autorealizzazione nonostante i risultati positivi che, nel tempo, è riuscita con successo a raggiungere. In questi casi reagisce, inoltre, alternando ansia ed umore depresso e mostrando Parte_1 un'alterazione dell'emotività di tipo rabbioso ed oppositivo che incide sulla sua condotta. Quanto descritto non le consente, di fronte a situazioni stressanti legate anche a semplici cambiamenti, di utilizzare adeguate risorse emotive interne al fine di adattarsi alla situazione stessa.
Tale difficoltà rappresenta per un importante ostacolo da superare, come da lei Parte_1
descritto durante il colloquio, al fine di realizzare i suoi obiettivi personali.
Dalle modalità riferite dell'incidente e dalle lesioni riportate, risultano pienamente soddisfatti tutti i criteri del nesso di causalità: temporale, topografico, efficienza qualitativa e quantitativa, continuità nella seriazione degli eventi, esclusione di altri momenti patogeni (ref. N. 06778 del
06/09/2012 – P.O. asl Na1). Sulla scorta della documentazione allegata in fascicolo, ai colloqui sostenuti e test somministrati in sede peritale si può affermare che il danno è comprovabile.
Da quanto sopra detto si può attestare che la minore, , è allo Parte_1 stato affetta da Disturbo dell'Adattamento cronico non complicato con:
- Ansia ed umore depresso misti (309.20-F43.23);
- Alterazione mista dell'emotività e della condotta (309.4- F43.25) ai sensi del DSM -5, come desumibile dai più comuni baremes medico-legali (SIMLA- Linee guida per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico-
[...]
) ai sensi dell'art. 138 del D.L. / Settembre 2005 n. 209. CP_8
Tutto ciò premesso la fattispecie può essere così valutata:
- I.T.T. 10 gg
- I.T.P. 10 al valore medio del 50%
- Detto postumo può essere valutato con una percentuale del danno pari al 10% della totale come puro danno biologico.
- E' presumibile, sulla scorta della comprovata esperienza clinica per casi consimili, che il
Disturbo dell'Adattamento manifestato dalla minore è suscettibile di auspicabile miglioramento nel corso del tempo attraverso Trattamento Psicoterapeutico Individualizzato settimanale di durata almeno biennale, tale da ridurre l'entità del Disturbo di Adattamento rilevato sino al 5% della totale quale puro danno biologico.
- Il costo previsto del predetto trattamento sarà, tenendo conto delle tariffe ordinistiche e delle parcelle medie di mercato, di circa 2.500,00 euro.
- Detto postumo, l'evento/incidente non ha generato postumi che impediscono qualsivoglia attività lavorativa.
- Per quanto attiene alle spese documentate in fascicolo e congrue in ordine all'iter clinico- diagnostico, esse sono quantificabili ad euro 2.420,00”.
5.8. A tali conclusioni questa Corte intende aderire, attesa la già spiegata condivisibilità del precorso di analisi seguito dal CTU.
Pertanto, va riconosciuta a titolo di danno biologico permanente, una invalidità nella misura de 10%; a titolo di danno da inabilità temporanea, una inabilità assoluta di 10 giorni e una inabilità parziale, nella misura del 50%, per altri 10 giorni.
5.9. Per la liquidazione del danno, da operarsi secondo equità (art. 1226 c.c.) può farsi uso delle tabelle in uso presso il tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale, nella versione più recente (anno 2024) (v. Cass. 12408/2011; 14402/2011; 4447/2014).
5.10. Al momento dell'evento (6.9.2012) la aveva 10 anni compiuti (essendo nata Parte_1
il 10.9.2001).
Pertanto, va liquidata la somma di euro 24.948,00.
Quanto al danno da inabilità temporanea, per ogni giorno può essere presa in considerazione la somma di euro 84,00.
Quindi, per 10 giorni di inabilità assoluta e per altri 10 giorni di inabilità parziale al 50%, va liquidata la somma di euro 1.260,00.
5.11. Deve essere precisato che sia nel liquidare il danno biologico permanente, sia nel liquidare il danno da inabilità temporanea, questa Corte ha provveduto a liquidare esclusivamente il danno dinamico/relazionale.
Non è stata liquidata alcuna somma a titolo di danno c.d. morale soggettivo. La , Parte_1 benché nell'atto di appello chieda il riconoscimento del c.d. pretium doloris, non ha allegato né comprovato alcuna circostanza che dimostri la sofferenza personale provata – che è diversa dal danno biologico (v. Cass. 24075/2017).
Per altro, nella specie, le sofferenze di carattere psicologico sono già state liquidate ai titolo di danno biologico;
per cui, risulta di difficile configurabilità un ulteriore danno, morale, che sia differente da quello già risarcito.
5.12. In conclusione, la e devono essere condannati, in solido, al CP_1 Parte_3 Parte_4
pagamento, in favore di , della somma di euro 26.208,00. Parte_1
5.13. Su tale somma, liquidata ai valori attualizzati, non devono essere calcolati anche gli interessi compensativi.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (v. Cass. 6351/2025; 1111/2020).
Nella specie, la nulla ha dedotto in ordine alla insufficienza della rivalutazione a Parte_1
compensare il danno da ritardato pagamento.
6. Per quanto riguarda la somma spesa per la redazione della consulenza di parte, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (v. Cass. 26729/2024; 83/2013).
Sempre la Corte di cassazione ha statuito che “in tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento” (v.
Cass. 21402/2022; 26059/2006).
Nella specie, è depositata solo la fattura del consulente di parte, ma non è stata depositata alcuna prova dell'effettivo pagamento.
7. Quanto alle spese sostenute per le sedute di psicoterapia, agli atti vi sono solo tre fatture, intestate a . Parte_5
Ora, atteso che, ove comprovata, la spesa dovrebbe essere stata sostenuta da Parte_5
e atteso che questi non ha chiesto alcun risarcimento del danno in proprio, la
[...]
domanda di rimborso deve ritenersi infondata.
8. Va confermata la condanna della a tenere indenne la Controparte_3 CP_1
delle somme che questa corrisponderà, a titolo di risarcimento del danno e di spese di lite, in favore della . Parte_1
9. La ha chiesto che dalla somma al cui pagamento essa Controparte_3
dovesse essere condannata venga detratta la somma già corrisposta alla in Parte_1
esecuzione della sentenza di primo grado.
A questa domanda non può darsi accoglimento.
Agli atti non vi è la prova che le somme portate dalla quietanza prodotta dalla Controparte_3
siano state effettivamente pagate, atteso che nella quietanza in questione manca la
[...]
sottoscrizione del destinatario dei pagamenti.
10. In ragione della riforma della sentenza di primo grado, questa Corte deve provvedere alla regolazione delle spese anche del primo grado di giudizio, sulla scorta dell'effetto espansivo interno della riforma (art. 336 cpc).
11. , e la - che pure ha chiesto il rigetto CP_1 Parte_3 Parte_4 Controparte_3 della domanda risarcitoria, sia in primo che in secondo grado – devono essere condannati, in solido, ex art. 91 cpc, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore del difensore antistatario di . Parte_1
La deve essere condannata al pagamento delle spese del doppio grado Controparte_3
di giudizio in favore della sempre secondo soccombenza. CP_1
12. Per la liquidazione deve farsi applicazione dei parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022.
13. Il valore della controversia è determinato dall'entità della somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno. Pertanto, deve farsi applicazione della tabella dettata per i giudizi il cui valore sia compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00.
14. Quanto al primo grado, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del 50%. Pertanto, va liquidata la somma di euro
3.808,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
15. Quanto al secondo grado, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del 50%. Pertanto, va liquidata la somma di euro 4.995,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del
15%, iva e cpa.
16. Il compenso del CTU nominato in primo grado deve gravare, in via definitiva, in solido, su , e CP_1 Parte_3 Parte_4 Controparte_3
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
a) in accoglimento dell'appello promosso da , riforma la Parte_1 sentenza del tribunale di Napoli n. 19, pubblicata il 4.1.2021 e, per l'effetto, condanna, in solido, e al pagamento, in favore di Controparte_9 Parte_4
, della somma di euro 26.208,00 a titolo di risarcimento del Parte_1
danno;
b) condanna, in solido, , e la CP_1 Parte_3 Parte_4 Controparte_3
al pagamento, in favore del difensore antistatario di , del
[...] Parte_1
compenso di lite, liquidato, quanto al primo grado, in euro 3.808,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa e, quanto al secondo grado, in euro 4.995,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
c) condanna la al pagamento, in favore della delle spese Controparte_3 CP_1
di lite, liquidando, per il primo grado, la somma di euro 3.808,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa e, quanto al secondo grado, la somma di euro 4.995,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
d) pone, in via definitiva, le spese di CTU a carico, in solido, di CP_1 Parte_3
, e
[...] Parte_4 Controparte_3
e) condanna la a tenere indenne la da tutte le somme che Controparte_3 CP_1
questa corrisponderà a a titolo di risarcimento del danno e a Parte_1
titolo di spese.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 24.6.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 646 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(C.F: ) rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dall'avv. Antonio Lembo, (C.F.: , giusta procura in atti C.F._2
Appellante
E
(C.F. e P.IVA ) in persona degli amministratori pro tempore CP_1 P.IVA_1
e ; (C.F. Parte_2 Controparte_2 Parte_3
) e (C.F. ), rappresentati e C.F._3 Parte_4 C.F._4 difesi dall' avv. Giorgio Cerulli ( ), giusta procura in atti C.F._5
Appellati
E
(P.IVA ) in persona dei legali rapp.ti p.t., dott. Controparte_3 P.IVA_2
e dott. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Gennaro Controparte_4 Controparte_5 Lettieri (C.F. ) ed Esther Lettieri (C.F. ), CodiceFiscale_6 CodiceFiscale_7
giusta procura in atti
Appellata
FATTI DI CAUSA
1.Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_5 [...]
, in qualità di esercenti la potestà sulla minore , adivano CP_6 Parte_1
il Tribunale di Napoli, al fine di ottenere la condanna di , e Parte_3 Parte_4 della quale proprietaria dell'aliscafo “Andromeda”, al risarcimento dei danni CP_1
biologico e morale occorsi alla minore in occasione del sinistro avvenuto in mare, al largo della costa di Napoli, nella traversata verso Capri, a causa della caduta della stessa in mare.
Deducevano che in data 06.09.12 la minore, imbarcatasi con la madre e la sorella in direzione
Capri, verso le ore 18.10 cadeva in mare e che la caduta era attribuibile alla scorretta chiusura del portello a poppa della nave ed alla mancata vigilanza del personale di bordo, che avrebbe dovuto impedire l'accesso e la sosta all'esterno dei locali dell'imbarcazione. La bambina undicenne veniva tratta in salvo da un marinaio ), che si tuffava in mare, Per_1
recuperandola.
Gli attori sostenevano, poi, che, a causa della vicenda, la minore aveva riportato una sintomatologia post-traumatica, con quantificazione del danno non patrimoniale permanente al 26%, di cui chiedevano il risarcimento entro i limiti della somma di euro 180.000,00, previo accertamento della responsabilità del proprietario della nave e del suo equipaggio, ai sensi dell'art. 1218 c.c. e della Convenzione di Atene relativa al trasporto via mare dei passeggeri e dei loro bagagli del 2002.
Ccosì concludevano:
“A- Dichiarare , e la quale proprietaria ed Parte_3 Parte_4 CP_1
P.IVA_ armatrice dell'aliscafo denominato "Andromeda" n. in persona del suo legale CP_7
rapp.te p.t., responsabili del sinistro del 06.09.2012 di cui in premessa e, per l'effetto,
B- Condannarli, anche in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla minore
[...]
, nessuno escluso (biologico, emergente, morale, etc.), qui quantificati in € Parte_1
180.000,00 come da perizia del prof. allegata e/o salvo maggiore o minore Persona_2
quantificazione che sarà accertata e quantificata in corso di causa anche a mezzo C.T.U., oltre interessi e rivalutazione;
C- Condannare, altresì, essi convenuti in solido al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa IVA CPA e spese generali, con attribuzione al sottoscritto procuratore, per anticipo fattone;
D- Munire la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione.”
2. Si costituiva la e deduceva che: CP_1 era maturata la prescrizione dell'azione spiegata dagli attori, ex l'art. 418 cod. nav., essendo decorso il termine per il risarcimento dei danni (sei mesi), computabile dal momento di arrivo a destinazione del passeggero (nel settembre 2012), sino alla notifica della citazione (nel novembre 2015); alcuna negligenza dell'equipaggio o inefficienza della nave aveva causato la caduta in mare della minore - frutto di un evento assolutamente accidentale e non prevedibile, anche in ragione delle avverse condizioni del mare di quella giornata -, alla luce dell'attivazione di tutti i protocolli di sicurezza (avvertimenti sia con scritte che con video mandati sugli schermi in continuazione, che con annunci verbali del personale del divieto di uscire fuori dal locale adibito a passeggeri) e della perfetta chiusura del portellone – che diversamente si sarebbe aperto subito e non a mezz'ora dalla partenza;
la minore aveva eluso la sorveglianza della madre ed era uscita fuori dalla cabina, avvicinandosi pericolosamente alla poppa, come emergeva dalle inchieste interne degli organi preposti (Ufficio Circondariale Marittimo della Guardia Costiera di Napoli) e dall'escussione di alcuni testimoni, escussi a sommarie informazioni nel procedimento iniziato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli;
le norme applicabili eventualmente in tema di responsabilità, non erano l'art. 1218 c.c. e la
Convenzione di Atene (non ratificata in Italia), ma al più gli artt. 1681 c.c. e 396 cod. nav., in quanto si trattava di una responsabilità contrattuale e non oggettiva, che poteva sorgere solo ove il vettore non avesse adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno - e a tale proposito si richiamavano le risultanze in sede penale e compiute dalla Guardia Costiera, che escludevano che sia i due marinai convenuti, sia la avessero omesso di porre in essere CP_1
le idonee misure di sicurezza per scongiurare il danno;
il danno lamentato dagli attori nella misura del 26 % e il quantum a titolo di risarcimento erano sforniti di qualsiasi elemento di riscontro e scollegati da qualsiasi tabella.
Chiedeva la chiamata in causa della al fine di essere manlevata da Controparte_3 eventuali condanne e ciò in forza della polizza vigente tra le parti all'epoca dei fatti e regolarmente quietanzata. Così concludeva:
“1) in via preliminare: accertare l'intervenuta prescrizione/decadenza per le ragioni tutte esposte in premessa con rigetto della domanda;
2) in ogni caso, nel merito: respingere la domanda attrice perchè infondata in fatto e in diritto con vittoria di spese, competenze e onorari di causa;
3) in via subordinata, e per l'ipotesi in cui dovesse ravvisare comunque una qualche ipotesi di responsabilità risarcitoria della convenuta dichiarare che la chiamata in Causa
[...]
in persona del l. r. p.mt. (P.IVA ) tenuta a manlevare e tenere CP_3 P.IVA_4
indenne la convenuta da ogni pretesa attorea anche condannando la stessa a rifondere a quanto sarà eventualmente tenuto a pagare agli attori.” CP_1
3. e si costituivano, deducendo che: Parte_3 Parte_4
l'accesso all'esterno della motonave era interdetto come da continui annunci del personale e dei dispositivi visivi in dotazione alla nave;
alcuna norma li obbligava a posizionarsi all'esterno della cabina, essendo addetti alla vigilanza interna degli ospiti e, in particolare, in quella circostanza, alla distribuzione di buste di cortesia, a causa del mare grosso e del diffuso stato di malessere dei passeggeri.
Chiedevano il rigetto di tutte le domande avverse;
in rito, chiedevano la sospensione del giudizio ex art. 75 c.p.p., in quanto i genitori della minore si erano costituiti parte civile nel processo penale insorto a loro carico ed avevano coltivato l'azione fino alla sentenza di condanna n. 18332/15 del 29.12.15.
4. La si costituiva e nel merito si associava alle difese della Controparte_3 [...] chiedendo l'applicazione dell'art. 1227 c.c. per il comportamento negligente della CP_1 madre;
nei rapporti con l'assicurata, eccepiva la prescrizione del diritto alla Controparte_6 riscossione dell'indennizzo e, comunque, la sua decadenza per tardiva comunicazione del sinistro ai sensi dell'art. 1915 c.c.
Così concludeva:
“1. in via preliminare, dichiarare la nullità della citazione e, per l'effetto, fissare agli attori un termine perentorio per precisare la domanda, concedendo altresì alla convenuta un ulteriore termine per integrare le proprie difese ed eccezioni;
2. nel merito, in via principale, dichiarare estinto il diritto esercitato ex adverso per intervenuta prescrizione ex art. 418, comma I, cod. nav.; 3.nel merito, in via principale, dichiarare estinto il diritto esercitato dall'assicurato per decorrenza del termine di cui all'art. 2952 c.c., ovvero la decadenza del medesimo da qualsiasi diritto derivante dal contratto di assicurazione;
4.nel merito, rigettare la domanda attrice in quanto improcedibile, inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto;
5.in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, applicare la concorsualità ex art. 1227 c.c. e, per l'effetto, contenere le avverse richieste risarcitorie nei limiti del giusto e del provato, con esclusione delle voci di danno non provate né documentate;
6.in via istruttoria, ammettere tutti i mezzi richiesti nel presente atto, con riserva di ulteriormente articolare, produrre e controdedurre nel rispetto dei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.;
7.accertare la violazione da parte della del patto di gestione della lite e, per CP_1
l'effetto, nella denegata ipotesi di soccombenza, esonerare la dal Controparte_3 pagamento delle spese eventualmente poste a carico dell'assicurato.”
5. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 19, pubblicata il 04.01.2021, così decideva:
“
1. In accoglimento solo parziale della domanda risarcitoria formulata da Parte_5
e , nella qualità di esercenti la potestà sulla minore
[...] Controparte_6 [...]
, e riconosciuta la decurtazione del 50% per i motivi indicati in motivazione, Parte_1 condanna in solido la in persona dell'amministratore p.t., e CP_1 Parte_4
al pagamento in favore dei primi della somma di euro 735,00 oltre Parte_3
interessi legali codicistici dalla data del sinistro (06.09.12), da calcolarsi sulla predetta somma devalutata alla medesima data secondo indici Istat per le famiglie di operai ed impiegati e poi su quella come rivalutata anno per anno, nonché interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo;
2. Compensa per 4/5 le spese di lite tra e , nella qualità Parte_5 Controparte_6
di esercenti la potestà sulla minore e in persona Parte_1 CP_1 dell'amministratore p.t. e e e pone la restante parte in Parte_4 Parte_3
capo ai secondi in solido che si liquida in euro 168,00 per spese vive ed euro 910,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario come per legge con attribuzione all'Avv.to Antonio Lembo dichiaratosene antistatario;
3. Pone le spese di CTU come liquidate da separato decreto in atti per 4/5 in capo agli attori
e per 1/5 in capo alla e e;
CP_1 Parte_4 Parte_3 4. Condanna la a tenere indenne la in persona Controparte_3 CP_1 dell'amministratore p.t. di tutti gli esborsi di cui ai capi 1), 2) e 3) del presente dispositivo.” accoglieva parzialmente la domanda attorea, riconoscendo la decurtazione del 50%; condannava in solido la e al pagamento CP_1 Parte_4 Parte_3
della somma di euro 735,00, oltre interessi;
compensava per 4/5 le spese di lite tra attori e convenuti, ponendo la restante parte in solido tra i convenuti;
liquidava le spese di CTU per
4/5 in capo agli attori e per 1/5 in capo ai convenuti;
condannava la a tenere Controparte_3
indenne la per tutti gli esborsi del dispositivo. CP_1
In motivazione, il Tribunale deduceva che: non potevano essere invocati gli artt. 615 c.p.p. e ss, non evincendosi dalla documentazione in atti il passaggio in giudicato della sentenza penale n.18332 del 29.12.15 a carico di e;
Parte_6 Parte_4
la qualificazione della domanda di risarcimento spettava al giudice, il quale non era vincolato dalla qualificazione imposta dalla parte. Nella specie, doveva ritenersi che gli attori avessero invocato una responsabilità extracontrattuale dei convenuti;
era infondata l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto dannoso imputabile a più persone, sollevata dalla sulla scorta di CP_1
consolidata giurisprudenza - facendo prevalere la più lunga prescrizione del fatto costituente reato (sei anni) rispetto all'illecito civile (nell'ipotesi di coincidenza delle due fattispecie giuridiche) - secondo cui, il momento iniziale di decorrenza della prescrizione coincide con il momento della conoscenza della patologia conclamata e nel caso di specie, con la relazione della consulenza datata 27.07.13; oltretutto, la costituzione di parte civile degli attori aveva interrotto la prescrizione dell'azione risarcitoria;
dalla istruttoria svolta in sede penale emergevano i seguenti elementi:
- salpata la motonave dal porto di Napoli il portellone di poppa veniva chiuso ed apparentemente messo in sicurezza (cfr. testimonianza di , , Testimone_1 Testimone_2
); il dato è suffragato dalla circostanza che l'apertura dello stesso è avvenuta Testimone_3 solo dopo circa 30 minuti dall'inizio della navigazione;
- Il sistema di chiusura del portellone (che aveva due ante) era integro ovvero non presentava manomissioni o rotture (cfr. relazione di servizio del 06.09.12 a cura del personale di
Capitaneria di Capri al momento dello sbarco: doc. n. 11 allegato alla citazione);
- Il sistema di chiusura dei due battenti consentiva due tipologie di chiusura: una – più sbrigativa ma meno sicura - che vedeva il chiavistello in posizione orizzontale (come venne rinvenuto in sede di ispezione immediatamente successiva il portellone di sinistra a poppa: cfr. doc. n. 11 allegato alla citazione), e l'altra, la più sicura, in posizione verticale;
- Durante la navigazione vi era il divieto di sostare all'esterno del salone passeggeri (come da avvisi presenti su cartelloni scritti – cfr. relazione del 06.09.12 dell'Ufficio Circondariale
Marittimo di Capri – e da annunci anche sugli schermi del salone – cfr. teste Testimone_4
assunto a s.i.t.);
- Gli obblighi gravanti sul personale di bordo erano quelli di assistenza e sorveglianza all'interno del salone passeggeri (cfr. manuale operativo di bordo allegato n. 13 alla seconda memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. della esiti dell'inchiesta informale n. 05/15 del CP_1
Ministero dei Trasporti, allegato n. 10 alla II memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. della
[...]
, non essendo da alcuna norma o disposizione del Comandante prevista la presenza CP_1 costante del personale all'esterno del salone (circostanza che escluderebbe il reato di abbandono del posto di servizio);
- Il mare grosso – ma praticabile data l'autorizzazione data alla navigazione dalla Capitaneria di Porto – vedeva impegnato il personale all'interno della nave nell'assistenza ai numerosi passeggeri che si sentivano male con la distribuzione di buste di cortesia (cfr. teste Tes_3
, informatori e );
[...] Tes_5 Persona_3
- Alcuni passeggeri, pur a conoscenza del divieto, si intrattenevano a lato di poppa
(dichiarazioni in sede di s.i.t. di e ); Testimone_1 Testimone_2
- Non era stata posizionata la catenella tra la porta del salone ed il portellone (dichiarazioni di e in sede di s.i.t.); Testimone_1 Testimone_2
- La minore , uscita fuori dal salone senza l'accompagnamento Parte_1
della madre ma in uno a un ragazzo di nome (dichiarazioni di Persona_4 Testimone_1
in sede di indagine amministrativa rese in data 02.10.12) si appoggiava senza la presenza di impedimenti o presidi di sicurezza al portellone di dritta e dopo qualche secondo cadeva in mare a causa della repentina apertura del portellone e nonostante il , che era dietro Per_4 di lei, cercasse di prenderla (verbale delle dichiarazioni di rese all'Ufficio Testimone_1
Circondariale Marittimo di Capri del 02.10.12);
- Alcuno durante la navigazione aveva manomesso l'iniziale posizione del chiavistello (cfr. dichiarazioni di e in sede di s.i.t.); Testimone_1 Testimone_2
- La madre della minore usciva solo dopo l'allarme (“uomo in mare”) lanciato da alcuni passeggeri al personale di bordo (dichiarazioni di in sede di indagine Testimone_1
amministrativa rese in data 02.10.12); non era necessaria ulteriore istruttoria, potendosi fare uso di quella svolta in sede penale;
c'era stata un'omissione colpevole dei convenuti (nella chiusura del portellone di dritta, una volta salpati da Napoli, e nel circoscrivere la zona esterna a poppa con i dovuti accorgimenti), con conseguente caduta in mare della e conseguenti lesioni personali. Delle Parte_1
stesse omissioni rispondeva, ex art. 2049 c.c., anche il datore di lavoro ( , in CP_1 assenza delal proba del'itnerruznioe del nesso cuasale tra la condotta dle dipendente e le msinio cui lo stesso era addetto o il caso fortuito;
alla madre doveva imputarsi un concorso causale nella misura del 50%, per Controparte_6
la mancata vigilanza sulla figlia;
il nesso di causalità non veniva reciso dalla colposa distrazione della madre, ma, nella specie, il concorso colposo del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227 c.c., riduceva la responsabilità del danneggiante;
non erano condivisibili le conclusioni della CTU, che aveva ritenuto residuati postumi permanenti relativi ad un disturbo dell'adattamento cronico non complicato, quantificabile nella misura del 10% di danno biologico;
non risultava provato il nesso di causalità tra il disturbo post traumatico della minore e la caduta in mare;
a leggere bene, infatti, sia i dialoghi tra il CTU ed i genitori della ragazza che quelli tra la prima e , la sua ostilità verso il mondo esterno (a prescindere dai controversi Parte_1
segnali dati dal rapporto con il mare che appaiono nel caso di specie fuorvianti) e la sua chiusura e difficoltà comportamentali non era risultato provato che fossero il frutto della reazione della sua psiche all'evento esterno e non piuttosto frutto della combinazione tra un carattere naturalmente diffidente e delle dinamiche familiari che la consulente d'ufficio, dott.ssa , aveva adeguatamente spiegato nel corso della sua relazione;
Per_5
non era il dato relativo al rapporto apparentemente risolto con il mare (la ragazza frequenta una scuola per intraprendere la carriera marittima, d'estate lavora in mare su barche private, manifesta libertà e confidenza con l'elemento che pure le avrebbe dovuto provocare timore e terrore) che incideva sul precedente giudizio - ma che dava piuttosto il senso della capacità di reazione e di resilienza dell'attrice - quanto la circostanza, pur significativa, che il suo allontanamento dall'ambiente familiare (la ragazza studiava fuori casa e passava la settimana ospite di una famiglia di Sorrento) piuttosto che trovarla impreparata ed insicura, le provocava giovamento e sollievo;
sin dall'inizio della disamina era emerso, infatti, che – soprattutto nel confronto con la sorella
– veniva descritta come “ 'diversa', iperattiva, sportiva, atletica meno solare, molto Parte_1 chiusa e riservata”, ed ancora “restia a parlare, deve decidere lei quando parlare”, “con i suoi tempi”; veniva descritto il difficile rapporto tra madre e figlia, in quanto la prima, pur seguendo con attenzione i cambi di umore della seconda, non aveva con lei un dialogo chiaro e schietto
(come quest'ultima pareva averlo con il padre), ma “indietreggia emotivamente” e pareva non avere gli strumenti per entrare nel mondo di;
Parte_1 significativa era l'espressione usata dal CTU secondo cui “l'ansia e l'irrequietezza attribuite alla figlia, appartengono alla madre che simbolicamente priva di braccia rincuoranti, è sprovvista per sé e per di risorse emotive interne necessarie ed indispensabili al
Parte_1 fine di un'adeguata elaborazione dell'evento traumatico”, espressione che evidenziava con nettezza la reale destinataria degli effetti traumatici dell'evento oggetto di giudizio;
le difficoltà di gestione del carattere di – e direttamente l'evento di causa –
Parte_1 avevano premiato il regime del “non detto” nella famiglia (secondo le dichiarazioni
Parte_1 del padre della ragazza “è meglio tacere e non approfondire per evitare reazioni negative”) che aumentava in “una dosa massiccia di rabbia legata proprio all'assenza di
Parte_1 regole, confini e contenimento”, aggravata dal periodo particolare vissuto da lei
(adolescenza); anche da altri passaggi della relazione si comprendeva come, dall'esame della personalità della ragazza, non emergeva il nesso diretto tra il dedotto “trauma” e la tendenza all'autoesclusione o all'incapacità di reagire al giudizio altrui (pure riscontrato dal tecnico), né la ricerca continua di una figura di appoggio era emerso lampante provenire dal fatto che il giorno della caduta ella non avesse avuto aiuto o supporto adeguato, quanto piuttosto da equilibri ( o squilibri ) preesistenti ed interiori;
che era mancato, nella relazione peritale, un corretto inquadramento della causa reale del disturbo, pur presente nella minore, e che attribuirlo alla caduta in mare del 06.09.12 – come il CTU senza ripensamenti aveva fatto, anche dopo le note critiche mosse dal CTP della
SNAV, Dott.ssa : “In assenza dell'evento traumatico, in epoca così Persona_6
precoce, probabilmente la minore non avrebbe sperimentato tale carenza Parte_1 genitoriale conservando la possibilità di evolversi psichicamente in maniera più integra” – appariva una forzatura;
non era riconoscibile alla minore la quota di lesione dell'integrità psicofisica permanente del
10%, come quantificata dal CTU, ma solo il danno biologico temporaneo nella misura di 10 giorni di ITT e di 10 giorni di ITP al valore del 50% che, secondo le Tabelle di Milano, ammontava ad euro 980,00 a titolo di ITT, ed euro 490,00 a titolo di ITP al 50%, per complessivi euro 1.470,00, somma da ridurre del 50%, in ragione del concorso di colpa imputato alla madre della danneggiata;
spettavano anche gli interessi, dal giorno del sinistro, sulla somma devalutata e poi rivalutata di anno in anno secondo gli indici Istat Foi. la polizza di relativa alla responsabilità dei terzi tra e la compagnia, al Controparte_3 CP_1
momento del sinistro era vigente ed efficace;
quanto all'eccezione di prescrizione, secondo la lettera del combinato disposto dei commi 2
e 3 dell'art. 2952 c.c., “In tema di assicurazione per la responsabilità civile, il termine di prescrizione breve di cui all'art. 2952, comma 2, c.c. decorre dal giorno in cui il terzo ha promosso l'azione risarcitoria nei confronti dell'assicurato” (cfr. Cassazione civile sez. III,
15/06/2020, n.11581). Nel caso di specie, la a fronte della richiesta di CP_1
risarcimento danni degli attori pervenuta in data 19.11.14, inviava al proprio Broker in data
21.11.4 (e cioè solo due giorni dopo) missiva di richiesta di apertura della pratica assicurativa, ovvero ampiamente nei termini di prescrizione, anche tenuto conto della notifica dell'atto di chiamata in causa da parte della (17.05.16); CP_1
quanto alla eccezione di decadenza dalla garanzia per omesso avviso del sinistro, era noto che “In tema di assicurazione contro i danni, l'inosservanza, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di dare avviso del sinistro, secondo le specifiche modalità ed i tempi previsti dall'art. 1913 c.c. ed, eventualmente, dalla polizza, non può implicare, di per sé, la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo, dato che, nella seconda ipotesi, il diritto all'indennità non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto e provato dall'assicuratore, ai sensi dell'art. 1915 c.c., comma 2. l'onere di provare la natura, dolosa o colposa dell'inadempimento spetta all'assicuratore. Nel caso previsto dall'art. 1915 c.c., comma 1 dovrà provare il fine fraudolento dell'assicurato; in quello regolato dall'art. 1915, comma 2 dovrà invece dimostrare che l'assicurato volontariamente non ha adempiuto all'obbligo di dare l'avviso, nonché la misura del pregiudizio sofferto” (Cassazione civile sez. III, 30/09/2019, n.24210); nel caso di specie, a parte l'assenza del ritenuto ritardo o omissione di avviso, la compagnia non ne aveva dimostrato né il carattere doloso né, in caso di colpa, la misura della possibile compromissione del pregiudizio sofferto;
era dunque fondata la domanda di manleva della nei confronti della CP_1 CP_3
[...] quanto alle spese di lite, dall'esito complessivo della lite e tenuto conto della compartecipazione causale dell'attrice ( ) emergeva che l'istanza risarcitoria Controparte_6
risulta accolta, seppure in minima parte, con conseguente compensazione tra le parti per 4/5 delle stesse ed accollo della restante parte in capo alla ed ai convenuti CP_1 Parte_4
e ;
[...] Parte_3
quanto alle spese di CTU, le stesse seguivano la medesima sorte, ed erano poste per 1/5 in capo alla ed in solido agli altri due convenuti e la restante parte in capo a CP_1
e , nella qualità di esercenti la potestà sulla minore Parte_5 Controparte_6
. Parte_1
6. (divenuta maggiorenne) propone appello, chiedendo Parte_1
la riforma parziale della sentenza impugnata.
Con il primo motivo d'appello, l'appellante si lamenta in ordine al concorso di colpa attribuito dal Giudice di prime cure alla madre dell'offesa, , sul presupposto Controparte_6 dell'assenza di quest'ultima durante il verificarsi della lesione.
L'appellante sostiene, invece, che la madre era presente durante il verificarsi dell'evento dannoso, come confermano i testi escussi ( e ); il rapporto Persona_4 Tes_6
riassuntivo Circondariale Marittimo del 5.12.12; la dichiarazione di evento straordinario dell'11.09.12 e la sentenza penale n. 18332/15 del Tribunale di Napoli. In ogni caso,
l'eventuale assenza della madre non avrebbe avuto alcuna incidenza sull'evento.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui esclude la configurabilità dei postumi della minore derivanti dalla caduta in mare aperto.
Il Giudice di prime cure ha disatteso le conclusioni del CTU (trauma non superato della minore, tic all'occhio quale disturbo post- traumatico, paura e difficoltà a dormire la notte), senza però adeguatamente motivare tale scelta.
In ultimo, si duole del mancato riconoscimento delle sofferenze patite dall'appellante da parte del Giudice di primo grado.
In riforma della sentenza di primo grado, chiede:
Dichiarare , e la quale proprietaria ed Parte_3 Parte_4 CP_1
P.IVA_ armatrice dell'aliscafo denominato “Andromeda” RINA n. , in persona del suo legale rapp.te p.t., responsabili del sinistro del 06.09.2012 di cui in premessa e, per l'effetto, c)
Condannare in solido la in persona del suo legale rapp.te p.t., e CP_1 Parte_4
, anche in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla minore Parte_3
, nessuno escluso (biologico, emergente, morale, etc.), al Parte_1 pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 42.920,00 e/o nella maggior o minore somma che l'On.le Collegio riterrà di Giustizia, anche in riferimento alla domanda di primo grado, oltre interessi legali codicistici dalla data del sinistro (06.09.12), da calcolarsi sulla predetta somma devalutata alla medesima data secondo indici Istat per le famiglie di operai ed impiegati e poi su quella come rivalutata anno per anno, nonché interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo;
Condannare in solido la in persona del suo legale rapp.te p.t., e CP_1 Parte_4
al pagamento delle spese di lite in solido tra loro e che si liquidano in Parte_3
euro 759,00 per spese vive ed euro 16.483,99 per il primo grado e euro 804,00 per spese ed euro 18.078,50 per compensi professionali (che tengono conto della presenza di 4 parti nel giudizio) oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario, per il secondo grado di giudizio come per legge con attribuzione all'Avv.to Antonio Lembo dichiaratosene antistatario;
Porre le spese di CTU, come liquidate da separato decreto, integralmente in atti in capo alla
e e;
CP_1 Parte_4 Parte_3
Condannare la a tenere indenne la in persona Controparte_3 CP_1 dell'amministratore p.t. di tutti gli esborsi di cui ai capi 1), 2) e 3) del presente dispositivo.
7. Si costituiscono la e , proponendo CP_1 Parte_3 Parte_4 appello incidentale, chiedendo il rigetto in toto dell'appello e la riforma della sentenza di primo grado.
Con riferimento al primo motivo d'appello, gli appellati asseriscono che la ricostruzione dell'appellante riconferma quanto indicato dal Giudice di prime cure in termini di concorso di colpa e, semmai, evidenzia un quadro peggiorativo e di una più grave culpa in vigilando della madre che, scientemente, ha permesso alla figlia minore di aggirare il divieto assoluto di recarsi all'esterno.
Con riferimento al secondo motivo d'appello, il Tribunale non ha posto in discussione la sussistenza di un malessere della minore, ma ha evidenziato delle contraddizioni nell'elaborato peritale e nella di argomentazione scientifica volta a spiegare la sussistenza del nesso causale tra il fatto descritto e le condizioni della minore.
Con riferimento al motivo di gravame avente ad oggetto la sofferenza patita dall'offesa e non riconosciuta dal Tribunale, gli appellanti incidentali ravvisano la violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto non vi è una puntuale indicazione della somma astrattamente riconoscibile e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto al Giudice di prime cure.
Con l'appello incidentale deducono che: erroneamente il Giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione di prescrizione della domanda di risarcimento attorea, in quanto, nel caso di specie, deve applicarsi l'art. 418 cod. nav., non trovando applicazione l'art. 2497, co. 3, c.c., in virtù del fatto che le parti sono state convenute esclusivamente sulla base di un rapporto di natura contrattuale (contratto di trasporto marittimo); sicché, il termine di prescrizione semestrale risulta essere stato superato, in quanto la prescrizione decorre dal momento della conoscibilità della patologia, e cioè dal
27.07.2013 (come indicato dal Giudice di prime cure), e la citazione risale al 18.11.2015.
Chiedono, dunque, che la sentenza impugnata venga modificata nel senso che la domanda di risarcimento danni proposta dalla appellante risulti prescritta, con conseguente rigetto della domanda attorea e condanna alle spese.
Contestano l'erroneità della sentenza di primo grado in relazione alla condotta asseritamente colposa dei due marinai, circa l'errata chiusura del chiavistello, presuntivamente in posizione orizzontale, e in relazione alla affermazione che il passaggio nella zona esterna non era adeguatamente inibito ai passeggeri.
In ordine al primo punto, deducono che:
- il portellone era bloccato, altrimenti si sarebbe aperto immediatamente;
- pur considerandolo in posizione orizzontale, si sarebbe dovuto dimostrare che lo stesso era inefficiente rispetto al rischio di apertura nonostante le condizioni del momento (mare mosso e la bambina appoggiata sul portellone);
- la condotta colposa deve essere ancorata alla violazione delle regole prudenziali previste per il concreto rischio preso in considerazione e non può essere sufficiente considerare che il portellone si sia aperto.
In ordine al secondo punto deducono che:
-era inibito ai passeggeri di recarsi all'esterno, essendo stati apposti elementi proibitivi ed inibitori del passaggio (catenella indicante il divieto di avvicinamento al bordo della motonave);
-non è plausibile desumere la violazione della condotta prudenziale sottesa al profilo della colpa in capo ai marinai appellati, quando il passaggio nella zona in cui la minore è caduta in mare era stato inibito.
Chiedono, quindi, che la sentenza impugnata venga modificata nel senso che: non sussiste responsabilità dei convenuti tutti nella causazione del danno lamentato dalla attrice, con conseguente rigetto della domanda attorea e condanna alle spese.
Deducono che il Giudice di prime cure ha errato nella ricostruzione del fatto, poiché, non ha accolto la richiesta istruttoria della società convenuta, basandosi su prove formate al di fuori del processo e in assenza di contraddittorio.
Chiedono che la sentenza impugnata venga modificata nel senso che: i marinai Parte_3
e non hanno posto in essere alcuna violazione di regole prudenziali, avendo Parte_4 correttamente chiuso il portellone, con chiavistello in posizione verticale. Con conseguente rigetto della domanda.
Assumono che la sentenza sia errata nella parte in cui attribuisce il concorso di colpa alla madre della minore nella causazione del danno nella misura del 50%, mentre, tale condotta
è ritenuta determinante dagli appellati, in quanto l'omessa vigilanza della ha generato CP_6 la presenza della minore nella zona interdetta ai passeggeri, comportando l'apertura del portellone e la caduta in mare essendo insufficienti le misure di sicurezza adottate per una bambina di 11 anni.
Chiedono che la sentenza impugnata venga modificata nel senso che: la condotta della madre della minore sig.ra ha causato in misura assolutamente Controparte_6
preponderante essa stessa il danno lamentato dalla appellante, con conseguente riforma della domanda attorea e condanna alle spese.
Così concludono:
“1) in via preliminare: accertare l'intervenuta prescrizione/decadenza per le ragioni tutte esposte in premessa con rigetto della domanda;
2) in ogni caso, nel merito: respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto con vittoria di spese, competenze e onorari di causa;
3) Porre le spese di CTU, come liquidate da separato decreto, integralmente in atti in capo alla appellante;
4) in via subordinata, e per l'ipotesi in cui dovesse ravvisare comunque una qualche ipotesi di responsabilità risarcitoria della convenuta dichiarare che la chiamata in Causa CP_1
in persona del l. r. p.mt. (P.IVA ) tenuta a manlevare Controparte_3 P.IVA_4
e tenere indenne la convenuta da ogni pretesa attorea anche condannando la CP_1
stessa a rifondere a quanto sarà eventualmente tenuta a pagare agli attori. CP_1
5) Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.”
8. Si costituisce e chiede di dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza Controparte_3 dell'appello proposto e condannare la controparte alle spese di giudizio.
Preliminarmente eccepisce l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c., poiché, sostiene che l'appellante si limiti a ricostruire l'iter processuale del giudizio di primo grado, omettendo di indicare specificamente le parti del provvedimento oggetto di impugnazione e di illustrare la decisione ritenuta corretta, oltre a considerare non ragionevole la probabilità dell'accoglimento dell'impugnazione de quo. Critica il primo motivo d'appello nella parte in cui l'appellante rappresenta la presenza della madre, durante il verificarsi dell'evento dannoso, poiché, infondato, in quanto, dall'inchiesta amministrative e dal procedimento penale risulta, contrariamente, che quest'ultima durante l'accaduto era nel salone interno dell'aliscafo.
L'appellante considera, altresì, erronea la valutazione delle risultanze probatorie del Giudice di prime cure;
invero, il Tribunale ha ricondotto, correttamente, nell'alveo dell'art. 1227 c.c. la fattispecie giuridica in esame, essendo stata rilevante l'assenza della madre nella causazione del fatto dannoso.
Critica il secondo motivo d'appello, nella parte in cui l'appellante si duole del mancato riconoscimento dei postumi invalidanti permanenti.
Invero, sottolinea l'appellato, che il Giudice di prime cure dubitava della sussistenza del nesso di causalità tra il disturbo post traumatico e l'evento dannoso, avendo riscontrato nella minore, difficoltà comportamentali avulse dall'incidente marittimo, quanto piuttosto quale conseguenza di un difficile rapporto con la madre, tant'è che attualmente l'offesa frequenta una scuola per intraprendere la carriera marittima e lavora su barche private e ciò mal si concilia con il persistere di un trauma legato ad un incidente marittimo.
In ultimo asserisce che in ordine alla liquidazione delle spese di lite sia maturata acquiescenza delle parti di sentenza non impugnate ex art. 329 co. 2 c.p.c., non rilevando le richieste formulate in merito solo nelle conclusioni.
Così conclude:
“1. in via preliminare, rigettare il sollevato gravame in quanto inammissibile per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.;
2. nel merito, rigettare il sollevato gravame in quanto improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza impugnata;
3. in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello, contenere la condanna nei confronti della società appellata nei limiti del giusto e del provato, detratte le somme già liquidate, previa rivalutazione all'attualità;
4. in via ulteriormente gradata, condannare l'istituto Assicurativo nei limiti della somma determinata dai massimali di polizza, con addebito dell'eventuale residua somma al solo responsabile civile. “
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Non è fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc sollevata dalla Controparte_3
1.1.Il primo comma dell'art. 342 cpc, nella lettera ratione temporis applicabile – cioè quella introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. 0a) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 2012, n. 134 – recita:
“l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado;
2)l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
1.2. La Corte di legittimità ha chiarito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l.
n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (così Cass. ord. 13535/2018) e che
“non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo
d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (così
Cass. ord. 7675/2019).
1.3. Nella specie, l'appellante ha individuato le parti della sentenza di primo grado fatte oggetto di censura ed ha argomentato le critiche sollevate. Pertanto, deve concludersi che l'atto di appello risponda ai requisiti di forma/sostanza imposti dall'art. 342 cpc per la formulazione dell'atto di impugnazione.
2. La e hanno contestato la sentenza di primo grado, CP_1 Parte_3 Parte_4 riproponendo l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento fatto valere dalla
. Parte_1
L'eccezione è infondata, nei termini della motivazione che segue.
2.1. Preliminarmente, va osservato che e , quali Parte_5 Controparte_6
genitori esercenti la potestà sulla figlia minore , in primo grado hanno Parte_1
avanzato espressamente (ed esclusivamente) una domanda di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale.
Alle pgg.
6-7 dell'atto di citazione, in fatti, si leggeva:
“risulta, invece contrariamente a quanto affermato dalla compagnia assicuratrice, palese la responsabilità della convenuta (in forma oggettiva, trattandosi di negligenza del proprio personale, del quale essa risponde) ai sensi dell'art. 1218 c.c., in materia di responsabilità contrattuale, il vettore potrà liberarsi da questa responsabilità se dimostra che i danni ai passeggeri sono stati causati da 2causa a lui non imputabile” e non è certo questo il caso come si evince chiaramente dalle deposizioni rese, dagli accertamenti effettuati e relazioni svolte dalla capitaneria del porto di Capri sia nell'immediatezza dell'arrivo, che nei giorni successivi.
Un altro aspetto di indubbio rilievo consiste poi nella previsione normativa che prevede il riconoscimento del danno non solo fisico, ma anche psicologico.
Pertanto, tutte le volte in cui in occasione di un trasporto marittimo si dovesse verificare un danno alle persone, si potrà invocare la responsabilità contrattuale e quindi presunzione a carico del vettore.
Spetta al passeggero solo dimostrare l'esistenza del rapporto di trasporto “con il biglietto” e il danno si è verificato in occasione del trasporto stesso. In tal senso, assume rilievo europeo il Protocollo del 2002 alla “Convenzione di Atene relativa al trasporto via mare dei passeggeri
e dei loro bagagli”, cui ha recentemente aderito l'Unione Europea e che è già stato recepito dal regolamento CE n. 393/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009.
Il protocollo in parola, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente, prevede che l'armatore abbia una responsabilità oggettiva per tutte le lesioni e i decessi, fino ad un ammontare di euro 430 mila per passeggero, a meno che non dimostri che l'incidente è avvenuto per un fenomeno naturale di carattere eccezionale, inevitabile e irresistibile”.
Con le memorie istruttorie, gli attori non modificarono la domanda, deducendo una responsabilità aquiliani dei due marinai e della CP_1
2.2. Chiarito che gli attori hanno agito per fare accertare una responsabilità negoziale della e dei due marinai, va confermato il rigetto della eccezione di prescrizione. CP_1
2.3. Ai sensi dell'art. 2947 c.c. ove il fatto sia considerato anche come reato dalla legge e per il reato sia prevista una prescrizione più lunga di quella prevista in materia civilistica, la prescrizione penale si applica anche all'azione civile.
2.4. Gli appellanti incidentali richiamano una giurisprudenza (Cass. 2432/1996) secondo cui l'art. 2947 c.c. si applica solo nel caso in cui, corrispondendo al fatto illecito un reato, venga invocata, nel giudizio civile, una responsabilità extracontrattuale. Richiamano anche Cass.
2278/1983, secondo cui l'azione di responsabilità contrattuale e quella per responsabilità extracontrattuale rimangono strumenti autonomi e sono soggette a regimi diversi per quanto riguarda la prescrizione.
Tale giurisprudenza risulta superata dalla successiva copiosa giurisprudenza di legittimità.
Nell'arresto della Cassazione n. 24347/2014 - evocato pure dal giudice di primo grado – si legge: “Recente giurisprudenza di questa Corte ha affermato che in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, la previsione dell'art. 2947 c.c.,
(secondo il quale, se il fatto è previsto dalla legge come reato, e per il reato stesso è prevista una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile) si riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria, e si applica, pertanto, non solo all'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche all'azione civile diretta contro coloro che siano tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta. (Cass. 28464/13; Cass. 20437/08). È stato altresì ulteriormente chiarito che la disposizione dell'art. 2497 c.c. va riferita sia al danno da fatto illecito contrattuale che extracontrattuale, purché sia considerato dalla legge come reato (Cass. Sez.
U, 1479/97; Cass. 5693/01, Cass. 5009/09)”.
2.5. Nella specie in esame, dunque, benchè gli attori abbiano invocato solo una responsabilità contrattuale nei confronti dei convenuti, all'azione di responsabilità si applica non la più breve prescrizione semestrale, prevista dall'art. 418 cod. nav., ma si applica la prescrizione più lunga, prevista per i fatti di reato imputati ai due marinai nel giudizio penale svoltosi innanzi al tribunale penale di Napoli e concluso, in primo grado, con la sentenza n. 18332/2015 (artt.
110 c.p. e 1118 c.d.n.; art. 110 e 586 c.p.).
Come già evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, lo stesso termine di prescrizione va applicato tanto ai soggetti imputati, quanto al soggetto che risponde del comportamento tenuto dagli imputati (nella specie, la . CP_1
2.6. Gli appellanti incidentali stessi hanno evidenziato che la prescrizione ha cominciato a decorrere dal giorno del fatto (6.9.2012) e che il primo atto interruttivo è costituito dall'atto di citazione che ha introdotto il presente giudizio in primo grado, notificato il 18.11.2015.
Come detto, la prescrizione di cui tenere conto non è quella di sei mesi, invocata dagli appellanti incidentali, ma quella, assai più lunga, prevista per i reati contestati ai due marinai, che era almeno di 5 anni (v. reato di lesione colpose).
Pertanto, al momento in cui l'atto di citazione è stato notificato, il termine di prescrizione non era ancora perento.
2.7. Per altro, solo incidentalmente va osservato che i genitori della danneggiata si erano costituiti parte civile, per conto della figlia, nel giudizio penale all'udienza del 1.4.2014 (v. sentenza penale sopra richiamata).
Ancora di recente la giurisprudenza di legittimità ha precisato, in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito imputabile a più soggetti in solido, che “la costituzione di parte civile produce effetti interruttivi, fino all'irrevocabilità della sentenza penale, anche nei confronti dei condebitori rimasti estranei al processo penale ed a prescindere dalla diversità dei titoli di responsabilità, essendo sufficiente, ai fini dell'art. 1310, comma 1, c.c., l'esistenza di un vincolo obbligatorio solidale scaturente dall'unicità del fatto dannoso” (v. Cass. 26711/2024; 21049/2024; 16755/2024; SSUU 13143/2022).
Pertanto, a fronte di una prescrizione che ha cominciato a decorrere il 6.9.2012, il primo atto interruttivo della stessa è avvenuto il 1.4.2014.
3. Gli appellanti incidentali sostengono che, ove anche comprovate l'omessa corretta chiusura col chiavistello del portello e l'omessa apposizione della catenella per inibire l'avvicinamento al bordo della nave, non sarebbe stato provato il nesso causale tra le condotte imputate ai due marinai e l'evento. Non è infatti detto che la posizione orizzontale del chiavistello non fosse sufficiente ad evitare l'apertura accidentale.
In particolare, poi, gli appellanti affermano che “per le condizioni di navigazione, la sicurezza dei passeggeri non era tutelata dal sistema di chiusura del portellone perché questo, evidentemente, presupponeva che fosse consentito l'accesso all'esterno, quanto appunto, dal divieto assoluto di recarsi all'esterno”.
Inoltre, ove la minore non fosse uscita sul ponte – come impeditole dai cartelli di avviso -, la stessa non si sarebbe avvicinata al bordo e non sarebbe caduta dalla nave. Pertanto, l'intera responsabilità dell'evento è da imputare alla negligenza della madre, . Controparte_6
L'appellante contesta, invece, la riduzione del 50% della misura Parte_1 del risarcimento del danno, in ragione dell'errato riconoscimento della corresponsabilità nel causare l'evento, imputata alla madre . Controparte_6
Le censure evidenziate possono essere analizzate congiuntamente, attesa la intima connessione delle stesse.
I motivi di censura sollevati dagli appellanti incidentali non sono fondati, mentre merita accoglimento – ai sensi della motivazione che segue – la censura sollevata da
[...]
. Parte_1
3.1. Ai sensi dell'art. 41 cp – applicabile anche al giudizio civile – “il concorso di cause preesistenti e simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento.
Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti
a determinare l'evento”.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che “in presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o succedutisi nel tempo, deve essere riconosciuta a tutti un'efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili quando lo stesso, inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall'origine e per forza propria la serie causale, riveli l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee” (v. Cass.
8778/2024; v., nello stesso senso, anche Cass. 92/2017) e che “con riguardo all'illecito civile, si ha interruzione del nesso di causalità soltanto quando la causa sopravvenuta (che può identificarsi anche con la condotta dello stesso danneggiato) sia da sola sufficiente a provocare l'evento, in quanto autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto, sì da assorbire sul piano giuridico ogni diverso antecedente causale e ridurlo al ruolo di semplice occasione” (v. Cass. 21563/2022).
In ambito civilistico, il nesso di causalità materiale va valutato secondo il criterio del “più probabile che non”, il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione (v. Cass 25805/2024; v. Cass. 18584/201, ove si legge che nel giudizio civile, in cui opera la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", lo standard di cd. certezza probabilistica in materia civile non può essere legato esclusivamente alla probabilità quantitativa della frequenza di un determinato evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto).
L'accertamento del nesso causale in caso di condotta omissiva va compiuto secondo un criterio di probabilità logica, stabilendo se il comportamento doveroso omesso sarebbe stato in grado di impedire, o meno, l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto, in base ad un giudizio ancorato non solo alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di eventi, ma anche agli elementi di conferma e all'esclusione di quelli alternativi, disponibili nel caso concreto;
non si tratta, dunque, di un criterio probatorio diverso da quello del "più probabile che non", utilizzato nel giudizio civile, quanto piuttosto espressione di un accertamento di natura sostanziale del nesso di causalità materiale (v.
Cass. 16199/2024)
La Corte di cassazione ha chiarito che non si può negare il nesso eziologico fra condotta e danno solo perché vi sono più cause possibili ed alternative ma il giudice deve stabilire quale tra esse sia "più probabile che non", in concreto ed in relazione alle altre, e, quindi, idonea a determinare in via autonoma il danno evento. Qualora tale accertamento non sia possibile, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 c.p., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si verifichi l'esclusiva efficienza causale di una di esse (v. Cass. 19033/2021; v. anche 38123/2021). Sempre la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “in tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non", conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana)” (v. Cass. 23197/2018).
3.2. Nella specie, preliminarmente deve affermarsi che la mancata posizione verticale del chiavistello costituisce una delle cause che hanno prodotto l'evento.
Non può infatti sostenersi che anche la posizione orizzontale fosse sufficiente ad evitare l'apertura del portello. E' sufficiente osservare che, nei fatti, il portello si è aperto ed è certo che, ove il chiavistello fosse stato chiuso nella posizione verticale – quindi bloccato – il portello non si sarebbe mai aperto. Da un punto di vista dunque meramente materiale, la circostanza che il chiavistello non fosse correttamente chiuso ha costituito uno dei fattori che hanno condotto alla caduta della . Parte_1
3.3. Altro fatto causale – sempre dal punto di vista materiale – della caduta dalla nave è la mancata apposizione della catenella che impediva ai passeggeri sul ponte di avvicinarsi al bordo.
E' evidente che, ove presente la catenala, ai passeggeri sarebbe stato materialmente impossibile avvicinarsi al portello.
3.4. L'eventuale comportamento negligente, imputabile ad - consistente nel Controparte_6
non avere vigilato sulla figlia minorenne , impedendole di uscire sul ponte durante Parte_1 la navigazione – può - ove accertato - avere costituito una concausa dell'evento, ai sensi del richiamato art. 41 c.p., ma non può avere costituito una causa esclusiva dell'evento. Infatti, il comportamento eventualmente tenuto dalla non integra un comportamento del tutto CP_6 atipico ed eccezionale, tale da escludere la catena causale già posta in essere dai comportamenti dei due marinai.
3.5. Deve dunque concludersi che il non avere chiuso correttamente il chiavistello e il non aver apposto la catenella per impedire l'avvicinamento al bordo della nave integrano due condotte che hanno (con)causato la caduta della minore dalla nave. È infatti sufficiente osservare – secondo il procedimento controfattuale - che, ove i marinai avessero tenuto i comportamenti dovuti, la caduta non sarebbe avvenuta;
e tanto va confermato anche ove venga accertato un comportamento negligente imputabile alla . CP_6
3.6. Va in particolare chiarito che è destituita di alcun fondamento l'affermazione, degli appellanti incidentali, secondo cui la sicurezza dei passeggeri non era tutelata dal sistema di chiusura del portellone, ma solo dal divieto di recarsi sul ponte.
E' di tutta evidenza che la sicurezza dei passeggeri era assicurata da una serie di condotte che il personale della nave doveva assicurare, nonché da condotte che i passeggeri, debitamente informati, dovevano osservare.
In ragione del principio di equivalenza delle cause, cristallizzato nel richiamato art 41 c.p., ogni comportamento od omissione di comportamento dovuto, teso ad assicurare la sicurezza die passeggeri, costituisce una concausa dell'evento, a meno che – come detto – non esista una condotta che, da sola, integri l'unica causa efficiente.
Pertanto, gli appellanti incidentali non possono sostenere che la sola mancata osservanza, da parte della madre della , del dovere di impedire a questa di uscire sul ponte, Parte_1 escluda l'efficienza causale delle omissioni imputabili ai due marinai.
3.7. Venendo al comportamento tenuto dalla , deve riconoscersi esistente un CP_6
comportamento negligente a questa imputabile.
E' emerso dal giudizio di primo grado – e non è per altro contestato – che sulla nave vi fossero cartelli che avvertivano di non uscire sul ponte durante la navigazione: che, quindi, il ponte fosse inibito ai passeggeri.
Ora, risulta irrilevante che la fosse o meno presente con la figlia minore CP_6 Parte_1 sul ponte al momento dell'evento, in quanto, in ogni caso, sia da sola, sia accompagnata dalla madre, la minore non doveva essere sul ponte durante la navigazione.
Dato che , al momento dei fatti, aveva solo 10 anni, spettava Parte_1
alla madre, investita della vigilanza sulla figlia, impedire a questa di essere presente sul ponte durante la navigazione, atteso che si trattava, in ogni caso, di una situazione di pericolo
(segnalato).
Pertanto, anche il comportamento negligente imputabile ad , integrato dalla Controparte_6
mancata vigilanza sulla figlia, ha contribuito alla causazione della caduta di
[...]
dalla nave. Parte_1
3.8. Ciò detto, la condotta colposa imputabile ad non può incidere, in alcuna Controparte_6
misura, sul risarcimento del danno da riconoscere a . Parte_1
Da tempo remoto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “se il genitore agisce per il risarcimento del danno subito dal figlio incapace di intendere o volere in rappresentanza di questi e non in proprio, il responsabile non può eccepirgli il concorso di colpa per non averlo sorvegliato (art. 2047 cod. civ.), perché comunque il danneggiato ha diritto all'intero risarcimento da ciascuno dei corresponsabili in solido (art. 2055 cod. civ.)” (così Cass.
4633/1997).
Nella specie, dunque, può legittimamente chiedere l'intero Parte_1
risarcimento del danno alla e ai due marinai e , secondo il principio CP_1 Parte_3 Parte_4 per cui il coobbligato solidale risponde per l'intero nei confronti del creditore (v. art. 1292 c.c.).
Ne consegue che il risarcimento che gli appellanti incidentali devono corrispondere alla non deve essere decurtato in alcuna misura, in ragione del riconosciuto Parte_1
comportamento negligente, causalmente concorrente, imputato ad . Controparte_6
3.9. In conclusione, la sentenza di primo grado deve essere riformata nella parte in cui ha ridotto del 50% il risarcimento dovuto da e a CP_1 Parte_3 Parte_4 Parte_1
.
[...]
4. Gli appellanti incidentali contestano l'errata ricostruzione dei fatti, da parte del tribunale, per omessa ammissione della prova orale richiesta, in primo grado, con la memoria ex art. 183 cpc.
Lamentano che il tribunale ha fondato la sua decisione su prove acquisite nel processo penale in danno dei due marinai, al quale la e la non hanno CP_1 Controparte_3
partecipato; pertanto, non poteva impedirsi alla di articolare mezzi di prova volti a CP_1
confutare la ricostruzione della vicenda, come emergente dagli atti e dai documenti formatisi fuori del processo. Chiedono, dunque, di ammettere la prova testimoniale sul seguente capitolo: “5) Vero è che il marittimo , insieme al completato l'imbarco Parte_4 Parte_3
dei passeggeri chiusero correttamente il portellone di poppa dal quale si era proceduto all'imbarco dei passeggeri, bloccando il chiavistello in posizione verticale di chiusura.”
Il motivo di censura non è fondato.
4.1. Nel vigente ordinamento processuale, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche (dichiarazioni scritte di terzi;
risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale;
giudizio penale;
giudizio tra altre parti), purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo, come in caso di dichiarazioni scritte provenienti da terzi, che, pur raccolte fuori dal processo, non comportano la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che il contraddittorio si instaura con la loro produzione in giudizio e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (v. Cass. 9507/2023; 2947/2023; 25162/2020; 517/2020; 25067/2018).
4.2. Nella specie, nel corso del giudizio di primo grado sono stati acquisiti sufficienti elementi che attestino che il portello di imbarco non era stato chiuso correttamente.
Il comandante dichiarò, sia in sede di giudizio penale, sia in sede di s.i.t., di avere Tes_3
potuto accertare che il portello era chiuso in quanto era in linea con la murata, ma non di avere accertato se lo stesso portello fosse chiuso correttamente, vale a dire se il chiavistello fosse stato bloccato in posizione verticale, con l'inserimento nelle apposite feritoie.
Non vi è stato alcun soggetto, ascoltato a s.i.t., che abbia affermato che il chiavistello, dopo l'imbarco, fosse stato chiuso regolarmente, vale a dire posto in posizione verticale ed inserito nelle feritoie.
, che in sede di s.i.t. ha dichiarato “non ho avuto modo di notare se il chiavistello Testimone_1 era perfettamente agganciato all'occhiello, tuttavia preciso che il marinaio preposto alla partenza ha rinchiuso regolarmente il portellone di imbarco, Ribadisco non sono in grado di indicare se il chiavistello fosse stato assicurato perfettamente nell'alloggio previsto”. Ora, non
è mai stato posto in dubbio che il chiavistello sia stato chiuso. Va però osservato che il chiavistello poteva chiudersi in due modi: in orizzontale ed in verticale. Solo il secondo tipo di chiusura assicurava che il chiavistello non potesse aprirsi in quanto, con l'inserimento nelle feritoie, lo stesso risultava bloccato e necessitava di una manovra contraria e volontaria per lo sblocco.
Deve anche escludersi che le condizioni del mare potessero avere comportato l'apertura del chiavistello, ove questo fosse stato bloccato in posizione verticale nella apposita feritoia: tanto
è escluso dalla relazione conclusiva della inchiesta interna della (v. doc. 10 prodotto CP_1
dalla . CP_1
Non vi è stato alcun soggetto ascoltato nel giudizio penale o a s.i.t. che abbia affermato di avere visto qualcuno manomettere il chiavistello.
Soprattutto, la circostanza che il portello si sia aperto sotto la pressione del peso della
, è la dimostrazione che il chiavistello, seppure chiuso, non fosse bloccato: infatti, Parte_1
ove il chiavistello fosse stato bloccato, mai avrebbe potuto aprirsi, pur sotto la pressione del peso di una bambina di 11 anni.
4.3. Va ricordato che la prova può essere desunta anche in via indiretta, a mezzo di presunzione, ex art. 2727 c.c. la quale consente di trarre da un fatto noto un fatto ignoto;
ed, inoltre, che “nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo rimessa la valutazione delle prove al prudente apprezzamento del giudice. Da ciò consegue che il convincimento del giudice sulla verità di un fatto può basarsi anche su una presunzione, eventualmente in contrasto con altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad esso contrari, alla sola condizione che fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria”
(v. Cass. 9245/2007; 18644/2011).
Alla luce degli elementi evidenziati, raccolti nel giudizio di primo grado e sottoposti anche al vaglio degli appellanti incidentali, appare del tutto superfluo ammettere la prova testimoniale richiesta dagli appellanti incidentali.
Gli esiti di tale prova, infatti, non potrebbero contraddire al circostanza che il chiavistello, ove debitamente bloccato nella feritoia, non si sarebbe mai aperto durante la navigazione sotto il peso di una bambina di 10 anni.
4.4. In chiusura, va osservato che, avendo gli attori in primo grado agito per accertare una responsabilità contrattuale, era onere dei debitori, ai sensi dell'art. 1218 c.c., dare prova o che non vi era stato alcun inadempimento o che l'inadempimento era da imputare a causa estranea alla loro sfera di controllo.
Ai sensi dell'art. 2967 c.c., ove l'onere probatorio gravante su una parte non sia pienamente soddisfatto, la decisione non può che essere a svantaggio della stessa parte.
Nella specie, dunque, alla luce degli elementi probatori evidenziati, gli appellanti non avrebbero fornito piena prova del fatto che il portello fosse stato correttamente chiuso neanche ove fosse stata ammessa la prova orale, come dagli stessi articolata.
4.5. Pertanto, al rigetto della richiesta di espletamento della prova orale fa seguito il rigetto del motivo di doglianza.
5. contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui Parte_1
non ha riconosciuto la sussistenza di postumi permanenti causati dal sinistro per cui è causa.
Precisa che il tribunale, con motivazione insufficiente, ha disatteso le risultanze della CTU svoltasi in primo grado.
Il motivo di censura merita accoglimento ai sensi della motivazione che segue.
5.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “se, in via generale, il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazione con
l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, ove, invece, le censure all'elaborato peritale si rivelino non solo puntuali e specifiche, ma evidenzino anche la totale assenza di giustificazioni delle conclusioni dell'elaborato, la sentenza che ometta di motivare la propria adesione acritica alle predette conclusioni risulta affetta da nullità” (v, Cass. 15804/2024) ed anche che “qualora nei confronti delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori, il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art.
360, comma 1, n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione” (v. Cass. 32069/2023).
La Corte di legittimità, però, ha anche precisato che “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (v. Cass.
33742/2022; 1815/2015).
5.2. Nella specie, preliminarmente va osservato che il CTU nominato in primo grado, dr.ssa
, ha riportato le osservazioni alla sua relazione sollevate dai consulenti delle parti Per_5
ed ha partitamente e specificamente risposto alle osservazioni di ciascuno di questi (v. nota depositata dal CTU in data 7.2.2019).
5.3. Ciò detto, il CTU ha evidenziato come l'evento avvenuto il 6.9.2012 abbia comportato un trauma nella minore – che al momento aveva 10 anni – da cui Parte_1 sono derivate chiusura e diffidenza nei confronti di terzi – compresi i genitori, soprattutto la madre, unico genitore presente all'evento -, una difficoltà ad aprirsi agli altri – nella convinzione di non essere compresa - e a contrarre rapporti di amicizia e di confidenza con i terzi, necessitando che l'iniziativa venga presa dagli altri, in modo da sentirsi accettata.
Inoltre, il CTU ha evidenziato la difficoltà – a distanza di anni – della a rievocare Parte_1
il fatto.
E' necessario evidenziare che la circostanza che la abbia intrapreso un percorso Parte_1
scolastico, presso una scuola nautica, per diventare comandante di nave non è sintomatico
– come appare sostenere il consulente della – di un pieno superamento del trauma, ma CP_1
piuttosto appare essere una reazione psicologica dovuta proprio al trauma, un tentativo, cioè, di superare la paura del mare, affrontandolo quotidianamente e dominandolo.
5.4. Sicuramente dall'evento del settembre 2012 è derivato un forte trauma psicologico alla madre della , , come detto unico genitore presente ai fatti – di cui Parte_1 Controparte_6
la CTU dà testimonianza;
però, a differenza di quanto concluso dal tribunale nella sentenza gravata, non può ritenersi che l'unica a subire un contraccolpo psicologico sia stata la madre.
Seppure è innegabile che lo spavento, la paura che la figlia perdesse la vita - e forse anche il senso di colpa - abbiano creato un vulnus psicologico alla , alla luce dell'analisi CP_6 condotta dal CTU deve prendersi atto che l'evento non sia passato indenne sulla psiche della minore, senza lasciare tracce permanenti. Né il carattere chiuso e diffidente nei confronti dei terzi della può essere attribuito Parte_1
esclusivamente ad una predisposizione naturale o alla fase adolescenziale nella quale la danneggiata si trovava al momento in cui è stata sottoposta all'analisi del CTU, atteso che a)
l'evento è avvenuto molto prima della adolescenza e b) non si ha alcuna prova che prima dell'evento la – che era auna bambina - avesse mostrato i segni riscontrati dal Parte_1
CTU.
5.5. A differenza di quanto statuito dal tribunale, dalle stesse parole di Parte_1
emerge la prova nel nesso causale tra l'evento del settembre 2012 e le ripercussioni
[...]
psicologiche riscontrate dal CTU.
La stessa ha dichiarato che, nel rievocare l'episodio, anche a Parte_1
distanza di anni, viene assalita da panico, ansia, sudorazione;
che non le risulta semplice prendere un aliscafo e che preferisce, in quelle occasioni, essere accompagnata.
5.6. Appare opportuno riportare alcuni stralci della consulenza d'ufficio, al fine di meglio disegnare il quadro psicologico della : Parte_1
“Insieme conveniamo che la sua difficoltà di aprirsi all'altro esprime, in realtà la sua resistenza
a fidarsi/affidarsi. privilegia, di contro, la relazione con il padre verso cui nutre Parte_1 maggiore senso di fiducia e con il quale trascorre la maggior parte del suo tempo” (…)
“Anche rispetto all'incidente che ha vissuto riferisce di aver preferito tener tutto per sé piuttosto che cercare conforto e contenimento emotivo spinta da un profondo senso di sfiducia che nutre nei confronti degli adulti di riferimento: “Pensavo che nessuno riuscisse a capire come stavo male”. Dei ricordi rispetto a quel giorno, la cui rievocazione cerca fortemente di evitare durante il colloquio, la paura prende il sopravvento, paura di morire, paura di non rivedere più i suoi genitori, il suo essere chiusa ed introversa ha reso ancor più complessa l'elaborazione dell'intera vicenda ed anche il ritiro emotivo e l'evitamento dei suoi genitori l'ha costretta a vivere una dimensione di profonda solitudine. In seguito all'incidente
riferisce di aver avuto difficoltà a muoversi in autonomia, a prendere un aliscafo o Parte_1
anche semplicemente ad uscire. Spesso riviveva la scena traumatica manifestando sintomi di ansia, sudorazione e panico. Nel tempo, e soprattutto con l'aiuto di suo padre e la scelta di una scuola che l'avviasse al mare è riuscita a riemergere da questa situazione fobica. Oggi
guida una barca e racconta che mentre lo fa si sente “libera” dalla paura perché è Parte_1
lei a controllare il mare. Di questo incidente porta con sé la difficoltà a fidarsi degli altri, il disagio di raccontare e ricordare pur avendo conquistato importanti autonomie” (…) “Nei primi mesi successivi all'incidente sentiva di essere derisa dai suoi compagni ed esclusa;
in seguito ad un maggiore approfondimento emerge, dai suoi racconti, che i reali motivi di queste dinamiche di esclusione sono da ricondurre al suo essere introversa e poco aperta verso gli altri” (…)
“Le chiedo se sente che anche i suoi genitori siano incapaci di relazionarsi a lei e comprendere i suoi vissuti emotivi. annuisce ed aggiunge che, dal suo punto di Parte_1 vista, i genitori non credono in lei: “Pensano che io non riesca a raggiungere i miei obiettivi,
o forse lo penso io perché non parlo con loro, ho un brutto atteggiamento e se mi chiedono reagisco brutalmente;
non sono una persona che non si apre facilmente ed anche loro sono chiusi con me” (…)
“Le chiedo di specificarmi cosa della nave la spaventi. Risponde: “Non è facile perché in quel ruolo sei estraneo a chiunque, non hai persone accanto a te…mi spaventa perché devo farlo da sola” (…)
“Dice che il mare le piace, si sente a suo agio in quell'ambiente e di questo ne è grata a suo padre che l'ha avvicinata a questa realtà. Inizialmente usciva in mare insieme a lui, poi, autonomamente, ha scelto questo nuovo lavoro poiché insieme al padre costeggiava esclusivamente l'isola di Capri, ora, invece, può spingersi oltre, più a largo. Sottolineo quanto questo rappresenti un'importante conquista rispetto all'accaduto e quanto sia riuscita verso il raggiungimento di nuove e solide autonomie”.
5.7. Il CTU ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“la minore , in seguito all'incidente del 06/09/2012, ha mostrato Parte_1
di non disporre di risorse esterne adeguate al fronteggiamento dello stress da esso generato
e che la invade, sia per via delle sue difficoltà di apertura verso l'altro legate al suo essere chiusa ed introversa, sia per l'assenza di un adulto di riferimento capace di contenere e rielaborare insieme a lei vissuti emotivi di carattere ansiogeno e fobico.
Nel tempo, tale situazione la spinge a non riconoscere negli adulti autorevolezza, senso di fiducia e capacità di sostegno emotivo, dunque, utilizza quale strategia risolutiva, dinanzi a situazioni “problematiche” massicce difese di chiusura ed evitamento che talvolta scivolano in fantasie di esclusione da parte dell'altro che, in realtà, sono agiti di autoesclusione.
Tale dinamica incide oltretutto, sul suo senso di autoefficacia e di autorealizzazione nonostante i risultati positivi che, nel tempo, è riuscita con successo a raggiungere. In questi casi reagisce, inoltre, alternando ansia ed umore depresso e mostrando Parte_1 un'alterazione dell'emotività di tipo rabbioso ed oppositivo che incide sulla sua condotta. Quanto descritto non le consente, di fronte a situazioni stressanti legate anche a semplici cambiamenti, di utilizzare adeguate risorse emotive interne al fine di adattarsi alla situazione stessa.
Tale difficoltà rappresenta per un importante ostacolo da superare, come da lei Parte_1
descritto durante il colloquio, al fine di realizzare i suoi obiettivi personali.
Dalle modalità riferite dell'incidente e dalle lesioni riportate, risultano pienamente soddisfatti tutti i criteri del nesso di causalità: temporale, topografico, efficienza qualitativa e quantitativa, continuità nella seriazione degli eventi, esclusione di altri momenti patogeni (ref. N. 06778 del
06/09/2012 – P.O. asl Na1). Sulla scorta della documentazione allegata in fascicolo, ai colloqui sostenuti e test somministrati in sede peritale si può affermare che il danno è comprovabile.
Da quanto sopra detto si può attestare che la minore, , è allo Parte_1 stato affetta da Disturbo dell'Adattamento cronico non complicato con:
- Ansia ed umore depresso misti (309.20-F43.23);
- Alterazione mista dell'emotività e della condotta (309.4- F43.25) ai sensi del DSM -5, come desumibile dai più comuni baremes medico-legali (SIMLA- Linee guida per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico-
[...]
) ai sensi dell'art. 138 del D.L. / Settembre 2005 n. 209. CP_8
Tutto ciò premesso la fattispecie può essere così valutata:
- I.T.T. 10 gg
- I.T.P. 10 al valore medio del 50%
- Detto postumo può essere valutato con una percentuale del danno pari al 10% della totale come puro danno biologico.
- E' presumibile, sulla scorta della comprovata esperienza clinica per casi consimili, che il
Disturbo dell'Adattamento manifestato dalla minore è suscettibile di auspicabile miglioramento nel corso del tempo attraverso Trattamento Psicoterapeutico Individualizzato settimanale di durata almeno biennale, tale da ridurre l'entità del Disturbo di Adattamento rilevato sino al 5% della totale quale puro danno biologico.
- Il costo previsto del predetto trattamento sarà, tenendo conto delle tariffe ordinistiche e delle parcelle medie di mercato, di circa 2.500,00 euro.
- Detto postumo, l'evento/incidente non ha generato postumi che impediscono qualsivoglia attività lavorativa.
- Per quanto attiene alle spese documentate in fascicolo e congrue in ordine all'iter clinico- diagnostico, esse sono quantificabili ad euro 2.420,00”.
5.8. A tali conclusioni questa Corte intende aderire, attesa la già spiegata condivisibilità del precorso di analisi seguito dal CTU.
Pertanto, va riconosciuta a titolo di danno biologico permanente, una invalidità nella misura de 10%; a titolo di danno da inabilità temporanea, una inabilità assoluta di 10 giorni e una inabilità parziale, nella misura del 50%, per altri 10 giorni.
5.9. Per la liquidazione del danno, da operarsi secondo equità (art. 1226 c.c.) può farsi uso delle tabelle in uso presso il tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale, nella versione più recente (anno 2024) (v. Cass. 12408/2011; 14402/2011; 4447/2014).
5.10. Al momento dell'evento (6.9.2012) la aveva 10 anni compiuti (essendo nata Parte_1
il 10.9.2001).
Pertanto, va liquidata la somma di euro 24.948,00.
Quanto al danno da inabilità temporanea, per ogni giorno può essere presa in considerazione la somma di euro 84,00.
Quindi, per 10 giorni di inabilità assoluta e per altri 10 giorni di inabilità parziale al 50%, va liquidata la somma di euro 1.260,00.
5.11. Deve essere precisato che sia nel liquidare il danno biologico permanente, sia nel liquidare il danno da inabilità temporanea, questa Corte ha provveduto a liquidare esclusivamente il danno dinamico/relazionale.
Non è stata liquidata alcuna somma a titolo di danno c.d. morale soggettivo. La , Parte_1 benché nell'atto di appello chieda il riconoscimento del c.d. pretium doloris, non ha allegato né comprovato alcuna circostanza che dimostri la sofferenza personale provata – che è diversa dal danno biologico (v. Cass. 24075/2017).
Per altro, nella specie, le sofferenze di carattere psicologico sono già state liquidate ai titolo di danno biologico;
per cui, risulta di difficile configurabilità un ulteriore danno, morale, che sia differente da quello già risarcito.
5.12. In conclusione, la e devono essere condannati, in solido, al CP_1 Parte_3 Parte_4
pagamento, in favore di , della somma di euro 26.208,00. Parte_1
5.13. Su tale somma, liquidata ai valori attualizzati, non devono essere calcolati anche gli interessi compensativi.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (v. Cass. 6351/2025; 1111/2020).
Nella specie, la nulla ha dedotto in ordine alla insufficienza della rivalutazione a Parte_1
compensare il danno da ritardato pagamento.
6. Per quanto riguarda la somma spesa per la redazione della consulenza di parte, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (v. Cass. 26729/2024; 83/2013).
Sempre la Corte di cassazione ha statuito che “in tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento” (v.
Cass. 21402/2022; 26059/2006).
Nella specie, è depositata solo la fattura del consulente di parte, ma non è stata depositata alcuna prova dell'effettivo pagamento.
7. Quanto alle spese sostenute per le sedute di psicoterapia, agli atti vi sono solo tre fatture, intestate a . Parte_5
Ora, atteso che, ove comprovata, la spesa dovrebbe essere stata sostenuta da Parte_5
e atteso che questi non ha chiesto alcun risarcimento del danno in proprio, la
[...]
domanda di rimborso deve ritenersi infondata.
8. Va confermata la condanna della a tenere indenne la Controparte_3 CP_1
delle somme che questa corrisponderà, a titolo di risarcimento del danno e di spese di lite, in favore della . Parte_1
9. La ha chiesto che dalla somma al cui pagamento essa Controparte_3
dovesse essere condannata venga detratta la somma già corrisposta alla in Parte_1
esecuzione della sentenza di primo grado.
A questa domanda non può darsi accoglimento.
Agli atti non vi è la prova che le somme portate dalla quietanza prodotta dalla Controparte_3
siano state effettivamente pagate, atteso che nella quietanza in questione manca la
[...]
sottoscrizione del destinatario dei pagamenti.
10. In ragione della riforma della sentenza di primo grado, questa Corte deve provvedere alla regolazione delle spese anche del primo grado di giudizio, sulla scorta dell'effetto espansivo interno della riforma (art. 336 cpc).
11. , e la - che pure ha chiesto il rigetto CP_1 Parte_3 Parte_4 Controparte_3 della domanda risarcitoria, sia in primo che in secondo grado – devono essere condannati, in solido, ex art. 91 cpc, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore del difensore antistatario di . Parte_1
La deve essere condannata al pagamento delle spese del doppio grado Controparte_3
di giudizio in favore della sempre secondo soccombenza. CP_1
12. Per la liquidazione deve farsi applicazione dei parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022.
13. Il valore della controversia è determinato dall'entità della somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno. Pertanto, deve farsi applicazione della tabella dettata per i giudizi il cui valore sia compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00.
14. Quanto al primo grado, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del 50%. Pertanto, va liquidata la somma di euro
3.808,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
15. Quanto al secondo grado, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del 50%. Pertanto, va liquidata la somma di euro 4.995,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del
15%, iva e cpa.
16. Il compenso del CTU nominato in primo grado deve gravare, in via definitiva, in solido, su , e CP_1 Parte_3 Parte_4 Controparte_3
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
a) in accoglimento dell'appello promosso da , riforma la Parte_1 sentenza del tribunale di Napoli n. 19, pubblicata il 4.1.2021 e, per l'effetto, condanna, in solido, e al pagamento, in favore di Controparte_9 Parte_4
, della somma di euro 26.208,00 a titolo di risarcimento del Parte_1
danno;
b) condanna, in solido, , e la CP_1 Parte_3 Parte_4 Controparte_3
al pagamento, in favore del difensore antistatario di , del
[...] Parte_1
compenso di lite, liquidato, quanto al primo grado, in euro 3.808,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa e, quanto al secondo grado, in euro 4.995,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
c) condanna la al pagamento, in favore della delle spese Controparte_3 CP_1
di lite, liquidando, per il primo grado, la somma di euro 3.808,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa e, quanto al secondo grado, la somma di euro 4.995,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
d) pone, in via definitiva, le spese di CTU a carico, in solido, di CP_1 Parte_3
, e
[...] Parte_4 Controparte_3
e) condanna la a tenere indenne la da tutte le somme che Controparte_3 CP_1
questa corrisponderà a a titolo di risarcimento del danno e a Parte_1
titolo di spese.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 24.6.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini